Milano, 11 novembre 2011
IL DANNO ALLA PERSONA IL DANNO ALLA PERSONA IL DANNO ALLA PERSONA IL DANNO ALLA PERSONA IL DANNO ALLA PERSONA IL DANNO ALLA PERSONA
EE
IL DANNO ALLA PERSONA IL DANNO ALLA PERSONA
EEEE
L’ASSICURAZIONE L’ASSICURAZIONE
EE
L’ASSICURAZIONE L’ASSICURAZIONE L ASSICURAZIONE L ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L ASSICURAZIONE L ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
TAGETE 1-2012 Y XVIII Year XVIII ISSN 2035 – 1046
I GRANDI TEMI APERTI I GRANDI TEMI APERTI I GRANDI TEMI APERTI I GRANDI TEMI APERTI
Il G.d.P Alberto Polotti di Zumaglia Ovvero
“LA VERA COSTANZA”
Corte Cost. Ordinanza del
“il G.d.P. nel lamentarsi del fatto che norma impugnata non consente l’integrale risarcimento del danno non
patrimoniale non indica l’età di quest’ultimo non spiega patrimoniale non indica l età di quest ultimo, non spiega quale danno ha subito, ..non chiarisce se tale importo sia aumentabile sino ad un quinto, non enuncia le ragioni per aumentabile sino ad un quinto, non enuncia le ragioni per
cui tale somma non sarebbe sufficiente malgrado tale aumento, non esplicita, infine, quale somma sarebbe
corretta per risarcire completamente il danno alla persona.
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
La nuova ordinanza dell’avv. Alberto Polotti di Zumaglia (G.d.P. di Torino, 21 ottobre 2011).
Reiterazione dei motivi:
Eccesso di delega;g ;
Violazione del principio di integrale riparazione;
Insussistenza di giuste ragione di bilanciamento di interessi contrapposti;
Violazione dell’art. 3 e disparità di trattamento (a doppio livello: sinistrosità stradale e di diritto doppio livello: sinistrosità stradale e di diritto comune - micro e macro lesi
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
UN PASSO INDIETRO: IL RAPPORTO TRA
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’AL RIPARO DI EQUIVOCI E PREGIUDIZI
EQUIVOCI E PREGIUDIZI
ASSICURAZIONE E BISOGNO DI SICUREZZA e DI PROTEZIONE NELLA MODERNA SOCIETA’ DEI NELLA MODERNA SOCIETA’ DEI
RISCHI E DELLE TUTELE
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
LA TRAIETTORIA EVOLUTIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE
• NUOVI RISCHI E NUOVI DANNI;
S C A C S A
• INSUFFICIENZA E CRISI DELLA COLPA, QUALE CRITERIO MORALE DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSAB ;
IMPUTAZIONE DELLA RESPONSAB.;
• CONCEZIONI ANTROPOCENTRICHE E TUTELA DEI DIRITTI ASSOLUTI PERSONA;
• AUMENTO GENERALE DEL COSTO DELLA RESPONSABILITA’
DELLA RESPONSABILITA’.
• CONSEGUENTE NECESSITA’ DI
ESAMINARE IL FENOMENO ANCHE ESAMINARE IL FENOMENO ANCHE NELLA SUA DIMENSIONE ECONOMICA
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ARRETRAMENTO DELLA COLPA E ARRETRAMENTO DELLA COLPA E
MESSA IN OPERA DELLA “LEVA ASSICURATIVA”
Socializzazione dei rischi e delle perdite
L’INTERESSE SUPERIORE DI PROTEZIONE DEL
DANNEGGIATO PREVALE SU QUELLO
DELL’INDIVIDUAZIONE DEL “COLPEVOLE”.
IL COSTO DEL RISARCIMENTO DEVE ESSERE IMPUTATO IN FUNZIONE DEI RISCHI (più che(p delle colpe) E DELLA SUA SOSTENIBILITA’
ECONOMICA
economica del danno nell’attuale assetto della economica del danno nell’attuale assetto della
Responsabilità civile Responsabilità civile
..
economica del danno nell’attuale assetto della economica del danno nell’attuale assetto della
Responsabilità civile Responsabilità civile
..
DALLA DUBBIA RISARCIBILITA’ DEL DANNO NON PATRIMONIALE AL TENTATO RICONOSCIMENTO DEL DANNO ESISTENZIALE
TENTATO RICONOSCIMENTO DEL DANNO ESISTENZIALE
LA CRISI DELLE ALTERNATIVE FUNZIONALI ED IL VALORE SATTISFATTIVO DEL RISARCIMENTO
Il progressivo allontamento del sottosistema della resp.
