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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

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Academic year: 2022

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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE

Piano Strategico

“Grandi progetti culturali”

Messa in sicurezza, conservazione, restauro e valorizzazione del Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli, auditorium e parcheggio.

Il santuario di Ercole Vincitore durante i lavori 2006-2010

1. CAPITOLATO D’ONERI

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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE

2 Sommario

RIFERIMENTI NORMATIVI ... 4

DEFINIZIONI ... 5

Art. 1 - Oggetto dell'appalto ... 8

Art. 2 – Scopo del servizio ... 8

Art. 2.1 Fasi di attività ... 9

Fase 1: Cantiere della conoscenza ... 9

Fase 2: Progetto definitivo ... 11

Fase 3: progetto esecutivo: ... 12

Fase 4 Realizzazione ... 12

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ... 12

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ... 13

Art. 2.2 Varianti ... 15

Art. 2.3 Prestazioni accessorie... 15

Art. 2.5 Indicazioni redazionali ... 16

Art. 3 – Importo dei lavori ... 17

Art. 4 – Calcolo dei corrispettivi ... 18

Art. 6 - Pagamenti ... 20

Art. 7 - Tracciabilità flussi finanziari ... 21

Art. 8 – Requisiti professionali ... 21

Art. 9 Aggiudicazione dell’appalto ... 22

Art. 10 – Garanzia provvisoria e garanzia definitiva ... 22

Art. 11 – Contratto – documenti che ne fanno parte ... 25

Art. 12 – Discordanze negli atti di contratto ... 26

Art. 13 Polizza assicurativa del contraente... 26

Art. 14 - Variazione e estensione delle prestazioni ... 27

Art. 15 - Affidamento a terzi – Subappalto ... 27

Art. 15 - Obblighi dell’Aggiudicatario ... 28

Art. 16 - Incompatibilità ed esclusioni ... 28

Art. 17 - Riservatezza ... 28

Art. 18 - Responsabilità dell’Aggiudicatario... 29

Art. 19 – Contestazioni tra la stazione appaltante e l’appaltatore ... 29

Art. 20 - Danni a persone o cose ... 30

Art. 21 - Accertamento danni ... 30

Art. 22 - Danni di forza maggiore ... 30

Art. 23- Domicilio dei contraenti ... 30

Art. 24 – Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei suoi dipendenti ... 31

Art. 25 Ufficio di direzione dell’esecuzione ... 32

Art. 26 - Inadempimento, risoluzione del contratto e recesso dell'Amministrazione ... 33

Art. 27 - Revisione dei prezzi ... 35

Art. 28 - Proroghe ... 35

Art. 29 - Penalità ... 35

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Art. 30 - Contratto e spese accessorie ... 36

Art. 31 - Condizioni generali di contratto ... 36

Art. 32 - Trattamento dei dati personali ... 36

Art. 33 - Foro Competente... 36

Art. 34 - Norme di rinvio ... 36

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4 RIFERIMENTI NORMATIVI

1) L’appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito anche “Capitolato”), è regolato da:

a. D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture” (di seguito anche “Codice”);

b. Capitolato Generale per l’Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000 ss.mm. per le parti ancora in vigore;

c. Linee guida A.N.A.C. in attuazione delle disposizioni del citato Codice;

2) Per quanto attiene la progettazione dell’intervento:

a. Devono essere rispettate tutte le leggi statali, regionali e comunali, ivi comprese le norme in materia urbanistica, ed i relativi regolamenti, istruzioni vigenti ed inerenti l’oggetto del presente appalto che l’Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all’osservanza delle stesse;

b. Nella progettazione dell’intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di “appalti pubblici”, predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità nella medesima regolamentate. Dovrà altresì essere rispettato appieno quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti. Il progetto dovrà essere sottoposto all’attenzione degli Enti aventi competenza ad esprimere pareri sull’opera, al fine di acquisire tutti i nullaosta, autorizzazioni ed assensi necessari, volti alla successiva realizzazione del progetto. Si precisa che sarà cura ed onere del progettista incaricato individuare, per il rispetto della legislazione nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti all’approvazione delle diverse fasi progettuali. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili è demandata ai progettisti.

c. Nella progettazione strutturale il progetto va redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008.

d. Per il risparmio/Contenimento energetico il progetto dovrà essere redatto tenendo conto delle prescrizioni dettate dalle norme nazionali, regionali e dalle relative linee guida.

e. Per quanto attiene la materia igienico sanitaria e di superamento delle barriere architettoniche, il progetto deve tenere conto della relativa normativa nazionale, delle linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei beni culturali e delle prescrizioni contenute nei regolamenti comunali in materia di regolamento di igiene;

3) Per quanto attiene alla sicurezza si fa riferimento al D.Lgs. 81/2018 recante normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

4) Per quanto attiene la normativa sui beni culturali si rimanda al D.L.gs 42/2004 “Codice dei beni culturali”.

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5) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, si fa rinvio alla normativa sopra citata.

