Mancato mantenimento figli
Autore: Redazione | 26/06/2019
Genitori separati, figli affidati alla madre: le possibilità economiche e il reddito dell’ex moglie non consentono di assolvere il padre che non ha versato l’assegno mensile.
Il padre che omette di versare il mantenimento ai figli commette reato. Può, cioè, essere denunciato dalla madre. Non conta il fatto che egli abbia comunque provveduto, in prima persona, alle spese di prima necessità (ad esempio
procurando i viveri e gli indumenti), né conta che abbia fatto dei regali ai bambini (anche se in denaro).
Secondo una recente sentenza della Cassazione [1], risponde del reato di mancato mantenimento figli anche il genitore che fa mancare ai bambini i
“mezzi di necessità” benché l’altro genitore presso cui questi vivono abbia un’elevata disponibilità economica. Il concetto, infatti, di «mezzi di sussistenza»
deve essere inteso in una accezione ampia e non include solo vitto e alloggio.
Anche l’eventuale stato di disoccupazione del padre non è sufficiente ad evitare la condanna: egli non può limitarsi a dimostrare di essere senza lavoro, ma deve dar prova innanzitutto di non avere altri redditi (così, se risultasse proprietario di una casa, sarebbe tenuto a venderla pur di mantenere i figli). In secondo luogo, deve dar prova di aver cercato in tutti i modi un posto di lavoro e di non esserci riuscito.
In buona sostanza – hanno affermato più volte i giudici – lo stato di nullatenenza deve essere incolpevole e non dipendere magari da inerzia.
A conti fatti, sulla base delle pronunce sino ad oggi emanate, possiamo tranquillamente affermare che è facile cadere nel reato di mancato mantenimento dei figli per il solo fatto di non aver versato l’assegno imposto dal giudice nella causa di separazione o di divorzio.
Vediamo dunque quali sono le ultime sentenze a riguardo.
Mantenimento figli: fino a quando?
Con la sentenza di separazione o di divorzio, il giudice fissa un assegno di mantenimento che il genitore non convivente deve versare in favore dei figli che dimorano presso l’altro genitore.
Tale assegno va erogato fino a quando i ragazzi, anche se divenuti maggiorenni, non sono in grado di mantenersi da soli. A tal fine se, fino ai 30-35 anni, spetta al genitore dimostrare che il figlio ha la disponibilità economica per vivere indipendente ed autonomo, dopo questa età è il figlio a dover dare prova che lo stato di disoccupazione non dipende da lui e di essersi dato animo nel cercare un lavoro. Secondo le ultime sentenze, quindi, l’obbligo di mantenimento cessa quando il figlio ha raggiunto i 36 anni.
Omesso mantenimento per i figli: il pignoramento dello stipendio
In caso di ritardo nel pagamento del mantenimento ai figli, il genitore beneficiario può inviare innanzitutto una lettera raccomandata a/r di messa in mora, anche perché in tal modo interrompe la prescrizione (che è di 5 anni dalla scadenza della mensilità).
Se ciò non dovesse essere sufficiente, sotto un profilo civilistico si può avviare un pignoramento (ad esempio quello dello stipendio o del conto corrente bancario).
Se il genitore obbligato non adempie al pagamento dell’assegno di mantenimento dei figli, la parte interessata (di regola l’altro coniuge) può chiedere al giudice di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al genitore obbligato, di versare le somme dovute direttamente ai figli.
L’inadempimento all’obbligo di mantenimento può anche far scattare un reato, con conseguente responsabilità penale in capo al genitore inadempiente.
Omesso mantenimento dei figli: il reato
Chi non versa il mantenimento ai figli può essere incriminato per due reati:
la violazione degli obblighi di natura economica, che presuppone un provvedimento del giudice che ha determinato l’ammontare dell’assegno.
