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ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE tra AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE e INAIL DIREZIONE REGIONALE PUGLIA

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Academic year: 2022

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ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

tra

AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE e

INAIL

DIREZIONE REGIONALE PUGLIA

L’ AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE (di seguito denominato ASL), con sede legale e domicilio fiscale a Lecce, cap 73100, partita IVA 04008300750, nella persona del Commissario Straordinario dott. Rodolfo Rollo, presso la quale è domiciliato per la carica

e

l’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (di seguito denominato INAIL), con sede legale a Roma, via IV Novembre, 144 (C.F.

01165400589, P.I. 00968951004), nella persona del Direttore Regionale Dr. Alfredo Violante, domiciliato per ragioni di carica presso l’INAIL – DIREZIONE REGIONALE PUGLIA – Corso Trieste, 29 - BARI,

premesso che

- il D..Lgs n. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, indennitari, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;

- l’INAIL, già da diversi anni, in attuazione dell’art. 24 del .Lgs 626/94 e s.m.i., e soprattutto a seguito dell’attuazione del citato decreto n. 38/2000, tra i suoi obiettivi strategici ha posto anche lo sviluppo della prevenzione sui luoghi di lavoro;

- l’INAIL intende partecipare in prima linea al processo di trasformazione del Welfare, creando sinergie con gli altri attori istituzionali per la sicurezza e rafforzando la collaborazione con il mondo delle imprese con iniziative ad alto valore aggiunto sul territorio di riferimento mirate alla consulenza e formazione degli operatori dei diversi settori;

- il protocollo d’intesa INAIL-ISPESL-REGIONI, che è stato avviato dal 25/07/2002, con un primo scambio di informazioni del 1986, costituisce un elemento fondamentale per la creazione di un sistema integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro;

- La ASL tramite il Dipartimento di Prevenzione e, in particolare, lo SPeSAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), deve garantire la tutela e la salute dei lavoratori, assicurando i livelli essenziali di assistenza (LEA), particolarmente per quanto attiene: 1) Sorveglianza epidemiologica del territorio per la prevenzione ed il controllo dei rischi e danni da lavoro; 2) Programmi di controllo e vigilanza nei luoghi di lavoro; 3) Prevenzione delle patologie professionali e lavoro–correlate; 4) Prevenzione degli infortuni attraverso il controllo di impianti, macchine e apparecchiature nei luoghi di lavoro; 5) Attività di formazione e/o assistenza al sistema di prevenzione delle aziende e nei confronti dei lavoratori, con particolare riferimento ai lavoratori migranti e stranieri; 6) Elaborazione e conduzione di programmi di ricerca per il miglioramento delle condizioni di salute e di

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igiene e sicurezza del lavoro; 7) Formazione rivolta a soggetti del sistema di prevenzione delle aziende, in particolare:

- L’ attività di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro espletata dallo SPeSAL si rivolge a numerosi soggetti:

1. Datori di lavoro che intendono svolgere in prima persona i compiti di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale.

2. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui art. 18 del LGS 626/94.

3. Tecnici che svolgono attività di R.S.P.P. ai sensi dell’ art. 8 di LGS 626/94 e per gli effetti dell’ accordo Stato Ragioni del 26/01/06nonchè ,D. LGS n°1899 dell’

11/12/06.

4. Acquirenti ed utilizzatori di prodotti fitosanitari.

5. Incaricati del Pronto Soccorso nelle aziende del Territorio ai sensi del Decreto Ministeriale 388 del 2003.

6. Studenti di istituti ad orientamento tecnico prof .le, da ultimo in collaborazione con la cooperativa PAZ titolare di un progetto regionale per la formazione scolastica per la sicurezza e l’ igiene sul lavoro.

