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RISCHI SUL LAVORO IN SANITA

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Academic year: 2022

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AZIENDA SANITARIA LOCALE BR

Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale Responsabile dott. Gabriele d’Ettorre

Piazza Di Summa – 72100 BRINDISI

Tel. 0831510434 Fax 0831510438

RISCHI SUL LAVORO IN SANITA’

(fascicolo informativo per i lavoratori redatto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/08)

Data redazione: Gennaio 2020 Rev 004

Redazione:

Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale

Dott.ssa Ilaria Gagliani, Dott.ssa Maria Teresa Legrottaglie, Dott.ssa Francesca Pizzolante Marzo, Ing. Anna Caroli e Geom. Cosimo Antonio D’Elia

Progettazione: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale Dott. Gabriele d’ Ettorre

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ASL Brindisi – Servizio Prevenzione e Protezione - 2020 pag. 2

INDICE DEGLI ARGOMENTI

RISCHI SUL LAVORO IN SANITA’ ... 1

PRESENTAZIONE ... 6

GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE ... 7

IL DATORE DI LAVORO ... 7

IL DIRIGENTE ... 8

I DIRIGENTI DELEGATI DEL DATORE DI LAVORO ... 9

I PREPOSTI ... 10

IL LAVORATORE ... 11

IL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE ... 12

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) ... 13

IL MEDICO COMPETENTE ... 14

IL MEDICO AUTORIZZATO ... 15

IL RESPONSABILE DEL SGSL (RSGSL) ... 15

ADDETTI EMERGENZE E ADDETTI PRIMO SOCCORSO (AE e APS) ... 15

L’INCENDIO ... 16

LA CLASSIFICAZIONE DEI FUOCHI ... 16

DOVE E QUANDO ... 18

QUALI PRECAUZIONI ... 18

COSA FARE IN CASO DI INCENDIO ... 19

GLOSSARIO ... 19

IL RISCHIO BIOLOGICO ... 20

QUALI CONSEGUENZE PER LA SALUTE ... 20

DOVE E QUANDO ... 21

QUALI PRECAUZIONI ... 21

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO BIOLOGICO ... 24

ATTIVITA’ DEI SERVIZI VETERINARI: RISCHIO DI ZOONOSI TRASMESSE DAGLI ANIMALI ALL’UOMO ... 27

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ASL Brindisi – Servizio Prevenzione e Protezione - 2020 pag. 3

BRUCELLOSI ... 28

TUBERCOLOSI ... 29

DERMATOMICOSI ... 29

LISTERIOSI ... 30

FEBBRE Q ... 30

ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA (bse) ... 31

DISINFETTANTI ... 32

SODIO IPOCLORITO COMMERCIALE (Varechina) ... 32

SODIO DICLORO ISOCIANURATO (NADCC) ... 33

ALCOOLI ... 33

FENOLI E DERIVATI ... 34

ACIDO PERACETICO ... 35

DETERGENTE ENZIMATICO PER FERRI CHIRURGICI ED ENDOSCOPICI ... 36

LE RADIAZIONI IONIZZANTI ... 38

DOVE E QUANDO ... 38

QUALI EFFETTI SULLA SALUTE ... 39

QUALI PRECAUZIONI ... 40

LA RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE ... 42

EFFETTI DA CAMPO MAGNETICO STATICO ... 42

EFFETTI DA CAMPI MAGNETICI VARIABILI NEL TEMPO ... 42

EFFETTI DA CAMPI A RADIOFREQUENZA... 43

NORME DI SICUREZZA PER I LAVORATORI ... 43

NORME SPECIFICHE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI PULIZIA DELLA SALA MAGNETE ... 44

NORME DI SICUREZZA PER I VISITATORI E GLI ACCOMPAGNATORI ... 45

IL RISCHIO CHIMICO ... 46

QUALI CONSEGUENZE PER LA SALUTE ... 46

DOVE E QUANDO ... 46

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ASL Brindisi – Servizio Prevenzione e Protezione - 2020 pag. 4

QUALI PRECAUZIONI ... 47

CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI ... 48

IMBRATTAMENTO E/O CONTAMINAZIONE ACCIDENTALE DELLA CUTE IN “PICCOLE ZONE” ... 49

IMBRATTAMENTO E/O CONTAMINAZIONE ACCIDENTALE DELLA CUTE IN “ZONE ESTESE” ... 49

INOCULAZIONE/PUNTURA ACCIDENTALE DELLA CUTE ... 50

SMALTIMENTO BIANCHERIA E DIVISE CONTAMINATE ... 50

INCOLUMITÀ FISICA LEGATA ALLE AGGRESSIONI ... 52

STRATEGIE COMPORTAMENTALI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI ... 53

GESTIONE DEGLI EPISODI DI VIOLENZA A DANNO DEL PERSONALE IN SERVIZIO ... 55

LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ... 56

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DA ADOTTARE ... 57

MISURE DI CARATTERE GENERALE ... 57

MISURE E REGOLE FONDAMENTALI PER SOLLEVARE E TRASPORTARE CARICHI PRIMA DI INIZIARE IL SOLLEVAMENTO/TRASPORTO DEL CARICO ... 57

DURANTE IL SOLLEVAMENTO/TRASPORTO DEL CARICO ... 58

LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI PAZIENTI ... 59

MODALITÀ DI TRASFERIMENTO E DISABILITÀ DEL PAZIENTE... 59

MODALITÀ’ COMPORTAMENTALI DELL’OPERATORE ... 60

NORME PER L’UTILIZZO DELLA CARROZZINA ... 60

NORME PER L’UTILIZZO DEL LETTO ... 60

POSIZIONAMENTO NEL LETTO DI PAZIENTE NON COLLABORANTE GERARCHIA DI INTERVENTI ... 60

SPOSTAMENTO LETTO/CARROZZINA DI PAZIENTE NON COLLABORANTE ... 61

SPOSTAMENTO CARROZZINA/ LETTO DI PAZIENTE NON COLLABORANTE ... 63

SPOSTAMENTO LETTO / BARELLA DI PAZIENTE NON COLLABORANTE GERARCHIA DI INTERVENTI... 63

PAZIENTE PARZIALMENTE COLLABORANTE ... 64

QUALI CONSEGUENZE PER LA SALUTE ... 64

QUALI PRECAUZIONI ... 64

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ASL Brindisi – Servizio Prevenzione e Protezione - 2020 pag. 5

IL RISCHIO ELETTRICO ... 65

QUALI CONSEGUENZE PER LA SALUTE ... 65

DOVE E QUANDO ... 66

QUALI PRECAUZIONI ... 67

LE ATTREZZATURE MUNITE DI V.D.T. ... 70

QUALI CONSEGUENZE PER LA SALUTE ... 70

DOVE E QUANDO ... 71

QUALI PRECAUZIONI ... 71

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)- vedi allegato ... 74

COSA SONO E QUANDO SI USANO... 74

REQUISITI NORMATIVI ... 74

L’INDIVIDUAZIONE E LA SCELTA ... 76

LA GESTIONE ... 77

L’INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO ... 79

GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI ... 79

L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI ... 80

GLI ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE ... 80

L’INFORTUNIO IN ITINERE ... 80

ALLEGATO: Estratto del MANUALE DELLE PROCEDURE DI SUCUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs. 81/08) del S.P.P.A.: Dispositivi di Protezione Individuale ... 82

