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251, la nuova tariffa dei premi speciali unitari annui per l'assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive

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(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 20 del 19 marzo 1984

Oggetto: Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione del raggi X e delle sostanze radioattive. Nuova tariffa dei premi.

Istruzioni per l'uso del modulario. Abolizione del mod.49 quinquies - D.L.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 3 febbraio 1984 (allegato n.1), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 13 febbraio 1984, è stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge 10 maggio 1982, n. 251, la nuova tariffa dei premi speciali unitari annui per l'assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

In dipendenza di tale provvedimento si forniscono le istruzioni che seguono, in sostituzione di quelle impartite con circolare n. 92/1968 che deve considerarsi abrogata per gli aspetti trattati nella presente.

NUOVE MISURE DEI PREMI

La nuova tariffa introduce alcune innovazioni sia riguardo agli apparecchi di diagnostica che alle sostanze radioattive in uso, prevedendo specifiche misure di premio per i predetti apparecchi allorquando risultino installati presso i consorzi antitubercolari e presso gli studi privati od i centri pubblici di odontoiatria.

Inoltre, relativamente alle sostanze radioattive in uso, la nuova tariffa stabilisce misure di premio rapportate, come per il passato, alla quantità di "millicurie", ma diversificate a seconda della loro radiotossicita.

Infatti, in base alla destinazione ed alla finalità, gli apparecchi radiologici, agli effetti del premio sono classificati in:

- apparecchi di diagnostica (A) - apparecchi di terapia (B).

Quelli di diagnostica, a loro volta, si suddividono, in relazione al luogo di installazione od alla qualifica del professionista che li impiega, in apparecchi installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private (A1);

- installati presso consorzi antitubercolari (A2);

- installati presso studi privati di radiologia (A3);

- installati presso studi privati di medici non radiologi che se ne avvalgono quale mezzo ausiliario diagnostico (A4);

- installati presso studi privati o centri pubblici di odontoiatria (A5).

Per gli apparecchi di terapia, invece, la suddivisione è fatta in relazione solo al luogo di installazione e cioè:

- presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private (B1);

- presso studi privati (B2).

Le sostanze radioattive in uso sono classificate avuto riguardo alla loro radiotossicità, cosi come indicato nella tabella allegata al decreto del Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato del 19 luglio 1967 (allegato n.2).

Si hanno cosi:

- nuclidi di radiotossicità molto elevata (Gruppo I);

(2)

- nuclidi di radiotossicità elevata (Gruppo II);

- nuclidi di radiotossicità moderata (Gruppo III);

- nuclidi di radiotossicità debole (Gruppo IV).

I premi stabiliti per ogni singolo apparecchio e, per le sostanze radioattive, in relazione alle "millicurie"

distinte a seconda della loro radiotossicità, sono, come quelli precedenti, unitari annui. Ad essi va applicata l'addizionale di cui all'articolo 181 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

In caso di inizio o di cessazione dell'attività nel corso dell'anno solare i premi stessi vanno ridotti di tanti dodicesimi del loro ammontare per ogni mese o frazione di mese.

Le misure di premio della nuova tariffa si applicano dal 1° marzo 1984, primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale del 3 febbraio 1984.

Pertanto, le Sedi procederanno direttamene alle operazioni di regolazione del premio per le posizioni assicurative in corso provvedendo, nel contempo, alla richiesta del conguaglio dei 10/12 della differenza risultante dal confronto tra i premi di cui al D.M. 3 agosto 1981 e quelli stabiliti dal decreto avanti menzionato.

Per quanto concerne le sostanze radioattive, ai fini delle operazioni di conguaglio le fedi dovranno preventivamente acquisire dagli interessati una dichiarazione di identificazione delle sostanze in uso.

Allo scopo sono stati predisposti i fac-simile della lettera di richiesta del tipo di sostanze usate della attività in "millicurie" (allegato n.3), e di quelle per il conteggio del premio (allegati n.4 e n.5) da inviare agli interessati entro il più breve tempo possibile.

Qualora fossero denunciati nuclidi radioattivi non compresi nella tabella sopra citata e la cui radiotossicita sia sconosciuta o controversa, gli stessi dovranno essere considerati, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 27 luglio 1966, come appartenenti al Gruppo I (nuclidi di radiotossicità molto elevata) sino a quando non verranno inquadrati legislativamente.