Civile da quello Penale:
S S O S C O
Civile da quello Penale:
“Sotto il profilo morfologico, difatti, va considerato, da un canto, come il baricentro della disciplina penale con
riferimento al profilo causale del fatto sia sempre e comunque rivolto verso l'autore del reato/soggetto
bil bit d i l'ill it i il responsabile, orbitando, viceversa, l'illecito civile
(quantomeno a far data dagli anni '60) intorno alla figura del danneggiato” (Cass. Civ. 21619/2007)
Studio Legale Taurini e Hazan Studio Legale Taurini e Hazan
del danneggiato (Cass. Civ. 21619/2007)
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
CONCEZIONE ECONOMICA DEL DANNO
S O SA A’
E DELLE RESPONSABILITA’.
ARRETRAMENTO DELLA COLPA E
MESSA IN OPERA DELLA “LEVA ASSICURATIVA”
DAI “NUOVI” COSTI DELLE “NUOVE” TUTELE MESSA IN OPERA DELLA LEVA ASSICURATIVA
ALLA
NECESSITA’ DI UNA COPERTURA FINANZIARIA
All’assicuratore il ruolo di “ammortizzatore sociale” a tutela delle ricadute economiche
d i i i hi dei nuovi rischi.
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
SOC A A O SC COS
La perfetta complementarietà della
SOCIALIZZAZIONE DEI RISCHI, DEI COSTI E DELLE PERDITE.
La perfetta complementarietà della MUTUALITA’ ASSICURATIVA
LA MESSA IN OPERA DELLO STRUMENTO ASSICURATIVO QUALE ULTIMO E FINALE ELEMENTO DI SOSTEGNO, NELLA FILIERA
DEL RISCHIO E DEL DANNO
La versatilità dell’assicurazione come elemento integrativo nell’inerzia dell’”ETAT PROVIDENCE”.
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
A A O OS A
IL RIBALTAMENTO DI PROSPETTIVA
DAL DOGMA DELLA NON ASSICURABILITA’ DELLA COLPA (art. 434 Cod. Comm.)( )
- ripudio del “mercimonio della colpa”-
ALL’AFFERMAZIONE DI MODELLI DI
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA ANCHE - ex art. 1917 c.c. - PER COLPA GRAVE
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ASS C A O O O
L’Ass. della Resp. (1917 c.c.) esprime almeno tre ASSICURAZIONE E PROTEZIONE.
p ( ) p
funzionalità protettive:
) Q ll d ll l i di d l d i (d l
a) Quello della tutela indiretta del danneggiato (dal rischio di insolvenza del responsabile);
b) Quello della tutela del patrimonio del b) Quello della tutela del patrimonio del responsabile (e di salvaguardia della continuazione di una attivita’ di rischio che si assume utile e lecita);
c) Quello dell’educazione dei consociati assicurati ad
i li ti i d l i hi
una migliore gestione e prevenzione del rischio.
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
IN CONCLUSIONE:
1) VI E’ UN RAPPORTO DI PROGRESSIVA E RECIPROCA
INTERFERENZA TRA ASSICURAZIONE E
IN CONCLUSIONE:
INTERFERENZA TRA ASSICURAZIONE E
RESPONSABILITA’ (ED ANZI DI NATURALE COMPLEMENTARIETA’ DELLA PRIMA RISPETTO ALLA SECONDA)
SECONDA).
2) LA DECOLORAZIONE DELLA COLPA E’ AL CONTEMPO CAUSA ED EFFETTO DI TALE CORRELAZIONE.
3) IL RUOLO DELL’ASSICURAZIONE INFLUENZA DI) FATTO LE SORTI DEL RISARCIMENTO, AL DI LA’ DEI LIMITI DI UNA STRETTA COMPLEMENTARIETA’:
Assurance Oblige!
L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
DAL SUPERAMENTO DI ANTICHE DIFFIDENZE ALL’INTRODUZIONE DI OBBLIGHI ASSICURATIVI
EX LEGE
CON LE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE VIENE RICONOSCIUTO DALLO STESSO LEGISLATORE IL
RUOLO DI SOSTEGNO SOCIALE RUOLO DI SOSTEGNO SOCIALE
DELL’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’
L’esperienza francese
INDIVIDUAZIONE DI AREE NEVRALGICHE DI INTERVENTO:
Rc auto intermediazione assicurativa sperimentazione clinica Rc auto, intermediazione assicurativa,sperimentazione clinica,
impianti nucleari, attività venatoria….