7. Lavoratori addetti al montaggio di ponteggi e lavori in quota delibera giunta regionale n° 1851 del 13/11/07 e in attuazione del piano regionale della prevenzione di cui alla D. LGS n°157 del 21 /02 /06.

convengono e stipulano quanto segue Art. 1

Le premesse, sopra citate, formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2

L’INAIL e la ASL intendono sviluppare, in attuazione dei relativi fini istituzionali e nelle forme legali consentite, la più ampia e intensa collaborazione.

Art. 3

Nell’ambito della collaborazione di cui all’art. 2, l’INAIL e la ASL intendono realizzare iniziative di formazione e di informazione che di seguito si elencano seppure a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) riaffermando un accordo ultradecennale tra i due Enti, la notifica allo SPESAL da parte dell’INAIL, in anticipo rispetto ai dati inseriti nei flussi informativi INAIL-ISPESL-REGIONI, dei primi certificati di infortunio con modalità da concordare;

b) comunicazione all’INAIL da parte dello SPeSAL delle inchieste per infortunio conclusesi con contestazione di reati contravvenzionali correlabili causalmente con l’evento infortunistico, ai fini dell’azione di rivalsa;

c) reciproca collaborazione generale ed assistenza di carattere tecnico – scientifico, in tutti i campi in cui si riconosca, da parte dei contraenti, un interesse per l’attuazione dei progetti e programmi comuni (conferenze, convegni, master, percorsi formativi, ecc), con la disponibilità di proprie strutture e di professionalità, da mettere a supporto degli stessi programmi;

d) sviluppo e realizzazione di “studi di settore” e “linee guida” su problematiche di igiene e sicurezza relative a specifici settori lavorativi, anche in collaborazione con soggetti terzi;

e) collaborazione nell’ambito delle rispettive specificità e competenze istituzionali, per avviare e/o sviluppare sinergie con altri soggetti in materie di interesse reciproco e della collettività;

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f) disponibilità all’attuazione di progetti di formazione nelle aree dei comuni interessi dei contraenti, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti terzi rispetto alle parti ed in particolare CPT (comitato paritetico territoriale), strutture Universitarie, Ordini Professionali, Associazioni di categoria e OO.SS.;

g) proposte di “offerta formativa” mirate alla divulgazione tra gli studenti delle scuole medie superiori, particolarmente quelle ad indirizzo tecnico-professionale, della “cultura della prevenzione” (di cui al .Lgs 626/94 e s.m.i.), nonché all’accertamento tecnico dei rischi da malattia professionale (esposizione a specifici agenti chimici, fisici e biologici, rischi di natura ergonomia), da infortunio (rischio elettrico, da impianti, da strutture, ecc) e relative misure di prevenzione e protezione da porre in essere;

h) forme di collaborazione tra le Parti, che si concretizzino anche

1) mediante la CON.T.A.R.P. con la messa a disposizione di competenze tecniche per la redazione di progetti preliminari e/o definitivi volti alla realizzazione di interventi di controllo, a carico esclusivo dello SPeSAL, dei fattori di rischio nell’ambito di specifici settori di attività, ma non di singole aziende;

2) mediante l’Area Ispettiva dell’INAIL, con interventi congiunti, relativamente agli accertamenti sui luoghi di lavoro, in occasione di infortuni mortali.

Art. 4

Le modalità ed i tempi della collaborazione tra ASL ed INAIL verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifici atti concordati (protocolli d’intesa) contenenti il regolamento dei rapporti reciproci per l’attuazione degli obiettivi concordati, declinati al precedente art. 3 e l’indicazione delle specifiche risorse da utilizzare.

Art. 5

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformeranno alle disposizioni contenute nella legge 196/03, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità Garante.

Art. 6

Il presente protocollo d’intesa ha validità di anni 3, con decorrenza dalla data della sua stipula.

Ciascuna delle parti potrà dare disdetta prima della scadenza inviando, con almeno tre mesi di preavviso, lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il protocollo potrà essere rinnovato mediante esplicita dichiarazione delle parti.

Art. 7

Per eventuali controversie in ordine al presente accordo è competente il Foro di Lecce.

Riferimenti

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