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Prodotto R.C. Professionisti Area Amministratori di immobili condominiali

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Academic year: 2022

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Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione, appartenente al Gruppo Reale Mutua.

Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia Telefono 02/397161 -fax 02/3271270 - Sito Internet: www.italiana.it -

E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it - Posta Elettronica Certificata (PEC): italiana@pec.italiana.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 601 milioni di euro, di cui 58 milioni di euro relativi al capitale sociale e 543 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: https://www.italiana.it/institutional/chi-siamo/relazioni e bilanci

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 340,9 milioni;

- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 153,4 milioni;

- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 912,1 milioni di euro;

- solvency ratio: 267,60%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Assicurazione Multirischio per Attività professionale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Italiana Assicurazioni S.p.A.

Prodotto R.C. Professionisti – Area Amministratori di immobili condominiali

Ed. 11/2019 (ultimo aggiornamento disponibile)

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Che cosa è assicurato?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni, la garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante da:

 partecipazione a corsi di formazione, convegni, congressi e pubblicazione di testi o articoli professionali;

 convocazione dell’assemblea dei condomini ed esecuzione delle relative delibere;

 riscossione dei tributi ed erogazione delle spese correnti per la gestione ordinaria e per la redazione del rendiconto annuale di gestione, l’esecuzione degli adempimenti fiscali e cura dei registri condominiali;

 il compimento di atti conservativi dei diritti inerenti le parti comuni del condominio;

 la committenza di lavori di straordinaria manutenzione degli edifici condominiali da lui amministrati;

 per fatto doloso o colposo delle persone addette al suo studio;

 per fatto di altri professionisti non appartenenti al suo studio dei quali egli si avvalga per realizzare le proprie prestazioni professionali;

 per sanzioni, multe, ammende inflitte ai propri clienti per comportamenti colposi a lui imputabili;

per violazione delle norme sulla privacy;

 per perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore;

 per mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;

 per svolgimento di incarichi di consulente tecnico d’ufficio nominato dall’autorità giudiziaria o di consulente tecnico di parte;

 per incarichi di mediatore su materie rientranti nelle proprie competenze professionali;

 per funzioni di arbitro;

 per attività di elaborazione e trascrizione di dati per mezzo di apparecchiature elettroniche;

 per gli incarichi di Responsabile dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 svolti per i condomini da lui amministrati;

 per la proprietà e la conduzione dei locali adibiti a studio, compresi i relativi impianti ed attrezzature.

Inoltre, qualora l’Assicurato dichiari di avvalersi, per lo svolgimento di attività di elaborazione e trascrizione dati, della collaborazione di una società o ente esterno, l’assicurazione comprende la responsabilità per fatto di tale società nello svolgimento delle predette attività.

L’assicurazione è prestata entro i limiti del massimale concordato con il Contraente che resta unico anche qualora coinvolga la responsabilità civile di più Assicurati.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO Non Previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO AMMINISTRAZIONE DI

IMMOBILI NON IN CONDOMINIO

L’assicurazione si estende alla responsabilità derivante da incarichi di amministratore di immobili non condominiali.

AUMENTO DELLA RETROATTIVITÀ DA CINQUE A DIECI ANNI

Si amplia da cinque a dieci anni l’efficacia retroattiva dell’assicurazione.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni, la garanzia è operante anche per:

 la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;

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 la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché l’assicurato sia assolto;

 la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l’opposizione di provvedimenti o di sanzioni amministrative per i casi di inosservanza dei decreti in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di Sicurezza alimentare, di tutela dell’ambiente, di Protezione dei dati personali, di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti;

 la difesa avverso provvedimenti disciplinari qualora l’Assicurato sia iscritto ad un Ordine/Collegio Professionale;

 sostenere azioni legali per pretendere il risarcimento di danni a persone o cose derivanti da fatti illeciti di terzi;

 sostenere controversie contrattuali relative a talune tipologie di contratti stipulati con terzi;

 sostenere controversie relative alla proprietà e altri diritti reali e/o locazione degli immobili dello studio professionale;

 sostenere controversie contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia dello studio professionale;

 sostenere controversie individuali di lavoro con i prestatori di lavoro;

 spese di resistenza extracontrattuali e contrattuali.

