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1961

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA

FRANCESCO CIGOLINI

RELA ZIONI Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione

CASSAZIONE MSR 91039

--q---­

DISCORSO PER l'INAUGURAZIONE DEll'ANNO GIUDIZIARIO 1961

(p;;;nunciato il lO gennaio 1961

nell' Assemblea Generale della Corte di Cassazione)_

r,

ROMA ARTE DELLA STAMPA

(2)
(3)

BI BLIOTECA

CENTRALE FHANCESCO I.IGOLTNI GIUR IDI CA

P I'OCtll'atol'c G CIICl'l.IlC dcll.t Corle S t1lu'Cll1 a di Cassaziollc

RELAZ IONI CASSAZ I ONE

1961 MSR 91039

/

DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1961

( pronuncia/,o il 10 gennaio 1961

Ileli' Asselllblea Gellerale della Cor/,e di Cassaziolle)

ROMA ARTE CELLA STAMPA

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Signor Presidente della Repubblica

Signor Presidente della Corte di Cassazione Alt/,orità

Signore e Signori

La Magistratura è ben lieta di potere anche quest'anuo esporre la propria attività svolta nel 1960, dinanzi a tante autorità ed eminenti personalità convenute in questa solenne adunanza.

È per noi alto onore la presenza del Signor Presidente della Repubblica, nella sua duplice somma carica di Capo dello Stato e di Presidente del Consiglio Snperi ore della Magistratura, e di Sua Eminenza il Vicario di Sua Santità ai quali esprimiamo tutta la nostra ricunoscenza che si estende ai Vice Presidenti delle due Camere, al giudice anziano CAPPI della Corte Costituzionale, al Presidente del Consiglio e ai suoi Ministri e Sottosegretari e agli altri parlamentari.

Sentite grazie esprimiamo al Ministro Guardasigilli, dalle elette doti di intelletto e di cuore, sempre sensib.ile alle esigenze dell'amo ministrazione della giustizia, e al Souo egretlll"io suo pre7.ioso col. lahoratore.

Vediamo con piacere presenti gli autorevoli Capi delle giuri.

sdizioni speciali, che hanno in comune con noi la responsahilitit e il tormento del giudicare.

Vadano poi vivi ringraziamenti a tutte le autoritù delle Forze armate, degli orga ni di polizia giudiziaria e cii P.S. che tutelano la nostra I.ibertà ed indipendenza.

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4 F,.,ItIce...co C;golilli_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Particolarmente vicini a noi sentiamo gli avvocati della pub­

blica e privata difesa, testimoni del nostro quotidiano .Iavor_o. AII~ altre autorità, alle signore e signol.·i qui convenuti. vadano I nostrr vivissimi saluti e ringraziamenti.

Prima di iniziare la relazione mi sia consentito di rivolgere un pensiero memorc e accorato ai magistrati defunti. Primo tra essi è S. E. AZZARITI, giurista insigne, che deLLe tutte le sue migliori ener­ gie alla Magistratura, altamente onorandola con la sua vasta dot­

tt"ina e con la sua vita proba ed austera, così come ha altamente onorato la Corte C05tituzionale, prima come giudice, e poi come Presidente. La sua eminente figura sarà ricordata alla prossima udienza delle Sezioni U nite. Vada infine il nostro commosso ricordo all'Avvocato Generale BERNI ERI. valente magistrato, defunto nel gennaio 1960.

L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE L'attività civile: dati statistici ed osservazioni.

1. - Vengo senz 'altro ad esporre l' attività >volta nel settore civile, cominciando da quella della Con e di Cassazione.

Questa, nel 1960, ha emesso n. 1775 sentenze e n. ~64 onli­

nanze. In queste due cifre. si compendia llli imponente lavoru. svolto

"otto la sagace, intelligente, operosa direzione del no;;tro Primo Pre­ sidente.

Tutti gli altri uffici giudiziari hanno pronllnziato >cntenze clle

"i possono calcolare (sia pure con dati provvisori) iII 256. :WO _ oltre numel"Osi altri pruvvedimenti , concretanti~ i in rlecreti ed ordillanze.

I procedimenti di cognizione hanno sef.\nato IIn lieve alllllclltO. contrariamente a quello chI'! si enl verificato da vari allni. Tale incremento non deve aLLrihuirsi ad lIna tendcllza all'a;;ce;;a. IIla piuLLo"to ad una delle o;;cillazioni comuni a tutti i fClwlI"'lIi rile­

vah·ili statisticament.t:- Anzi, può affermar"i, con viva ;;oddii'fa7.iolle.

che se noi confrontiamo il numero attuale dei proce;;,i con quello che fu all' inizio del pl·e"ent.e hecolo, si nota il declino notevoli,,,imo della litigiosità, il quale è segno di pro:;resi'O, percllè. nlelltre ilei 1901 furono iscriLLi li ruolo hen 2.331A.13 nllovi proccdimellti di cognizione e nel ] 9.31 erano ancora 1.586.562, og:g:i illvecc l\"c~t i procedimenti si ag:;irano inlllcdia o~ni alino ,li S5H. 190. \litrI' 512.000

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Discorso pcr l'ùUllIgllrn:;;ullc d,f'lrtl/lllo gituli::.iario .1 961_ _ _ _ __

circa procedimenti monitori . Tale divario appare ancora plU signi­

ficativo ove si pensi che nel 1901 la popolazione era di 33 milioni, mentre l'auuale è di 51 milioni e che il ritmo degli affari non era così vertiginoso come è presentemente. pure lenendo conto che nel 1901 i procedimenti di cognizione comprendevano anche quelli moni tori .

2. - Quanto alla materia delle liti ho potuto accertare che essa si aggira prevalentemente, raggiungendo i due terzi dei procedi­

menti complessivi, intorno a guaUro oggetti fondamentali: 1) il re­

cupero dei crediti e inadempienze contrattuali ; 2) i danni da respon­

sabilità civile; 3) le locazioni di immobili urbani ; 4) il lavoro.

Le inadempienze contrattnali derivallo in buona parte dall'ec­

cessivo ricorso al credito per l'acquisto di heni di godimento e per il diffondersi delle vendite a rate conclnse allche da persone cbe uon hanno possibilità di fai' fronte ai loro impegni e scaturiscono altre. ì dal disagio economico in cui si dibauono qnasi tntti i ceti sociali nelle zone a prevalente economia agricola, la quale attraversa una gravis­

sima crisi, che rende spesso inadempienti gli agricoltori che 1II1

tempo avevano uno spiccato senso di pnntnalità e di rispetto delle 101'0 obbligazioni.

Qnanto ai danni derivanti da responsabilità civile, le cause no­

tevoli di essi sono costituite dagl'incidenti stradali sempre in au­

mento e dagli infortuni sul lavoro.

Le controversie, in ordine alle 10cH7.ioni, hanno segnato una notevole flessione che è da attribuirsi prevalentemente alla prevista fine del regime di blocco, ma, in seguito all'ulteriore pl'oroga di esso, si verificherà presumibilmente Ulla nuova tendenza all 'aumento.

3. - Un posto .sell/pre ill/porl,allte nella liti~iositÌt hanno le controversie del lavoro e quelle relative all'assistenza e previdenza obbligatoria .