II) MODALITA' DI INSTAURAZIONE E DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

A) - Il possessore a qualunque titolo di apparecchio radiologico funzionante e/o di sostanze radioattive in uso e tenuto a:

a1) denunciare, entro 30 giorni dall'inizio del funzionamento degli apparecchi e/o dall'uso delle sostanze, alla Sede dell'Istituto territorialmente competente, il numero ed il tipo degli apparecchi, la sede esatta dell'installazione (ospedale, clinica o Istituto universitario, istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione, case di cura private; consorzi antitubercolari; studio privato di radiologia o di medico non radiologo; studio privato o centro pubblico di odontoiatria), il tipo di sostanze radioattive (nuclide radioattivo) ed il gruppo di radiotossicità di appartenenza, il numero di "millicurie" della sostanza radioattiva, di cui si presume l'impiego nei primi tre mesi di attività nonché gli altri elementi indicati nell'apposito modulo 18/D.L.;

a2) denunciare, entro il trentesimo giorno dal loro verificarsi, le successive modificazioni di estensione del rischio, determinate da variazioni del numero e del tipo degli apparecchi radiologici e/o della quantità delle sostanze radioattive in uso nonché le variazioni concernenti l'identità del possessore, o del suo legale rappresentante, il domicilio degli stessi, la località (comune, provincia) e la sede dell'installazione degli apparecchi (ospedale, ecc.) nonché a cessazione della attività. Per tale denuncia di variazione sarà usato il modulo 65/D.L.;

a3) corrispondere il premio anticipatamente per ogni anno secondo le consuete modalità ed i termini vigenti. Eventuali istanze volte ad ottenere il frazionamento del premio, ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, oppure la dilazione del pagamento del premio stesso, saranno trattate secondo le disposizioni vigenti in materia.

A tal fine, la competente unita operativa dell'Istituto, ricevuta la denuncia di esercizio, invierà al possessore dell'apparecchio e/o delle sostanze radioattive il certificato di assicurazione - redatto sul modulo 49/quater/D.L. - ed il conteggio del relativo premio redatto sul modulo 48/bis D.L.

(3)

Si precisa che il premio dovuto per le sostanze radioattive, sia nel caso di sorgenti sigillate che di sorgenti non sigillate, sarà calcolato in base ai numero di "millicurie" che il possessore presume di impiegare nel primi tre mesi di attività.

Il possessore di sostanze radioattive in uso è tenuto a:

b1) denunciare, entro il 31 gennaio di ogni anno:

- le caratteristiche delle sorgenti sigillate e la loro attività al 31 dicembre dell'anno precedente, espresse in

"millicurie" e distinte per gruppo di radiotossicità;

- le caratteristiche delle sorgenti non sigillate - dette anche isotopi sciolti - e l'attività media trimestrale delle stesse (pari ad un quarto della attivita complessiva degli isotopi impiegati nell'anno) espresse in

"millicurie" e distinte per gruppo di radiotossicita.

La denuncia dovrà essere effettuata con il modulo 19/D.L.; a tale scopo la Sede, alla fine di ogni anno, avrà cura di inviare agli interessati il modulo stesso unitamente al modello 19/bis D.L. ;

b2) corrispondere l'eventuale regolazione del premio di assicurazione relativo all'anno precedente.

Le unità operative terranno conto di quanto denunciato dai possessori di apparecchi radiologici e/o di sostanze radioattive ai fini della esatta determinazione del premio dovuto, provvedendo alle consuete segnalazioni al Servizio meccanizzazione.

Nell'allegato n.6 sono riportati alcuni chiarimenti di carattere tecnico in merito alla particolare materia delle sostanze radioattive.

III) NUMERAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE

In conseguenza delle variazioni introdotte dalla nuova tariffa, le posizioni assicurative vanno contraddistinte con i prefissi appresso indicati:

per gli apparecchi radiologici di diagnostica

- 981 se installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private;

- 988 se installati presso consorzi antitubercolari;

- 982 se installati presso studi privati di radiologia;

- 983 se installati presso studi privati di medici non radiologi che se ne avvalgono quale mezzo ausiliario diagnostico;

- 989 se installati presso studi privati o centri pubblici di odontoiatria;

per gli apparecchi radiologici di terapia

- 984 se installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private;

- 985 se installati presso studi privati;

per le sostanze radioattive in uso

- dovrà essere istituito unico prefisso 986.

Si precisa che dovranno essere instaurati rapporti assicurativi distinti quando gli assicuranti siano in possesso contemporaneamente di apparecchi o sostanze radioattive classificabili, ai fini del premio, in differenti prefissi.

(4)

Le posizioni assicurative in vigore, relative ai consorzi antitubercolari (già contrassegnate con prefisso 981), ai centri pubblici ed agli studi privati di odontoiatria (già contrassegnate con i prefissi 981 e 933) ed alle sostanze radioattive (già contrassegnate con il prefisso 987), cesseranno alla data del 29 febbraio 1984: dovranno essere riaperte con decorrenza 1° marzo 1984 e contraddistinte, rispettivamente, con i nuovi prefissi 988, 989 e 986. Qualora per un medesimo assicurante risultino in vigore posizioni assicurative contraddistinte con i prefissi 986 e 987, con decorrenza 1° marzo 1984, si procederà alla unificazione delle posizioni medesime con il prefisso 986.