DEFINIZIONI

1. Ai fini dell’interpretazione del presente capitolato speciale d’appalto si assumono le seguenti definizioni:

a) per «codice degli appalti» si intende il D.Lgs. 50/2016, e tutte le successive modifiche e integrazioni, nel testo vigente al momento della sottoscrizione del contratto disciplinare e, per le eventuali modifiche e integrazioni sopravvenute la cui applicazione sia obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore; b) Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.

50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”

c) per «regolamento generale» si intende il D.P.R. 207/2010 ove applicabile;

d) per «capitolato generale», si intende il capitolato generale d’appalto approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 per la parte vigente;

e) per «capitolato speciale» si intende il capitolato speciale d’appalto integrante lo schema di contratto richiesto quale atto fondamentale nella progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici;

f) per «legge fondamentale» si intende la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per la parte vigente;

g) per «decreto 81» si intende il decreto legislativo n.81/2008;

2. Ai fini dell’affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente capitolato speciale d’appalto si assumono le seguenti definizioni:

a) per «progetto» si intende il progetto nella sua interezza, comprendente tutti i livelli progettuali, ovvero il solo livello o il particolare segmento progettuale del quale si tratta nel contesto della disposizione;

b) per «progettista» si intende il tecnico incaricato della redazione del progetto e responsabile del medesimo;

c) per «direzione dei lavori» si intende la direzione dei lavori, dall’attestazione di appaltabilità alla approvazione definitiva del collaudo o del certificato di regolare esecuzione se i lavori non sono soggetti a collaudo;

d) per «direttore dei lavori» si intende l’ufficio della direzione dei lavori, costituito da un solo soggetto (il tecnico incaricato della direzione dei lavori e responsabile della medesima), ovvero costituito da un direttore dei lavori vero e proprio e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere; per direttore dei lavori si intende altresì di norma, ove non espressamente stabilito diversamente, il responsabile della contabilità dei lavori e

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6 dell’accertamento della loro regolare esecuzione in conformità al progetto, alle perizie e al contratto;

e) per «coordinamento» si intende il coordinamento in materia di sicurezza e di salute nel cantiere ai sensi del decreto 81; per «coordinamento in fase di progettazione» si intende il coordinamento in materia di sicurezza e di salute nella fase della progettazione; per

«coordinamento in fase di esecuzione» si intende il coordinamento in materia di sicurezza e di salute nella fase dell’esecuzione dei lavori;

f) per «coordinatore» si intende il tecnico incaricato del coordinamento nelle due fasi della progettazione e dell’esecuzione, ovvero della singola fase della quale si tratta nel contesto;

g) per «coordinatore per la progettazione» e per «coordinatore per l’esecuzione» si intendono rispettivamente i tecnici incaricati e responsabili del coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e del coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione;

h) per «collaudo» si intendono le operazioni a tale scopo previste dalle vigenti norme regolamentari, ai sensi dell’articolo 102 del codice degli appalti, affidate a soggetto diverso dal progettista e dal direttore dei lavori;

i) per «collaudatore» si intende il tecnico incaricato del collaudo, sia esso finale che in corso d’opera ovvero statico, in relazione al tipo di collaudo del quale si tratta nel contesto della disposizione;

l) per «responsabile del procedimento» si intende il responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del codice degli appalti;

m) per «responsabile del servizio» si intende il dirigente, il funzionario o l’istruttore che ha la responsabilità dell’ufficio tecnico dell’amministrazione committente, ovvero dell’unità operativa o dell’area tecnica alla quale, nell’ambito organizzativo della stessa amministrazione committente, è ricondotta la potestà decisionale per la gestione e l’esecuzione del lavoro pubblico;

n) per «Autorità» e «osservatorio» si intendono rispettivamente l’Autorità Nazionale Anticorruzione e l’Osservatorio sui lavori pubblici, anche con riferimento alla sezione regionale di competenza;

o) per «piano» e per «fascicolo» si intendono rispettivamente il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto 81 e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), dello stesso decreto 81;

p) per «supporto informatico» si intendono dei files archiviati su compact disc, in formati standardizzati, non protetti, compatibili, riproducibili, copiabili e modificabili con i più diffusi programmi software disponibili in commercio; preferibilmente in formato DWG o DXF per gli elaborati grafici, in formato DOC o RTF per gli elaborati di testo, in formato BMP o JPG per gli elaborati fotografici, oppure nei formati richiesti dal responsabile del procedimento;

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q) Per Amministrazione, o Stazione Appaltante o Committenza si intende l’amministrazione committente. Nel caso specifico l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este (di seguito anche semplicemente “Istituto”).

3. Per progettista, direttore dei lavori e collaudatore, si intendono sia il tecnico singolo che abbia assunto l’incarico in forma individuale che l’associazione professionale, la società di ingegneria, l’associazione temporanea tra i predetti soggetti o i tecnici titolari di incarico collegiale.

4. Per Affidatario o aggiudicatario si intende il titolare del presente appalto, individuato all’esito delle procedure di gara.

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8 Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1) Il presente appalto ha per oggetto il servizio di: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza del I lotto – Lavori: “Consolidamento e restauro ambienti Via Tecta”, come definito al paragrafo 3.3 dello studio di fattibilità tecnica ed economica che è parte integrante del presente appalto.