Queste ultime sono alimentate in hUlllla parte dall'inadelllpi­

mento dei datori di lavoro agli ohhlighi erI olleri gravosissimi loro imposti dalla legislazione socialt e in pal'te dalla cOl11pll'ssilil della legislazione stessa, che dovl'ebhe es~ere semplificata e coordinala, nnificando, per quanto è possihile, le varie forme cii assistenza e previdenza, e rendendo tra l'altro più facili le definizioni dclle contestazioni in sede amministrativa.

Quanto alle controversie individuali eli lavoro_ ritengo che csse dovrehhero esserc definile con maggiore sllll"'cillidine, dalO il 101'<)

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6 Fnlllce,o;co Ci goli."i

carattere di urgenza, A tal fine d~vrebbesi estendere la cognizione delle liti anche ai conciliatori, devolvere l' appello dalle sentenze del pretore al tribunale e rendere facoltativo l'intervento del P ,M" in considerazione che si traLla di cause di natura patrimol1iale d'in te­

. resse individuale, le quali non presentano particolari difficoltà di risoluzione e in considerazione dell'opportunità di avvicinare le pa rti al giudice,

Aggiungo infine che la disciplina del lavoeo è ancora manche­

vole, perchè non corrisponde alle noeme Costituzionali contenute negli artt, 39 e 40 che peevedolio il conferimento della personalità giueidica c del potere normativo ai sindacati registeati e remaDazio­

ne di una legge che eegoli l'esercizio del diritto di sciopero, il quale, come ogni alteo dieiuo, postula delle limitazioni, Oggi invece esso è attuato indiscriminatamente anche per moventi politici, portando spesso l'rofondi turbamenti all'ordine pubblico, all'economia gene­

l'aIe e agli intere~si della collettività,

L'affiliazione in genere e Ln particolare l'affiliabilità dello prole adulterina,

4. - Ho voluto fa l'e particolari inda)!;ini statistiche sull'affilia­

zione negli ultimi cinque anni e da esse è eisultato che nel quinquen­ nio 1954 -59 il numero annuo delle affiliazioni accolte si aggira su 2600, Le affiliazioni l)I'evalgono nell'Italia meri dionale, se;mono quelle dell'Italia settentrionale e infine quelle dell'Italia centrale.

Ho accertato altresì, per lo stesso periodo, il numero medio del I ...

adozioni che coreisponde sostanzialmente a quello delle affiliazioni. Tale indagine statistica sarehhe assai arida ed insii!nificallte se non fosse accompa!!na l.a da alcuni rilievi su ll'istituto dell'affiliazione che (o trascurato normalmente nelle rela7.ioni dei Procul'atori Gene­

rali. mentre merita particohu'e considerazione. E. RlI riRponde a sen­

t;te esigenze della coscienza giuridica moderna, inquadnll1dosi per­

fettamente nel complesso delle provvidenze disposte dalla nostra Costituzione in favore dell'infanzia ahhandonata, quale ,trUlllellto

;!;uridicn idoneo a lenire il Ilnlore e la sventura di tanti fanciulli, L'aff!liaz,ione pertanto è de~,tinata a reali7.zal'e IIn indirizzo politico e let;lslallvn s(~ lennelllellte fIssato dalla Co;;tituziollc, la tjuale pro­

clallnl che lo SUllo protef!;f!;c la Il Hl ItTlIi tio, l'illfa llzia c la )!;iovclltìl.

favorcndo gli istituti lIeces;;ari a talc scopo c , chc Ilei C'1<. , i (II' 'IIIcapa­

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IJis cur:w /lC" l'i"(I/IJ!lIru:;Ùme dell'w",o gituli:;iar':u /96/

cità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti (art. 30 e 31 Costituzione).

L' istituto in esame è stata una felice innovazione del codice vigente, tanto che ha avuto ed ha lar'ga applicazione.

Non è il caso quindi di secondare la proposta, propugnata da alcuni scrittor'i, di fondere l'affiliazione con l'adozione perchè i due

'istituti si hasano su condizioni diverse ed hanno conseguenze ben

distinte e possono pertanto utilmente continuare a coesistere.

Egualmente non sono da favorire tutte quelle proposte che ten·

derebbero ad alterare la sostanziale fisionomia dell'affiliazione, come la propusta di legge presentata alla Camera dei Deputati si no dal 15 ottobre 1959. Essa suggerisce di riconoscere il diritto di preva·

lenza dell'affiliante sul genitore naturale dopo trascorso un per'iodo di tre anni dall'avvenuta affiliazione; la perdita della patria potestà nel caso di abbandono di minori da parte dei genitori e il principio dell'affiliazione di ufficio, dopo trascorsi tre anni dall'affidamento.

Tale progetto sarebbe ispirato al fine di maggionllente tutelare l'infanzia affiliata, specialmente di fronte a inopinate, e spesso inte·

ressate richieste di consegna della prole da parte dei genitori natu·

rali. Osservo in proposito che non sono opportune le modificazioni proposte, perchè, se la richiesta proviene dai genitori dell'affiliato reinte)!rati nell 'esercizio della patria potestà, non può che farsi luoi!O all'estinzione dell'affiliazione, perchè, se il genitore ha ottenuto la accennata reintegrazione, vuoi dire che il trihunale lo ha ritenuto meritevole di essa. Se poi si tratta di legittirnazione o di ricorro"ci·

mento del minore affiliato il giudice tutelare, di fronte alla richiesta del genitore, ha sempre il potere discr'ezionale di deliherare ..e s'a nell'interesse del minore continuare l' affiliazione, perchè il car·at.

tere automatico dell'affiliazione è in contrasto con la natura del· ,l'affiliazione, la quale richiede la volontir dell'affiliante e l' appre7.za.

mento discre;r,ionale del giudice tutelare.

Parirrrenti non credo cile si possa irrrporre all'affiliato doveri Firnili a quelli di un figlio, perchè si snaturerehhe la funzione assi·

sten7.iale propria dell'istituto. Come pure si altererebbe la fisionomia dell'affiliazione se si volessero riconoscere diritti successori all' affi·

liato, avvicinandola così all'ado;r,ione o al rico rroscill .... rrto dei figli naturali.

Sernlwa invece rllerit,"vole di accoglillrerrto ulla IIwrlifi('a legi .. la. liv" dell',rrt. !\.04

c.c.

in onlille al lt'rrniue lI1iuirrro trierrrwle di affi. damenlo del rnir",,'l' richieslo oggi per fan.i IU" !!;O ali' affili a:r.ione.

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8 Frflllcesco Cigulilli

rimettendo al prudente criterio del magistrato di derogarvi In casI particolarmente meritevoli.

Tra le altre modificazioni degna di essere segnalata ed appro­ vata è quella di estendere l' affiliazione anche ai Illinol'i tra i 18 e i 21 anni, dato che anche quesli possono avei' bisugno di cura e tutela.

Ma il problema più impurlante nella soggetta materia è quello concernente l' affiliabilità dei figli adulterini. La stessa Corte di Cas­

sazione ha pronunziato sentenze contrastanti e anche i giudici di merito sono tra loro in discordia, ma prevalentemente que~ti ultimi

.si mostrano favorevoli alla affiliabilità dei figli adulterini, osser­

vando che il codice civile non contiene un'esplicita proibizione come invece si verifica negli artt. 278_ 281 e 29~ e che dal rapporto di affiliazione non scaturisce uno status familiae.

