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MILANO RISTORAZIONE S.p.A. CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

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MILANO RISTORAZIONE S.p.A.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL CENTRO COTTURA SAMMARTINI

GARA N. 4/2022 – CIG 909214643C

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Indice

ASPETTI GENERALI DEL SERVIZIO ... 3

Art. 1.1. - Disposizioni generali ... 3

Art. 1.2. - Definizioni ... 3

Art. 2 - Oggetto dell’Appalto ... 3

Art. 3 - Durata dell’Appalto ... 3

Art. 4 - Importo presunto dell’Appalto ... 4

Art. 5 – Garanzie di esecuzione del Contratto ... 5

Art. 6 – Stipulazione del Contratto e oneri contrattuali ... 6

Art. 7 – Condizioni di pagamento. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ... 6

Art. 8 – Revisione dei prezzi ... 7

Art. 9 – Responsabilità dell’Appaltatore, copertura polizza assicurativa e garanzia per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi ... 8

Art. 10 – Cessione del contratto, del credito e subappalto ... 9

Art. 11 – Responsabilità ed obblighi dell’Appaltatore ... 9

Art. 12 – Disposizioni relative al personale impiegato nell’esecuzione dell’Appalto ... 11

Art. 13 – Documento di identificazione ... 11

Art. 14 – Misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ... 12

Art. 14.1 - Documenti per la sicurezza ... 12

Art. 14.2 - Costi per la sicurezza ... 12

Art. 15.1 - Consegna degli impianti tecnologici ... 12

Art. 15.2 - Riconsegna degli impianti ... 13

Art.16 – Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e della normativa antinfortunistica e delle leggi riguardanti la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso... 13

Art. 17 - Inadempimenti, penali, risoluzione del contratto, risarcimento danni, recesso ... 14

Art. 17.1 – Penali (Provvedimenti per inadempienze agli obblighi contrattuali) ... 14

Art. 17.2 - Responsabilità per difetti di esecuzione ... 14

Art. 17.3 - Modalità di applicazione delle penali ... 14

Art. 17.4 - Risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa) ... 15

Art. 17.5 - Recesso ... 16

Art. 18 - Scioperi o interruzioni della fornitura per forza maggiore ... 16

Art. 19 – Foro Competente ... 16

Art. 20 – Condizioni generali di contratto ... 16

TITOLO II ... 17

DISCIPLINARE TECNICO ... 17

1.0.0.OGGETTO DEL SERVIZIO………..17

2.0.0. DEFINIZIONI ... 18

3.0.0 SITO E IMPIANTI TECNOLOGICI………..20

4.0.0.CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO DI GESTIONE………..25

4.1.Governo ... 25

4.2.Sorveglianza e conduzione ... 25

4.3.Manutenzione ordinaria ... 25

4.3.1. Manutenzione preventiva programmata ... 25

4.3.2. Manutenzione predittiva ... 26

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2

4.3.3. Manutenzione su condizione... 26

4.3.4. Manutenzione a guasto ... 26

4.3.4.5.Manutenzione straordinaria e/o riqualificativa su richiesta ... 26

5.0.0.QUALITA’ DEL SERVIZIO……….………..…………..27

5.1.Disponibilità di impianti e apparecchiature ... 27

5.2.Rispetto del programma di manutenzione ... 31

6.0.0 GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI………..……….31

6.1.Risorse dell’Appaltatore ... 31

6.1.1 Squadra di manutenzione ... 31

6.1.2. Contratti di “service” ... 32

6.1.3 Strumenti tecnici di supporto ... 32

6.1.3.1.Manuale di conduzione……….32

6.1.3.2.Manuale di uso………..33

6.1.4 Sistema Informativo ... 33

6.2 Esecuzione del servizio ... 34

6.2.1.Modalità ... 34

6.2.2.Governo ... 35

6.2.2.1.Monitoraggio del sito……….………..35

6.2.2.2.Coordinamento e controllo della conduzione e dell’attivazione degli interventi 36 6.2.2.3.Aggiornamento della consistenza dello stato funzionale e conservativo……….…….…36

6.2.2.4.Aggiornamento del Sistema Informativo……….…………36

6.2.2.5.Assistenzatecnico-amministrativa ... 36

6.2.2.6. Rapportomensilesullostatodegliimpianti; ... 37

6.2.3.Sorveglianza e conduzione ... 37

6.2.4 Manutenzione ordinaria ... 40

6.2.4.1

Ma

nutenzionepreventiva ... 40

6.2.4.2.Manutenzionein“service” ... 42

6.2.4.3 Manutenzione a guasto ... 42

6.2.5. Ricambi – Materiali e prodotti di consumo e di usura ... 43

6.2.5.1.Materialiecomponentiperricambioosostituzioni ... 43

6.2.5.2.Prodotti e materiali di consumo ... 45

6.2.5.3.Materiali di usura ... 45

ALLEGATI:

A. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE TIPO

B. SCHEDE DI MANUTENZIONE DI DETTAGLIO TIPO

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ASPETTI GENERALI DEL SERVIZIO

Art. 1.1. - Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si rinvia alle disposizioni alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia; si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’elenco delle principali disposizioni cui si rinvia:

• D.lgs. 50/2016 e smi;

• D.P.R. n. 207 del 2010 e smi (limitatamente agli articoli e relativi allegati ancora vigenti);

• normativa vigente attinente alla materia dei lavori;

• normativa vigente in materia di sicurezza;

• normative vigenti degli impianti elettrici, idrici, gas.

Art. 1.2. - Definizioni

Committente: Milano Ristorazione S.p.A.;

Appaltatore: Impresa esecutrice;

Capitolato Speciale Il presente documento;

Contratto Il contratto stipulato tra Committente e Appaltatore.

Art. 2 - Oggetto dell’Appalto

Il presente Capitolato Speciale disciplina l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici del centro cottura di Milano Ristorazione S.p.A., sito in Milano alla via Sammartini n.

