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GESTIRE L'USCITA DALL'EMERGENZA E RIORGANIZZARE IL LAVORO

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GESTIRE L'USCITA DALL'EMERGENZA E RIORGANIZZARE IL LAVORO

Dr. Pietro Aloisi Masella

Componente della Commissione Diritto del Lavoro ODCEC di Roma

L’epilogo degli ammortizzatori sociali regolati

dalla normativa emergenziale: cosa fare dopo

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COSA FARE DOPO?

Semplice, richiedere altre settimane gratuite di Cassa COVID -19.

Lo prevede l’art. 11 del DL n. 146 del 21 ottobre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno e in vigore dal 22 ottobre 2021.

13 settimane cassa in deroga e assegni ordinari

1. I datori di lavoro che accedono ad assegno ordinario o cassa in deroga ( artigianato servizi, terziario, somministrazione ) che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del

decreto, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di tredici settimane, nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza obbligo di versamento del contributo

addizionale. Il trattamento spetta ai datori a cui sia stato già autorizzato interamente il periodo di 28 settimane di cui all'art. 8, comma 2, del Decreto Sostegni;

I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l’anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

9 settimane CIGO settore tessile moda

2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività

economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15 che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Il trattamento spetta decorso il periodo

autorizzato ai sensi dell'art. 50 bis, comma 2, del Decreto Sostegni bis. Le risorse a disposizione ammontano a 140,5 milioni di euro per l’anno 2021. Anche i Fondi bilaterali, quelli previsti dall’Art. 27 del D.Lvo n. 148/2015

(ARTIGINATO), saranno tenuti a garantire l’assegno ordinario con le medesime modalità previste per i comparti di cui sopra, nel limite del «plafond» di 700 milioni.

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VINCOLI:

I datori di lavoro che richiederanno le settimane aggiuntive previste dal DL 146, non potranno, per tutta la durata della fruizione dei trattamenti di integrazione salariale, avviare la procedura di licenziamento collettivo previsto dalla Legge 223 del 23 luglio 1991, che riguarda, appunto, le aziende che occupano più di 15 dipendenti.

Le suddette aziende, in previsione di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, e che intendano effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni nell’unità produttiva, oppure in più unità produttive dislocate nella stessa provincia e quelle in CIGS, dovranno

attendere la fine di questo anno per poter procedere ai licenziamenti; indipendentemente dal numero dei dipendenti, non potranno recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero, procedere al licenziamento.

Fanno eccezione al divieto, come per le misure dei decreti emergenziali precedenti :

1) licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione;

2) le ipotesi di accordo collettivo aziendale con incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;

3) I licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASPI.

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Strumento normativo Soggetto Fruitore Ammortizzatore Utilizzo Blocco dei licenziamenti

DL 41/2021 art 8 comma 2 + novità DL Fiscale

Aziende che possono richiedere la FIS o la CIGD

28 settimane Cigd o assegno ordinario

covid+ 13 settimane aggiuntive Entro il 31 dicembre 2021

Fino al 31 ottobre a prescindere dall’uso dell’ammortizzatore, e fino al 31 dicembre per il periodo di fruizione dei trattamenti

DL 41/2021 art 8 comma 8 Aziende che possono richiedere la

CISOA 120 giorni CISOA Entro il 31 dicembre 2021 Fino al 31 ottobre a prescindere

dall’uso dell’ammortizzatore

DL 73/2021 Art 40 comma 3 Aziende che possono richiedere la CIGO

Cigo e Cigs ordinarie senza contributo, per la durata dettata secondo i massimali del D Lgs

148/2015

Entro il 31 dicembre 2021

Per il periodo di trattamento autorizzato collocato entro il 31 dicembre

DL 73/2021 Art 43

Datori di lavoro dei settori del turismo, stabilimenti termali e commercio

Sgravio contributivo turismo, terme e

commercio Entro il 31 dicembre 2021 Fino al 31 dicembre, se richiedono lo

sgravio (altrimenti fino al 31 ottobre)

DL 99/2021 Art 4 comma 2 + novità DL Fiscale

Aziende che possono richiedere la CIGO che svolgono attività

economiche ATECO2007, con i codici 13, 14 e 15

17 settimane Cigo - Tessili + 9

aggiuntive Entro il 31 dicembre 2021

Fino al 31 ottobre a prescindere dall’uso della Cigo, e fino al 31 dicembre per il periodo di fruizione dei trattamenti

