• Non ci sono risultati.

La Costituzione Italiana a fumetti

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "La Costituzione Italiana a fumetti"

Copied!
171
0
0

Testo completo

(1)

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(2)

edizioni

&A T

Cari ragazzi,

con questo libro ci proponiamo a voi con un argomento che, pur così difficile da trattare in modo chiaro e semplice, è indispensabile che voi impariate a conoscere sin da piccoli per poter diventare, nel vostro futuro, cittadini maturi e responsabili e, di conseguenza, interpretare i diritti e doveri individuali e collettivi. Ci riferiamo alla Costituzione, che è l’insieme delle norme fondamentali che regolano la vita sociale e l’organizzazione dello Stato.

La nostra Costituzione è nata il 1° Gennaio dell’anno 1948. Per poter illustrare meglio le sue caratteristiche bisogna fare qualche passo indietro. La prima COSTITUZIONE ITALIANA fu concessa esattamente cento anni prima dell’attuale, nel 1848 dal Re Carlo Alberto di Savoia, ai sudditi del Regno SARDO-PIEMONTE-SE e passò alla Storia col nome di “Statuto Albertino”.

Nel 1861, a conclusione di tante dure lotte combattute dagli eroi del Risorgimento italiano (Mazzini, Garibaldi, etc.) per il ricongiungimento dei territori italiani, occupati da Re e Imperatori stranieri ( Spagnoli e Austria-ci), il Re Vittorio Emanuele II, riunificato lo stato, estendeva lo Statuto Albertino, adattato alla nuova realtà, a tutto il nuovo REGNO ITALIANO.

Questo Statuto conservò per tanti anni la sua piena applicazione fino all’anno 1926, quando, con l’inizio del ventennio fascista, esso fu sistematicamente violato con l’abolizione dei partiti politici e con la limita-zione di molti fondamentali diritti civili.

Con la conclusione della seconda guerra mondiale, alla fine di questo periodo terribile per la nostra demo-crazia, il Popolo italiano, il 2 giugno 1946, potè votare liberamente per scegliere, con un referendum popolare, tra Monarchia e Repubblica: scelse la Repubblica ed elesse un’Assemblea Costituente formata da 75 eminenti personalità della vita pubblica italiana che, insieme, studiarono una nuova Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore in sostituzione di quella Albertina, appunto, il 1° gennaio 1948. Primo Presidente della Repubblica fu Enrico De Nicola, e primo Presidente del Consiglio fu Alcide De Gasperi.

Questa nostra Costituzione è profondamente democratica, perché impone un principio basilare per la sovranità popolare: i Membri del Parlamento devono essere eletti a suffragio universale. Ciò significa che tutti i cittadini maggiorenni, uomini e donne, ricchi e poveri, di tutte le religioni, possono e devono scegliere liberamente, con il voto, i propri rappresentanti per la guida politica e amministrativa della Repubblica.

(3)

E questa è stata una grande conquista per il popolo italiano.

Dal 1848 con lo Statuto Albertino, potevano votare solo i cittadini maschi che avessero un certo reddito. Nel 1882 il diritto al voto fu esteso limitatamente ai cittadini maschi non analfabeti.

Nel 1912 ne beneficiarono tutti i cittadini maschi che avessero compiuto i 30 anni. Nel 1919, sempre limitatamente ai maschi, il limite di età per votare scese ai 21 anni.

Le donne italiane poterono finalmente votare, solo con l’attuale Costituzione, dall’anno 1948. Si è quindi ottenuta la vera e completa democrazia.

La Costituzione Italiana è composta da 139 articoli, ed è organicamente suddivisa in tre parti.

La premessa contiene i Principi Fondamentali, che riguardano i valori essenziali di uno Stato civile e moderno: la democrazia, la libertà, l’uguaglianza.

Nella prima parte - che si intitola Diritti e Doveri dei Cittadini - sono meglio definite le diverse libertà ( di pensiero, di religione, di assistenza, ecc. ed i diritti che riguardano la famiglia, il lavoro, la salute, la scuola, la proprietà).

Nella seconda parte - Ordinamento della Repubblica - si delinea il nostro sistema politico e amministrati-vo, dove il potere di fare le leggi è attribuito ad un Parlamento formato da due Camere (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica), il potere esecutivo è affidato ad un Governo e ad una Pubblica Amministrazione, il potere giudiziario ad una Magistratura.

Il Capo dello Stato è il Presidente della Repubblica, che è il garante dell’unità della nostra Nazione.

Una parte è poi dedicata al funzionamento delle Regioni, delle Province e dei Comuni, come appunto è suddiviso amministrativamente il nostro Stato.

Come vedete, nella nostra Costituzione c’è proprio tutto quello che riguarda la nostra vita civile e sociale e dobbiamo conoscerla bene perché in essa possiamo trovare tutte le risposte per un corretto e consapevo-le vivere civiconsapevo-le.

