• Non ci sono risultati.

Attività dell’Autista Soccorritore

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Attività dell’Autista Soccorritore "

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

PROPOSTA DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI IPASVI

Accordo tra il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

per l’individuazione della figura e del profilo dell’Autista Soccorritore

Premessa

Uno degli elementi predittivi di positività di risultato, nell’ambito del sistema di emergenza- urgenza è, da una parte la stringente capacità di programmare e porre in strutturata sinergia le diverse risorse tecniche, tecnologiche, informatiche e professionali che concorrono al raggiungimento dell’obiettivo primario; dall’altra la costantemente perseguita integrazione professionale correlata ad una sapiente capacità di assicurare una sommatoria di saperi, capacità ed esperienze, unite ad una costante manutenzione delle competenze utili e necessarie per un buon operare.

Gli infermieri sempre più rilevanti per il ruolo e le funzioni qualificate ed esperte manifestate, si giovano non solo di una ormai antica reciproca e scientificamente strutturata collaborazione con il medico ma anche con il personale volontario e con gli autisti che conducono i mezzi di soccorso.

L’insieme delle attività - sinergiche con il processo di cura ed assistenza - posto in essere dall’autista (soccorritore) è rilevante nel soccorso sanitario.

Da questa constatazione emerge l’obiettivo di garantire un’offerta sanitaria equa nelle sue definizioni anche attraverso la preparazione di una figura – quella dell’Autista soccorritore - che esprima competenze omogenee acquisite attraverso percorsi formativi a loro volta omogenei sull’intero territorio nazionale.

L’orientamento a sinergiche collaborazioni con i protagonisti del sistema di emergenza urgenza, ha indotto la Federazione Nazionale Collegi IPASVI a presentare l’allegato contributo al dibattito in corso per la qualificazione omogenea sull’intero territorio nazionale dell’Autista soccorritore che è parte integrante dell’equipe assistenziale.

(2)

All.1

Art. 1 (Figura)

1. L’autista Soccorritore è l'operatore tecnico che, in possesso dell'attestato di qualifica previsto dal comma 3, art.10 del presente accordo, collabora con i componenti l’equipe sanitaria nell’intervento di emergenza sul territorio per quanto attiene la salvaguardia delle funzioni vitali di base dell’assistito, la messa in sicurezza del luogo dell’evento e la conduzione delle ambulanze di soccorso sanitario.

2. Il Soccorritore svolge le sue specifiche attività sull’intero territorio nazionale.

Art. 2 (Formazione)

1. La formazione dell’Autista Soccorritore è di competenza delle Regioni e Province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente accordo.

2. Le Regioni e le Province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le Aziende Sanitarie, gli enti pubblici preposti alla formazione professionale e le istituzioni pubbliche e private che rispondono ai requisiti specificati dal Ministero della salute, per l’effettuazione dei corsi di formazione.

3. I piani di formazione e il coordinamento delle attività didattiche sono di competenza delle Regioni e Province autonome che si avvalgono delle Strutture di emergenza urgenza.

Art. 3

(Contesti operativi)

1. L’autista Soccorritore presta la propria attività, nell’ambito del servizio di emergenza territoriale in qualità di dipendente di Aziende sanitarie ovvero di Enti pubblici e privati, nonché come volontario in associazioni che, in base a accordi e convenzioni, mettono a disposizione della Aziende sanitarie mezzi di soccorso con personale addestrato.

Art. 4

(Contesto relazionale)

1. L’autista Soccorritore svolge le proprie attività ottemperando alle indicazioni del medico o dell’infermiere preposto all’intervento di soccorso, mantenendo costante collaborazione con l’equipe assistenziale e richiamandosi ai piani di lavoro, ai protocolli e alle indicazioni operative definite dai competenti servizi di emergenza.

Art. 5

(Competenze e attività)

1. Le competenze e le attività dell’Autista Soccorritore di cui al comma 2, art.1 sono riassunte nell'allegato A che è parte integrante del presente accordo.