Senza star qui a discutere della fondalez~a di tale a,,,unlo. riler­

rei opportuno che in un'eventuale riforma del codice civile il le)!i"la­

tore prendesse netta posizione su tale questione, eliminando cOi'ì ogni controvel'sia che tullora esisle in dOllrina ed in giurisprudenza.

stabilendo come regola generale il divieto dell'affiliazione dei fi )!li adulterini al fine di lutelare la famiglia lC')!illima conlro o)!ni inlru­ sione in essa di figli adulterini che con l'affiliazione acquislano quasi uno stato familiare e al fine di evilare che ven~a indireLlamC' l1l e elusa la proibizione del riconoscimento di figli adulterini da pal'le del genitore coniu!!ato.

Tale norma proihitiva nOI1 dovrebhe perÌ! C""Te conce pila in modo assoluto, ma dovrchl,e cOI1i'entire al giudice lulelarc di far luogo all'affiliazione LuLle le volte che essa nel caso concrei o non incida seriamente sull'ordine e la Iranquillilil della fama!!lia legiLLima, come nel caso in cui il coniuge dell 'affilialllt' cOII:,cnla l'affiliazione o nel caso di separaziollc legale dei c,,"iu!!i :,cm.a prole Icgittima o in altri simili ca, i.

Prima di tcrminare l' argomcnlo voglio ricordare le k )!!!i 28 lu­ g:lio ]950, n. 586, c 3'1 oLl.ohre '11)5S, n. '1064·. le ""ali :,ono II10ltO significativc percrivelanu la voluntil del Ic!!islalOre di rafforzare.

sia pure SOLLO l'aspeLLo particolare dell'inclicaziunc del eo!!"omc Ile­

gli alli di nascita e di matrimonio, il vincolo dell'affiliazione, Altra " prova . .signifi' cativa . si l'ileva . dal "I"o"oelln ' di I.."".. :""r"''- 1"1'1~ ,- ' 1\10

allc modlflcazlolll del codIce penale. il quale pcr la prinla volta liene conto del rapp0rLo cii affiliazione ,Jer lutelarlo ')t'Il',llll>'( v lll t' . COtlll' SI . verifica negli arLt. 519, 54], 570 n. 2 e 591.

(11)

Di.'I,corso pcr l'imwgnrnziollc dell'flllllo ghuliziario 796 / _ _ _ _ __

Da quanto esposto, chiaro 'appare che si tende sempre plU a raf­

forzare l'istituto dell'affiliazione il quale è destinato a continuare a produrre effetti beilefici sino a che vi saranno degliinnoccnti mi·

nori, 'privi dell'assistenza familiare e sino a che bontà, solidarietà e' umanità vivranno nel cuore umano.

L'attiV/:tà giudiziaria pellI/le: dati s/;lItistici e osservazwllt.

5. - Da quanto ho sin qui esposto si l'ileva chiaramente che se il lavoro giudiziario civile è stato notevole, non meno importante si è rivelata l'attività penale, a cominciare da quella della Corte Su­

prema di Cassazione. Questa, infatti, ha emanato n. 10225 sentenze e n. 29.039 ordinanze. I ricorsi rimasti pendenti al 31 dicembre u.s.

sono n. 28.26l.

Si rileva subito da t[uesti dati che è notevolmente diminuita la pendenza dei ricorsi, la quale nel 1959 fu ben di 4·2.767 ricorsi.

Tale sensibile risultato è il frutto dello sforzo operoso ed intel­

ligente dei magistrati giudicanti e l'equi l'enti e dei benemeriti can­

cellieri e segretari _otanto più apprezzabile dato il loro numero esiguo .

6. - Non meno importante è stato il lavoro degli altri uffici i quali anch'essi. con forze limitatissime, banno dovuto sostenere un peso di lavoro più gravoso dell'anno precedente, in conseguenza del­

l'aumento dei ddilli verificatosi l'anno decorso. Tale aumento ri­

guarda gli omicidi volontal'i e pl'eterintenzionali, compresi gli infan­

ticidi e in modo particolare le rapine, mentre soltanto le estorsioni e le truffe hanno segnato una piccola diminuzione.

L'incremento nwggiore si è verificato nei delitti contro il patri­

monio, e soprallullo nei JUlti. Il numero dei reati in e"lIme rappre­

sentail 58,8% del numero complessivo dei delitti, ed è elevatissima la percentuale degli autori di tali delitti rinlu;;;ti ignoti.

Non hisogna credere che i delitti contro il patrilllonio trovino la loro giustificazione soltanto nella miseria, perchè 1lI0lti di essi SI

ricollegllno al decadimento del costulne e alla sfrenata bramosia di guadagni e di agi.

Un contrihuto notevole ai reati è dato sempre daf!li incidenti stradali, tanto è vero cile si è verificato un aUlllento dell'1,5

%

degli omicidi colposi e del 7,3

%

delle lesioni colpose.

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lO Fnllu'(',';CO Cigoli,,;

Per avere un'idea esatta dell 'entità di essi, dirò che nell'anno ]959 ra.miunsero la cifra di 136,400 di fronte ai ]21.182 del

oe

r

]958 e gi!, al 30 giugno del 1960 si era verificato un aumento ( , incidenti rispello allo stesso periodo dell'anno precedente, Con c'o non si pllt. proclamare il fallirnento del nuovo codicc slradale, per­ chè si deve tener conto del continuo aumento vertiginoso dei mezzi meccanici, e perchè non si l'uù pretendere che e:;so faccia' miracoli, Per potere consegui,'e risultati vantaggiosi hisogna che si accompa­

gninu all'opera del legislatore due altri fattori: l'educazione degli utenti ed uno sviluppo della rete stradale adeguato alle cre:;centi esigenze del traffico, curando anche le vie secondarie, oggi trascura­

tissime, le quali, se migliorate, potrebhe,'o essere utilizzate dagli utenti, decongestionando così i I traffico delle vie pri nci pal i,

7, - Spe('iole lIIenzione lIIeritono i rea t,; contro la 1II0rolità pubbli('o non tanto per il loro numero (giacchè rapp,'esentqno ri ­

spetto al numero complessivo dei delitti, solo 1'1,2 %), ma :;ia per la loro nella tendenza all'ascesa sia per il particolaL'e ambiente in cui essi prosperhno, il qual~ costituisce t~rreno favorevole per lo sviluppo di altre e hen più gravi forme delittuose, L' aume!lto dei ,'eati in questione viene quasi unanimemente ricollegato agli effetti della legge 20 febbraio 1958, n, 75,

Da questa dura constatazione non si vuoi trarre la concllli:ione della necessità di abrogare la legge del 1958 e tanto meno si vOf!liono disconoscere i fini sociali ed umani ai quali essa si è ispirata, ma non si può fare H meno di recla/nare nuove norme le~i ;.(at ive che riducano gli effetti deleteri che suno deri vati e derivan~ dali" esecu­ zione di detta legge alla morale e alla sani ti, pubhlica,

