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Come fare per ottenere un risarcimento del danno?

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Come fare per ottenere un risarcimento del danno?

written by Sabrina Mirabelli | 21/11/2020

Presupposti e requisiti per chiedere la riparazione di un danno: il procedimento civile, l’onere della prova e la quantificazione.

A tutti può succedere di subire un danno, sia alla propria persona sia alle proprie cose, causato da un comportamento illecito altrui. Proprio per tale motivo nel nostro ordinamento giuridico opera il principio per il quale chiunque provoca un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo. Ma come fare per ottenere un risarcimento del danno? Le procedure all’uopo previste variano a seconda del tipo di danno e di comportamento illecito.

Inizialmente, è comunque opportuno procedere per via bonaria, inviando una lettera di diffida. In caso di mancata risposta o di diniego, è possibile iniziare una causa dinanzi l’autorità giudiziaria competente (giudice di pace o tribunale). Per ottenere il risarcimento, però, occorre fornire le prove relative all’esistenza del diritto vantato e alla quantificazione del danno.

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Cos’è il danno

Dal punto di vista giuridico, il danno consiste in un pregiudizio, che può derivare da un comportamento colposo, cioè causato da negligenza, imperizia o imprudenza, o volontario di un soggetto. Se tale comportamento è vietato dalla legge o non è altrimenti giustificabile, il danno è ingiusto. Pertanto, il danneggiante è obbligato a risarcirlo.

Chi può chiedere il risarcimento del danno

Sono legittimati a chiedere il risarcimento del danno coloro la cui posizione è stata lesa dal comportamento altrui. Tali soggetti devono dimostrare che il danno si è effettivamente verificato nei loro confronti, cioè devono dimostrare l’esistenza del proprio diritto. Infatti, può succedere che anche in presenza di un danno ingiusto non si riesca a provare il fatto e, perciò, il risarcimento viene negato.

Non può richiedere il risarcimento il proprietario dell’auto il quale non riesce a dimostrare che il vicino, per fargli un dispetto, gli ha bucato le ruote e rigato lo sportello.

Il risarcimento del danno può essere richiesto dal titolare del diritto che si assume leso o, in caso di decesso, dai suoi eredi. Si pensi al soggetto che muore per un errore del chirurgo durante un’operazione. In questa ipotesi, il diritto al risarcimento spetta agli eredi (ad esempio, la moglie ed i figli).

Tuttavia, il diritto al risarcimento può essere ceduto a terzi ma solo se si tratta di diritti patrimoniali. Vedi il caso di chi deve essere risarcito dall’assicurazione per i danni riportati dalla propria abitazione a causa di una tromba d’aria. Questi può cedere il proprio diritto di credito, alla ditta che deve eseguire i lavori, in cambio della riparazione gratuita dell’abitazione.

Per quali danni è possibile chiedere il risarcimento

I danni risarcibili appartengono a due tipologie:

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quelli che derivano da un inadempimento contrattuale o da un 1.

adempimento ritardato o non eseguito a regola d’arte. Pensa al soggetto che, nonostante sia stato regolarmente pagato, vende della merce online ma non la consegna mai all’acquirente o gliela consegna in ritardo rispetto ai tempi concordati. Oppure pensa al commercialista che sbaglia la dichiarazione dei redditi ad un cliente, il quale viene sanzionato dal Fisco;

quelli che derivano da un atto illecito, nel senso che non sono 2.

riconducibili ad un rapporto contrattuale come, ad esempio, i danni provocati da un sinistro stradale o quelli da diffamazione.

Quali sono le condizioni per il risarcimento del danno

Se il danno è conseguenza dell’inadempimento di un contratto, il danneggiato al fine di ottenere il risarcimento, deve dimostrare l’esistenza del contratto e l’inadempimento.

L’altra parte, invece, deve provare che l’inadempimento non è dipeso da una sua colpa oppure di avere eseguito correttamente gli obblighi che derivano dal contratto.

Per poter essere risarcito, questo tipo di danno deve essere prevedibile al tempo in cui è sorta l’obbligazione e il danneggiato ha 10 anni di tempo per avanzare le sue richieste. Decorso tale termine, se il danneggiato non ha inviato alcuna diffida, si ha la prescrizione del diritto e non può più chiedere il risarcimento.

Invece, se il danno deriva da un atto illecito il danneggiato deve provare:

il fatto materiale, cioè la condotta illecita di colui che ha causato il danno;

il danno subìto;

il nesso di causalità, ovvero il rapporto tra condotta e danno, nel senso che quest’ultimo deve essere conseguenza immediata e diretta del comportamento del danneggiante.

In questo caso, il termine di prescrizione è di 5 anni.

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Il danno da atto illecito, altresì, è risarcibile se deriva in modo immediato e diretto dalla condotta del danneggiante e, quindi, anche se non poteva essere previsto al momento del comportamento colpevole.

E’ bene evidenziare che il danno va comunque dimostrato sia per quanto attiene la sua sussistenza sia per quanto riguarda la sua quantificazione. Può, infatti, accadere che a fronte di una prova certa del danno non sia comunque possibile quantificarlo. In questa ipotesi, il giudice può liquidare il danno in via equitativa, cioè sulla base di quanto gli appare giusto e corretto con riferimento al caso concreto. Questa regola presuppone, però, che sia stata dimostrata l’esistenza del danno, la cui prova grava sempre sul danneggiato.