Non spaventatevi per “ l’impianto ” molto complesso, in cui essa è articolata. In questo viaggio dentro la Costituzione Italiana vi guideranno personaggi fantasiosi, che con le loro riflessioni, vi faranno capire anche i principi più difficili in essa contenuti.

(4)

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

Indice Argomenti

Indice Argomenti

Indice Argomenti

Indice Argomenti

Indice Argomenti

PRINCIPI FONDAMENTALI PRINCIPI FONDAMENTALI PRINCIPI FONDAMENTALI PRINCIPI FONDAMENTALI

PRINCIPI FONDAMENTALI (artt. 1-12) PARTE PRIMA:

PARTE PRIMA:PARTE PRIMA: PARTE PRIMA: PARTE PRIMA:

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (13-54) Titolo I: Rapporti civili

Titolo II: Rapporti Etico-Sociali Titolo III: Rapporti Economici Titolo IV: Rapporti Politici

PARTE SECONDA: PARTE SECONDA: PARTE SECONDA: PARTE SECONDA: PARTE SECONDA:

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA (artt. 55-139) TitoloI: Il Parlamento

Sezione I: Le Camere

Sezione II: La formazione delle Leggi Titolo II: Il Presidente della Repubblica Titolo III: Il Governo

Sezione I: Il Consiglio dei Ministri

Sezione II: La Pubblica Amministrazione Sezione III: Gli Organi Ausiliari

Titolo IV: La Magistratura

Sezione I: Ordinamento Giurisdizionale Sezione II: Norme sulla Giurisdizione Titolo V: le Regioni, le Province, i Comuni. Titolo VI: Garanzie Costituzionali

Sezione I: La Corte Costituzionale

Sezione II: Revisione della Costituzione - Leggi costituzionali

La Costituzione Italiana IllustrataCostituzione Italiana IllustrataCostituzione Italiana IllustrataCostituzione Italiana IllustrataCostituzione Italiana Illustrata è un’opera dedicata ai giova-nissimi perché crescendo siano allenati nei significati di Citta-dino e Stato, nelle diverse competenze e doveri, base del nostro ordinamento democratico.

E’ composto di 146 tavole a colori, realizzate con la vivace tec-nica dell’acquerello. Gli allegri personaggi di una fantastica Re-pubblica in un mondo parallelo e complementare al nostro, quello degli animali, fanno da guida ai ragazzi e da spunto educativo ai genitori. Il mondo degli animali ci consente di af-frontare l’argomento con un velo di ironia, predisponendo i ra-gazzi ad una lettura critica e costruttiva, capace di creare inte-resse e curiosità che potranno essere soddisfate in famiglia con l’ausilio dei genitori e degli insegnanti a scuola.

(5)

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

Indice parte I

PRINCIPI FONDAMENTALI PRINCIPI FONDAMENTALIPRINCIPI FONDAMENTALI PRINCIPI FONDAMENTALI PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Art. 1Art. 1 Art. 1

Art. 1 • • • • • Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2 • • • • • Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3 • • • • • Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4 • • • • • Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5 • • • • • Art. 6Art. 6Art. 6Art. 6Art. 6 • • • • • Art. 7Art. 7Art. 7Art. 7Art. 7 • • • • • Art. 8Art. 8Art. 8Art. 8Art. 8 • • • • • Art. 9Art. 9Art. 9Art. 9Art. 9 • • • • • Art. 10Art. 10Art. 10Art. 10Art. 10 • • • • • Art. 11Art. 11Art. 11Art. 11Art. 11 • • • • • Art. 12Art. 12Art. 12Art. 12Art. 12

PARTE PRIMA: PARTE PRIMA:PARTE PRIMA: PARTE PRIMA: PARTE PRIMA:

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINIDIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Titolo I: Rapporti civili

Titolo I: Rapporti civiliTitolo I: Rapporti civili Titolo I: Rapporti civili Titolo I: Rapporti civili

Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13

Art. 13 • • • • • Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 • • • • • Art. 15Art. 15Art. 15Art. 15Art. 15 • • • • • Art. 16Art. 16Art. 16Art. 16Art. 16 • • • • • Art. 17Art. 17Art. 17Art. 17Art. 17 • • • • • Art. 18Art. 18Art. 18Art. 18Art. 18 • • • • • Art. 19Art. 19Art. 19Art. 19Art. 19 • • • • • Art. 20Art. 20Art. 20Art. 20Art. 20 Art. 21

Art. 21Art. 21 Art. 21

Art. 21 • • • • • Art. 22Art. 22Art. 22Art. 22Art. 22 • • • • • Art. 23 Art. 23 Art. 23 Art. 23 Art. 23 • • • • • Art. 24Art. 24Art. 24Art. 24Art. 24 • • • • • Art. 25 Art. 25 Art. 25 Art. 25 Art. 25 • • • • • Art. 26Art. 26Art. 26Art. 26Art. 26 • • • • • Art. 27Art. 27Art. 27Art. 27Art. 27 • • • • • Art. 28Art. 28Art. 28Art. 28Art. 28