Un contributo notevole ai reati cuntro la mondit" puhhlica è stato dato nell'anno testè decorso dai co:;iddelli //(flletti 'Jerdi, Essi sono manifestazioni di pervertimento :;essuale ahhastall~,a gravi , 11 11"

non certo nuove, che dehhono e:;:;ere attcntamente segllite, pe,' evi­

tare il loro diffondersi, Purtroppo Ic i ndagi ni preselltano part ico­ la l'i difficoltà per l'olllert,,, impenetrahilitil e diffidenza cl,,; re~lI l1- no in quegli amhienti di pervertiti , Dal punto di vista f:imi;'lico questi falli non presentano alcun particolare interesse, perché g;e­

neralmente rientrano nei comuni reati contro la ,"oraliti\. Solta;'lo si può discutere !'e i reati previsti dall'art, :1 della legge dtl l%8, concernenti la prostituzione, si riferiscano esclu:;ivamellte al se;;so femminile, A me seml)!'a che dehha rispollder:;i lIegativamellte, sia

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_ _ _ _ _ _I_')_i."_",_w.,,,o per l'i/UllIgw'(I:::;iOlu' d,,·/I'WIIIO gùuli:.illri,,__'_9_6_' _ _ _ _ __1l

perchè le disposizioni contenute nel citato articolo non fanno alcuna distinzione di sesso, eccezion fatta per l'ipotesi di cui al n. 4, sia perchè la natura ili tali delitti non esclude che questi possano essere commessi anche dal sesso maschile, come purtroppo è confermato dalla ilnra realtà.

S. - Da quasi tutti i Distretti delle Corti di Appello mi viene segnalato anche l'ulteriore sensibile (/lul/eu/.o della delint/LLenza mi·

IIO/'ile, aumento dle è ;;tato valutato per il primo seme;;tre dell'anno ilecorso nella misura del 12,9

% '

Come è risaputo, le cause della delinquenza minol'ile sono mol­

teplici: esse ,si ricollegano alla miseria, alla disoccupazione, all'ab­

bandono nel quale molti minori sono lasciati dai loro genitori o all'insufficiente educazione impartita dalla famiglia, troppo spesso trascurata dalla madre asso rbita dal lavoro extracasalingo, ma anche alla mancanza di riguardo che la società ha verso i minori con gli spettacoli 'o immagini o disegni pornografici o con pubbliéhe mani'­

festazioni violente o raccapriccianti, o con la cronaca nera. Occor­

rerebbe' perciò porre un limite al dilaga re di queste manifestazioni corruttrici della gioventù, ispirate non già dall'arte ma dal lncro, e sarebbe opportnno che, oltre l' adozione di provvedimenti normalivi adeguati, si ergesse severamente contro di esse l' opinione pubblica, Purtroppo abbiamo con dolore constatato che, in occasione di re­

centi interventi opportuni anzi dovero;;i dell'autorità giudiziaria nel campo cinematografico, si sono avute puhbliche critiche. con la pre­

te,;a persino che sia riconosciuta efficacia obbligatoria al visto pre­

ventivo della censura, al fine di precludere all'autorità giudiziaria l'esercizio dell'azione penale.

Contro tanto male si è provveduto con la recentissillia legge 12 dicembre 1960 n. 1511, dirella a reprimere l'esposizione al pub­

blico di manifesti, immagini e oggetti contrari al pudore e alla decellza, avuto riguardo alla particolare sensihilitil dei minori . Ora si attende il nuovo p.rovvedimento nOl'lllativo sul controllo delle opere cinematografiche, il qua'le dovril portare un po' d'ordine nella ma­

teria attualmente disciplinata da IHI<I legisla?iOllt' framilientaria efl insuffieiente.

Non si può mettere in dllld,io la legill.imitil costitu?ionale di nnalcgge che contempli la ccnsura preventiva sulle opere cinellla­

tografiche, perchi' essa è com;entita dall' ultimo COll'lilla dell'art. 2] della Costituz.ione, Come pure è certo che il cOlltrollo deve lilllitHl'si alle manifesta?ioni contrarie al buon costume.

(14)

12 Frtlt/{'(','WfI Cigoli"i

Parimenti è da ritenersi opportuno, anzi necessario, l 'e.s~.rci ­ zio della censura, perchè la cinematografia è la forma più chHusa e più popolare cii spettacolo che, come può essere un potente stru­

mento di educazione e di istruzione, può invece, degenerando, rap­

presentare una scuola di vizio e di immoralitù, coni suoi su!!g:e~tivi mezzi figurativi ed immaginativi.

Purtroppo il controllo fino ad og~i alluato non ha corri~poqo al fine per il lJuale è stato istitllito, tanto che la magistratura reqlli­

rente è insolta contro opere cinelllatografiche, che giù avevano avuto l'approvazione della censura.

La cl·itica si appunta contro l'auuale sistema che consente alla magistratura questo potere, rilevando che si crea cosÌ un'incertezza di diritto che disorienta l'opinione pubhlica e lede vitali interes~i inerenti alla cinematografia.

Questo innegabile inconveniente però non potrà mal essere eli­

minato, sino a che il controllo ~al'ù affidato ad un organo amministra­ tivo (sia pure con la partecipazione di un magistrato, che nOli altera la natura di esso) perchè il potere esecutivo non ha la disponibilità dell'azione penale. Soltanto con un intervento preventivo, affidato ad un organo giurisdizionale ordinario, si potrebbe evitare il lamen­

tato inconveniente, purchè esso non si limitasse ad emettere un pa­

rere ai fi Ili del nulla osta, ma emeUesse un provvedimento accel·tante

se l'opcl'a cinematografica, SOUoposta al suo giudizio, contenga in tutto oin parte elementi contrari al buon costullle. Ma non mi na­ :;eondo che tale auività giudiziaria presenterehhe caratteri CMÌ anor­

mali, da snaturare la sua normale funzione.

Aggiungo poi che, anche così concepita la funzione del giudice. non si potrebbe evitare in modo assoluto l'esercizio dell'azione pe­ nale successivo alla proiezione del film autorizzato, perchè

r

opera cinematografica, come si è dell.o , è soggetta a censura ;;oltanto per le manifestazioni contrarie al buon costllme, mentre essa può con­

cretare delill.i di altra natllra come quelli di vilipendio delle istitu­

zioni, di offesa alle autorit'l Plllololiclte n ai cittadini n di tllrlHllnento all'ordine pubhlico ecc.

r :

auivi/à del COllsiglio 'iLi periI/re t!"lI" fl!fa!<iM m/11m .

9. - Per completare il quadro dell'attivitil dell'anlnlilli"tra~.io _ ne de~la Giustizia, (.Iebl,o accennare anche a quella del Con;;i(!lio Supenore della Ma~lstratllra_ al quale è stato affidato il (!OVt'I"IW della rnagistratura.