Come ottenere un risarcimento del danno

Inizialmente, il soggetto che intende ottenere un risarcimento del danno, deve cercare di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia. A tal fine, deve rivolgersi ad un avvocato, il quale provvede ad inviare una lettera di diffida al danneggiante, il quale viene invitato ad adempiere entro un dato termine.

Se il danneggiante non riscontra la lettera o la riscontra negativamente, il danneggiato può agire in giudizio, chiamandolo in causa.

Nel processo civile che segue, il danneggiato può chiedere che il proprio diritto venga ripristinato, se ciò è comunque possibile (si pensi alla riparazione del cancello che è stato sfondato da un’automobilista il quale ha perso il controllo del proprio mezzo o alla demolizione di una tettoia costruita abusivamente).

Se il ripristino non è più possibile o non vi è interesse da parte del danneggiato, questi può chiedere il risarcimento monetario.

Seppure inizialmente è il danneggiato a dover indicare la somma del risarcimento, la quantificazione definitiva compete al giudice. Questi emetterà la propria decisione sulla base delle prove e delle perizie tecniche espletate nel corso del giudizio.

In un procedimento avente ad oggetto il risarcimento danni da sinistro stradale, per l’esatta ricostruzione della dinamica del sinistro potranno essere determinanti le dichiarazioni rilasciate dalle persone presenti al momento

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dell’incidente. Per la quantificazione del danno il giudice potrà tenere conto delle risultanze della perizia medico-legale redatta dal consulente da lui stesso nominato.

Per quanto riguarda le prove del danno lamentato, spetta al danneggiato fornirle. A tal fine, quest’ultimo può:

chiedere che vengano sentiti dei testimoni. Ad esempio, in un giudizio per 1.

il risarcimento danni da infortunio sul lavoro, possono essere sentiti i colleghi del lavoratore danneggiato oppure in quello avente ad oggetto il risarcimento danni da infiltrazioni può essere sentito l’idraulico che ha riparato la tubatura dalla quale è derivata la perdita d’acqua;

produrre documenti come contratti, lettere, telegrammi, fax, e-mail ed 2.

in genere ogni tipo di atto che sia stato scritto o firmato dal danneggiante.

Qualora la causa dovesse concludersi con la condanna del danneggiante al risarcimento, se questi non adempie spontaneamente, il danneggiato può agire esecutivamente nei suoi confronti. In questo caso, la strada più diretta ed immediata è rappresentata dal pignoramento dei beni mobili ed immobili di proprietà del danneggiante. Ciò comporta comunque l’inizio di una procedura diversa ed ulteriore rispetto alla quella appena terminata.

A quanto può ammontare il risarcimento del danno

L’ammontare del risarcimento dipende dall’entità del danno subito.

In generale, il danno può essere:

patrimoniale, che consiste nella lesione che un soggetto subisce al proprio patrimonio, valutabile in termini monetari.

non patrimoniale, che consiste nella lesione di un bene che non può formare oggetto di una quantificazione economica come ad esempio l’onore, la salute, la vita di relazione, il dolore per la perdita di una persona cara, ecc.

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Come può configurasi il danno patrimoniale

A seconda dei casi, il danno patrimoniale può configurarsi come:

danno emergente, dato dall’effettiva diminuzione del patrimonio del 1.

danneggiato. Ad esempio, un soggetto danneggia il balcone sottostante al suo appartamento facendo cadere una pianta dall’alto. Il danno patrimoniale consiste nelle spese sostenute per il ripristino del balcone;

lucro cessante, ossia il mancato guadagno sopportato dal danneggiato a 2.

causa del fatto illecito altrui. Vedi il caso del professionista che è stato investito, riportando la rottura di un braccio. Il danno patrimoniale è rappresentato dal suo mancato guadagno per il periodo di inattività.

Di solito, la prova del danno patrimoniale viene fornita attraverso la produzione dei documenti relativi alle spese sostenute (fatture, scontrini, ecc.).

Quali tipi di danno rientrano nel danno non patrimoniale

Nell’ambito del danno non patrimoniale vengono ricompresi:

il danno biologico, ovvero il danno alla salute e all’integrità psichico 1.

fisica subito da una persona in conseguenza di un fatto illecito altrui (doloso o colposo). In questa stessa categoria, sono riconducibili anche il danno morale, che è dato dalla sofferenza psicologica che il danneggiato è costretto a patire in conseguenza del fatto illecito ed il danno esistenziale, che consiste nello sconvolgimento nella vita quotidiana determinato dal fatto illecito altrui. Per la liquidazione del danno biologico si fa riferimento a delle specifiche tabelle, elaborate dal tribunale di Milano o da quello di Roma;

il danno che deriva ai parenti stretti dalla perdita di una persona cara 2.

(vedi il caso del coniuge o dei genitori del defunto). In questo caso, il danno non patrimoniale viene quantificato in base alle tabelle predisposte dal tribunale di Milano, che ha individuato delle somme minime e massime per ciascun parente stretto.

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