2) Il Lotto I, come su descritto, fa parte del più generale progetto di “Messa in sicurezza, conservazione, restauro e valorizzazione del Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli, auditorium e parcheggio”, nell’ambito del Piano Strategico “Grandi progetti culturali.

3) Il servizio deve essere espletato prevalentemente presso le seguenti sedi dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este (di seguito semplicemente “Istituto”):

a. Santuario Ercole Vincitore (di seguito SEV) – Tivoli (RM), Via degli Stabilimenti, 5.

4) Le condizioni di accesso e gestione dei siti sono le seguenti:

L’ingresso è possibile a partire dalle ore 7.45. L’accesso non pone particolari limitazioni sul mezzo, fatto salvo il percorso per disabili, di limitata larghezza e portanza. Il sito apre ai visitatori dalle ore 10 o 11 a seconda della stagione. All’affidatario sarà consegnata una planimetria che individua i percorsi carrabili e le relative limitazioni. Si specifica che l’accesso ad alcuni ambienti è soggetto alla preventiva autorizzazione del funzionario responsabile del sito e solo alla presenza del personale di vigilanza.

Art. 2 – Scopo del servizio

1) Il servizio previsto all’interno dell’appalto è previsto in un unico lotto. Le attività sono suddivise in “fasi” che si configurano come il progressivo approfondimento del grado di conoscenza e di elaborazione progettuale. Ciascuna fase, inoltre, viene suddivisa in step successivi, in modo che risulti chiara la richiesta della Stazione Appaltante.

2) Tutti gli elaborati devono essere consegnati in n. 3 (tre) copie cartacee e in n. 1 (una) copia digitale contenente i file in formato editabile (.dwg, .docx, .xls eccetera) ed i corrispondenti file in formato non editabile (.pdf). Nella copia digitale devono essere inoltre contenute tutte le immagini inserite nei documenti grafici e redazionali, in formato .jpg o .bmp adeguatamente organizzate in cartelle. I file devono essere predisposti nei formati necessari e comunque compatibili con i comuni software di disegno grafico, file di testo o di calcolo ecc. Il numero delle copie sopra indicato si intende fatta salva l’eventuale diversa disposizione necessaria per l’ottenimento del parere presso gli Enti competenti; pertanto l’Affidatario è tenuto alla stampa a sue spese di tutte le copie necessarie.

3) Tutti gli elaborati devono essere redatti sulla base dello Studio di fattibilità tecnica ed economica che è parte integrante della documentazione di gara.

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4) L’Aggiudicatario si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già ultimato, tutte le modifiche, le aggiunte ed i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento, fino all’approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

5) Qualora si rendesse necessario fare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di un’insufficiente o errata previsione del progetto definitivo, ovvero in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza, il progettista risponderà personalmente nei confronti della Stazione Appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi. L’Aggiudicatario incaricato deve inoltre senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile del Procedimento.

6) Non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richiesti dalla committenza sugli elaborati e le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla stessa per approvazione, in qualunque momento esse intervengano, essendo comprese nella prestazione affidata tutte le modifiche, le migliorie, volte a raggiungere il pieno soddisfacimento degli obiettivi che la stazione appaltante ha prefigurato in partenza. Nulla sarà dovuto pertanto al progettista per la redazione di tutte le suddette proposte di sviluppo in itinere del progetto fino alla sua versione finale quale sarà quella che scaturirà con l’approvazione del progetto. Tale assunto è riferito sia al progetto definitivo sia al progetto esecutivo. Sono comprese inoltre tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall’organo di controllo che verificherà i progetti ai sensi del D.lgs.50/2016.

Art. 2.1 Fasi di attività

1) Di seguito sono dettagliate le attività previste per ogni fase:

Fase 1: Cantiere della conoscenza

1) Questa prima fase è richiesta in virtù del presupposto che la conoscenza del manufatto, particolarmente in situazioni di evidente complessità come questa, rappresenti un cantiere vero e proprio, costituito da elaborati propri che definiscono un sempre maggiore livello di approfondimento.

2) La conoscenza del manufatto è uno strumento fondamentale per la redazione di una progettualità perfettamente calata nel contesto di riferimento; è quindi uno strumento di tutela della Stazione Appaltante che vuole ridurre al minimo il rischio di imprevisti e le possibilità di varianti in corso d’opera per eventi che con un corretto studio di base possono essere evitate.

3) Oltre quanto su detto, si specifica che l’attuale conoscenza del manufatto, per quanto approfondita rispetto ad alcune aree, risulta frammentaria e pertanto l’Istituto intende cogliere questa occasione per dare forma ad una coerente base documentale.

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10 4) Sarà messo a disposizione del professionista il materiale grafico, cartografico e di letteratura già in possesso della Stazione Appaltante oltre che la professionalità dei referenti dell’Istituto.

STEP A) Eseguire il rilievo architettonico e tematico degli ambienti

 Lo scopo della richiesta è quello di costruire una base documentale dello stato di fatto;

 Il rilievo architettonico deve essere condotto in scala 1:50 con approfondimenti in scala 1:20 o 1:10 per particolari elementi architettonici da stabilire in accordo con i referenti dell’Istituto.

