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Oggetto: Pratica num. 567/FT/2014. Modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Sorveglianza di ……… (decreto in data 3.12.2013).

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Ex par. 62,63 e 64, ora art. 207 Nuova Circolare.

Oggetto: Pratica num. 567/FT/2014. Modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Sorveglianza di ……… (decreto in data 3.12.2013).

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 30 luglio 2014, ha adottato la seguente delibera:

“- visto il decreto in data 3 dicembre 2013 con il quale il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di ...ha fissato il calendario delle udienze per l’anno 2015, ai sensi del combinato disposto dei paragrafi 62, 63 e 64 della Circolare in materia di organizzazione tabellare;

- lette le osservazioni proposte dalle dottoresse ….… e .. … …., nonché le controdeduzioni del Presidente del Tribunale e dei magistrati …, …, … e …..;

- visto il parere favorevole espresso all’unanimità dal Consiglio Giudiziario;

osserva

1. Il provvedimento in esame ha ad oggetto la fissazione del calendario delle udienze per l’anno 2015 del Tribunale di Sorveglianza di ……., con indicazione specifica della composizione dei singoli collegi, presieduti dal magistrato con la maggiore valutazione di professionalità.

Il provvedimento è stato oggetto di osservazioni da parte di due magistrati, i quali hanno sostenuto che, anche alla luce di una delibera consiliare del 17 luglio 2013 (allegata alle osservazioni), per la composizione di collegi del Tribunale di Sorveglianza la presidenza, in caso di impedimento o assenza del presidente titolare, spetterebbe al magistrato in servizio presso l’ufficio che ha maggiore anzianità nelle funzioni di sorveglianza e, a parità di tali funzioni, maggiore anzianità di servizio (1).

Il Presidente del Tribunale (ed alcuni magistrati controinteressati) hanno dedotto, a confutazione della tesi sostenuta dagli osservanti, che “nella composizione dei Collegi del Tribunale di Sorveglianza devono trovare applicazione i criteri generali di cui all’ordinamento giudiziario (art.

47 quinquies), della circolare tabelle Uffici Giudicanti (paragrafo 63.2) e dell’art. 70, comma VII, OP, che sono stati seguiti nella composizione dei Collegi contenuta nei calendari delle udienze”.

2. Il caso in esame pone la necessità di una rivalutazione della problematica generale della presidenza dei collegi del Tribunale di Sorveglianza nei casi in cui non sia assunta dal Presidente titolare dello stesso Tribunale.

(1) Va dato atto che nella citata delibera del 17 luglio 2013 il Consiglio, rispondendo ad uno specifico quesito riguardante un caso nel quale, essendo vacante il posto di Presidente di un Tribunale di sorveglianza ed essendo stato destinato a tale ufficio un magistrato in supplenza infradistrettuale avente maggiore anzianità di ruolo rispetto al Presidente f.f. dell’ufficio, si è chiesto di sapere “se la presidenza del collegio del Tribunale di Sorveglianza spetti al Magistrato avente maggiore anzianità nel servizio, anche se supplente e proveniente da altro ufficio, oppure spetti in ogni caso al Presidente f.f. del Tribunale di Sorveglianza, in base al quinto comma dell’art. 70 L. 354/75 e al paragrafo 47.3 della circolare del 21/7/2011 di codesto Consiglio Superiore della Magistratura”.

Nella delibera del 17 luglio 2013 si è affermato che <<la disciplina in tema di supplenza attribuisce al magistrato destinatario del provvedimento una assoluta e piena legittimazione nei compiti che rientrano nelle funzioni assegnategli; è, in altri, termini, magistrato in servizio – nei limiti e termini del decreto - presso l’ufficio di destinazione. Una volta, pertanto, entrato nel possesso delle “nuove” funzioni, di fatto, è componente inter pares della sezione del Tribunale ove è stato destinato. Solo a questo punto, si pone, sotto il diverso profilo della sostituzione del presidente assente o impedito, la valutazione del criterio di selezione del magistrato sostituto.

Orbene, il riferimento della normativa primaria all’ordine nelle funzioni giudiziarie per la scelta del supplente, richiama, chiaramente, la volontà legislativa, in un settore caratterizzato dalla particolare specializzazione, di privilegiare il magistrato dotato di adeguata ed idonea esperienza nello svolgimento specifico delle funzioni in quella materia. Non è dunque l’anzianità di servizio ad assumere carattere qualificante ma l’anzianità nell’effettivo svolgimento delle funzioni.>>.