La pena prevista è la reclusione fino a un anno o la multa da 103 a 1.032 euro. La sanzione è applicabile sia quando il mancato pagamento riguarda i figli minori, sia quando riguarda i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Si applica anche se gli obblighi assunti dai coniugi per mantenere dei figli minori sono stati adottati in sede di separazione consensuale. L’inadempimento deve essere grave (la violazione potrebbe conseguire anche al ritardo, ma il giudice penale deve valutarne la
“gravità”) e protratto per un tempo rilevante, tanto da influire sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire.
Quindi, il reato non si verifica automaticamente con l’inadempimento;
il reato di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai familiari, che
presuppone lo stato di bisogno dei figli. La pena è la reclusione fino a un anno e la multa da 103 a 1.032 euro. A differenza della precedente ipotesi, questo reato scatta anche se non c’è un provvedimento del giudice che fissa l’ammontare dell’assegno di mantenimento; basta infatti lo stato di bisogno del figlio e che il genitore abbia la concreta capacità di fornire i mezzi di sussistenza.
Leggi a riguardo:
Un disoccupato deve mantenere il figlio?;
Mantenimento figli e perdita lavoro
Stato di bisogno dei figli
Quanto allo stato di bisogno dei minori, la sentenza in commento ha precisato che tale condizione ricorre anche quando il genitore con cui questi vivono, ad esempio la madre, ha le disponibilità economiche per fornire loro il vitto e l’alloggio. Per la Cassazione infatti «lo stato di bisogno del figlio minore non può considerarsi escluso per il fatto che in concreto egli, grazie alla solida condizione economica del genitore affidatario» – la madre, in questo caso – «non versi in reale stato di bisogno, ma anzi goda di una situazione di pieno benessere in cui sono assicurate» non solo «le essenziali esigenze di vita» ma anche «una serie di esigenze non definibili essenziali». E a questo proposito viene anche aggiunto che
«nella nozione di mezzi di sussistenza debbono ritenersi compresi non più e non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali vitto e alloggio), ma altresì gli strumenti che consentano il soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana, da apprezzarsi non già in modo assoluto ma in rapporto alle reali capacità economiche ed al tenore di vita personale del soggetto obbligato».
Applicando tale visione alla vicenda in esame, si può affermare, spiegano i magistrati, che «l’elevato tenore di vita di entrambi i coniugi, testimoniato»
anche «dalla residenza familiare in un’abitazione di lusso» depone per «l’assenza di necessità economiche stringenti ed essenziali per la sopravvivenza dei tre figli minori» ma non esclude che «essi si siano trovati senza mezzi di sussistenza, intesi nel senso più ampio, e che vi abbiano dovuto necessariamente sopperire la madre e gli altri familiari».
Dunque, il contesto familiare, caratterizzato da adeguata disponibilità di mezzi
economici, non può salvare dal reato di «omesso versamento del mantenimento dei figli».
Note
[1] Cass. sent. n. 17766/19 del 29.04.2019.
Sentenza
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 27 febbraio – 29 aprile 2019, n. 17766 Presidente Capozzi – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. Con il
provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma dalla sentenza emessa in data 29 gennaio 2016 dal Tribunale di Milano, in composizione
monocratica, ha assolto il ricorrente dal reato ascrittogli al capo A) di cui agli artt.
81 cod. pen., 3 L n.54/06, limitatamente alla condotta in danno di Bo. Or. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed ha confermato la condanna emessa sempre per il reato di cui al capo A), in danno dei figli per il periodo compreso tra il
mese di novembre 2014 fino alla data della sentenza, nonché per il reato ascrittogli al capo B) di cui all'art. 570, commi 1, 2, n. 2, cod. pen., sempre solo in danno dei figli ma per il diverso periodo compreso tra il mese di luglio del 2009 ed
il mese di ottobre del 2014, ritenendo assorbito il reato di cui al capo A) nel più grave reato di cui al capo B) per il corrispondente arco temporale, rideterminando
la pena, ritenuta la continuazione e le attenuanti generiche, in mesi nove giorni quindici di reclusione ed Euro 950,00 di multa, con parziale revoca delle statuizioni
civili. In estrema sintesi, il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 3, L.54/06, contestato al capo A), per non avere adempiuto alle obbligazioni
civili di natura economica nei confronti dei tre figli minori, nati negli anni 1998, 2000,2004, derivanti dai provvedimenti giudiziari emessi in sede di separazione nei mesi di dicembre 2008 e marzo 2011 dal Tribunale civile di Milano, sulla base
della ritenuta continuità normativa con il reato ora punito dall'art. 570-bis cod.