Titolo II: Rapporti Etico-Sociali Titolo II: Rapporti Etico-SocialiTitolo II: Rapporti Etico-Sociali Titolo II: Rapporti Etico-Sociali Titolo II: Rapporti Etico-Sociali

Art. 29 Art. 29Art. 29 Art. 29

Art. 29 • • • • • Art. 30Art. 30Art. 30Art. 30Art. 30 • • • • • Art. 31Art. 31Art. 31Art. 31Art. 31 • • • • • Art. 32Art. 32Art. 32Art. 32Art. 32 • • • • • Art. 33Art. 33Art. 33Art. 33Art. 33 • • • • • Art. 34Art. 34Art. 34Art. 34Art. 34

Titolo III: Rapporti Economici Titolo III: Rapporti EconomiciTitolo III: Rapporti Economici Titolo III: Rapporti EconomiciTitolo III: Rapporti Economici

Art. 35 Art. 35Art. 35

Art. 35Art. 35 • • • • • Art. 36Art. 36Art. 36Art. 36Art. 36 • • • • • Art. 37Art. 37Art. 37Art. 37Art. 37 • • • • • Art. 38Art. 38Art. 38Art. 38Art. 38 • • • • • Art. 39Art. 39Art. 39Art. 39Art. 39 • • • • • Art. 40Art. 40Art. 40Art. 40Art. 40 • • • • • Art. 41Art. 41Art. 41Art. 41Art. 41 Art. 42

Art. 42Art. 42

Art. 42Art. 42 • • • • • Art. 43Art. 43Art. 43Art. 43Art. 43 • • • • • Art. 44Art. 44Art. 44Art. 44Art. 44 • • • • • Art. 45Art. 45Art. 45Art. 45Art. 45 • • • • • Art. 46Art. 46Art. 46Art. 46Art. 46 • • • • • Art. 47Art. 47Art. 47Art. 47Art. 47

Titolo IV: Rapporti Politici Titolo IV: Rapporti PoliticiTitolo IV: Rapporti Politici Titolo IV: Rapporti PoliticiTitolo IV: Rapporti Politici

(6)

edizioni

&A T

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

Indice parte II

PARTE SECONDA: PARTE SECONDA:PARTE SECONDA: PARTE SECONDA: PARTE SECONDA:

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICAORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA TitoloI: Il Parlamento

TitoloI: Il ParlamentoTitoloI: Il Parlamento TitoloI: Il Parlamento TitoloI: Il Parlamento Sezione I: Le Camere Art. 55 Art. 55 Art. 55 Art. 55

Art. 55 • • • • • Art. 56 Art. 56 Art. 56 Art. 56 Art. 56 • • • • • Art. 57Art. 57Art. 57Art. 57Art. 57 • • • • • Art. 58Art. 58Art. 58Art. 58Art. 58 • • • • • Art. 59Art. 59Art. 59Art. 59Art. 59 • • • • • Art. 60Art. 60Art. 60Art. 60Art. 60 Art. 61

Art. 61Art. 61 Art. 61

Art. 61 • • • • • Art. 62 Art. 62 Art. 62 Art. 62 Art. 62 • Art. 63Art. 63Art. 63Art. 63Art. 63 • • • • • Art. 64Art. 64Art. 64Art. 64Art. 64 • • • • • Art. 65 Art. 65 Art. 65 Art. 65 Art. 65 • • • • • Art. 66Art. 66Art. 66Art. 66Art. 66 Art. 67

Art. 67 Art. 67 Art. 67

Art. 67 • • • • • Art. 68Art. 68Art. 68Art. 68Art. 68 • • • • • Art. 69Art. 69Art. 69Art. 69Art. 69

Sezione II: La formazione delle Leggi

Art. 70 Art. 70 Art. 70 Art. 70

Art. 70 • • • • • Art. 71 Art. 71 Art. 71 Art. 71 Art. 71 • • • • • Art. 72Art. 72Art. 72Art. 72Art. 72 • • • • • Art. 73Art. 73Art. 73Art. 73Art. 73 • • • • • Art. 74Art. 74Art. 74Art. 74Art. 74 • • • • • Art. 75Art. 75Art. 75Art. 75Art. 75 Art. 76

Art. 76Art. 76 Art. 76

Art. 76 • • • • • Art. 77Art. 77Art. 77Art. 77Art. 77 • Art. 78Art. 78Art. 78Art. 78Art. 78 • • • • • Art. 79Art. 79Art. 79Art. 79Art. 79 • • • • • Art. 80 Art. 80 Art. 80 Art. 80 Art. 80 • • • • • Art. 81Art. 81Art. 81Art. 81Art. 81 Art. 82

Art. 82Art. 82 Art. 82 Art. 82

Titolo II: Il Presidente della Repubblica Titolo II: Il Presidente della RepubblicaTitolo II: Il Presidente della Repubblica Titolo II: Il Presidente della Repubblica Titolo II: Il Presidente della Repubblica

