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OGGETTO: Pratica num. 2166/FT/2014. Decreto di variazione tabellare n. 57/14, del 19 febbraio 2014, del Presidente della Corte d’Appello di …….

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Ex par. 41.1, ora art. 130 Nuova Circolare

OGGETTO: Pratica num. 2166/FT/2014. Decreto di variazione tabellare n. 57/14, del 19 febbraio 2014, del Presidente della Corte d’Appello di …….

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 4 febbraio 2015, ha adottato la seguente delibera:

"Premesso che con decreto di variazione tabellare, del 19 febbraio 2014, il Presidente della Corte d’Appello di ..., a seguito di interpello interno, ha nominato il dottor ...Presidente titolare della prima sezione penale della Corte e il dott. ……, Presidente della seconda sezione della Corte d'assise d'appello della Corte, nonché Presidente aggiunto della terza sezione penale della Corte;

Rilevato che in data 17 marzo 2014 il Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di ... ha espresso parere favorevole alla predetta variazione tabellare;

Lette le osservazioni presentate dal dottor ... in data 24 febbraio 2014, osserva quanto segue:

1. Il provvedimento in esame

In data 19 febbraio 2014 il Presidente della Corte d’Appello di ... ha adottato il seguente provvedimento di variazione tabellare:

“Il PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DI ...

Rilevato che con interpello in data 12 gennaio 2014 prot. n. 40 questa Presidenza indiceva concorso interno per la copertura del posto di Presidente titolare della prima sezione penale, di Presidente della seconda sezione della Corte d'assise d'appello e di Presidente aggiunto della terza sezione penale, con la precisazione che il Presidente della seconda sezione della Corte d'assise d'appello avrebbe assunto anche le funzioni di Presidente aggiunto della terza sezione penale, e che i due Presidenti delle Corti d'assise d'appello avrebbero svolto le funzioni di supplente l'uno dell'altro;

che, nel termine assegnato, hanno presentato domanda, chiedendo di essere assegnati alla prima sezione penale in qualità di Presidente titolare della sezione stessa, il Presidente di sezione dott.

...il quale, già consigliere della prima sezione penale, oggi ha preso possesso del posto, ed il Presidente di sezione dott..., che ha preso possesso del posto il 14 febbraio scorso, provenendo dal Tribunale di Siena, ove, in qualità di perdente posto di Presidente del soppresso Tribunale di ..., svolgeva le funzioni di Presidente di sezione (nonché di presidente ff. del Tribunale stesso);

rilevato che il par. 41. 1 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2012/2014 prevede testualmente che: "Nel caso in cui vi siano più aspiranti all'assegnazione o al tramutamento, il Presidente, tenute presenti le esigenze di efficienza dell'ufficio, applica nell'ordine i seguenti criteri di valutazione, utilizzati in maniera coerente ed uniforme per tutte le proposte di variazione tabellare relative al medesimo ufficio: a) attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze comprovanti l'idoneità professionale dell'aspirante. Nella valutazione delle attitudini si devono considerare, in particolare, le specifiche competenze e materie trattate qualificanti in relazione al posto messo a concorso e sono preferiti magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee al posto da ricoprire; b) anzianità di servizio nell'ufficio; c) anzianità nel ruolo";

rilevato, altresì, che il par. 46.1 della medesima Circolare prevede che "Ferme le previsioni del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, le disposizioni che precedono si applicano anche all'assegnazione dei Presidenti di sezione";

considerato, sotto il profilo sub a), che al dott. ...ed al dott. ..., magistrati di grande esperienza nel settore penale, vanno riconosciute pari attitudini, con riferimento allo specifico posto semidirettivo;

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che, in particolare, il dott. ... vanta il lodevole svolgimento per circa sette anni delle funzioni di Presidente di sezione penale, prima presso il Tribunale di ... e successivamente presso il Tribunale di Siena, qui avendo assunto tali funzioni (e svolto pur quelle di Presidente ff.) dopo la soppressione del Tribunale di ..., del quale era stato nominato Presidente;

che il dott. Massari, consigliere da ben oltre un decennio della prima sezione penale della Corte, sezione per ciò stesso da lui ben conosciuta, ha altrettanto lodevolmente svolto, quale consigliere anziano, per non trascurabile arco temporale, funzioni non dissimili, in punto di fatto, da quelle semidirettive, condivisibilmente leggendosi nel parere preliminare espresso dal Presidente della sezione in data 21 ottobre 2013, ai fini della nomina del dott. ...a Presidente di sezione di questa Corte, che egli "ha sempre collaborato con i vari Presidenti di detta sezione per organizzare il ruolo delle udienze e nella formazione dei collegi giudicanti. Tale opera ebbe a farsi ben più pregnante nel periodo dal 2010 al 2011, in cui detta sezione rimase priva di Presidente effettivo, costringendo il dott. ...ad un vero e proprio ruolo presidenziale, non disgiunto, però, da una consistente partecipazione a numerose udienze dibattimentali con relativo carico di sentenza (...).