pen., introdotto dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, nonché del reato di cui all'art. 570 commi 1,2, n.2 cod. pen. per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai tre figli
minori nel periodo compreso tra luglio 2009 e ottobre 2014 durante il quale i predetti figli non hanno potuto usufruire delle rendite derivanti dalla locazione di
un immobile sul quale era stato costituito da entrambi i coniugi a loro favore un fondo patrimoniale, perché formato essenzialmente dai canoni di locazione di un
immobile rimasto sfitto in detto periodo, ritenendosi sempre con riferimento a questo stesso arco temporale che il reato più grave di omissione dei mezzi di sussistenza abbia assorbito quello meno grave del mero inadempimento delle
obbligazioni di natura economica verso i tre figli rappresentati dall'obbligo di versare 2.400,00 Euro al mese per il loro mantenimento, che è stato accertato
come sussistente per il periodo temporale successivo e residuo, non coperto dal primo. Sono, invece, cadute nei due gradi di giudizio le imputazioni ascritte in danno del coniuge Bo. Or., con riferimento al reato di cui all'art. 3 L.54/06, perché non previsto a danno del coniuge separato ma posto a tutela esclusivamente delle
pretese economiche dei figli, e con riferimento al reato di cui all'art. 570 co.1, 2, n.2 cod. pen., essendosi escluso lo stato di bisogno, a causa del ravvisato elevato tenore di vita dei due coniugi separati, entrambi titolari di buoni redditi. 2. Tramite
il proprio difensore di fiducia, Vi. Gi., ha proposto ricorso articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo si deduce la mancata assunzione di prove
decisive ex art. 606, co.1, lett.d) cod.proc. pen. in relazione alla richiesta di acquisizione della sentenza n. 5055/17 del Tribunale di Milano di cessazione degli
effetti civili del matrimonio con la quale sono state modificate le disposizioni in materia di mantenimento dei figli e rigettata la richiesta di assegno divorzile in favore della moglie, nonché di acquisizione di documentazione relativa ad una costosa ristrutturazione edilizia dell'importo stimato di 350 mila Euro sostenuta
dalla moglie, insieme alla propria madre ed al proprio fratello, sul rilievo che si trattava di prove sopravvenute rispetto alla sentenza di primo grado, la cui ammissibilità in appello andava valutata sulla base dei criteri di cui all'art. 495 co.1, cod. proc. pen. richiamati dall'art. 603 co. 2 cod. proc. pen., e da ritenersi comunque decisive a norma dell'art. 606 co.1, lett. d) cod. proc. pen., in ordine alla
ricostruzione delle rispettive capacità reddituali e patrimoniali dei due ex- coniugi.
2.2. Con il secondo motivo si ripropone la stessa questione dell'omessa assunzione delle predette prove documentali, ma sotto il diverso profilo del vizio della
motivazione con specifico riguardo al carattere assertivo con cui la Corte territoriale ha rilevato la superfluità delle prove richieste attraverso un generico richiamo alle precedenti considerazioni, che erano in realtà afferenti ad aspetti non
pertinenti. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in relazione all'affermata sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 570 co.2.