Art. 83 Art. 83 Art. 83 Art. 83

Art. 83 • • • • • Art. 84 Art. 84 Art. 84 Art. 84 Art. 84 • • • • • Art. 85Art. 85Art. 85Art. 85Art. 85 • • • • • Art. 86Art. 86Art. 86Art. 86Art. 86 • • • • • Art. 87Art. 87Art. 87Art. 87Art. 87 • • • • • Art. 88Art. 88Art. 88Art. 88Art. 88 Art. 89

Art. 89Art. 89 Art. 89

Art. 89 • • • • • Art. 90Art. 90Art. 90Art. 90Art. 90 • Art. 91Art. 91Art. 91Art. 91Art. 91

Titolo III: Il Governo Titolo III: Il GovernoTitolo III: Il Governo Titolo III: Il Governo Titolo III: Il Governo

Sezione I: Il Consiglio dei Ministri

Art. 92 Art. 92 Art. 92 Art. 92

Art. 92 • • • • • Art. 93 Art. 93 Art. 93 Art. 93 Art. 93 • • • • • Art. 94Art. 94Art. 94Art. 94Art. 94 • • • • • Art. 95Art. 95Art. 95Art. 95Art. 95 • • • • • Art. 96Art. 96Art. 96Art. 96Art. 96

Sezione II: La Pubblica Amministrazione

Art. 97 Art. 97Art. 97 Art. 97

Art. 97• • • • • Art. 98Art. 98Art. 98Art. 98Art. 98

Sezione III: Gli Organi Ausiliari

Art. 99 Art. 99 Art. 99 Art. 99

Art. 99 • • • • • Art. 100Art. 100Art. 100Art. 100Art. 100

Titolo IV: La Magistratura Titolo IV: La Magistratura Titolo IV: La Magistratura Titolo IV: La Magistratura Titolo IV: La Magistratura

Sezione I: Ordinamento Giurisdizionale

Art. 101 Art. 101 Art. 101 Art. 101

Art. 101 • • • • • Art. 102 Art. 102 Art. 102 Art. 102 Art. 102 • • • • • Art. 103Art. 103Art. 103Art. 103Art. 103 • • • • • Art. 104Art. 104Art. 104Art. 104Art. 104 • • • • • Art. 105Art. 105Art. 105Art. 105Art. 105 Art. 106

Art. 106 Art. 106 Art. 106

Art. 106 • • • • • Art. 107 Art. 107 Art. 107 Art. 107 Art. 107 • • • • • Art. 108Art. 108Art. 108Art. 108Art. 108 • • • • • Art. 109Art. 109Art. 109Art. 109Art. 109 • • • • • Art. 110Art. 110Art. 110Art. 110Art. 110

Sezione II: Norme sulla Giurisdizione

Art. 111 Art. 111 Art. 111 Art. 111

Art. 111 • • • • • Art. 112Art. 112Art. 112Art. 112Art. 112• • • • • Art. 113Art. 113Art. 113Art. 113Art. 113

Titolo V: le Regioni, le Province, i Comuni. Titolo V: le Regioni, le Province, i Comuni.Titolo V: le Regioni, le Province, i Comuni. Titolo V: le Regioni, le Province, i Comuni. Titolo V: le Regioni, le Province, i Comuni.

Art. 114 Art. 114 Art. 114 Art. 114

Art. 114 • • • • • Art. 115 Art. 115 Art. 115 Art. 115 Art. 115 • • • • • Art. 116Art. 116Art. 116Art. 116Art. 116 • • • • • Art. 117Art. 117Art. 117Art. 117Art. 117 • • • • • Art. 118Art. 118Art. 118Art. 118Art. 118 Art. 119

Art. 119 Art. 119 Art. 119

Art. 119 • • • • • Art. 120Art. 120Art. 120Art. 120Art. 120 • • • • • Art. 121Art. 121Art. 121Art. 121Art. 121 • • • • • Art. 122Art. 122Art. 122Art. 122Art. 122 • • • • • Art. 123Art. 123Art. 123Art. 123Art. 123 Art. 124

Art. 124Art. 124 Art. 124

Art. 124 • • • • • Art. 125 Art. 125 Art. 125 Art. 125 Art. 125 • • • • • Art. 126Art. 126Art. 126Art. 126Art. 126 • • • • • Art. 127Art. 127Art. 127Art. 127Art. 127 • • • • • Art. 128Art. 128Art. 128Art. 128Art. 128 Art. 129

Art. 129Art. 129 Art. 129

Art. 129 • • • • • Art. 130Art. 130Art. 130Art. 130Art. 130 • • • • • Art. 131Art. 131Art. 131Art. 131Art. 131 • • • • • Art. 132Art. 132Art. 132Art. 132Art. 132 • • • • • Art. 133Art. 133Art. 133Art. 133Art. 133

