Associazione Bancaria Italiana Convegno “Credito alle famiglie 2009”
Sessione C2
La partnership tra banche e istituzioni per il credito alle famiglie
Roma, Palazzo Altieri, 24 giugno2009
Il Fondo di credito per i nuovi nati
Roberto G. Marino
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche della famiglia
Il Fondo di credito per i nuovi nati
Il Fondo di credito per i nuovi nati è stato istituito con il decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con legge n. 2 del 2009 ( cd decreto anticrisi ), che ha previsto anche i bonus straordinari per le famiglie e ulteriori agevolazioni sulle tariffe elettriche e del gas.
E’ destinato ad assistere con una garanzia pubblica prestiti alle famiglie con figli nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011 e ha una dotazione di 25 milioni per ciascuno dei tre anni.
E’ stato integrato di 10 milioni per la concessione di contributi in conto interessi sui prestiti alle famiglie con nuovi nati portatori di malattie rare.
L’obiettivo
Riduzione del costo del credito per le famiglie che hanno avuto un figlio negli anni 2009, 2010 e 2011
L’offerta
Prestito personale, con tasso fisso agevolato garantito dal Governo
Qualsiasi destinazione d’uso, non è legato a specifiche tipologie di spesa
La garanzia
Il Fondo interviene quale garanzia sussidiaria dell’esposizione e non come contributo in conto interessi (se non nel caso delle famiglie con figli affetti da malattie rare)
Copertura della garanzia: 50% dell’importo (75% per le famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro)
Caratteristiche del prodotto
Importo massimo: 5000 euro
Durata: massimo 5 anni
Tasso fisso non superiore al 50% del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato trimestralmente da Banca d’Italia per la categoria “Crediti personali e altri finanziamenti offerti alle famiglie”
Entro il limite del 20% della disponibilità iniziale del Fondo la garanzia è elevata al 75% per i richiedenti con ISEE non superiore a 15000 euro
Garanzia a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile
Verifica dei requisiti:
istituto finanziatore sulla base della documentazione indicata nella convenzione
Valutazione del merito creditizio:
a discrezione dell’istituto finanziatore, tenuto conto della garanzia pubblica
Accesso al fondo di garanzia:
collegamento telematico tra gli istituti di credito ed ente gestore verifica della disponibilità e accantonamenti
Recupero crediti:
sollecito a pagare dopo tre mesi della scadenza della nota insoluta. Dopo ulteriori 60 giorni, può essere richiesta all’ente gestore la corresponsione dell’importo dovuto, nella percentuale e con le modalità previste dalla convenzione.
9 Decreto del Sottosegretario delegato alle politiche della famiglia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
9 Protocollo d’intesa con Abi disciplina le modalità di adesione all’iniziativa, e la tipologia del finanziamento, il costo massimo delle operazioni di finanziamento, stabilisce le regole del Fondo in conformità a quanto previsto dal decreto interministeriale
9 Individuazione di un soggetto gestore del Fondo, che si interfaccerà con le banche con un sistema informatico ad hoc (verifica la disponibilità del Fondo e ammette alla garanzia, corrisponde alle banche la garanzia in caso di insolvenza, corrisponde il contributo in conto interessi sulle operazioni intestate a famiglie con figli malati, provvede al recupero del credito nei confronti dei debitori insolventi per i quali sia stata escussa la garanzia)
9 Convenzioni tra Dipartimento e i singoli istituti bancari che intenderanno aderire all’iniziativa riprendono i contenuti del protocollo con Abi, ma potranno prevedere condizioni migliori
9 Sito web dedicato, gli interessati potranno accedere a tutte le informazioni necessarie ad utilizzare l’agevolazione e sarà possibile mettere a confronto le condizioni offerte dalle singole banche
9 Campagna informativa
Contributo in conto interessi per le famiglie con figli portatori di malattie rare.
Per le famiglie con figli nati o adottati nel 2009 portatori di malattie rare l’operazione di finanziamento è assistita come negli altri casi dalla garanzia pubblica e, in più, è concesso un contributo in conto interessi, a carico del Fondo, che riduce gli interessi a carico del richiedente allo 0,50%