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6 del 24 gennaio 1979 Oggetto: Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 6 del 24 gennaio 1979

Oggetto: Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive:

- rivalutazione triennale delle rendite

- nuova tariffa dei premi a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Con decreto ministeriale del 9 dicembre 1978 (allegato n. 1), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978, è stata fissata in L. 8.820.000 (ottomilioniottocentoventimila) la retribuzione annua da assumere, con effetto dal 2 marzo 1977, a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici in oggetto e dei loro superstiti.

Con decreto ministeriale del 13 dicembre 1978, pubblicato sulla medesima Gazzetta Ufficiale (allegato n.

2), è stata altresì stabilita la nuova tariffa dei premi annui per l'assicurazione dei medici stessi da valere dall'1 gennaio 1978.

Tale decreto ha inoltre stabilito che le misure di premio applicate in via provvisoria per l'anno 1977 sono da considerarsi definitive.

In dipendenza dei sopra indicati provvedimenti si dispone quanto segue.

1 - RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE

La nuova retribuzione annua, pari a lire 8.820.000 deve essere assunta, con effetto dal 2 marzo 1977, a base del calcolo per la liquidazione delle rendite costituite, ai sensi della legge 20 febbraio 1958, n. 93 e successive norme modificatrici e regolamentari, a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e dei loro superstiti.

Pertanto l'Istituto dovrà procedere alla riliquidazione di tutte le rendite anzidette in corso di godimento alla data del 2 marzo 1977 e successivamente costituite, ai fini dell'adeguamento delle prestazioni alla nuova misura retributiva.

La riliquidazione delle rendite, con relative operazioni di conguaglio, sarà effettuata da questa Direzione generale che ne darà comunicazione ai beneficiari.

NUOVE MISURE DI PREMIO

Le nuove misure di premio si applicano dal 1° gennaio 1978.

Pertanto, mentre per l'anno 1977 le posizioni assicurative concernenti le persone di cui trattasi sono, a norma del decreto anzidetto, da considerarsi definite ai fini contributivi sulla base delle misure di premio applicate provvisoriamente in conformità del decreto ministeriale 16 febbraio 1977, le Sedi procederanno al conguaglio per gli anni 1978 e 1979 sulla base delle nuove misure previste nella tabella allegata al decreto stesso.

A tale scopo è stato predisposto il fac-simile di lettera per il conteggio del premio (allegato n. 3) da riprodurre a ciclostile e da inviare agli interessati entro il 30 giugno 1979.

3 - REGISTRAZIONI A SCHEDA CONTABILE

Per agevolare le operazioni di "carico" a scheda contabile (mod. 15-D.L.) le Sedi che utilizzano le macchine elettrocontabili "Audit 623" dovranno effettuare un'unica richiesta per gli anni 1978 e 1979 (o primo semestre 1979) sulla base delle istruzioni di cui al punto 6.5., pagina 87, del Manuale allegato alla circolare n. 78/1971.

Le Sedi che si avvalgono della gestione meccanizzata delle posizioni assicurative dovranno provvedere, dopo aver sviluppato i conteggi, a segnalare ai rispettivi centri elettronici, con le modalità previste per l'uso dei moduli 8-S.M., o 22-CE, gli importi da richiedere.

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Per quanto concerne la contabilizzazione delle operazioni relative al conguaglio dei premi afferenti l'anno 1978, l'operazione d'incasso dovrà essere contabilizzata utilizzando il codice di competenza (C/1) riferito all'esercizio in cui è stata inoltrata la relativa richiesta.

Per quanto concerne il pagamento dei premi da parte dei Consorzi Antitubercolari, si fa presente che potranno essere concesse le più ampie facilitazioni, applicando, per il momento, le misure di interesse indicate nella circolare n. 4/1975.

Si confermano, in quanto non in contrasto con la presente circolare, le disposizioni impartite con la circolare n. 27/1977.

All. n. 3

Allegato n. 1 alla circ. n. 6/1979

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1978.

Rivalutazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'adozione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e loro superstiti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, che prevede la rivalutazione triennale delle rendite, in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni dei medici radiologi;

Viste le retribuzioni dei medici radiologi accertate su base nazionale per gli anni 1974-76;

Considerato che nel triennio 1974-76 è intervenuta una variazione di tali retribuzioni in misura del 43,99 per cento;

Vista la nota n. 10/1/359 del 23 maggio 1978, con la quale l'I.N.A.I.L. ha trasmesso la relazione concernente i dati per la rivalutazione triennale delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive, approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 2 maggio 1978;

Ritenuta la necessità di procedere alla determinazione della nuova misura della retribuzione annua dei medici radiologi, da assumere a base della liquidazione delle rendite;

Decreta:

Con effetto dal 2 marzo 1977, la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in L. 8.820.000 (ottomilioniottocentoventimila).

Allegato n. 2 alla circ. n. 6/1979

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1978.

Adeguamento dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, che prevede che i premi relativi all'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze

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radioattive, sono suscettibili di modifica ogni due anni, tenuto conto delle risultanze della gestione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la nota n. 10/1-360 del 27 maggio 1978, con la quale l'I.N.A.I.L. ha trasmesso la delibera del consiglio di amministrazione tenutasi in data 2 maggio 1978 concernente l'adeguamento dei premi predetti;

Ritenuta la necessità di procedere all'adeguamento dei premi stessi;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, i premi annui per l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dai raggi X e delle sostanze radioattive sono fissati nelle misure di cui all'allegata tabella a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Per l'anno 1977 sono confermate le misure dei premi medesimi stabilite per l'anno 1976, con decreto 16 febbraio 1977.

TABELLA

PREMIO ANNUO PER APPARECCHI RADIOLOGICI

Decorrenza 1° gennaio 1978

A) Di diagnostica:

1) Installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private lire 722.800

2) installati presso studi privati di radiologia lire 274.400

3) installati presso studi privati di medici non radiologi che se ne avvalgono quale mezzo ausiliario diagnostico lire 114.600

B) Di terapia (comprese le unità terapeutiche contenenti isotopi radioattivi indivisibili racchiusi permanentemente nell'apparecchiatura destinata alle applicazioni):

1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private lire 444.500

2) installati presso studi privati lire 109.000

Sostanze radioattive in uso

Per ogni 50 millicurie fino a 1.000 millicurie lire 960

Quota fissa oltre i 1.000 millicurie lire 8.900

Allegato n. 3 alla circ. n. 6/1979

RACCOMANDATA

Sede di ...

Ufficio D.L.

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Pos. ass.va n. ...

Al...

...

...

OGGETTO: Nuove misure dei premi dall'1.1.1978 (D.M. 13 dicembre 1978).

Si comunica che il D.M. 13.12.1978 ha stabilito le nuove misure di premio, per l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, decorrenti dal 1° gennaio 1978.

Per effetto di tale decreto, per la posizione assicurativa sopra indicata è dovuta la somma risultante dal conteggio in calce riportata sull'unito bollettino di c/c postale.

Ai sensi dell'art. 44 del T.U. approvato con D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, il pagamento dell'importo dovuto dovrà aver luogo entro 10 giorni decorrenti da quello della presente comunicazione.

CONTEGGIO DEL PREMIO

NOTA: per il pagamento dell'importo dovuto si prega di utilizzare esclusivamente l'allegato bollettino di c/c

TITOLI ANNO

1978

ANNO

1979

1° SEM

1979

TOTALE

Nuova misura prem. ... ... ... ...

Premio richiesto ... ... ... ...

Differenza ... ... ... ...

Sopr. rateazione ... ...

Addiz.art.181 T.U. ... ... ... ...

TOTALE

-

Importo complessivo dovuto

ANNI SUCCESSIVI

rata an.

1° gen

rate sem.

1°g.-1°l.

... ...

...

... ...

Liquidazione Revisione Scheda

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postale.

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