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Sintesi C-426/21-1. Causa C-426/21

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Sintesi C-426/21 - 1 Causa C-426/21

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia Data di deposito:

13 luglio 2021 Giudice del rinvio:

Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) Data della decisione di rinvio:

27 maggio 2021

Ricorrenti (resistenti per cassazione dinanzi all’Oberster Gerichtshof):

Seven.One Entertainment Group GmbH Puls 4 TV GmbH & Co. KG

Resistente (ricorrente per cassazione dinanzi all’Oberster Gerichtshof):

Ocilion IPTV Technologies GmbH

Oggetto del procedimento principale

Diritto d’autore – Videoregistratore online – Eccezione per copia privata – Applicabilità – Nozione di «comunicazione al pubblico» – Interpretazione

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale Interpretazione della direttiva 2001/29; articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1. Se sia compatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che consente, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella

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società dell’informazione (GU L 167, pag. 10), la gestione di un videoregistratore online, messo a disposizione da un operatore commerciale, che

a) a causa dell’impiego della procedura tecnica di deduplica, non genera una copia autonoma del contenuto programmato della trasmissione ad ogni registrazione avviata da un utente, bensì, laddove il relativo contenuto sia stato già registrato su iniziativa precedente di un altro utente, fornisce – allo scopo di evitare la ridondanza di dati – un mero collegamento che consente al successivo utente di accedere al contenuto già registrato;

b) dispone di una funzione di replay, grazie alla quale l’intera programmazione televisiva di tutte le emittenti selezionate viene registrata ininterrottamente e resa accessibile per sette giorni, laddove l’utente effettui una sola volta la corrispondente selezione della rispettiva emittente nel menu del videoregistratore online cliccando su una casella; e

c) consente all’utente altresì l’accesso (all’interno di un servizio di cloud dell’operatore o nell’ambito della versione completa di IPTV on premise messa a disposizione da quest’ultimo) a contenuti protetti della trasmissione senza il consenso del titolare dei diritti.

2. Se la nozione di «comunicazione al pubblico» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10), debba essere interpretata nel senso che la realizza un operatore commerciale di una versione completa di IPTV (on premise) nel contesto della quale quest’ultimo fornisce, oltre al software e all’hardware necessario per la ricezione dei programmi TV via Internet, anche il supporto tecnico e un costante aggiornamento del servizio, pur essendo detto servizio interamente gestito sull’infrastruttura del cliente, qualora il servizio assicuri all’utente l’accesso non solo ai contenuti delle trasmissioni, alla cui fruizione online abbiano acconsentito i rispettivi titolari dei diritti, ma anche a contenuti protetti rispetto ai quali non sussista un’analoga dichiarazione e l’operatore

a) è in grado di incidere sulla determinazione di quali programmi televisivi possano essere ricevuti dall’utente finale tramite il servizio,

b) è a conoscenza del fatto che il proprio servizio consente anche la ricezione di contenuti protetti della trasmissione senza il consenso dei titolari dei diritti, ma c) non pubblicizzi questa possibilità di utilizzazione non autorizzata del proprio servizio che genera un forte incentivo all’acquisto del prodotto, bensì, piuttosto, informa i propri clienti, all’atto della conclusione del contratto, che essi devono occuparsi dei relativi diritti sotto la propria responsabilità e

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d) con la propria attività non procura uno specifico accesso ai contenuti della trasmissione, i quali, senza il suo intervento, non potrebbero o potrebbero solo con difficoltà essere fruiti.

Norme pertinenti di diritto dell’Unione

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, articoli 2, 3 e 5.