Art. 6

(Requisiti di accesso)

1. Per l’accesso ai corsi di Autista Soccorritore di cui all’articolo 2 è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado ed il possesso della patente di guida cat. B.

(3)

Art. 7

(Organizzazione didattica)

1. I corsi di Autista Soccorritore di cui all’articolo 2 hanno durata complessiva di 250 ore di cui 150 di teoria e laboratorio e 100 di tirocinio.

Art. 8

(Materie di insegnamento e insegnamento)

1. I moduli didattici di cui al comma 1 dell’articolo 7, e le materie di insegnamento sono articolati nell’allegato B che è parte integrante del presente accordo.

2. L’insegnamento è affidato a medici, infermieri, tecnici ed operatori in possesso di specifica qualificazione e di idonee e certificate competenze professionali.

Art. 9 (Tirocinio)

1. Il tirocinio è svolto sotto la guida di un Tutor individuato dal Responsabile del Corso di formazione tra il personale operante nella sede di tirocinio.

2. Il tirocinio si effettua nelle strutture e servizi preposti all’emergenza sanitaria territoriale.

3. Al termine del tirocinio il tutor predispone una scheda riassuntiva che documenta le attività svolte dall’allievo e attesta le capacità acquisite.

Art. 10

(Esame finale e rilascio dell'attestato)

1. Sono ammessi all’esame finale per il rilascio dell’attestato di qualifica, gli allievi che non hanno superato il 10% di assenza delle ore di teoria/laboratorio e il 10% di assenza delle ore di tirocinio. Le ore di assenza nel tirocinio possono essere recuperate.

2. L’esame finale consiste in una prova teorica e in una prova pratica.

3. La Commissione d’esame, istituita con apposito atto dalla Regione o Provincia autonoma è costituita da un infermiere operante nel Servizio di emergenza in qualità di Presidente, da un esperto designato dalla regione o Provincia autonoma e da un Autista Soccorritore.

4. Le funzioni di segreteria sono assicurate dall’Ente organizzatore del corso.

5. Il possesso della qualifica di Autista Soccorritore è requisito per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1,art. 1

Art. 11

(Titoli ed esperienze)

1. Le Regioni e le Provincie autonome regolamentano il sistema di riconoscimento dei crediti derivanti da precedenti percorsi formativi e/o esperienze nel settore specifico fino ad un massimo del 30% delle ore di teoria/laboratorio e del 50% delle ore di tirocinio.

(4)

Allegato A

Competenze dell’Autista Soccorritore

1. Assistenza alla persona e lavoro in equipe

2. Tenuta ed utilizzo della tecnologia, dei presidi sanitari e di alcuni flussi documentali 3. Conduzione e gestione dei mezzi di soccorso

Attività dell’Autista Soccorritore

1) Assistenza alla persona e lavoro in equipe

a) Attua le prime cure e gli interventi di primo soccorso;

b) Effettua la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione;

c) Utilizza predelineate regole comportamentali nei rapporti con le altre professionalità che intervengono nelle operazioni di soccorso;

d) Collabora con l’equipe assistenziale per individuare eventuali misure collaterali da adottare nelle specifiche situazioni emergenziali;

e) Utilizza le tecniche per il controllo dello stress e di altre condizioni psicofisiche connesse alle situazioni d’emergenza urgenza;

f) Conduce la propria attività con dovuta riservatezza ed eticità;

g) Pone in essere le conoscenze antinfortunistiche per la tutela fisica e la sicurezza dei pazienti e dei componenti l’equipe assistenziale;

h) Trasmette le proprie conoscenze e le proprie esperienze professionali ai tirocinanti.