Titolo VI: Garanzie Costituzionali Titolo VI: Garanzie CostituzionaliTitolo VI: Garanzie Costituzionali Titolo VI: Garanzie CostituzionaliTitolo VI: Garanzie Costituzionali Sezione I: La Corte Costituzionale

Art. 134 Art. 134 Art. 134

Art. 134 Art. 134 • • • • • Art. 135 Art. 135 Art. 135 Art. 135 Art. 135 • • • • • Art. 136Art. 136Art. 136Art. 136Art. 136 • • • • • Art. 137Art. 137Art. 137Art. 137Art. 137

Sezione II: Revisione della Costituzione - Leggi costituzionali

Art. 138 Art. 138Art. 138

(7)

La Costituzione della Repubblica Italiana

La Costituzione della Repubblica Italiana

La Costituzione della Repubblica Italiana

La Costituzione della Repubblica Italiana

La Costituzione della Repubblica Italiana

(8)

edizioni &A T Articolo 1 Articolo 1 Articolo 1 Articolo 1

Articolo 1 - L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(9)

Articolo 2 Articolo 2 Articolo 2 Articolo 2

Articolo 2 - La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personali-tà, e richiede l’adempimento dei do-veri inderogabili di solidarietà politi-ca , economipoliti-ca e sociale.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(10)

edizioni &A T Articolo 3 Articolo 3 Articolo 3 Articolo 3

Articolo 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni perso-nali e sociali.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(11)

E’ compito della Repubblica rimuove-re gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liber-tà e l’uguaglianza dei cittadini impe-discono il pieno sviluppo della perso-na umaperso-na e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Pae-se.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(12)

edizioni &A T Articolo 4 Articolo 4 Articolo 4 Articolo 4

Articolo 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e pro-muove le condizioni che rendano ef-fettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolge-re, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzio-ne che concorra al progresso materia-le o spirituamateria-le della società.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(13)

Articolo Articolo Articolo Articolo

Articolo 55555 - La Repubblica, una e

indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; ade-gua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autono-mia e del decentramento.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(14)

edizioni &A T Articolo 6 Articolo 6 Articolo 6 Articolo 6

Articolo 6 - La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze lingui-stiche.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(15)

Articolo 7 Articolo 7 Articolo 7 Articolo 7

Articolo 7 - Lo Stato e la Chiesa catto-lica sono, ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dei Patti Lateranensi. Le modificazioni dai Pat-ti, accettate dalle due parPat-ti, non richie-dono procedimento di revisione costi-tuzionale.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(16)

edizioni &A T Articolo 8 Articolo 8 Articolo 8 Articolo 8

Articolo 8 - Tutte le confessioni religio-se sono egualmente libere davanti alla Legge. Le confessioni religiose diver-se dalla cattolica hanno diritto di or-ganizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordina-mento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono rego-lati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(17)

Articolo 9 Articolo 9 Articolo 9 Articolo 9

Articolo 9 - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(18)

edizioni

&A T

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(19)

Articolo 10 Articolo 10 Articolo 10 Articolo 10

Articolo 10 - L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente ri-conosciute.

La condizione giuridica dello stranie-ro è regolata dalla legge in conformi-tà delle norme e dei trattati interna-zionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle li-bertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secon-do le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(20)

edizioni &A T Articolo 11 Articolo 11 Articolo 11 Articolo 11

Articolo 11 - L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di ri-soluzione delle controversie internazio-nali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamen-to che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivol-te a tale scopo.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(21)

Articolo 12 Articolo 12 Articolo 12 Articolo 12

Articolo 12 - La bandiera della Repub-blica è il tricolore italiano: verde, bian-co e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(22)

edizioni

&A T

Parte I

Diritti e doveri dei cittadini

Diritti e doveri dei cittadini

Diritti e doveri dei cittadini

Diritti e doveri dei cittadini

Diritti e doveri dei cittadini

TITOLO I

(23)

Articolo 13 Articolo 13 Articolo 13 Articolo 13

Articolo 13 - La libertà personale è in-violabile.

Non è ammessa forma alcuna di de-tenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizio-ne delle libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità e urgen-za, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle suc-cessive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(24)

edizioni &A T Articolo 14 Articolo 14 Articolo 14 Articolo 14

Articolo 14 - Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubbli-ca o ai fini economici e fispubbli-cali sono regolati da leggi speciali.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(25)

Articolo 15 Articolo 15 Articolo 15 Articolo 15

Articolo 15 - La libertà e la segretez-za della corrispondensegretez-za e di ogni al-tra forma di comunicazione sono in-violabili.