I TENTATIVI IN SANITA’ E L’ART 3 5 DELLA LEGGE I TENTATIVI IN SANITA’ E L’ART: 3 comma 5 DELLA LEGGE
148/2011
L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE: MODELLI IBRIDI DEVIATI DALLO SCHEMA, DI PER SE’ PARTICOLARE,
DELL’Art 1917 c c DELL Art. 1917 c.c.
NON UTILI LE CLASSIFICAZIONI CATEGORICHE.
LA NATURA A SE’ STANTE DELL’ASSICURAZIONE DELLA RC AUTO.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
IL MICROCOSMO DELLA RC AUTO.
CREAZIONE DI UN SOTTOSISTEMA DI RESPONSABILITA’
CREAZIONE DI UN SOTTOSISTEMA DI RESPONSABILITA’
OBBLIGATORIAMENTE ASSICURATA.
LA RILEVANZA E LA FUNZIONE SOCIALE LA RILEVANZA E LA FUNZIONE SOCIALE
DELL’ISTITUTO
NON ESPRIME UN DIRITTO “MINORE”!
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
LA RILEVANZA E LA FUNZIONE SOCIALE DELL’ISTITUTO
La posizione della Corte Costituzionale (77/1983):
la normativa della dell’assicurazione obbligatoria della g rc auto E’ DI ORDINE PUBBLICO,
perseguendo finalità di tutela dei danneggiati ed essendo volta alla
REALIZZAZIONE NEL SETTORE DELLE
ESIGENZE DI SOLIDARIETA’ DI CUI ALL’ART ESIGENZE DI SOLIDARIETA DI CUI ALL ART.
2 COST:
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’IMPATTO E L’INCIDENZA DELLA RC AUTO L IMPATTO E L INCIDENZA DELLA RC AUTO
SUL SISTEMA RISARCITORIO DEL DANNO ALLA PERSONA.
L’influenza della presunzione di concorsualità di cui all’art. 2054 comma 2 c.c. sul travaso del biologico
all’interno del 2043 c.c. e sulla più elastica applicazione del combinato disposto degli artt applicazione del combinato disposto degli artt.
2059 c.c. e 185 c.p. (Cassazione 7281, 2, 3 del 12 maggio 2003 )
L’influsso del CAP sulla teoria generale del danno alla (i ti i ll S i i U it )
persona (in anticipo sulle Sezioni Unite)
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
LA FUNZIONE SOCIALE IN PARTENZA E’ DICHIARATA IN PARTENZA E’ DICHIARATA:
PRORITARIA PROTEZIONE DEL TERZO PRORITARIA PROTEZIONE DEL TERZO
DANNEGGIATO.
(in “parallelo” - e in reciproco rapporto di causa ed effetto - con la sostanziale oggettivizzazione della responsabilità, al di là delle previsioni dell’art 2054
) c.c.)
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
LA FUNZIONE SOCIALE LA FUNZIONE SOCIALE
PROTEZIONE DELL’AUTOMOBILISTA DAL RISCHIO PATRIMONIALE DELLA PROPRIA
RESP.
Più l l d ll i l i d l Più generale tutela della circolazione stradale
quale fenomeno di centrale rilevanza sociale d i
ed economica.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
LA FUNZIONE DI PROTEZIONE SOCIALE LA FUNZIONE DI PROTEZIONE SOCIALE.
NECESSITA’ DI AGEVOLARE l’ACCESSO ALLA NECESSITA DI AGEVOLARE l ACCESSO ALLA
COPERTURA A CONDIZIONI DI PREMIO SOSTENIBILI (si dice (?):3 ml. Veicoli NON assic).
Gli interventi a stimolo della concorrenza, quale
i di d t t t
rimedio ad un mercato stagnante.
L’indennizzo diretto e la valorizzazione della qualità del servizio liquidativo, anche in forma specifica del servizio liquidativo, anche in forma specifica L’indennizzo diretto e la teorica eliminazione dei costi
di intermediazione legale.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
LA FUNZIONE DI PROTEZIONE SOCIALE LA FUNZIONE DI PROTEZIONE SOCIALE.
IL PARADOSSO DEL “DOLO”.
Cass. 4798/99
dall’inassicurabilità della colpa alla copertura del dolo, sia pur solo nei rapporti diretti con il terzo
danneggiato danneggiato.
Segueg
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
LA FUNZIONE DI PROTEZIONE SOCIALE LA FUNZIONE DI PROTEZIONE SOCIALE.
IL PARADOSSO DEL “DOLO”.
IL PARADOSSO DEL DOLO .
Il mantenimento dell’obbligo dell’assicuratore g anche in caso di dolo finisce per decolorare
l’elemento soggettivo, avvicinando la rc gg auto, nella prospettiva del terzo,
ad una copertura diretta del dannop .
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’impegno DIRETTO dell’assicuratore nei confronti del danneggiato Qui vi è da chiedersi:
Qui vi è da chiedersi:
L’assicurazione è ANCORA complementare alla responsabilità o ass cu a o e è NCO co p e e ta e a a espo sab tà o SI SOSTITUISCE AD ESSA?
Dall’ass. della Resp. alla Responsabilità dell’assicuratore L’ inVASIONE DI CAMPO
L inVASIONE DI CAMPO
nella circolazione Prohibente
domino
L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
ART. 122, III comma ART. 122, III comma
L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso
di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, f f q p comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l’assicurato 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto
dall’articolo 334 dall articolo 334
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
IL MICROCOSMO DELLA RC AUTO.
L’IMPATTO DEL C.A.P.
L’ASSOLUTA ATIPICITA’ DI UN SISTEMA SEMPRE PIU’ DISTANTE SISTEMA SEMPRE PIU DISTANTE
DAI MODELLI DI PARTENZA
La natura della RCA nel CAP
L’IMPATTO DELL’ART. 141
L’AZIONE DIRETTA DEL TERZO TRASPORTATO NEI CONFRONTI
DELL’ASSICURATORE DEL VETTORE A PRESCINDERE DA OGNI ACCERTAMENTO DI RESP.
OGNI ACCERTAMENTO DI RESP.
Entro il limite del massimale La regola di responsabilità si Entro il limite del massimale
minimo di legge.
La regola di responsabilità si recupera nel rapporto (di rivalsa) tra le compagnie coinvolte
coinvolte
La natura della RCA nel CAP
L’IMPATTO DELL’INDENNIZZO DIRETTO (artt 149 e L IMPATTO DELL INDENNIZZO DIRETTO (artt. 149 e
150 cap)
La disciplina del DPR 254/2006 ed ulteriori spunti per una
riqualificazione indennitaria (la contrattualizzazione della
prestazione risarcitoria) prestazione risarcitoria)
L’art 14: innovazione dei Art 9 ed obblighi di L art. 14: innovazione dei
contratti e introduzione di clausole di risarcimento del danno in forma specifica
Art. 9 ed obblighi di assistenza informativa e tecnica (obblighi contrattuali di buona fede e correttezza) danno in forma specifica. di buona fede e correttezza)
Dubbi ermeneutici
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
LA NATURA IBRIDA DELLA RC AUTO QUALE ESPRESSIONE DI UNA “ANTINOMIA FINALIZZATA”
•• Da un lato il Da un lato il “sistema responsabilità” “sistema responsabilità”
continua a dichiararsi teorico presupposto continua a dichiararsi teorico presupposto continua a dichiararsi teorico presupposto continua a dichiararsi teorico presupposto di operatività della tutela assicurativa;
di operatività della tutela assicurativa;
•• Dall’altro il Dall’altro il “sistema Assicurazione ““sistema Assicurazione “
•• Dall altro il Dall altro il sistema Assicurazione sistema Assicurazione tende a ritagliarsi spazi di intervento tende a ritagliarsi spazi di intervento
autonomi e scollegati dai presidi aquiliani autonomi e scollegati dai presidi aquiliani autonomi e scollegati dai presidi aquiliani autonomi e scollegati dai presidi aquiliani di riferimento.
di riferimento.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
LA NATURA IBRIDA DELLA RC AUTO QUALE ESPRESSIONE DI UNA “ANTINOMIA FINALIZZATA”
SI TRATTA DUNQUE DI UN MODELLO A SI TRATTA DUNQUE DI UN MODELLO A
SE’ STANTE,
SE’ STANTE, DI ASSOLUTA DI ASSOLUTA RILEVANZA SOCIALE
RILEVANZA SOCIALE ED ED
INTERAMENTE APPOGGIATO SUL INTERAMENTE APPOGGIATO SUL
BUON FUNZIONAMENTO DELLA BUON FUNZIONAMENTO DELLA LEVA ASSICURATIVA, IMPOSTA PER LEVA ASSICURATIVA, IMPOSTA PER
LEGGE LEGGE
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA
LEVA ASSICURATIVA POSTULA:
LEVA ASSICURATIVA POSTULA:
1.
1. CERTEZZA DEI PARAMETRI DI CERTEZZA DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO, AI FINI ASSUNTIVI;
RIFERIMENTO, AI FINI ASSUNTIVI;,, ;; 2.
