Unioncamere
Gli impatti dell’emergenza sanitaria COVID-19 sulle procedure di sovraindebitamento
Modulo III – 9 ottobre 2020
L’impossibilità e l’eccessiva onerosità sopravvenuta nella dinamica processuale
Le clausole di gestione delle sopravvenienze / emergenza e la rinegoziazione
Come gestire al meglio le sopravvenienze: la mediazione civile e commerciale
La gestione delle sopravvenienze nell’ambito delle procedure concorsuali
Sovraindebitamento (Legge 3/2012)
Concordato preventivo e ristrutturazione
dei debiti
I temi di cui ci occuperemo
L’impossibilità e l’eccessiva onerosità sopravvenuta nella dinamica processuale
I poteri del giudice anche alla luce del D. L. “Cura Italia” (art. 91 D.L. n.
18/2020)
Gli oneri di allegazione e di prova
Le clausole di gestione delle sopravvenienze / emergenza e la rinegoziazione
Come gestire al meglio le sopravvenienze: la mediazione civile e commerciale
La gestione delle sopravvenienze nell’ambito delle procedure concorsuali
Sovraindebitamento (Legge 3/2012)
Concordato preventivo e ristrutturazione dei debiti
18/2020)
Individuazione delle ipotesi paradigmatiche di contenzioso
L’art. 91 d.l. 18/2020
I poteri del giudice anche alla luce del D. L. “Cura Italia” (art. 91 D.L. n.
18/2020)
Individuazione delle ipotesi paradigmatiche di contenzioso
L’art. 91 d.l. 18/2020
Individuazione delle ipotesi paradigmatiche di contenzioso
Come rileva il rispetto delle misure di contenimento a fini processuali?
Azioni di adempimento a fronte di inadempimenti o inesatti adempimento o tardivi adempimenti
Azioni di risoluzione del contratto
Impossibilità sopravvenuta
Eccessiva onerosità sopravvenuta
Esempio
Contratto di locazione commerciale: le misure di contenimento possono arrivare a giustificare il differimento dell’adempimento: quando tutto sarà passato il debitore dovrà comunque versare quanto dovuto nel periodo dell’emergenza
il canone resta dovuto, ma il mancato pagamento delle
mensilità maturate durante le misure restrittive può non essere
considerato grave
(istanza di parte o d’ufficio?)
«nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto – ovvero quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte – si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare, e, quindi, una manifestazione di volontà della parte (Cass. 18602 del 05/08/2013)
l'impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al creditore, incidendo sulla finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, costituisce, invece, un presupposto di estinzione dell'obbligazione, che può/deve essere rilevata dal giudice ex art. 112 c.p.c., in quanto questi è tenuto a pronunciare sul fondamento della domanda che implica la sussistenza del titolo dedotto a fondamento della stessa».
L’eccezione di risoluzione del contratto sopravvenuta rappresenta un’eccezione rilevabile d’ufficio e, quindi, non è soggetta alla preclusione di cui all’art. 167, comma 2 cod. proc. civ.
(Trib. Milano, 18 maggio 2016 in Giurisprudenza delle imprese, Cass. n. 6450/2004)
Eccessiva onerosità sopravvenuta
Cass. II sez., ord. 7 novembre 2017, n. 26363
L’eccessiva onerosità sopravvenuta può sorreggere una domanda di ri-soluzione ex 1467 c.c., ma non una eccezione (e quindi, a maggior ragione, nemmeno una mera difesa)
La richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto con prestazioni corrispettive, ex art. 1467 cod. civ., costituisce, anche quando proviene dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto ,una vera e propria domanda, e non una eccezione, essendo diretta al conseguimento di una pronuncia che va oltre il semplice rigetto della domanda principale.
Ne consegue l’inammissibilità della proposizione della stessa per la prima volta nel giudizio di appello (nella specie era stata formulata, nell’ambito di un giudizio ex art.
presupposti sostanziali?
Può il debitore tenuto alla prestazione ora eccessivamente onerosa sospendere l’adempimento, quindi, agire prima e fuori dal processo?
Ove non potesse (perché il 1467 parla di «domandare» in giudizio) come si può comportare onde non incappare nell’inadempimento? (peraltro gli effetti della se
La tempestiva informazione e rappresentazione
non sussiste alcuna forma di dolo o di colpa ‘‘nel comportamento dichi si sia dato cura di precisare per iscritto le ragioni di eccessiva onerositàche determinavano la sospensione della prestazione, confidando nella ragionevolezza della contro- parte, anziche´ affrettarsi ad instaurare, con vera e non encomiabile precipitazione, un giudizio, le cui spese avrebbero finito, in definitiva per gravare su quella
I poteri del giudice anche alla luce del D. L. “Cura Italia” (art. 91 D.L. n.