73.

Il servizio oggetto dell’Appalto comprende tutte le prestazioni, le forniture e quanto altro necessario, anche se non espressamente indicato nella documentazione di gara, per fornire il servizio secondo le regole dell’arte e nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato e da tutta la documentazione di gara allegata.

Le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio di gestione in Appalto sono illustrate nel titolo II del presente capitolato “Disciplinare tecnico”.

Art. 3 - Durata dell’Appalto

Il Contratto relativo alla presente procedura avrà durata di 36 (trentasei) mesi, decorrente dalla data di stipula del contratto o, comunque, dalla data che verrà indicata nel provvedimento di aggiudicazione.

L’inizio delle attività è subordinato alla presentazione, da parte dell’Appaltatore, del documento di valutazione dei rischi, così come indicato all’art. 14.1 del presente CSA.

Milano Ristorazione S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare il Contratto di cui sopra, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, previo avviso da comunicarsi per iscritto all’Aggiudicatario, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte di Milano Ristorazione.

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Nelle more della definizione delle nuove procedure di gara è fatto, comunque, obbligo all’Appaltatore di proseguire il Contratto.

Art. 4 - Importo presunto dell’Appalto

Il valore stimato del presente Appalto, determinato a corpo, è pari ad euro €.1.152.000,00 (iva esclusa), di cui:

❖ €.720.000,00 a base d’asta, di cui

- € 600.000,00 = per la gestione e manutenzione degli impianti e assunzione del ruolo di Terzo Responsabile;

- €. 120.000,00. = per interventi di manutenzione straordinaria di cui al paragrafo seguente;

❖ € 240.000,00 = per eventuale rinnovo – I.V.A. esclusa

❖ € 192.000,00 = per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 c. 12 del D.lgs. n.

50/2016 e s.m.i. (c.d. “quinto d’obbligo”).

Il Contratto sarà stipulato per un importo complessivo pari all’importo del servizio offerto dall’Aggiudicatario.

Milano Ristorazione S.p.A. si riserva, nel corso della durata contrattuale, di rivedere in tutto o in parte le condizioni del presente Contratto qualora si pervenga alla riorganizzazione del servizio che determini una rilevante riduzione, oppure il superamento, del Contratto di servizio aggiudicato. In questa ipotesi Milano Ristorazione S.p.A. si impegna a comunicare con tre mesi di anticipo le variazioni introdotte.

Al verificarsi di tale ipotesi Milano Ristorazione S.p.A. non dovrà corrispondere alcun compenso e/o indennizzo all’Aggiudicatario, per la riduzione o il superamento del servizio.

Nel corso della durata contrattuale l’importo potrà essere aumentato o ridotto, rispetto al valore contrattuale determinato, entro i limiti del 20% dell’importo stesso, ferme restando le condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione e senza che l’Aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere diverse condizioni o indennizzi.

I prezzi formulati in sede di gara sono da intendersi comprensivi di ogni onere e quant’altro gravante sul servizio di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’impresa aggiudicataria dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei prezzi offerti dall’Aggiudicatario.

Fermo restando quanto previsto al successivo art. 8, eventuali circostanze sopravvenute in grado di influire sui costi dei materiali e/o della mano d’opera, sia in rialzo che in diminuzione, se adeguatamente motivate e documentate, saranno concordate in sede di rinnovo.

Qualora sia necessario determinare prezzi di componenti, ricambi, prodotti, mano d’opera necessari all’espletamento del servizio di gestione si farà riferimento si farà riferimento al Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche ed. 2022 con applicazione della percentuale di sconto offerta in gara.

In mancanza l’Appaltatore provvederà ad elaborare e sottoporre al Committente l’analisi del prezzo unitario con riferimento ai listini o alle specifiche offerte dei produttori.

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La stazione appaltante si riserva la facoltà, durante il periodo di affidamento del servizio, di ordinare all'aggiudicatario lavori di manutenzione straordinaria, sommariamente descritte nell’allegato A. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno riguardare situazioni impreviste non riconducibile a carente o non corretta manutenzione ordinaria da parte della ditta appaltatrice. Riguarderanno le categorie di opere riferite e tutte le tipologie di impianti affidati in manutenzione e dovranno essere preventivamente autorizzati dal Direttore dell’esecuzione del servizio. I lavori di manutenzione straordinaria verranno valorizzati applicando i prezzi del Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche ed. 2022 con applicazione della percentuale di sconto offerta in gara.

Si considerano interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi urgenti, necessari e indifferibili per garantire la continuità del servizio prestato ovvero l'esecuzione di tutti gli interventi atti a ripristinare il funzionamento degli impianti.

Art. 5 – Garanzie di esecuzione del Contratto

L’Aggiudicatario dovrà costituire apposita garanzia definitiva, determinata in ragione del 10% dell’importo complessivo contrattuale presunto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

È ammessa la riduzione della garanzia, ai sensi dell’art. 93, c. 7 del D.lgs. n. 50/2016.

La garanzia dovrà essere prestata secondo il disposto dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, e preferibilmente sotto forma di cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa o mediante assegno circolare.

La garanzia, qualora costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

a) pagamento della somma richiesta entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.

1944 del c.c.;

c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;

d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini previsto dal c. 2 dell’art. 1957 del c.c.;

e) essere corredate da autentica notarile circa l’identità, la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari il titolo di garanzia; oppure, in alternativa, essere accompagnate da una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante dell’Istituto di credito o dell’assicurazione dove sia specificato il nome, il cognome, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

La polizza fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall’Aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali; Milano Ristorazione S.p.A., avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse.

Fermo quanto previsto dal c. 5 dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario dovrà

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provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.

In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

La garanzia dovrà avere validità almeno pari alla durata del contratto.

Art. 6 – Stipulazione del Contratto e oneri contrattuali

Il Contratto sarà formalizzato e gestito da Milano Ristorazione S.p.A.