2. ACCESSO ALLE COPERTURE A ACCESSO ALLE COPERTURE A LIVELLI DI PREMIO SOSTENIBILI.
LIVELLI DI PREMIO SOSTENIBILI.
L’insostenibile incertezza di un sistema liquidativo del danno alla persona fondato sulla “pura discrezionalità”
dei giudici locali’.
segue
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA
LEVA ASSICURATIVA LEVA ASSICURATIVA
L’insostenibile pesantezza di costi risarcitori eccessivi
(pretese speculative, spese processuali, frodi, cattiva gestione dei processi
gestionali interni, stagnazione dle mercato, aumento dei premi)
(indagine conoscitiva AGCM del 12 (indagine conoscitiva AGCM del 12
ottobre 2011)
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA
LEVA ASSICURATIVA:
LEVA ASSICURATIVA:
la risposta del C.A.P.
la risposta del C.A.P.
la risposta del C.A.P.
la risposta del C.A.P.
COSTRUZIONE DI un modello
TRANSATTIVO, FONDATO SU REGOLE RISARCITORIE CERTE E
PREDETERMINATE.
La personalizzazione calmierata La personalizzazione calmierata
SISTEMA DI EQUITA’ CODIFICATA E CONVENZIONALE (TABELLE DI
LEGGE).
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
la risposta del C.A.P.
la risposta del C.A.P.
In particolare:
In particolare:
Il modello TRANSATTIVO nelle Il modello TRANSATTIVO nelle
Lesioni Micropermanenti
LO STATUTO DEL MICRO LESO E l’INDENNIZZO DIRETTO
E l INDENNIZZO DIRETTO
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
CRITICHE AL MODELLO TRANSATTIVO CRITICHE AL MODELLO TRANSATTIVO CRITICHE AL MODELLO TRANSATTIVO CRITICHE AL MODELLO TRANSATTIVO
1. Sua insufficienza in assenza di interventi sugli altri fattori critici;
2. Inaccettabilità, sul piano della tenuta costitituzionale del limite alla
costitituzionale, del limite alla
personalizzazione e violazione del principio di integrale riparazione del principio di integrale riparazione del danno.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
IL LIMITE ALLA PERSONALIZZAZIONE IL LIMITE ALLA PERSONALIZZAZIONE IL LIMITE ALLA PERSONALIZZAZIONE IL LIMITE ALLA PERSONALIZZAZIONE
IL SUPERAMENTO DELLE CENSURE DEL GDP DI TORINO
Dall’integrale all’equa riparazione del d
danno.
Il rischio endemico della circolazione e la socializzazione delle perdite e la socializzazione delle perdite.
segue
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
IL LIMITE ALLA PERSONALIZZAZIONE IL LIMITE ALLA PERSONALIZZAZIONE IL LIMITE ALLA PERSONALIZZAZIONE IL LIMITE ALLA PERSONALIZZAZIONE
IL SUPERAMENTO DELLE CENSURE DEL GDP DI TORINO
DALLA CORTE COST. 396/96
(principio del giusto contemperamento di (principio del giusto contemperamento di
interessi contrapposti) Al principio della NON p p
contrapposizione:
il danneggiato partecipa solidalmente al i t d ll R t
sistema della Rc auto.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’illuminante esperienza spagnola: Sentenza L’illuminante esperienza spagnola: Sentenza
181 d l 29 i 2000 181 d l 29 i 2000 181 del 29 giugno 2000 181 del 29 giugno 2000
Punto 11: il sistema non è stato disegnato per un gruppo Punto 11: il sistema non è stato disegnato per un gruppo di persone, argomento decisivo e contrario al principio di uguaglianza,g g , bensì si tratta di un sistema adottato per un intero settore – quello della circolazione - il quale si trova soggetto alla responsabilità oggettiva o
i hi i d d d ll’id di l d ll’
per rischio, prescindendo dall’idea di colpa dell’agente causante il danno, con limitazioni o massimali quantitativi dei risarcimenti ed in via di principio quantitativi dei risarcimenti, ed, in via di principio, inserendo nel sistema risarcitorio così configurato una obbligazione di assicurazione del rischio.g
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
L’ASS.OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.
IL LIMITE ALLA PERSONALIZZAZIONE IL LIMITE ALLA PERSONALIZZAZIONE IL LIMITE ALLA PERSONALIZZAZIONE IL LIMITE ALLA PERSONALIZZAZIONE
AVALLO DEL MODELLO TABELLARE CODICISTICO IN NOME DELLE SUPERIORI ESIGENZE COLLETTIVE DI
TENUTA DEL SISTEMA DELLA RC AUTO.