 Gli elaborati, comprensivi della rappresentazione delle planimetrie e degli elevati, devono essere consegnati in numero idoneo alla corretta rappresentazione di tutti gli ambienti;

 È a cura dell’Affidatario definire le metodologie e le tecnologie idonee all’esecuzione del rilievo. Sono criteri premianti (cfr. Disciplinare di gara) strumentazioni innovative per l’esecuzione del rilievo e la restituzione grafica.

 Oltre al rilievo architettonico l’affidatario si occuperà dei seguenti tematismi:

o rappresentazione dei materiali, o rappresentazione del degrado,

o rappresentazione del quadro fessurativo.

 In linea generale le legende tematiche relative in particolare al degrado ed al quadro fessurativo sono da elaborare secondo la normativa di settore e, ove non normate, con i referenti dell’Istituto. Per quanto riguarda il rilievo del degrado si dovrà fare riferimento alla normativa di settore: in particolare per i materiali lapidei l’identificazione delle patologie in atto deve essere condotta secondo la norma UNI 111186:2006.

 Gli elaborati grafici devono essere corredati dalla relazione tecnica di rilievo, contenente le linee metodologiche utilizzate, la descrizione delle situazioni notevoli individuate ed un’ampia documentazione fotografica.

STEP B) Documentare in modo redazionale e grafico le principali fasi evolutive degli ambienti

 Lo scopo della richiesta è quello di sistematizzare nonché integrare le informazioni storiche già esistenti sul complesso mediante definizione di uno o più elaborati complessi, in grado di integrare le informazioni archivistiche e bibliografiche con lo studio sul campo degli elevati. In particolare gli elaborati attesi devono contenere:

o La sistematizzazione e l’integrazione del materiale archivistico e letterario in una relazione storica corredata di regesto cronologico, appendice documentaria e bibliografica nonché contenente immagini storiche e grafiche di cui sia espressamente menzionata la fonte;

o La digitalizzazione in formato grafico delle principali fasi evolutive del complesso;

o La lettura stratigrafica, condotta graficamente e secondo metodologie codificate, di alcuni elevati importanti da individuarsi in accordo con i

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referenti dell’Istituto e prevalentemente nei grandi ambienti delle Via Tecta, in cui siano evidenziate le USM ed i relativi rapporti.

STEP C) Eseguire il piano delle indagini strumentali, prevalentemente non distruttive, e del monitoraggio.

 La richiesta persegue i seguenti obiettivi:

a. indagare la consistenza dei materiali costituenti le murature, sia al fine di definire le loro caratteristiche strutturali, sia per comprenderne la consistenza materica in relazione all’epoca storica di appartenenza;

b. verificare le situazioni fessurative di maggiore rilevanza;

c. elaborare un progetto di monitoraggio almeno quinquennale;

d. indagare situazioni murarie peculiari con particolare riferimento alle interferenze murarie antiche e nuove (es. indagini georadar per verificare le ammorsature tra apparecchi murari di epoca diversa);

e. L’esecuzione delle indagini potrà essere oggetto di avvalimento cd operativo. E’

ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. Stante la specificità dell’oggetto dell’avvalimento, è ammesso che più concorrenti possano avvalersi della stessa ausiliaria.

Fase 2: Progetto definitivo

STEP A) Progetto definitivo di consolidamento e restauro e ottenimento dei titoli autorizzativi

 Il progetto definitivo deve contenere tutti gli elaborati grafici e redazionali, in numero idoneo e in scala adeguata (almeno 1:50 con dettagli in scala ridotta) necessari all’ottenimento del titolo autorizzativo presso gli Enti territoriali coinvolti;

 Il progetto definitivo deve essere sottoposto alla validazione dei referenti individuati nell’Istituto.

 Il progetto definitivo deve essere consegnato a cura del progettista presso tutti gli Enti competenti, per l’acquisizione dei relativi pareri.

 A titolo esemplificativo e non esaustivo sono di seguito elencati gli elaborati necessari alla elaborazione del progetto definitivo:

- elaborati grafici di progetto;

- relazione tecnica generale;

- relazione specialistiche ed in particolare:

o relazione archeologica a firma di un archeologo con esperienza in ambito di lettura ossaturale degli elevati in organismi antichi;

o relazione di restauro corticale delle superfici redatta da un restauratore con la qualifica professionale e l’esperienza relativa all’intervento su superfici e ossature murarie di varie tipologie;

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12 - calcolo delle strutture e dei sistemi di consolidamento;

- stima dei costi ed elenco dei prezzi unitari;

- prime indicazioni sulla sicurezza;

- relazione paesaggistica;

STEP B) PROGETTO ED ESECUZIONE DEL “CANTIERE PILOTA”

 Fa parte del progetto definitivo la redazione e l’esecuzione del progetto di “cantiere pilota”. Il cantiere pilota ha lo scopo di campionare alcune soluzioni progettuali, con particolare riferimento ai trattamenti corticali di restauro delle superfici murarie.

 La campionatura deve prevedere un numero idoneo di campioni, distinti per tipologia di intervento, relativamente a: sistemi di pulitura e grado del risultato; malte e prodotti per la stuccatura su murature o su cemento armato, eventuale applicazione localizzata di prodotti protettivi.