Tutte le spese inerenti al contratto, qualora soggetto a registrazione, saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Milano Ristorazione S.p.A.

Tali oneri sono, in via esemplificativa: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

Ai sensi dell’art. 34 co. 35 della Legge n. 221/2012, i costi sostenuti dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione della presente gara d’appalto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana saranno posti a carico dell’aggiudicatario.

L’Aggiudicatario dovrà provvedere al versamento delle somme suindicate entro 60 gg. dalla data del provvedimento di aggiudicazione.

Il presente Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Sono quindi inclusi anche gli oneri di registrazione dei documenti di contabilità.

Art. 7 – Condizioni di pagamento. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il corrispettivo è determinato dal prezzo offerto in sede di gara, che remunera tutte le attività, nessuna esclusa, oggetto dell’Appalto.

L’importo sarà liquidato mensilmente (canone di gestione), previa emissione di apposita e regolare fattura.

Le fatture dovranno riportare l’ammontare della spesa, gli estremi relativi alle modalità di pagamento (numero di conto corrente bancario) e il codice CIG relativo; qualora l’Aggiudicatario risultasse titolare di più contratti dovrà procedere all’emissione di fatture separate per ciascun contratto.

Le fatture devono essere emesse in modalità elettronica, trasmesse tramite Sistema di Interscambio (SDI) con utilizzo del codice C3UCNRB.

Il pagamento avverrà entro il termine di 60 gg. dal giorno del mese di ricevimento della fattura, fatto salvo che quest’ultima sia compilata correttamente secondo quanto di seguito indicato.

Il pagamento è comunque subordinato all’esito favorevole di tutti gli aspetti riguardanti il servizio.

Ai sensi del D.L 50/2017, sulle fatture emesse verrà applicato il meccanismo del c.d. “split payment”. Ai sensi dell’art. 30 – comma 5 bis– del D.lgs. 50/2016, in sede di liquidazione delle fatture emesse dall’affidatario, sarà operata una ritenuta dello 0,50%.

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Le ritenute effettuate durante la vigenza contrattuale saranno svincolate in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di subappalto, Milano Ristorazione S.p.A. non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, salve le ipotesi di cui al comma 13 dell’art.

105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i., per i pagamenti di importo superiore a cinquemila euro verrà effettuata una verifica, secondo le modalità previste dal DM 40/2008 e s.m.i., in merito ad eventuali inadempimenti del beneficiario inerenti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Qualora a seguito della verifica risultasse, mediante comunicazione pervenuta da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione - istituita ai sensi dell’articolo 1 del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225- un inadempimento, il pagamento verrà sospeso per i trenta giorni successivi dalla ricezione della suddetta comunicazione. Se durante la sospensione di cui al comma precedente e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i.

intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, così come comunicato dall’Agenzia delle entrate- Riscossione, si provvederà ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, l’appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l’appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’esecuzione del servizio potrà essere sospeso dall’Appaltatore; qualora quest’ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con raccomandata A/R da parte di Milano Ristorazione S.p.A.

I riscontri contabili relativi agli, eventuali, interventi extra canone dovranno essere consegnati mensilmente entro e non oltre i primi cinque giorni lavorativi del mese e compilati sul Sistema Informativo (Titolo II, 6.1.4.).

Art. 8 – Revisione dei prezzi

Le revisioni prezzi sono ammesse ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La revisioni prezzi sarà operata sulla base di istruttoria condotta da Milano Ristorazione S.p.A., in caso di oggettive variazioni dei prezzi rilevate dall’Istat e registrate da enti e/o associazioni e/o istituti di ricerca

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riconosciuti e accreditati, nonché in caso di variazioni dei prezzi o dei costi adeguatamente motivate, e solo in fase di eventuale rinnovo, o qualora si renda necessario il prosieguo contrattuale nelle more della successiva procedura di gara.

In ogni caso le modifiche prezzi, sia in diminuzione che in aumento, sono soggette ad esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante.

Nelle more dell’espletamento di ogni verifica e/o controllo che la Stazione Appaltante intenda effettuare, rimane vigente il prezzo offerto in sede di gara.

Art. 9 – Responsabilità dell’Appaltatore, copertura polizza assicurativa e garanzia per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

Sono a carico dell’Aggiudicatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L’impresa Aggiudicataria garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e relativi allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto.

Durante l’effettuazione del servizio, l’Appaltatore assume tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni a persone o cose derivanti dagli interventi stessi e dovrà provvedere all’assicurazione degli operai/tecnici addetti alla realizzazione dell’opera disciplinata dal presente Capitolato, per i danni causati a terzi, persone e cose.

L'Appaltatore sarà considerata responsabile dei danni che dai prodotti utilizzati e/o forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia di Milano Ristorazione S.p.A. che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata Milano Ristorazione S.p.A., che sarà inserita nel novero dei terzi nella polizza assicurativa di seguito indicata, da ogni responsabilità ed onere.

L’impresa Aggiudicataria con effetto dalla data di decorrenza dell’Appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un’adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui Milano Ristorazione S.p.A.) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00=, per sinistro senza alcun sotto limite e/o franchigia di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni:

✓ responsabilità per committenza di lavori e/o servizi;

✓ danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone - anche non in rapporto di dipendenza con l’impresa Aggiudicataria - che partecipino all’attività oggetto dell’affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

✓ interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

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L’Appaltatore è costituito garante, per tutto il tempo stabilito dalla legge e dal contratto, dei servizi e delle forniture eseguite e pertanto dovrà procedere a sua cura e spese a tutte le riparazioni, sostituzioni o ripristini che si rendessero necessari.

Nel caso non vi provvedesse, l’Amministrazione procederà a propria cura, addebitando all’Appaltatore le spese relative.