18/2020)
Individuazione delle ipotesi paradigmatiche di contenzioso
L’art. 91 d.l. 18/2020
d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con la l. 5 marzo 2020, n. 13
[originario] «E’ demandato all’Autorità giudiziaria competente accertare, nei singoli casi, se il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto esclude, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1218 c.c., la responsabilità del debitore, anche ai fini dell’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti»
[in vigore] 6-bis «Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti»
In base alla Relazione la nuova disposizione “è finalizzata a chiarire che il rispetto delle misure di contenimento può escludere, nei singoli casi, la responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1218 c.c., nonché l’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Un precedente storico dell’art. 91: l’art. 1 d.lgt. 27.5.1915, n. 739
«a tutti gli effetti dell’art. 1226 c. c., la guerra e` considerata come caso di forza
maggiore non solo quando renda impossibile la prestazione, ma anche quando la
renda eccessivamente onerosa, purchè l’obbligazione sia stata assunta prima della
data di mobilitazione generale»
d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con la l. 5 marzo 2020, n. 13
[in vigore] 6-bis «Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti»
Attenzione la rubrica dell’art. 91 è la seguente: «Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici»
Opera con riferimento a tutti i contratti di diritto privato (la norma non è pensata per i contratti pubblici e quindi deve essere estesa anche a quelli privati come parrebbe sostenere S. Verzoni, Gli effetti, sui contratti in corso, dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19, 2020)
L’art. 91 del d.l. n. 18 del 2020 il quale introduce all’articolo 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con la l. 5 marzo 2020, n. 13
«Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti»
attenzione
I. assenza di liquidità e inadempimento delle obbligazioni pecuniarie
II. il rispetto delle misure di contenimento è diverso dal dire l’emergenza in atto
III. il rispetto delle misure di contenimento deve incidere sulla prestazione dedotta in contratto
d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con la l. 5 marzo 2020, n. 13
il rispetto delle misure di contenimento deve incidere sulla prestazione dedotta in contratto
Nessun automatismo – Necessità dell’esclusività – Esistenza del rapporto causa effetto (e quindi esclusione nel caso di precedente inadempimento del debitore)
Conforme: «questo dovrebbe significare che non vi è automatismo tra «osservanza delle misure di contenimento» ed «esclusione» della responsabilità del debitore, ma che, piuttosto, il giudice deve valutare, secondo le circostanze, se la misura di contenimento sia stata o no causa esclusiva dell'inadempimento; perché – anche in omaggio alla rubrica della disposizione, che si esprime in termini di inadempimenti «derivanti» dall'attuazione delle misure di contenimento – se non lo è stata, la responsabilità del debitore segue le regole ordinarie»
(A.M. Benedetti, Il «rapporto» obbligatorio …, Giustiziacivile.com 3 aprile 2020)
L’art. 91 del d.l. n. 18 del 2020 il quale introduce all’articolo 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con la l. 5 marzo 2020, n. 13
anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti
Può funzionare sul modello dell’art. 1227 c.c. per quantificare (limitare) il danno risarcibile
d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con la l. 5 marzo 2020, n. 13 …
… secondo qualcuno rappresenta anche una norma sull’onere della prova
Secondo una tesi il comma 6-bis «alleggerisce l'onere della prova del debitore; nel senso che la disposizione eccezionale accerta in via legislativa una causa di forza maggiore [qui fusa, per così dire, col (e nel) factum principis], esonerandolo dal dover dimostrare il carattere imprevedibile e straordinario degli eventi (forza maggiore, caso fortuito) che, nel regime non emergenziale, toccherebbe a lui provare»
Ma resta comunque che la parte che cerca di fare affidamento sulla clausola di forza maggiore avrà l'onere di dimostrare che la sua incapacità di eseguire è stata causata dall'evento di forza maggiore.
L’onere della prova nelle obbligazioni contrattuali (cfr. S.U. 13533/2001)
In materia contrattuale sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale).
Il convenuto sarà invece onerato di provare l'esatto
adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non
imputabile, della prestazione
in materia di responsabilità contrattuale, perchè l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del "factum principis"
(Cass., 30/4/2012 n. 6594).
