• Non ci sono risultati.

37 del 16 maggio 1984 Oggetto: Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "37 del 16 maggio 1984 Oggetto: Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 37 del 16 maggio 1984

Oggetto: Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Rivalutazione annuale delle rendite.

La legge 10 maggio 1982, n. 251 ha stabilito la cadenza annuale dal 1° luglio 1983 della rivalutazione delle rendite costituite ai sensi della legge 20 febbraio 1958, n. 93 e successive modificazioni e integrazioni a favore dei medici in oggetto e dei loro superstiti; la medesima disposizione legislativa, in fase di prima applicazione, ha determinato la durata della rivalutazione stessa dal 2 marzo 1983 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale del 7 marzo 1984 (allegato n. 1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 20 aprile 1984 è stata fissata, con effetto dal 2 marzo 1983 e fino al 30 giugno 1984, in L. 18.560.000 (diciottomilionicinquecentosessantamila) la retribuzione annua da assumere a base per la liquidazione delle rendite in questione.

La riliquidazione delle rendite, con le relative operazioni di conguaglio, sarà effettuata da questa Direzione generale che ne darà comunicazione ai beneficiari.

La misura dell'assegno in caso di morte sarà rapportata alla nuova retribuzione fissata, secondo le seguenti percentuali stabilite dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n.47:

- un terzo della retribuzione nel caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 85 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

- un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i detti requisiti;

- un sesto negli altri casi previsti dal citato articolo 85.

Allegato alla circ. n.37/1984

20.4.1984 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 111 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 marzo 1984.

Rivalutazione delle rendite per l'assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, che prevede la rivalutazione triennale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni dei medici radiologi;

Viste le retribuzioni dei medici radiologi accertate su base nazionale per gli anni 1980-82;

Vista la legge 10 maggio 1982, n. 251, che stabilisce la cadenza annuale di tale rivalutazione dal 1° luglio 1983 e che, in fase di prima applicazione, determina la durata della rivalutazione stessa dal 2 marzo 1983 al 30 giugno 1984°;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1981;

Considerato che nel triennio 1980-82 è intervenuta una variazione di tali retribuzioni in misura pari al 45 per cento;

Vista la nota n. 10/1/3007 del 2 agosto 1983, con la quale l'INAIL ha trasmesso la relazione concernente i

(2)

dati per la rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 18 luglio 1983;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione della nuova misura della retribuzione annua dei medici radiologi, da assumersi a base della liquidazione delle rendite;

Decreta:

Con effetto dal 2 marzo 1983, e fino al 30 giugno 1984, la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in L. 18.560.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Riferimenti

Documenti correlati

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO Sede Legale Via IV Novembre n. OGGETTO: Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione dei medici contro