La loro limitazione può avvenire sol-tanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(26)

edizioni &A T Articolo 16 Articolo 16 Articolo 16 Articolo 16

Articolo 16 - Ogni cittadino può circo-lare e soggiornare liberamente in qual-siasi parte del territorio nazionale, sal-vo le limitazioni che la legge stabili-sce in via generale per motivi di sani-tà o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrar-vi, salvo gli obblighi di legge.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(27)

Articolo 17 Articolo 17 Articolo 17 Articolo 17

Articolo 17 - I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per compro-vati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(28)

edizioni &A T Articolo 18 Articolo 18 Articolo 18 Articolo 18

Articolo 18 - I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autoriz-zazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indiret-tamente, scopi politici mediante orga-nizzazioni di carattere militare.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(29)

Articolo 19 Articolo 19 Articolo 19 Articolo 19

Articolo 19 - Tutti hanno diritto di pro-fessare liberamente la propria fede re-ligiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti con-trari al buon costume.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(30)

edizioni &A T Articolo 20 Articolo 20 Articolo 20 Articolo 20

Articolo 20 - Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o culto d’una as-sociazione od istituzione non posso-no essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuri-dica e ogni forma di attività.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(31)

Articolo 21 Articolo 21 Articolo 21 Articolo 21

Articolo 21 - Tutti hanno diritto di mani-festare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(32)

edizioni

&A T

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di vio-lazione delle norme che la legge stessa pre-scriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria che devono im-mediatamente e non mai oltre le ventiquat-tro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquat-trore successive, il sequestro si intende revo-cato e privo d’ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di caratte-re generale, che siano caratte-resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spetta-coli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedi-menti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(33)

Articolo 22 Articolo 22 Articolo 22 Articolo 22

Articolo 22 - Nessuno può essere pri-vato, per motivi politici, della capaci-tà giuridica, della cittadinanza, del nome.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(34)

edizioni &A T Articolo 23 Articolo 23 Articolo 23 Articolo 23

Articolo 23 - Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(35)

Articolo 24 Articolo 24 Articolo 24 Articolo 24

Articolo 24 - Tutti possono agire in giu-dizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e di-fendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la ripartizione degli errori giudiziari.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(36)

edizioni &A T Articolo 25 Articolo 25 Articolo 25 Articolo 25

Articolo 25 - Nessuno può essere di-stolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a mi-sure di sicurezza se non nei casi previ-sti dalla legge.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(37)

Articolo 26 Articolo 26 Articolo 26 Articolo 26

Articolo 26 - L’estradizione del cittadi-no può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle con-venzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammes-sa per reati politici.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(38)

edizioni &A T Articolo 27 Articolo 27 Articolo 27 Articolo 27

Articolo 27 - La responsabilità penale è personale.

L’imputato non è considerato colpevo-le sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trat-tamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(39)

Articolo 28 Articolo 28 Articolo 28 Articolo 28

Articolo 28 - I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, de-gli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(40)

edizioni

&A T

TITOLO II

Rapporti Etico - Sociali

Rapporti Etico - Sociali

Rapporti Etico - Sociali

Rapporti Etico - Sociali

Rapporti Etico - Sociali

(41)

A A A A

Articolo 29rticolo 29rticolo 29rticolo 29 --- La Repubblica riconoscerticolo 29 i diritti della famiglia come società na-turale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull’eguaglian-za morale e giuridica dei coniugi, con i limiti, stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(42)

edizioni &A T Articolo 30 Articolo 30 Articolo 30 Articolo 30

Articolo 30 - E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educa-re i figli, anche se nati fuori del matri-monio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e so-ciale, compatibile con i diritti dei mem-bri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(43)

Articolo 31 Articolo 31 Articolo 31 Articolo 31

Articolo 31 - La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvi-denze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie nu-merose.

Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(44)

edizioni &A T Articolo 32 Articolo 32 Articolo 32 Articolo 32

Articolo 32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto del-l’individuo e interesse della collettivi-tà, e garantisce cure gratuite agli indi-genti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La leg-ge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della perso-na umaperso-na.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(45)

Articolo 33 Articolo 33 Articolo 33 Articolo 33

Articolo 33 - L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno i diritti di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obbli-ghi delle scuole non statali che richie-dono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un tratta-mento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E’ prescritto un esame di Stato per l’am-missione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abi-litazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, universita-ria ed accademie, hanno diritto di dar-si ordinamenti autonomi nei limiti stabi-liti dalle leggi dello Stato.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(46)

edizioni &A T Articolo 34 Articolo 34 Articolo 34 Articolo 34

Articolo 34 - La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per al-meno otto anni, è obbligatoria e gra-tuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(47)

TITOLO III

Rapporti Economici

Rapporti Economici

Rapporti Economici

Rapporti Economici

Rapporti Economici

(48)

edizioni &A T Articolo 35 Articolo 35 Articolo 35 Articolo 35

Articolo 35 - La Repubblica tutela il la-voro in tutte le sue forme ed applica-zioni.

Cura la formazione e l’elevazione pro-fessionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavo-ro italiano all’estelavo-ro.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(49)

Articolo 36 Articolo 36 Articolo 36 Articolo 36

Articolo 36 - Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza li-bera e dignitosa.