IV) SEGNALAZIONI AL SERVIZIO MECCANIZZAZIONE

Le segnalazioni all'archivio magnetico centrale saranno effettuate con le consuete modalità.

V) MODULISTICA

E' in via di predisposizione una nuova edizione dei moduli aggiornati che saranno forniti alle Sedi appena possibile.

Il modulo 49 quinquies-D.L. e abolito.

Nel frattempo potranno essere utilizzati i moduli attualmente disponibili con gli adattamenti del caso.

VI) TRASMISSIONE DEI DATI DI GESTIONE

Per quanto concerne la trasmissione dei dati di gestione relativi all'assicurazione in parola, si confermano le istruzioni impartite con la lettera circolare n.77/1975.

Peraltro il fac-simile di lettera-prospetto di cui all'allegato n. 3 alla lettera circolare n.77/1975 va sostituito con i fac-simili nn.7, 8 e 9 che si allegano alla presente circolare.

Al riguardo si raccomanda particolare cura nella compilazione dei prospetti n.8 e n.9 relativi alla comunicazione dei dati concernenti le sostanze radioattive.

VII) CENSIMENTO DEGLI ASSICURATI

Nel ribadire l'opportunità di una diligente e metodica assiduità di controllo dei possessori di apparecchi radiologici, si raccomanda l'effettuazione, in tempi brevi e comunque correlati alle esigenze operative, di un censimento dei possessori di sostanze radioattive in uso, con particolare riguardo ai laboratori di analisi con sezioni di radioimmunologia.

VIII) RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE

Saranno impartite istruzioni sulla rivalutazione delle rendite con decorrenza 1° luglio 1983 una volta pubblicato relativo decreto interministeriale.

IL DIRETTORE GENERALE All. n.9

Allegato n.1 alla circ. n.20/1984

13.2.1984 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N.43 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 febbraio 1984.

Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE -

(5)

Visto l'art. 12 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede che i premi relativi all'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive sono approvati ogni tre anni, a decorrere dal 1° luglio 1983, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio de amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1981;

Vista la nota n. 10/1/3008 del 4 agosto 1983, con la quale l'INAIL ha trasmesso la delibera del consiglio di amministrazione, tenutosi in data 18 luglio 1983, concernente la nuova tariffa dei premi suddetti;

Ritenuta la necessità di approvare la tariffa stessa;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i premi annui per l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive sono fissati nelle misure di cui all'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e andrà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 3 febbraio 1984 Il Ministro: DE MICHELIS ALLEGATO

PREMIO ANNUO

I - APPARECCHI RADIOLOGICI A) Di diagnostica:

1) installati presso ospedali, cliniche ed Istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre case di cura private L. 1.302.000

2) installati presso consorzi antitubercolari >> 548.000 3) installati presso studi privati di radiologia >> 878.000

4) installati presso studi privati di medici non radiologi che se ne avvalgono quale mezzo ausiliario diagnostico >> 325.000

5) installati presso studi privati o centri pubblici di odontoiatria >> 260.000

B) Di terapia (comprese le unita terapeutiche contenenti isotopi radioattivi indivisibili racchiusi permanentemente nell'apparecchiatura destinata alle applicazioni):

1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private L. 516.000

2) installati presso studi privati >> 344.000 II - SOSTANZE RADIOATTIVE IN USO

(di cui alla tabella al decreto ministeriale 19 luglio 1967, e successive modifiche o integrazioni)

1) Nuclidi di radiotossicità molto elevata (gruppo I): per ogni millicurie (o frazione di millicurie) e sino a 10 millicurie L. 35.000 quota fissa oltre a 10 millicurie >> 150.000

(6)

2) Nuclidi di radiotossicità elevata (gruppo II):

per ogni millicurie (o frazione di millicurie) e sino a 100 millicurie L. 4.000 quota fissa oltre 100 millicurie >> 100.000

3) nuclidi di radiotossicità moderata (gruppo III):

per ogni millicurie (o frazione di millicurie) e sino a 1000 millicurie L. 400 quota fissa oltre 1000 millicurie

>> 150.000

4) Nuclidi di radiotossicità debole (gruppo IV):

per ogni millicurie (o frazione di millicurie) e sino a 10.000 millicurie L. 50 quota fissa oltre 10.000 millicurie >> 100.000 (715)

Allegato n.2 alla circ. n. 20/1984

11.8.1967 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N.201 DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1967.