2) Tenuta ed utilizzo della tecnologia, dei presidi e di alcuni flussi documentali

a) Utilizza correttamente le apparecchiature radio in dotazione, i codici e le tecniche di comunicazione con le centrali operative 118;

b) Localizza la sede degli eventi sulla base di indicazioni toponomastiche approssimative;

c) Collabora alla registrazione degli interventi effettuati sia di tipo primario che di tipo secondario.

3) Conduzione e gestione dei mezzi di soccorso

a) Conosce le caratteristiche tecniche e d’uso dei veicoli, dei materiali e delle apparecchiature da utilizzare nell’emergenza;

(5)

b) Utilizza le tecniche di guida idonee ad ogni condizione metereologica, ambientale e di traffico nel rispetto delle norme del codice della strada e della prevenzione degli incidenti stradali;

c) Utilizza le tecniche di posizionamento del veicolo per la massima sicurezza del soccorso;

d) Mantiene le misure igieniche nel soccorso ed effettua la sanificazione dei mezzi di soccorso;

e) Registra i controlli dei mezzi di soccorso riportando i dati richiesti per eventuali interventi di manutenzione.

(6)

Allegato B

Obiettivi e Materie d’insegnamento

Obiettivi

- Individuare i fondamenti della legislazione sanitaria e della organizzazione del SSN;

- Descrivere la rete dei servizi di emergenza, la relativa organizzazione e le risorse disponibili nel territorio;

- Delineare i principi etici per l’assistenza alla persona

- Indicare le metodologie per individuare le necessità primarie delle persone nei vari tipi di emergenza;

- Sviluppare le capacità di lavoro in squadra;

- Riferire gli elementi fondamentali dell’anatomia e fisiologia del sistema nervoso, respiratorio, cardiocircolatorio e dell’apparato locomotorio;

- Riferire i fondamenti della traumatologia e della gestione delle lesioni traumatiche;

- Applicare le tecniche di rianimazione di base e di defibrillazione precoce con DAE (defibrillatore semiautomatico esterno) nell’adulto e nel bambino;

- Utilizzare i sistemi di corretta immobilizzazione, caricamento e trasporto;

- Utilizzare correttamente le apparecchiature installate a bordo degli automezzi per comunicare con le centrali operative 118;

- Indicare e utilizzare le tecniche d’interpretazione topografiche e cartografiche stradali;

- Condurre il mezzo di soccorso utilizzando tecniche avanzate di guida e di posizionamento.

Materie d’insegnamento

Elementi e principi di:

- legislazione sanitaria, etica, organizzazione dei sistemi di emergenza, - comunicazione e gestione dei conflitti, lavoro di gruppo,

- coadiuvo e supporto al personale sanitario.

Elementi e principi di anatomia e fisiologia:

- del sistema nervoso, respiratorio, cardiocircolatorio e locomotorio.

Elementi e principi di:

- trattamento delle lesioni da trauma,

- tecniche di rianimazione di base, defibrillazione e primo soccorso, - igiene e prevenzione negli interventi di pronto soccorso,

- manutenzione e sanificazione dei mezzi di soccorso.

Elementi e principi di:

- radiocomunicazione, tecnologie sanitarie per il soccorso, - codice della strada, prevenzione antinfortunistica,

- tecniche avanzate di guida e di posizionamento dei mezzi di soccorso, - tecniche topografiche e cartografia stradale.

Riferimenti

Documenti correlati

[r]

[r]

2. 553/1987): automezzo attrezzato per il supporto vitale, di base ed avanzato, il cui equipaggio minimo e' costituito da un autista soccorritore (ove possibile in

[r]

[r]

Il Titolare tratta i dati personali, anagrafici, giudiziari, relativi alla salute da Lei comunicati in occasione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura

tale figura attende da decenni il giusto riconoscimento giuridico e professionale attraverso l'approvazione di una Legge Nazionale che ne disciplini, tra le altre

Lotto 1: noleggio con conducente di minibus per garantire quotidianamente il collegamento di andata e ritorno con gli stabili della Direzione generale dell’Inail. Lotto 2: