Lavoro & Previdenza
La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
N. 243 21.12.2012
Pensioni: scadenze 2012 e novità 2013
Le norme previdenziali che scadono a fine anno e tutte le novità che ci aspettano dall’1.1.2013
Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Pensioni
La fine del corrente anno coincide sia con la scadenza di una serie di termini per l’applicazione di alcuni istituti previdenziali previsti dalla riforma pensionistica introdotta dalla manovra “Salva-Italia” (art. 24, L.
n. 214/2011) sia con l’introduzione, dal 2013, di una serie di novità legate alla maturazione del diritto e al calcolo della pensione. Vediamone i principali aspetti.
Pensione di vecchiaia per le donne
Entro il 31 dicembre 2012 le donne che compiono 60 anni e abbiano maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva possono anticipare la pensione di vecchiaia rispetto ai requisiti generali previsti dalla Riforma pensionistica (L. n.
214/2011).
Mentre le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritte all’Ago e alle forme sostitutive della medesima (sono escluse quindi le lavoratrici del pubblico impiego) possono conseguire il trattamento di vecchiaia al compimento del 62°
anno di età, se in possesso alla data del 31 dicembre 2012 di un’anzianità contributiva di almeno 20 anni (come illustrato in tabella).
Al requisito anagrafico verrà applicato l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita.
LA PENSIONE DI VECCHIAIA FINO AL 2021 Anno Lavoratori
dipendenti e autonomi
Lavoratrici settore privato
Lavoratrici settore pubblico
Lavoratrici autonome
2012 66 anni 62 anni 66 anni 63 anni e 6
mesi
2013 66 anni e 3 mesi 62 anni e 3 66 anni e 3 63 anni e 9
2014 66 anni e 3 mesi 63 anni e 9 mesi
66 anni e 3 mesi
64 anni e 9 mesi
2015 66 anni e 3 mesi 63 anni e 9 mesi
66 anni e 3 mesi
64 anni e 9 mesi
2016 66 anni e 7 mesi 65 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi
66 anni e 1 mese
2017 66 anni e 7 mesi 65 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi
66 anni e 1 mese
2018 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi
2019 66 anni e 11 mesi 66 anni e 11 mesi
66 anni e 11 mesi
66 anni e 11 mesi
2020 66 anni e 11 mesi 66 anni e 11 mesi
66 anni e 11 mesi
66 anni e 11 mesi
2021 67 anni e 2 mesi 67 anni e 2 mesi
67 anni e 2 mesi
67 anni e 2 mesi
SETTORE DELLO SPETTACOLO
Per i soggetti iscritti all’ex-Gestione ENPALS che non sono soggetti alla disciplina generale rispetto ai requisiti anagrafici e che hanno versato i contributi obbligatori prima del 1996, valgono in attesa dell’armonizzazione, i seguenti requisiti dal 2013 (si tiene conto del primo scatto della speranza di vita).
Categoria Uomo Donne Anzianità
contributiva Gruppo attori:
attori di prosa, mimi e allievi attori;
attori cinematografici e audiovisivi;
attori di doppiaggio;
attori di operetta;
attori di riviste, varietà ed attrazione;
artisti del circo;
attori di fotoromanzi;
suggeritori teatrali, cinematografici e di audiovisivi
generici figuranti;
imitatori, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori
acrobati, stuntman, contorsionisti.
Gruppo conduttori:
presentatori;
disc-jockey;
animatori di villaggi turistici.
Gruppo direttori e maestri d’orchestra:
direttori d’orchestra;
sostituti direttori d’orchestra;
maestri suggeritori
63 anni e 3 mesi
58 anni e 3 mesi
20 anni
Gruppo figurazione e moda:
indossatori;
figuranti lirici;
figuranti di sala;
fotomodelli;
cubisti;
spogliarellisti.
Gruppo canto:
artisti lirici;
cantanti;
coristi e vocalisti;
maestri del coro, assistenti, aiuti (suggeritori del coro).
Gruppo concertisti, orchestrali:
concertisti e solisti;
professori d’orchestra;
orchestrali anche di musica leggera.
60 anni e 3 mesi
55 anni e 3 mesi
20 anni
Tersicorei, ballerini, coreografi e assistenti coreografi
45 anni e 3 mesi
45 anni e 3 mesi
20 anni
Sportivi professionisti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
52 anni e 3 mesi
47 anni 20 anni
Pensione anticipata
Quanto ai lavoratori del settore privato che maturino un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31.12.2012 e che avrebbero maturato la pensione di anzianità con le quote (quota 96 con un minimo di 60 anni nel 2012) in base alle norme previgenti, potranno conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni.
Il beneficio interessa sia gli uomini che le donne, solo del settore privato.
Facciamo il caso di un ex dirigente di azienda che ha compiuto 60 anni ad aprile 2012 e maturato 38 anni di contributi. In questo caso, la quota 96 sarebbe stata ampiamente superata nel 2012. Con la nuova riforma, però, non andrà più in pensione nel 2012, ma potrà farlo, anche senza versare alcun contributo, all’età di 64 anni e 7 mesi (speranza di vita) ossia nel 2016.
Certo sarà penalizzato rispetto alle precedenti regole dal fatto di rimanere senza lavoro e senza pensione per 4 anni in più, con la pensione tra l’altro congelata nell’importo in virtù dei contributi versati prima del 2012.
Le novità dal 2013
I principali cambiamenti al sistema pensionistico dal 2013 sono sostanzialmente incentrati sull’avvio dell’incremento dei requisiti per effetto della speranza di vita e sull’applicazione dei nuovi coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione contributiva.
