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Proroga organi amministrazione (art. 33):

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• Proroga organi amministrazione (art. 33): fino al termine dello stato di emergenza, gli enti (anche gli enti pubblici non economici) e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di

amministrazione e controllo, possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.

• Commissariamento Agenas (art.42): con DPCM, su proposta del MinSal e sentita la

Conferenza Stato-Regioni, è nominato un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il commissario, per la durata dell'emergenza. [Sulla stampa già circola il nome di Domenico Mantoan, attuale Presidente di AIFA] • Funzioni e maggiorazioni tariffarie per strutture private COVID (Art. 32):

Limitatamente alla durata dello stato di emergenza e in deroga al tetto previsto per la retribuzione delle prestazioni delle strutture sanitarie private accreditate, le Regioni possono riconoscere alle strutture inserite nei Piani regionali di incremento dei posti letto in terapia intensiva:

o la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza sanitaria; o un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID-19.

· Cessione gratuita farmaci ad uso compassionevole (art. 27): si equiparare ai fini IVA la cessione dei farmaci ad uso compassionevole alla loro distribuzione e di escludere la concorrenza del loro valore nominale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.

· Disposizioni medicina convenzionata (art. 38) si prevede, per la durata

dell'emergenza, l'adeguamento quota capitaria/oraria ai MMG e PLS, secondo quanto sancito dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della

medicina convenzionata, approvato lo scorso luglio dal Comitato di Settore Regioni-Sanità. Tale misura è introdotta anche per garantire la reperibilità dei medici, che dovranno dotarsi, a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali per il contatto ordinario con i pazienti fragili e cronici gravi e la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

Sperimentazione medicinali COVID-19 (art. 40): si introducono alcune disposizioni

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