FAC SIMILE DI VERBALE DI CONSEGNA DEI DPI ... 89

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ASL Brindisi – Servizio Prevenzione e Protezione - 2020 pag. 6

PRESENTAZIONE

Il Decreto Legislativo 81/08 proietta nel futuro una nuova figura di lavoratore, adeguatamente formato ed informato in materia di sicurezza sul lavoro e, quindi, in grado di collaborare alla gestione di situazioni di rischio che interagiscono con la salute e la sicurezza. La moderna gestione del rischio lavorativo, da affrontare come “processo globale”, riconosce la centralità della formazione del lavoratore, quale soggetto attivamente coinvolto nelle dinamiche di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il presente manuale è realizzato a cura del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale nell’ambito del programma di informazione dei lavoratori di questa Asl, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, delle norme di legge che disciplinano la materia e del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro aziendale in linea con il Sistema Regionale di Gestione Integrata della Sicurezza nelle Aziende Sanitarie della Regione (SIRGIS Puglia).

La redazione e divulgazione del Manuale intende collocarsi nell’ambito delle iniziative di questo Servizio tese alla tutela della salute dei lavoratori, nella consapevolezza che la gestione della sicurezza sul lavoro sottintende un costante impegno di tutte le figure preposte a realizzare l’obiettivo comune di un progressivo e continuo miglioramento.

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ASL Brindisi – Servizio Prevenzione e Protezione - 2020 pag. 7

GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE

Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. è la più recente normativa nel campo della sicurezza e dell'igiene del lavoro. In esso non solo vengono rielaborati alcuni concetti già in vigore, ma vengono rafforzati i ruoli delle figure all'interno dell'azienda con compiti specifici sotto il profilo della prevenzione.

Di seguito sono presentati gli “attori della prevenzione” ponendo in rilievo il loro ruolo nel campo della sicurezza.

IL DATORE DI LAVORO

Secondo quanto definito nel D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, “per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”.

Il datore di lavoro procede all’individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda e delle loro reciproche interazioni, nonché alla valutazione della loro entità. Su questa base il datore di lavoro individua le misure di prevenzione e ne pianifica l’attuazione, il miglioramento ed il controllo anche al fine di verificarne l’efficacia e l’efficienza.

La valutazione è effettuata in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, previa consultazione/partecipazione del rappresentante per la sicurezza.

All’interno dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, il Datore di Lavoro è il Direttore Generale.

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ASL Brindisi – Servizio Prevenzione e Protezione - 2020 pag. 8 Funzionigramma della Sicurezza ASL BR (Estratto Piano delle Competenze e delle Responsabilità allegato al

Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro vista Delibera D.G. n° 480/2019 del 20/03/2019)

IL DIRIGENTE

Si definisce Dirigente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa” (D.Lgs. 81/08, art. 2, comma d).

I Dirigenti ai sensi del Decreto Legislativo, in quanto titolari di parte del potere direttivo ed organizzativo dell’Azienda, sono destinatari in via originaria di obblighi per l’attuazione degli adempimenti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e pertanto devono assolvere i relativi compiti, nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, attenendosi in particolare alle disposizioni emanate al riguardo dal D.L.

I dirigenti rivestono, per quanto riguarda le misure di tutela della SSL funzioni proprie con responsabilità diverse ed articolate a seconda dei differenti ruoli.

Una prima distinzione viene espressa tra dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale esposto a rischi e dirigenti preposti a fornire servizi che, in via sostanziale o secondaria, influiscono sulla sicurezza di altre Unità Operative (coloro che gestiscono processi critici richiamati nelle procedure).

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ASL Brindisi – Servizio Prevenzione e Protezione - 2020 pag. 9

Un’ulteriore distinzione viene operata in considerazione delle gerarchie organizzative dell’Azienda.

Si distinguono pertanto:

• Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale (dirigenti di Unità Operativa semplice e complessa o capi dipartimento, qualora venga ad essi attribuita autonomia nei processi produttivi e relativamente alle risorse collegate). Le responsabilità dei dirigenti riguardano la corretta attuazione delle misure di prevenzione disposte dall’alta direzione in relazione al rapporto gerarchico e professionale che si instaura nelle singole UU.OO.

• Dirigenti che sono incaricati di fornire servizi specialistici per la salute e sicurezza dei lavoratori e “trasversali” rispetto alle unità organizzative. Oltre ad avere responsabilità diretta del personale ad essi subordinato, rivestono pertanto funzioni peculiari in materia di SSL nell’ambito delle quali danno attuazione, ciascuno per le proprie attribuzioni, alle decisioni del Direttore Generale.

• Responsabili di Strutture Aziendali – ai sensi del D.Lgs. 229/99 (Dirigenza Medica Ospedaliera, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Direttori dei Distretti Sanitari di Base).

Svolgono funzioni di organizzazione e coordinamento di adempimenti relativi alle misure di prevenzione e protezione da adottare, non sostituendosi ai compiti dei Dirigenti di Unità Operativa o di Servizi afferenti alla struttura da loro diretta.

Ai dirigenti aziendali suddetti compete la responsabilità in ordine all’adozione delle misure generali e speciali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008, nell’ambito delle strutture e funzioni ad essi assegnate in gestione, nonché il compito di garantire che il Sistema di gestione della SSL venga applicato e mantenuto adeguatamente.

Per l’adempimento di detti compiti e funzioni ai dirigenti viene riconosciuta un’adeguata autonomia e potere-dovere decisionale in merito alle funzioni di valutazione, informazione- formazione, organizzazione (disposizioni, procedure, divieti) e di verifica e controllo delle attività, al fine di assicurare un’idonea prevenzione e protezione sul lavoro nelle strutture ad essi assegnate.

I DIRIGENTI DELEGATI DEL DATORE DI LAVORO

Sui temi della sicurezza e della prevenzione il Datore di Lavoro e i Dirigenti possono esercitare il potere di delega in aderenza a quanto previsto all’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e conformemente a quanto disposto dall’Amministrazione.

In particolare, la delega di funzioni è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

 deve risultare da atto scritto recante data certa;

 il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

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ASL Brindisi – Servizio Prevenzione e Protezione - 2020 pag. 10

I Dirigenti delegati del datore di lavoro sono cosi individuati:

 Dirigente responsabile dell’Area Gestione Tecnica

 Direttore Medico dei Presidio Ospedalieri

 Direttore dei Distretti Socio Sanitari

 Direttore Dipartimento di Prevenzione

 Direttore Dipartimento di Salute Mentale

 Direttore di Struttura sovradistrettuale per le dipendenze patologiche (SERT),

 Direttore Servizio Emergenza/Urgenza 118

 Dirigente Ufficio Formazione

 deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

 deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

 deve essere accettata dal delegato per iscritto;

 deve avere adeguata e tempestiva pubblicità.