Norme nazionali pertinenti

Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore: in prosieguo: l’«UrhG»): articoli 15, 17, 18, 18a, 42, 59a e 76a.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

1 Le ricorrenti sono emittenti televisive. La resistente offre a clienti professionali (gestori di reti, hotel, stadi, etc.) soluzioni individuali complete di IPTV (televisione via Internet in rete chiusa). Dette soluzioni includono, oltre ai contenuti sotto forma di pacchetti di emittenti, in particolare, anche un videoregistratore online che consente la visione in differita, sia tramite la realizzazione di singole registrazioni, sia con la registrazione in serie di interi programmi. Il servizio comprende, inter alia, anche una funzione di replay, grazie alla quale è possibile rivedere contenuti trasmessi fino a sette giorni prima. Le registrazioni effettuate da detto videoregistratore hanno luogo sempre a condizione che l’utente finale abbia compiuto una corrispondente programmazione. Anche la funzione di replay dev’essere attivata da tale utente. A seguito di dette programmazioni, il sistema realizza in maniera del tutto automatica le registrazioni e le archivia, in linea di principio, per ciascun utente che le abbia programmate, in un proprio file (single copy). In background si svolge però una procedura di deduplica – non visibile all’utente finale – la quale, in caso di coincidenza di più programmazioni di registrazioni per più clienti, impedisce la realizzazione di più copie dei contenuti della trasmissione; invece, al momento della realizzazione della prima copia, tutti gli utenti finali che hanno programmato la stessa registrazione vi possono accedere tramite un collegamento assegnato individualmente. La copia viene cancellata solo allorché l’ultimo utente abbia cancellato la programmazione della rispettiva registrazione.

2 La versione completa di IPTV offerta dalla resistente è disponibile in due varianti, segnatamente sotto forma di cloud e on premise.

3 La versione cloud viene ospitata direttamente dalla resistente (vale a dire, è gestita sui suoi server).

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4 Nella versione on premise la resistente mette a disposizione dei gestori di rete l’hardware e il software e il relativo supporto tecnico (costante monitoraggio dei problemi e configurazione del servizio) e stipula accordi quadro con detti gestori, in base ai quali questi ultimi utilizzano le soluzioni del sistema di IPTV al fine di fornire - essi stessi o per conto di partner contrattuali - servizi di IPTV ai clienti finali, e in tale contesto sono essi stessi responsabili dell’acquisizione dei corrispondenti diritti di ritrasmissione via cavo e dei diritti sul contenuto. Secondo quanto stabilito da detti contratti quadro, il gestore della rete deve garantire di essere titolare dei diritti idonei per tutti i contenuti da esso diffusi (grazie alle soluzioni tecniche messe a disposizione dalla resistente) o detenuti. Inoltre, il cliente della resistente si impegna a procurarsi, sotto la propria responsabilità e sostenendone le spese, licenze e diritti di ritrasmissione via cavo idonei per i contenuti (ad esempio, programmi televisivi) e le modalità di utilizzazione, nonché per le altre opere utilizzate da esso diffuse e rese disponibili grazie al sistema di IPTV. Tale accordo quadro ricomprende non solo prestazioni lineari (analogiche o digitali), ma anche prestazioni non lineari (come, ad esempio, la televisione via Internet).

5 I programmi televisivi prodotti e trasmessi dalle ricorrenti rientrano nel portfolio di emittenti della resistente nonché di diversi gestori di rete, i quali utilizzano il prodotto IPTV della resistente come versione on premise o cloud. La resistente comunica ai propri clienti che essa dispone di accordi di licenza stipulati direttamente con i gruppi di emittenti. Le ricorrenti non hanno acconsentito alla ritrasmissione in streaming via Internet.

6 Le ricorrenti chiedono di vietare alla resistente, con provvedimento d’urgenza, (a) di comunicare al pubblico, (ri)trasmettere o mettere a disposizione sotto forma di live stream i programmi televisivi delle ricorrenti senza il loro consenso, in particolare nell’ambito della versione cloud della resistente o di offerte analoghe;

(b) di mettere a disposizione dei suoi clienti, in particolare nell’ambito della versione on premise o di offerte analoghe, servizi o prodotti con i quali sia loro consentito di comunicare al pubblico, (ri)trasmettere o mettere a disposizione i programmi televisivi delle ricorrenti senza il loro consenso; (c) di riprodurre o far riprodurre da terzi tramite memorizzazione i programmi televisivi delle ricorrenti senza il loro consenso, in particolare con offerte quali il videoregistratore online nell’ambito della versione cloud della resistente o di offerte analoghe, oppure di mettere a disposizione dei clienti del servizio di cloud della resistente o ai suoi clienti copie di detti programmi al fine della realizzazione di copie (private), e [d]

di mettere a disposizione dei suoi clienti, in particolare nell’ambito della versione on premise o di offerte analoghe, servizi o prodotti grazie ai quali venga loro permesso di riprodurre o far riprodurre da terzi tramite memorizzazione i programmi televisivi delle ricorrenti senza il loro consenso oppure di mettere a disposizione dei clienti finali copie di detti programmi al fine della realizzazione di copie (private).

