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IL NUOVO DANNO BIOLOGICO “PLURIDIMENSIONALE”. CASSAZIONE SEZ. III CIVILE 18/11/2005 N. 24451.

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TAGETE 2-2007 Anno XIII

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IL NUOVO DANNO BIOLOGICO “PLURIDIMENSIONALE”.

CASSAZIONE SEZ. III CIVILE 18/11/2005 N. 24451.

COMMENTO ALLA SENTENZA* Avv. Calogero Lo Giudice**

La sentenza n. 24451 del 18 novembre 2005 della Suprema Corte è di indubbio interesse perché si pronuncia sul danno biologico, come definito dal codice delle assicurazioni private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209), inaugurando, per di più, un nuovo orientamento -ancorché inconfessato- rispetto a quello espresso dalle decisioni del 2003 (Cass. n.8827 e n.8828 del 31/5/2003), in tema di danno non patrimoniale.

* Altalex, 28 aprile 2006. Nota di Calogero Lo Giudice

** Avvocato dell'Inail Sede di Pisa

ABSTRACT

The author analyzes the pronunciation of the court n 24451, 2005 November the 18th, and concludes that is a very innovative and important pronunciation. In fact the court expresses the

“new but old” concept that the biological damage, still to be considered a “non patrimonial” one, should be constituted not only by the damage of the physical and psychic integrity of the person but also by the whole health of the person. In other words the “biological damage” come to includes other damages that before were considered parted, like the existential damage, the loss of relationship damage, the loss of the general ability to work, and at last even the moral damage.

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Secondo la Cassazione, il “punto di partenza” è dato dalla storica sentenza della Corte costituzionale n.184/1986 la quale, pur non prendendo una chiara posizione sulla natura del danno biologico, ha inteso principalmente distinguere il “danno primario”

alla salute, dai “danni consequenziali”.

Per vero, la Corte costituzionale volle allora nettamente e comprensibilmente separare il danno biologico, risultante dal combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c., dal danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., elaborando quella che le SS. UU. n.

2515/2002 riconobbero, poi, come “sovrastruttura teorica” del “danno evento” e del

“danno conseguenza”.

La “consequenzialità” assume, oggi, -come si spiegherà- un significato diverso e più pregnante, rispetto al “danno primario”.

Tornando all’iter argomentativo di Cass. n.24451/2005, dopo la decisione della Consulta n.184/1986, il diritto vivente ha elaborato una “nozione complessa di danno biologico”, inclusiva della “componente della menomazione fisica e psichica” e della

“componente attinente alla sfera della persona”, scomposta in “sottovoci storiche”.

Deve meglio osservarsi che se la sentenza n.184/1986 includeva nel danno alla salute, tanto l’aspetto statico che quello dinamico, la prassi giudiziaria si spinse al punto da attuare una “dilatazione” del danno biologico, criticata dalle decisioni del 2003.

Queste, infatti, superando quella tendenza ampliativa, operarono una precisa distinzione delle voci del danno non patrimoniale e definirono il danno biologico “in senso stretto” come la lesione dell’interesse costituzionalmente garantito, all’integrità

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psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico-legale, riducendolo così a mera “patologia”.

Non è possibile non accorgersi che la sentenza n.24451/2005 ha riscritto la storia del danno biologico, omettendo di menzionare l’approdo giurisprudenziale del 2003, così da potere più agevolmente giungere al “punto di arrivo”, individuato nella definizione unitaria del danno biologico, espressa in modo sintetico nell’art. 5 della L. n.57/2001, ed analitico nel D. Lgs. n.209/2005 (artt. 138 e 139).

Secondo Cass. n.24451/2005, il legislatore codificante avrebbe “accolto la ricostruzione pluridimensionale del danno biologico”, per cui il D. Lgs. n.209/2005 non avrebbe carattere innovativo, ma “ricettizio di una tradizione giurisprudenziale consolidata”.