Il principio è più chiaramente espresso da Cass. 22 ottobre 1973 n. 2688, secondo
cui perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del
debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa
eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre altresì dimostrare la propria assenza di
colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri
all'esatto adempimento
… a proposito dell’onere della prova a margine di una Circolare del 25 marzo 2020 Ministero dello Sviluppo Economico avente ad oggetto le Attestazioni camerali su dichiarazioni delle
imprese di sussistenza cause di forza maggiore per emergenza COVID-19 Ipotesi
le clausole presenti in molti contratti di fornitura in essere con l’estero comportano la necessità di produrre tali attestazioni per poter invocare la forza maggiore e far fronte all’inadempimento delle
obbligazioni Modalità e contenuto
su richiesta dell'impresa, quale documento a supporto del commercio internazionale, le Camere di commercio, nell’ambito dei poteri loro riconosciuti dalla legge, possono rilasciare dichiarazioni in
lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell'epidemia.
Con le predette dichiarazioni le Camere di commercio potranno attestare di aver ricevuto, dall'impresa richiedente il medesimo documento, una dichiarazione in cui, facendo riferimento alle
restrizioni disposte dalle Autorità di governo e allo stato di emergenza in atto, l’impresa medesima afferma di non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per
d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con la l. 5 marzo 2020, n. 13 …
il creditore – privo di azione nei confronti del debitore protetto dal comma 6-bis – può avvalersi dell'exceptio inadimpleti contractus per sospendere la controprestazione?
Sì, perché si può utilizzare anche nei confronti di
inadempimenti incolpevoli, perché derivanti, ad esempio, da
impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore
L’art. 91 del d.l. n. 18 del 2020 il quale introduce all’articolo 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con la l. 5 marzo 2020, n. 13 …
Può essere rilevato d’ufficio dal giudice nella contumacia del convenuto?
In senso affermativo (muovendo da un’interpretazione ampia del presupposto di operatività della norma) Vincenzo Cuffaro secondo cui «la formula della norma
induce a ritenere come nel procedimento sommario di sfratto per morosità, la circostanza che l'inadempimento si è verificato in relazione alle misure adottate
per il contenimento dell'epidemia (scilicet, la chiusura forzata degli esercizi commerciali e la più generale limitazione di circolazione imposta alle persone)
debba comunque essere valutata dal giudice anche in caso di mancata
d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con la l. 5 marzo 2020, n. 13 …
Può essere utilizzato per argomentare che il giudice possa non emettere ordinanza di sfratto sul presupposto che l’eccezione sia
fondata su «prova scritta»?
L’art. 91 del d.l. n. 18 del 2020 il quale introduce all’articolo 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con la l. 5 marzo 2020, n. 13 …
Possibilità di prevedere una deroga agli articoli 1463 e 1464 cod. civ.
La disciplina dell’art. 91 può essere derogata (fuori
dell’ipotesi dei contratti di consumo cui si riferisce l’art. 88 sui
pacchetti turistici di «applicazione necessaria»)?
L’impossibilità e l’eccessiva onerosità sopravvenuta nella dinamica processuale
Le clausole di gestione delle sopravvenienze / emergenza e la rinegoziazione
Come gestire al meglio le sopravvenienze: la mediazione civile e commerciale
La gestione delle sopravvenienze nell’ambito delle procedure concorsuali
Sovraindebitamento (Legge 3/2012)
Concordato preventivo e ristrutturazione dei debiti
L’art. 1467 cod. civ.
[1] Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458.
[2] La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.
[3] La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto
L’iniziativa spetta esclusivamente alla parte
«L'art. 1467 c.c. non impone al convenuto, che voglia evitare la pronuncia di risoluzione, di offrire una modifica delle condizioni del contratto tale da ristabilire esattamente l'equilibrio tra le rispettive prestazioni esistenti al momento della stipulazione»
Il giudice può soltanto verificare se quell’offerta è idonea a normalizzare il rapporto contrattuale
Esiste un diritto alla rinegoziazione ovvero alla rettifica delle condizioni?
