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Parere sul d.d.l. recante:

"Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati".

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 4 maggio 19~ha deliberato di approvare il seguente parere:

Il Consi~ Su~riore della M~stratura, nella seduta del 4 ~ggio 1988, :in relazio~e alla richiesta di parere del Ministro di Grazia: e .Giu- stizia sul d.d.l. «Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati.. ha deliberato di approvare il seguente parere:

«Premesso che, come ribadito dalla stessa relazione ministeriaIe, l'applicazione è istituto previsto per far fronte ad esigenze di carattere eccezionale, si osserva che il disegno di legge intende venire incontro alle diffici>ltà di numeros-i uffici giudiziari. presso li quaJd~ a causa della trattazione dei cosidetti «maxiprocessi », le altre esigenze del servtizio giudiZiario risultano sacrifièate (o addirittura gravemente compromesse).

A~to a tale fondamentale esigenza la relazione ministeriale fudica . anche. quella specifica delle Corti di Appello (e delle Procure Generali)

do~ta alla "nuova

~p

coli1pewnza in ordine ai gr.-ava:lI)i avverso le sen-

tenze preiorili.

In realtà quest'ultimo problema non può ritenersi risolvibile con

il sistema delle app1icazioni in q\lanto" la

-

massiccia ondata di appelli"

che in: atto impe~a le Corti (e le Procure Generali) non è un fenomeno transeunte, dowlò' acircosta11Ze contingenti, ma è la cbnseguenza della;

mo~ca voluta in materia dal legislatore dell'84.

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:A1 ri~ar~(;) piuttosto si appalesa della massima qtilità una ~#i~i

gin~, volta a verif!içare j risul~ti dì tale spostaIi:cleilto di

di secondo gr.-ado in quanto da piu parti viene segnalato che la interposizione deU'appello è ormai mezzo sUfficiente per portare a,

scrizione la

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arte dei reati di competenza pretorile. c:.~~l:?]!

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Prescindendo quindi dalla problematica relativa agli appelli avvers~W le sentenze dea pretori, il disegno di legge appare idoneo allo scopq~J' che si intende raggiungere in quanto elimina le limitazioni attua1ment~~' esjstenti e prevede deli meccanismi chiari e di non ~cile appli~o~1~f~~

Relativamente ai tribunali infatti è scomparso di limite di organico. (nq~!t!

"' .,

pjt1. di sei giudici) che attualmente restringe in misura eccessiVia l'appl~"':\

(2)

cabi1ità dell'istituto ed è stato altresì e]Jiminato il tetto massimo di magistrati da applicare (" uno o due giuddci di altro tribunale o un pretore ") mentre, in ambito più generale, viene prevista una più age- vole circolazione anche oltre la dimensione distrettuale.

"Ciò premesso tuttavia, alcune osservazioni vanno fatte al fine di adeguare maggtiormente il provvedimento legislativo alle esigenze degli uffici.

Innanzi tutto appare op~rtuno ricomprendere nella categoria dei magistrati che possono essere destinati in app1icazione anche

p

udi.

tori con funzioni in quanto# tenuto conto della insodisfacente distribu.

zjone dei giudici sul territorio, con recenti provvedimenti il Consiglio Superiore della Magistratura ha " scongelato" ed assegnato agJd uditori alcune sedi di pretura con indice particolarmente basso proprio nel pre.

sppposto che questi magistrati ~tessero essere utilizzati per lè esi- genze del tribunale del circondario dì appartenenza (è il caso ad es.

della Pretura di Santa Caterina Villaermosa ~sta nel circondario di Caltanissetta).

, Inoltre potrebbe essere prevista la possibilità# in atto esclusa dal disegno di legge, che un magistrato della giudicante possa essere appli- cato ad un ufficio requirente (perplessità suscita in alcuni componenti çi:.el Consiglio l'ipotesi inversa) e ciò al fine di rendere più facilmente applicabile l'istituto in presenza di uffici dei due rami di attività ~udi-

~aria disomogeneamente dotati di personale. Al riguardo va notato che in taIuni distretti l~ distribuzione del personale r~quirente è tale da rendere pr~camente impòssibile attingere magistrati dagli uffici pjù piccoli (si pensi ad es. al distretto di Caltanissetta doveI fatta eccezione per quella del capoluogo,'tutte le altre procure dispongono ciascuna di

,~ .