Dal mese di ottobre 2012 la predetta prima sezione penale è di nuovo priva di Presidente effettivo dato che lo scrivente svolge le funzioni di Presidente supplente/aggiunto nel mentre è Presidente effettivo della prima sezione della Corte d'assise d'appello (...). Quanto sopra porta ad un notevole aggravio di lavoro per il dott. ...che, senza alcuno sgravio dalle sue normali funzioni di consigliere (numero di partecipazione alle udienze e carico di sentenze) collabora efficacemente alla formazione dei ruoli d'udienza con l'individuazione dei processi a farsi per l'incombente pericolo della prescrizione ovvero per la soluzione di particolari incombenze specie ai fini civili, sia per la loro difficoltà onde provvedere ad un'equa distribuzione tra i vari colleghi dei singoli collegi giudicanti ed in ciò un'indubbia capacità organizzativa del lavoro giudiziario";

considerato che il criterio sub b), dell'anzianità di servizio nell'Ufficio - di cui, stante la neutralità del precedente, s'impone l'esame - gioca a favore del dott. ...in ragione di quanto sopra esposto (onde resta assorbito il criterio dell'anzianità nel ruolo, favorevole invece al dott. ...);

che pertanto, in forza del citato par. 46.1, che estende ai posti semidirettivi la regola di cui al par.

41.1, il posto di Presidente titolare della prima sezione penale deve essere assegnato al dott.

Massari, con la conseguenza che va assegnato al dott. ... il posto di Presidente della seconda sezione della Corte d'assise d'appello, e quello di Presidente aggiunto della terza sezione penale.

PQM

nomina il dott. ...Presidente titolare della prima sezione penale della Corte;

nomina il dott. ... Presidente della seconda sezione della Corte d'assise d'appello della Corte, nonché Presidente aggiunto della terza sezione penale della Corte.”

Omissis

2. Le osservazioni del dottor ...

In data 24 febbraio 2014 il dottor ... ha presentato le seguenti osservazioni al provvedimento di variazione tabellare:

“In esito al concorso interno 12.2.014 n.40 per la copertura del posto di Presidente titolare della Prima Sezione Penale e di Presidente della seconda sezione della Corte d’Assise d’Appello e Presidente aggiunto della terza sezione penale, il Presidente della Corte d’Appello di ..., in applicazione dei criteri di cui ai paragrafi 41.1 e 46.1 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle, con decreto 19.2.013, nominava il dott. ...presidente titolare della Prima Sezione Penale e conferiva allo scrivente il posto residuo. Si formulano in proposito le seguenti

Osservazioni

Nell'adozione del decreto in premessa i criteri di cui agli artt. 41 e 46 della citata circolare sono stati erroneamente applicati, a detrimento di chi scrive, per le ragioni che seguono.

Attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da ricoprire desunta dall'attività svolta...

Sulla base di questo criterio si sono riconosciute al dott. ...ed allo scrivente, "pari attitudini", conferendo così valore decisivo nella scelta al secondo dei criteri di cui all'art. 41cit.

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Dalla motivazione del decreto si desume che nell'applicazione del criterio ora in esame si sono giustamente valutate non tutte le l'attività svolte dal dott. ...nel corso del decennio trascorso in qualità di Consigliere presso la prima sezione penale (v. oltre), bensì solo quelle afferenti ad attività organizzative, "non dissimili da quelle direttive", ed a quelle esercitate in due brevi periodi (uno imprecisato nel 2010/2011 ed uno dall'ottobre 2012 ad oggi) nei quali, stante la vacanza del posto di Presidente di Sezione, è stato chiamato, nella Sezione, a svolgere funzioni presidenziali in quanto giudice anziano. Le suddette esperienze del dott. ...sono state ritenute equivalenti alle funzioni semidirettive svolte dallo scrivente presso la Prima Sezione Penale e presso la Corte d'Assise del Tribunale di ... dal 15.5.2007 al 12.12.012, data questa in cui chi scrive ha preso possesso presso il Tribunale di ... in qualità di Presidente, ed alle funzioni direttive successivamente svolte, dapprima a ... quale Presidente titolare e poi a ...quale Presidente facente funzione del Tribunale.

