CONFARTIGIANATO FIDI CUNEO Società Cooperativa
REGOLAMENTO INTERNO VIGENTE Deliberato C.di A. del 01/06/17
NORME GENERALI
ARTICOLO 1 – Scopo ed oggetto del regolamento
Il presente regolamento ha lo scopo, ai sensi dello statuto vigente, di disciplinare l’organizzazione dei soci, l’attività degli organi sociali e dei lavoratori dipendenti con la finalità di raggiungere gli scopi sociali della Cooperativa.
ARTICOLO 2 - Rapporti giuridici all’interno della Cooperativa
All’interno della Cooperativa si instaurano tre diversi rapporti giuridici, uno di tipo associativo, uno fondato sulla collaborazione coordinata e continuativa e uno di lavoro subordinato del personale dipendente non socio della Cooperativa.
In relazione al rapporto associativo il socio è regolato dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dello statuto.
Il rapporto di collaborazione coordinata continuativa (Consiglio d’Amministrazione e Comitato Esecutivo) è regolato dagli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30 dello statuto.
In relazione al rapporto di lavoro subordinato di dipendenti non soci, la Cooperativa rimanda alle forme e alle disposizioni del Contratto Collettivo di riferimento e allo Statuto dei Lavoratori (legge 300/70).
Inoltre, la Cooperativa stabilisce la possibilità di formalizzare contratti di lavoro, in forma autonoma o in qualsiasi altra forma con cui si contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto delle norme di legge.
NORME SUGLI ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 3 – Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si occupa della gestione della Cooperativa e della definizione della struttura di direzione e conduzione della Cooperativa; elabora i programmi di sviluppo e le scelte strategiche, sentito il parere e in collaborazione con i funzionari incaricati.
In merito all’attività sociale del Confidi, il Consiglio di Amministrazione assume le delibere relative alle domande di prestazione di garanzia presentate a codesto organo dai soci.
Tali domande sono valutate verificando i progetti, i requisiti economici e patrimoniali dell’azienda e dei soci nonché le garanzie fornite.
Il consiglio può assumere tre decisioni:
A) deliberare favorevolmente la pratica;
B) rinviare la pratica al Consiglio di Amministrazione successivo, e comunque per non più di una volta, per approfondimento dell'istruttoria;
C) deliberare negativamente la pratica; in questo caso il Consiglio d’Amministrazione redige una sintetica nota in cui motiva la decisione che viene conservata agli atti della società.
I componenti del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza, si impegnano a riferire in tempo utile, all’ufficio di Cuneo, tutte le informazioni in loro possesso per permettere al Consiglio di deliberare in modo opportuno.
Il Consigliere deve giustificare la sua assenza ad una riunione del Consiglio; in caso di più di tre assenze consecutive non giustificate, l’Assemblea dei Soci può deliberare la revoca, ai sensi dell’articolo 2383 del codice civile, in quanto elemento di giusta causa di revoca.
Per ciò che attiene al processo del credito, ed in particolare all'istruzione ed all'esame della pratica, alla valutazione del merito di credito, al monitoraggio, alla valutazione della rischiosità ed all'entità delle commissioni di garanzia il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere ed aggiornare un apposito “Regolamento del Credito”.
ARTICOLO 4 – Comitato Esecutivo
In ottemperanza all’articolo 30 dello statuto, il presente articolo del regolamento interno precisa l’operatività del Comitato Esecutivo.
La funzione di segretario del Comitato Esecutivo può essere affidata ad un impiegato della Cooperativa.
Membri del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo si compone di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, e tre membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
Convocazione e validità
Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni volta che il Presidente ne ravvisi l’opportunità o gliene sia fatta richiesta da due componenti del Comitato Esecutivo.
Per essere validamente costituito il Comitato Esecutivo, deve essere presente la maggioranza di tutti i componenti in carica.
Presiede il Comitato il Presidente del Consiglio d’Amministrazione, o in sua assenza, il Vice Presidente, come previsto dall’Art. 30 dello Statuto.
Al Comitato Esecutivo assiste almeno uno dei componenti del Collegio Sindacale.
Importi di competenza
Le pratiche di competenza del Comitato Esecutivo sono quelle stabilite con apposita delibera dal Consiglio d’Amministrazione.
Modalità operative
Con apposita delibera il Consiglio stabilirà le modalità operative del Comitato Esecutivo ed il suo funzionamento.
I consiglieri di amministrazione che non fanno parte del Comitato Esecutivo si impegnano a comunicare all’ufficio di Cuneo, prima della riunione del Comitato Esecutivo, tutte le informazioni in loro possesso. Il Comitato Esecutivo può decidere di rinviare al Consiglio d’Amministrazione la delibera per poter approfondire meglio la pratica.