DL 73/2021 art. 40 bis (introdotto dal DL 99/2021 Art 4 comma 8)

Aziende che non possono richiedere i trattamenti di integrazione salariale ai sensi del D.lgs. n. 48/2015

13 settimane Cigs Entro il 31 dicembre 2021 Fino al 31 dicembre, per il periodo di trattamento autorizzato

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TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le domande andranno inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di

sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

• In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge, quindi, al 30 novembre 2021. In caso di trasmissione di una domanda errata, è possibile trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro

trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza.

Procedura di informazione e consultazione sindacale il Decreto Rilancio ha stabilito che le aziende richiedenti l’intervento della Cassa Covid, sono

dispensate dall’osservanza degli obblighi di cui all’art. 14 del D.lgs. 148/15, fermi restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto sindacali che devono essere svolti, anche in via telematica, entro 3 giorni successivi alla data della comunicazione. Sono dispensate le aziende con un organico fino a 5 dipendenti.

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Messaggio INPS n. 3727 del 29 ottobre 2021

L’Istituto, con il messaggio di cui sopra, ha presentato il nuovo

cruscotto (UNI-CIG). D al 29 ottobre 2021 è operativo ed è stato

progettato per unificare e semplificare le procedure di inoltro delle domande di cassa integrazione. Per il momento, riguarda

esclusivamente i trattamenti di cassa integrazione in deroga, deroga plurilocalizzata e assegno ordinario. Per le prestazioni ordinarie, si dovrà ancora attendere. Il nuovo cruscotto, è stato

progettato per unificare e semplificare la procedura di inoltro delle domande di cassa integrazione. La nuova procedura, aiuterà le

Aziende e noi intermediari a controllare le varie fasi di verifica

dell’inoltro della domanda, nonché di avere un elenco delle istanze già presentate, sia con la nuova che con le procedure preesistenti.

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GESTIRE L'USCITA DALL'EMERGENZA E RIORGANIZZARE IL LAVORO 7 04/11/2021

ALTRE NOVITA’ DEL DECRETO n. 146 del 21 ottobre 2021:

1) QUARANTENA, RIMBORSO FORFETTARIO AI DATORI DI LAVORO (Art. 8)

In particolare, il Decreto ha previsto il rimborso forfettario in favore dei datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le

Gestioni dell’INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione

economica di malattia presso l’INPS. Per il periodo 31 gennaio 2020- 31

dicembre 2021, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione

lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il rimborso è erogato dall’INPS, per un importo pari a euro 600,00 per

lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita

domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti

alle tutele, da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno

indicati dall’INPS.

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2) CONGEDI PARENTALI (Art. 9)

Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo

corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di

prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Tale beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata

disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza. Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria. Per quanto riguarda, invece, i genitori di figli di età compresa tra i 14 e 16 anni, nei casi di cui sopra, gli stessi avranno diritto ad assentarsi dal lavoro senza alcuna indennità né contribuzione figurativa, ma con diritto alla conservazione del posto.

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3)Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 13) :

Il Governo ha scelto sostanzialmente due strade per combattere l’insicurezza che ancora appare troppo diffusa:

da un lato il rafforzamento dell’attività di coordinamento ed ispettiva, tesa a prevenire le situazioni di illegalità e di pericolo;

dall’altro, l’inasprimento delle sanzioni nei confronti delle imprese inadempienti, sia di quelle che non abbiano posto in essere le misure previste dal D.lgs. 81/2008, sia di quelle presso le quali siano individuati lavoratori irregolarmente assunti o addirittura “al nero”

All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno un rilevante aumento dell’organico e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio

2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza.

Cambiano, in particolare, le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento

cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: basterà che venga riscontrata la presenza del 10% (e non più 20%) del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro. E’ fatto divieto di adottare il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare quando il lavoratore trovato irregolare è l’unico occupato dall’impresa

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In caso di sospensione dell’attività, il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento delle relative sanzioni, il cui ammontare è stato ulteriormente inasprito dal D.L.