n.2 cod. pen. non essendo state specificate le modalità con cui il ricorrente non avrebbe assolto ai suoi obblighi, non essendo state apprezzate le emergenze
probatorie relative alle attenzioni e premure con cui il ricorrente si è sempre interessato ai propri figli, e delle ripercussioni economiche determinate dalla perdita del suo lucroso e prestigioso incarico di amministratore delegato di una
banca di rilievo, intervenuta nel luglio 2007, tenuto conto anche di tutte le contribuzioni dello stesso effettuate in favore della moglie e dei figli nell'anno 2008: conferimenti in denaro per 56 mila Euro nel 2008; proventi della locazione
dell'immobile costituito in fondo patrimoniale determinati in Euro 33.276 per la durata della locazione che si sarebbe protratta fino al giugno del 2013; la disponibilità dell'appartamento di lusso di 300 m.q. che rappresenta la loro residenza familiare; i contributi alle vacanze, alle attività sportive e ricreative. 2.4.
Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 570, co.2,
n.2 cod. pen. sotto il profilo della prova della capacità economica del ricorrente in relazione all'art. 570 co.2, n.2 cod. pen., verifica da ritenersi necessaria anche in relazione al reato di cui all'art. 3 L.54/06 in rapporto anche alla prova dell'elemento
soggettivo del reato. 2.5. Con il quinto ed ultimo motivo si deduce il vizio della motivazione ribadendo l'assenza di prove dell'omissione degli obblighi di mantenimento, tenuto conto della diversa ricostruzione della durata del rapporto di
locazione dell'immobile dato in affitto ad una famiglia brasiliana fino al 2013, della disponibilità dell'abitazione data ai figli che rappresenta comunque una forma di contribuzione alle loro necessità di legge, e delle già illustrate mutate disponibilità
economiche finanziarie del ricorrente Considerato in diritto 1. Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Si deve ricordare che secondo il consolidato orientamento di legittimità, in materia di violazione degli obblighi di
assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di
bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro
mantenimento, assicurando ad essi detti mezzi di sussistenza (Sez. 6, n. 20636 del 02/05/2007 Rv. 236619 Cerasa) e che entrambi i genitori sono tenuti ad ovviare allo stato di bisogno del figlio che non sia in grado di procurarsi un proprio reddito.
Ne consegue che il reato di cui all'art. 570, comma secondo, cod. pen., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in
favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore (Sez. 6, n. 8912 del 04/02/2011, K., Rv. 249639). Inoltre, si deve considerare che lo stato di bisogno del minore non può considerarsi escluso per il fatto che in concreto il figlio minore, grazie alla solida condizione economica
del genitore affidatario, non versi in reale stato di bisogno ma anzi goda di una situazione di pieno benessere in cui sono assicurate oltre alle essenziali esigenze di
vita anche una serie di esigenze non definibili essenziali. In modo speculare, nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza richiamata dall'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 - (diversa dalla più ampia nozione civilistica di mantenimento) debbono - nella attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale - ritenersi compresi non più e non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali vitto e alloggio), ma altresì gli strumenti che consentano il soddisfacimento di altre
complementari esigenze della vita quotidiana, da apprezzarsi non già in modo assoluto ma in rapporto alle reali capacità economiche ed al tenore di vita personale del soggetto obbligato. Pertanto, l'elevato tenore di vita di entrambi i coniugi, testimoniato dalla residenza familiare in una abitazione di lusso, e dalle altre risultanze istruttorie apprezzate nel giudizio di merito, sebbene depongano certamente per l'assenza di necessità economiche stringenti ed essenziali per la sopravvivenza, non escludono però che i tre figli minori, con riguardo specifico al periodo in cui il ricorrente ha indiscutibilmente omesso ogni versamento degli
assegni mensili a suo carico in concomitanza della mancata riscossione delle
rendite del fondo patrimoniale, si siano trovati senza mezzi di sussistenza, intesi nel senso più ampio sopra precisato, e che vi abbiano dovuto necessariamente
sopperire la moglie e gli altri familiari. Il contesto sociale e familiare in cui si inseriscono i fatti oggetto del giudizio rendono evidente l'infondatezza dei motivi