Il suddetto atto non può riguardare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) né la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), secondo quanto stabilito all’art. 17.

La delega di funzioni ammette espressamente una subdelega; d’accordo con il delegante, anche il delegato principale può a sua volta subdelegare un altro soggetto, affidandogli una parte dei compiti che il datore di lavoro gli ha delegato in prima istanza. La subdelega deve avere gli stessi identici requisiti della delega principale, e richiede l’assenso del delegante principale. Non ammessa ulteriore sub-subdelega.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08 inoltre, “la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui sopra.

I PREPOSTI

Il preposto è la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (D.Lgs.

81/08, art. 2, comma e). È la figura presente presso ciascuna unità operativa, con il compito di vigilare sull’attuazione degli obblighi e adempimenti di sicurezza e salute.

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ASL Brindisi – Servizio Prevenzione e Protezione - 2020 pag. 11

Nell’ambito delle strutture sanitarie, i preposti sono coloro che, individuati nell’Atto Aziendale, sorvegliano l’applicazione delle attività cui è addetto un determinato gruppo di lavoratori, siano essi della “Dirigenza” o del “Comparto”, secondo le definizioni contrattuali.

In generale, il preposto sovrintende ad un settore, reparto, servizio, etc., con funzioni di immediata supervisione del lavoro e di diretto controllo sulle modalità esecutive della prestazione, coordinando conseguentemente uno o più lavoratori.

Il D.Lgs. 81/2008 (art. 37, comma 7) prevede altresì che “i preposti ricevano, a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.”

IL LAVORATORE

Il «lavoratore» è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.

Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, il soggetto beneficiario delle

iniziative di tirocini formativi e di orientamento; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici; il volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il volontario che effettua il Servizio Civile.

Il lavoratore deve:

“... contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

“...prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro…, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro"

“…usare correttamente le attrezzature e i dispositivi di protezione individuali messi a disposizione”

“…segnalare immediatamente il mal funzionamento delle attrezzature o dei dispositivi di protezione ove predisposti”

“… non manomettere senza autorizzazione i dispostivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo”

“…non compiere di propria iniziativa operazioni fuori dalla propria competenza”

“…sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei suoi confronti”

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ASL Brindisi – Servizio Prevenzione e Protezione - 2020 pag. 12

A questi obblighi sono da aggiungere i diritti del lavoratore in caso di pericolo grave e immediato:

"Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa."

"Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza". Infine fra i lavoratori, il datore di lavoro individua e designa quelli incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

IL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

Ogni Datore di Lavoro organizza il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (SPP). L’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 definisce il suddetto Servizio come “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”. Il Servizio è composto da diversi soggetti in possesso di conoscenze specifiche per favorire la migliore gestione della sicurezza ed assicurando il supporto tecnico e lo stimolo nella soluzione dei complessi obblighi di prevenzione.

Tale struttura è coordinata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ovvero dalla persona designata dal Datore di Lavoro in possesso di capacità e requisiti professionali (D.Lgs. 81/08, art. 2 comma f).

Il Servizio svolge le seguenti attività:

• individua i fattori di rischio, valuta i rischi e individua le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e sulla base della specifica conoscenza dell’Amministrazione;

• elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, e i sistemi di controllo di tali misure;

• elabora le procedure di sicurezza per le varie attività dell’amministrazione;

• assicura ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/2008;

• collabora con l’unità operativa di competenza per quanto riguarda la predisposizione dei piani generali di formazione ed aggiornamento;

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• svolge verifiche ispettive sulla correttezza e la completezza degli adempimenti svolti ai diversi livelli territoriali dell’Amministrazione sui temi della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;

• propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

• partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni suddette.

Nel caso di un’Amministrazione articolata sul territorio come nella fattispecie dell’ASL BR, il Servizio prevede diversi livelli di organizzazione e distingue le funzioni di indirizzo e coordinamento dalle funzioni operative ottimizzando le risorse disponibili.

Tale servizio è situato presso l’ex Ospedale in Piazza “A. Di Summa” a Brindisi.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale dell’ASL di Brindisi è il Dott. Gabriele d’Ettorre. Suoi collaboratori: Tecnico della Prevenzione dott.ssa Ilaria Gagliani, dott.ssa Maria Teresa Legrottaglie, Ing. Anna Caroli, dott.ssa Francesca Pizzolante Marzo e Geom. Cosimo Antonio D’Elia. Tel. 0831510434 Fax 0831510438. E-mail: spp@asl.brindisi.it

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, preferibilmente, sono organizzati in un Coordinamento Aziendale e dotati di una struttura e sede idonea.

Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza competono, oltre che le attribuzioni previste dal D.Lgs. 81/2008, anche gli ulteriori diritti e doveri risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nell'esercizio delle loro funzioni e delle iniziative assunte, si ispirano al principio della collegialità, della cooperazione e della collaborazione con le altre componenti aziendali.

Il Datore di Lavoro garantisce l’effettuazione della formazione specifica dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi D.Lgs. 81/2008.

Elenco, in ordine alfabetico, degli RLS della ASL Brindisi (rifer. Delibera Direttore Generale n. 120 del 17/01/2018):

Sig. Ciro Cocozza Tecnico di Radiologia - U.O.C. Fisica Sanitaria P.O. Perrino (in quiescenza lavorativa)

Sig. Giuseppe Cupertino Assistente Amministrativo - Poliamb. Day Surgery DSS n° 2 PTA Fasano

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Sig. Teodoro Francioso Coll. Prof. Sanitario Infermiere - U.O.C. Anestesia/Rianimazione – Terapia Antalgica P.O. Perrino

Sig. Vincenzo Maglie Coll. Prof. Sanitario Infermiere - Ufficio Protesi DSS n.3 P.O. Francavilla Fontana

Dott. Pierpaolo Peluso Dirigente Medico - U.O.C. Anestesia/Rianimazione P.O. Perrino

Sig. Giovanni Savoca Coll. Prof. Sanitario Tecnico Dialisi - U.O.C. Dialisi P.O. Francavilla Fontana

Sig. Carmelo Villani Coll. Prof. Sanitario Infermiere - U.O.C. Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’ urgenza (MECAU) P.O. Perrino

IL MEDICO COMPETENTE

Il Medico competente è un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti del predetto D.Lgs..

Ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende:

“a. visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b. visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d. visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

e. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

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e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”

Le visite mediche per la sorveglianza sanitaria non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza, né negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di sorveglianza sanitaria cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Questa figura, introdotta già dalla emanazione del D.Lgs 277/91, si occupa della sorveglianza sanitaria del personale con controlli preventivi e accertamenti periodici per l'idoneità dei lavoratore inoltre, collabora per l’identificazione dei rischi per la salute e l’igiene degli ambienti di lavoro, e partecipa all’attività di formazione e informazione dei lavoratori sui rischi specifici.

I Medici Competenti dell’ASL di Brindisi sono:

 Dott. Giuseppe Cazzato (Coordinatore medici Competenti);

 Dott. Marco Acquaviva;

 Dott.ssa Sabrina Scianaro.

IL MEDICO AUTORIZZATO

Questa figura si occupa all’interno dell’azienda della sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.

Il Medico Autorizzato della ASL di Brindisi è il dott. Marco Acquaviva.

IL RESPONSABILE DEL SGSL (RSGSL)

È il soggetto incaricato dal D.L, dotato di adeguata capacità ed autorità all’interno dell’Azienda, a cui è affidato in tutto o in parte il compito, indipendentemente da ulteriori responsabilità aziendali, di coordinare e verificare che il SGSL sia conforme alle Linee Guida UNI-INAIL.

Il Responsabile del Sistema di Gestione SGSL dell’ASL di Brindisi è il Dott. Gabriele d’Ettorre.

ADDETTI EMERGENZE E ADDETTI PRIMO SOCCORSO (AE

E

APS)

Sono i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Sono persone designate dai Dirigenti (art. 18 T.U.S.). Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda.

All’interno dell’Azienda, inoltre, devono essere identificate eventuali altre figure previste da normative specifiche particolari, al fine dell’attuazione delle misure di prevenzione.

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L’INCENDIO

L’incendio è la manifestazione visibile di una reazione chimica che comporta l’ossidazione di un combustibile da parte di un comburente in determinate condizioni ed in un luogo inadatto a contenerlo; gli effetti sono produzione di calore, fiamme, fumo, gas e luce. La combustione è al meglio rappresentata da un triangolo i cui elementi sono: COMBUSTIBILE, COMBURENTE E SORGENTE DI CALORE. Gli incendi si differenziano fra loro in funzione delle caratteristiche e della natura del combustibile che li ha generati e necessitano, per essere spenti, di una sostanza estinguente adeguata; per questo motivo sono stati classificati in base ai materiali ed alle sostanze coinvolti nella combustione.

Con l'aggiornamento della norma UNI EN 3-7:2008 e UNI EN 2:2005 (che ha introdotto la classe F) SI HA LA SUDDIVISIONE IN 5 classi di fuoco in relazione al tipo

di combustibile. Questa classificazione permette di individuare non solo l’azione estinguente più appropriata, ma anche la sostanza più efficace senza che si creino ulteriori problemi (come ad esempio la formazione di fumi o vapori nocivi legati all’incompatibilità o alla reattività delle varie sostanze); nella figura sono anche riportate le relative sostanze estinguenti.

LA CLASSIFICAZIONE DEI FUOCHI

La prevenzione degli incendi, invece, è quella disciplina che studia le possibili soluzioni tecniche, destinate a proteggere dai rischi del fuoco, garantendo comunque la sicurezza delle persone, il normale svolgimento delle attività lavorative e la conservazione dei beni in caso di incidente; è compito di istituto demandato esclusivamente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 1 DPR 577/82, art. 1 DPR 37/98). I principali sistemi di prevenzione degli incendi consistono fondamentalmente nella protezione passiva e attiva.

La protezione passiva consiste nella progettazione ed esecuzione di opere, strutture capaci di opporre elevata resistenza agli effetti del fuoco; questa può essere ottenuta:

 attuando la compartimentazione dei locali;

 riducendo il carico d’incendio;

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 scegliendo materiali di arredamento poco combustibili

 prevedendo adeguate vie di esodo e luoghi sicuri.

La protezione passiva si integra generalmente con provvedimenti di protezione attiva che consistono ad esempio: estintori, idranti, ecc., un impianto di rivelazione o segnalazione automatica degli incendi (ad esempio per compensare carenze legate alla reazione al fuoco);

un impianto di estinzione degli incendi, manuale o automatico (obbligatorio nelle attività in cui esistono specifici rischi di incendio e sottoposte al controllo dei Vigili del Fuoco); un impianto di evacuazione dei fumi naturale o forzato ecc.

Gli impianti e gli apparecchi di estinzione degli incendi sono i sistemi più utilizzati per la lotta al fuoco; questi sono costituiti da estintori, rete idrica antincendio e impianti di spegnimento automatici.

Gli estintori sono i sistemi più diffusi per la prevenzione degli incendi; essi possono essere mobili o portatili. Sono principalmente costituiti da apparecchi contenenti una sostanza estinguente che può essere proiettata e diretta su un fuoco sotto l’azione di una pressione interna.

La differenza che intercorre fra gli estintori mobili e portatili è che il primo (visti il suo volume e peso che non può superare i 300 Kg) è normalmente utilizzato e

portato su carrello (estintore carrellato), il secondo è portato ed utilizzato a mano e non può avere una massa maggiore di 20 Kg.

Gli estintori devono essere utilizzati unicamente su un principio di incendio in quanto l'estinguente in essi contenuto ha quantitativi limitati. Sono classificati in base alla loro capacità estinguente e all'efficacia d'intervento rispetto alla natura del fuoco (classe). Su ciascun estintore devono essere sempre riportati:

 il tipo di sostanza estinguente;

 le classi degli incendi che è in grado di estinguere;

 le istruzioni d'uso sufficienti a garantire efficacia e rapidità d'intervento.

Particolare importanza assume, nella gestione degli incendi, la collocazione degli estintori portatili; infatti, perché questi possano effettivamente essere utilizzati in caso di necessità, è fondamentale che ne sia sempre garantita:

 la visibilità per mezzo di idonea segnaletica e verniciatura di colore rosso;

 l’accessibilità, intesa sia come assenza di ingombri sottostanti che ne impediscono il prelievo, che altezza di collocazione che dovrebbe essere sempre compresa fra 1,30 e 1,50 cm dal pavimento (per permettere il facile e immediato distacco dal gancio);

 la fruibilità intesa come protezione contro urti accidentali e cadute per garantirne comunque l’effettivo funzionamento.

La rete idrica antincendio viene predisposta a protezione di quei luoghi caratterizzati da notevole importanza per la collettività o dall'alto numero di presenza di persone, di norma, è costituita da una parte fissa (rete idrica, idranti, ecc.) e da un insieme di attrezzature mobili (manichette, lance, naspi ad attacco rapido, ecc.). Gli idranti sono attrezzature, dotate di valvola di intercettazione ad apertura manuale, collegate a una rete di alimentazione idrica;

può essere a muro, a colonna sopra suolo oppure sottosuolo.

L’utilizzo della rete idrica antincendio è riservata al personale appositamente addestrato (addetti alla gestione dell'emergenza) e ai Vigili del Fuoco.

