Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 35 del 2 maggio 1972
Oggetto: Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Sussistenza dell'obbligo assicurativo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato.
Alcune unità sanitarie dipendenti dal Ministero della difesa e dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato hanno opposto, alla richiesta di presentazione della denuncia degli apparecchi radiologici e delle sostanze radioattive in loro possesso, la non sussistenza nei loro confronti dell'obbligo assicurativo, dei medici contro le lesioni causate da detti impianti o sostanze.
In proposito, si precisa che l'assicurazione in parola ha carattere generale ed assoluto, sia sotto l'aspetto oggettivo, privo di ogni determinazione idonea a restringerne il concetto, sia sotto l'aspetto soggettivo, essendo beneficiari della stessa i medici indipendentemente dalla loro posizione di professionisti o di dipendenti, ed essendo l'onere dell'assicurazione a carico "dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti o di sostanze radioattive in uso".
Non vi è dubbio, quindi, che l'obbligo assicurativo, di cui alle leggi 20 febbraio 1958 n. 93 e 30 gennaio 1968 n. 47, sussiste anche nei confronti di tutte le Amministrazioni statali senza alcuna deroga alla disciplina generale.
In tale senso si sono espressi il Consiglio di Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero del tesoro e il Ministero della sanità.
In conseguenza, le unità operative dovranno istituire i relativi rapporti assicurativi e perfezionare quelli che dovessero essere rimasti in sospeso.
Resta pertanto abrogata la disposizione impartita in proposito con la circolare n. 17/1961, pag. 12.
Si sottolinea l'opportunità di concedere, con la massima liberalità consentita dalle vigenti disposizioni, le dilazioni che fossero richieste per il versamento dei premi pregressi, anche in considerazione delle difficoltà che le predette Amministrazioni statali incontrano per l'inserimento nei bilanci delle spese relative.
Circa l'applicabilità delle sanzioni previste dagli articoli 50 e 51 del vigente "Testo Unico", si fa riserva di ulteriori istruzioni.