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Nell’ambito dei servizi socio-

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Academic year: 2022

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(1)

Il Sistema delle deleghe

Nell’ambito dei servizi socio-

sanitari

(2)

Di cosa parliamo

• Chi delega chi (i soggetti in campo)

• Cosa delega

• Quanto costa la delega

• Perché delega

• Perché delega

(3)

Il modello si basa sulla forte

"tradizione" e cultura della solidarietà

ed è stato costantemente mantenuto e rafforzato negli

Il modello veneto dell’integrazione

ed è stato costantemente mantenuto e rafforzato negli atti normativi e nelle disposizioni applicative emanate

dalla Regione del Veneto

(4)

RETE INTEGRATA DI EROGATORI PUBBLICI E

PRIVATI DI SERVIZI SANITARI

L’integrazione intersoggettiva

ENTI DEL TERZO SETTORE AMMINISTRAZIONI

COMUNALI GESTORI E RESPONSABILI DEI

SERVIZI SOCIALI

(5)

In cosa si sostanzia questo modello

le Unità Locali Socio Sanitarie, quale modello originale per la gestione dei servizi sanitari e sociali fra loro integrati

il Distretto Socio Sanitario quale unità elementare territoriale per la realizzazione dell'integrazione delle risposte sociosanitarie ;

la definizione dei Piani di Zona quale strumento concertato di programmazione locale

la definizione dei Piani di Zona quale strumento concertato di programmazione locale

le collaborazioni intercomunali finalizzate alla gestione unitaria dei Piani di Zona e di altri programmi di interesse zonale;

l’incentivazione ai Comuni delle deleghe di gestione dei servizi sociali alle Aziende Ulss;

l’integrazione dei fattori produttivi interni ed esterni grazie al

coinvolgimento del Terzo Settore nei processi di programmazione locale e

nella gestione dei servizi.

(6)

L’integrazione socio-sanitaria

L’integrazione socio-sanitaria si è concretizzata per mezzo della

realizzazione di un sistema di erogazione di servizi sociali e servizi a

elevata integrazione sociosanitaria, della loro gestione unitaria in

elevata integrazione sociosanitaria, della loro gestione unitaria in

ambiti territoriali omogenei, corrispondenti a quelli definiti per le

unità locali socio-sanitarie, e attraverso la delega da parte dei

Comuni della gestione dei servizi stessi all’Azienda Ulss

o, alternativamente, la stipula di accordi di programma tra gli enti

interessati.

(7)

Delega come strumento di integrazione

Nel modello veneto è stata dunque privilegiata la strategia

di integrazione tramite delega di gestione all’Azienda Ulss di

una parte delle funzioni socio-sanitarie, lasciando alla

una parte delle funzioni socio-sanitarie, lasciando alla

facoltà dei Comuni la possibilità di ulteriori deleghe di

gestione, fino a un conferimento complessivo di tutte le

attività di interesse socio-sanitario.

(8)

Delega come strumento di integrazione

Si è venuto a configurare, pertanto, un modello gestionale dove l’Azienda Ulss gestisce:

- le prestazioni sanitarie;

- le prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria, vale a dire quelle caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, che attengono prevalentemente alle aree materno- infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative;

- le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla

promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e

contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e

acquisite.

(9)

Delega come strumento di integrazione

• La delega quindi riguarda funzioni dei COMUNI verso l’Azienda SOCIO Sanitaria

Quali

funzioni?

(10)

Le prestazioni sanitarie, sociosanitarie: i LEA

• I Livelli Essenziali di Assistenza definiscono i servizi garantiti dal servizio sanitario, sia che esse siano prestazioni sanitarie, sociosanitarie ad alta integrazione o sanitarie a rilevanza sociale.

Art. 3 Aree di attivita' dell'assistenza distrettuale si articola nelle seguenti aree di attivita':

a) assistenza sanitaria di base;

a) assistenza sanitaria di base;

b) emergenza sanitaria territoriale;

c) assistenza farmaceutica;

d) assistenza integrativa;

e) assistenza specialistica ambulatoriale;

f) assistenza protesica;

g) assistenza termale;

h) assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale;

i) assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale.

(11)

Esempio, Art. 33 Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali

2. In relazione al livello di intensita' assistenziale, l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:

a) trattamenti terapeutico-riabilitativi ad alta intensita'…..;

b) trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere estensivo,……;

c) trattamenti socio-riabilitativi, rivolti a pazienti non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e

con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, che richiedono interventi a bassa intensita' riabilitativa. La durata dei programmi e'

definita nel Progetto terapeutico riabilitativo individuale. In considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alle condizioni degli ospiti, le strutture residenziali socio-

riabilitative possono articolarsi in piu' moduli, differenziati in base alla presenza di personale sociosanitario nell'arco della giornata.

I trattamenti residenziali socio-riabilitativi di cui al comma 2, lettera c) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera.

