Quando spetta l’assegno di mantenimento alla moglie?
15 Marzo 2021Redazione
Presupposti per l’assegno di mantenimento e per l’assegno divorzile:
come si calcolano e a quanto ammontano gli alimenti all’ex coniuge dopo la separazione e il divorzio?
Stabilire quando spetta l’assegno di mantenimento alla moglie non è cosa che si possa risolvere in astratto, con una regola valida per tutti. Molteplici sono le variabili che incidono sul singolo caso e che possono influenzare la decisione del giudice. Bisogna valutare non solo le condizioni economiche degli ex coniugi e l’eventuale divario tra i due, ma anche la potenzialità di produrre reddito da parte del richiedente e, quindi, la sua «meritevolezza». Tant’è che oggi non si può più dire che l’assegno di mantenimento consegua in automatico dalla rilevata diversità di stipendio tra marito e moglie.
Ad esempio, è stato negato più volte l’assegno divorzile all’ex moglie ancora giovane e con una capacità lavorativa tale da consentirle di impiegarsi e mantenersi da sé; così come è stato negato al coniuge che, seppur disoccupato, non abbia dimostrato un proficuo impegno nella ricerca di un’occupazione.
Dall’altro lato, dinanzi a chi ha sempre rinunciato alla carriera per dedicarsi alla famiglia e ai figli, così perdendo definitivamente ogni contatto con il mondo del lavoro, i giudici hanno ritenuto sussistente il diritto a un assegno proporzionato alla ricchezza nel frattempo accumulata dall’altro coniuge.
Nonostante questa varietà di decisioni, possiamo comunque individuare quali sono i criteri “base” adottati dalla giurisprudenza nelle cause di separazione e divorzio per stabilire – se non con certezza, quantomeno con alta probabilità – quando spetta l’assegno di mantenimento alla moglie. Lo faremo tenendo conto delle ultime pronunce della Cassazione che, a partire dal 2017 (con la famosa sentenza Grilli) [1], per poi proseguire con la pronuncia a Sezioni Unite del 2018 [2], hanno stravolto interamente tutta la materia. Ma procediamo con ordine.
Assegno di mantenimento all’ex moglie:
quando?
L’assegno di mantenimento è la misura che scatta immediatamente dopo la separazione e che permane fino al divorzio. Con il divorzio, l’assegno di mantenimento viene sostituito dal cosiddetto assegno divorzile. Anche se, comunemente, i due termini vengono usati indistintamente, c’è una profonda differenza di presupposti tra l’uno e l’altro.
L’assegno di mantenimento consegue quasi sempre per il semplice divario economico tra marito e moglie. Accertata l’incapacità di uno dei due a mantenersi
da sé, il giudice riconosce a favore di questi un mantenimento proporzionale alle sue esigenze, onde consentirgli di mantenere lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.
L’entità del mantenimento viene rapportata a una serie di fattori quali: l’età del richiedente, la durata del matrimonio, la disponibilità della casa coniugale (nel caso in cui questa, in presenza di figli, venga accordata al coniuge richiedente), le spese cui va incontro l’ex coniuge tenuto a versare l’assegno (ad esempio la presenza di un mutuo sulla casa, ecc.).
Le parti possono evitare il giudizio e stabilire di comune accordo l’entità dell’assegno di mantenimento. Lo possono fare sia che si separino dinanzi al sindaco, che in tribunale, che con il contratto firmato dinanzi ai rispettivi avvocati.
È anche possibile fissare un assegno una tantum ossia una misura forfettaria, da versarsi in una o più rate, che sostituisca i vari assegni mensili.
Tuttavia, gli accordi presi con la separazione possono essere sempre rivisti in sede di divorzio. Quindi, ad esempio, il coniuge che abbia rinunciato al mantenimento in cambio dell’intestazione di un immobile o di un assegno una tantum potrebbe successivamente tornare sui propri passi. È pertanto consigliabile rinviare ogni decisione definitiva all’atto del divorzio.
Divorzio: quando spetta l’assegno all’ex moglie
Con il divorzio si recide ogni legame tra i coniugi. L’assegno divorzile quindi non può costituire una rendita vitalizia in favore dell’ex. Esso è solo una misura assistenziale rivolta in favore del coniuge che, non per propria colpa, non sia in grado di mantenersi da solo. E ciò avviene solo quando abbia un’età avanzata (da 45 anni in poi); o non abbia le condizioni di salute tali da consentirgli di lavorare in modo adeguato alle proprie necessità economiche; o quando, pur avendo fatto di tutto per trovare un impiego (inviando c.v., iscrivendosi ai centri per l’impiego e partecipando a bandi e concorsi), la situazione del mercato occupazionale non gli abbia consentito di ottenere un posto; o quando, durante tutta la durata del matrimonio, si è occupato della casa e/o dei figli, così perdendo ogni legame con il mondo del lavoro.
In buona sostanza, per ottenere l’assegno divorzile bisogna dimostrare di meritarlo. E la prova deve essere data dal richiedente.
