Il passaggio generazionale nella Famiglia e nell’Impresa
Passaggio generazionale: fiscalità tra vincoli ed opportunità
tra vincoli ed opportunità
Paolo Ludovici
Bergamo, 2 luglio 2013
Imposta sulle successioni e donazioni:
aliquote
• Aliquota del 4% sulle successioni o donazioni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta (figli, nipoti, etc.)
• Aliquota del 6% sulle successioni o donazioni a favore di affini in linea retta, affini in linea collaterale sino al 3° grado e parenti fino al 4°
grado
2
grado
• Aliquota 8% sulle successioni o donazioni in favore di altri soggetti
• Franchigia di € 1.000.000 per le successioni o donazioni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta (€ 100.000 per fratelli e sorelle);
• Rischio incremento dell’aliquota dell’imposta sulle successioni e
donazioni
Quote di riserva
• Il coniuge e i figli hanno diritto alla riserva delle seguenti quote dell’asse ereditario:
• successione a favore del solo coniuge: riserva pari al 50% (disponibile pari al 50%);
• successione a favore del solo coniuge e di un figlio: riserva a favore del coniuge e del figlio pari a 1/3 per ciascuno (disponibile pari a 1/3);
• successione a favore del coniuge e di più figli: riserva a favore del coniuge pari al 25% e del 50% a favore dei figli (disponibile pari al 25%) ;
• successione a favore di un solo figlio: riserva pari al 50% (disponibile pari al 50%);
• successione a favore di più figli: riserva pari ad 2/3 (disponibile pari a 1/3).
• In mancanza di figli, gli ascendenti concorrono nella successione legittima.
Pianificazione successoria:
tendenze attuali
• Trasferimento mortis causa per mantenere il controllo, per ridurre la litigiosità in vita con gli eredi e per prevenire situazioni che possano determinare un trasferimento di ricchezza a favore di soggetti diversi dai discendenti diretti (es.: coniugi dei figli). Trade off: aumento aliquote dell’imposta sulle donazioni e successioni e della base imponibile
• Predisposizione di appositi meccanismi di governance in caso di inabilità temporanea o incapacità
4 incapacità
• Multigenerational planning: in caso di decesso degli eredi non si determina un’ulteriore frammentazione della partecipazione
• Predisposizione di meccanismi volti a preservare l’indipendenza, la continuità e il ruolo
“sociale” dell’impresa: percezione dell’impresa come parte debole da tutelare anche nei confronti degli eredi
• Equalizzazione delle singole posizioni in presenza di figli nati da diversi matrimoni
• Maggiore attenzione ai fenomeni transnazionali
L’impresa familiare e la pianificazione del passaggio generazionale
• Il passaggio generazionale delle imprese familiari può essere attuato mediante:
– Trasferimenti senza corrispettivo:
• A titolo gratuito: applicazione dell’imposta sulle donazioni
• Mortis causa: applicazione dell’imposta sulle successioni
– Trasferimenti a titolo oneroso: applicazione delle imposte sui redditi (e successiva applicazione delle imposte sulle successioni/donazioni sul corrispettivo
)
applicazione delle imposte sulle successioni/donazioni sul corrispettivo
)
• L’imposta sulle successioni contempla meccanismi applicativi simili a quelli propri dell’imposta sulle donazioni:
– Stesse aliquote (4%, 6% e 8% in ragione dei rapporti familiari)
– Stessa base imponibile: valore di borsa per le società quotate (media ultimo trimestre) e patrimonio netto contabile per le società non quotate
– Eccezioni: titoli del debito pubblico e similari che sono esenti dall’imposta sulle successioni ma non dall’imposta sulle donazioni
L’impresa familiare e la pianificazione del passaggio generazionale
• Le modalità di trasferimento (donazione vs. successione) hanno una diversa incidenza ai fini delle imposte sui redditi:
– In caso di donazione: il valore fiscale delle partecipazioni in capo al donatario è il medesimo riconosciuto in capo al donante
– In caso di successione: il valore fiscale delle partecipazioni in capo all’erede è quello definito agli effetti successori
– Esempio:
• Valore fiscale per il dante causa 100
• Patrimonio netto contabile 30
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• Patrimonio netto contabile 30
• Valore normale 200
• Donazione
– Base imponibile 30
– Valore fiscale per il donatario 100
• Successione
– Base imponibile 30
– Valore fiscale per l’erede 30
• Nell’esempio prospettato, in caso di successione viene “bruciato” valore fiscale con conseguente creazione di una fiscalità latente significativamente più importante rispetto all’onere successorio
L’impresa familiare e la pianificazione del passaggio generazionale
• Effetti radicalmente diversi si verificano nel caso in cui il trasferimento non sia soggetto ad imposta sulle successioni: in tal caso, il valore fiscalmente riconosciuto in capo agli eredi coincide con il valore normale delle partecipazioni alla data di apertura della successione
• Nell’esempio che precede, il valore fiscalmente riconosciuto sarebbe pari a 200, con conseguente «risparmio fiscale» potenziale sul capital gain di 20 (20% di 100 in caso di partecipazione non qualificata)
• Casi di non applicazione dell’imposta:
– De cuius non residente in Italia e partecipazione relativa a società estera
– Trasferimento di partecipazioni di controllo, o che consentano l’integrazione del
controllo, al coniuge o ai discendenti: art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 31 ottobre
Trasferimento di partecipazioni di controllo (1)
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 ter, d. l.gs 346/1990:
– «i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta (sulle successioni e donazioni, ndr)»;
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– «In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’ articolo 73, comma 1,
lettera a) (S.p.A.; S.r.l. e S.A.p.A., ndr), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile (c.d. controllo di diritto, ndr)»;
– «Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio
dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a
cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla
presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita
dichiarazione in tal senso.»
