COMUNE DI MAGIONE
PROVINCIA DI PERUGIA ____________________________
ORIGINALE
ORDINANZA N. 98 DEL 03-06-2020
Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 30 giugno 2020.
IL SINDACO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art.
3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante
«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (in G.U. n. 64 dell’11 marzo 2020), che ha disposto a decorrere dalla data odierna ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 22 marzo 2020 recante:
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 1° aprile 2020 recante:
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
Vista l’ordinanza del Ministero della salute 20 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 10 aprile 2020 recante:
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 aprile 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 26 aprile 2020 (in G.U. n.
108 del 27 aprile 2020) – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale fino al 17 maggio 2020;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, (in G.U. n. 125 del 16 maggio 2020; in vigore in pari data) – Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il DPCM 17 maggio 2020 (in G.U. n. 126 del 17 maggio 2020) – Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Visto l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in cui è previsto che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la comunità locale;
Ravvisata la sussistenza delle circostanze eccezionali ed urgenti che richiedono di procedere alla prosecuzione delle misure, per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 fino al 30 giugno 2020, adottate con precedente ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 86 del 18.5.2020;
ORDINA
1) che è confermata – fino alla data del 30 giugno 2020 – l’individuazione delle attività di competenza del Comune di Magione valutate indifferibili, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. a del D.L. 18 del 17.3.2020, come di seguito elencate:
- per quanto attiene ai SERVIZI DEMOGRAFICI: rilascio di carte di identità esclusivamente nei casi di furto/smarrimento; servizi di stato civile (tranne che per matrimoni che sono limitate le attività soltanto a quelle relative alle pubblicazioni);
sono valutate indifferibili tutte le altre attività afferenti procedimenti in itinere e in scadenza nel periodo di vigenza della presente ordinanza; attività afferenti i servizi anagrafici;
- per quanto attiene all’Ufficio Segreteria e Contratti: sono individuate attività indifferibili esclusivamente a quelle istituzionali degli organi elettivi (Consiglio, Giunta e Sindaco) e di supporto al Segretario generale;
- attività afferenti i servizi informatici;
- relativamente all’Ufficio Edilizia ed Urbanistica: sono individuate indifferibili le attività afferenti procedimenti in itinere e in scadenza nel periodo di vigenza della presente ordinanza;
- relativamente all’Ufficio Commercio e Attività Produttive: sono individuate indifferibili le attività afferenti procedimenti in itinere e in scadenza nel periodo di vigenza della presente ordinanza;
- per Lavori Pubblici e Manutenzioni: sono individuate indifferibili le attività afferenti procedimenti in itinere e in scadenza nel periodo di vigenza della presente ordinanza, le manutenzioni urgenti, da assicurarsi con la presenza di almeno due operai, la gestione del patrimonio comunale e la gestione dei cantieri aperti;
- Ragioneria: sono individuate indifferibili le attività strettamente necessarie ed urgenti e quelle afferenti procedimenti in itinere e in scadenza nel periodo di vigenza della presente ordinanza;
- Personale: sono individuate indifferibili le attività strettamente necessarie ed urgenti e quelle afferenti procedimenti in itinere e in scadenza nel periodo di vigenza della presente ordinanza;
- Tributi: sono individuate indifferibili le attività strettamente necessarie ed urgenti e quelle afferenti procedimenti in itinere e in scadenza nel periodo di vigenza della presente ordinanza;
- Ufficio di Cittadinanza;
- Ufficio Servizi Sociali e Scolastici: sono individuate indifferibili le attività strettamente necessarie ed urgenti e quelle afferenti procedimenti in itinere e in scadenza nel periodo di vigenza della presente ordinanza, nonché quelle afferenti la gestione di casi/interventi urgenti;
- Messo comunale;
- Polizia Locale;
- Protocollo;
2) di richiedere – per le esigenze organizzative dell’ente in relazione alle attività indifferibili e a quelle di supporto alle funzioni degli organi elettivi con particolare riguardo a quelle del Sindaco e della Giunta – lo svolgimento delle prestazioni lavorative in presenza da parte del Segretario generale e dei Responsabili di Area tutti i giorni nell’arco settimanale;
3) di dare mandato ai Responsabili di P.O. di curare la fruizione, anche a rotazione, del congedo ordinario da parte dei dipendenti loro assegnati che non siano addetti alle attività indifferibili come sopra individuate;
3.1) l'apertura al pubblico dell'Ufficio Anagrafe – Elettorale – Stato Civile sede comunale di p.zza Fra’ Giovanni da Pian di Carpine, 16, fino al 30 giugno 2020 è consentita previo appuntamento/contatto o telefonico o via mail - nei seguenti giorni:
LUNEDI’ DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 12:00 GIOVEDI’ DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 12:00
Nei restanti giorni l'ufficio resterà chiuso al pubblico e potrà essere contattato telefonicamente o tramite e-mail ai seguenti recapiti:
Tel. 075/8477031 – Mail: [email protected] Tel. 075/8477056 – Mail: [email protected] Tel. 075/8477066 – Mail: [email protected]
L'accesso al predetto Ufficio sarà consentito ad una sola persona alla volta.
3.2) l'apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo, sede comunale di p.zza Fra’ Giovanni da Pian di Carpine, 16, è consentita fino al 30 giugno 2020 nei seguenti giorni:
LUNEDI’ DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00 GIOVEDI’ DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00
L'accesso al predetto Ufficio sarà consentito ad una sola persona alla volta.
3.3) l'apertura al pubblico dell'Ufficio dei Servizi socio-assistenziali è consentita esclusivamente per la ricezione e la gestione delle domande di bonus alimentare presso la sede comunale di v.le Dante Alighieri, n. 2, fino al 30 giugno 2020 nei seguenti giorni:
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00.
4) la pubblicazione del presente provvedimento – ai sensi dell’art. 17 del vigente statuto comunale - all’albo pretorio del Comune e sul sito internet del Comune di Magione per giorni 15 (quindici) e in pubblicazione permanente in “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”;
5) la trasmissione del presente provvedimento - per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza:
alla Prefettura di Perugia;
alla Questura di Perugia;
alla Presidente della Giunta Regionale;
alla Protezione Civile Regione Umbria;
alla Stazione Carabinieri di Magione;
al Comando Compagnia Carabinieri di Città della Pieve;
INFORMA
che per l’urgenza indifferibile delle predette misure non è possibile procedere alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L. 241/1990 e che comunque:
ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8, L. n. 241/1990, quanto segue:
l’amministrazione competente è il Comune di Magione;
a) l’oggetto del procedimento promosso riguarda l’adozione di ordinanza sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000 con oggetto:
“Ulteriori misure per la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 30 giugno 2020.”;
b) l'ufficio comunale competente è l’Area Vigilanza e la persona responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Vigilanza;
c) il termine entro cui deve concludersi il procedimento di che trattasi è di dieci giorni a decorrere dalla data della presente;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è: Area Vigilanza – Polizia Locale di Magione – Sede distaccata in Magione, v.le Dante Alighieri, n. 2 – tel.
0758477075 - 3808472680.
AVVERTE:
- che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla data di conoscenza dell’atto innanzi al Tribunale Regionale per l’Umbria (ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).
IL SINDACO Giacomo Chiodini
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e ss.mm.ii.