NEL CAMPO DELLE MICRO LESIONI NEL CAMPO DELLE MICRO LESIONI
Si registra
OMOGENEITA’ DI POSIZIONI:
1) Il CAP 1) Il CAP.
2) La Sentenza 12408/2011
3) La relazione allo schema di DPR del 3 agosto 2011 (tabelle l i lidità)
per le macroinvalidità)
Art. 138 CAP (d.biologico per lesioni non lievi)
“agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussionigg p p sulla sua capacità di produrre reddito…” Omissis
“qualora la menomazione incida in maniera rilevante suq specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l’ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al unica nazionale può esse e aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”
Art. 139 CAP (danno biologico per lesioni lievi)
“… per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla suap p capacità di produrre reddito…” Omissis
“ l’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi delg q comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni pp zz d co d z o soggettive sogge ve delde danneggiato”
Suprema Corte di Cassazione Sezione III Civile
Sentenza 7 Giugno 2011, N. 12408g ,
AFFERMAZIONE DELLA NECESSITA’ DI UNA RISPOSTA SETTORIALE AL
PROBLEMA DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO AL FINE DEL
CONTENIMENTO DEI PREMI CONTENIMENTO DEI PREMI
ASSICURATI
AVALLO DELL’ART. 139 ED ESCLUSIONE DELLA SUA APPLICAZIONE ANALOGICA AL DI FUORI DELLA SINISTROSITA’ STRADALE
Suprema Corte di Cassazione Sezione III Civile
Sentenza 7 Giugno 2011, N. 12408
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ALLO SCHEMA DI DPR (TABELLE MACRO)g ,
Superando il 10% di incidenza del danno
l’ i i i d ll’ i i R
l’esigenza primaria dell’assicurazione Rc auto obbligatoria non è tanto quella di tutelare il cittadino dalla ricaduta dei costi tutelare il cittadino dalla ricaduta dei costi
Ma piuttosto di tutelare la salute del danneggiato e di dargli un adeguatogg g g
ristoro
SI CHIUDE IL CERCHIO SULLE MICROPERMANENTI.
SI CHIUDE IL CERCHIO SULLE MICROPERMANENTI.
SULLE MACRO SI APRONO SCENARI DIVERSI:
L’ESIGENZA DI GARANTIRE UN “ADEGUATO RISTORO”.
L’i ff bilità d l L’inafferrabilità del DANNO DA MORTE
I GRANDI TEMI APERTI I GRANDI TEMI APERTI I GRANDI TEMI APERTI I GRANDI TEMI APERTI
Duplicazioni e correlazioni:
IL CUORE DEL PROBLEMA
IL DANNO MORALE
Non è mai stato espunto dal sistema
Danno morale tra esistenza (falso problema) ed essenza (corretto problema qualificatorio)
I GRANDI TEMI APERTI I GRANDI TEMI APERTI I GRANDI TEMI APERTI I GRANDI TEMI APERTI
SDOGANATO IL MODELLO CODICISTICO
ED IL LIMITE ALLA PERSONALIZZAZIONE RIMANE DA CHIEDERSI:
IL RUOLO DEL DANNO MORALE RISPETTO AL IL RUOLO DEL DANNO MORALE RISPETTO AL
DANNO BIOLOGICO
(TRA SOFFERENZE INTIME PER L’AFFLITTIVITA’ DELLE MENEMAZIONI, PENOSITA’ DEL FATTO LESIVO, DOLORE FISICO O MERA DUPLICAZIONE DI POSTE GIA’ COMPRESE
NEL DANNO ALLA SALUTE, NELLA SUA COMPONENTE DISFUNZIONALE E DINAMICO RELAZIONALE).
SEGUE SEGUE
Cassazione Civile, Sez. III, 17 settembre 2010, ord. N. 19816
"L’art. 5 della legge 57/2001 si è limitato a dettare i criteri di liquidazione del danno biologico - cioèq g quell’aspetto del danno non patrimoniale che afferisce all’integrità fisica, senza per questo
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escludere che, nella complessiva valutazione equitativa …il giudice debba tenere conto anche delle sofferenze morali subite dal danneggiato"
delle sofferenze morali subite dal danneggiato .
