• Non ci sono risultati.

Ordinanza sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Ordinanza sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese"

Copied!
11
0
0

Testo completo

(1)

sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese

del 2 luglio 2003

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 2, 4 capoversi 2 e 4, 5, 18–22, 52, 56 e 57 della legge dell’8 ottobre 19821 sull’approvvigionamento del Paese (LAP),

ordina:

Sezione 1: Generalità

Art. 1

L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) e i settori di cui negli articoli 11–15 dell’ordinanza del 6 luglio 19832 sull’organizza- zione e i compiti dell’approvvigionamento economico del Paese effettuano, nel quadro dello stato di preparazione permanente, provvedimenti preparatori confor- memente alla presente ordinanza al fine di assicurare l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi d’importanza vitale.

Sezione 2:

Provvedimenti preparatori dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese

Art. 2

1 L’UFAE rileva dati generali al fine di valutare i rischi ai quali è esposto l’ap- provvigionamento del Paese in beni e servizi d’importanza vitale e analizza costan- temente la situazione. Esso coordina le proprie attività con i settori.

2 Qualora non sia possibile garantire una sufficiente costituzione di scorte in beni d’importanza vitale mediante scorte obbligatorie (art. 6–15 LAP), l’UFAE provvede alla costituzione delle scorte necessarie concludendo contratti con imprese di produ- zione, di costituzione di scorte e di servizi oppure emanando disposizioni speciali.

3 Esso informa il pubblico sull’approvvigionamento del Paese in beni e servizi di importanza vitale.

RS 531.12

1 RS 531

2 RS 531.11

(2)

4 Analizza la struttura dei costi, la formazione dei prezzi e la situazione del mercato per alcuni beni e servizi di importanza vitale. Ciò facendo coordina le proprie atti- vità segnatamente con quelle di sorveglianza dei prezzi.

5 Esso sorveglia:

a. l’attività delle organizzazioni economiche e di imprese, esercizi e persone che partecipano all’adempimento dei compiti di approvvigionamento del Paese;

b. l’uso dei fondi federali impiegati per adempiere i compiti dell’approvvi- gionamento del Paese.

6 Esso difende gli interessi dell’approvvigionamento economico del Paese in seno alle organizzazioni internazionali, quali in particolare l’Agenzia internazionale dell’energia, partecipando all’elaborazione di un piano d’emergenza.

7 Prepara, in collaborazione con i settori, accordi internazionali nell’interesse dell’approvvigionamento economico del Paese.

Sezione 3:

Provvedimenti preparatori nei settori dell’approvvigionamento di base

Art. 3 Settore alimentazione

1 Il settore alimentazione osserva e analizza costantemente l’evoluzione dell’approv- vigionamento del Paese in derrate alimentari e mezzi di produzione agricoli.

2 Esso prepara provvedimenti per disciplinare la distribuzione, la consumazione, l’uso e la produzione di derrate alimentari e di mezzi di produzione agricoli e appre- sta lo stato di preparazione necessario.

3 Esso difende in seno alle organizzazioni internazionali gli interessi dell’approvvi- gionamento economico del Paese specifici del settore.

Art. 4 Settore energia

1 Il settore energia osserva e analizza costantemente l’evoluzione dell’approvvigio- namento del Paese in energia.

2 Esso prepara provvedimenti per disciplinare l’energia fossile e l’energia elettrica e appresta lo stato di preparazione necessario.

3 Esso difende in seno alle organizzazioni internazionali gli interessi dell’approvvi- gionamento economico del Paese specifici del settore.

Art. 5 Settore prodotti terapeutici

1 Il settore prodotti terapeutici osserva e analizza costantemente l’evoluzione dell’approvvigionamento del Paese in prodotti terapeutici, sia per la medicina uma- na sia per la medicina veterinaria.

(3)

2 Esso prepara provvedimenti di disciplinamento e appresta lo stato di preparazione necessario.

3 Esso difende gli interessi dell’approvvigionamento economico del Paese specifici del settore in seno alle organizzazioni internazionali.

Sezione 4: Provvedimenti preparatori nei settori dell’infrastruttura

Art. 6 Settore trasporti

1 Il settore trasporti osserva e analizza costantemente l’evoluzione dell’approvvigio- namento del Paese in materia di trasporti e logistica, sia in Svizzera sia all’estero.

2 Esso prepara provvedimenti atti ad assicurare trasporti strategici per via terrestre, idrovia e via aerea nonché altri sistemi logistici e appresta lo stato di preparazione necessario a garantire l’approvvigionamento di base.

3 Esso adotta dispositivi di sicurezza per mezzi di trasporto, in particolare al fine di proteggere le navi d’alto mare che battono bandiera svizzera.