Aggiornamento della tabella di raggruppamento dei nuclidi radioattivi, allegata al decreto ministeriale 27 luglio 1966, concernente le modalità relative alla denunzia di detenzione e alla tenuta della contabilità delle materie radioattive, nonché la determinazione dei valori delle quantità totali di radioattività ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificati rispettivamente dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704.

IL MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Vista la legge 11 agosto 1960. n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia atomica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sulla sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, concernente modifiche e integrazioni alla citata legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.

285 del 14 novembre 1966, con il quale sono state fissate le modalità relative alla denunzia di detenzione e alla tenuta della contabilità delle materie radioattive, e sono state inoltre determinanti, per ciascun gruppo di radio-nuclidi di cui alla tabella allegata al decreto stesso, i valori di quantità totale di radioattività ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificati rispettivamente dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704;

Vista la direttiva adottata dal Consiglio della Comunità europea dell'energia atomica in data 27 ottobre 1966, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 216 del 26 novembre 1966, con la quale sono state modificate le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori e sono state apportate modifiche alla tabella contenente i raggruppamenti dei principali nuclidi radioattivi in relazione

alla radiotossicità;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella di raggruppamento dei principali nuclidi radioattivi allegata al

(7)

citato decreto ministeriale 27 luglio 1966, in base a quella allegata alla citata nuova direttiva;

Udito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Udito il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

Decreta:

Articolo unico.

La tabella contenente il raggruppamento dei principali nuclidi radioattivi, allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sostituisce - agli effetti dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 e degli articoli 3 e 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificati rispettivamente dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704 - la tabella allegata al decreto ministeriale 27 luglio 1966, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1967

Nuova " tabella di raggruppamento dei principali nuclidi radioattivi in relazione alla radiotossicita" (relativa al decreto del 27 luglio 1966, Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1966, n. 285)

Gruppo I - Nuclidi di radiotossicità molto elevata:

Attinio 227 (Ac); Americio 241 (Am); Americio 242m (Am); Americio 243 (Am); Californio 249 (Cf);

Californio 250 (Cf); Californio 251 (Cf); Californio 252 (Cf); Californio 254 (Cf); Curio 242 (Cm); Curio 243 (Cm); Curio 244 (Cm); Curio 245 (Cm); Curio 246 (Cm); Curio 248 (Cm); Einstenio 254 (Es); Einstenio 255 (Es); Nettunio 237 (Np); Proattinio 231 (Pa); Piombo 210 (Pb); Polonio 210 (Po); Plutonio 238 (Pu);

Plutonio 239 (Pu); Plutonio 240 (Pu); Plutonio 241 (Pu); Plutonio 242 (Pu); Radio 223 (Ra); Radio 226 (Ra); Radio 228 (Ra); Torio 227 (Th); Torio 228 (Th); Torio 230 (Th); Uranio 230 (U); Uranio 232 (U);

Uranio 233 (U); Uranio 234 (U);

Gruppo II - Nuclidi di radiotossicità elevata:

Attinio 228 (Ac); Argento 110m (Ag); Americio 242 (Am); Astato 211 (At); Bario 140 (Ba); Bismuto 207 (Bi); Bismuto 210 (Bi); Berchelio 249 (Bk); Calcio 45 (Ca); Cadmio 115m (Cd); Cerio 144 (Ce); Californio 253 (Cf); Cloro 36 (Cl); Curio 247 (Cm); Cobalto 56 (Co); Cobalto 60 (Co); Cesio 134 (Cs); Cesio 137 (Cs); Einstenio 253 (Es); Einstenio 254m (Es); Europio 152 (Eu 13 anni); Europio 154 (Eu); Fermio 255 (Fm); Fermio 256 (Fm) ; Afnio 181 (Hf); Iodio 124 (I); Iodio 126 (I); Iodio 131 (I); Iodio 133 (I); Indio (114m (In); Iridio 192 (Ir); Manganese 54 (Mn); Sodio 22 (Na); Protoattinio 230 (Pa); Piombo 212 (Pb);

Plutonio 244 (Pu); Radio 224 (Ra); Rutenio 106 (Ru); Antimonio 124 (Sb); Antimonio 125 (Sb); Scandio 46 (Sc); Stronzio 89 (Sr); Stronzio 90 (Sr); Tantalio 132 (Ta); Terbio 160 (Tb); Tellurio 127m (Te);

Tellurio 129 (Te); Torio 234 (Th); Tallio 204 (Tl); Tulio 170 (Tm); Uranio 236 (U); Yttrio 91 (Y); Zirconio 95 (Zr);