(15)

I)i....('orso pcr l'inauguraziulle clell'wII1u gùuli=iflriu 19_6_1_ _ _ _ _J_3

Sotto l'autorevole Presidenza, ora del Capo dello Stato, che ha conferito a tale organo sommo p,-estigio, ora sotto quella del Vice Presidente DE PIETRO, che ha dedicato a tale carica tutta la sua passione ed esperienza, il Consiglio Superiore si è messo da oltre un anno al lavoro conseguendo apprezzahi li risultati, dovuti al contri­

buto solerte ed intelligente di tutti i suoi componenti_ Esso infatti ha superato, con mezzi limitati, difficoltà gl'avi di organizzazione e funzionamento proprie di un organo nuovo, ha affrontato un enor­

me lavoro amministrativo ordinario e straOl-dinario, ha dato elabo­

rati e meditati pareri su importanti schemi di disegni di legge, ha risolto delicate questioni di o,-dine generale ed ha stabilito ériteri di massima, imponendoli alla propria azione_

Si muovono critiche ~e contro la legge istitutiva del Consi­

g,lio Superiore, osservando che l'attività di detto o'-gano è condizio­

nata dalla richiesta o dal concerto del Ministro, e che il funziona­

mento di esso è troppo pesante e lento, dato che su ogni atto, anche di ordinaria amministrazione, deve deliberare il Consiglio_

A quest' ultimo innegabile inconveniente si potrebbe ovviare con un'innovazione legislativa che conferisse alle commissioni referenti potere deliberante su tutta l'ordinaria ammiilistrazione, qualora non sorgessero divergenze trai componenti di esse_

Quanto all'altro rilievo di ordine giuridico-politico, mi limito ad osservare che tale organo non può aRpirare ad una assoluta autonomia ed indipendenza dagli altri poteri, perchè non si può cOllcepi,-e la òivisione dei poteri in modo rigido e meccanico, dovendo esistere tra loro coesione, collaborazione ed armonia_

In ossequio a tale principio, il Consiglio Ilon potrà essere avulso completamente dal Ministro (salvo a vedere se l'attuale collega­

mento sia il più opportuno) dato che a lui ancora oggi spella, ferme restando le competen~e del Consiglio Superiore, di provvedere alla organizzazione e al funzionamento dei servizi giudiziari, e dato che sempre su lui incombe la respon ahiliti, verso il Governo e verso il Parlamento dell'andamento dell'Allllninislrmr,ione della Giustizia (art. 110 della Costituzione)_

{,a pena in funzione di ,.iet!um=iol/p II pl/e fJro,~pPl/iv(' del lli/O vo o,.di­

namento penitellziario,

lO_ - È nota la discllssione che si <l:-,ita ancora nella dottrina sulla finalit!] del diritto di punire che ,i fa consiRtere nella retribu­

(16)

/i',.tUl ce ...(:o Ciguli,,;

H

o C " nella repressione zione, o nclla intimidazioneo o ncIl a prt'vcnzlOn ·,

o nell 'emcndao dO

La Costituzionc con l'arI. 27 ha preso nella poslzolOne, ISp O­

·1 I I . no con<i<terc in Irall amcnll conlrarl al nene o c II' c pene non po,so o o o

CIo o. I tencleloe alh rieducazlOne del co ndannatoo senso tII umanlta e ( cvono '

10le we <llll 'ordinollncnto penitcnziario e sulla preven-

Il d oI segno ( I bn . c . ,

zione della delinCJuenza minorilt' (approvalo d~1 Consq~liO dCIo 'lIni­

stri l'll giugno ]960) temle innanzi tllllo a realizzare I I~ostula li della Carta Costituzionale ora accennali, e ad adeguart' la vlrcnte regola­

mentazione ai progre,,<i degli slIIdi nel r.ampo penaleo nel ilirillo pe­

nitenziario e nellc disci pline p;;icologiclleo p;;ichialriche e crimino­

logichco

oo

Il nuovo ordinamenlo poggia su L1"ù"i-0cardini : l'ulllanizzazione della pena, la loieducazione del condannatoo

Per raggiungerc la prima finalità_ il progello si preoccupa di non annicntare la personalità del co ndannato, togliendoloo Ira l'altroo dall'assoluto isolamento dal mondo esterno, lanto che "i cerca di fa­

vorire i contatti tra i dctenuti e i loro familiari o

Quanto alla finalitÌl l'Iella rieducazione si vuole raggiun!,!ed a ,0­

prattulto attraverso l' individualizzazione del trallamenlo da far;:i ai vari soggetti in base ai risultati di un'accurala o;:;;er\'azione alla quale è sottoposto il condannatoo Talc osservazione con"i;;le in un approfon­

dito esame fisio-p;,ichico della per;;onalitÌl del condannalo che non ;;i compic soltanto all'inizio dell'Ci','cllzioneo IIla è prn;;eguila nel cor;:o di essa, affinchè il trallamcnto sia ;;elllpre adegualO alle condiziolli alluali del soggell oo l risultati delle "i'i'ervazioni ;:" nn con;;acrali nella cartella personale del condannato, la qllale è da pllra ;:onalo;;i lilla car­ Iella clinica dell 'ammalato in una ca;;a di curao O'°l" ,i annoIano la diagnosi e il trallamento lerapcul icoo

La rieducazif,ne fa leva sull'islrllzio lll' cllltll rale l' (ll"l1fl",;;illllllle o sul lavoro adeguatamente relrihllilo l' ,,"l1n l"dlll'1I70ill lll' rcJi,.io;;a e

civile. r

In visla poi che il o4I)!gellll l''',,,,a rilorllar.. 1111 11 ,illl :'llc.iHleo :,i cer?a, durante l','secuzione d..lI" IH'lIl1o di l'rl'pllrllrl.. Il rilOrnarl' in socle~ù.' s~lloponend,,11I a lil,..rlil ,oolltliziolllll.. ricllr ...·IItI" .Il"1 l'l"Il1 iIlliIt'

co ndiZIOnI.

Sempre allo stesso fin o I o

. e, al eO ll' annali UIIIIIIl':':< i li IlIle heneficio

r

o uo essere o conccssa una 41 I,iìl lie,'nz,' o '. 1 101 I

l '' '',

IO I prl'nlloll l'o :\\ IIto nguarcJo al loro "rado di ri oldolllo , t o I .

• l" .- c dltl t::lI., :,nelH t'. puo e:,,~ert' CO"C('\:O;;~èl

anche la IlherazlOnc condizioll"d,· dOli "III IO IO IO

e .- t"') ( ICl' ( I ~Ol'\'l'~ l:l ll7.a . I1lt~l1lre

(17)

lJi,'\('{wSO pct' l'illtlll gUru::iollc deltw/lw gilldiziario 1961 15

essa attualmente è di competenza esclusiva del Ministro di Grazia e Giustizia.

Il disegno non si preoccupa della sorte del soggetto soltanto dUo l'ante l'esecuzione della pena, ma prevede anche una assistenza posto penitenziaria.

Le finalità propostesi dal progettato ordinamento, frutto dell'ap·

passionato studio del Ministro e dena Direzione Generale degli istituti penitenziari, meritano incondizionata 3pprovazione, con l'augurio che esse possano essere ben presto tradolle in norme legislative, per avere piena attuazione.

La fase dell'esecuzione del nuovo ordinamento non sarà facilt~

(da essa dipenderà in buona parte il snccesso della riforma) percbè essa presuppone una mentalità nuova ed una preparazione partic~lare del personale preposto agli stabilimenti penitenziari. La difficoltà maggiore consisterà nel conciliare le esigenze di una rigorosa disci­

plina dei condannati, la quale è indispensabile per l'ordinata vita di ogni istituto penitenziario, anche moderno, con le esigenze del nnovo trattamento.

L'inseminazione artificiale della donna.