(12)

A differenza della prestazioni sanitarie per quelle sociali NON esistono i LIVEAS

Ai Comuni compete la gestione delle prestazioni prettamente

sociali e delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, vale a

dire tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo

di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di

di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di

disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute

(13)

Definizione di servizi sociali

Art. 124 L.R. n. 11/01

Definizione: per servizi sociali si intendono tutte le attività aventi contenuto sociale, socio-assistenziale e socio-educativo di cui all’art. 128 del d.lvo n.112/98 di cui all’art. 22 della

di cui all’art. 22 della

L.328/00 nonché le prestazioni sociosanitarie di cui all’art. 3 septies del d. l.vo 502/92 e successive modifiche e integrazioni.

Finalità: promozione, valorizzazione, formazione ed educazione alla

socialità di tutti i cittadini. Prevenzione dei fattori del disagio sociale e

reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita.

(14)

Definizione di servizi sociali

Art. 128 del DECRETO LEGISLATIVO 112/98

Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si

intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione

di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche

di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche

destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà

che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse

soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello

sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della

giustizia.

(15)

Definizione di servizi sociali

Art. 22 L. 328/00

(Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante

politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita

politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita

sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con

eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti

ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di

competenze e settorializzazione delle risposte.

(16)

PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE

Art. 3-septies decreti legislativi 502, 517 e 229

DEFINIZIONE: tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.

[…] Comprendono:

[…] Comprendono:

a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè tutte le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite;

b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema

sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con

problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.

(17)

Art. 13 L.R. 29 giugno 2012 n. 23 Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016

[…] 2. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è inserito il seguente comma:

"5 ter. Il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale fornisce il supporto per l’elaborazione del piano di zona, ne segue l’attuazione ponendosi come snodo fondamentale tra l’azienda ULSS e la conferenza dei sindaci, qualora costituita ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e successive modificazioni.".

3.5 Aree di intervento sociale e sanitario

[…] I contenuti del piano di zona costituiscono la base fondamentale sulla quale vengono stipulati gli accordi di programma tra gli enti interessati e decise le deleghe da parte dei comuni della gestione dei servizi sociali all’ULSS in relazione alle convenzioni già adottate in ambito della gestione dei servizi sociali all’ULSS in relazione alle convenzioni già adottate in ambito distrettuale tra i comuni.

Il direttore dei servizi sociali e delle funzioni territoriali fornisce il supporto per l’elaborazione del piano di zona e ne segue l’attuazione ponendosi come snodo fondamentale nel rapporto tra ULSS e conferenza dei sindaci.

I comuni, mantenendo titolarità e responsabilità delle funzioni, nella gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, attivano in modo primario l’esercizio delle delega; i comuni alla luce dell’art. 14 L.

122/2010 possono attivare la gestione associata delle funzioni sociali e le sperimentazioni istituzionali innovative, utilizzando le forme già previste della normativa vigente.

(18)

Oggetto della delega

• Oggetto della delega sono quindi i servizi sociali come più sopra definiti.

• La normativa ha individuato alcuni servizi che sono OBBLIGATORIAMENTE delegati alle Aziende ULSS.

OBBLIGATORIAMENTE delegati alle Aziende ULSS.

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI

ASSISTENZA SOCIALE (1) LR 55 DEL 1982

(19)

Le funzioni «a delega obbligatoria»

Art. 6 L.R. n. 55/82

• [….] E' di competenza delle Unità socio - sanitarie la gestione delle funzioni e le prestazioni socio - assistenziali relative a:

• 1) l' assistenza ai portatori di handicaps con riferimento ai particolari servizi e sussidi necessari per il recupero e l' inserimento degli stessi;

• 2) la gestione delle strutture tutelari e residenziali sia miste che specifiche per handicappati e per

• 2) la gestione delle strutture tutelari e residenziali sia miste che specifiche per handicappati e per inabili in età lavorativa, fatta salva la loro autonomia funzionale;

• 3) la gestione dei consultori familiari;

• 4) la prevenzione delle tossicodipendenze, il recupero e l' inserimento sociale dei tossicodipendenti. [….]

Art. 132 comma 5 L.R. n. 11/01

• “Allo scopo di garantire continuità nell’erogazione dei servizi sociali, …le ULSS continuano a

svolgere inoltre funzioni e compiti concernenti l’integrazione sociosanitaria mediante gestione

obbligatoria di attività sociosanitarie come determinate dalla normativa vigente..”

(20)

Le funzioni «a delega facoltativa»

Art. 8 della L.R. n. 56/ 94 - art. 132 comma 3 della L.R. n. 11/01

• Oltre alle funzioni cosiddette “obbligatorie” (L.R. n. 55/82), i Comuni

possono delegare l’esercizio di altre funzioni socio assistenziali di

possono delegare l’esercizio di altre funzioni socio assistenziali di

propria competenza all’Azienda ULSS che le esercita, di norma, in

ambito distrettuale, con bilanci e contabilità separate, atteso che la

programmazione dei servizi e delle attività gestite dalle Aziende ULSS

trova collocazione all’interno del Piano di Zona, e con oneri a totale

carico dei Comuni.