4 Esso prepara, in collaborazione con l’UFAE, accordi tecnici bilaterali per assicura- re la logistica dei trasporti e difende in seno alle organizzazioni internazionali gli interessi dell’approvvigionamento economico del Paese specifici del settore.

Art. 7 Settore industria

1 Il settore industria osserva e analizza costantemente l’approvvigionamento del Paese in materie prime strategiche per l’industria e in prodotti industriali semifiniti e finiti.

2 Esso prepara provvedimenti per disciplinare i beni di cui al capoverso 1 e appresta lo stato di preparazione necessario a garantire l’approvvigionamento di base.

3 Esso difende in seno alle organizzazioni internazionali gli interessi dell’approvvi- gionamento economico del Paese specifici del settore.

Art. 8 Settore infrastruttura ICT

1 Il settore infrastruttura ICT osserva e analizza costantemente i rischi generali inerenti alla trasmissione di dati, alla loro sicurezza e disponibilità.

2 Esso adotta, per i casi d’emergenza, provvedimenti atti ad assicurare le adeguate telecomunicazioni con gli abbonati mobili all’estero importanti per l’approvvigio- namento del Paese.

3 Esso prepara provvedimenti atti a garantire le infrastrutture vitali in materia di informazione e di comunicazione e appresta lo stato di preparazione necessario a garantire l’approvvigionamento di base.

4 Esso difende in seno alle organizzazioni internazionali gli interessi dell’approvvi- gionamento economico del Paese specifici del settore.

(4)

Art. 9 Settore lavoro

In collaborazione con altre autorità federali, il settore lavoro osserva e analizza gli effettivi a disposizione, segnatamente la manodopera necessaria per assicurare l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi d’importanza vitale.

Sezione 5: Indagini statistiche e obbligo d’informare

Art. 10 Indagini statistiche

L’UFAE e i settori possono compiere le indagini statistiche necessarie per adempie- re i loro compiti. A tal fine collaborano con l’Ufficio federale di statistica.

Art. 11 Obbligo d’informare

L’UFAE, i settori e le organizzazioni dell’economia privata chiamate a cooperare (art. 55 LAP) sono autorizzati, al fine di adempiere i compiti affidati loro dalla presente ordinanza o da speciali prescrizioni, a esigere da chiunque le informazioni e la documentazione necessarie, in particolare libri, corrispondenza, dati e fatture.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 12 Esecuzione

L’UFAE e i settori eseguono la presente ordinanza.

Art. 13 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 6 luglio 19833 concernente i provvedimenti preparatori per i tra- sporti nell’ambito dell’approvvigionamento economico del Paese è abrogata.

Art. 14 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2003.

2 luglio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3 RU 1983 1025

(5)

Allegato (art. 14)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 6 luglio 19834 su l’organizzazione e i compiti dell’approvvigionamento economico del Paese

Titolo

Ordinanza sull’organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese

Titolo prima dell’art. 8

Sezione 2: Competenze degli organi

2. Ordinanza del 17 febbraio 19935 sull’organizzazione di esecuzione dell’approvvigionamento economico del Paese nell’ambito

dell’industria dell’energia elettrica

Art. 2 Settore energia

Il settore energia rappresenta il Delegato al momento della preparazione dei provve- dimenti.

Art. 4 cpv. 1, 2 e 4

1 Per pianificare e preparare i provvedimenti militari nell’ambito dell’industria dell’energia elettrica, il settore energia e l’UCS collaborano con gli organi dell’esercito.

2 Il settore energia garantisce la collaborazione con il Comando dell’esercito sul piano del personale.

4 Il settore energia e l’UCS collaborano con la protezione civile e le autorità civili in caso di chiamata della protezione civile o in caso di crisi e di catastrofi.

4 RS 531.11

5 RS 531.35

(6)

3. Ordinanza del 6 luglio 19836 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di zucchero

Art. 1 cpv. 2

2 Réservesuisse è competente per il rilascio del permesso. Essa decide su mandato dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (Ufficio federale).

Art. 4 Revoca e rifiuto dei permessi d’importazione generali

L’Ufficio federale può, di moto proprio o su proposta di réservesuisse, revocare o rifiutare a un importatore permessi d’importazione generali qualora quest’ultimo violi o non adempia le condizioni connesse concernenti la costituzione di scorte obbligatorie o gli impegni assunti in connessione con l’esenzione dall’obbligo di costituire le scorte.

4. Ordinanza del 6 luglio 19837 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di riso commestibile

Art. 1 cpv. 2

2 Réservesuisse è competente per il rilascio del permesso. Essa decide su mandato dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (Ufficio fede- rale).

Art. 4 Revoca e rifiuto di permessi d’importazione generali

L’Ufficio federale può, di moto proprio o su proposta di réservesuisse, revocare o rifiutare a un importatore permessi d’importazione generali qualora quest’ultimo violi o non adempia le condizioni connesse concernenti la costituzione di scorte obbligatorie o gli impegni assunti in connessione con l’esenzione dall’obbligo di costituire le scorte.

5. Ordinanza del 6 luglio 19838 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di oli e grassi commestibili, delle materie prime

e dei semilavorati destinati alla loro fabbricazione

Art. 1 cpv. 2

2 Réservesuisse è competente per il rilascio del permesso. Essa decide su mandato dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (Ufficio fede- rale).

6 RS 531.215.11

7 RS 531.215.12

8 RS 531.215.13

(7)

Art. 4 Revoca e rifiuto di permessi d’importazione generali

L’Ufficio federale può, di moto proprio o su proposta di réservesuisse, revocare o rifiutare a un importatore permessi d’importazione generali qualora quest’ultimo violi o non adempia le condizioni connesse concernenti la costituzione di scorte obbligatorie o gli impegni assunti in connessione con l’esenzione dall’obbligo di costituire le scorte.

6. Ordinanza del 6 luglio 19839 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di caffè

Art. 1 cpv. 2

2 Réservesuisse è competente per il rilascio del permesso. Essa decide su mandato dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (Ufficio fede- rale).

Art. 4 Revoca e rifiuto di permessi individuali o di licenze generali L’Ufficio federale può, di moto proprio o su proposta di réservesuisse, revocare o rifiutare a un importatore permessi d’importazione generali qualora quest’ultimo violi o non adempia le condizioni connesse concernenti la costituzione di scorte obbligatorie o gli impegni assunti in connessione con l’esenzione dall’obbligo di costituire le scorte.

7. Ordinanza del 25 aprile 200110 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di cereali

Art. 2 cpv. 2

2 Questo permesso è rilasciato da réservesuisse su incarico dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE).

Art. 4 Revoca e rifiuto di permessi d’importazione

L’Ufficio federale può, di moto proprio o su proposta di réservesuisse, revocare o rifiutare permessi individuali o licenze generali qualora l’importatore violi o non adempia le condizioni connesse concernenti la costituzione di scorte obbligatorie o gli impegni assunti in connessione con l’esenzione dall’obbligo di costituire le scorte.

9 RS 531.215.14

10 RS 531.215.17

(8)

Art. 6 Annunci obbligatori

1 Il mugnaio che mette per la prima volta in circolazione cereali secondo l’articolo 5 capoverso 1 deve informarne immediatamente e spontaneamente réservesuisse.

2 I mugnai tenuti a costituire scorte obbligatorie devono, secondo le istruzioni dell’UFAE, dichiarare periodicamente a réservesuisse il genere e il quantitativo di merci messe in circolazione.

3 Dal canto suo, réservesuisse informa l’UFAE del contenuto di questi annunci, in vista di concludere un contratto per scorte obbligatorie, di modificarlo o di annul- larlo.

4 In casi controversi, l’UFAE, fondandosi sugli annunci di réservesuisse, accerta mediante decisione, nei riguardi della persona che mette la merce in circolazione:

a. l’obbligo di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie per le merci di cui all’articolo 1;

b. il momento in cui deve essere costituita la scorta obbligatoria;

c. la soppressione dell’obbligo di costituire scorte.

Art. 11 cpv. 2

2 L’UFAE può incaricare réservesuisse o terzi di esaminare le condizioni relative all’obbligo di costituire scorte e delegare loro le pertinenti competenze.

Art. 14 Disposizioni transitorie

Il mugnaio deve dichiarare spontaneamente a réservesuisse i quantitativi di merci secondo l’articolo 5 capoverso 1 messi per la prima volta in circolazione nei tre anni precedenti l’entrata in vigore della presente ordinanza.

8. Ordinanza del 7 maggio 198611 sull’assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Art. 5 lett. d

La copertura comprende in particolare i beni e i valori menzionati qui appresso, come pure i mezzi di trasporto seguenti:

d. i beni d’importanza vitale designati come assicurabili dal settore trasporti in ogni caso particolare;

Art. 7 Limitazione del rischio

1 Il settore trasporti è autorizzato, a seconda della situazione, a sopprimere o limita- re, nel singolo caso, la copertura per certi beni, valori, territori, percorsi e mezzi di trasporto.

11 RS 531.711

(9)

2 Esso può stabilire franchigie adeguate.

Art. 8 Relazioni fra gli assicurati e il settore trasporti

Per la presentazione delle domande di copertura e lo svolgimento dell’assicurazione federale dei trasporti contro il rischio di guerra, gli assicurati devono rivolgersi agli istituti d’assicurazione incaricati dalla Confederazione. Questi giudicano, in base alle direttive di accettazione dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento econo- mico del Paese, se l’operazione in questione riveste un interesse per l’approvvi- gionamento del Paese. Nei casi non previsti da queste direttive, nonché nei casi dubbi, la competenza di valutare l’esistenza o meno di tale interesse spetta al settore trasporti, previa consultazione con il settore competente.