Il. - Una questione che interessa l'ordine giuridico del matri­

monio e della famiglia è la fecondazione artificiale della donna, più propriamente della inseminazione. Il problema è stato suscitato in Italia prima dalla sentenza del tribunale civile di Roma del 30 aprile 1956 e poi dalle sentenze penali ilei pretore di Parlova e del tribunale della stessa cillà, pronunziate rispellivamente il 7 novembre ] 9S8 e il 16 febbraio 1959.

La prima sentenza si è intere;;sata di stabilire lo statu del figlio procreato con la fecondazione artificiale, mentre le altre due hanno discusso se commelta adulterio la donna maritata che riCOlTa all' in­

seminazione eterologa (cioè servendosi del germe di un terzo) giun­ gendo a soluzioni opposte.

La Cassazione - adita con ricorso dell'imputata - non ha po­

tuto pronunziarsi (nell'udienza del 26 novemhre 1960) sulla delicata questione, perchè ha tl·ovato esauriente la Illotivazione della sen­ tenza del Trihunale che ritenne sussistente un vero ed effettivo adulterio.

Data I.'irrrportanza del problellla, solto l' aspello penale e civile, LI vasta dilicussione da e~st) su;;citata in dottl"Ìna e giurisprudcl17.a e

(18)

/c-e:~ ig~oI/~:i ______________

16 ________________________~F~,.:nl:: :-o~C~ :,,:____________

l'interessamento dell'opinione pubblica, ritengo opportuno espo~re, sia pure sommariamente, il mio pensiero, riconfermando, so~ta~z!al:

mente quanto ebbi a dire inaugurando a Napoli gli anm gIUdIzIari 1957 e 1959,

Per ben risolvere la questione sotto il primo aspetto, bisogna prescindere da una valutazione morale e religiosa del problema, atte, nendoci a criteri strettamente giuridici,

Il codice penale non precisa la struttura materiale del delitto di adulterio,

Da questa deficienza (che dovrebbe essere eliminata in sede di revisione del codice penale) si vorrebbe tl'alTe la conclusione che l'interprete può ricorrere ad una interpretazione evolutiva della nonna per comprendel"Vi l'inseminazione artificiale, che non fu te­

nuta presente dal legislatore perchè non era praticata nel nostro pae­

se, Ma tale assunto non è accoglibile perchè si vorrebbe trasformare l' interpretazione progressiva in una funzione legislativa o in un'in­

terpretazione analog-ica non consentita, alterando la struttura del delitto di adulterio, Per quanto il codice penale non contenga la no­

zione dell'adulterio, il giud ice non è autorizzato a concepirlo a suo piaci mento, ma è invece vincolato dal concetto elabol'ato dalla dot­

trina e dalla giurisprudenza, che fa consistere tale figura di delitto in un rapporto sessuale tra la dOlJna maritata ed un uomo divel'so

;' al marito.

Ora tale rapporto carnale (che deve concretarsi o nella copula o in atti di libidine) non sussiste nell'inseminazione, perchè il così detto padre biologico (cioè il datore del seme) non partecipa al l'ap­

porto sessuale, e il così detto padre strumentale (il ginecologo) che può anche mancare, interviene ~emplicemente come sanitario ,

Ba,;ta questa sostanziale differcnza del fall.o materiale, per esclu­

fiere l'adulterio, anche se, ricorrendo all'inòelllillazione, ;;i violano gli stessi heni che il legislatore ha voluto tutelarc pUlwndo l' adul­

terio, e cioè la fedelt~1 coniugale, l'ordine :.;iuridico matrimoniale e familiare,

A questa diversa struttura materiale si deve al!giulI~ere un dif­

ferente atteggiamento psich ico, perchè, lIIentre nell \ull1lterio la donna maritata vuole creare un l'apporto se~suale con IIn terzo, ;;enza -il fil~e della p,rocreazi~ne, ~ell'insemina<r.ione essa si sottopone a tale pnlllca PI'OI)l'IO per eVitare il l'apporto carnale eon un llOIllO ) ,lnlll1at a ' '

~oltanto dal proposito di avere un fil;lio,

La questiollc va csaillillata allclte ~ollo 1'''' I'Clto _1 .., ~ 1 \ l' Il'Itt , \1 ('Ivi ' I l',

~Oll l'articolare rifel'illlcnlo allo sl .. tus dci eo,ì detti fìgli dclla fialetta,

(19)

/);...('0,....0 pcr l';lIIlf1g",.f/ziolle (leU""II11o giudiziario 19_6_1 _ _ _ _ _1_7

In mancanza di speciali disposizioni bisogna fare riferimento alle comuni norme che disciplinano la filiazione. In relazione ad esse si può ben dire che l'infante, nato da donna maritata sottopostasi alla inseminazione, si pl'esume figlio legittimo, ai sensi dell 'art. 231, ed acquista questo titolo qualora venga denunciato come tale all'uf­

ficiale di stato civile.

In tal caso il marito, presunto padre del figlio, può esercitare l'azione di disconoscimento di paternità, qualora dimostri di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 235, perchè non bastert~bbe la dimostrazione che la moglie si è sottoposta adinseminazione artifi­

ciale, non essendo tale fatto riconosciuto dal codice civile come suffi­

ciente per il disconoscimento della prole.

Il marito può valersi anche dell'ipotesi contemplata dal n. 4 del­

l'art. 235 che consente il disconoscimento di paternità a cagione del­

l'adulterio della moglie e del celamento al mHrito della gravidanza e della nascita dell'infante.

_ o"n si può escludel'e tale ipotesi per il fatto che, come ho già detto, non si ravvisa l'adulterio nell'inseminazione, pel'chè il codice civile, quando parla di adulterio della moe:]ie e di figli adulterini, non intende, a mio avviso, riferirsi alla nozione penalistica dell 'adulterio, ma ha rigual'do ad un Cl'iterio biologico,

Infatti alla stregua del diritto civile sono adulterini tulli i fi !!li che non sono il prodotto rlell'uniol1e lI'a marito e moglie, e tali sonò i fi !.jli nati dalla moglie SOtlopostasi alla fecondazione artificiale ete, rologa.

Quanto poi al rlat.ore del seme, costui potrebbe riconoscere il fi~lio denunciato all'ufficio di stato civile come illegittimo o ricono, ,ciuto tale giudizialmente, solo nel caso in CIIi non fosse vincolato da matrimonio.

L'insemillazione artificiale, poi, compiut.a senza il cons'nso del /m~ri/v , pnre non costitucndo at.tualmente adultel'io, potrebhe essel'e causa di separazione personale, rappresentan410 grave offesa per il marito, dato che l'azione (Iella lIlo:.;lie ;;i /'isolverehbe in un'inf~deltà verso i I mlll'i to.

La donna rnaritat.a inratti non pot/'ehhe ~iust.ificar·e la sua con­

dotla adducendo il diritto di lihertil sessuale (come invece potrebbe addurlo la donna nubile) perchè essa non ha tale libertà, che sareb­

he in cont.rasto con l'ohl)lit.;o della fedelt.ìl verso il mal·ito.

Come 110 giù rilevat.o il prohlcilla non è ;;tato tenuto [ll'esente dai compilatori dci codici, l'cl'clli', iII l'c,,ltil, .dl'cpoca della loro promul­

(20)

Fnlllce,o;co Cigulù:.:d_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

18

gazione, la inseminazione artificiale era nel nostro paese sconosc'iuta, contrariamente a quanto si verificava in altre nazioni. .