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Gli impianti di spegnimento automatici sono impianti costituiti da sistemi di alimentazione, condutture ed erogatori in grado di proiettare o scaricare un agente estinguente a seguito dell'intervento di opportuni sensori.

Di solito sono installati a protezione di attività caratterizzate da importanza strategica o da rilevante rischio d'incendio (es.: sala macchine di centri elaborazione dati, archivi cartacei di notevoli dimensioni, ecc.).

DOVE E QUANDO

Le cause e i pericoli d'incendio più comuni (e in ordine di incidenza) riscontrabili nell’azienda ospedaliera sono costituiti da:

 fumare nei luoghi vietati;

 accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile che può essere facilmente incendiato; questa situazione si riscontra nei tunnel, negli ambienti sotterranei e nei ripostigli di reparto;

 negligenza nell'uso di fiamme libere o (utilizzo di bunsen in prossimità di liquidi infiammabili) di generatori di calore (es. fornelletti elettrici) per mancanza della dovuta predisposizione di sistemi o misure di protezione;

 ostruzione della ventilazione di apparecchi di riscaldamento e macchine elettriche da ufficio (come ad esempio ostruire, anche involontariamente, le griglie di raffreddamento dei computer);

 impianti o utilizzatori elettrici difettosi o sovraccaricati (utilizzo di adattatori e/o prese multiple) e non adeguatamente protetti;

 scarsa manutenzione delle apparecchiature (e quindi invecchiamento dei collegamenti elettrici o dei sistemi di raffreddamento).

QUALI PRECAUZIONI

La prevenzione degli incendi ovviamente può e deve essere ottenuta per mezzo dei sistemi citati in precedenza come la protezione passiva; questo tipo di soluzione però può considerarsi quasi completamente inutile se i comportamenti e le abitudini delle persone non sono mirati a prevenire già in partenza l’insorgenza degli incendi.

Di seguito si illustrano alcuni comportamenti che possono contribuire a ridurre o eliminare il rischio di incendio:

 non fumare o usare fiamme libere ove esista pericolo per la presenza di materiali, gas, vapori o polveri infiammabili (es. depositi bombole, archivi cartacei, falegnameria, ecc.);

 non gettare mozziconi di sigaretta all’interno di depositi o in ambienti dove sono presenti materiali combustibili;

 evitare di accumulare materiali combustibili (es. legno, carta, stoffa, ecc.) in luoghi non appositamente predisposti;

 non causare spandimenti di liquidi infiammabili; se ciò dovesse accadere,

 provvedere immediatamente alla raccolta e smaltimento;

 non esporre le bombole di gas (es. ossigeno, idrogeno, acetilene, ecc.) a fonti di calore;

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 mantenere sgombre da ostacoli le vie di accesso ai presidi antincendio e le uscite di emergenza.

COSA FARE IN CASO DI INCENDIO

Qualora, nonostante le precauzioni e le misure adottate, si verificasse un principio di incendio, è necessario applicare misure straordinarie di intervento capaci di:

 ridurre i pericoli alle persone;

 prestare soccorso alle eventuali persone colpite;

 circoscrivere e contenere l’incendio (in modo da non coinvolgere impianti e/o strutture che a loro volta potrebbero, se interessati, diventare ulteriore fonte di pericolo) per limitare i danni e permettere la ripresa dell'attività produttiva al più presto.

L’insieme di queste misure viene definito Piano di Emergenza. All’interno dell’ASL per far fronte ad un’eventuale emergenza di questo tipo sono stati predisposti specifici Piani di Emergenza ed Evacuazione, adattati per ogni Ospedale. Per rendere questo piano effettivamente gestibile e applicabile, gli operatori hanno seguito uno specifico corso di addestramento per l’acquisizione di tecniche per l’utilizzo dei

dispositivi di spegnimento e di salvataggio di eventuali persone in pericolo.

Nell’applicare le istruzioni fornite è bene ricordare che il tempo che si ha a disposizione per fronteggiare e spegnere un principio di incendio è di circa 15 minuti, dopo di che la temperatura che si raggiunge è tale (oltre 300°) da permettere solo interventi di contenimento.

Perciò sono fondamentali la tempestività e la correttezza delle comunicazioni di chi scopre l’incendio.

GLOSSARIO

Combustibile: Sostanza in grado di bruciare in condizioni ambientali normali; può essere solida, liquida o gassosa.

Comburente: Sostanza che permette al combustibile di bruciare; generalmente si tratta dell’ossigeno contenuto nell’aria.

Via d’emergenza: Percorso senza ostacoli al deflusso, segnalato e illuminato, che consente alle persone, occupanti un edificio o un locale, di raggiungere un luogo sicuro.

Uscita d'emergenza: Passaggio con o senza porta, segnalato e illuminato, che immette in un luogo sicuro.

Luogo sicuro: Luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall’incendio o da altre situazioni di emergenza.

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IL RISCHIO BIOLOGICO

Si definisce agente biologico qualsiasi microrganismo che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Il D.Lgs 81/08 dispone l’applicazione delle misure necessarie per il controllo dell’esposizione ad Agenti Biologici, non solo per le attività che ne comportano l’utilizzo diretto (agricoltura, laboratori, ecc.), ma anche per quelle in cui la loro presenza può essere occasionale come l’attività

assistenziale nei luoghi di ricovero e cura. L’art. 268 del D.Lgs sopracitato, classifica gli agenti biologici in Gruppi dal numero 1 al numero 4 in ordine crescente a seconda del rischio di infezione. In ambiente ospedaliero esempi di microorganismi patogeni con elevato grado di pericolosità cui possono essere esposti gli operatori sanitari sono:

 virus dell’epatite B

 virus dell’epatite C

 virus HIV

 micobacterium tubercolosis.

Tali agenti biologici sono tutti appartenenti al gruppo 3, possono quindi causare malattie gravi e costituiscono un serio rischio per i lavoratori.

Per tale ragione la legge impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rischio biologico che dovrà tenere in considerazione: il numero di lavoratori potenzialmente esposti, le procedure lavorative adottate, le misure preventive applicate, gli Agenti Biologici presenti e le vie di esposizione.

QUALI CONSEGUENZE PER LA SALUTE

L’attività ospedaliera espone il lavoratore al rischio di contatto con liquidi biologici quali:

sangue, liquido peritoneale, pleurico, sinoviale, ecc... Il contatto può avvenire per contaminazione accidentale di cute o mucose, oppure attraverso punture e tagli causati da presidi contaminati con materiale biologico normalmente utilizzati nell’attività assistenziale (aghi, bisturi, ecc.).