Art. 14 rubrica

Relazioni fra gli assicurati e il settore trasporti

Art. 15 Riassicurazione

Su richiesta dei primi assicuratori, il settore trasporti è autorizzato a riassicurarli per l’intera copertura automatica interinale dei beni e dei valori.

Art. 16 Forma giuridica dell’ARG

Il settore trasporti accorda la copertura mediante l’emanazione della decisione; esso stabilisce le condizioni generali e i premi da pagare.

Art. 19 Esecuzione e organizzazione

1 Il settore trasporti è incaricato dell’esecuzione dell’ARG.

2 Esso si avvale della collaborazione degli istituti d’assicurazione svizzeri autorizza- ti. Gli istituti stranieri autorizzati a praticare in Svizzera possono collaborare sol- tanto finché lo Stato in cui hanno la loro sede accorda la reciprocità agli istituti svizzeri.

9. Ordinanza del 21 settembre 200112 concernente l’esecuzione dell’Accordo internazionale sul caffè del 2001

Art. 1 cpv. 1

1 Le ditte che importano, tengono in deposito, commerciano o trasformano merci di cui al capoverso 2 sono tenute a dare in modo esatto e completo a réservesuisse le informazioni necessarie concernenti le comunicazioni che i Paesi membri devono effettuare conformemente all’Accordo.

12 RS 946.216

(10)

Art. 2 cpv. 1

1 Réservesuisse notifica le cifre globali al Segretariato di Stato dell’economia (Seco).

Art. 4 Vigilanza

Il Seco vigila sull’attività svolta da réservesuisse nell’ambito della presente ordi- nanza.

10. Ordinanza del 7 dicembre 199813 sull’importazione di latte e latticini, di oli e grassi commestibili, nonché di caseina e caseinati (Ordinanza sull’importazione di latte e oli commestibili, OILOC)

Art. 2 cpv. 1

1 Réservesuisse rilascia un permesso generale d’importazione (PGI) per l’impor- tazione di oli e grassi commestibili nonché materie prime e prodotti semilavorati destinati alla loro fabbricazione.

11. Ordinanza del 7 dicembre 199814 concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l’importazione di cereali, alimenti per animali, paglia, strame e merci la cui trasformazione produce residui

che servono al foraggiamento

(Ordinanza sull’importazione di cereali e di alimenti per animali)

Art. 2a cpv. 2

2 È autorizzato a importare grano duro all’aliquota del contingente doganale chi dispone di un permesso generale di importazione di réservesuisse secondo l’artico- lo 8 della legge dell’8 ottobre 198215 sull’approvvigionamento del Paese.

Art. 2b cpv. 2

2 È autorizzato a partecipare alla vendita all’asta e a importare cereali panificabili chi dispone di un permesso generale di importazione di réservesuisse secondo l’arti- colo 8 della legge dell’8 ottobre 198216 sull’approvvigionamento del Paese.

13 RS 916.355.1

14 RS 916.112.211

15 RS 531

16 RS 531

(11)

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa

pagina rimane vuota.

Riferimenti

Documenti correlati

1 Indipendentemente dalla punibilità dell’atto può essere chiesta la restituzione di sussidi o di altre prestazioni analoghe se sono stati concessi a torto o se il beneficia-

Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica di cui all’articolo 42, l’UFAE o l’impresa terza comunica all’ufficio d’esecuzione l’esistenza di un credito derivante

1 La società nazionale di rete trasferisce entro due anni i quadri di comando nel passaggio a una centrale nucleare, di sua proprietà al momento dell’entrata in vigore

1 Per un’autorizzazione di esercizio degli organismi di formazione per il personale aeronavigante, compresa la domanda di approvazione di esercizio, del programma di formazione e

1010 – di granturco, per l’alimentazione di animali – di riso, per l’alimentazione di animali 2011 – – residui dell’imbiancatura o della lucidatura.. Residui

1 Agli impiegati con compiti di rappresentanza periodici direttamente sottoposti al capo di Dipartimento o al Cancelliere della Confederazione, il Dipartimento può versare un

1 I gestori degli impianti di approvvigionamento idrico adottano le misure edili, d’esercizio e organizzative necessarie per garantire l’approvvigionamento di acqua

28 Marzo 2017 ore 16.00 Aula Magna Mario Arcelli Viale Pola, 12 - Roma.. G Registrati all'evento Info: Relazioni Esterne