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Riforma della previdenza forense: le opzioni allo studio

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Riforma della previdenza forense:

le opzioni allo studio

19 Marzo 2021 | Autore: Paolo Rosa

Qual è la situazione delle pensioni? I dati demografici e reddituali dell’avvocatura italiana.

In questo tempo, il Comitato dei Delegati di Cassa Forense sta discutendo

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dell’inevitabile riforma della previdenza forense. Le opzioni allo studio sono due: il passaggio al sistema di calcolo contributivo di tutte le prestazioni oppure una riforma di tipo parametrico.

La prima opzione a me sembra ormai non più percorribile per l’elevato numero di pensioni in essere per il cui finanziamento sarebbe necessario distrarre una gran fetta del montante contributivo individuale così incidendo, diminuendola, sulla già precaria pensione contributiva.

Ricordo che l’eventuale opzione andrebbe sempre in pro rata temporis il che determina, comunque, un aumento esponenziale del debito previdenziale latente perché la opzione andrebbe a regime dopo 35 anni almeno.

La situazione delle pensioni in essere è la seguente.

Rimane la seconda opzione che però si scontra con i dati demografici e reddituali dell’avvocatura italiana.

Bisogna quindi confrontarsi con due tabelline che io propongo alla Vostra attenzione.

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Credo sia evidente a tutti che la situazione, sia in termini demografici che reddituali, è andata via via peggiorando.

La prima tabella che ho pubblicato ci dice che 93.099 avvocati non arrivano a € 10.300,00 all’anno; che 16.880 avvocati detengono quasi il 50% (€ 4.162.914.596 a fronte di un monte reddito complessivo di € 8.996.333.216) del monte reddito totale e quindi dispongono in media di € 246.618,16 all’anno lasciando ai restanti 228.150 in media € 19.607,16 all’anno.

La seconda tabella ci dice che le fasce di età a maggior reddito sono quelle che vanno dai 55 ai 64 anni.

La riforma deve quindi accompagnarsi con una serie di criteri di redistribuzione delle possibilità di reddito eliminando tutte le rendite di posizione vigenti.

Si dovrà intervenire sulle aliquote di finanziamento che dovranno essere proporzionali al reddito e progressive per scaglioni rimodulando il tetto pensionabile altrimenti i 16.880 avvocati in bonis chiuderanno i cordoni della borsa perché dovrà, inevitabilmente, essere aumentato il contributo del 3% sopra il tetto pensionabile e destinato alla solidarietà di sistema.

Il tutto accompagnato da accuratissimi studi di proiezione attuariale per garantire

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la sostenibilità di lungo periodo.

La prima iniziativa dovrebbe essere quella della cancellazione di tutti i fantasmi che sono coloro che non inviano nemmeno il Modello 5 e che, dalle ultime proiezioni, sono in aumento attestandosi a 23.616, pari al 9,6% del totale che non è poco se pensiamo che i 16.880 avvocati in bonis rappresentano il 7,6% del totale.

Si potrà poi agire sul coefficiente di costruzione della pensione, abbassandolo, ed eliminando il cd. emendamento Lolli che consente oggi il pensionamento a 65 anni di età con 40 anni di contribuzione, senza penalizzazioni.

«Quanto alla natura dei contributi previdenziali, la Corte, pur con una giurisprudenza non sempre lineare (frutto del compromesso tra la logica mutualistica e quella solidaristica che, allo stesso tempo, informano il nostro sistema previdenziale), ha affermato che “i contributi non vanno a vantaggio del singolo che li versa, ma di tutti i lavoratori e, peraltro, in proporzione del reddito che si consegue, sicché i lavoratori a redditi più alti concorrono anche alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi”; allo stesso tempo, però, per quanto i contributi trascendano gli interessi dei singoli che li versano, “essi danno sempre vita al diritto del lavoratore di conseguire corrispondenti prestazioni previdenziali”, ciò da cui discende che il legislatore non può prescindere dal principio di proporzionalità tra contributi versati e prestazioni previdenziali (sentenza n.173/1986; si vedano anche, a tale proposito, le sentenze n. 501/1988 e n. 96/1991).

Per quanto concerne i trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte ha escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente (sentenze n.349/1985, n.173/1986, n.82271998, n.211/1997, n.416/1999)», da camera.it giurisprudenza costituzionale.

Nonostante le suddette caratteristiche, la contribuzione previdenziale dovuta alla Cassa Forense non ha natura tributaria (per cui non è ipotizzabile una violazione dell’art. 53 Cost.) e non è una imposizione tributaria vera e propria, di

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carattere generale, rientrando piuttosto nel novero delle prestazioni patrimoniali dirette a contribuire esclusivamente agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori interessati (nella specie, dei liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza categoriali).

I contributi previdenziali, a mio giudizio, possono essere assoggettati al criterio della progressività una volta rimodulato il tetto pensionabile.

Ricordo che il principio di non discriminazione in funzione dell’età sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e attuato dalla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, in particolare, gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che non ostano ad un regime pensionistico professionale in forza del quale un datore di lavoro versa, come parte della retribuzione, contribuiti pensionistici progressivi in funzione dell’età, purché la disparità di trattamento in ragione dell’età che ne deriva sia appropriata e necessaria a conseguire un obiettivo legittimo, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. (Sentenza della Corte, Seconda Sezione, 26.09.2013).

Tra le entrate di diritto pubblico si comprendono le seguenti figure.

In primo luogo, le prestazioni patrimoniali coattive a carattere sanzionatorio: si tratta di prestazioni di natura pecuniaria variamente denominate (multe, ammende, ecc.) che costituiscono oggetto di una obbligazione del trasgressore che viene ricollegata dalla legge alla violazione di un dovere giuridico.

In secondo luogo, i prestiti forzosi: si tratta di forme di finanziamento imposte dallo Stato, che obbliga taluni soggetti a versare somme o ad acquistare e conservare titoli del debito pubblico per un certo periodo di tempo di regola a fronte della corresponsione dei relativi interessi. In tal caso, dunque, l’acquisizione non è a titolo definitivo bensì temporaneo.

In terzo luogo, le prestazioni cosiddette parafiscali: si tratta essenzialmente dei contributi previdenziali ed assistenziali.

In quarto luogo, le espropriazioni per pubblica utilità, a fronte delle quali è previsto un “indennizzo” ai sensi dell’art. 43, co. 3, Cost., dove la natura di “entrata” viene in particolare collegata al maggior valore del bene espropriato rispetto

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all’indennizzo riconosciuto al soggetto titolare del bene. Tuttavia, a seguito della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (C. eur. Dir. Uomo, 29.3.2006, Scordino) e delle sentenze c.d. “gemelle” della Corte costituzionale (C. cost., 24.10.2007, nn. 348 e 349), che hanno ritenuto incostituzionale il sistema italiano di indennizzo basato sulla media tra il valore venale e il valore catastale, in quanto in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) nella parte in cui tutela il diritto di proprietà – dovendo, dunque, l’indennizzo sostanzialmente corrispondere al valore venale (salvo obiettivi di utilità pubblica o di giustizia sociale) – tale ricostruzione appare difficilmente sostenibile, risolvendosi il tutto, almeno nei casi di indennizzo integrale, in una mera modifica qualitativa del patrimonio dello Stato e del soggetto espropriato.

Infine, i tributi, definibili come obbligazioni aventi ad oggetto una prestazione di regola pecuniaria (potendo talvolta l’obbligazione essere adempiuta con mezzi diversi dal denaro, quale ad esempio la possibilità di assolvere le imposte sui redditi e sulle successioni con opere d’arte), a titolo definitivo o a fondo perduto (differenziandosi, sotto tale profilo, dal prestito forzoso), nascenti dalla legge (dunque “coattive”, senza cioè che vi concorra la volontà dell’obbligato), al verificarsi di un presupposto di fatto che non ha natura di illecito (differenziandosi, sotto tale profilo, dalla sanzione).

È invece controverso se elemento caratterizzante del tributo sia anche il fatto che esso attui il concorso alla spesa pubblica.

La Corte costituzionale ha affermato che i criteri cui far riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi consistono: 1) nella doverosità della prestazione, 2) nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e 3) nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (C. cost., 73/2005, 334/2006, 64/2008, 335/2008, 141/2009, 238/2009).

Viene dunque sottolineato dalla Corte il collegamento della prestazione alla pubblica spesa.

Quanto alle prestazioni parafiscali, si ha qui indubbiamente una prestazione patrimoniale imposta nonostante venga a maturarsi, per effetto del versamento dei contributi previdenziali e/o assistenziali, un diritto pensionistico o altro diritto assistenziale in capo al soggetto assicurato, trattandosi di un assetto certamente

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privo di sinallagmaticità in senso proprio. L’applicabilità della garanzia costituzionale sembra discendere dal fatto che la disciplina del contributo previdenziale, sia per i criteri di determinazione della somma dovuta dal privato, sia per l’obbligatorietà della richiesta del “servizio previdenziale”, denota un istituto ordinato a produrre una diminuzione patrimoniale al privato e, dunque, la sussistenza di una prestazione patrimoniale imposta.