Tribunale di Macerata, 14 giugno 2011
Va adottata un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.p 139 c.d.a., nel senso che il limite previsto dal comma terzo si riferisce al solo danno biologico personalizzato, ma non comprende il danno da sofferenza morale; una diversa comprende il danno da sofferenza morale; una diversa interpretazione, nel senso di ritenere tale limite quale tetto assoluto e omnicomprensivo del danno non patrimoniale, a prescindere da ogni valutazione del caso concreto si porrebbe in contrasto con valutazione del caso concreto, si porrebbe in contrasto con l’ineludibile tutela dei valori fondamentali della persona umana previsto dalla Costituzione e del principio, anche
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comunitario, dell'integrale risarcimento del danno alla persona.
Alcune considerazioni sull’autonoma risarcibilità del danno morale
- La soluzione non risiede nella dimostrazione della perdurante esistenza danno morale, ma nella necessità di comprenderne, e quindi definirne, le caratteristiche essenziali, al fine di verificarne la possibile coesistenza con il danno biologico, a
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prescindere dalla penalistica rilevanza della condotta del danneggiante.
- Per poter separatamente risarcire il danno morale patito da chi abbia su- bito lesioni fisiche non basterà pertanto asseverarne una generica e astratta lesioni fisiche non basterà, pertanto, asseverarne una generica e astratta specificità categorica (rispetto al danno biologico), nè tantomeno una penale qualificabilità, dovendosi invece puntualmente verificare se, in concreto e caso per caso possano davvero ritenersi integrati gli estremi di un pregiudizio sog per caso, possano davvero ritenersi integrati gli estremi di un pregiudizio sog- gettivo ulteriore e distinto dal danno alla salute (inteso quest’ultimo nella sua complessa accezione dinamico relazionale, oggi cristallizzata dal Codice delle Assicurazioni)
Assicurazioni)
IL FALSO PROBLEMA DEL DANNO MORALE IL FALSO PROBLEMA DEL DANNO MORALE IL FALSO PROBLEMA DEL DANNO MORALE IL FALSO PROBLEMA DEL DANNO MORALE
PROBLEMA DI PROVA: PER COMPRENDERE SE VI SIA UN DANNO MORALE
OCCORRE PRIMA DESCRIVERLO, INDIVIDUARLO E PROVARLO
E PROVARLO
Operazione assai difficile in concreto
La componente morale che potrebbe configurarsi in aggiunta a quella correlata al danno alla salute è quella - meramente eventuale - derivante, correlata al danno alla salute è quella meramente eventuale derivante, non dalle stesse conseguenze patologiche, direttamente dalla particolare
gravità dell’offesa, per le modalità con le quali è stata inferta.
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Lesione al volto causata da un pugno sferrato in pubblico (lesione dignità)
Lesione al volto causata da incidente stradale?
Lesione al volto causata da incidente stradale?
Argomenti a sostegno
Il danno morale nel DM 30 ottobre 2009, n. 181 (terrorismo) e nel DPR
3 marzo 2009 n 37 (Militari in 3 marzo 2009, n. 37 (Militari in
missione - uranio impoverito)
Esempi di interessante presa di posizione p p p LEGISLATIVA sulla particolare offensività della
condotta lesiva
I GRANDI TEMI APERTI I GRANDI TEMI APERTI I GRANDI TEMI APERTI I GRANDI TEMI APERTI
DUE TABELLE PER DUE MODELLI?
LA DIVERSA FORMULAZIONE DEI CRITERI DI PERSONALIZZAZIONE NELL’ART. 138 .
QUALE SIGNIFICATO ACCORDARLE?
QUALE SIGNIFICATO ACCORDARLE?
Anche alla luce delle nuove tabelle e della sostenuta grave penalizzazione rispetto ai valori espressi dalle grave penalizzazione rispetto ai valori espressi dalle
tabelle milanesi.
Alcune considerazione sull’autonoma risarcibilità del danno morale
P t i it il d l d lt i tt l
- Per poter essere risarcito il danno morale deve essere altro rispetto al danno biologico: in questo senso, l’aver individuato nel diritto inviolabile all’integrità morale e alla dignità umana il fondamento del danno morale costituisce pietra angolare attorno alla quale ammettere la liquidazione congiunta delle due poste di danno.
- Sennonché, scendendo sul piano applicativo, si è sovente assistito - anziché a una puntuale verifica circa l’effettiva coesistenza di due componenti di danno tra loro distinte (e quindi separatamente enucleate nella loro concreta dimensione lesiva) - alla mera invocazione di pericolose tautologie argomentative, in forza delle quali il danno morale dovrebbe essere sua ontologica differenza con il danno biologico.g
Alcune considerazione sull’autonoma risarcibilità del danno morale
- In realtà, non è dall’affermazione aprioristica della differenza tra le due poste di danno, bensì dalla sua ricerca in concreto, che occorre muovere per compren- dere se a un determinato danno alla salute possa essersi affiancato un distinto dere se a un determinato danno alla salute possa essersi affiancato un distinto pregiudizio sofferenziale di ordine morale, senza che entri in linea di conto la qualificazione penale della fattispecie.