La durata massima della giornata la-vorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo setti-manale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(50)

edizioni &A T Articolo 37 Articolo 37 Articolo 37 Articolo 37

Articolo 37 - La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al la-voratore. Le condizioni di lavoro de-vono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(51)

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei mi-nori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(52)

edizioni &A T Articolo 38 Articolo 38 Articolo 38 Articolo 38

Articolo 38 - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano pre-veduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortu-nio, malattia, invalidità vecchiaia, di-soccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento pro-fessionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predispo-sti o integrati dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(53)

Articolo 39 Articolo 39 Articolo 39 Articolo 39

Articolo 39 - L’organizzazione sinda-cale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registra-zione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democra-tica.

I sindacati registrati hanno personali-tà giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(54)

edizioni &A T Articolo 40 Articolo 40 Articolo 40 Articolo 40

Articolo 40 - Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(55)

Articolo 41 Articolo 41 Articolo 41 Articolo 41

Articolo 41 - L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’uti-lità sociale o in modo da recare dan-no alla sicurezza, alla libertà, alla di-gnità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività eco-nomica pubblica e privata possa es-sere indirizzata e coordinata a fini sociali.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(56)

edizioni &A T Articolo 42 Articolo 42 Articolo 42 Articolo 42

Articolo 42 - La proprietà è pubblica o privata. I beni economici apparten-gono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determi-na i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la fun-zione sociale e di renderla accessibi-le a tutti. La proprietà privata può es-sere , nei casi preveduti dalla legge , e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamen-taria e i diritti dello Stato sulle eredità.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(57)

Articolo 43 Articolo 43 Articolo 43 Articolo 43

Articolo 43 - A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbia-no carattere di preminente interesse generale.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(58)

edizioni &A T Articolo 44 Articolo 44 Articolo 44 Articolo 44

Articolo 44 - Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprie-tà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a fa-vore delle zone montane.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(59)

Articolo 45 Articolo 45 Articolo 45 Articolo 45

Articolo 45 - La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazio-ne a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(60)

edizioni &A T Articolo 46 Articolo 46 Articolo 46 Articolo 46

Articolo 46 - Ai fini dell’elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produ-zione, la Repubblica riconosce il dirit-to dei lavoradirit-tori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(61)

Articolo 47 Articolo 47 Articolo 47 Articolo 47

Articolo 47 - La Repubblica incorag-gia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e control-la l’esercizio del credito.

Favorisce l’accesso del risparmio po-polare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produt-tivi del Paese.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(62)

edizioni

&A T

TITOLO IV

Rapporti politici

Rapporti politici

Rapporti politici

Rapporti politici

Rapporti politici

(63)

Articolo 48 Articolo 48 Articolo 48 Articolo 48

Articolo 48 - Sono elettori tutti i citta-dini, uomini e donne, che hanno rag-giunto la maggiore età.

Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limita-to se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevoca-bile o nei casi di indegnità morale in-dicati dalla legge.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(64)

edizioni

&A T

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

Rapporti politici

Articolo 49 Articolo 49 Articolo 49 Articolo 49

Articolo 49 - Tutti i cittadini hanno di-ritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democra-tico a determinare la politica naziona-le.

(65)

Articolo 50 Articolo 50 Articolo 50 Articolo 50

Articolo 50 - Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(66)

edizioni &A T Articolo 51 Articolo 51 Articolo 51 Articolo 51

Articolo 51 - Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tem-po necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(67)

Articolo 52 Articolo 52 Articolo 52 Articolo 52

Articolo 52 - La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posi-zione di lavoro del cittadino, né l’eser-cizio dei diritti politici.

L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(68)

edizioni &A T Articolo 53 Articolo 53 Articolo 53 Articolo 53

Articolo 53 - Tutti sono tenuti a con-correre alle spese pubbliche in ragio-ne della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a crite-ri di progressività.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(69)

Articolo 54 Articolo 54 Articolo 54 Articolo 54

Articolo 54 - Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubbli-ca e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adem-pierle con disciplina ed onore, prestan-do giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(70)

edizioni

&A T

PARTE II

Ordinamento della Repubblica

Ordinamento della Repubblica

Ordinamento della Repubblica

Ordinamento della Repubblica

Ordinamento della Repubblica

TITOLO I

Il Parlamento

Il Parlamento

Il Parlamento

Il Parlamento

Il Parlamento

Sezione I

Le Camere

Le Camere

Le Camere

Le Camere

Le Camere

(71)

Articolo 55 Articolo 55 Articolo 55 Articolo 55

Articolo 55 - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Sena-to della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta co-mune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(72)

edizioni &A T Articolo 56 Articolo 56 Articolo 56 Articolo 56

Articolo 56 - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elet-tori che nel giorno delle elezioni han-no compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscri-zioni si effettua dividendo il numero de-gli abitanti della Repubblica, quale ri-sulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizio-ne, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(73)

