Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 35 del 19 agosto 1981
Oggetto: Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Nuova tariffa dei premi.
Con decreto ministeriale del 3 agosto 1981 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219, dell'11 agosto 1981 (allegato n. 1) è stata approvata la delibera con la quale il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 15 giugno 1981, ha determinato la tariffa dei premi annui per l'assicurazione dei medici in oggetto.
Le nuove misure di premio decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e, quindi, si applicano dall'1 settembre 1981.
Pertanto le Sedi procederanno alle operazioni di regolazione relative alle posizioni assicurative in corso provvedendo, nel contempo, alla richiesta del conguaglio di n. 4/12 della differenza risultante dal confronto tra i premi di cui al D.M. 13 dicembre 1978 e quelli stabiliti dal decreto avanti menzionato.
A tale scopo è stato disposto il fac-simile delle lettere per il conteggio dei premi (allegati nn. 2 e 3) da riprodurre a ciclostile e da inviare agli interessati entro il più breve tempo possibile.
Si dispone, altresì, che in sede di comunicazione dei dati di gestione (cfr. lettera circolare n. 77/1975) i premi dovranno essere indicati in via analitica distinguendo i precedenti importi da quelli concernenti il predetto conguaglio.
All. n. 3
Allegato n. 1 alla circ. n. 35/1981
11-8-1981 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 219
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 3 agosto 1981.
Adeguamento dei premi relativi all'assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art.1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, che prevede che i premi relativi all'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive sono suscettibili di modifica ogni due anni, tenuto conto delle risultanze della gestione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1978;
Vista la nota n. 10/1/390 del 7 luglio 1981 con la quale l'INAIL ha trasmesso la delibera del consiglio di amministrazione, tenutasi in data 15 giugno 1981, concernente l'adeguamento dei premi predetti;
Ritenuta la necessità di procedere all'adeguamento dei premi stessi;
Decreta:
A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i premi annui per l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dai raggi X e dalle sostanze radioattive sono fissati nelle misure di cui all'allegata tabella. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e andrà in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione.
La presente tabella è parte integrante dell'allegato n. 1 alla circolare n. 35/1981.
11-8-1981 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 219
PREMIO ANNUO
I. - APPARECCHI RADIOLOGICI
A) Di diagnostica:
1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private L. 748.250
2) installati presso studi provati di radiologia L. 456.800
3) installati presso studi privati di medici non radiologi che se ne avvalgono quale mezzo ausiliario diagnostico L. 225.550
B) Di terapia (comprese le unità terapeutiche contenenti isotopi radioattivi indivisibili racchiusi permanentemente nell'apparecchiatura destinata alle applicazioni):
1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private L. 306.850
2) installati presso studi privati L. 171.350
II. - SOSTANZE RADIOATTIVE IN USO
Per ogni 50 millicurie fino a 1000 millicurie L. 6.400
Quota fissa oltre i 1000 millicurie L. 30.650
Allegato n. 2 alla circolare n.35/1981
RACCOMANDATA
Sede di ...
Ufficio D.L ...
pos. ass.va n. ...
li, ...
AL _________________________
____________________________
OGGETTO: Nuove misure dei premi dall'1 settembre 1981 (D.M. 3 agosto 1981).
Si comunica che con il D.M. 3 agosto 1981 sono state fissate le nuove misure di premio per l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, decorrenti dall'1 settembre 1981.
Per effetto del citato decreto, per la posizione assicurativa sopra indicata, risulta un conguaglio attivo
come da conteggio in calce riportato.
Ai sensi dell'art. 44 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, numero 1124, il pagamento dell'importo a conguaglio dovrà aver luogo entro 10 giorni decorrenti da quello della presente comunicazione.
Conteggio del premio
Data
Firma
Liquidazione Revisione 8 S.M.
Nota: per il pagamento dell'importo dovuto si prega di utilizzare esclusivamente l'allegato bollettino di c/c postale.
All. 1
Allegato n. 3. alla circolare n. 35/1981
RACCOMANDATA
Sede di ...
Ufficio D.L ...
pos. ass.va n. ...
li, ...
AL __________________________
_____________________________
OGGETTO: Nuove misure dei premi dall'1 settembre 1981 (D.M. 3 agosto 1981).
anni successivi
Rata annua 1°
gen.
Rata sem. 1°
gen./1°lugl.
Titoli
Misura del premio dovuto dal ...
al ... 1998 L.
Nuova misura del premio dal ...
al ... 31.12.1998 L.
L.
L.
Premio richiesto L.
Differenza L.
Sopr. rateazione L. L.
Addiz. art. 181 T.U. L. L. L.
Totale (importo complessivo dovuto) L. L. L.
Si comunica che con il D.M. 3 agosto 1981 sono state fissate le nuove misure di premio per l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, decorrenti dall'1 settembre 1981.
Per effetto del citato decreto, per la posizione assicurativa sopra indicata risulta un conguaglio, come da conteggio in calce riportato, il cui importo verrà rimborsato quanto prima.
Conteggio del premio
Data
Firma
Liquidazione Revisione 8 S.M.
anni successivi
Rata annua 1°
gen.
Rata sem. 1°
gen./1°lugl.
Titoli
Misura del premio dovuto dal ...
al ... 1998 L.
Nuova misura del premio dal ...
al ... 31.12.1998 L.
L.
L.
Premio richiesto L.
Differenza L.
Sopr. rateazione L. L.
Addiz. art. 181 T.U. L. L. L.
Totale (importo complessivo dovuto) L. L. L.