Ciò dimostra che l’assegno di divorzio non scatta in automatico per via del semplice divario economico tra i due ex coniugi ma alla dimostrazione della sussistenza di una di tali condizioni di meritevolezza.
In ogni caso, l’entità dell’assegno divorzile non è più – come invece per l’assegno di mantenimento – diretta a garantire «lo stesso tenore di vita» che si aveva durante il matrimonio, ma solo l’autosufficienza economica ossia quanto necessario per mantenersi da sé in modo decoroso, al netto di altri ed eventuali proventi (ad esempio, un reddito per un lavoro part-time). Questo significa che, in presenza di un coniuge marcatamente più ricco, l’altro non otterrà mai un assegno divorzile proporzionato alle capacità economiche di quest’ultimo.
Il rifiuto di un lavoro
Anche una volta ottenuto il riconoscimento dell’assegno divorzile, il beneficiario non può adagiarsi su tale condizione, dovendo comunque dimostrare – laddove possibile – di ricercare un’indipendenza economica che non lo ponga, vita natural durante, sulle spalle dell’ex. Quest’onere non è riconosciuto solo nel caso di una situazione di comprovate difficoltà dettate dall’età o dalle condizioni di salute.
Il fatto di rifiutare un’offerta lavorativa non in linea con la propria formazione può determinare la perdita dell’assegno di divorzio. Lo ha riconosciuto la Cassazione secondo cui l’attuale situazione del mercato occupazionale non consente di fare gli “schizzinosi”.
Mantenimento alla casalinga
Alla donna che, d’accordo con il marito, ha rinunciato all’attività lavorativa per dedicarsi alla casa, spetta sempre l’assegno divorzile. Tale contributo deve essere proporzionale all’aumento di reddito che, grazie proprio a tale sacrificio, l’ex marito ha potuto conseguire in ragione della maggiore disponibilità di tempo da dedicare alla carriera.
La nuova convivenza
Altro rilevante aspetto affrontato dalla Cassazione – e sul quale si è in attesa di una pronuncia delle Sezioni Unite – è quello relativo alla valenza estintiva della sopravvenuta convivenza more uxorio sull’obbligo di versare l’assegno divorzile.
Oggi, si ritiene che l’assegno divorzio cessi definitivamente nel caso di una sopravvenuta convivenza stabile.
L’addebito
Tanto l’assegno di mantenimento quanto quello divorzile non sono mai dovuti in favore del coniuge nei cui confronti il giudice abbia dichiarato il cosiddetto addebito, ossia la responsabilità per la fine del matrimonio. E ciò succede quando vengano violate le regole del matrimonio (convivenza, fedeltà, assistenza, rispetto).
Assegno di mantenimento: Cassazione
Ai fini della liquidazione dell’assegno divorzile, deve essere posta attenzione al criterio della formazione del patrimonio dell’altro o di quello comune: l’eventuale squilibrio esistente tra gli ex coniugi va messo in relazione con gli altri parametri di legge, segnatamente al sacrificio delle aspettative professionali per l’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, a nulla rilevando la maggiore ricchezza della parte astrattamente onerata.
Cassazione, 452 del 13 gennaio 2021
No alla riduzione dell’assegno divorzile in base a una asserita “potenzialità lavorativa” della ex moglie senza tener conto delle aspettative da lei sacrificate, né dell’apporto dato alla costituzione del patrimonio familiare. Lo squilibrio giustifica l’assegno quando sia riconducibile alle scelte comuni e alla definizione dei ruoli all’interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due.
Cassazione, 3852 del 15 febbraio 2021
L’attribuzione dell’assegno divorzile richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi del richiedente, cui si perviene valutando
comparativamente le condizioni economiche degli ex coniugi, in considerazione del contributo fornito dal richiedente al patrimonio e, soprattutto, tenendo conto delle aspettative sacrificate. Se la Corte d’appello ha omesso queste valutazioni, si impone un nuovo esame della questione.
Cassazione, 3853 del 15 febbraio 2021
Ben possono le relazioni investigative depositate da una parte essere poste a base della decisione per escludere l’assegno. Il giudice del merito ha ampiamente motivato la sua decisione di non riconoscere il contributo, vista la piena capacità lavorativa della richiedente desumibile dal rapporto investigativo e in assenza della prova, a carico della medesima, del contributo dato al patrimonio familiare.
Cassazione, 5077 del 25 febbraio 2021
Erra la Corte d’appello nell’affermare l’irrilevanza dell’obbligo della ricerca di un lavoro da parte dell’ex coniuge che chiede l’assegno; di più, nell’affermare come il profilo individuale della richiedente non vada mortificato con possibili occupazioni inadeguate, si viene a giustificare il rifiuto di un impiego non esattamente adeguato al titolo di studio della richiedente, conclusione da cassare quale principio errato.
Cassazione, 5932 del 4 marzo 2021 [1] Cass. sent. n. 11504/2017.
[2] Cass. S.U. sent. n. 18287/2018.
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