Per quanto riguarda la delibera il Comitato Esecutivo può procedere in quattro modi:
A) deliberare favorevolmente la pratica, condizionata all’ammissione del nuovo socio da parte del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile;
B) rinviare la pratica alla successiva riunione del Comitato per approfondimento dell'istruttoria e comunque non più di una volta;
C) rinviare la pratica al Consiglio di Amministrazione
D) deliberare negativamente la pratica; in questo caso il Comitato Esecutivo redige una sintetica nota in cui motiva la decisione.
I Consiglieri potranno prendere visione delle note di cui sopra.
I componenti del Comitato Esecutivo, in caso di assenza, si impegnano a riferire in tempo utile, all’ufficio di Cuneo, le informazioni in loro possesso.
Il componente del Comitato Esecutivo deve giustificare la sua assenza ad una riunione del Comitato; in caso di più di tre assenze consecutive non giustificate, il Consiglio d’Amministrazione può deliberare la sostituzione del membro del Comitato.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare altre attribuzioni al Comitato Esecutivo specificandone modalità e limiti di delega.
NORME PER LA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE Articolo 5 – Scopo
Scopo delle norme per la gestione del conflitto di interesse inserite nel presente regolamento è definire le situazioni di conflitto di interesse e dettare regole per la loro gestione, al fine di garantire la trasparenza dell’azione del Consiglio di Amministrazione e preservare il patrimonio della cooperativa, il tutto ad integrazione e nel rispetto dell’articolo 2391 del Codice Civile.
Articolo 6 - Soggetti
Il presente regolamento si applica ai componenti il Consiglio di Amministrazione, ai componenti il Comitato Esecutivo e, ove applicabile, ai componenti il Collegio Sindacale ed ai collaboratori della Cooperativa presenti alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e al Direttore qualora investito di poteri deliberativi in forza di apposita procura.
Articolo 7 – Definizione di conflitto
Il presente regolamento si applica a tutte le situazioni in cui uno o più amministratori si trovino in una delle seguenti situazioni:
titolare di ditta individuale o studio professionale che richiede alla Cooperativa la concessione di garanzie su qualsiasi tipo di operazione (breve, medio, lungo periodo, leasing etc), con qualsiasi quota di intervento a garanzia e con qualsiasi modalità tecnica di esecuzione
socio e/o amministratore di società di persone o società di capitali, cooperative, consorzi, associazioni professionali che richiedono alla Cooperativa la concessione di garanzie su qualsiasi tipo di operazione (breve, medio, lungo periodo, leasing etc), con qualsiasi quota di intervento a garanzia e con qualsiasi modalità tecnica di esecuzione
consigliere di Amministrazione di Banche convenzionate con la Cooperativa e loro società controllate, per le pratiche di garanzia rilasciate alle stesse Banche per conto del socio richiedente
titolare, socio, amministratore di aziende chiamate a svolgere prestazioni od operazioni in cui la cooperativa è controparte.
Le situazioni sopra elencate valgono anche in caso di rapporti di coniugio, convivenza, unione civile, parentela o affinità entro il terzo grado e altre situazioni in cui il soggetto ritiene, per qualsiasi altra causa, di essere in conflitto di interesse.
Articolo 8 – Modalità operative
Prima della trattazione della pratica oggetto di potenziale “conflitto”, il soggetto di cui all’art. 6 deve dichiarare al Consiglio di Amministrazione la propria situazione, a norma dell’art. 2391 1^ comma del Codice Civile.
Il consigliere dovrà fornire al C. di A. le informazioni in suo possesso che non siano coperte da riservatezza, dovrà astenersi da qualsiasi commento alla pratica, così come dovrà astenersi da qualsiasi azione che potrebbe influenzare la deliberazione consigliare in favore del beneficiario dell’interesse in conflitto.
Il Consiglio di Amministrazione dovrà, ex art. 2391 2^ comma, adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell’operazione per la società.
Il Consigliere si dovrà astenere dal voto.
In caso di parità la pratica si intenderà in ogni caso respinta.
Su richiesta di almeno un Consigliere e/o un Sindaco effettivo, il Consigliere o i Consiglieri di cui si tratta deve/devono lasciare la sala della riunione durante la discussione.
Articolo 9 – Amministratori delegati
Qualora uno o più Consiglieri in conflitto risultassero titolari di poteri delegati, essi dovranno astenersi dal compiere le operazioni, ex art. 2391 c.c., investendo della questione il Consiglio di Amministrazione.