La stessa Corte costituzionale (C. cost., 18.5.1972, n. 91), nell’affrontare il problema della natura del contributo previdenziale maggiorato previsto dalla l.

5.7.1965, n. 798 per i compensi relativi agli incarichi retribuiti conferiti dall’autorità giudiziaria, ha ritenuto trattarsi di una prestazione patrimoniale, imposta in base alla legge secondo l’art. 23 Cost., peraltro «caratterizzata dal sacrificio pecuniario di una parte dell’utile spettante al professionista iscritto all’Ente nazionale allo scopo di devolverla all’Ente stesso per dotarlo dei mezzi necessari a realizzare, nel settore, il principio della solidarietà sociale, che sta alla base dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 2» (Il fondamento costituzionale della potestà tributaria, prof. Luigi Iacobellis).

Le conclusioni cui si è giunti trovano ulteriore conferma dalla giurisprudenza sul finanziamento della previdenza a favore degli avvocati, poiché la Corte ha sempre ritenuto sussistente “la natura tributaria del rapporto di prestazione obbligatoria”, la quale deriva “oltre che dalla qualificazione pubblicistica dell’Ente al quale la prestazione è devoluta, precipuamente dallo speciale modo e dalla particolare finalità del prelievo di reddito” là dove lo special modo deve individuarsi nella forma coattiva del sacrificio individuale cui sono tenuti i soggetti, e le particolarità consistono nella destinazione della prestazione ad un ente, la Cassa avvocati, affinché questo sia dotato dei mezzi necessari per la realizzazione

“del principio di solidarietà sociale, che sta alla base dell’art. 53 della Costituzione in relazione all’art. 2”. Corte Costituzionale: sentenze 23/1968, 85/1969, 91/1972, 62/1977, 132 e 133/1984. 396 Corte Costituzionale, Sentenza n.

91 del 10 Maggio 1972. (Marinoni Silvia in La capacità contributiva tra dovere di solidarietà e principio di uguaglianza, in fiscoequo.it).

Quanto sopra, rammentando che “il legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali” (sentenza n. 70 del 2015), deve “dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona” (sentenza n. 316 del 2010), anche al fine di

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scongiurare il verificarsi di “un non sopportabile scostamento” tra l’andamento delle pensioni e delle retribuzioni che determinerebbe l’elusione da parte del legislatore del limite della ragionevolezza (sentenza n. 226 del 1993).

Sarà interessante valutare il contributo di ciascun aspetto della progressività della contribuzione (base imponibile, aliquote, detrazioni) alla sua capacità redistributiva del Pil della avvocatura italiana dal punto di vista previdenziale.

Insomma i criteri di progressività devono essere intesi come una particolare accezione del principio di eguaglianza sostanziale, di cui all’articolo 3 comma 2 della Costituzione, in quanto contribuisce a eliminare, all’interno della comunità, tutti gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno sviluppo della persona umana. La progressività è espressione dell’uguaglianza.

Le disuguaglianze nella distribuzione dei redditi e della ricchezza netta hanno fatto in quest’ultimo ventennio la loro ricomparsa, producendo le nefaste conseguenze che tutti stiamo vivendo sulla tenuta della solidarietà e sul propagarsi del populismo. E’ opportuno sottolinearne l’entità e individuarne le principali cause quale premessa di qualunque discorso che abbia per oggetto l’uguaglianza tributaria quale giustizia distributiva e il suo corollario della progressività.

Che la forbice delle disuguaglianze si sia molto allargata nel mondo e, in particolare, nel nostro paese ce lo ricordano numerose statistiche ufficiali e gli studi degli economisti. L’indagine più recente e dettagliata mi è parsa quella commissionata dall’Unione Europea, conosciuta come Gini-Growing inequality impact. Essa, nel confermare il rapporto Ocse (divided we stand), ha messo in evidenza che l’Italia è il secondo paese in Europa quanto a disuguaglianze e a distribuzione di redditi e di ricchezza e che il divario tra generazioni si va sempre più accentuando con lo spostamento della ricchezza verso la popolazione più anziana. È un fatto noto che oggi circa la metà del reddito totale è in mano al 10%

delle famiglie, mentre il 90% deve dividersi l’altra metà.

Concludendo siamo al bivio: o usiamo, contra legem, la leva reddituale per sfoltire il numero o iniziamo un percorso virtuoso verso la redistribuzione della ricchezza almeno sul versante previdenziale.

Fonte: Diritto e Giustizia

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