Il contatto con materiale biologico non sempre è sufficiente a provocare un’infezione. La capacità di determinare un danno all’organismo dipende da fattori quali: lo stato di salute del soggetto esposto, le caratteristiche di pericolosità dell’agente biologico e la modalità di esposizione. È opportuno ricordare ad esempio che la cute integra è già un’ottima barriera protettiva e quindi in caso di esposizione accidentale è fondamentale valutare:

 modalità di esposizione (per esempio la puntura con ago o l’imbrattamento della mucosa congiuntivale è certamente un evento più a rischio di un contatto cutaneo a cute integra);

 tipo di lesione che l’incidente ha provocato: tanto più questa è profonda tanto più il rischio è maggiore, in quanto anche cercando di aumentare il sanguinamento o disinfettando la ferita è possibile l’insediamento del microrganismo in profondità;

 utilizzo di dispositivi di protezione individuale: è stato dimostrato ad esempio che i guanti pur non proteggendo l’operatore da una eventuale puntura o taglio, sono in

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grado di abbassare il rischio di contaminazione fino al 50-70% in quanto hanno la capacità di trattenere in parte il liquido biologico che contamina il tagliente e di esercitare anche in questo modo un effetto barriera;

 tipo di presidio causa dell’incidente: l’ago cavo specie se di grosso calibro può causare una inoculazione di materiale biologico contenuto al suo interno;

 esposizione a “concentrazione” elevata di microrganismi: il rischio è maggiore, ad esempio, se il contatto avviene in laboratori di ricerca o in caso di paziente affetto da AIDS conclamato o in fase terminale.

DOVE E QUANDO

È fondamentale ricordare che tutti i pazienti devono essere considerati potenzialmente a rischio. Si è dimostrato che conoscere lo stato sierologico del paziente non riduce la probabilità di infortunio, anzi l’operatore si trova a lavorare in una situazione di maggiore tensione e potrebbe compiere involontariamente manovre pericolose; inoltre focalizzare l’attenzione su una situazione sicuramente a rischio, determina una perdita di concentrazione su altre che lo sono potenzialmente.

Le situazioni a rischio sono ovviamente molto diverse a seconda delle attività svolte all’interno dei vari servizi, va comunque tenuto in considerazione che pur riducendo le occasioni di esposizione, il rischio non potrà mai essere considerato uguale a zero. I momenti e le situazioni a maggiore rischio sono le seguenti:

 tutte le attività che comportano l’utilizzo di presidi appuntiti: iniezioni intramuscolari, prelievi, terapie infusionali;

 la detersione e disinfezione di materiale tagliente;

 le attività chirurgiche, incluse le medicazioni;

 tutte le manovre invasive compiute sul paziente;

 lo smaltimento di aghi, taglienti, biancheria e rifiuti;

 la manipolazione e trasporto di materiale biologico;

 le attività di laboratorio quali striscio su vetrini;

 il pipettamento deve essere esclusivamente meccanico;

 utilizzo di apparecchiature diagnostiche potenzialmente contaminate, utilizzo di vetreria.

QUALI PRECAUZIONI

Alcuni degli aspetti fondamentali su cui occorre intervenire al fine di prevenire l’esposizione nei casi in cui si preveda un contatto accidentale con sangue o altri liquidi biologici sono:

Una adeguata, periodica e specifica informazione e formazione sul rischio biologico presente sul luogo di lavoro e sulle misure di prevenzione da attuare è uno dei punti cardine del sistema di controllo di tale rischio in ambito lavorativo. Questa, associata a misure di controllo di tipo tecnologico, procedurale e organizzativo, permette di ottenere ottimi risultati per il

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controllo del rischio biologico nei luoghi di lavoro (N.B.: E’ disponibile sul sito della ASL Brindisi >> Uffici di staff >>Servizio di Sorveglianza Sanitaria>>Documenti, l’opuscolo informativo: “Il rischio Biologico: sorveglianza sanitaria e misure di prevenzione e protezione nel settore sanitario”- link:

http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/SAUSSC/Aziende%20Sanitarie/ASL/ASL%20Brindisi/UFFICI%20DI%20STAFF /Servizio%20di%20Sorveglianza%20Sanitaria

Precauzioni universali: sono state emanate nel 1990 ed elencano le misure da adottare per prevenire l’esposizione parenterale, cutanea e mucosa nei casi in cui si preveda un contatto accidentale con liquidi biologici. Sono quindi indirizzate a tutti gli operatori sanitari e devono essere applicate a tutti i pazienti sia durante l’esecuzione di procedure assistenziali, diagnostiche e terapeutiche sia quando si manipolano strumenti o attrezzature che possono essere contaminate da materiale biologico.

Procedure operative: per le attività a rischio è fondamentale formulare delle procedure operative in cui deve essere indicato dettagliatamente come l’operatore si deve comportare non solo per la tutela del paziente ma anche nell’ottica della sua protezione personale; va specificato ad esempio quali Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzare, come effettuare correttamente le manovre dettagliando bene la sequenza corretta delle operazioni, quando e dove smaltire il materiale utilizzato specie se infetto.

Uso dei DPI: quelli maggiormente utilizzati in ambito sanitario sono:

Guanti – Costituiti, generalmente, da materiali diversi a cui corrispondono diverse indicazioni d’uso (vedi allegato):

 quelli monouso in lattice o vinile devono essere sempre indossati quando vi è o vi può essere contatto con sangue o altri liquidi biologici (prelievi ematici, manipolazione di strumenti appuntiti o taglienti, presenza di abrasioni sulle mani ). Devono essere della misura giusta per permettere maggiore sensibilità e destrezza nel movimento.

Infine devono essere usati solo per il tempo strettamente necessario in quanto sono poco resistenti alle forti sollecitazioni meccaniche (è possibile indossarne anche due paia).

La permeabilità dei guanti aumenta con il passare del tempo per cui occorre sostituirli circa ogni 30 minuti (se non si lesionano prima); è vietato indossare i guanti e toccare maniglie, telefono, penne ecc..

Per il lavaggio dei presidi o degli arredi è indicato utilizzare guanti in PVC (i cosiddetti guanti da lavoro) perché più resistenti.

I guanti chirurgici una volta indossati permettono di mantenere la necessaria sensibilità durante gli interventi sul paziente.

Esistono inoltre guanti antitaglio, che non permettendo una sensibilità elevata sono di limitato uso.

Abbigliamento (camici, casacche, manicotti, ecc.) - Devono essere indossati per procedure assistenziali che possono causare imbrattamento esteso; possono essere monouso (in tessuto-non tessuto) o in tessuto (di solito cotone) oppure costruiti con fibre sintetiche particolari, come ad esempio il goretex, e specialmente quelli resistenti ai liquidi devono fornire protezione alla parte frontale più esposta: la soluzione migliore dal punto di vista protezionistico è quella di avere la doppia protezione davanti, collo alto, polsi stretti e chiusura nella parte posteriore. Ricordare che la divisa non è considerata un dpi.