Articolo 57 Articolo 57 Articolo 57 Articolo 57

Articolo 57 - Il Senato della Repubbli-ca è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un nume-ro di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regio-ni, previa applicazione delle disposi-zioni del precedente comma, si effet-tua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(74)

edizioni &A T Articolo 58 Articolo 58 Articolo 58 Articolo 58

Articolo 58 - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elet-tori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(75)

Articolo 59 Articolo 59 Articolo 59 Articolo 59

Articolo 59 - E’ senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presi-dente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può no-minare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altis-simi meriti nel campo sociale, scientifi-co, artistico e letterario.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(76)

edizioni &A T Articolo 60 Articolo 60 Articolo 60 Articolo 60

Articolo 60 - La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(77)

Articolo 61 Articolo 61 Articolo 61 Articolo 61

Articolo 61 - Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finchè non siano riunite le nuove Ca-mere sono prorogati i poteri delle pre-cedenti.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(78)

edizioni &A T Articolo 62 Articolo 62 Articolo 62 Articolo 62

Articolo 62 - Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convo-cata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordina-ria una camera, è convocata di diritto anche l’altra.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(79)

Articolo 63 Articolo 63 Articolo 63 Articolo 63

Articolo 63 - Ciascuna Camera eleg-ge fra suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Uffi-cio di presidenza sono quelli della Camera dei Deputati.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(80)

edizioni &A T Articolo 64 Articolo 64 Articolo 64 Articolo 64

Articolo 64 - Ciascuna Camera adot-ta il proprio regolamento a maggio-ranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia cia-scuna delle due Camere e il Parlamen-to a Camere riunite possono delibera-re di adunarsi in seduta segdelibera-reta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adot-tate a maggioranza dei presenti , sal-vo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno di-ritto, e se richiesti, obbligo, di assiste-re alle sedute. Devono esseassiste-re sentiti ogni volta che lo richiedono.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(81)

Articolo 65 Articolo 65 Articolo 65 Articolo 65

Articolo 65 - La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato e di senatore. Nessuno può appartenere contempo-raneamente alle due Camere.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(82)

edizioni &A T Articolo 66 Articolo 66 Articolo 66 Articolo 66

Articolo 66 - Ciascuna Camera giudi-ca dei titoli di ammissione dei suoi com-ponenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(83)

Articolo 67 Articolo 67 Articolo 67 Articolo 67

Articolo 67 - Ogni membro del parla-mento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(84)

edizioni &A T Articolo 68 Articolo 68 Articolo 68 Articolo 68

Articolo 68 - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispon-dere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, ne può essere arrestato o altrimenti privato della libertà perso-nale, o mantenuto in detenzione, sal-vo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamen-to a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(85)

Articolo 69 Articolo 69 Articolo 69 Articolo 69

Articolo 69 - I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(86)

edizioni

&A T

Sezione II

La formazione delle leggi

La formazione delle leggi

La formazione delle leggi

La formazione delle leggi

La formazione delle leggi

(87)

Articolo 70 Articolo 70 Articolo 70 Articolo 70

Articolo 70 - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(88)

edizioni &A T Articolo 71 Articolo 71 Articolo 71 Articolo 71

Articolo 71 - L’iniziativa delle leggi ap-partiene al Governo, a ciascun mem-bro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge co-stituzionale.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leg-gi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

(89)

Articolo 72 Articolo 72 Articolo 72 Articolo 72

Articolo 72 - Ogni disegno di legge, pre-sentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla Camera stes-sa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

I l regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, an-che permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione defini-tiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia di-scusso o votato dalla Camera stessa op-pure che sia sottoposto alla sua

approva-La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

La Costituzione Italiana Illustrata

Riferimenti

Documenti correlati

Perché lo sfruttamento del lavoro consiste proprio in questo: svolgere una prestazione senza ricevere il giusto compenso, come invece gli articoli 35 e 36 della Costituzione

Tuttavia si tratta di riserva di legge relativa, in quanto la libertà di circolazione e soggiorno può essere impedita solo in via generale e per motivi di sanità

Mette insieme una serie di concetti tra loro assai diversi: cultura, ricerca scientifica e tecnica, paesaggio, patrimonio storico e artistico, biodiversità, ecosistema,

La rappresentanza legale dell’Associazione ha sede in via Brigida Postorino, n.7, cap.00135 Roma. L’Associazione può istituire sedi secondarie decentrate sul territorio

Possono divenire Partecipanti Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e

111 della Costituzione, in Questione giustizia, 2000, 30 asserisce senza mezzi termini da un lato la necessità dell’introduzione della garanzia riferita al

5. Per le ispezioni alle farmacie di cui agli artt.. In caso di mancata designazione del componente in seno alla commissione di cui al comma 2, da parte

Procedura di valutazione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 borsa di studio da espletarsi presso il CAISIAL dell’Università degli Studi di