Gruppo III - Nuclidi di radiotossicità moderata:

Argon 41 (A); Argento 105 (Ag); Argento 111 (Ag); Americio 244 (Am); Arsenico 73 (As); Arsenico 74 (As); Arsenico 76 (As); Arsenico 77 (As); Oro 196 (Au); Oro 198 (Au); Oro 199 (Au); Bario 131 (Ba);

Berillio 7 (Be); Bismuto 206 (Bi); Bismuto 212 (Bi); Berchelio 250 (Bk); Bromo 82 (Br); Carbonio 14 (C);

Calcio 47 (Ca); Cadmio 109 (Cd); Cadmio 115 (Cd); Cerio 141 (Ce); Cerio 143 (Ce); Cloro 38 (Cl);

Cobalto 57 (Co); Cobalto 58 (Co); Cromo 51 (Cr); Cesio 131 (Cs); Cesio 136 (Cs); Rame 64 (Cu);

Disprosio 165 (Dy); Disprosio 166 (Dy); Erbio 169 (Er); Erbio 171 (Er); Europio 152 (Eu 9 ore); Europio 155 (Eu); Fluoro 18 (F); Ferro 52 (Fe); Ferro 55 (Fe); Ferro 59 (Fe); Fermio 254 (Fm); Gallio 72 (Ga);

Gadolinio 153 (Gd); Gadolinio 159 (Gd); Mercurio 197 (Hg); Mercurio 203 (Hg); Olmio 166 (Ho); Iodio 130 (I); Iodio 132 (I); Iodio 134 (I); Iodio 135 (I); Indio 115m (In); Iridio190 (Ir); Iridio 194 (Ir);

Potassio 42 (K); Potassio 43 (K); Cripton 85m (Kr); Cripton 87 (Kr); Lantanio 140 (La); Lutezio 177 (Lu);

Manganese 52 (Mn); Molibdeno 99 (Mo); Sodio 24 (Na); Niobio 93m (Nb); Niobio 95 (Nb); Neodimio 147 (Nd); Neodimio 149 (Nd); Nichel 65 (Ni); Nettunio 239 (Np); Osmio 185 (Os); Osmio 191 (Os); Osmio 193 (Os); Fosforo 32 (P); Protoattinio 233 (Pa); Piombo 203 (Pb); Palladio 103 (Pd); Palladio 109 (Pd);

(8)

Promezio 147 (Pm); Promezio 149 (Pm); Prascodimio 142 (Pr); Prascodimio 143 (Pr); Platino 191 (Pt);

Platino 193 (Pt); Platino 197 (Pt); Plutonio 243 (Pu); Rubidio 86 (Rb); Renio 183 (re); Renio 186 (Re);

Renio 188 (re); Rodio 105 (Rh); Radon 220 (Rn); Radon 222 (Rn); Rutenio 97 (Ru); Rutenio 103 (Ru);

Rutenio 105 (Ru); Zolfo 35 (S); Antimonio 122 (Sb); Scandio 47 (Sc); Scandio 48 (Sc); Selenio 75 (Se);

Silicio 31 (Si); Samario 151 (Sm); Samario 153 (Sm); Stagno 113 (Sn); Stagno 125 (Sn); Stronzio 85 (Sr); Stronzio 91 (Sr); Stronzio 92 (Sr); Tecnezio 96 (Tc); Tecnezio 97 (Tc); Tecnezio 97m (Tc); Tecnezio 99 (Tc); Tellurio 125m (Te); Tellurio 127 (Te); Tellurio 129 (Te); Tellurio 131m (Te); Tellurio 132 (Te);

orio 231 (Th); Tallio 200 (Tl); Tallio 201 (Tl); Tallio 202 (Tl); Tulio 171 (Tm); Uranio 240 + Nettunio 240 (U + Np); Vanadio 48 (V); Tungsteno 181 (W); Tungsteno 185 (W); Tungsteno 187 (W); Xenon 135 (Xe);

Yttrio 90 (Y); Yttrio 92 (Y); Yttrio 93 (Y); Itterbio 175 (Yb); Zinco 65 (Zn); Zinco 69m (Zn); Zirconio 97 (Zr);

Gruppo IV - Nuclidi di radiotossicità debole:

Argon 37 (A); Curio 249 (Cm); Cobalto 58m (Co); Cesio 134m (Cs); Cesio 135 (Cs); Germanio 71 (Ge);

Idrogeno 3 (H); Iodio 129 (I); Indio 113m (In); Indio 115 (In); Cripton 85 (Kr); Niobio 97 (Nb); Neodimio 144 (Nd); Nichel 59 (Ni); Ossigeno 15 (O); Osmio 191m (Os); Platino 193m (Pt); Platino 197m (Pt);

Rubidio 87 (Rb); Renio 187 (re); Rodio 103m (Rh); Samario 147(Sm); Stronzio 85m (Sr); Tecnezio 96m (Tc); Tecnezio 99m (Tc); Torio naturale (Th nat.); Torio 232 (Th); Uranio naturale (U nat.); Uranio 235 (U);Uranio impoverito; Uranio 238 (U); Xenon 131m (Xe); Xenon 133 (Xe); Ittrio 91m (Y); Zinco 69 (Zn);

Zirconio 93 (Zr).