~ solo sostituto).

Dovrebbero poi essere consentite le applicazioni anche m favore delle preture in quanto anche presso tali uffici# specie a seg1;lito della

~umentata competenza, è possabile che si verifichi lil presupposto di cui all'ultimo comma dell'art. 1 e cioè la pendenza di proceditmenti penali la cui durata si prevede particolarmente lunga.

Altro problema che merita di essere considerato è quello relativo alla necessità del consenso del magistmto da applicare. Al riguardo, e nella convinzione che l'istituto dell'app1licazione non sia mn sè in con- trasto col principio di inamovibilità sancito dall'art. 107 della Costitu.

zione# sembrerebbe opportuno prevedere che in presenza di gravi esi- genze di servizio, da valutarsi esclusivamente da parte del Consiglio Superiore della Magistratura sulla base di criteri predeterminati ~ssa prescindersi dal consenso.

Vanno mmne svolte alcune osservazioni di dettagLio.

Relativamente alle applicazioni di competenza del C.S.M. sarebbe opportuno che esse possano essere disposte anche senza richiesta del Ministro o del Presidente o Procuratore Generale in modo da consentire all'organo di autogoverno tempestivi dnterventi -tutte le volte che la esigenza dell'applicazione emerga anche in occasione della trattazione di pratiche di diverso oggetto.

(3)

In tale caso ovviamente dovrebbero essere sentiti i Presidenti e i Procuratori generati interessati.

In ordine alla durata massima dell'appllÌcazione sembra opport~o, per ew.tare difficoltà interpretative, evidenziare che il limite si riferisce all'applicazione di uno stesso magistrato (come un atto previsto dallo art. 111).

Dovrebb~ essere meglio definito il riferimento ai processi penali la Cui duratà si prevede particolarmente Itlliga (potrebbe farsi riferimento at'

n~ero degli amputati, al' numero delle par1li lese e dei testimoni,

alla' eritit~. delle imputazioni ed alla complessità delle quèstiòni da

trat~e).,

. '.

- ..',;,.CQn cl'oc~one va se~alata la necessità 'qi introdurre opportune mOdifiche allii normativa che regola l'jsmttlto 'della .supplenza stante l'afffrtitàdi ritarena con quello d~ll'appJdcaziofie. Ed hivèrolé sthìaZi6ni :dI ,tatto .che legitti~~o .la c:estinaziofie fu. suPPlenza' ~~ maglst!at~

(assenze per malattIa, maternItà ecc. ...) non sono meno mfrequ~ntj di q~lle ~enute in consideracZione per dI disegno di legge stilla nuova disci- p1ina den~app1dcaZione e dn special modo in 1altini tipi di Uffici (di dimensioni triedio-piccole e spesso copertli con uilitori di .prima nomina) dete~iriano una vera e propria paralisi dell'attivit~ giudi7Ji~a. ~~i- çolarerilievoc in questo contesto assume il problema dell'assenza 'dal serirt1Jio delle giovani uditrici in aspettativa per maternità; riòri:.sono eccezionan le situazioni di piccoli tribunali dove; slv.erificino contesfual- mente.pù asse~ per tale causa e, poichè si .tratta generalmente di sedi po(?o ; richieste, dI fenoméno tend'e a ripeterS'i ciclicamente gr~vando

sempre sul medesimo ufficio. "

.

.

Consideratò che non si tratta di situazioni contingenti, una ipotesi di soluzione adeguata potrebbe essere quella di istlitwre pr'esso ogni distretto di Cortç di Appello un organico di magistrati i:tI sopraniiumero (al 'di là 'dell'ordinaria dotazione organica di ciascun Uftiicio dèl distretto) da dest~aì-Si per un pernodò di tempo predete~ato a svolgere ~- rioni: di supplenza o ad essere destinati in applicazioni o a Svolgère residualmente le loro funzioni presso il Tribunale del capoluogo del

distretto» ..

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