• Non ci sono risultati.

Quali sono le minacce punibili?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Quali sono le minacce punibili?"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

Quali sono le minacce punibili?

written by Mariano Acquaviva | 13/10/2021

In quali casi la prospettazione di un danno ingiusto costituisce reato?

Quando si può sporgere querela e quando denuncia? Cos’è la minaccia grave?

Il Codice penale punisce non solo i comportamenti che si manifestano sotto forma di atti di violenza bruta, ma anche le espressioni verbali violente, quelle cioè che prospettano un male ingiusto. Stiamo parlando delle minacce. Per minacce si intendono per l’appunto tutte quelle esternazioni (indifferentemente verbali, scritte oppure eseguite mediante gesti) che propongono alla vittima un danno illegittimo, cioè la lesione o messa in pericolo di un bene giuridico protetto dalla legge, come ad esempio l’incolumità personale. Quali sono le minacce punibili?

Con questo articolo vedremo quando la prospettazione di una conseguenza negativa possa rilevare sotto il profilo penale. Non tutto ciò che viene percepito come minaccia, infatti, può essere punito dalla legge come reato. In altre parole, ci sono azioni che, seppur paventino al destinatario una situazione per lui spiacevole, non costituiscono delitto. Quali sono le minacce punibili? Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura: troverai le risposte che cerchi.

(2)

Minaccia: quando è reato?

Secondo il Codice penale, chiunque prospetta ad altri un danno ingiusto è punito con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è particolarmente grave, la pena è della reclusione fino a un anno [1].

La minaccia è un atteggiamento intimidatorio che compromette la capacità della vittima di autodeterminarsi a causa della prospettazione di un male ingiusto.

Classica minaccia è quella del tipo “Se non la smetti ti uccido”, oppure “Te la farò pagare”.

Si deve ritenere “danno ingiusto” qualsiasi prospettazione che sia contraria alla legge: è una minaccia, ad esempio, anche quella di illegittimo licenziamento fatta dal datore di lavoro.

Insomma, deve considerarsi “danno ingiusto” ogni conseguenza negativa e illecita prospettata nella minaccia.

Minaccia: quando è grave?

Come visto, solo la minaccia grave è punita con la reclusione. Affinché una minaccia possa ritenersi grave, occorre tener conto di una serie di circostanze, tipo il male prospettato o le circostanze in cui è stata pronunciata.

Ad esempio, sicuramente grave è la minaccia di morte. Può ritenersi grave anche la minaccia (non necessariamente di morte) pronunciata da un noto appartenente a un clan malavitoso oppure rivolta a una persona particolarmente debole (ad esempio, a un malato o a un anziano).

Minaccia: denuncia o querela?

Normalmente, il reato di minacce è procedibile a querela di parte: ciò significa che solamente la vittima può farne segnalazione alle autorità, nel termine di tre mesi.

La minaccia è procedibile d’ufficio, e pertanto chiunque può denunciarla, solamente se è stata fatta secondo modalità che la legge ritiene particolarmente pericolose, cioè quando è commessa:

(3)

nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;

con armi;

da più persone riunite;

da una persona travisata, cioè mascherata in volto;

con scritto anonimo;

in maniera simbolica, ad esempio recapitando dei proiettili al domicilio del destinatario;

avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, anche solo supposte.

Solo in queste gravi circostanze la minaccia di morte è procedibile d’ufficio, con la conseguenza che:

chiunque può sporgere denuncia alle autorità, anche una persona totalmente estranea ai fatti che però ha assistito alla condotta minacciosa;

non c’è un limite di tempo per sporgere denuncia, nel senso che essa può essere fatta anche dopo tre mesi.

Minaccia: quando è punibile?

La minaccia è punibile ogni volta che il colpevole prospetta alla vittima un male ingiusto, cioè una conseguenza illegale. Tale conseguenza non deve per forza incidere sull’incolumità personale: ad esempio, commette il reato di minaccia anche il datore di lavoro che, illegittimamente, intimidisce i dipendenti paventando un immediato licenziamento.

Poiché si tratta di reato di pericolo, per la configurabilità del reato di minaccia non è richiesta l’effettivo timore suscitato nella vittima, essendo solamente sufficiente che il male prospettato sia idoneo ad incutere paura a una persona dalla normale impressionabilità.

Dunque, anche la minaccia fatta al più coraggioso e impavido degli uomini può essere denunciata alla giustizia.