La lettera m, apposta a taluni simboli indica metastabile.

(8252)

Allegato n.3 alla circ. n. 20/1984

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Uff. ...

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OGGETTO: Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

Si comunica che con il D.M. 3 febbraio 1984 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.43 del 13 febbraio 1984 sono state approvate le nuove misure di premio per l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive in uso, decorrenti dal 1°

marzo 1984.

Poiché, per effetto del citato decreto, il premio dovuto per le sostanze radioattive in uso varia in relazione alla quantità di "millicurie" ed alla diversa radiotossicità delle sostanze stesse (cosi come indicato nella tabella allegata al Decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 19 luglio 1967, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.201 dell'11.8.1967) si invita a comunicare quanto segue:

(9)

A) Per le sorgenti sigillate (non contenute stabilmente in apparecchi di terapia):

- il tipo di radionuclide ed il gruppo di radiotossicità di appartenenza;

- attività in "millicurie" della sorgente alla data del 1° marzo 1984 (data di entrata in vigore delle nuove misure di premio), distinta per ciascun gruppo di radiotossicità.

B) Per gli isotopi sciolti:

- il tipo di radionuclide ed il gruppo di radiotossicità di appartenenza;

- attività in "millicurie" nel trimestre precedente alla data del 10 marzo 1984 (data di entrata in vigore delle nuove misure di premio), distinta per ciascun gruppo di radiotossicità.

Allegato n.4 alla circ. n. 20/1984

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OGGETTO: Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

Si comunica che con il D.M. 3 febbraio 1984 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 13 febbraio 1984 sono state approvate le nuove misure di premio per l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, decorrenti dal 1° marzo 1984.

Per effetto del citato decreto, per la posizione assicurativa sopra indicata, risulta in conguaglio attivo come da conteggio in calce riportato.

Ai sensi dell'art. 44 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, numero 1124, il pagamento dell'importo a conguaglio dovrà aver luogo entro 10 giorni decorrenti da quello della presente comunicazione.

CONTEGGIO DEL PREMIO

________________________________________________________________

oTitoli o Anni o o o successivi o o o___________o

(10)

o Misura del premio dovuto dall'1.1.1984 o o o al 29.2.1984 ... œ._________ o o o o o

o Nuova misura del premio dall'1.3.1984 o Premio o

o al 31.12.1984 ... œ ._________o œ .________ o o o o

o Totale dovuto per il 1984 ... œ. _________o Addizionale o o o o

o Premio richiesto in base alla precedente o œ .________o o tariffa ... œ._________ o Totale o o o o

o Differenza ... œ. _________o œ .________o o o o

o Addizionale ex art. 181 T.U. ... œ. _________o o o---o o TOTALE DOVUTO ... œ._ ________o o o---o Data

Firma

Liquidazione - Revisione 8 S.M.

Allegato n.5 alla circ. n. 20/1984

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OGGETTO: Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

Si comunica che con il D.M. 3 febbraio 1984 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.43 del 13 febbraio 1984 sono state approvate le nuove misure di premio per l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, decorrenti dal 1° marzo 1984.

Per effetto del citato decreto, per la posizione assicurativa sopra indicata, risulta un conguaglio, come da conteggio in calce riportato, il cui importo verrà rimborsato quanto prima.

CONTEGGIO DEL PREMIO

________________________________________________________________

o Titoli o Anni o o o successivi o o o ___________o

o Misura del premio dovuto dall'1.1.1984 o o o al 29.2.1984 ... œ. _________o o o o o

o Nuova misura del premio dall'1.3.1984 o Premio o

o al 31.12.1984 ... œ _________o œ._ _______o o o o

o Totale dovuto per il 1984 ... œ._ ________o Addizionale o o o o

o Premio richiesto in base alla precedente o œ. ________o o tariffa ... œ. _________o Totale o o o o

o Differenza ... œ. _________o œ. ________o o o o

o Addizionale ex art. 181 T.U. ... œ. _________o o o---o o TOTALE DOVUTO ... œ. _________o o o---o Data

(12)

Firma

Liquidazione - Revisione 8 S.M.