Fase 3: progetto esecutivo:

STEP A) Eseguire la progettazione esecutiva dell’intervento di consolidamento

 Il progetto esecutivo recepisce gli esiti delle fasi precedenti.

 Il progetto esecutivo deve contenere tutti gli elaborati grafici e redazionali, in numero idoneo e scala adeguata, a norma di legge, per consentire l’immediata formulazione della gara per i lavori.

 In particolare:

- Relazione tecnica, relazioni specialistiche ed elaborati grafici;

- Computo metrico estimativo ed elenco dei prezzi unitari;

- Capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara con particolare riferimento ai criteri di offerta tecnica,

- Piano di sicurezza e coordinamento, fascicolo dell’opera, - Quadro tecnico economico;

- Cronoprogramma dei lavori;

- Disciplinare prestazionale.

Fase 4 Realizzazione

STEP A) Coordinamento della sicurezza.

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione

1) L’incarico comprende le prestazioni inerenti il Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione (D.lgs. 81/2008 Tit. IV).

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2) Il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione, sarà espletato mediante le seguenti prestazioni:

 sopralluogo preliminare sul sito del cantiere per la redazione del PSC;

 redazione del PSC e dei relativi allegati (programma lavori, fascicolo, lay-out, ecc.) con elaborazione progressiva secondo i diversi stati di avanzamento della progettazione);

 documentazione grafica relativa ad una proposta di organizzazione del cantiere attraverso planimetria del cantiere con dislocazione degli impianti, dei servizi, della viabilità interna e delle connessioni con l’ambiente esterno;

 elaborazione di disegni per l’individuazione di soluzioni tecniche di progetto per la sicurezza in fase di realizzazione (concordate con l’équipe di progettazione);

 predisposizione di cronoprogramma, dell’analisi dei rischi presenti (con riferimento all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa) e dell’analisi delle interferenze con terzi (altri cantieri, altre attività di manutenzione, visitatori.);

 quantificazione dei costi della sicurezza;

 predisposizione del fascicolo ed eventuali elaborati grafici di completamento del fascicolo;

 Ogni altra attività in fase di progettazione per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008 e D.lgs.50/2016.

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

3) Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sovrintende e dispone quanto necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l’esecuzione dell’opera attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente e adempie alle prescrizioni di cui l’Art.92 D.Lgs. 81/2008, in particolare:

 verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.Lgs. N. 81/08 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

 verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D.lg. n. 81/08, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.lg. 81/08 e il fascicolo di cui all'articolo 91 D.lg.

81/08, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

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 organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione, dandone evidenza con verbali;

 verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

 segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D.lg. 81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

 sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

 nei casi di cui all'articolo 90, comma 5 D.lg. 81/08, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

 sottoscrive gli stati di avanzamento lavori garantendo pertanto la liquidazione della relativa quota parte di oneri della sicurezza;

 produce, a lavori ultimati, i documenti aggiornati relativi all’opera eseguita con versione definitiva del fascicolo su supporto cartaceo e magnetico.

1) Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, raccoglie, verifica e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:

a. i nominativi delle ditte e dell’organico impegnato e di tutte le figure che hanno preso parte al cantiere (maestranze, tecnici, fornitori, visitatori) attraverso il foglio presenze che le imprese affidatarie gli inviano per conoscenza tramite fax – mail quotidianamente;

b. i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;

c. copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;

d. copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza e delle relative integrazioni e adeguamenti;

e. copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Resta a completo carico del soggetto a cui è affidato l’incarico, ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo, necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall’organizzazione dell'amministrazione committente.

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2) Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori partecipa e collabora alle azioni di coordinamento con le altre attività lavorative presenti o interferenti con il cantiere e laddove riscontri direttamente le necessità di attuare le azioni di coordinamento, dovrà segnalare l’esigenza, disponendo, se del caso, ai relativi provvedimenti.

3) Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà partecipare periodicamente alle riunioni con il RUP e con la Direzione Lavori, dove fornirà rendicontazione sulle criticità affrontate nelle fasi lavorative nel periodo antecedente la riunione periodica, in particolar modo su tutte le attività che hanno comportato interferenze; dovrà inoltre esporre le criticità per le lavorazioni previste fino alla data della riunione successiva.

4) Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà garantire l’opportuna e necessaria presenza in cantiere, rendendo edotto il RUP, con rapporti informativi che invierà, in giornata, per conoscenza tramite mail. La presenza in cantiere dovrà comunque essere assicurata per le lavorazioni le cui modalità esecutive comportano un elevato rischio per i lavoratori di cui all’allegato XI e art. 66 D.Lgs. 81/2008.

Art. 2.2 Varianti

1) Sono altresì comprese nel presente disciplinare, e compensate nell’onorario offerto in sede di gara, tutte le prestazioni professionali prestate dal Professionista relativamente a varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 149 D.lgs. 50/2016.

2) La progettazione di varianti, che non rientrano nelle previsioni di cui sopra, da redigersi durante il corso dei lavori e la relativa direzione dei lavori sono escluse dal presente affidamento. L’affidamento di tale incarico potrà essere conferito esclusivamente mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, con applicazioni delle medesime condizioni previste per il contratto originario.