Brevi situazioni di fatto in cui il dott. ...ha svolto funzioni non dissimili da quelle direttive o di supplente, dunque, vengono equiparate allo svolgimento di funzioni semidirettive prima e direttive poi, esercitate dallo scrivente per ben sette anni sulla base di delibere del CSM adottate in esito a procedure concorsuali nelle quali chi scrive è stato prescelto fra numerosi altri candidati.

Né le osservazioni che si propongono si risolvono nel dato oggettivo della titolarità in capo allo scrivente di qualifiche direttive e semidirettive formalmente attribuite; il fatto è, che come risulta da qualsiasi fonte cui si voglia attingere ( pareri, acquisizione di provvedimenti adottati nei diversi contesti ecc.) emerge incontestabilmente che chi scrive ha sempre svolto tali funzioni con successo, pur operando in situazioni di difficoltà estrema. Nella prima Sezione penale del Tribunale di ...

organizzando lo smaltimento dell'enorme arretrato accumulato sotto le precedenti presidenze (circa 4000 processi nel monocratico); a ... affrontando le inedite problematiche dell'accorpamento di un piccolo Tribunale ad un Tribunale difficile, come è quello di Siena, considerato sino a poco tempo or sono sede disagiata; a Siena, infine, riorganizzando in pochi mesi il Tribunale (pressoché dimezzato negli organici dei magistrati e del personale amministrativo) affinché potesse ricevere e gestire in modo adeguato i molteplici processi scaturiti dai gravissimi fatti afferenti alle recenti vicende del Montepaschi, primaria istituzione cittadina e terzo istituto di credito a livello nazionale.

b) Anzianità di servizio nell'ufficio

Nel decreto che qui si discute l'anzianità di servizio nell'ufficio viene considerata l'elemento dirimente in favore del dott. ...in quanto questi è in servizio presso la Corte da otre un decennio (con la qualifica di Consigliere), mentre chi scrive ha preso servizio presso la Corte solo alcuni giorni orsono in veste di Presidente di Sezione.

In realtà l'applicazione che è stata fatta di questo criterio appare inesatta in quanto si risolve nella valutazione di due anzianità di servizio fra loro disomogenee, l'una di Consigliere, l'altra di Presidente di Sezione. La realtà è che l’art.46, che estende il criterio dell'anzianità nell'ufficio anche ai Presidenti di Sezione, non significa l'equiparazione fra la qualifica di Consigliere e quella di Presidente di Sezione ai fini del computo dell'anzianità di servizio nell'ufficio; significa soltanto che in un concorso fra Presidenti di Sezione per la copertura di un posto vacante di Presidente di Sezione, prevarrà, a parità di valutazione quanto al criterio sub a), quello con maggiore anzianità di servizio nell'ufficio, come nel concorso interno per la copertura di un posto vacante di Consigliere, prevarrà quello fra i Consiglieri che, a parità di valutazione quanto al criterio sub a), abbia la maggiore anzianità di servizio nell'ufficio.

Insomma, resta esclusa la possibilità di far valere in un concorso per un posto di Presidente di Sezione l'anzianità maturata nella qualifica di Consigliere. E ciò è logico, in quanto si tratta di due funzioni fra loro completamente diverse, l'una semidirettiva e l'altra no. Ciò è tanto vero che il presidente della Corte, nel formulare le valutazioni di cui al criterio sub a), ha tenuto conto non già di tutta l'attività del dott. ...nel corso del suo decennio di permanenza presso la corte, bensì solo di quegli elementi che potevano dare spunto ad una valutazione positiva di attitudini direttive, che non rientrano nelle normali attribuzioni di un consigliere.

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c) Anzianità nel ruolo

Nulla da osservare su quest'ultimo criterio, posto che chi scrive ha un'anzianità nel ruolo superiore a quella del dott. ……...

Si confida dunque che l'assegnazione dei posti di Presidente di Sezione presso la Corte d'Appello di ... oggetto del concorso interno 12.2.014 n.40 venga riconsiderata alla luce delle osservazioni svolte.”