ALLEGATO N. 6 ALLA CIRCOLARE N. 20/1984

CHIARIMENTI DI CARATTERE TECNICO SULLE SOSTANZE RADIOATTIVE

Sostanze radioattive naturali e sostanze radioattive artificiali IL D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 95 del 16 aprile 1964), ai fini che interessano si limita a dare le seguenti definizioni:

- Sostanza radioattiva: ogni sostanza che presenti il fenomeno della radioattività.

- Radioattività: fenomeno di disintegrazione spontanea di in nuclide con emissione di una particella o di un fotone o di entrambi, che comporti la formazione di un nuovo nuclide.

- Nuclide: specie atomica definita dal numero di massa, dal numero atomico e dallo stato energetico del nucleo.

- Attività delle sostanze radioattive: per "attività di in materiale radioattivo s'intende il numero di disintegrazioni che avvengono nel materiale medesimo nell'unita di tempo. L'attività si esprime in

"curie" (C); 1 curie = 3,7x10 disintegrazioni/sec.

Come multiplo si utilizza il "chilocurie" (KC), uguale a 10 curie C -3

e, come sottomultipli, il "millicurie" (m), uguale a 10 curie, il -6

"microcurie" (ïC), uguale a 10 curie.

- Radiotossicità: tossicità dovuta alle radiazioni ionizzanti emesse da un nuclide radioattivo incorporato;

tale tossicità dipende dalle caratteristiche radioattive, dal metabolismo dell'elemento nell'organismo o nell'organo e dal suo stato chimico e fisico;

- Sorgenti sigillate: tali sono le sorgenti formate da sostanze radioattive solidamente incorporate in materie solide e inattive, o sigillate in un involucro inattivo, che presentino una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, qualsiasi dispersione di sostanze radioattive e qualsiasi possibilità di contaminazione.

In merito appare opportuno segnalare che nelle applicazioni mediche le sorgenti sigillate si distinguono in:

1) Sorgenti sigillate collimate: quelle stabilmente incorporate in apparecchi collimatori. Tali sorgenti vengono utilizzate in teleterapia e impiegano generalmente COBALTO 60 o CESIO 137.

2) Sorgenti sigillate non collimate: quelle che si presentano sotto forma di perle, aghi, tubi, fili, ecc., e che vengono utilizzate per manipolazione diretta, in terapia superficiale, interstiziale ed endocavitaria. Esse impiegano generalmente

STRONZIO 90, COBALTO 60, ORO 198, IRIDIO 192, RADIO 226, ecc..

- Sorgenti non sigillate: tali sono le sorgenti, dette anche isotopi sciolti, aventi caratteristiche tali da non consentire di prevenire qualsiasi dispersione di sostanze radioattive e qualsiasi dispersione di sostanze radioattive e qualsiasi rischio di contaminazione. Vengono utilizzate, oltre che in terapia ed in diagnostica, anche nella ricerca clinica. Isotopi più frequentemente utilizzati in medicina sono i seguenti:

- in terapia: lo IODIO 131 sotto forma di iodurio di sodio;

(13)

- in diagnostica, per tests scientifici e funzionali: TECNEZIO 99 metastabile, IODIO 131, SELENIO 75, MERCURIO 197 e 203, INDIO 113 metastabile, ORO 198, ITTERBIO 169, STRONZIO 87 metastabile, STRONZIO 85, COBALTO 57 e 58, GALLIO 67, CESIO 131, IODIO 125, CROMO 51, FERRO 59;

- in radiobiologia, per tests in vitro: IODIO 125.

- Attività media trimestrale degli isotopi sciolti per gruppo di radio tossicità: e quella corrispondente ad un quarto dell'attività complessiva usata nel corso di un anno per il radionucleide appartenente ad un determinato gruppo di radiotossicità. Le attività medie trimestrali di radio nuclidi appartenenti ad uno stesso gruppo di radiotossicit vanno sommate.

Allegato n.7 alla circ. n. 20/1984

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n.01165400589

ALLA DIREZIONE GENERALE - Direzione rischi

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OGGETTO: Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

Dati di gestione di competenza dell'anno 19 . Prefissi di posizione assicurativa: 981-988-982-983-984- 985-989.

Si trasmettono, specificati nel prospetto che segue, i dati di gestione relativi all'assicurazione in oggetto:

________________________________________________________________

o N° o o N. posizioni(*)o N. complessivo o o

o d'ord. o PREFISSO o assicurative o apparecchi o Importo premio o--- o---o--- o---o--- o o 1 o 981 o o o o

o 2 o 988 o o o o o 3 o 982 o o o o

(14)

o 4 o 983 o o o o o 5 o 989 o o o o o 6 o 984 o o o o o 7 o 985 o o o o

--- NOTE: ...