Milano Ristorazione S.p.A. declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati nel luogo di lavoro o messi in opera dall’Appaltatore durante l’esecuzione del servizio. Compete all’Appaltatore predisporre tutte le cautele e le misure necessarie, comprese le eventuali opere provvisionali, e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e cose nell’esecuzione del servizio. Sono a totale carico dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri per il ripristino d’opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose e a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti per evitare il verificarsi dei danni, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 10 – Cessione del contratto, del credito e subappalto

E’ vietato all’Appaltatore la cessione anche parziale del Contratto di cui al presente Appalto ai sensi dell’art.

105, c. 1, del D.lgs. n. 50/2016 , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, c. 1, lettera d).

La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106, c. 13, del D.lgs. n. 50/2016.

E’ ammesso il subappalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 11 – Responsabilità ed obblighi dell’Appaltatore

L’Appaltatore è responsabile dell’esecuzione e riuscita del servizio Appaltato e della continuativa efficienza e funzionalità degli impianti affidatigli in conformità alle buone regole della tecnica e all’esatto adempimento degli obblighi di Contratto nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti con particolare riferimento alle implicazioni nei riguardi della sicurezza per le persone e le cose.

Qualora venga accertato che le prestazioni oggetto dell’Appalto non siano state eseguite secondo la regola d’arte, senza la necessaria diligenza e/o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente e/o che dopo la loro accettazione e messa in opera, siano stati rilevati difetti e/o inadeguatezza, è fatto obbligato all’Appaltatore di procedere, a sue cure e spese, a ripetere le prestazioni non eseguite correttamente.

L’Appaltatore è obbligato a preporre, alla direzione del servizio in Appalto, un tecnico qualificato (Responsabile Tecnico).

Compete esclusivamente all'Appaltatore ed al Responsabile Tecnico (designato dall’Appaltatore) ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda:

❖ le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione del servizio;

❖ le opere provvisionali, le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza in genere, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno.

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Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando la Committente sollevata ed indenne da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

L'Appaltatore deve mantenere la disciplina nelle aree interessate dal servizio in Appalto ed ha l’obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai, e a quelli delle eventuali ditte subappaltatrici, le prescrizioni e le ordinanze ricevute, le leggi, i regolamenti e le obbligazioni assunte con il Contratto.

L'Appaltatore non può assumere quali suoi agenti se non persone specializzate, opportunamente istruite, formate e dotate di propria idonea attrezzatura. Dovranno, inoltre, essere allontanata le persone che dovessero risultare, a giudizio insindacabile del Committente, inidonei.

La Committente può esigere, nei casi di insubordinazione, incapacità e/o grave negligenza da parte del personale dell’Appaltatore (Responsabile Tecnico e degli operai), la loro sostituzione.

L’Appaltatore ha l’obbligo di provvede affinché l’accesso agli impianti oggetto del servizio e ai relativi siti sia vietato a tutte le persone non addette e non ammesse dalla Committente.

L’Appaltatore è obbligato a rispondere, nei termini sopra esposti, dell’opera e del comportamento di tutto il personale messo a disposizione per l’esecuzione dei servizi in Appalto, direttamente o attraverso subappaltatori, ed in tutti i casi è responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

È obbligato dell’Appaltatore di rifondere i danni patiti dalla Committente o da terzi in dipendenza dell’esecuzione del servizio in Appalto ed a sollevare la Committente da ogni relativa richiesta. Esso è pertanto penalmente e civilmente responsabile per quanto possa accadere per cattiva e/o mancata manutenzione, cattiva esecuzione dei lavori, esercizio non corretto degli impianti affidatigli in manutenzione e/o gestione.

L’Appaltatore è obbligato, nonché responsabile, a segnalare tempestivamente alla Committente la necessità di eventuali interventi non compresi nel Contratto stesso, della necessità di adeguare gli impianti ed i subsistemi tecnologici in manutenzione a criteri di sicurezza a seguito della adozione di nuove norme ed è comunque tenuto all’adozione, di propria iniziativa, con assoluta tempestività, di tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, compresa la sospensione totale e/o parziale del servizio, qualora si rivelasse un pericolo in atto.

La Committente declina ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai materiali depositati negli immobili dall’Appaltatore e per quelli messi in opera fino al momento della constatazione dell’avvenuta ultimazione del servizio.

È fatto obbligo dell’Appaltatore di fornire i propri dipendenti di appositi documenti di identificazione come disciplinato dall’art. 13 del presente CSA.

Compete all’Appaltatore predisporre tutte le cautele e le misure necessarie, comprese le eventuali opere provvisionali, e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e cose nell’esecuzione dell’Appalto.

Sono a totale carico dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri per il ripristino d’opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose e a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti per evitare il verificarsi dei danni, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

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Art. 12 – Disposizioni relative al personale impiegato nell’esecuzione dell’Appalto

L’Appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L’Appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla Legge n. 68 del 12 marzo 1999,

“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

L’aggiudicatario dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti alle forniture di cui al presente capitolato.

L’Appaltatore dovrà impiegare nell’esecuzione dell’Appalto personale qualificato ed idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito al servizio è tenuto ad adottare comportamenti improntati a massima correttezza e diligenza professionale.

Secondo il disposto dell’art. 26, co. 8, del D.lgs. n. 81/2008, nell’ambito dell’esecuzione dell’Appalto il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

L’Appaltatore dovrà impiegare nell’esecuzione dell’Appalto personale qualificato ed idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito al servizio è tenuto ad adottare comportamenti improntati alla massima correttezza e diligenza professionale.

Art. 13 – Documento di identificazione

1. L’Appaltatore dovrà fornire i propri dipendenti aventi accesso alle strutture in cui verrà espletato l’intervento, di apposito documento di identificazione conforme alle disposizioni contenute negli agli art.

18, 20, 21 e 26 del D.lgs. n. 81/2008 e integrato con quanto indicato nell’art. 5 della Legge n. 136/2010 e smi.

2. In caso di subappalto, anche solo di una parte del servizio di manutenzione, l’Appaltatore è tenuto a far assumere al subappaltatore l’obbligo imposto al punto 1.

3. Il soggetto incaricato dall’Appaltatore per l’espletamento dell’intervento di manutenzione dovrà essere sempre in possesso del documento di identificazione che dovrà esibire al rappresentante di Milano Ristorazione S.p.A. (Direttore di esecuzione e/o altro funzionario), per l’espletamento delle funzioni di controllo.

4. Se, a seguito di controllo, uno o più soggetti incaricati dall’Appaltatore per l’espletamento del servizio dovessero risultare privi del documento di cui ai punti precedenti, si procederà ad acquisire le generalità degli stessi e a comunicarle all’Appaltatore, il quale dovrà presentare, entro il giorno successivo, al Direttore dei Lavori i documenti non esibiti all’atto del controllo (quanto disposto si applica anche agli addetti al servizio di manutenzione alle dipendenze di un subappaltatore).

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Art. 14 – Misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

In applicazione dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, l’Appaltatore (ivi compresi eventuali subappaltatori) e il Committente cooperano per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’Appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti.

L’Appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente Capitolato.

L’Appaltatore dovrà provvedere alla formazione ed all’addestramento istruzione del personale addetto in materia igienico-sanitaria, nonché di sicurezza e igiene del lavoro, secondo la normativa vigente e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Art. 14.1 - Documenti per la sicurezza

Entro 10 gg. dall’aggiudicazione, e in ogni caso prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore consegna alla Committente il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. inerente all’attività svolta oggetto dell’Appalto timbrato e firmato in originale dal Datore di lavoro, dal Responsabile Servizio Prevenzione Protezione, dal Medico Competente e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (se nominato).

1. Per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti, si fa riferimento a quanto previsto al c. 5 - art. 29 del D.lgs. n. 81/2008 e smi;

2. per i datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti, si fa riferimento a quanto previsto al c. 6 – art. 29 del D.lgs. n. 81/2008 e smi.

La mancata consegna del D.V.R. sopra indicato comporta la decadenza dall’aggiudicazione ed il Contratto eventualmente stipulato è nullo di diritto.

Le gravi e reiterate violazioni del Documento di Valutazione dei Rischi da parte dell’Appaltatore sono causa di risoluzione del Contratto.

Art. 14.2 - Costi per la sicurezza

Ai sensi del D.lgs. 81/2008, poiché la durata dei lavori, relativi al servizio oggetto dell’Appalto, non superano i cinque uomini giorno e sui luoghi di lavoro interessati dall’Appalto non sono presenti agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive ed i rischi di cui all’Allegato XI, non è necessario redigere il DUVRI.

In relazione alla natura dell’Appalto, non si individuano costi aggiuntivi per la sicurezza.

Art. 15.1 - Consegna degli impianti tecnologici

La consegna degli impianti tecnologici installati presso il centro cottura sito in Milano alla via Sammartini n.

73 avverrà alla presenza del Responsabile dell’esecuzione del servizio che predisporrà il relativo verbale.

In ogni caso, la consegna è subordinata alla presentazione da parte dell'Appaltatore del documento di

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valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/2008 e scaduto il termine fissato per la presentazione della documentazione richiesta, si procederà come previsto dal precedente art. 14.1.

In occasione della consegna degli impianti viene definito tra Committente e Appaltatore lo standard dei prodotti e dei materiali da utilizzare.

Con la firma del verbale di consegna, l’Appaltatore accetta l’impegno di fornire tutte le prestazioni, i servizi e le attività oggetto dell’Appalto, a partire dallo stato in cui gli impianti si trovano, senza che possa pretendere giustificazione alcuna per la mancata o incompleta documentazione sugli impianti o per qualsiasi altro motivo.

Art. 15.2 - Riconsegna degli impianti

Allo scadere del Contratto o comunque all’eventuale risoluzione del Contratto, Committente e Appaltatore procederanno alla ricognizione, in contraddittorio, dello stato di conservazione degli impianti oggetto dell’Appalto: l’esito della ricognizione costituirà oggetto del verbale di riconsegna.

Alla riconsegna gli impianti devono risultare efficienti e funzionanti, mantenuti e conservati senza alcun logorio o deprezzamento superiore a quello dovuto al normale uso.

Qualora risultassero deficienze, mancanze o altro dovute ad inadempienze degli impegni assunti dall’Appaltatore, la Committente richiederà l’immediato ripristino e, qualora l’Appaltatore non vi provvedesse nei termini, farà eseguire tutti i ripristini, riparazioni o sostituzioni occorrenti rivalendosi anche sulle somme ancora da liquidare, ove questo non provveda direttamente nei termini che saranno imposti.

Restano impregiudicati i diritti per danni connessi e derivanti da tali inadempienze.

La mancata riconsegna in contraddittorio autorizzerà la Committente a riprenderne possesso senza alcuna formalità o ulteriore preavviso, redigendo il verbale di constatazione dello stato di manutenzione delle entità alla presenza di due testimoni e a notificare all’Appaltatore eventuali addebiti.

Art.16 – Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e della normativa antinfortunistica e delle leggi riguardanti la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso

L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio ed in particolare:

1. nell’esecuzione del servizio oggetto dell’Appalto, l’Appaltatore deve applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL relativo alla categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio oggetto dell’Appalto. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

2. L’Appaltatore deve far rispettare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia, con espresso riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. L’Appaltatore è responsabile dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi di subappalto, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto stesso.

4. Qualora l’Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute a favore del personale, compresi i soci-lavoratori se trattasi di società cooperativa le fatture non saranno liquidate. Il perdurare nell’inosservanza degli obblighi retributivi e contributivi concernenti il personale determina l’immediata risoluzione del Contratto.

5. Le somme accertate sono trattenute a garanzia degli obblighi di cui sopra e saranno svincolate all’atto della dimostrazione dell’adempimento dei predetti obblighi, accertata dall’Ispettorato del Lavoro.