3. Il parere del Consiglio Giudiziario

In data 17 marzo 2014 il Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di ... ha espresso il seguente parere favorevole:

“Il Consiglio

- letto il decreto del Presidente della Corte di Appello di ... n" 57 del 19/02/2014, con cui, in esito a concorso interno, il dott. ...è stato nominato Presidente della Prima Sezione Penale ed il dott. ... è stato nominato Presidente della Seconda Sezione della Corte di Assise di Appello e Presidente Aggiunto della Terza Sezione Penale;

lette le osservazioni presentate in data 24/02/2014 dal dott. ..., aspirante, al pari del dott. Massari, al posto di Presidente della Prima Sezione Penale, ed incentrate, in sintesi, sulla dedotta erronea applicazione dei criteri di cui agli arti 41 e 46 della Circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2012/2014 (ora 2014/2016), in relazione sia al parametro delle attitudini, sia a quello dell'anzianità di servizio;

- rilevato, preliminarmente, che, a norma dell'art. 41.1 della citata Circolare, "nel caso in cui vi siano più aspiranti all'assegnazione o al tramutamento, il Presidente, tenute presenti le esigenze di efficienza dell'ufficio, applica nell'ordine i seguenti criteri di valutazione, utilizzati in maniera coerente ed uniforme per tutte le proposte di variazione tabellare relative al medesimo ufficio:

a) attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze comprovanti l'idoneità professionale dell'aspirante. Nella valutazione della attitudini si devono considerare, in particolare, le specifiche competenze e materie trattate qualificanti in relazione al posto messo a concorso e sono preferiti i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee al posto da ricoprire; b) anzianità di servizio nell'ufficio; c) anzianità nel ruolo

I criteri di cui ai punti b) e c) vanno verificati in relazione alla data di vacanza del posto. Nel rapporto tra anzianità di servizio e anzianità di ruolo si applica il criterio di cui al par. 36.2.... ";

ritenuto che, nel caso di specie, l'individuazione del dott Massari, tra i due aspiranti al posto dì Presidente della Prima Sezione Penale, risulta adeguatamente motivata, sia quanto alla ritenuta equivalenza delle rispettive attitudini, sia quanto al rilievo, infine dirimente, della maggiore anzianità di servizio nell'ufficio del dott. ... rispetto a quella del doti ...;

rilevato, infatti, che, quanto alla equivalenza degli aspiranti sotto il profilo attitudinale, a fronte delle indubbie doti organizzative dimostrate dal dott. ..., nei precedenti incarichi di Presidente della Prima Sezione Penale di ... e di Presidente di Sezione e Presidente facente funzioni del Tribunale di ……(ove si era trasferito, a seguito della soppressione del Tribunale di ..., cui era stato precedentemente destinato con funzioni di Presidente), si impone il rilievo delle altrettanto innegabili capacità organizzative dimostrate dal dott. Massari, già consigliere anziano della Prima Sezione Penale, il quale, secondo quanto evidenziato sia dal precedente Presidente di Sezione, sia dal Presidente di Corte ed ulteriormente confermato anche in sede di discussione consiliare, nell'arco di oltre un decennio, ha collaborato costantemente ed in modo determinante all'organizzazione del lavoro della sezione stessa (quanto alla definizione dei ruoli di udienza ed alla formazione dei collegi giudicanti, mediante una ponderata valutazione dei processi, in ragione della loro complessità o dell'urgenza della relativa trattazione, funzionale anche all'equa ripartizione del carico di lavoro tra i colleghi dei singoli collegi giudicanti), così svolgendo, peraltro anche formalmente, nei periodi di vacanza del posto semidirettivo, proprio le stesse "funzioni inerenti al posto da coprire";

rilevato, inoltre, che tali funzioni sono state espletate dal dott. ...senza che questi abbia fruito di alcuno sgravio dalle normali funzioni di consigliere, quanto alla partecipazione alle udienze ed al carico delle sentenze, ciò che ulteriormente conferma una acquisita, encomiabile esperienza organizzativa;

ritenuto, pertanto, che le attitudini specifiche di cui il dott. ...ha dato prova, nel medesimo ufficio semidirettivo oggetto di assegnazione, possono considerarsi senz'altro equivalenti a quelle, sicuramente lodevoli e pure certamente verificate, del dott. ..., non senza rilevare che entrambi i posti messi a concorso ineriscono qualifiche semidirettive e che, relativamente al delicato settore della Corte di Assise, il