...

...

...

...

Data ________________

IL DIRETTORE

(*) Le posizioni il cui rapporto assicurativo sia inferiore all'anno debbono essere segnalate anche nelle note il calce, indicando il relativo numero di posizione con a fianco il periodo di assicurazione

- Sorgenti non sigillate: tali sono le sorgenti, dette anche isotopi sciolti, aventi caratteristiche tali da non consentire di prevenire qualsiasi dispersione di sostanze radioattive e qualsiasi rischio di contaminazione.

Vengono utilizzate, oltre che in terapia ed in diagnostica, anche nella ricerca clinica.

Isotopi più frequentemente utilizzati in medicina sono i seguenti:

- in terapia: lo IODIO 131 sotto forma di iodurio di sodio;

- in diagnostica, per tests scientifici e funzionali: TECNEZIO 99 metastabile, IODIO 131, SELENIO 75, MERCURIO 197 e 203, INDIO 113 metastabile, ORO 198, ITTERBIO 169, STRONZIO 87 metastabile, STRONZIO 85, COBALTO 57 e 58, GALLIO 67, CESIO 131, IODIO 125, CROMO 51, FERRO 59;

- in radiobiologia, per tests in vitro: IODIO 125.

- Attività media trimestrale degli isotopi sciolti per gruppo di radiotossicità: e quella corrispondente ad un quarto dell'attività complessiva usata nel corso di un anno per il radionucleide appartenente ad un determinato gruppo di radiotossicità. Le attività medie trimestrali di radio nuclidi appartenenti ad uno stesso gruppo di radiotossicità vanno sommate.

Allegato n.8 alla circ. n. 20/1984

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codice fiscale n.01165400589 ALLA DIREZIONE GENERALE Servizio rischi

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OGGETTO: Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

Dati di gestione di competenza dell'anno 19 . Prefisso di posizione assicurativa: 986 (sorgenti sigillate).

Si trasmettono, specificati nel prospetto che segue, i dati di gestione relativi all'assicurazione in oggetto:

_____________________________

o N°(1) o N. posizioni(*) o o d'ord. o assicurative o o--- o --- o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o

---

____________________________________________________________

o Quantità di radioattività in "millicurie" (3) o Importo o o---o o

o Gruppi di radioattività o premi o

o---o o o I o II o III o IV o o

o---o---o---o---o---o o---o---o---o---o---o

(16)

o---o---o---o---o---o o---o---o---o---o---o o---o---o---o---o---o o---o---o---o---o---o o---o---o---o---o---o o---o---o---o---o---o o---o---o---o---o---o o---o---o---o---o---o o---o---o---o---o---o o---o---o---o---o---o NOTE: ...

...

...

...

...

Data ________________

IL DIRETTORE

N.B. :1) In ciascun rigo debbono essere indicati i dati riguardanti ogni singola posizione assicurativa.

2) Le posizioni il cui rapporto assicurativo sia inferiore all'anno vanno anche segnalate nelle note in calce, indicando il relativo numero di posizione con a fianco il periodo di assicurazione.

3) Attività, in "millicurie", al 31 dicembre dell'anno cui i dati si riferiscono.

Allegato n.9 alla circ. n. 20/1984

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OGGETTO: Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

Dati di gestione di competenza dell'anno 19 . Prefisso di posizione assicurativa: 986 (sorgenti non sigillate).

Si trasmettono, specificati nel prospetto che segue, i dati di gestione relativi all'assicurazione in oggetto:

_____________________________

o N°(1) o N. posizioni(*) o o d'ord. o assicurative o o--- o--- o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o

---

____________________________________________________________

o Quantità di radioattività in "millicurie" (3) o Importo o o---o o

o Gruppi di radioattività o premi o

o---o o o I o II o III o IV o o

o---o---o---o---o---o o---o---o---o---o---o o---o---o---o---o---o o---o---o---o---o---o

(18)

o---o---o---o---o---o o---o---o---o---o---o o---o---o---o---o---o o---o---o---o---o---o o---o---o---o---o---o o---o---o---o---o---o o---o---o---o---o---o o---o---o---o---o---o NOTE: ...

...

...

...

...

Data ________________

IL DIRETTORE

N.B. :1) In ciascun rigo debbono essere indicati i dati riguardanti ogni singola posizione assicurativa.

2) Le posizioni il cui rapporto assicurativo sia inferiore all'anno vanno anche segnalate nelle note in calce, indicando il relativo numero di posizione con a fianco il periodo di assicurazione.

3) Attività, in "millicurie", al 31 dicembre dell'anno cui i dati si riferiscono.

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