6. L'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Committente, né ha titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei corrispettivi.

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Art. 17 - INADEMPIMENTI, PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI, RECESSO Art.17.1 – Penali (Provvedimenti per inadempienze agli obblighi contrattuali)

Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilità, dell’Appaltatore di rilevanza civile/penale che derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché l’applicazione delle sottoindicate penali o provvedimenti, lasciando impregiudicato il diritto di Milano Ristorazione S.p.A. a richiedere il rimborso dei danni di qualsiasi natura subiti.

Il pagamento delle penali non solleva l’Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata. Le penali eventualmente maturate saranno detratte dai corrispettivi dovuti dalla Committente all’Appaltatore per i servizi svolti in sede di liquidazione delle rate in cui si articola il corrispettivo del servizio fornito.

Le penali previste sono le seguenti:

• ritardo di oltre 1 giorno nell’intervento di manutenzione a guasto: €.500,00;

• ritardo di oltre 1 ora nell’intervento di manutenzione di emergenza: €.500,00;

• mancata segnalazione tempestiva di guasti e/o avarie: €.250,00;

• mancata realizzazione di una singola azione prevista dal programma di manutenzione operativo (rispetto del programma di manutenzione): €.250,00;

• difformità accertate dei lavori rispetto a quanto dichiarato sulle bolle di lavoro:

Aggiornamento e trattenuta del 10% sul canone mensile;

• inosservanza delle norme di sicurezza: €.250,00;

• ritardata o mancata consegna del rapporto mensile e/o documenti amministrativi: €.250,00;

• mancata esposizione del documento di identificazione: €.250,00;

• comportamento scorretto nei confronti dei dipendenti del Committente: €.250,00.

Per le infrazioni successive alla prima l’importo della penale è raddoppiato.

Nel caso in cui le infrazioni superino le tre verrà valutata l’ipotesi di risoluzione del contratto.

Nel caso di un mancato intervento per manutenzione di emergenza o che possa pregiudicare la sicurezza e/o il normale svolgimento dell’attività produttiva, entro i termini indicati dal Committente nella chiamata o nell’ordine di servizio, sarà facoltà dello stesso ricorrere a terzi e addebitarne i costi.

Il Committente provvederà a contestare formalmente le inadempienze. Trascorsi otto giorni dalla contestazione avvierà la procedura di trattenuta diretta in sede di liquidazione delle fatture.

Art. 17.2 - Responsabilità per difetti di esecuzione

1. L’Appaltatore dovrà ripetere, a sue cure e spese, le lavorazioni che il Direttore di esecuzione accerterà non eseguite a regola d’arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente e/o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevanti difetti o inadeguatezza. È facoltà dell’Appaltatore contestare l’ordine del Direttore di esecuzione.

2. Nel caso in cui l’Appaltatore contesti per iscritto l’ordine del Direttore di esecuzione, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; in caso di mancata ottemperanza all’ordine ricevuto dal responsabile del procedimento si procede d’ufficio.

Art. 17.3 - Modalità di applicazione delle penali

Per l’erogazione di tutte le penali previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si applicherà la seguente procedura.

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il Direttore dell’esecuzione o suo delegato, rilevata la violazione delle norme contenute nel presente Capitolato – e suoi allegati – procederà a segnalarla tempestivamente alla Ditta Appaltatrice, la quale potrà contro-dedurre, entro il termine perentorio di otto giorni naturali e consecutivi.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto, valutate le osservazioni formulate dall’Appaltatore, decide in merito all’applicazione della penale.

Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, Milano Ristorazione potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell’Appaltatore e/o sulla cauzione.

L’erogazione delle sanzioni non impedisce la risoluzione contrattuale ed è fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 17.4 - Risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa)

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

(a) quando nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

(b) violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165 e s.m.i. e cioè di aver ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;

(c) venga verificato il mancato rispetto dell’azienda in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi;

(d) venga verificata l’esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. come previsto all’art. 3 della L. 136/2010;

(e) venga verificato il mancato rispetto dell’Appaltatore alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008;

(f) nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall’art. 186bis del R.D. n. 167 del 16.03.1942 e s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016), di stato di moratoria e di procedure concorsuali;

(g) essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla Legge n. 231/01;

(h) subappalto non espressamente autorizzato dalla Committente;

(i) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

(j) nel caso di aggiudicazione a favore di un A.T.I., qualora si rilevasse che non viene rispettata la suddivisione percentuale di svolgimento del servizio, come indicato in sede di offerta;

(k) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore;

(l) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta di Milano Ristorazione S.p.A.;

(m) frode;

(n) reiterate inadempienze relativamente al rispetto delle indicazioni prescritte al titolo: parte tecnica del presente CSA;

(o) violazione, accertata a seguito di contradditorio, rispetto a quanto previsto nel Patto di Integrità sottoscritto in fase di gara.

La Committente si riserva, altresì, di risolvere il Contratto anche solo parzialmente, limitatamente ad alcuni degli articoli costituenti il Contratto stesso.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

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16 Art. 17.5 - Recesso

Milano Ristorazione, indipendentemente dalla facoltà di risoluzione, prevista dal precedente art. 16.4 del presente CSA, si riserva di recedere unilateralmente dal Contratto con un preavviso non inferiore a venti giorni, ai sensi dell’art. 109 D.lgs. n. 50/2016.

Art. 18 - Scioperi o interruzioni della fornitura per forza maggiore

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l’appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta a Milano Ristorazione spa, in via preventiva e tempestiva.

Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione, sono considerate cause di forza maggiore:

terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

Non costituiscono causa di forza maggiore lo sciopero dei dipendenti, la presenza di traffico, la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto.

Art. 19 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano.