Secondo la giurisprudenza di legittimità la parte che subisce l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione può solo agire in giudizio per la risoluzione del contratto, ex art. 1467, comma 1, cod. civ., purché non abbia già eseguito la propria prestazione, ma non ha diritto di ottenere l'equa rettifica delle condizioni del negozio, la quale può essere invocata soltanto dalla parte convenuta in giudizio con l'azione di risoluzione, ai sensi del comma 3 della medesima norma, in quanto il contraente a carico del quale si verifica l’eccessiva onerosità della prestazione non può pretendere che l'altro contraente accetti l'adempimento a condizioni diverse da quelle pattuite (Cass. 26 gennaio 2018, n. 2047;
Cass. 25 marzo 2009, n. 7225; Cass. 5 gennaio 2000, n. 46)
il limite del riequilibrio
Il limite dell’intervento è riportare il contratto nell’ alea contrattuale
Il che è diverso dal riportare il contratto ad equità (e.g. contratto rescindibile)
Riscrivere unilateralmente le regole del contratto non è previsto
Se la rinegoziazione non inizia per il rifiuto della parte che ha interesse a preservare l’originario contenuto contrattuale si può invocare l’art. 1460 c.c.: non ci sembra infatti eccentrico predicare l’inadempimento della parte che rifiuti la rinegoziazione; né ci sembra eccentrico ritenere legittima l’autoriduzione della propria prestazione (fino alla misura che, consensualmente e solidaristicamente, poteva concordarsi) operata dalla parte vittima dell’emergenza sanitaria. La soluzione è peraltro meno eversiva di quanto possa immaginarsi, posto che già in passato avevamo rilevato che l’exceptio inadimpleti contractus può opporsi anche a chi sia inadempiente a un’obbligazione ex fide bona (A.M.
Benedetti, Le autodifese contrattuali, Milano, 2011, pp. 30-31).
A nostro avviso, a una modifica unilaterale dei termini del contratto, operata in
…davanti al giudice …
«…dovere del creditore ex art. 1175 c.c. di cooperare col debitore al fine di superare le difficoltà dipendenti da condizioni contrattuali che si sono rilevate inattuabili» (Cass. 16 gennaio 1954, n. 86, in Giur. it.,Rep. 1954, voce Obbligazioni e contratti, n. 207, ) nonché, nell’ambito di
… e davanti all’arbitro
«…il collegio arbitrale può ridurre il prezzo contrattuale per adeguarlo alle mutate condizioni del mercato, qualora il contraente avvantaggiato si rifiuti di rinegoziare..» (lodo del 15 luglio 2004, est. Alpa, in Contr. e impr., 2005, 539)
Riscrivere unilateralmente le regole del contratto non è previsto
Esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dell’obbligo di rinegoziare?
Le tesi che vogliono trarre dall’obbligo di agire in buona fede anche in sede esecutiva un obbligo di rinegoziare arrivano ad affermare la liceità di autoriduzioni, eccezioni di inadempimento (della parte adempiente al contratto, ma non all’obbligo di buona fede) fino a ritenere modificato il contratto (addirittura superando, perché neppure necessaria, un’azione ex art. 2932 c.c. dell’obbligo a modificare il contratto già di per sé dubbia [su questa ipotesi Roppo, Il contratto])
Gli sviluppi in un’ordinanza del Tribunale di Roma
in giudizio?
Dipende dal contenuto
ad esempio potrebbe contenere una modalità di determinazione contrattuale del terzo.
In quel caso l’azione sarebbe improponibile nelle more (sul modello di una clausola di adeguamento).
Od ancora: la previsione di un termine per la negoziazione potrebbe la impedire che l’effetto risolutorio si produca prima di un determinato momento: preclusione temporanea della proponibilità della relativa domanda (A. Venturelli muovendo dall’analogia con l’art. 1462 c.c. solve et repete).
De lege ferenda
Art. 1, lett. i) d.d.l. recante la delega al Governo per la revisione ed integrazione del codice civile
«il diritto delle parti di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause
eccezionali e imprevedibili di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona
fede o, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l’adeguamento delle
condizioni contrattuali in modo che sia ripristinata la proporzione tra le
prestazioni originariamente convenuta dalle parti».
L’impossibilità e l’eccessiva onerosità sopravvenuta nella dinamica processuale
Le clausole di gestione delle sopravvenienze / emergenza e la rinegoziazione
Come gestire al meglio le sopravvenienze: la mediazione civile e commerciale
La gestione delle sopravvenienze nell’ambito delle procedure concorsuali
Sovraindebitamento (Legge 3/2012)
Concordato preventivo e ristrutturazione dei debiti
I temi di cui ci occuperemo
L’impossibilità e l’eccessiva onerosità sopravvenuta nella dinamica processuale
Le clausole di gestione delle sopravvenienze / emergenza e la rinegoziazione
Come gestire al meglio le sopravvenienze: la mediazione civile e commerciale
La gestione delle sopravvenienze nell’ambito delle procedure
concorsuali
Quale è il momento in cui si verifica la situazione sopravvenuta?
