• Non ci sono risultati.

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Colonna1 Colonna3 Colonna4 Colonna5 Colonna6 Anno Legge Finanziaria Fondo nazionale Politiche

per le politiche giovanili

Quota Regioni e Province autonome

Intesa Conferenza Unificata

2007 Legge 296/2006

(Finanziaria 2007) * € 130.000.000 € 60.000.000,00 14/06/2007

2008 Legge 296/2006

(Finanziaria 2007) * € 130.000.000 € 60.000.000,00 29/01/2008

2009 Legge 296/2006

(Finanziaria 2007) * € 130.000.000 € 60.000.000,00 29/01/2008 2010 Art. 2 comma 245

Legge 191/2009

(Finanziaria 2010) € 81.087.000,00 € 37.421.650,50 07/10/2010

2011** 0 € 0,00 0

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI

* L'art. 1 comma 1290 della Legge 296/2006 integra il fondo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

** L'art. 2 comma 1 del DL 78/2010 convertito in Legge 122/2010 a decorrere dall'anno 2011 ha disposto una riduzione lineare del 10% delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'art. 21 comma 5. lettera b), della citata legge 196/2009

160

Riferimenti

Documenti correlati

visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con Ministro del lavoro del 10 novembre 2010, in attuazione dell’art. 122/2010, che prevede l’obbligo

1, comma 317, ha previsto che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto

visto il decreto interministeriale per la verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica delle operazioni contenute nel piano triennale 2014-2016,

visto il Decreto Ministeriale emanato in data 10 novembre 2010, in attuazione del disposto normativo di cui all’art. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 2, comma 1,

visto il Decreto Legislativo n. 78 convertito nella legge n. 2, comma 1, che gli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e di previdenza

- il decreto ministeriale 10 novembre 2010, in attuazione del disposto normativo di cui all’art. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 2, comma 1, che gli

2, comma 1, che gli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza comunichino al Ministero dell’economia e delle finanze

(5) Compensi derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte, acquisite in entrata al bilancio dell'ente.. (6) Sponsorizzazioni, accordi di