3) La Stazione Appaltante si riserva inoltre di non dar corso alla fase realizzativa del progetto non procedendo pertanto con l’incarico del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per qualunque causa si renda ciò necessario ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla è dovuto all’aggiudicatario del servizio se non le competenze effettivamente rese e maturate per le attività svolte fino a quel momento. È esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell’Amministrazione.

Art. 2.3 Prestazioni accessorie

1) È onere del progettista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per la progettazione in oggetto.

2) In fase di progettazione il professionista si impegna ad interfacciarsi con la Stazione Appaltante per recepire tutte le indicazioni che di volta in volta verranno impartite, inoltre lo stesso si impegna ad interfacciarsi con gli Organi locali deputati all’approvazione del progetto per recepire le eventuali indicazioni necessarie alla loro approvazione, nonché a produrre tutti gli elaborati necessari all’ottenimento delle approvazioni ed autorizzazioni.

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16 3) Di ogni onere per le attività sopra indicate, nessuno escluso, il progettista dovrà

tenerne conto in sede di offerta essendo tutte previste nel presente affidamento.

4) Si evidenzia infatti che l’importo complessivo posto a base di gara, comprende tutte le attività accessorie di cui al disciplinare di gara, necessarie all’approvazione dei progetti comprendendo a titolo esemplificativo le seguenti prestazioni:

 tutte le attività che l’aggiudicatario riterrà necessarie per l’esecuzione dei rilievi metrici, verifiche dello stato di fatto sia negli edifici oggetto d’intervento che della situazione circostante (ove necessario) e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attività necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi;

 la redazione di tutte le relazioni necessarie per l’esecuzione dei progetti, in relazione alle disposizioni legislative nazionali e locali ed in relazione alla tipologia di intervento, eventualmente, anche il supporto di figure professionali specifiche per la redazione delle indagini/progetto relativo alla tutela del bene;

 la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e quant’altro previsto dalle leggi nazionali, regionali e locali vigenti;

 la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e pareri interni dell’Amministrazione;

 predisposizione dei documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni da presentare presso gli Enti competenti;

 rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica interessata dalla progettazione.

5) Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate la Stazione Appaltante accetterà solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale di volta in volta richiesta, in base alla normativa vigente.

Art. 2.4 Indicazioni redazionali

1) A titolo indicativo e non esaustivo sono di seguito segnalate le modalità grafiche di redazione dei disegni tecnici e delle relazioni, con lo scopo di far comprendere all’aggiudicatario le indicazioni di minima della qualità grafica degli elaborati:

 I layer devono essere in numero idoneo e correttamente denominati ad esempio:

o A_01_Proiezioni,A_02_Sezioni, A_n per i layer di rilievo architettonico;

o M_01_Intonaco, M_02_Laterizio per i layer di mappatura dei materiali;

o D_01_deposito_superficiale, D_02_efflorescenza salina per i layer di mappatura del degrado e così via;

o non saranno accettati disegni con denominazione incongrua dei layers;

 Gli spessori di stampa devono essere dimensionati in modo adeguato, dando maggiore spessore per gli elementi sezionati rispetto alle proiezioni. Alla Stazione Appaltante deve essere sempre fornito, oltre al file editabile (.dwg), anche il relativo file di stampa;

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 Il carattere degli elementi testuali e di quotatura degli elaborati grafici deve essere adeguato alla scala di stampa.

 Il formato degli elaborati grafici deve rispettare per quanto possibile i formati unificati e presentare cartiglio formato A4 sul fronte. Il cartiglio sarà realizzato in accordo con l’Istituto Villa Adriana Villa d’Este.

 Gli elaborati redazionali saranno eseguiti in formato A4, con eventuale inserimento di pagine in A3 se necessario per tabelle e grafici esplicativi; le pagine devono essere numerate in basso, avere un numero di caratteri compreso tra 3200 e 3700 a pagina. Saranno forniti dall’Istituto la corretta intestazione e piede della pagina.

 Le immagini devono avere dimensione nella pagina almeno pari a 13 cm in altezza e essere sempre corredate di didascalia, indicante la fonte; le immagini, oltre che contenute nel testo, devono essere consegnate in formato .jpg o .bmp opportunamente distinte in cartelle di lavoro;

 Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda a futuri accordi tra l’aggiudicatario e la Stazione Appaltante nello spirito di massima collaborazione al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti.

Art. 3 – Importo dei lavori

1) L’importo delle attività è determinato sulla base del calcolo dei corrispettivi di cui all’art. 4 Calcolo dei corrispettivi.

2) L’importo delle attività è stimato pari a 385.000,00 €, I.V.A. e oneri previdenziali esclusi, con suddivisione dei corrispettivi sulla base del seguente prospetto.

FASE IMPORTO

FASE I: CANTIERE DELLA CONOSCENZA 20.551,97 €

FASE II: PROGETTAZIONE DEFINITIVA 93.951,88 €

FASE III: PROGETTAZIONE ESECUTIVA 73.399,91 €

FASE IV: REALIZZAZIONE – COORD. SICUREZZA 73.399,91 €

Indagini , rilievi, sondaggi, campionature (come da quadro

economico) 84.448,03 €

Spese e oneri accessori 39.248,36 €

3) L’importo complessivo su descritto, al netto degli oneri previdenziali e IVA di legge, è assoggettato a ribasso, All’atto del pagamento, sul compenso pattuito sarà effettuata la ritenuta d’acconto IRPEF nella misura di legge.