Art. 20 – Condizioni generali di contratto

L’aggiudicatario del servizio con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, c. 2, tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il Contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Direttore Acquisti e Contratti Dott.ssa Roberta Mascheroni

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17 TITOLO II

DISCIPLINARE TECNICO

1.0.0. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto, nel centro di cottura pasti di Milano Ristorazione S.p.A. sito in Milano via Sammartini 73, tutte le attività, necessarie per:

− la gestione degli impianti tecnologici installati;

− la progettazione e la preventivazione di interventi di manutenzione straordinaria e/o riqualificazione, su richiesta specifica del Committente;

− la disponibilità ad effettuare servizi di manutenzione straordinaria e/o riqualificazione, su richiesta specifica del Committente.

Si precisa che Milano Ristorazione S.p.A. svolge un servizio di pubblica utilità che non può essere abbandonato, interrotto o eseguito solo in parte.

Scopi del servizio sono almeno, con riferimento agli impianti tecnologici e ai loro componenti:

– governare proceduralmente il servizio;

– sorvegliare il funzionamento degli impianti;

– mantenerne o ripristinarne i livelli di efficienza e prestazionali – contenerne il normale degrado d’uso;

– garantirne la vita utile nominale;

– far fronte ad eventi accidentali.

Obiettivi del servizio devono essere almeno:

– soddisfazione del Committente;

– rispetto degli standard di conservazione e funzionali;

– limitazione degli interventi a guasto;

– riduzione dei consumi energetici;

– rispetto delle norme di sicurezza, delle leggi, dei regolamenti e della buona regola dell’arte.

L’Appaltatore dovrà attuare opportuni procedimenti e modalità per l’organizzazione e la gestione delle attività, in modo da consentire l’immediato avvio del servizio fin dalla sua presa in consegna. A tal proposito dovrà affiancare all’attuale esecutore del servizio, per almeno 15 giorni prima della presa in consegna, un proprio tecnico in modo da essere introdotto consapevolmente al servizio.

Il servizio dovrà risolvere ogni problema connesso alle esigenze gestionali e manutentive sugli impianti tecnologici, in modo che il Committente risulti sollevato da ogni incombenza relativa.

Il Committente delega all’Appaltatore tutte le funzioni relative alle attività previste, tenuto conto delle prescrizioni di capitolato; le funzioni di controllo restano tuttavia peculiari del Committente.

Poiché l’appalto premia la capacità progettuale dell’Appaltatore, consentendo una progressiva costruzione di un modello organizzativo finalizzato all’efficienza del servizio, questi è libero di progettare e realizzare l’indispensabile Sistema Informativo di supporto (6.1.4), tenendo ovviamente conto dei vincoli indicati nel presente capitolato.

L’Appaltatore sarà responsabile dell’intero ciclo delle attività del servizio, che troverà efficace supporto nel sistema di reporting progettato, fornendo altresì alla funzione di controllo del Committente gli strumenti attraverso i quali valutare il servizio erogato.

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18 2.0.0. DEFINIZIONI

Appaltatore: parte che assume l’obbligo di fornire i servizi richiesti e riguardanti l’esercizio degli impianti tecnologici.

Avaria: stato di un componente o di tutto un impianto caratterizzato dalla sua inabilità ad eseguire una funzione richiesta.

Capitolato speciale d’appalto: documento nel quale il Committente descrive i beni oggetto di manutenzione, le sue richieste e i modi per verificarne il soddisfacimento.

Committente: Milano Ristorazione S.p.A., parte che appalta il servizio.

Componente: entità, bene: ogni parte, elemento, dispositivo, sottosistema, unità funzionale, apparecchiatura o sistema che possa essere considerato individualmente.

Concorrente: parte che partecipa alla gara di appalto.

Contratto: contratto riferito ad una pluralità di servizi con piena responsabilità sui risultati da parte dell'appaltatore.

Corrispettivo a forfait (a corpo) : canone corrisposto per quei servizi il cui costo è riferito alla totalità dello stesso servizio, quindi alla prestazione completa in ogni sua parte.

Corrispettivo a misura: corrispettivo, per servizi o lavori, valutato secondo una unità di misura (mc, m, L, kg, etc.).

Disponibilità degli impianti: attitudine che hanno gli impianti a svolgere le funzioni richieste durante il periodo contrattuale.

Gestione: insieme dei servizi di governo, sorveglianza, conduzione e manutenzione ordinaria.

Guasto: cessazione dell’attitudine di un’entità a eseguire la funzione richiesta.

Intervento tampone: intervento provvisorio che può comportare la variazione temporanea delle condizioni stabilite.

Manutenzione a guasto: tipologia di intervento manutentivo eseguito a seguito della rilevazione di un’avaria e volta a riportare un’entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta.

Manutenzione ordinaria: tipologia di interventi manutentivi atti a – mantenere o ripristinare l'efficienza dei beni;

– contenere il normale degrado d'uso;

– garantire la vita utile nominale del bene;

– far fronte ad eventi accidentali.

Gli interventi sono normalmente richiesti da:

– rilevazioni di guasti o avarie (manutenzione a guasto o correttiva);

– attuazione di politiche manutentive (manutenzione preventiva, programmata, ciclica, predittiva, secondo condizione);

– esigenza di ottimizzare la disponibilità del bene e migliorarne l'efficienza (interventi di miglioramento o di piccola modifica che non comportino incremento del valore patrimoniale del bene).

I suddetti interventi non modificano le caratteristiche originarie (dati di targa, dimensionamento, valori costruttivi, etc.) del bene stesso e non ne modificano la struttura essenziale o la loro destinazione d'uso.

Manutenzione preventiva: manutenzione programmata eseguita in accordo con un piano temporale stabilito.

Manutenzione straordinaria: tipologia di interventi non ricorrenti e di elevato costo in confronto al valore di rimpiazzo del bene e ai costi annuali di manutenzione ordinaria dello stesso. Detti interventi inoltre:

– prolungano la vita utile e/o, in via subordinata, migliorano l'efficienza, l'affidabilità, la manutenibilità e l'ispezionabilità;

– non modificano le caratteristiche originarie del bene (dati di targa, dimensionamento, valori costruttivi, etc.) e la struttura essenziale;

– non comportano variazioni di destinazioni d'uso del bene.