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Protezione per occhi - Possono essere, occhiali, occhiali a visiera o maschere, schermi facciali; la trasmissione di agenti biologici quali HBV, HCV e HIV è stata ampiamente dimostrata specialmente durante interventi chirurgici, irrigazioni, estubazioni, uso di apparecchiature con sangue sotto pressione, a seguito di massicce contaminazioni di mucose, tra le quali la più a rischio è senza dubbio quella oculare.

Gli occhiali da vista non garantiscono una protezione adeguata perché non coprono lateralmente l’occhio. Gli occhiali a visiera o le maschere sono indicati per la protezione da aerosol liquidi, mentre gli schermi facciali proteggono dagli spruzzi di liquidi.

Mascherine e facciali filtranti - Le mascherine più diffuse sono quelle chirurgiche monouso, nate per la tutela del paziente. Queste non sono idonee per la protezione degli operatori da agenti biologici a trasmissione aerea (ad esempio tubercolosi) per i quali sono indispensabili Dispositivi di Protezione Individuale quali i facciali filtranti tipo FFP3 e FFP2. I DPI respiratori assicurano una protezione per un tempo variabile, rilevabile dalle informazioni che la ditta produttrice riporta sulla nota informativa presente all’interno della confezione del dispositivo.

Esistono, infine, altri presidi di sicurezza come: sistemi di prelievo sottovuoto, lancette e siringhe con ago retrattile, aghi butterfly e aghi cannula con sistema di sicurezza, ecc. Tali presidi devono comunque raggiungere un adeguato equilibrio fra protezione, efficacia e comfort, spesso infatti i problemi legati al loro utilizzo sono dovuti alla scarsa accettabilità da parte del personale e alla necessità di addestramento per un corretto uso.

Utilizzo di mezzi di protezione ambientale: nei laboratori in cui si effettuano manipolazioni di agenti biologici pericolosi sia a trasmissione aerea (ad es. TBC) che a trasmissione ematica (HIV, HBV e HCV) è opportuno effettuare le operazioni di semina di colture, pipettamento meccanico, striscio sui vetrini, ecc. sotto cappe biologiche a flusso laminare verticale in modo da impedire la eventuale fuoriuscita di microrganismi all’esterno.

La corretta funzionalità della cappa deve essere costantemente controllata, i filtri sostituiti periodicamente, il piano di appoggio pulito mantenendo sempre su di esso lo spazio necessario per operare in sicurezza.

Corretta gestione dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo:

i contenitori per questo genere di rifiuti devono essere costituiti da un involucro interno, anche flessibile, e da un contenitore esterno rigido su cui apporre un’etichetta col simbolo di rischio biologico e la data di chiusura dello stesso. I contenitori devono essere della giusta dimensione in relazione al carico di lavoro ed al volume dei presidi in essi riposti.

Idonea costruzione dei luoghi di lavoro: è un aspetto da affrontare in fase di progettazione o ristrutturazione, in quanto la normativa impone che i locali destinati alla manipolazione di agenti biologici debbano avere caratteristiche specifiche a cui è necessario attenersi per garantire la tutela dei lavoratori.

Purtroppo nelle strutture più datate non è sempre possibile ottimizzare gli spazi; incidono negativamente: il sovraffollamento; dover lavorare in spazi ristretti poiché occupati da ingombri di apparecchiature o materiali; lo stoccaggio improprio di materiale potenzialmente pericoloso; la commistione di attività diverse.

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CLASSIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO BIOLOGICO

Il rischio biologico è definito nel D.lgs. 81/08 dall’esposizione ad agenti infettivi compresi nei gruppi 2, 3, e 4, e rappresenta la probabilità che insorga un fenomeno patologico in seguito ad un’interazione tra un agente patogeno ed una cellula ospite.

Questo rischio sussiste in tutti i reparti/servizi di assistenza, diagnosi e cura come rischio di esposizione a microrganismi, endoparassiti umani, vettori virali, agenti biologici patogeni.

Tutte le attività che espongono al contatto con liquidi biologici ipotizzano una condizione di rischio che risulta di difficile quantificazione.

Il contatto con sangue e fluidi corporei può avvenire in seguito a procedimenti medici e chirurgici, come ad esempio nel prelievo ed analisi del sangue o di altri fluidi corporei, nel maneggiare materiali di scarto contaminati (per es. guanti, biancheria, bende, copriabiti di protezione, ecc.) o l’aspirazione delle vie aeree, durante il travaglio ed il parto.

In base alle Linee Guida per l’applicazione del D.lgs. 81/08 predisposte dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome, le attività sanitarie – con esclusione dei Laboratori di analisi microbiologiche – sono attività che non comportano deliberata intenzione di operare con agenti biologici. In queste attività vi è rischio potenziale di esposizione ad agenti biologici.

Per questi ambienti la valutazione del rischio è basata sulla verifica dell’esistenza ed attuazione delle corrette procedure di comportamento in sicurezza per la riduzione di incidenti, la decontaminazione ambientale, la presenza di protocolli di profilassi immunitaria, la formazione ed informazione, l’uso dei D.P.I.

I lavoratori maggiormente esposti a rischio biologico, in ambito sanitario, sono:

- il personale medico-infermieristico addetto alla diagnostica, alla terapia ed all’assistenza;

- il personale addetto ai prelievi ed ai laboratori analisi;

- il personale addetto ai servizi di lavaggio disinfezione e sterilizzazione di materiali infetti;

- gli addetti alla manutenzione degli impianti d’acque di scarico potenzialmente infette;

- gli addetti ai laboratori che utilizzano materiale infetto o potenzialmente infetto.

In termini di rischio l’ospedale può essere diviso secondo la metodologia classica, in tre macro aree di rischio infettivo:

 Aree ad alto rischio: blocco operatorio, centri di sterilizzazione, sala parto e sala travaglio, degenze di terapia intensiva e d’urgenza, rianimazione, ricovery room, UTIC, unità operativa per grandi ustionati, per prematuri, di diagnostica invasiva, dialisi, unità operativa malattie infettive, patologia clinica, ecc.

 Aree a medio rischio: camere di degenza, ambulatori, laboratori, strutture di diagnostica internistica, ecc.

 Aree a basso rischio: aree comuni extra reparto ed i servizi di reparto (corridoi, uffici amministrativi, locali di attesa e mensa).

Traendo spunto per la valutazione del rischio da contaminazione biologica in ambito sanitario secondo Fleming, delle manovre ad alto, medio e basso rischio, graduate per l’esposizione a

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HIV, si è elaborata la seguente classificazione che costituisce la base per la determinazione dei profili di rischio.

Classificazione delle manovre o procedure invasive comportanti rischio di contaminazione biologica.