Trasferimento partecipazioni di controllo (2)
• Partecipazioni in società residenti in Italia:
– Società di capitali: acquisizione o integrazione del controllo e mantenimento dello stesso per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento
– Società di persone: nessun limite quantitativo (cfr. Circ. 3/E 2008)
• Partecipazioni in società residenti all’estero:
• Partecipazioni in società residenti all’estero:
– Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia (risposta ad istanza di consulenza giuridica del 8 agosto 2011)
– Stessi requisiti di cui al punto che precede (nessun limite quantitativo per le società di persone e acquisizione o integrazione del controllo, e successivo mantenimento per cinque anni, in caso di società di capitali)
• Partecipazioni in società non commerciali (società semplici):
– Inapplicabilità del regime di favore
• Inapplicabilità agli strumenti di debito (finanziamento soci o prestiti
Esempi:genitore titolare del 100% di una società di capitali italiana e tre figli
come eredi
Caso A: Assegnazione del 33% a ciascun figlio: piena tassazione del 100 %
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ItaCo ItaCo
100% 33% 33% 33%
Genitore Figli
Esempi:genitore titolare del 100% di una società di capitali italiana e tre figli
come eredi
Caso B: Assegnazione del 100% in comunione ai figli: potenziale esenzione del 100%
– Previsione di un “regolameno di comunione” volto a definire le regole di governance
– Successivo scioglimento della comunione mediante divisione: neutralità fiscale ma applicazione dell’imposta di registro dell’ 1%
– Problemi di governance derivanti dallo scioglimento della comunione
ItaCo ItaCo
100% in comunione 100%
Genitore Figli
Esempi:genitore titolare del 100% di una società di capitali italiana e tre figli
come eredi
• Caso C: adeguamento statutario e previsione di diverse classi di azioni
– Assegnazione al “delfino” di azioni che rappresentano il 33% del capitale sociale, che attribuiscono il 33% dei diritti finanziari ma con diritti di voto più che proporzionali e atti a consentire il controllo della società: potenziale esenzione
– Assegnazione agli altri figli delle azioni residue: piena tassazione
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ItaCo ItaCo
100% Azioni A
(33% capitale e 51% diritti di voto)
Genitore “Delfino”
Altri figli
(non coinvolti nella gestione aziendale)
Azioni B (66% capitale e 49% diritti di voto)
Utilizzo del trust nel passaggio generazionale
• Sempre più frequentemente il passaggio generazionale dell’impresa è attuato mediante trust
• Così operando si attua una pianificazione multigenerazionale, nel senso che le vicende personali degli eredi non comportano l’ulteriore frammentazione della partecipazione né hanno un impatto sulle regole di governance
Settlor
Trust
Trustee
Beneficiari/discendenti Protector
Utilizzo del trust nel passaggio generazionale
• Ai fini delle imposte sulle donazioni/successioni, rileva il rapporto familiare tra il disponente e i beneficiari del trust
• Il trasferimento al trust di partecipazioni di controllo è esente nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (ricorrendo le condizioni sopra viste – mantenimento del controllo, etc.)
Alternativa 1: 100% diritti di voto al trust
Alternativa 2 : 51% diritti di voto al trust 49% diritti di voto agli eredi
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Trust
Settlor Trasferimento delle partecipazioni
Beneficiari
ItaCo
100%
Trust
Settlor
Trasferimento
delle partecipazioni Beneficiari
ItaCo
51 % 49%
La pianificazione in relazione ad altre componenti del patrimonio
• Polizze assicurative unit linked:
– Mantenimento del possesso
– Differimento di imposta in caso di riscatto
– Non assoggettamento ad imposte sulle successioni
– Esenzione da imposte sui redditi in caso di morte dell’assicurato – Impignorabilità ed insequestrabilità
– Esclusione dalla legittima dell’incremento di valore delle polizze – Esclusione dalla legittima dell’incremento di valore delle polizze
• Società semplice
– Non ricondubilità dei redditi al regime dei redditi d’impresa e inapplicabilità del regime delle società di comodo
– Assenza di frammentazione (es: immobile cielo –terra) – Definizione delle regole di governance
– Previsioni statutarie volte a ricomprendere nella compagine societaria solo i discendenti diretti – Riservatezza