- Possono dunque essere le modalità di causazione dell’offesa, o altre circo- stanze correlate alla condotta del danneggiante, a costituire causa autonoma di danno in quanto tese a vulnerare anche la dignità morale del danneggiato (oltre danno in quanto tese a vulnerare anche la dignità morale del danneggiato (oltre a intaccarne l’integrità psicofisica) (ad esempio percosse/lesioni al cittadino extracomunitario).
Il mito dell’integrale riparazione del danno da lesioni.
Il mito dell’integrale riparazione del danno da lesioni.
Il mito dell’integrale riparazione del danno da lesioni.
Il mito dell’integrale riparazione del danno da lesioni.
CORTE COSTITUZIONALE n. 369/1996:
La regola generale (ndr: è una regola generale!) di integralità della riparazione ed equivalenza al pregiudizio cagionato
al danneggiato NON HA COPERTURA gg COSTITUZIONALE.
Ogni eventuale limite deve esser posto garantendo l’equilibrato componimento degli opposti interessi in l equilibrato componimento degli opposti interessi in
gioco.
Il mito dell’integrale riparazione del danno da lesioni.
Il mito dell’integrale riparazione del danno da lesioni.
Il mito dell’integrale riparazione del danno da lesioni.
Il mito dell’integrale riparazione del danno da lesioni.
VERSO UN NUOVO E RELATIVO CONCETTO DI
“INTEGRALE RIPARAZIONE DEL DANNO”:
CASS. 13 maggio 2011 (Scarano/Preden - Terza sezione civile):
“Il principio di integrale riparazione del danno Il principio di integrale riparazione del danno impone che nessuno degli aspetti di cui si compendia la generale categoria del danno non
patrimoniale, la cui sussistenza risulti in concreto accertata, rimanga priva di ristoro”
L’assicurazione della rc auto in L’assicurazione della rc auto in Italia: difficile sostenibilità di un Italia: difficile sostenibilità di un L’assicurazione della rc auto in L’assicurazione della rc auto in Italia: difficile sostenibilità di un Italia: difficile sostenibilità di un Italia: difficile sostenibilità di un Italia: difficile sostenibilità di un
sistema in crisi.
sistema in crisi.
Italia: difficile sostenibilità di un Italia: difficile sostenibilità di un
sistema in crisi.
sistema in crisi.
Segue:
LA RILEVANZA DI TALE FUNZIONE SOCIALE NON TRASFORMA L’ASSICURATORE DELLA RC AUTO IN TRASFORMA L’ASSICURATORE DELLA RC AUTO IN UN ASSICURATORE SOCIALE.
Perciò
Anche in ossequio ai principi di sana e prudente gestione dell’impresa
i ti l’i i ti
assicurativa, l’impresa assicurativa afferma di dover rispondere all’aumento degli oneri posti a suo all aumento degli oneri posti a suo carico con un conseguente aumento dei premi (combined ratio rilevata nel 2010: 108)
Studio Legale Taurini e Hazan Studio Legale Taurini e Hazan
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economica del danno nell’attuale assetto della economica del danno nell’attuale assetto della
Responsabilità civile Responsabilità civile
..
economica del danno nell’attuale assetto della economica del danno nell’attuale assetto della
Responsabilità civile Responsabilità civile
..
DALLA DUBBIA RISARCIBILITA’ DEL DANNO NON PATRIMONIALE AL TENTATO RICONOSCIMENTO DEL DANNO ESISTENZIALE
TENTATO RICONOSCIMENTO DEL DANNO ESISTENZIALE
LA CRISI DELLE ALTERNATIVE FUNZIONALI ED IL VALORE SATTISFATTIVO DEL RISARCIMENTO
Il progressivo allontamento del sottosistema della resp.
Civile da quello Penale:
S S O S C O
Civile da quello Penale:
“Sotto il profilo morfologico, difatti, va considerato, da un canto, come il baricentro della disciplina penale con
riferimento al profilo causale del fatto sia sempre e comunque rivolto verso l'autore del reato/soggetto
bil bit d i l'ill it i il responsabile, orbitando, viceversa, l'illecito civile
(quantomeno a far data dagli anni '60) intorno alla figura del danneggiato” (Cass. Civ. 21619/2007)
Studio Legale Taurini e Hazan Studio Legale Taurini e Hazan
del danneggiato (Cass. Civ. 21619/2007)