7 Il giudice di primo grado accoglieva la domanda ad eccezione del punto a).

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8 Il giudice del ricorso (vale a dire il giudice di secondo grado) accoglieva in toto la domanda.

9 A detta decisione si oppone la resistente, che richiede ora dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) il rigetto in toto della domanda.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

10 Ad avviso delle ricorrenti, nella videoregistrazione online la resistente applica un procedimento funzionante tramite una copia master. Pertanto, i contenuti della trasmissione non sarebbero memorizzati individualmente per ciascun cliente finale, dietro sua richiesta, in uno spazio controllato da quest’ultimo; anzi, tutti i clienti finali potrebbero accedere, a richiesta, alla prima copia master effettuata dalla resistente. In sostanza, il servizio della resistente offrirebbe ai clienti finali la possibilità illimitata di guardare in differita per sette giorni i programmi delle ricorrenti tramite la funzione di replay. Il videoregistratore online e la funzione di replay non ricadrebbero nell’eccezione prevista dal diritto d’autore con riguardo alla copia privata. Quanto alla versione on premise, si configurerebbe una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

11 La resistente ritiene invece che le riproduzioni realizzate grazie al proprio servizio costituiscano copie private digitali lecite ai sensi dell’articolo 42 dell’UrhG. Ai clienti finali verrebbe messa a disposizione esclusivamente l’infrastruttura oltre alla memorizzazione dei dati, cosicché solo i clienti finali sarebbero in grado di dare inizio alle singole registrazioni e di interromperle. Il controllo organizzativo della funzione di copia non risiede presso la resistente, la quale non effettuerebbe alcuna copia master rilevante ai fini del diritto d’autore. La procedura di deduplica attiva in background sarebbe volta solo all’ottimizzazione delle risorse. In sostanza, sarebbe impiegato soltanto il sistema del videoregistratore locale oppure del disco rigido. L’utilizzazione da parte dei clienti della ricorrente delle funzionalità della sua versione on premise esulerebbe dalla sua sfera giuridica di controllo. La resistente stessa fornirebbe solo l’hardware e il software necessari e non verificherebbe, neanche indirettamente, l’utilizzazione del suo sistema.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

12 Con la prima questione si chiede di chiarire se le riproduzioni dei contenuti della trasmissione, effettuate grazie al videoregistratore online offerto dalla resistente, ricadano nell’eccezione applicabile per la copia privata ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 4, dell’UrhG (in prosieguo, anche: la «eccezione per copia privata»).

13 Questo Collegio ritiene, in linea con la dottrina prevalente in Austria e in Germania, che la gestione commerciale di un videoregistratore online, nel quale sono sostanzialmente conservati i contenuti della trasmissione al fine di renderli

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abbia formalmente avviato il procedimento di registrazione, non può ricadere nell’eccezione per copia privata. Tuttavia, non è possibile fornire alla questione una risposta così chiara da poterla considerare un «acte clair».

14 Con la seconda questione si chiede di chiarire se la resistente, nell’ambito della versione completa on premise da essa fornita, debba essere considerata responsabile per la comunicazione al pubblico di contenuti protetti della trasmissione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

15 Così sarebbe qualora fosse sufficiente la consapevolezza di agevolare gli atti illeciti di terzi (dunque, nel caso di specie, le violazioni del diritto d’autore).

16 Qualora però fosse altresì rilevante una specifica componente intenzionale, la resistente non dovrebbe essere considerata responsabile per la comunicazione al pubblico.

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