L’assicurazione è prestata entro i limiti del massimale concordato con il Contraente che resta unico anche qualora coinvolga la responsabilità civile di più Assicurati. Tale massimale, complessivamente per tutti i sinistri insorti in ciascun anno assicurativo, non potrà essere superiore al triplo del massimale assicurato.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

LINEA ESSENZIALE

Limita la garanzia alla difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; alla difesa in procedimenti penali per delitti dolosi purché gli Assicurati vengano assolti; alla difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni per i casi di inosservanza dei decreti in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di Sicurezza alimentare, di tutela dell’ambiente, di Protezione dei dati personali, di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti; alla difesa avverso provvedimenti disciplinari dell’Ordine/Collegio Professionale.

SERVIZIO QUALITÀ ARAG

Le spese legali sono liquidate applicando uno scoperto del 20%, con un minimo di euro 1.000 e con un massimo di euro 2.500. Qualora l’Assicurato nomini l’Avvocato proposto da ARAG, le spese legali sostenute sono liquidate senza applicazione dello scoperto e con aumento del massimale per sinistro del 50%.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO VERTENZE

CONTRATTUALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI

Le prestazioni vengono garantite anche per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato. La prestazione viene garantita con il limite di tre sinistri stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo.

SPESE DI RESISTENZA EXTRACONTRATTUALI E CONTRATTUALI

La prestazione viene garantita anche per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da clienti o da terzi nei confronti degli Assicurati, per inadempimenti contrattuali di questi ultimi.

RETROATTIVITÀ DI UNO, DUE, OPPURE CINQUE ANNI

Sono possibili tre opzioni per estendere l’assicurazione per le prestazioni relative alla difesa penale per i fatti posti in essere fino a uno, due, oppure cinque anni anteriormente alla data di decorrenza del contratto.

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Che cosa non è assicurato?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Oltre a quanto già indicato sul DIP Danni, sono esclusi i danni:

 cagionati al coniuge, ai genitori, ai figli dell’Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente; quando l’Assicurato non sia una persona fisica, non sono coperti i danni cagionati al legale rappresentante, ai soci a responsabilità illimitata, all’amministratore e ai loro familiari;

 cagionati alle imprese dell’Assicurato o di cui l’Assicurato stesso sia legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore;

 dovuti a omissioni nella stipulazione di polizze di assicurazione e nel pagamento di premi di assicurazione;

 derivanti da incarichi di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro o qualifica di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione dei lavori, nonché per altri specifici incarichi di responsabilità di controllo o di certificazione in materia di sicurezza antinfortunistica;

 per incarichi di custodia giudiziaria e amministrazione giudiziaria;

 derivanti da omessa o non documentata effettuazione di visure ipotecarie o catastali;

 derivanti da attività di internet providers, vendita online, trading online, informazione e consulenza finanziaria su internet;

 conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;

 conseguenti a sanzioni, multe, ammende inflitte all’Assicurato;

 conseguenti a furto, salvo quanto riguarda la custodia di valori e preziosi ricevuti in deposito;

 conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche;

 in qualunque modo connessi ad amianto;

 conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, salvo quanto riguarda la custodia di valori e preziosi ricevuti in deposito.

 La garanzia non comprende in ogni caso: il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all’Assicurato a titolo di compenso professionale; i danni e le perdite pecuniarie di natura sanzionatoria o punitiva.

Relativamente alla proprietà e gestione delle strutture dello studio professionale sono esclusi i danni:

 a cose, causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;

 cagionati a prestatori di lavoro e addetti per i quali l’Assicurato non sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge;

 da malattie professionali cagionate a prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia precedentemente indennizzata o indennizzabile o conseguenti all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato o intenzionale mancata prevenzione del danno.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Oltre a quanto già indicato sul DIP Danni, non sono oggetto della copertura assicurativa i patti quota lite che stabiliscano compensi professionali conclusi tra Contraente/Assicurato e il legale, inoltre sono esclusi i danni per:

 vertenze in materia fiscale ed amministrativa, salvo i casi previsti nella garanzia;

 fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto,

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sciopero e serrate, nonché per fatti conseguenti a detenzione od impiego di sostanze radioattive;

 vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;

 fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;

 fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;

 controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati

 dal Contraente nell’esercizio della sua attività per contratti di compravendita o permuta di immobili;

 per controversie relative all’affitto d’azienda o contratti di leasing immobiliare;

 per controversie relative a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;

 per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;

 per controversie con Italiana Assicurazioni;

 difesa penale per reato di abuso su minore;

 a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi. Inoltre, relativamente alle opzioni con pagamento di premio aggiuntivo, sono esclusi:

 per “VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI”, per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta.