(21)

Quanto costa la delega: Nel Piano di Zona –

pag 13

(22)

DSS 1

1

(23)

DSS 2

2

(24)

Da cosa sono determinate le quote associative?

PRESTAZIONE/SERVIZIO

SAN

DELEGA obbligatoria o facoltativa

LEA associativa Quota

ULSS

Comune

SOC

(25)

Da cosa sono determinate le quote sociali?

CD per disabili

SAN

67,5%

DELEGA obbligatoria

LEA

Quota assoc.va

ULSS

SOC

32,5%

(26)

DSS 1

1

(27)

DSS 2

2

(28)

Da cosa sono determinate le quote sociali?

Retta accoglienza minore allontanato

LEA DELEGA

facoltativa

NO DELEGA

LEA assoc.va Quota

ULSS

Comune

SOC

100%

(29)

DSS 1

1 Non presente perché

non delegata

(30)

DSS 2

2

(31)

Confrontare le quote non è semplice…

1. La quantità di prestazioni per ciascun servizio

2. Efficacia ed efficienza dei servizi/prestazioni 3. Il paniere di servizi

delegati

(32)

CENTRI DIURNI PER DISABILI SILAS DISABILI

Le funzioni delegate Obbligatorie

SILAS DISABILI

ASSISTENZA SCOLASTICA

(33)

DISTRETTO 1

BASSANO DEL GRAPPA

DISTRETTO 2 THIENE SCHIO

TUTELA MINORI E AFFIDO FAMILIARE delega per istruttoria professionale

TUTELA MINORI E AFFIDO FAMILIARE delega per istruttoria professionale

Le funzioni delegate Facoltative

istruttoria professionale istruttoria professionale

RETTE IN COMUNITÀ E PER L’AFFIDO EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI

RETTE ALBERGHIERE RESIDENZIALITÀ DISABILI

Quota parte secondo regolamento retta alberghiera SPESA RETTE ALBERGHIERE RESIDENZIALITÀ

PSICHIATRICA

Quota parte secondo regolamento retta alberghiera

(34)

Perché la delega/gestione associata?...

1. Indicazioni di legge: «Sotto il profilo istituzionale, la

governance territoriale e l’integrazione socio-sanitaria, nel modello Veneto si qualifica, all’interno degli ambiti

distrettuali, per la partecipazione delle comunità locali (Comitati e Conferenze dei Sindaci) ai processi di

(Comitati e Conferenze dei Sindaci) ai processi di

pianificazione e per la delega dai comuni alle aziende ULSS della gestione di molteplici servizi sociali. I processi di delega potranno essere estesi il più possibile alla totalità dei servizi sociali, al fine di perseguire l’obiettivo di ricomposizione

globale delle risorse, evitando in tal modo

frammentazioni, sovrapposizioni e inefficienze di sistema.»

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023 L’integrazione

socio-sanitaria pag. 127

(35)

Perché la delega/gestione associata?...

2. Motivazioni assistenziali: al fine di facilitare una gestione più uniforme sul territorio e garantire pari opportunità di accesso;

3. Motivazioni di economicità: vedi sopra… evitare 3. Motivazioni di economicità: vedi sopra… evitare

sovrapposizioni o frammentazioni… e dove possibile approfittare di economie di scala;

4. Motivazioni di sostenibilità: un sistema associato, non necessariamente delegato all’ulss, aumenta il livello di sostenibilità perché riduce l’incertezza e la variabilità.

EFFETTO ASSICURATIVO

(36)

La delega come assicurazione

Esiste una relazione diretta tra frequenza degli eventi, la possibilità di

prevenirli, il costo unitario degli stessi e la conseguente convenienza a gestire in modo associato.

Eventi poco frequenti, poco prevedibili ma ad alto costo unitario sono quelli per i quali è più conveniente associarsi al fine di renderne più sostenibile il per i quali è più conveniente associarsi al fine di renderne più sostenibile il costo.

ESEMPIO

Minori allontanati su provvedimento del giudice inseriti in comunità.

Frequenza: 30 casi su 187.000, pari a 0,15 per 1.000 abitanti.

Prevedibilità: bassa

Costo unitario: fino a 110,00 a giornata, circa 35-40.000 euro annui ad utente.

(37)

Minori allontanati: due scenari possibili

Gestione NON associata

• Possibilità di esercizi economici a ZERO costi, tanto più numerosi quanto più piccolo è il comune;

Gestione associata

• Costo annuo prevedibile e relativamente contenuto;

quanto più piccolo è il comune;

• Rischio di esercizi economici con costi

MOLTO alti in relazione alle possibilità

del singolo comune, tanto più questo

è di piccole dimensioni;

(38)

Minori allontanati: due scenari possibili per un comune di medie-piccole dimensioni

12,00 14,00

Andamento spesa procapite senza gestione associata

- 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(39)

Grazie

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