del ricorso con i quali si intende evidenziare e fare emergere l'elevato tenore di vita della coniuge, Or. Bo., nei cui confronti è stata coerentemente già esclusa la
sussistenza dei reati contestati al ricorrente, essendone stata riconosciuta l'integrazione solo nei confronti dei tre figli, e per il periodo limitato all'arco temporale in cui i predetti figli, non avendo altre entrate, hanno dovuto fare ricorso all'aiuto degli altri familiari per provvedere alle loro necessità, rapportate al regime
di vita elevato di entrambi i genitori. Sulla base di quanto premesso, devono ritenersi infondati i motivi afferenti l'omessa acquisizione delle prove documentali,
evidentemente ritenute superflue dalla Corte territoriale, perché utili a dare dimostrazione più delle risorse economiche della moglie che a dimostrare l'incapienza economica finanziaria del ricorrente. 2. Parimenti infondato è il terzo
motivo relativo alla dedotta assente specificazione delle modalità con cui il ricorrente non avrebbe assolto ai suoi obblighi, perché incentrato sulla diversa ricostruzione in fatto dell'omesso versamento dei contributi mensili dovuti per il
mantenimento dei tre figli, attraverso la valorizzazione delle ripercussioni economiche determinate dalla perdita del lucroso e prestigioso incarico di amministratore delegato di una banca, a fronte, invece, della riconosciuta ed incontestata disponibilità di ingenti risorse finanziarie e patrimoniali da parte del
ricorrente che sono state apprezzate come prova certa del carattere doloso dell'omesso versamento di quanto dovuto per il mantenimento dei figli. 3. Tutte le
altre censure, articolate con i residui motivi di ricorso, argomentate sulla base di una diversa prospettazione dei fatti e delle ragioni dell'inadempimento, presupponendo una rivalutazione delle prove, riservata alla fase del giudizio di merito, non possono essere apprezzate in questa sede di legittimità. Con esse si riproducono gli stessi motivi che hanno costituito l'oggetto delle censure di merito
avanzate in sede di appello, già esaminate e respinte con adeguata motivazione, immune da vizi logici. Si deve ricordare che costituisce censura di fatto, non ammissibile in Cassazione, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di
merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, intitolando fittiziamente i motivi con pretesi vizi di motivazione. Al riguardo si deve osservare
come in relazione al reato di cui all'art. 3 L. 54/06 le elevatissime fonti di reddito, anche per i cospicui redditi accumulati nel tempo, sono state apprezzate come incoerenti con l'ipotesi di un inadempimento degli obblighi di versare gli importi
fissati dal giudice civile per una impossibilità oggettiva di adempiervi. Con riferimento, invece, al reato di cui all'art. 570 co.2, cod. proc. pen. le sentenze di entrambi i gradi del giudizio di merito hanno ricostruito in modo conforme i periodi e gli importi dell'inadempimento degli assegni dovuti ai tre figli minorenni, nonché
il periodo in cui i predetti sono risultati privi di redditi personali, per la mancata riscossione dei canoni dell'affitto dell'immobile compreso nel fondo patrimoniale.
Pertanto, sulla base di motivazione logicamente ineccepibile, tenuto conto sia degli importi non elevati dei canoni mensili di locazione e sia della riconosciuta attendibilità di quanto riferito dalla teste Sc. Fl. sulla durata della locazione di detto
immobile e del periodo in cui non vi sono state entrate provento della locazione, è stata ritenuta acquisita la prova certa che durante detto periodo i figli del ricorrente abbiano dovuto necessariamente attingere per il loro mantenimento al
sostegno economico assicurato dagli altri familiari, compresa la madre. 3. Dal rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila Euro. Segue per legge, altresì, la condanna alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile
costituita che si liquidano come in dispositivo. Infine, considerato che il procedimento riguarda reati commessi in danno di minori, si deve disporre nel caso di diffusione del presente provvedimento l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03.
P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute
nel presente grado dalla costituita parte civile Bo. Or. En. Lu. che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre spese generali al 20%, Iva e Cpa.