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dott. ... vanta specifica esperienza direttiva, essendo già stato Presidente della Corte di Assise del Tribunale di ...;

ritenuto, quindi, che, a parità di attitudini, il criterio dell'anzianità di servizio nell'ufficio porta inevitabilmente a individuare nel dott. ...il magistrato da destinare all'ufficio richiesto, in quanto da oltre un decennio in servizio presso la Corte di Appello di ..., ove, invece, il dott. ... è giunto in data 14/02/2014;

ritenuto, sul punto, che non è condivisibile la prospettazione del dott. ..., secondo cui il requisito dell'anzianità di servizio andrebbe verificato solo con riferimento all'anzianità eventualmente maturata in una qualifica semidirettiva omologa a quella messa a concorso (senza considerare, cioè, quella maturata quale consigliere di Corte di Appello), in quanto, per un verso, l'art. 46 della citata circolare estende le disposizioni in materia di assegnazione dei magistrati alle sezioni anche all'assegnazione dei Presidenti di Sezione, senza alcuna eccezione, e, per altro verso, l'anzianità di servizio nell'ufficio rappresenta un criterio di preferenza gradato di selezione rispetto a magistrati già parimenti legittimati a concorrere per il posto semidirettivo, indipendentemente dalla qualifica precedentemente rivestita;

ritenuto, pertanto, che va formulato parere favorevole in ordine al decreto in esame;

P.Q.M.

esprime parere favorevole.”

OMISSIS

4. La decisione consiliare

Il provvedimento in esame non può essere approvato.

La nomina del dottor ...a Presidente della prima sezione penale della Corte d’Appello di ...

è stata, sostanzialmente, motivata in ragione della maggiore anzianità di servizio nell’ufficio del predetto magistrato rispetto al dottor ...

Il Presidente della Corte, infatti, ha ritenuto i due candidati con “pari attitudini” ed ha riconosciuto al dottor ...una maggiore anzianità di servizio nell’ufficio, facendolo, così, prevalere sul dottor ..., ancorché meno anziano di ruolo rispetto a quest’ultimo: volendo, pertanto, ritenere corretta la valutazione sulle attitudini, si tratta di verificare se il Presidente della Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del criterio “dell’anzianità di servizio nell’ufficio”, di cui al par.41.1. della circolare sulla formazione delle tabelle.

In particolare, il Presidente della Corte d’Appello, nel valutare l’anzianità di servizio nell’ufficio, ha fatto riferimento al periodo di servizio, superiore al decennio, prestato dal dottor ...come consigliere della Corte d’Appello di ...; considerato che il dottor ... aveva preso servizio alla Corte d’Appello di ..., come Presidente di sezione, soltanto 10 giorni prima della decisione, in quanto in precedenza prestava servizio presso il Tribunale di ...e, ancor prima, presso il Tribunale di ………., la preferenza è stata accordata al dottor ...in ragione della ben più lunga appartenenza di quest’ultimo magistrato alla Corte d’Appello di ...

Ritiene, tuttavia, il consiglio, che la valutazione dell’anzianità operata dal Presidente della Corte d’Appello ed avallata dal Consiglio Giudiziario non possa essere condivisa.

L’anzianità di servizio nell’ufficio, di cui alla lettera b), del par.41.1, della circolare sulla formazione delle tabelle, infatti, non attiene alla generica appartenenza del magistrato all’ufficio giudiziario, ma al servizio prestato nell’ufficio a concorso: nel caso di specie, pertanto, il Presidente della Corte d’Appello avrebbe dovuto fare riferimento all’eventuale servizio prestato dai due magistrati come presidenti di sezione della Corte d’Appello di ...

Orbene, poiché l’anzianità di servizio va calcolata con riferimento alla data della vacanza, nel caso di specie il dirigente non avrebbe potuto utilizzare il criterio di cui alla lettera b) in quanto nessuno dei due candidati, alla data della vacanza, prestava servizio come Presidente di Sezione della Corte d’Appello di ...

Ne consegue che il dirigente avrebbe dovuto fare applicazione dell’ultimo criterio, quello, cioè, dell’anzianità di ruolo di cui alla lettera c) e, pertanto, la scelta sarebbe dovuta ricadere sul dottor ... (D.M.21/10/1976), più anziano del dottor ...(D.M.30/12/1977) di oltre un anno.

Per questi motivi la variazione tabellare non può essere approvata e il Presidente della Corte d’Appello dovrà assegnare il dottor ... alla I sezione penale della Corte d’Appello di ...

Tanto premesso, il Consiglio

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delibera

di non approvare il decreto di variazione tabellare n.57/14, del 19 febbraio 2014, del Presidente della Corte d’Appello di ... con invito al predetto Capo dell’ufficio di procedere alla nomina del dottor ... a Presidente titolare della I sezione penale della Corte d’Appello di ..."

Sub § 41.1

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