4) Quale rimborso spese, è stabilita una percentuale già compresa nell’onorario e null’altro è dovuto all’aggiudicatario.

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18 5) L’importo si intende comprensivo delle spese generali, delle prestazioni speciali e dei compensi accessori per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all’incarico affidato. Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in offerta, salvo che siano attività non ricomprese nel disciplinare di gara, nel presente capitolato e non siano già previste per legge in capo al soggetto affidatario.

6) L’Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra l’incaricato e eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

7) L'incaricato non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l’autorizzazione a procedere dalla Committenza. In mancanza di tale preventivo benestare, la Committenza non riconoscerà l’eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

Art. 4 – Calcolo dei corrispettivi

1) Con il presente articolo viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.

2) Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a. parametro «V», dato dal costo presunto dei lavori, il quale è desunto dal quadro economico di stima sommaria ed inoltre fa riferimento a budget di progetto. Il valore stimato dell’opera relativo al presente appalto è pari a 3.500.000,00 €;

b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione. Il grado di complessità individuato è 1,55 corrispondente alla destinazione funzionale

“Edifici e manufatti esistenti”, ed in particolare al parametro E.22;

c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;

d. parametro base «P», che è un parametro percentuale sul valore dell’opera, nel caso specifico pari a 5.411975%.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato secondo l’espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria.

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FASE IMPORTO

FASE I: CANTIERE DELLA CONOSCENZA QbII.02: 0,040. Rilievi dei manufatti (step A)

QbI.10: 0,015. Relazione archeologica (in analogia per la redazione della relazione storica e dello studio stratigrafico degli elevati – step B)

QbI.09: 0,015. Relazione sismica sulle strutture (in analogia per il rilievo del quadro fessurativo ed il piano delle indagini – Step C).

20.551,97 €

FASE II: PROGETTAZIONE DEFINITIVA

QbII.01: 0,230. Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie.

QbII.05: 0,070. Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro economico.

QbII.19: 0,020. Relazione paesaggistica.

93.951,88 €

FASE III: PROGETTAZIONE ESECUTIVA

QbIII.01: 0,070. Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi.

QbIII.03: 0,040. Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuali analisi, quadro dell’incidenza percentuali della quantità di manodopera.

QbIII.04: 0,020. Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma.

QbIII.05: 0,020. Piano di manutenzione dell’opera.

QbIII.08: 0,10. Piano di sicurezza e coordinamento.

73.399,91 €

FASE IV: REALIZZAZIONE

QcI.12: 0,25: Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 73.399,91 €

TOTALE CP 261.303,67 €

Indagini , rilievi, sondaggi, campionature (come da quadro

economico) 84.448,03 €

Spese e oneri accessori 39.248,36 €

TOTALE 385.000,00 €

Art. 5 – Cronoprogramma 1) Il cronoprogramma.

FASE GIORNI

FASE I: CANTIERE DELLA CONOSCENZA 70

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20

FASE II: PROGETTAZIONE DEFINITIVA 65

FASE III: PROGETTAZIONE ESECUTIVA 30 dopo ottenimento del

titolo autorizzativo

FASE IV: REALIZZAZIONE Da cronoprogramma

Art. 6 - Pagamenti

1) Gli stati di avanzamento dei lavori sono definiti secondo l’ultimazione di ogni step progettuale.

2) Il pagamento sarà effettuato previa validazione scritta del RUP.

3) Il RUP produce una relazione che certifica lo stato di avanzamento dei lavori e richiede il pagamento.

1) Il corrispettivo relativo all’incarico ed alle attività relative connesse ed accessorie sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- Importo alla fase 1: cantiere della conoscenza

 30% entro 30 giorni dalla consegna del rilievo architettonico e tematico decorrenti dal 1°

giorno del mese successivo a quello della consegna del progetto;

 50% entro 30giorni dalla consegna del piano delle indagini diagnostiche;

 20% entro 30 giorni dall’approvazione finale della fase I.

- Importo relativo alla fase 2: progettazione definitiva

 30% entro 30 giorni dalla consegna del progetto definitivo, e comunque dopo l’acquisizione di tutti i pareri, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello della consegna del progetto;

 50% entro 30 giorni dalla positiva verifica dell’organo di controllo di cui all’art.26 del D.lgs. 50/2016;

 20% entro 30 giorni dall’approvazione del progetto definitivo dagli organi competenti, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello dell’approvazione del progetto.

- Importo relativo alla progettazione esecutiva e all’attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva:

 30% entro 30 giorni dalla consegna del progetto esecutivo, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello della consegna del progetto;

 50% entro30 giorni dalla positiva verifica dell’organo di controllo di cui all’art.26 del D.lgs. 50/2016;

 20% entro 30 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello dell’approvazione del progetto.

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- Importo relativo al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione:

 proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori che saranno oggetto di concordamento con il RUP, entro 30 giorni decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello di arrivo della fattura.