Ma ora che il prob.Iema è anche da noi all'ordine del ~JOrno, e qualche caso eli questa pratica artificiale si è verificato, d nostro legislatore dovrehbe prendere posizione netta, approfittand.o de~le

modificazioni in corso di approvazione del codice penale, per lIlsenre nei delitti contro la famiglia e contro il matrimonio l'inseminazione al·tificiale, facendone una fj"ura e speciale di adulterio. . .

Del resto già alcuni parlamentari hanno sentito questa nece~!' lta ., tanto che hanno presentato sino dal 25 novembre 1958 una proposta di legge per proibire tale fatto.

Non sembra che possa dubitarsi dell'illiceità di delta pratica sotto il punto di vista morale, in quanto che essa rappresenta Ull atto contm natura, il quale riduce il fenomeno misterioso della procrea·

lIione ad un fatto puramente mecca nico.

Ma la pratica in questione, oltre che mor:=dmente riprovevole, co·

stituisce gl'ave offesa all'ordine giuridico del matrimonio e della fa·

mig;lia, e può conferire ad un estraneo (il datore del seme) titolo per reclamare la paternità della prole.

La Chiesa Cattolica, sempl'e vigile tutrice di ogni leg!!e morale.

lanciò i suoi fulmini contro qualsiasi pl'atica fecondativa innatul'ale in epoca remota risalente al 1R97 e il Sommo Pontefice Pio XII ricon·

fermò la sua condanna in due noti discorsi, mentre le Chiese prote·

stanti, come spesso avviene, sono in proposito di !'cordi.

Non sembri prematuro l' intervento del nostro legislatore percllè.

per quanto, come 110 delto. da noi i casi di tale pratica siano spora·

fliei, però essi vanno estendendosi moltissimo tra le altre IIallioni (III' ghilterra, Stati Uniti d'America, Svezia, Norvegia, Danilllill'ca etc.). le quali potr:ebhero diffondere tra noi quesia nuova insidia contl'O il matrimonio e la fami glia.

L'ascesa della dunna negli Stati lIIude,."i f/iù progrediti.

12. - Dalle l'elazioni fattemi dai vari procllratori g:enerali. iII esecuzione di una mia !'necifica richiesta. ho potuto apprezzare il contrihuto della donna dato come componente dei trihullali per i minorenni e' quale giudice popolare nei processi di assise. in vil.tìl della legge 2? dicemb~'e ·946, n. ]44]. Questa leg~e iII veritil st'~IIa un evento di grande Jlnlwrtanza, perchè con e~sa la ,]onna è ~tata chiamata a partecipare a"'''llIlIlini~tra)r,itlne della l!iu~ti)r,ia .

(21)

Vi,'iow.'w pcr l'illllllgllru:.ioll(' ridI'fiI/I/o gÙII/i::.iar;o /96/ 19

Se si esamina l'attuale condizione del sesso femminile e la si confronta con quella antica e anche prossima ai tempi nostri, rima­

niamo stupiti ed ammirati nello stesso tempo per le conquiste ila essa conseguite_

Infatti la donna, dopo aver raggiunto nella legislazione giusti­

nianea una posizione quasi uguale a quella dell' uomo nel campo del diritto pl"Ìvato, successivamente, nel Medio Evo, perdette la capacità giuridica, perchè fu sottoposta a perpetua tutela dell'uomo_ Tale trallamento d'infet-iorità continuò per vari secoli e, solo col rifiorire del diritto romano in alcune regioni, la condizione della donna, in parte, si risollevò_ Un sostanziale miglioramento si notò soltanto nei secoli diciollesimo e diciannovesimo_ Ma la donna non riuscì ad acqui­

sta t-e la piena capacità giuridica e la pari ficazione all'uomo neppure in tempi prossimi ai nostri, tanto è vero che essa era ancora nel 1919­

sottoposta all'autorizzazione maritale_

Libet-atasi da questo peso con la legge 17 luglio 1919, n_ 1176, la sua posizione nel campo del diritto civile fu eguagliata a quella dell'uomo, salve varie incapacità che col tempo sono scomparse_

La vigente Cosliluzione all'art. 3 ha parifìcato i due sessi di­

nanzi alla legge, e, nel settore familiare, ha proclamato l'eguaglianza morale e gi uridica dei coniugi (arl. 29) e ha trattato alla stessa st,-egua economica la donna lavoratrice e il lavoratore, a parità eli lavoro (art. 37)_

Nel campo del diritto puhhlico, poi, un lempo valeva la regola dell'incapacità della donna, tanto è vero che sino al 1919 e;;sa fu esclusa dall'esercitare qualsiasi attivit:' professionale e dall'assumere funzioni ed impieghi puhblici, rnentre oggi è ammessa ad e er­

citare tutte le professioni e a ricoprire tuui gli impieghi pubblici, esclusi la magistratura e l'esercito; ha conquistalo il diritto elettorale auivo e passivo (arl. 48 clelia Co;;tituzione) ed è ;;tala infine chiamata, come ho giù dellO, a partecipare all'arnlrlini;;lrazione della giustizia_

Quando si parla cii parit:' di posizioni t!"lI la dOlllla e l'uomo non si deve cl.-edere che essa sia integrale, perchè tale eguaglianza è e ;;al-à sempre irrealizzahile, dale le di vel":';e condi",ioni fii'io-psichiche clelia donna, la sua particolare insoi'tituihile funzione nella famiglia e la esigem:a di assicurare l' unilù familiare_

Così ancora esistono particolari nonne per le dOlllle nel ilirilto civile, nel dirillo penale, nella lef~i ;dazione del lavoro c in altre ICf!;g;i_

(22)

20 Frflllccseo Cigulilli

, dettale I)er attribuire alla do nna una po i,

l d . . , '

ma mo te I esse non sono

zione d'inferiorità, ma sono concepite nel suo esclusIvo Interesse, , . l ' dicazioni ancor o,mi agitale dal se so fe111l11l.

COSI pure e l'Iven 0 0 , ' " ".1 nile per ottenere parità di diritto nell'ambito faml~la~'e, e, sl~e~la .