 per “SPESE DI RESISTENZA EXTRACONTRATTUALI E CONTRATTUALI”, la prestazione non opera nel caso in cui l’assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento; il sinistro sia stato denunciato all’assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione; la polizza di Responsabilità civile non esista o non sia operativa perché non è stato pagato il premio o l’adeguamento del premio o perché non sussiste responsabilità dell’Assicurato.

La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l’Accertamento tecnico preventivo antecedente l’intervento dell’assicuratore di Responsabilità. La prestazione non opera per le spese relative al recupero dei crediti.

Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

! L’efficacia della garanzia è subordinata al possesso delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalla legge per l’attività svolta.

! In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti non assicurati con la medesima polizza dell’Assicurato, la garanzia opera esclusivamente per la quota direttamente imputabile all’Assicurato.

! Le garanzie di polizza sono prestate con l’applicazione per ogni sinistro di una franchigia scelta dal Contraente tra le seguenti opzioni: euro 1.500, euro 3.000, euro 5.000, euro 10.000; oppure, in sostituzione della franchigia, con l’applicazione di uno scoperto scelto dal Contraente tra le seguenti opzioni: 10% (con il minimo di euro 500 e il massimo di euro 30.000), 15% (con il minimo di euro 1.000 e il massimo di euro 30.000), 20% (con il minimo di euro 1.500 e il massimo di euro 30.000).

! Per alcune garanzie sono previsti limiti di risarcimento come da seguente schema:

GARANZIA PROFESSIONALE Limite di risarcimento Committenza lavori di straordinaria

manutenzione degli edifici condominiali amministrati

Il doppio del massimale per sinistro con il massimo di euro 5.000.000 per ogni anno assicurativo (fermo il limite del massimale assicurato in dicato in polizza per ogni singolo sinistro)

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Violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dati personali

10% del massimale assicurato Perdita, distruzione, deterioramento

di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto, rapina, incendio

30% del massimale assicurato con il massimo di euro 500.000

Mancato o ritardato inizio,

interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi

euro 250.000

GARANZIA PER PROPRIETA’ E

GESTIONE DELLO STUDIO

PROFESSIONALE

Limite di risarcimento Inquinamento dovuto alla fuoriuscita

improvvisa di liquidi euro 50.000

Interruzioni o sospensioni di attività euro 250.000 Danni ai veicoli e alle cose trovantesi

su di essi euro 100.000

Danni da incendio euro 250.000

Danni a cose dei prestatori di lavoro, degli appaltatori e degli altri collaboratori

euro 10.000

Danni da malattie professionali 50% del massimale assicurato

Spargimenti d’acqua euro 100.000

SEZIONE TUTELA LEGALE

! Nel caso di controversie fra Assicurati le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

! Eventuali operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite in caso di due esiti negativi

! Relativamente alla garanzia per la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, l’operatività è limitata ai casi di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure qualora sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; al Contraente saranno anticipate le spese legali, in attesa della definizione del giudizio, fino ad un massimo di euro 5.000 se assicurato un massimale di 10.000 o 20.000 euro e fino ad un massimo di euro 10.000 se assicurato un massimale di euro 30.000.

! Relativamente alla garanzia per sostenere controversie per inadempienze contrattuali l’operatività è limitata ai casi in cui valore in lite sia superiore a euro 500.

! Relativamente alla garanzia per sostenere controversie contrattuali con fornitori per la ristrutturazione edilizia della sede la prestazione opera con un limite di euro 10.000 per sinistro e vale solo per il Contraente.