2) Sono a carico dell’Incaricato le spese di bollo della presente convenzione e quelle dell’eventuale registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti.

3) Sono a carico dell’Amministrazione l’I.V.A. e i contributi previsti per legge.

4) Il pagamento all’Incaricato del corrispettivo in acconto e a titolo di saldo da parte del Committente per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all’acquisizione della regolarità contributiva previdenziale o, se dovuto, del documento unico di regolarità contributiva. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità del Professionista o RTP aggiudicatario dell’appalto, l’ente appaltante sospenderà i pagamenti fino all’ottenimento di un DURC che attesti la regolarità contributiva del soggetto, e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all’Incaricato, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, l’Incaricato non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

5) Le fatture dovranno pervenire in formato elettronico nelle modalità che verranno comunicate dalla stazione appaltante.

Art. 7 - Tracciabilità flussi finanziari

Il professionista si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3, L. 136/10 e s.m.i., rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato.

1) È a cura della Amministrazione definire un cronoprogramma di incontri con la cabina di regia, finalizzato alla revisione degli step progettuali realizzati dall’Affidatario. Tali incontri devono svolgersi presso le sedi dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este.

Art. 8 - Requisiti professionali

1) L’Affidatario dovrà essere in possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 6 e 7 del Disciplinare di gara.

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22 Art. 9 - Aggiudicazione dell’appalto

1) L’affidamento dei lavori oggetto del presente Capitolato avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo valutata sulla base di criteri oggettivi prescelti tra quelli stabiliti all’art.95 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., comma 6 e precisamente alle lettere a, e, g.

2) L’importo del contratto non può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite. Il tutto fermo restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e le condizioni previste dal presente Capitolato.

3) L’aggiudicazione è immediatamente vincolante l’aggiudicatario, mentre per il Committente resta subordinata all’approvazione dei provvedimenti necessari ed alle procedure e verifiche di legge.

4) Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali.

5) I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 10 – Garanzia provvisoria e garanzia definitiva 1) L’offerta è corredata da:

a. Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice.

b. Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

2) Ai sensi dell’art. 93, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria non è dovuta relativamente al servizio di progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché per i compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.

3) La garanzia per la partecipazione alla procedura è invece dovuta per i servizi relativi al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione pari a € 1.468,00 pari al 2% dell’importo posto a base di gara per i suddetti servizi, sotto di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

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4) Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro: la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

5) La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

6) La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 7) In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

 contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

 essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

 essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il

“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;

 avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

 prevedere espressamente:

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

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 la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

 la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

 contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

8) La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

9) In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

10) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

11) Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

12) In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2,lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

13) Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

14) È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e

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l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

15) È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

16) Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

17) L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una garanzia o cauzione definitiva in misura pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione, con esclusivo riferimento alle prestazioni oggetto del presente incarico.

18) La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; a garanzia del rimborso delle somme che l’Amministrazione avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

19) La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

20) In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia

superiore al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

21) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Art. 11 – Contratto – documenti che ne fanno parte

1) Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se materialmente non allegati, il presente Capitolato Speciale e:

a. Il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 145/2000 per le parti ancora vigenti;

b. Gli elaborati grafici e le relazioni;

c. Le polizze di garanzia e le cauzioni;

2) La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, ai sensi del co. 8 dell’art. 32 del Codice.

3) A seguito della selezione dei partecipanti, viene redatta una proposta di aggiudicazione che, ai sensi degli artt. 32 co. 5 e 33 co. 1 del Codice, deve essere approvata con determinazione del dirigente entro al massimo 30 giorni.

(26)

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE

26 4) A sensi dell’art. 32 co. 7 del Codice, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti;

5) Qualora successivamente alla stipulazione del contratto, l’Amministrazione, disposte le verifiche di legge, ne riveli esito negativo, può procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata all’interno del settore degli appalti pubblici.

6) Una volta divenuta efficace la aggiudicazione, la mancata disponibilità dell’Appaltatore alla stipulazione del contratto d’appalto comporta la revoca dall’aggiudicazione e l’incameramento della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Codice.

7) In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto se il responsabile unico del procedimento e l’appaltatore non abbiano concordemente preso atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

Art. 12 – Discordanze negli atti di contratto

1) Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta all’Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica;

2) Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti del contratto, l’Appaltatore rispetterà nell’ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto –Capitolato Speciale d’appalto – Documenti di gara;

3) Qualora gli atti contrattuali prevedano soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, al Direttore dell’Esecuzione.

Art. 13 Polizza assicurativa del contraente

1) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 103 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e 269 del D.P.R.

207/2010 s.m.i. l’Aggiudicatario dovrà stipulare polizza di responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati. Il Progettista, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24 del DLgs 50/2016 dovrà produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare a far data dall’approvazione del progetto la polizza di responsabilità civile professionale espressamente riferita ai lavori progettati e con decorrenza dalla data di inizio dei lavori e termine dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

2) L’invio, entro e non oltre 20 (venti) giorni, di tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di appalto. Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, la Stazione Appaltante. può dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell’aggiudicazione, con possibilità di procedere all’aggiudicazione nei confronti

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