Si illustra di seguito una panoramica generale dei requisiti anagrafici che i
I REQUISITI DAL 2013 Pensione vecchiaia uomini privati e
pubblici anche autonomi
66 anni e 3 mesi
Pensione vecchiaia donne dipendenti private
62 anni e 3 mesi
Pensione vecchiaia donne dipendenti pubbliche
66 anni e 3 mesi
Pensione vecchiaia donne con deroga
64 anni e 3 mesi
Pensione vecchiaia contributiva con almeno 5 anni di contributi
70 anni e 3 mesi
Pensione anticipata donne 41 anni e 5 mesi Pensione anticipata uomini 42 anni e 5 mesi Pensione anticipata solo contributiva
con almeno 20 anni di anzianità contributiva e l’importo della pensione pari ad almeno a 2,8 volte l’assegno sociale
63 anni e 3 mesi
Pensione anticipata in deroga 64 anni e 3 mesi Donne con almeno 35 anni di
contributi che optano per il sistema contributivo
57 anni e 3 mesi se dipendenti;
58 anni e 3 mesi se autonome
Totalizzazione: pensione vecchiaia con almeno 20 anni di contributi
65 anni e 3 mesi
Salvaguardati Pensione vecchiaia (almeno 20 anni di contributi)
Uomini 65 anni e 3 mesi;
Donne 60 anni e 3 mesi Pensione anzianità
con le quote
Quota 97 e 3 mesi = 61 anni e 3 mesi e almeno 35 anni di contributi (61 e 3 mesi con 36 anni di contributi oppure 62 anni e 3 mesi con almeno 35 anni di contributi).
Lavori usuranti Quota 97 e 3 mesi = 61 anni e 3 mesi e almeno 35 anni di contributi (in alternativa:
61 e 3 mesi con 36 anni di contributi;
oppure 62 anni e 3 mesi con almeno 35 anni di contributi).
Speranza di vita
Quanto alla disciplina di adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita, per il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria si confermano quelli già introdotti dalla L. n. 122/2010.Dal 1° gennaio 2013, il D.M. del 6 dicembre 2011 ha già stabilito l’incremento di 3 mesi.
Inoltre, per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’Ago e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata, i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia devono essere tali da garantire un’età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021.
In caso contrario entro il 31 dicembre 2019 il previsto decreto dovrà applicare la predetta regola.
L’art. 24, c. 12 della L. n. 214/2011 stabilisce che a tutti i requisiti anagrafici previsti dalla legge stessa per l’accesso attraverso le diverse modalità stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo per la pensione anticipata di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti
alla speranza di vita.
Pertanto, tale meccanismo interessa:
1. i requisiti contributivi indicati per l’accesso alla pensione anticipata e vecchiaia;
2. il requisito dei 70 anni di età per chi andrà in pensione di vecchiaia col sistema di calcolo contributivo;
3. il requisito dei 63 anni di età per accedere, tramite il sistema di calcolo contributivo, alla pensione anticipata;
4. i requisiti per andare in pensione con la totalizzazione;
5. il requisito di 64 anni di età per accedere in via eccezionale alla pensione di vecchiaia per le donne del settore privato;
6. le lavoratrici con almeno 35 anni di contributi che optano per il sistema contributivo e hanno 57 anni di età o 58 (autonome);
7. i lavoratori «salvaguardati» che pur maturando i requisiti dal 2012 vanno in pensione con le precedenti regole;
8. i requisiti speciali per la pensione degli iscritti al Fondo volo;
9. il requisito anagrafico per il diritto ad alcune prestazioni assistenziali tra cui l’assegno sociale.
Pensione contributiva e coefficienti di trasformazione
I coefficienti di trasformazione entrano in gioco nel sistema contributivo per determinare la quota di pensione spettante sul totale del montante contributivo e sono attualmente crescenti a partire dall’età di 57 anni fino a quella di 65.
La riforma prevede comunque la determinazione dei coefficienti di trasformazione anche per le età superiori fino a quella di 70 anni.
L’allungamento dell’età per il pensionamento e il fatto che a regime si andrà verso una completa applicazione del sistema contributivo, ha imposto al legislatore di agire anche sui coefficienti di trasformazione che si applicano sul montante contributivo ai fini del calcolo della pensione in tale sistema.
Pertanto, il coefficiente di trasformazione applicabile nel sistema di calcolo contributo al montante contributivo, verrà esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70 anni a partire dal 2013.
Il D.M. 15 maggio 2012 ha rideterminato i coefficienti dal 2013 che saranno così articolati:
Età Divisori Valori
57 23,236 4,304%
58 22,647 4,416%
59 22,053 4,535%
60 21,457 4,661%
61 20,852 4,796%
62 20,242 4,940%
63 19,629 5,094%
64 19,014 5,259%
65 18,398 5,435%
66 17,782 5,624%
67 17,163 5,826%
68 16,541 6,046%
69 15,917 6,283%
70 15,288 6,541%
Ricordiamo che fino al 31 dicembre 2012 i coefficienti sono i seguenti:
Età Coefficiente trasformazione
57 4,419%
58 4,538%
59 4,664%
60 4,798%
61 4,940%
62 5,093%
63 5,257%
64 5,432%
65 5,620%
Pertanto dal 2013 l’introduzione del pro rata contributivo per tutti (calcolo della pensione col sistema contributivo per i periodi dal 2012 in poi) è in parte bilanciato dal fatto che avremo un incremento per tutte le fasce di età degli attuali coefficienti e in più, al superamento dei 65 anni, non si dovrà più applicare l’unico coefficiente relativo all’età di 65 anni, ma valori specifici crescenti per ogni fascia di età.
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