Nella fase precedente il deposito della proposta
Nella fase apud judicem
Piano del consumatore
Accordo di composizione della crisi
Nella fase successiva alla omologazione
Piano del consumatore
Accordo di composizione della crisi
Trib. Napoli, 3 aprile 2020, in Ilcaso.it
Veniva proposta, pendente la fase di omologa, tramite l’OCC una modifica del piano soltanto con riferimento al dies a quo dei pagamenti a far data dal 1° ottobre 2020 per essere stato, il debitore, collocato in CIG da parte dell’azione presso la quale lavora in ragione delle misure di contenimento
Soluzione
Si ritiene che la circostanza possa essere valutata dal Giudice delegato fin dal momento dell’omologa del piano e senza necessità di una nuova udienza per la discussione del profilo temporale dell’adempimento con i creditori o qualunque altro interessato che ne possano trarre elemento per sollevare una eventuale contestazione
Inoltre non può tacersi il principio di economia dei mezzi processuali che in tal caso fonda la decisione di accogliere l’istanza del [debitore]. L’alternativa, infatti, sarebbe quella di omologare il piano così come proposto, senza lo spostamento del tempo
Paragrafo IV
§ 4 Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore
Articolo 13
Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore
4-ter. Quando l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest’ultimo, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione
Quid juris dopo l’omologazione?
Articolo 14 bis
Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore
1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.
2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:
a) quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti;
b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o sel'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.
3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.
4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla
Articolo 14
2. Se il proponente non adempie [regolarmente] agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore puo' chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso
Quid juris dopo l’omologazione?
Quale rapporto sussiste tra l’art. 13 comma 4-ter e l’art. 14 bis?
Prevale la volontà del debitore di chiedere la modifica del piano rispetto alla richiesta del creditore di ottenere la cessazione degli effetti del piano
In ogni caso, però, il debitore deve essere «meritevole» (del resto, si parla, di impossibilità sopravvenuta non imputabile)
Caso
Piano consumatore omologato in corso di esecuzione con adempimenti regolari fino a febbraio 2020 quando il debitore viene licenziato. Tramite OCC chiede in via d’urgenza al giudice di sospendere i pagamenti da marzo 2020 sino a settembre 2020
Soluzione
Il Tribunale accoglie l’istanza argomentando, inter alia, che in questo caso siamo in presenza di «modifiche sostanziali, qualitative e quantitative, ma solo di una modifica … che incide sui termini dell’adempimento originariamente proposti per far fronte ad una ritenuta impossibilità (temporanea) che incide sull’esatto adempimento»
Trib. Napoli, sez. VII, 17 aprile 2020
Alcuni aspetti processuali
L’istanza viene proposta tramite l’OCC
«i debitori, nei confronti dei quali sia già intervenuta la omologazione di un piano o di un accordo, possono rimodulare le modalità tempistiche dell’esecuzione avvalendosi dell’ausilio
dell’OCC cui la stessa legge nr 3/2012 attribuisce in via generale, l’obbligo di risolvere le eventuali difficoltà insorte nella esecuzione dell’accordo e di vigilare sull’esatto
adempimento dell’accordo e del piano»
Non serve (anche in ragione dell’emergenza – sic! -) il contraddittorio con i creditori
Viene estesa la possibilità di cui all’art. 9 comma 3 d.l. Liquidità per ristrutturazione dei debiti e concordato
«riconosce la possibilità di rivolgere direttamente istanze al Tribunale se motivate con
L’impossibilità e l’eccessiva onerosità sopravvenuta nella dinamica processuale
Le clausole di gestione delle sopravvenienze / emergenza e la rinegoziazione
Come gestire al meglio le sopravvenienze: la mediazione civile e commerciale
La gestione delle sopravvenienze nell’ambito delle procedure concorsuali
Sovraindebitamento (Legge 3/2012)
Concordato preventivo e ristrutturazione dei debiti
Art. 9. Decreto legge 23/2020 (c.d. decreto liquidità)
Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione
1. I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.
2. Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore puo' presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non e' prorogabile. L'istanza e' inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale e' gia' stata tenuta
Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione
3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresi' la documentazione che comprova la necessita' della modifica dei termini. Il differimento dei termini non puo' essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.
Art. 9. Decreto legge 23/2020 (c.d. decreto liquidità)
Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione
4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia gia' stato prorogato dal Tribunale, puo', prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui e' stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5. L'istanza di cui al comma 4 puo' essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182-bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'articolo 182-bis, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga
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