146/2021, che ha fissato in 2.500 euro l’importo dovuto fino a 5 lavoratori irregolari e a 5.000 euro l’importo dovuto qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari, somme che saranno raddoppiate qualora l’impresa sia già stata destinataria di un provvedimento di sospensione nei cinque anni precedenti.

Per lo sblocco dell’attività lavorativa è consentito il pagamento in acconto del 20%

della somma aggiuntiva dovuta, previa presentazione di relativa istanza, mentre l’importo residuo potrà essere versato entro 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca, con una maggiorazione del 5%.

Inoltre, come previsto dall’art.22 c.3-ter del D. Lgs.151/2015, si dovrà procedere alla regolarizzazione della posizione dei lavoratori, stipulando in alternativa:

1) un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full-time o part-time con orario settimanale non inferiore al 50% dell’orario settimanale contrattuale;

2) un contratto a tempo determinato full-time, di durata non inferiore a 3 mesi.

In entrambi i casi il personale dovrà essere mantenuto in servizio per almeno 3 mesi.

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Dopo la Cassa Integrazione con causale Covid-19, che fare?

Il 30 giugno u.s. è cessata la concessione delle tranche di cassa integrazione alle aziende del comparto industriale (CIGO) ma restano operativi altri

strumenti, a seconda dei diversi settori produttivi. L’Inps, con la circolare n.

125, datata 9 agosto u.s., offre una serie di chiarimenti che, in questa fase di ritorno alla quasi “normalità”, dovrebbe aiutare gli addetti ai lavori nel loro operare.

Cigo e Cigs senza contributo addizionale (comma 3, articolo 40, Dl 73/2021)

• Fino al 31 dicembre 2021 è stabilito l’esonero dal versamento del contributo addizionale riferito ai trattamenti di Cigo e Cigs. La disposizione è per i

datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di Cigo, nonché a quelli - sempre dell’industria - che, in relazione al requisito occupazionale (media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di

intervento) rientrano nel campo di applicazione della Cigs, secondo quanto dettato dall’articolo 20, del Dlgs 148/2015.

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Cigs “speciale” (articolo 40, Dl 73/2021)

Questo trattamento può essere richiesto per una durata massima di 26

settimane nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Dl 73 (26 maggio 2021) e il 31 dicembre 2021. L’ammortizzatore non rientra nel

computo dei limiti complessivi di durata previsti dall'articolo 4 del Dlgs 148/2015. La misura è pari al 70% della retribuzione globale, senza

l’applicazione dei massimali mensili e con il riconoscimento della relativa contribuzione figurativa.

Cigs “ulteriore” (articolo 40-bis, Dl 73/2021)

L’ammortizzatore è concesso in deroga al Dlgs 148/2015 e può avere una

durata massima di 13 settimane fruibili nel periodo dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021. I datori di lavoro non sono tenuti a pagare il contributo

addizionale. In merito all’erogazione, il datore può anticipare le somme ai lavoratori per poi porle a conguaglio con il sistema Uniemens, oppure è possibile richiedere all’Inps il pagamento diretto ai lavoratori.

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DISCIPLINA GENERALE DELLA CIGO:

• Causale: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;

• Durata: massimo 13 settimane continuative; il periodo può

essere prorogato trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane; l'integrazione salariale ordinaria relativa a più

periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile

• Numero ore massime autorizzabili: non possono essere eccedere il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale.

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• Procedura di informazione e consultazione sindacale:

L’azienda deve comunicare preventivamente alle RSA/RSU nonché alle articolazioni territoriali delle OO.SS comparativamente più rappresentative a livello nazionale a mezzo PEC o raccomandata AR:

cause di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro;

entità e durata prevedibile;

numero di lavoratori interessati.

Su richiesta di una delle parti, segue un esame congiunto.

L’intera procedura di consultazione deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione preventiva (10 giorni per le imprese fino a 50 dipendenti).

• Termini presentazione istanza e obbligo di relazione tecnica:

La domanda di concessione del trattamento deve essere presentata telematicamente entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Nella domanda devono essere indicati:

la causa di sospensione o riduzione;

la presumibile durata;

i nominativi interessati;

le ore richieste.

Assieme alla domanda dovrà essere allegata anche la relazione tecnica

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