Il Consiglio ha risposto, quindi, al quesito nei seguenti termini: <<La presidenza del collegio del Tribunale di

Sorveglianza, in caso di impedimento o assenza del presidente titolare, spetta al magistrato in servizio presso l’ufficio che ha maggiore anzianità nelle funzioni di sorveglianza e, a parità di tali funzioni, maggiore anzianità di servizio>>.

(2)

La norma speciale contenuta dell’art. 70, comma 5, della legge 354/75 non sembra derogare ai principi generali previsti sia dall’art. 47 – quinquies O.G. (“Quando il tribunale giudica in composizione collegiale, la presidenza del collegio è assunta dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione o dal magistrato più elevato in qualifica o dal più anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio”), sia dalla normativa secondaria di cui al paragrafo 63.2 della vigente Circolare in materia di organizzazione tabellare (“63.2 – Qualora il collegio non possa essere presieduto dal Presidente di sezione, o se questo manchi, la presidenza spetterà al magistrato che abbia conseguito la più elevata valutazione di professionalità o al più anziano dei magistrati con pari valutazione di professionalità componenti il collegio.”).

Il citato art. 70, comma 5, della legge 354/75 prevede che: “i provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segua nell’ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell’anzianità; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4”.

Come è stato rilevato anche da autorevole dottrina del settore, l’indicazione nella norma in esame della possibilità di far presiedere i collegi in caso di assenza o impedimento del Presidente titolare dal magistrato di sorveglianza che lo segua nell’ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell’anzianità va fatta risalire alla legge 663/86 ed adempie ad una funzione razionalizzatrice rispetto alla normativa previgente, la quale trascurava del tutto l’ipotesi dell’assenza o dell’impedimento del presidente.

Dal punto di vista interpretivo è evidente l’imprecisione presente nel testo dell’art. 70, comma quinto, con il riferimento in via prioritaria al “magistrato di sorveglianza che lo segue nell’ordine delle funzioni giudiziarie”.

Si è rilevato, infatti, che per quanto riguarda la funzione giudiziaria non è ipotizzabile alcuna graduatoria: a parte il Presidente, i magistrati di sorveglianza dello stesso ufficio sono tutti magistrati di tribunale e si differenziano eventualmente solo per la rispettiva “qualifica” ovvero - secondo il nuovo ordinamento giudiziario- per la rispettiva “valutazione di professionalità” (2).

E’ quest’ultimo, pertanto, il criterio cui far riferimento in via prioritaria, per cui qualora il collegio non possa essere presieduto dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza, la presidenza spetta al magistrato che abbia conseguito la più elevata valutazione di professionalità o al più anziano dei magistrati con pari valutazione di professionalità componenti lo stesso collegio.

Tale lettura interpretativa si inserisce armonicamente nel sistema normativo cui si è sopra fatto riferimento, non essendovi alcuna specifica ragione di deroga ai principi generali contenuti nell’ordinamento giudiziario (art. 47 – quinquies O.G.) per la specializzazione delle funzioni di magistrato di sorveglianza, specializzazione che caratterizza anche altri settori della giurisdizione e per i quali pure si applicano i citati principi generali.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di approvare il decreto in data 3 dicembre 2013 con il quale il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di ...ha fissato il calendario delle udienze per l’anno 2015.”

(2) E’ noto che nell’attuale assetto ordinamentale si è passati dal sistema delle qualifiche – corrispondenti alle partizioni del processo – ad un sistema di fasce, basato sulle valutazioni quadriennali di professionalità, sicché il superamento delle progressive valutazioni è condizione di legittimazione per la domanda di trasferimento che consente l’accesso a funzioni diverse. L’art. 12 del d.lgs. n. 160 del 2006, come sostituito dal comma 3 dell’art. 2, legge 30 luglio 2007 n.

111, disciplina i requisiti e i criteri per il conferimento delle funzioni e prevede un sistema secondo il quale dalla data di nomina a magistrato ordinario le valutazioni di professionalità avvengono con cadenza quadriennale fino alla settima valutazione.

(3)

SUB § 62,63 e 64

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