La minaccia penalmente rilevante deve essere seria, ossia ragionevolmente verosimile per il soggetto passivo. Ciò significa, quindi, che la minaccia assurda o fantasiosa può essere idonea ad integrare il delitto in esame soltanto qualora sia rivolta ad una persona che, a causa del basso livello intellettuale o culturale,

(4)

possa concretamente subirne degli effetti intimidatori.

Ad esempio, minacciare di chiamare il re per fargli eseguire una condanna a morte, per quanto pronunciata seriamente, non è idonea a creare timore in una persona dalla media cultura, mentre potrebbe esserlo se detta a un bambino o a una persona con problemi psichici.

La minaccia deve, poi, essere percepita o, quantomeno, percepibile da parte del soggetto a cui sia rivolta. A tal fine, non è necessaria la presenza del soggetto passivo, essendo sufficiente che la minaccia pervenga o sia in grado di pervenire alla sua conoscenza.

La minaccia può realizzarsi con qualsiasi modalità: verbalmente, per iscritto, mediante gesti. Costituisce minaccia quella inviata per messaggio, e-mail o sms, così come quella scritta sulla parete di casa della vittima.

È minaccia rivolgere gesti intimidatori alla persona offesa, come ad esempio mimare l’uso di una pistola o di un coltello, oppure ricorrere a tutti quegli atti che rimandano a un male ingiusto, come ad esempio far rinvenire un proiettile nella cassetta della posta.

Minaccia: quando non è punibile?

Non costituisce minaccia la prospettazione di un male ingiusto fatta per gioco oppure palesemente finta o esagerata, cioè non in grado di realizzare un potenziale effetto intimidatorio.

Non può essere punita l’espressione che rappresenti una minaccia solo per il destinatario mentre non lo è per tutti gli altri. In altre parole, la minaccia deve essere seria e oggettiva, non potendosi punire anche ciò che, in una persona normale, non costituirebbe una minaccia.

Ad esempio, dire al vicino di casa che si ha intenzione di realizzare un immobile proprio sul confine non è una minaccia penalmente rilevante, per quanto il destinatario della dichiarazione possa avvertirla come un attentato alla sua sicurezza e alla sua tranquillità.

Non costituisce una minaccia penalmente perseguibile quella consistente nel prospettare di fare ricorso all’autorità giudiziaria per far valere un proprio

(5)

diritto.

Ad esempio, il creditore che minaccia il debitore di condurlo in tribunale non commette alcun reato, perché egli non fa altro che manifestare la possibilità di esercitare un proprio diritto legittimo (quello di riscuotere il credito non pagato).

Non è rilevante la minaccia detta tra sé e sé a bassa voce, né quella confidata a persone diverse dalla vittima. Non è minaccia penalmente perseguibile nemmeno quella rivolta a una persona generica e/o non identificata (ad esempio, al pirata della strada che è fuggito via), né quella rivolta a una collettività di persone (ad esempio, ai tifosi presenti allo stadio) o, ancora, quella destinata a una persona incapace di intendere e di volere, poiché in questi casi manca l’elemento del potenziale effetto intimidatorio.

Riferimenti

Documenti correlati

Il sistema operativo può bloccare un processo in un qualsiasi istante della sua esecuzione per effettuare qualche operazione di gestione della macchina!. Questo avviene attraverso

In ordine alla collocazione temporale di tale incontro il CANCEMI ha fornito indicazioni che lo fissavano dapprima ad una distanza di circa 15-20 giorni prima della strage, poi a

Franco. La sorsi Marla coi manto e ligli sono vicini nel dolore ad Alessandra e Germa- hà par la perdita dell'indimanticabile 6 affezionato MIRO. ‘nova pariecipano

Viceversa il conduttore non può cedere il contratto di affitto a un’altra persona – e quindi consentire a quest’ultima di vivere nell’appartamento pagando i relativi canoni –

Le persone fisiche titolari di redditi da locazione di immobili ad uso abitativo che hanno applicato la cedolare secca devono dichiarare i redditi soggetti a cedolare secca nel

Dal testo attuale della disposizione si rica- va che non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere se «l’imputato è persona affetta […] da altra

Il workshop è organizzato dal DISAFA dell’Università degli Studi di Torino con la collaborazione dell’EPPO e del Parco della Gallinara nell’ambito del Progetto “Effective

Nei casi più gravi, ossia riguardanti la sosta sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime,