• Non ci sono risultati.

OGGETTO: Pratica num. 966/FT/2014. Modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di …….., effettuata con decreto n. 843/14.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "OGGETTO: Pratica num. 966/FT/2014. Modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di …….., effettuata con decreto n. 843/14."

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Ex Par. 33, ora art 94 nuova circolare

OGGETTO: Pratica num. 966/FT/2014. Modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di …….., effettuata con decreto n. 843/14.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 30 luglio 2014, ha adottato la seguente delibera:

“- vista la modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di ..., effettuata con decreto n. 843/14 in cui il Presidente f.f. del Tribunale ha disposto la nomina del dott. …………. a Vicario;

- lette le osservazioni presentate dal dott. ………..;

osserva:

1. Con decreto n. 843/14 il Presidente f.f. del Tribunale di ..., nominato precedentemente Vicario dal deceduto Presidente ……. ha provveduto a sua volta a nominare il proprio Vicario nella persona del dott. ………., dopo avere effettuato interpello, all’esito del quale avevano dato la loro disponibilità i magistrati ..., ...e ... Il Dirigente aveva ritenuto il dott. ...

maggiormente idoneo alla luce delle capacità organizzative dimostrate.

Il dott. ... ha presentato osservazioni pervenute in data 19 maggio 2014, rilevando che il Presidente f.f. avrebbe omesso di effettuare una valutazione comparativa fra i richiedenti, viceversa prevista dalla normativa secondaria in materia tabellare; mancherebbe inoltre il riferimento alla più elevata qualificazione di professionalità di cui il dott. …. è in possesso (VII a fronte della IV conseguita dal dott. ...) e alle funzioni di reggenza precedentemente svolte in uffici diversi;

peraltro egli vanterebbe anche una maggiore anzianità nell’Ufficio specifico, avendo assunto l’incarico presso il Tribunale di ... a far data dal 13 gennaio 2012, ossia circa un anno prima del dott. ...

2. Ritiene il Consiglio che, ancor prima di entrare nel merito delle osservazioni svolte dal dott.

Arca, vada affrontata la questione relativa alla competenza circa la nomina del vicario in caso di vacanza del posto dirigenziale.

Va in tal senso rilevato che a norma dell’art. 104 Ord. Giud. “ il magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare, viene designato annualmente. Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale ordinario è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione o, in mancanza di essi, dal più anziano dei giudici”.

Considerato il complessivo tenore della disposizione, deve ritenersi che il vicario, in seguito alla nomina, acquisisca formalmente e sostanzialmente la peculiare collocazione funzionale sicché nelle more della procedura diretta a dar luogo alla sua sostituzione egli continua ad esercitare le funzioni previste dalla legge, venendo in rilievo la ratio che presiede all’istituto giuridico della prorogatio, come, peraltro, in sostanza, già ritenuto dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione del 3 dicembre 2009.

Resta da verificare se il Vicario sia abilitato a completare la procedura per la nomina del suo sostituto. Sul punto questo Consiglio si è già espresso rispondendo a specifico quesito in materia (58/QU72010) ed osservando che la vigente circolare per la formazione delle tabelle al paragrafo 35.6 prevede che il Presidente del Tribunale designi il magistrato destinato a presiedere l'ufficio in caso di sua mancanza o impedimento “preferibilmente tra i Presidenti di Sezione”. La designazione, a norma della citata circolare, deve avvenire previo interpello e con provvedimento motivato che dia conto delle disponibilità acquisite e della valutazione comparativa effettuata con riferimento specifico ai requisiti attitudinali, dovendo il capo dell’Ufficio precisare, qualora la scelta non ricada su uno dei Presidenti di Sezione, le ragioni che l'hanno determinata. Il Presidente ha,

(2)

inoltre, “facoltà di designare anche un magistrato che non ha aderito all'interpello qualora se ne ravvisi la necessità nell'interesse dell'ufficio, da indicare espressamente nella motivazione del decreto di nomina.”

La normativa secondaria connota, quindi, il potere presidenziale di designazione quale caratterizzato da ampia discrezionalità amministrativa, peraltro caratterizzata da elementi di fiduciarietà, seppure da esercitarsi nel quadro dell’interesse dell’ufficio.

Tanto comporta che la facoltà di nomina del vicario non sia delegabile, né esercitabile da sostituti.

La designazione del vicario spetta, in altri termini, in via esclusiva al titolare effettivo della funzione presidenziale. In caso di vacanza, provvederà, quindi, il nuovo Presidente che verrà insediato, non potendovi provvedere né il Vicario, né il Presidente di sezione più anziano in servizio, né, infine, il Presidente della Corte di Appello.

Il Consiglio, pertanto,

delibera

di non approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di ..., effettuata con decreto n. 843/14.”

33

g

Riferimenti

Documenti correlati

Esprimeva il Consiglio Giudiziario di Alpha in conseguenza di ciò parere negativo anche in ordine alla assegnazione della dott.ssa Undicesima alla sezione IV civile (essa

<<L’attuale organizzazione tabellare del Tribunale di Alpha prevede l’assegnazione delle procedure in materia societaria ad una Sezione specializzata, la Settima

non appare funzionale per la scelta del magistrato di riferimento per l'informatica, magistrato che deve essere scelto in ragione di competenze nel

Ritenuto che da tale ragionamento derivi la conseguenza che il magistrato destinato a presiedere il Tribunale di Sorveglianza, in caso di mancanza o di impedimento del titolare,

affiancamento impone, dunque, la creazione di un ruolo di procedimenti aggiuntivo rispetto a quello del quale il giudice togato è già titolare in forza della

vista la pratica avente ad oggetto la << modifica delle tabelle di organizzazione, effettuata con decreto n. 67 del 13 settembre 2011 il Presidente del

del Tribunale di Alpha, a seguito della destinazione di quattro Presidenti di sezione di nuova nomina (i dottori Primo, Secondo, Terzo, e Quarto), con interpello del 16.12.2009 ha

Il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Epsilon rilevava inizialmente, con parere del 14 settembre 2011, l'impossibilità per la dott.ssa Prima di esercitare