La verità è che rispetto al “diritto vivente”, quale risulta dalle decisioni interpretative e sistematiche del 2003, il codice delle assicurazioni ha effettuato una vera e propria

“virata” ( C. Lo Giudice, “La svolta del codice delle assicurazioni private in tema di danno non patrimoniale” , altalex.com 7/3/2006).

Se, però, la storia del danno biologico ricostruita da Cass. n. 24451/2005 è lacunosa, il “punto di arrivo” è senz’altro apprezzabile e richiede un approfondimento.

Per la Cassazione, l’antecedente normativo è rappresentato dalla definizione legislativa di danno biologico contenuta nell’art. 5 della L. n.57/2001.

Rispetto a questa, enunciata in maniera “sintetica”, la più recente, dettata dal codice delle assicurazioni, è “analitica”.

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In altre parole, mentre la L. n.57/2001 definiva il danno biologico in termini di lesione della integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, aggiungendo la necessità della personalizzazione in relazione alle “condizioni soggettive” del danneggiato, il D. Lgs. n.209/2005 esplicita analiticamente il composito contenuto del danno biologico.

In particolare, secondo Cass. n. 24451/2005 l’attuale danno biologico è

“pluridimensionale” ed insieme “unitario”.

La non trascurabile novità rispetto al precedente orientamento è che, mentre per la giurisprudenza del 2003, “pluridimensionale” era il “danno non patrimoniale”, per la Cass. n.24451/2005, “pluridimensionale” è il “danno biologico”.

Le conseguenze sono di non poco momento.

La “dimensione” si riferisce al “contenuto”, indicandone la “estensione”.

Nel 2003, “pluridimensionale” era il contenuto del “danno non patrimoniale”, (“trino”, in particolare, come è stato detto), perché comprendeva il danno morale soggettivo, il danno biologico “in senso stretto” e il danno da lesione di ulteriori interessi costituzionalmente protetti.

Ciò consentiva un triplice distinto risarcimento del “danno non patrimoniale”, in presenza di lesione alla integrità psicofisica della persona, con il conseguente rischio concreto di indebite duplicazioni risarcitorie, dovute alla coesistenza di pregiudizi (non economici), concernenti ambiti tra loro, almeno in parte, sovrapponibili.

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Sostenere, invece, la “pluridimensionalità” del danno biologico (e non già del danno non patrimoniale) significa, non solo non ridurre il danno biologico alla sola

“componente a prova scientifica” della menomazione psicofisica, per contro operando una “valutazione totale del danno biologico reale, nel suo dimensionamento complesso”, ma anche considerarlo unitario ed onnicomprensivo di ogni altro omogeneo pregiudizio non economico.

Quelle che prima erano ritenute “componenti” del “danno non patrimoniale”, devono considerarsi oggi, “voci” del “danno non patrimoniale biologico”.

La Corte di Cassazione (n. 24451/2005) nel riferirsi alla “componente” del danno biologico “attinente alla sfera della persona” (in aggiunta alla “componente a prova scientifica” della menomazione psicofisica che esige un accertamento ed una valutazione medico-legale), parla di “sottovoci storiche” e le individua nel “danno alla vita di relazione”, nella “perdita delle qualità della vita personali in relazione al concreto vivere della persona attiva”, nella “perdita delle qualità relazionali, sociali e lavorative”.

Secondo la S.C. il codice delle assicurazioni ha analiticamente definito “le quattro dimensioni essenziali del danno biologico, aggiungendo alle prime due (dimensione psichica e fisica, a prova scientifica), la incidenza negativa sulle attività quotidiane (come danno biologico per la perdita delle qualità della vita, in concreto subìto, che subito gli esistenzialisti considereranno tale) e la perdita degli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato (che invece attengono alla vita esterna, non solo a

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rilevanza sociale, ma anche culturale e politica, inclusa la perdita della capacità lavorativa generica)”.

Quindi, anche il danno alla capacità lavorativa generica, a differenza del danno alla capacità lavorativa specifica, ha natura non patrimoniale e non è scindibile dal punteggio complessivo del danno biologico.

Il “complesso dimensionamento del danno biologico”, come definito dalla Cassazione, richiede una chiarificazione.

