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LA MALATTIA NELL'AMBITO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

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TAGETE n. 3 Settembre 2003 Anno IX

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LA MALATTIA NELL'AMBITO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Dr. V. Rindone - Dr. G. Galtieri∗∗- Dr. A. Ripepi∗∗∗

La necessità di una esatta individuazione e corretta valutazione della temporanea inefficienza psicofisica in ambito civilistico investe il Consulente medico-legale che deve soddisfare sostanzialmente due ordini di bisogni.

Quello dell'operatore (sia del Diritto che Assicurativo) allorquando con giustizia e/o equità deve risarcire la stretta perdita economica del danneggiato o soddisfare il diritto di surroga esercitato dal sostituto della retribuzione e, inoltre, quello del danneggiato stesso che non deve essere contemporaneamente privato, per il danno extrapatrimoniale, del diritto all'equo risarcimento della sua temporaneamente ridotta integrità psicofisica.

Tale distinzione, in riferimento al risarcimento, in ambito civilistico, del danno ingiustamente patito, rispecchia una precisa necessità nel rispetto degli interessi delle parti, tant'è che essa non si scontra con il principio secondo il quale è una sola l'obbligazione dell'autore del danno, né con l'assioma che l'integrità psicofisica della persona, essendo bene inalienabile ed indisponibile sia alla persona stessa che a terzi, è conseguentemente bene extrapatrimoniale ed il suo danneggiamento o riduzione (danno biologico) è esclusivamente riferito alla persona stessa ed insurrogabile.

Da ciò deriva la necessità di distinguere, sempre nell'ambito della malattia derivata da atto illecito da terzi commesso, sia l'entità della reale temporanea riduzione dell'integrità psicofisica (danno alla persona) che l'eventuale concomitante e direttamente dipendente riduzione, temporanea,

Dir. Med. I Livello INPS Reggio Calabria

∗∗ Ricercatore Ist. di Medicina del Lavoro Università di Messina

∗∗∗ Medico Legale ASL 11 Reggio Calabria Centro Studi Medico Forensi Reggio Calabria

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2 della capacità lavorativa (aspetto del danno alla salute), la prima sotto forma di "danno biologico temporaneo", la seconda come "Invalidità o Inabilità lavorativa temporanea". Bisogno, inoltre, sottolineato dal fatto che tale ultima figura si dimostra concettualmente errata se applicata a soggetti che non esplicano alcuna attività lavorativa o che non traggono alcun beneficio economico dalla loro efficienza psicofisica e che, in conseguenza, verrebbero valutati sulla base di una "generica capacità lavorativa", aspetto questo insito nel concetto di "Valore della persona" e per questo extrapatrimoniale, rappresentando una delle potenziali, generiche attitudini del soggetto, specificatamente indirizzata alla possibilità di esplicare una attività lavorativa ma indipendentemente dalla produzione di un reddito. Errato è insistere, in ambito civilistico, sulla abusata dizione di "danno biologico da inabilità temporanea" dove, con tale infelice espressione, si vorrebbe distinguere la temporanea incapacità psicofisica dalla temporanea incapacità lucrativa.

In tale locuzione, sicuramente in parte mutuata dall'ambito delle assicurazioni sociali da cui è derivata la consuetudine di intendere la "Inabilità temporanea" come sinonimo di "malattia assicurata", vi è esplicita una "consecutio": il danno biologico parrebbe derivato o almeno causato, dalla Inabilità temporanea.

Se all'espressione "Inabilità temporanea" vogliamo traslatamente assegnare il significato di

"malattia", cioè una modificazione peggiorativa, acuta, delle preesistenti condizioni di salute di un soggetto che determini una temporanea, assoluta o parziale, riduzione della sua efficienza psicofisica, allora l'espressione in questione assume un qualche significato perché, in effetti, il danno all'integrità psicofisica (danno biologico) è certamente derivato da una condizione che altera in modo peggiore lo status quo ante.

Ma se alla Inabilità (o Invalidità) diamo il suo reale, effettivo significato e cioè quello di riduzione, parziale o totale, temporanea o permanente, generica o specifica della capacità di un soggetto di produrre reddito a causa di un difetto fisico e/o mentale vediamo che l'espressione

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"danno biologico da Inabilità temporanea" perde qualunque valenza divenendo, al limite, significativo solo il contrario e cioè "Inabilità temporanea da danno biologico" dove, in definitiva, il danno alla salute e quindi il danno patrimoniale è direttamente ed unicamente derivato dal danno alla persona, ma non il contrario. D'altronde il danno alla persona si stabilisce nello stesso momento in cui l'evento lesivo ("causa evento") esplica la sua azione ed il derivante "danno biologico" si definisce da tale momento (danno evento), salvo poi dinamicamente mutare con l'evoluzione naturale o indotta delle lesioni che lo sostengono ed infine stabilizzarsi con il cessare dell'evolutività di esse (guarigione).

Senza il "danno evento" non può esserci il "danno conseguenza", cioè il complesso delle ripercussioni determinanti pregiudizio alla persona nella sua sfera funzionale. Ne consegue che in caso di lesioni personali il primo tipo di danno è necessariamente sussistente; il secondo è solo eventualmente sussistente.

Infatti se la riduzione dell’integrità psicofisica è tale da ripercuotersi sulla specifica capacità del soggetto di produrre reddito, la condizione di malattia è in grado di definire una Invalidità o Inabilità lavorativa specifica che sarà anch'essa temporanea parallelamente alla durata della malattia stessa e modulata nella sua diretta influenza a seconda dell'evolutività e della storia clinica dell'evento lesione.

Il Medico Legale che deve quantificare l'entità e gli effetti di una temporanea riduzione dell'efficienza psicofisica di un soggetto, derivata da illecito lesivo, non può discostarsi dal principio, sancito da consolidata giurisprudenza, che nella determinazione del danno derivato da fatto illecito da terzi commesso, il danno biologico e quello patrimoniale attengono a due distinte sfere di riferimento, riguardando il primo il diritto alla salute, il secondo la capacità di produrre reddito, con la conseguente necessità di procedere a due distinte liquidazioni, dovendosi avere

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4 riguardo per il danno patrimoniale all'effettiva riduzione della capacità di guadagno e per il danno biologico soltanto alla perdita del valore della persona.

Tale principio non è esclusivamente riferito al solo danno "stabilizzato" ma si estende anche al danno "evolutivo" intendendo per questo sia il danno biologico temporaneo che l'invalidità lavorativa temporanea.

Pertanto il Consulente Medico Legale deve formularsi evidenziando e quantificando entrambi gli aspetti del danno temporaneo, sia quello alla persona che, se sussistente, quello alla capacità di lavoro del soggetto, in quest'ultimo caso limitandosi alla sola quantificazione dello stesso essendo deputata all'Operatore (del Diritto o Assicurativo) la verifica della sussistenza di un effettivo lucro cessante (riduzione della capacità di guadagno), totale o parziale, proporzionale alla riscontrata riduzione della capacità lavorativa.

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