" ] Il . I I; e una mwllore pOSIZIOne

mente nell'esercIzIO ue a patna po es .,1, o, . , ooiuridico.economica nei l'apporli patrimoniali nell 'ambito d~1 mal,/'I'

~nonio il diritto di avere un proprio domicilio, una propl'la nazlo· nalità 'e il diritto di conservare il cognome di origine, sono i,n buona , 'I 'l' l' " I Il l', ·n'IO'licl che è <'arantlla dalla parte lncompatr )1 I CO I} nnlta ( e a ,II o " o

stessa Costituzione,

L'istanza più insistente della donna italiana è quella di ~ . e: e ammessa alla magistratura, Tale conquista è già stata conseguita In altre Nazioni, come in Francia, Olanda, Polonia, Ru sia elC,

In pl'Oposito osservo che non sono in linea di massima con·

tral'io all'ammissione della donna all'ordine ~iudiziario , in comi.

tlerazione che, essendo già stata abilitata da tempo ad e ercilare le professioni forensi e notarili e soprattutto a concorrere all'ammini·

strazione della giustizia e d partecipare inlensamente alla vila ~o·

ciale, può ben ritenet'si che abbia anche la capacilà ad e C1'citare la professione di giudice, Tale ammissione, come primo esperimenlo, dovrebbe essere limitato a un determinato numero di po~li . deHi·

lIati ai tribunali e alle sezioni di Corte d'appello per i Illinol'enni, Non si può piir contrastare questa ascesa della donna, che Fi noIa in torma più accentuata in tutti gli altri pae~i civili , ascesa delenni·

nata da ragioni evidenti di giustizia, dalle nuove concezioni sociali e da esigenze economiche che si impongono ~pecialmenle alle donne che non si possono costituire una propria famiglia,

Non mi nasr:ondo che questo dilatarsi dell'attivilil della donna fuori dell'ambito familiare, mentre ha i suoi vantaggi. conCel'endo alla donna maggiore autonomia, indipendenza e beneFsere econonrico.

presenta anche innegabili inconvenienti cile incidono notevolmenle sull'unità della famiglia e ,ul governo di es~a, Si tratta di trovare un punto di incontro Ira le esigenze tlella vila sociale della donna e quelle della famiglia, Tale equilihrio è rimesso al ~enrlO della (]onna ~ Ie;;;;a (non essèndo la materia , uscettihile di una disciplina legiFlativa) la quale dovrà ricordarsi che la sua funzione specifica, insOSliluihile l' quella del governo della famiglia, auivitir che altamente la onora c che è feconda di risultati spirituali, morali ed anche economici,

(23)

Discorso per l'ilUw.gurazione dell'wl/w gù-uliziario 1961 21

La lentezza dell' anuninistrazione della giustizia; sue cause, suoi ef­

fetti e rimedi.

] 3. - . Dopo avere esposta la nostra attlvlta, non posso fare a meno di mettere i n evidenza che l'amministrazione della giustizia attraveI·sa un periodo critico, l"Ìvelato soprattutto dalla lentezza, tal­

volta esasperante (in contrasto con questo secolo di velocità) con la quale si svolgono i pt·ocessi giudiziari, lentezza che frustra la finalità della giustizia che consiste nel provvedere efficacemente e sollecita­

mente a reintegrare l'ordine giuridico violato dal fatto illecito altrui.

Questo lento procedere della giustizia deriva da varie cause. Innanzi tutto il giudice si muove incerto nell'intrigata selva delle leggi spesso frammentarie, disorganiche, incomplete e tecnicamente imperfette.

Si pensi ai vari testi unici di leggi fondamentali che ancor oggi ci go­ vernano: essi si sono frantumati per le numerose disordinate modi­

ficazioni, perdendo la loro unitaria fisionomia originaria, sicchè in­

vece di essere di guida all'interprete, suscitano in lui continui dubbi ed incertezze. Ad aggravare la situazione si unisce l'instabilità della legislazione. Non mi nascondo però le difficoltà del legislatore, il quale, in questa fase storica di rapide trasformazioni sociali, deve provvedere con urgenza a continue istanze e bisogni pressanti e, non appena li ha soddisfatti, altre esigenze ed altre necessità si impon­

gono ad esso.

L'inconveniente lamentato è da atribuirsi anche alla complessità delle nostre procedure, aggravata talvolta dalla condotta temporeg­

giatrice delle parti, la quale non è sempre contrastata efficacemente dal giudice.

Ma una causa importante della lentezza è da attribuirsi al nu­

mero insufficienl'e dei magi~trati e degli ahri funzionari, e alla scar­

sità e vetustà degli strumenti messi a loro disposizione, sicchè eSSI non possono più corrispondere adeguatamente alle esigenze di una pronta ed efficace amministrazione della giu tizia.

Per attenuare questa preoccupante situazione, è necessario iu­

nanzi tutto provvedere con urgenza a rafforzare adeguatamente ·i ranghi dei magistrati e degli altri funzionari. Il signor Ministro si è già reso conto di tale situazione e, con il progetto di legge in corso di approvazione, ha proposto di aumentare nel ciclo di cinque anni l'organico dei magistrati di 1.400 unitù che si aggiungerebbero alle aLluali 5.703 unilù. Tale aumento però deve essere integrato da una migliore distribuzione quantilativa del personale tra i vari uffici, iu

(24)

22 Fnlflrc:,co Ci golini

relazione alla loro impol'tanza, dalla revisione (~ell~ c~~'coscrizio~i e dalla destinazione dei singoli magistrati alle funziOni pllI appropr,late alle loro attitudini e alla loro prepara?ione per oLlenere un maggIOre

. rendi men to. . .

Ad alleviare questo periodo critico, sarebbe pOI necessan o sem, plificare il congegno così pesante e complesso delle nostr~ proce~ure e rielaborare molte leggi fondamentali per dar loro una SistemaZIOne più organica e corrispondente alle odierne esigenze. SopraLlutto sa­

rebbe necessaL"io emanare nuovi testi unici che, per le ragioni delle, non servono più di guida all'interprete, come il testo unico della legge comunale e provinciale, della finanza locale e particolarmente quello delle leggi di P.S, (già scardinato da varie sentenze della Corte Costituzionale) la cui applicazione costituisce un tormento quotidia­

no del funzionario di polizia e del magistrato.

Opportunità. eli e.~tenelere la sfera del processo penale lIIonitorio.

14 - Ho parlato sin qui del pesante e lento lavoro giudiziario in genere, Voglio 'ol'a mettel'e in evidenza un aspello particolare di esso che affligge "pecialmente il pretol'e penale, sommel'SO oggi da una congerie di leggi contenenti innumerevoli sanzioni penali "pecial­

mente in mater.ia contravvenzionale, la quale cominciò a granll"e sul magistrato ordinario dopo l'abolizione del contenzioso amminislra­

tivo, mentre prima essa era di esclusiva competenza dei Irihunali amministrativi. Col tempo poi la situazione si è andala aggravando con l'emanazione di numero,i provvedimenti normali\'i conlenenti sanzioni penali,

Di fronte a tale inflazione, ,arehlle innanzi 11.1110 nece~~arin limi ­ tare le sanzioni Pf'.JI a I i alle violal'.ioni delle norme fondallltnlali, men­ tre oggi si repri m ono penaI mente a nclle le nl i n i me I rasf!:ressinn i, ,.VH­

lutando così tra ,'altro l'efficacia della ;;anzione l'cnale. Inoltre, l't'!"

deLli reati, la pena normale dovrebl ... e;;;;n e c;;elu;;iva nl"111l' IH'CU­

niaria e susceLLihile di ohln ione.

Dato questo dilalar,i delle pene ;;i avverlì ,.ino da epoca n;;sai remota, la necesbità di introdurre il procc;;so pt'nale nlUnilorio, per definire con sollecitudine e con economia funzionale c finanziaria i reati di lieve enliti .. Legislativamente lleLlo procedimento fu inlro, dOLLo nel nostro codice processuale fino tlal 1913, mentre prec;:islt'\'a in leggi particolari, ma stOl'icalllente si ricolleg,\. secondo sludi aulo­

revoli, al processlIs ex informala con,cielllia de"' t'I;'1 di nlt'Z7.Il. E""\I,

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