! Relativamente all’opzione con premio aggiuntivo “Vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti” la prestazione di recupero crediti viene garantita con il limite di tre sinistri stragiudiziali ed un solo sinistro giudiziale sempreché in quest’ultimo caso il valore in lite sia superiore a euro 500.

! Relativamente all’opzione con premio aggiuntivo “Spese di resistenza extracontrattuali e contrattuali” la prestazione viene garantita con il limite di un solo sinistro insorto in ciascun anno assicurativo.

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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

SEZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE

Cosa fare in caso di sinistro

Denuncia di sinistro: In caso di sinistro, apertura di un’inchiesta giudiziaria a norma della legge sugli infortuni sul lavoro o insorgenza di una malattia professionale, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Italiana Assicurazioni entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

Assistenza diretta/in convenzione: non prevista Gestione da parte di altre imprese: non prevista

Prescrizione: Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l’indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Cosa fare in caso di sinistro

Denuncia di sinistro: L’Assicurato, nel momento in cui si è verificato il sinistro o ne abbia avuto conoscenza, deve dare tempestivo avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Italiana Assicurazioni o ad ARAG.

L’Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all’Avvocato individuato.

Assistenza diretta/in convenzione: non prevista

Gestione da parte di altre imprese: La gestione del sinistro è demandata ad ARAG ASSICURAZIONI SE. L’assicurato può rivolgersi direttamente ad ARAG utilizzando le seguenti modalità:

 inviando una mail per nuove denunce di sinistro alla casella:

denunce@arag.it

 inviando un fax per nuove denunce di sinistro al numero: 045.8290557

 inviando una mail per successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro alla casella: denunce@arag.it

 inviando un fax per successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro al numero: 045.8290449

Prescrizione: Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

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Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l’indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Quando e come devo pagare?

Premio Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Rimborso

Secondo quanto disposto dall’art. 1896 c.c. se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto e dopo l’inizio di efficacia dello stesso il contratto si scioglie, ma Italiana Assicurazioni avrà diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non sia stata comunicata o non ne sia venuta a conoscenza. Se il rischio cessa dopo la conclusione del contratto, ma prima che questo abbia iniziato a produrre effetti il contratto si scioglie e l’assicuratore ha diritto solo al rimborso delle spese.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato, e denunciate alla Società, durante il periodo di validità del contratto ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata in polizza ma non antecedentemente a cinque anni da tale data.

L’assicurazione cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata in polizza e sarà operante per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per sinistro, per la denuncia delle richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.

In caso di cessazione volontaria e definitiva dell’attività, l’Assicurato può richiedere a Italiana Assicurazioni di mantenere in vigore la garanzia, dietro pagamento di apposito premio, per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della garanzia.

SEZIONE TUTELA LEGALE

L’assicurazione è operante per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza se trattasi di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento extracontrattuali avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi o opposizioni alle sanzioni amministrative mentre l’assicurazione è operante trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza in tutti gli altri casi.

Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione

Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine della stipulazione.

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Risoluzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge ad amministratori di immobili condominiali che esercitano la libera professione.

Il prodotto presenta inoltre garanzie aggiuntive dedicate ad esigenze specifiche.

Quali costi devo sostenere?

Sulla base delle rilevazioni contabili dell’ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l’ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 23,65% dei premi contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’Impresa assicuratrice

I reclami vanno inoltrati per iscritto a:

- Servizio “Benvenuti in Italiana” – Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano – Numero Verde 800.10.13.13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02.39717001 – E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.italiana.it

All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o in caso di risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all’indirizzo Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, - via fax 06.42133353 oppure 06/42133745

- via PEC all’indirizzo ivass@pec.ivass.it

corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo.

Info su www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98).

Negoziazione assistita

Si effettua tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle

controversie

Arbitrato: Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all’arbitrato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.

Commissione di Garanzia dell'Assicurato: Gli Assicurati di Italiana Assicurazioni hanno la possibilità di ricorrere ad un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell'Assicurato” a tutela dei propri diritti in base ai contratti stipulati.

La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con

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Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione, Via dell’Arcivescovado 1, 10121 Torino. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.italiana.it

Liti transfrontaliere: In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.Ivass.it

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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