Alto rischio

 incannulazione vie arteriose/venose e prelievi arteriosi;

 angiografie;

 introduzione di sonda di Backmore;

 interventi chirurgici (sale operatorie e parto, pronto soccorso, ambulatori per piccoli interventi e dentistici);

 riscontri autoptici;

 broncoscopie, broncolavaggio BAL, induzione dell’escreato per aerosolizzazione;

 aspirazioni endobronchiali ed endotracheali;

 intubazioni endo/naso/oro-tracheali;

 tracheotomie, cambio di cannule tracheotomiche;

 punture esplorative in cavità ed organi: lombare, toracica, sternale, artrocentesi, biopsia epatica e renale;

 punture evacuative in cavità ed organi: toracentesi, paracentesi, dialisi peritoneale, drenaggio toracico;

 cateterismo vescicale;

 cistoscopia;

 isteroscopia;

 amniocentesi;

 fetoscopia;

 attività di laboratorio comportanti:

 manipolazione di rifiuti biologici;

 manutenzione di strumenti on sezioni che entrano in cntatto con materiali biologici;

 effettuazione di esami sierologici di microrganismi trasmessi per via parenterale;

 manipolazione di campioni biologici (liquor, sangue, ecc.) per ricerca antigeni;

 semina campioni biologici nei terreni di coltura;

 allestimento preparati microscopici dei campioni biologici;

 manipolazione campioni biologici per ricerca microscopica e colturale di micobatteri;

 manipolazione di campioni biologici per l’esecuzione di indagini virologiche e parassitologiche;

 colorazione e lettura dei preparati microscopici.

Medio rischio

 prelievo o iniezioni endovenose;

 lavaggio materiale e strumenti (ferri chirurgici);

 svuotamento contenitori ripieni di liquidi organici (sangue, urine, escreato);

 endoscopia digestiva;

 medicazione di ferite chirurgiche;

 iniezioni intramuscolari.

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Basso rischio

 clistere;

 pulizia cavo orale;

 tricotomia.

Esempi di classificazione del Rischio Biologico per attività.

ATTIVITA’ INTENSITA’ DI RISCHIO

Incannulazione venosa ed arteriosa per prelievi ematici, esami diagnostici ecc.

ALTA

Partecipazione ad interventi chirurgici ALTA

Manipolazione di liquidi biologici, tessuti, pezzi anatomici nei laboratori

ALTA Assistenza diretta in Aree Critiche e Reparti

a pazienti affetti da patologie trasmissibili per via aerea e da contatto

ALTA

Assistenza diretta in Aree Critiche e Reparti a pazienti affetti da immunodeficienze

ALTA Medicazione ferite e piaghe da decubito MEDIO ALTA Decontaminazione, lavaggio e

preparazione per la sterilizzazione dei ferri chirurgici utilizzati per medicazioni e/o interventi chirurgici

MEDIO ALTA

Cure igieniche a pazienti non autosufficienti MEDIO BASSA Confezionamento e trasporto di prelievi

ematici liquidi biologici e pezzi anatomici

BASSA Confezionamento dei contenitori per rifiuti e

sacchi biancheria

BASSA

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ATTIVITA’ DEI SERVIZI VETERINARI:

RISCHIO DI ZOONOSI TRASMESSE DAGLI ANIMALI ALL’UOMO

Consideriamo gli agenti biologici più significativi nel settore e le relative fonti di rischio:

Zoonosi trasmesse da suini:

AGENTE BIOLOGICO FONTI DI RISCHIO

BRUCELLA SUIS Placenta, feti e invogli fetali, aerosol contaminato

ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE Lesioni cutanee, visceri, linfonodi intestinali

LEPTOSPIRA SPP Urine, aerosol, acque, attrezzature contaminate,

reni

MYCOBACTERIUM AVIUM E BOVIS Feci, aerosol contaminato, visceri

STREPTOCOCCUS SUIS Liquidi biologici contaminati, amigdale

CLOSTRIDIUM TETANI Terreno o feci contaminati dalle spore

Zoonosi trasmesse dai bovini:

AGENTE BIOLOGICO FONTI DI RISCHIO

BRUCELLA ABORTUS Placenta, feti e invogli fetali, aerosol, latte ed

attrezzature contaminate, uteri, mammelle MYCOBACTERIUM

BOVIS, AVIUM, TUBERCOLOSIS

Feci, aerosol contaminato, visceri

LYSTERIA MONOCYTOGENES Letame

DERMATOMICOSI Cute e peli

COXIELLA BURNETII Placenta, feti e invogli fetali, latte, pulviscolo

contaminato, uteri, visceri

CLOSTRIDIUM TETANI Terreno o feci contaminati dalle spore

Zoonosi trasmesse da cani e gatti:

- Tubercolosi;

- Leptospirosi;

- Idatidosi;

- Toxoplasmosi;

- Rabbia;

- Leishmaniosi;

- Malattia da graffio del gatto;

- tinea corporis;

- scabbia;

- malattia di Lyme;

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- ascaridiosi;

Zoonosi trasmesse dai volatili:

- psittacosi/ornitosi;

- salmonellosi;

- campilobatteriosi;

- misteriosi;

- influenza;

Zoonosi trasmesse dagli ungulati:

- tubercolosi:

- brucellosi;

- carbonchio;

- tinea corporis;

Zoonosi trasmesse dagli equidi:

- morva;

- complesse encefaliti virali.

BRUCELLOSI

È una malattia infettiva che riveste notevole importanza per gli addetti degli allevamenti e dei macelli dei bovini.

Brucella abortus interessa soprattutto la specie bovina e si trasmette per contagio diretto, dell’animale infetto all’animale sano o indiretto, attraverso alimenti, acque, lettiera e materiale vario contaminato.

La bovina che abortisce in stalla rappresenta la principale fonte di contaminazione da brucella nell’allevamento e costituisce quindi il momento più importante nella diffusione della malattia.

Infatti, l’aborto rappresenta dal punto di vista della trasmissione del contagio un momento di massima eliminazione di brucelle attraverso il feto infetto, la placenta, l’emissione di lochiazioni che mantengono un elevato potere infettante per parecchi giorni.

Nelle femmine in età pubere le brucelle si localizzano nella mammella ed attendono la futura gravidanza. Nella fase avanzata della gravidanza esse si spostano dalla mammella all’utero gravido.

La trasmissione all’uomo oltre che per ingestione di latte e latticini, può avvenire per contatto con secreti o escreti, prodotti dell’aborto o per inalazione.

La prevenzione di questa malattia si attua con l’adozione di misure igieniche e con l’esecuzione dei piani di risanamento previsti dal Ministero della Salute con carattere di obbligatorietà.

L’introduzione delle bovine in allevamento è ammessa sia per quelle che sono state riscontrate indenni da brucellosi ad una prova sierologica effettuata entro il mese precedente alla vendita. Sia per le bovine stesse che per la compravendita delle vitelle di età inferiore all’anno è d’obbligo la certificazione della provenienza da allevamento indenne da brucellosi.

Le bovine positive e considerate infette devono essere eliminate dall’allevamento.

La brucellosi è diagnosticabile con l’esame sierologico e difficilmente con la visita post- mortem al macello. Quindi, solo la corretta esecuzione dei piani di risanamento con diagnosi

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