Poco conta stabilire il numero esatto delle “dimensioni” o “voci” del danno biologico, se non al fine della doverosa considerazione e valutazione del danno biologico reale: quel che veramente importa evidenziare è la “onnicomprensività” del danno biologico dalla quale scaturisce una valutazione totale ed unitaria del medesimo pregiudizio non patrimoniale.

Detto altrimenti, non è rilevante stabilire se una determinata “perdita” del “valore uomo”

rientra nella “terza” o nella “quarta”, ovvero in altra delle dimensioni del danno biologico indicate dalla Cassazione: quel che importa è la considerazione delle varie

“perdite”, da un lato, e la loro valutazione globale, dall’altro.

La “pluridimensionalità” non comporta un’operazione di rigido “incasellamento”, ma esprime una necessità valutativa di un insieme di pregiudizi non economici, in presenza del “danno primario” da lesione della integrità psicofisica della persona.

La “consequenzialità” espressa dalla Corte costituzionale nel 1986 è oggi da intendere, non come “separazione” di danni (tra loro omogenei, in quanto aventi la medesima

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natura) da liquidare autonomamente, ma come “pluridimensionalità” dello stesso pregiudizio non patrimoniale biologico.

Se così è, non solo la “componente esistenziale” rientrerà nel danno biologico -come espressamente riconosciuto da Cass. n.24451/2005- ma anche (e soprattutto) la prima

“voce storica” del danno non patrimoniale, rappresentata dal danno morale soggettivo.

Il danno biologico ha ampliato l’originaria “dimensione” del danno morale soggettivo, sovrapponendosi ad esso ( C. Lo Giudice, “La svolta del codice delle assicurazioni …”

cit.).

D’altra parte, l’esplicito riferimento al “danno biologico per la perdita delle qualità della vita personali” non può non riguardare la “sofferenza” che sicuramente incide sul modo di essere del soggetto, facendo scadere la qualità dell’esistenza della persona.

Il “dolore” come danno alla qualità della vita, al “nucleo motore della vita”, conserva indubbiamente una propria autonomia (come “danno non patrimoniale di tipo non biologico”), in mancanza di un danno alla integrità psicofisica medicalmente accertabile, ma costituisce una inscindibile componente del danno biologico, ricorrendo una menomazione della sfera somatopsichica.

E’ importante evidenziare che, secondo la sentenza n.24451/2005, il giudice deve considerare l’entità del danno biologico a seguito dell’accertamento medico-legale ed apprezzare le “condizioni personalizzanti”, sempre che siano state “oggetto di deduzione e di prova”.

Un’ultima, certamente non secondaria, notazione.

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Rammenta la Cassazione che il danno biologico ex sent. n.184/1986 della Corte costituzionale discende dal collegamento tra la clausola generale del neminem laedere, contenuta nell’art. 2043 c.c. e il precetto di cui all’art.32 Cost. che, letto in chiave privatistica, tutela il fondamentale diritto alla salute dell’individuo, anche nei rapporti intersoggettivi.

Il “nuovo” danno biologico “pluridimensionale”, per Cass. n.24451/2005, rinviene il proprio fondamento costituzionale altresì nell’art. 3, c.2, della Costituzione ed è, quindi, riguardato “come un ostacolo allo sviluppo della persona umana e del lavoratore, che ne impedisce la effettiva partecipazione alla vita politica, economica, culturale e sociale della comunità”.

E’ evidente, dunque, che muta, nel senso che è più ampio il riferimento costituzionale del danno biologico, in concomitanza della sua “dilatazione” dimensionale, non più limitata alla “componente a prova scientifica” della menomazione psicofisica.

Va, anzi, più correttamente osservato che il passaggio dal “danno biologico in senso stretto” quale risulta dalle sentenze c.d. gemelle del 2003 al “danno biologico pluridimensionale” ha determinato un ampliamento del referente costituzionale, esteso ad ogni disposizione che tutela un valore inerente alla persona, nella specie rilevante, in conseguenza del “danno primario” alla integrità psicofisica.

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