Nuova disciplina della crisi
d’impresa e modificazioni del codice civile
Dott. Angelo Galizzi Studio Galizzi - Bergamo
14 maggio 2019
• Il d. lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 2019 introduce, a fianco del Codice della crisi e dell’insolvenza, che ne costituisce la parte più cospicua(artt. 1-374), alcune rilevanti modificazioni al codice civile.
• Con queste disposizioni si è inteso dare attuazione alle prescrizioni dettate dall’art. 14 della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, che indicava alcune modifiche del codice civile “rese necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge”.
2
• Si tratta di un complesso di norme, contenute nella Parte seconda del decreto delegato (artt. Da 375 a 384), che, per quanto connesse e
funzionali alla complessiva riforma del diritto della crisi, per una parte significativa entrano in vigore con diciassette mesi di anticipo rispetto a quest’ultima.
• L’art. 389 del Decreto individua infatti:
a) al primo comma, in termini generali, nel 14 agosto del 2020 la data di entrata in vigore del Codice della crisi (decorsa la vacatio di “diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”, avvenuta il 14 febbraio 2019);
b) al secondo comma, al 16 marzo 2019 (“trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto”) l’entrata in vigore degli articoli “27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388”.
3
Le modificazioni del codice civile riguardano:
i. l’attività di impresa in generale: art. 375 Decreto, che interviene sull’art. 2086 c.c.;
ii. tutti i tipi societari: art. 375 Decreto, che interviene sulla disciplina delle società di persone (art. 2257 c.c.), della società per azioni
(artt. 2380-bis e 2409-novies c.c.) e della società a responsabilità limitata (art. 2475 c.c.);
iii. le società di capitali: art. 378, co. 2, Decreto, che interviene sull’art.
2486 c.c.;
iv. la società a responsabilità limitata: art. 378, co. 1, Decreto, che
interviene sull’art. 2476 c.c., e art. 379, che interviene sull’art. 2477 c.c.
4