Le norme di cui ai precedenti articoli vengono applicate anche alle riunioni del Comitato Esecutivo, nell’ambito della propria competenza; in questi casi la pratica deve essere trasferita per competenza al Consiglio di Amministrazione.
Articolo 10 – Collegio Sindacale
Anche i componenti il collegio sindacale, nelle situazioni di conflitto evidenziate nell’art. 7, benché non titolari del diritto di voto, dovranno astenersi da qualsiasi azione che potrebbe influenzare la deliberazione consigliare in favore del beneficiario dell’interesse in conflitto.
Articolo 11 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto dalle precedenti norme in tema di conflitto di interessi si fa rinvio all’art. 2391 e seguenti del Codice Civile.
NORME SULL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL PERSONALE DIPENDENTE
ARTICOLO 12 – Organizzazione aziendale
La struttura organizzativa-aziendale si articola:
a) nel servizio amministrativo - finanziario;
b) nel servizio assistenza al credito;
c) nel servizio di delibera delle garanzie.
Al servizio di cui alla precedente lettera a) sono demandati i compiti propriamente amministrativo e finanziario come la contabilità generale, i rapporti di normale amministrazione con le banche, la tenuta della cassa, l’amministrazione - organizzazione e coordinamento del personale, la segreteria generale. I servizi sopra descritti sono coordinati da un responsabile individuato dall’organo amministrativo.
Al servizio cui alla precedente lettera b) fanno capo tutte le attività proprie della Cooperativa quali:
assistenza finanziaria all’impresa socia, finalizzata alla prestazione di garanzia;
predisposizione della pratica di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessi o strumentali.
Al servizio di cui alla precedente lettera c) fanno capo le attività di delibera delle garanzie secondo le modalità ed i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
I servizi sopra descritti sono coordinati da un Direttore individuato dall’organo amministrativo.
Il personale dipendente della Cooperativa è inquadrato secondo un preciso organigramma in cui sono dettagliati gli incarichi e le competenze di ogni singolo lavoratore.
Ogni dipendente, inoltre, è tenuto ad attenersi alle regole descritte nel manuale delle procedure, conservato presso la Sede Sociale della Cooperativa e
ARTICOLO 13 – Dipendenti e mansioni
Il personale dipendente della Confartigianato Fidi di Cuneo S.C. è tenuto, nell'espletamento del lavoro, ai doveri di riservatezza secondo la normativa vigente ed è responsabile dei beni e delle attrezzature affidategli per il compimento delle mansioni proprie della qualifica professionale rivestita, il cui indirizzo e controllo, viene convenuto nella persona del Direttore individuato dall’organo amministrativo.
ARTICOLO 14 – Direttore
Il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Direttore i poteri di delibera delle garanzie prevedendo, con apposita delibera, limiti, parametri e procedure di tale attività.
I poteri di delibera al Direttore vengono attribuiti tramite apposita procura notarile; tutte le facoltà conferite con tale atto sono da intendersi esercitabili, con le qualifiche e nei limiti evidenziati, fino alla permanenza della carica in capo al nominato procuratore, e sono in ogni momento revocabili da parte del Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 15 – Privacy e sicurezza sul luogo di lavoro
Il personale dipendente, nonché i Consiglieri della Cooperativa sono periodicamente aggiornati sulle norme vigenti in modo da garantire un adeguato livello di preparazione nell’ottemperanza alle regole di riservatezza e sicurezza.
Periodicamente inoltre, i locali utilizzati dei dipendenti della Cooperativa sono visionati da un consulente incaricato che valuta l’adeguatezza alle norme sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO 16 - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle stesse, sono regolate dalla legge e dal contratto collettivo.
In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, l’organo amministrativo può in caso di infrazioni di particolare gravità, promuovere azioni disciplinari in conformità al contratto collettivo di lavoro.
NORME SPECIALI
Articolo 17 – Norme speciali
In ottemperanza a norme particolari il presente regolamento interno richiama il seguente regolamento specifico deliberato dal Consiglio di Amministrazione:
- Codice procedurale per il rispetto della normativa “Antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo” D.L. 109 del 22/06/07, D.L. 231 del 21/11/07 e Provvedimento Banca d’Italia del 10/03/11
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NORME FINALI
ARTICOLO 18 – Decorrenza degli effetti del regolamento
Il presente regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 01/06/17, entra in vigore dal giorno medesimo.
ARTICOLO 19 – Modificazione del regolamento
Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera del Consiglio d’Amministrazione.
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ARTICOLO 20 – Riferimenti normativi
Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili, nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente
Roberto Ganzinelli