• Non ci sono risultati.

Nuova disciplina della crisi d’impresa e modificazioni del

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Nuova disciplina della crisi d’impresa e modificazioni del"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

Nuova disciplina della crisi

d’impresa e modificazioni del codice civile

Dott. Angelo Galizzi Studio Galizzi - Bergamo

14 maggio 2019

(2)

• Il d. lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 2019 introduce, a fianco del Codice della crisi e dell’insolvenza, che ne costituisce la parte più cospicua(artt. 1-374), alcune rilevanti modificazioni al codice civile.

• Con queste disposizioni si è inteso dare attuazione alle prescrizioni dettate dall’art. 14 della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, che indicava alcune modifiche del codice civile “rese necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge”.

2

(3)

• Si tratta di un complesso di norme, contenute nella Parte seconda del decreto delegato (artt. Da 375 a 384), che, per quanto connesse e

funzionali alla complessiva riforma del diritto della crisi, per una parte significativa entrano in vigore con diciassette mesi di anticipo rispetto a quest’ultima.

• L’art. 389 del Decreto individua infatti:

a) al primo comma, in termini generali, nel 14 agosto del 2020 la data di entrata in vigore del Codice della crisi (decorsa la vacatio di “diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”, avvenuta il 14 febbraio 2019);

b) al secondo comma, al 16 marzo 2019 (“trentesimo giorno

successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto”) l’entrata in vigore degli articoli “27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388”.

3

(4)

Le modificazioni del codice civile riguardano:

i. l’attività di impresa in generale: art. 375 Decreto, che interviene sull’art. 2086 c.c.;

ii. tutti i tipi societari: art. 375 Decreto, che interviene sulla disciplina delle società di persone (art. 2257 c.c.), della società per azioni

(artt. 2380-bis e 2409-novies c.c.) e della società a responsabilità limitata (art. 2475 c.c.);

iii. le società di capitali: art. 378, co. 2, Decreto, che interviene sull’art.

2486 c.c.;

iv. la società a responsabilità limitata: art. 378, co. 1, Decreto, che

interviene sull’art. 2476 c.c., e art. 379, che interviene sull’art. 2477 c.c.

4

Riferimenti

Documenti correlati

“Ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui all'articolo 25, l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi non è tempestiva se egli

Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all’art. 40, dalla data della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, inibizione di azioni

Possono essere nominati coadiutori non solo tecnici ma anche altre persone tra cui il debitore e gli amministratori dell’impresa in liquidazione giudiziale (ad esempio: dipendenti

• GESTORE DELLA CRISI: la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi

8.1 I Webinar/Corsi online e i Master on line/Master Blended saranno fruibili dall’Utente esclusivamente nelle date e nelle fasce orarie specificate da WKI nel relativo

8.1 I Webinar/Corsi online e i Master on line/Master Blended saranno fruibili dall’Utente esclusivamente nelle date e nelle fasce orarie specificate da WKI nel relativo

Ci sono enti pubblici per i quali non è prevista alcuna procedura in caso di crisi e che potrebbero utilizzare procedure di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento di cui

Il quinto corso di alta formazione specialistica in “IL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA” è una iniziativa congiunta dell’Università degli Studi