EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale n. 15 del 28.06.2013 – Disposizioni transitorie in materia di riordino delle Province Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”.
Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015
Area dei Servizi Ambientali
Determinazione numero 332/2015 Area dei Servizi Ambientali
Pagina 1 di 2
Determinazione numero 332 del 20 Ottobre 2015
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Legislativo numero 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”
Vista la legge numero 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”
Visto il Decreto Legislativo numero 99/2004 recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”;
Visto il Decreto Legislativo numero 101/2005 “Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003 numero 38”;
Vista la Deliberazione numero 45/9 del 27.09.2005 della Giunta Regionale, recante la disciplina per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
Vista la Determinazione dell’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale numero 1024 del 19.10.2005 concernente l’approvazione della modulistica per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
Visto l’articolo 35, lettera c) della Legge Regionale numero 9/2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”;
Vista la Deliberazione numero 23/1 del 16.04.2008 della Giunta Regionale in merito al riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
Visto il Decreto dell’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Sardegna numero 1102/DECA/32 del 09.05.2008 “Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.)”;
Vista la richiesta di riconoscimento della qualifica I.A.P. trasmessa in data 28.04.2015 n. prot. 8290 dal Sig.
Marras Marco nato a Carbonia il 05.01.1974, residente a Assemini (CA) in via Sardegna, 75 codice fiscale MRRMRC74A05B745F, in qualità di titolare dell’impresa agricola medesima con sede in Masainas Località Serra Lepuri snc Partita IVA 02925670925;
Preso Atto che la domanda di riconoscimento della qualifica I.A.P. risulta contenere lacune ed incongruenze nei dati riportati tali da non rendere valutabili gli elementi per la verifica dell’assolvimento dei requisiti richiesti dall’art.1 co 1 del D.Lgs. 99/2004;
Vista la nostra nota del 08.06.2015 protocollo numero 11223 avente ad oggetto: “Richiesta di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo Professionale e di iscrizione all’elenco regionale IAP-
Oggetto: Rilascio della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e iscrizione nell’elenco regionale degli I.A.P.- Rigetto dell’istanza
Richiedente: Marras Marco Sede legale: Masainas CUAA: MRRMRC74A05B745F
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale n. 15 del 28.06.2013 – Disposizioni transitorie in materia di riordino delle Province Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”.
Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015
Area dei Servizi Ambientali
Determinazione numero 332/2015 Area dei Servizi Ambientali
Pagina 2 di 2
D.lgs. 29 marzo 2004 n.99, art 35 LR 9/2006 - Richiesta integrazioni.” con la quale si richiedevano chiarimenti ed integrazioni relativi ai dati incongruenti presenti nell’istanza si indicava quale termine ultimo di presentazione 30 giorni dalla data di ricezione della stessa;
Considerato che la nota di cui sopra trasmessa via Raccomandata A/R è stata ricevuta in data 19.06.2015 e pertanto il termine dei 30 giorni era fissato al 19.07.2015;
Considerato che alla data del 07.09.2015 non risultava pervenuta alcuna documentazione relativa a quanto richiesto con nota n. 11223 del 08.06.2015;
Vista la nostra nota del 07.09.2015 protocollo numero 16597, trasmessa via raccomandata A/R e ricevuta in data 24.09.2015, con la quale, ai sensi dell’articolo 10bis della legge numero 241 del 07.08.1990, si comunicavano i motivi ostativi al all’accoglimento dell’istanza di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di iscrizione nell’elenco regionale degli I.A.P e si comunicava la possibilità di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate dalla necessaria documentazione entro dieci giorni dal ricevimento;
Considerato che alla data odierna non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito alla nota di cui al precedente capoverso;
Vista la nota nostro protocollo n.11497 del 11.06.2015 con la quale l’INPS di Iglesias in risposta alla nostra richiesta n. 11194 del 08.06.2015 comunica che il sig. Marras Marco risulta iscritto con riserva con decorrenza 19.09.2013 e cancellato fin dall’origine.
Ritenuto opportuno adottare il provvedimento amministrativo di rigetto dell’istanza di riconoscimento della qualifica I.A.P. trasmessa in data 28.04.2015 n. prot. 8290 dal Sig. Marras Marco nato a Carbonia il 05.01.1974, residente a Assemini (CA) in via Sardegna, 75 codice fiscale MRRMRC74A05B745F, in qualità di titolare dell’impresa agricola medesima con sede in Masainas Località Serra Lepuri snc Partita IVA 02925670925;
D E T E R M I N A
Di stabilire che le premesse e gli atti in essa indicati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di rigettare la richiesta di riconoscimento della qualifica I.A.P. trasmessa in data 28.04.2015 n. prot. 8290 dal Sig. Marras Marco nato a Carbonia il 05.01.1974, residente a Assemini (CA) in via Sardegna, 75 codice fiscale MRRMRC74A05B745F, in qualità di titolare dell’impresa agricola medesima con sede in Masainas Località Serra Lepuri snc Partita IVA 02925670925;
Di provvedere alla trasmissione di copia del presente provvedimento al destinatario;
Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.
Dott. Agr. E.M./Resp. Proc. F.to EM
Il Dirigente Ing. Palmiro Putzulu F.to Palmiro Putzulu