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Offerta: atto con cui una parte (Appaltatore) propone a determinate condizioni (clausole contrattuali e prezzi), di fornire o svolgere un servizio di manutenzione in appalto ad un potenziale cliente (Committente).

Responsabile Tecnico: soggetto designato dall’Appaltatore come unica interfaccia con il Committente.

Richiesta di offerta: atto con cui una parte (Committente) chiede ad altre parti (potenziali Assuntori) la disponibilità a svolgere un servizio di manutenzione in appalto a determinate condizioni (clausole contrattuali e prezzi) prefissate nella medesima richiesta di offerta.

Sistema Informativo: Software dedicato alla gestione degli impianti tecnologici.

Subsistema tecnologico: Insieme di enti fisici, costituenti il sistema impianto, aggregabili, ai fini della manutenzione, per la loro omogeneità strutturale, funzionale o tecnologica.

Verbali: atti che registrano fatti contrattualmente salienti sottoscritti dalle parti.

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20 3.0.0 SITO E IMPIANTI TECNOLOGICI

Il centro di produzione pasti di via Sammartini 73 è un corpo di fabbrica di caratteristiche planimetriche e funzionali identificabili attraverso le seguenti tavole grafiche:

Livello Superficie Volume Tavola di riferimento

mq Mc rif titolo data

Piano interrato PC_A_51.01_0 Destinazione funzionale

Piano terra PC_A_51.02_0 Destinazione funzionale

Piano primo PC_A_51.09_0 Destinazione funzionale

Piano copertura PC_A_51.13_0 Destinazione funzionale

PC_A_70.03_0 Sezioni

PC_A_70.04_0 Sezioni

PC_A_70.05_0 Prospetti

Gli impianti tecnologici ( e tutti i relativi componenti) da gestire sono individuabili, oltre che attraverso sopralluoghi, sulle seguenti tavole grafiche:

Impianto Tavola di riferimento

rif titolo data

Produzione e distribuzione vapore e recupero condense

PC_CT_50.19_1 Centrale termica Pianta 11/2010

PC_CT_50.20_1 Rete gas metano 11/2010 PC_MC_50.23_2 Distribuzione vapore

e condensa Schema

Piano interrato zona cottura

04/2012

Centrale termofrigorifera PC_MC_90.01_8 Centrale termofrigorifera Schema 11/2012

PC_MC_50.01_2 Prelievo e smaltimento

acqua di falda Planimetria generale Piano interrato - Stralcio

12/2010

Impianti di climatizzazione PC_MC_50.02_2 Tipologie impianto 12/2010

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21

e articolazione UTA Piano interrato PC_MC_50.03_2 Tipologie impianto

e articolazione UTA Piano terra

12/2010 PC_MC_50.04_3 Distribuzione aria Piano interrato 02/2012

PC_MC_50.05 Distribuzione aria Piano terra 05/2011

PC_MC_50.06 Distribuzione aria Piano primo - Locale impianti 12/2010 PC_MC_50.07 Distribuzione aria Piano primo – Zona graticcio 12/2010 PC_MC_50.08_4 Distribuzione fluidi Piano interrato 03/2012 PC_MC_50.09_4 Distribuzione fluidi Piano terra 03/2012 PC_MC_50.10_3 Distribuzione fluidi Piano primo 02/2012

Regolazione automatica PC_MC_90.02_4 Schema funzionale UTA1 08/2011

PC_MC_90.03_5 UTA2 08/2011 PC_MC_90.04_5 UTA3 08/2011 PC_MC_90.05_5 UTA4 08/2011 PC_MC_90.06.1_4 UTA5 08/2011 PC_MC_90.06.2_4 UTA6 08/2011 PC_MC_90.06.3_4 UTA7 08/2011 PC_MC_90.06.4_4 UTA9 08/2011 PC_MC_90.06.5_4 UTA18 08/2011 PC_MC_90.07_4 UTA8 08/2011 PC_MC_90.08.1_5 UTA10 08/2011 PC_MC_90.08.2_4 UTA11 08/2011 PC_MC_90.09.1_5 UTA12 08/2011 PC_MC_90.09.2_5 UTA13 08/2011

Acqua di consumo e sanitaria PC_MI_50.01 Alimentazione acqua fredda

e antincendio - Planimetria generale

04/2011

PC_MC_90.18_6 Centrale idrica - Schema 01/2012

PC_MC_90.17_4 Produzione acqua calda

con pannelli solari - Schema

04/2012 PC_MI_50.19 Collettori solari Piano copertura 12/2010

Antincendio ad acqua PC_MI_90.02 Centrale antincendio Schema e particolari 12/2010

(23)

22

PC_MI_50.02_2 Reti idriche e antincendio Piano interrato 07/2011 PC_MI_50.05_2 Reti idriche e antincendio Piano terra 12/2010 PC_MI_50.07 Reti idriche e antincendio Piano primo 12/2010

Acque reflue PC_MI_50.08 Raccolta acque di scarico Planimetria generale 12/2010

PC_MI_50.09 Rete scarico acque pluviali

a pavimento Piano interrato

04/2011 PC_MI_50.10 Rete scarico acque nere a pavimento Piano interrato 12/2010 PC_MI_50.11_2 Rete scarico acque tecniche

a pavimento Piano interrato

12/2010 PC_MI_50.12 Rete scarico condensa celle

e pilette a pavimento Piano interrato

12/2010 PC_MI_50.13 Rete scarico a soffitto Piano interrato 11/2010 PC_MI_50.14 Reti di scarico Piano terra 11/2010 PC_MI_50.15 Reti di scarico Piano primo 12/2010 PC_MC_50.31_1 Rete scarico acque grasse Piano terra 04/2011 PC_MI_50.18 Scarico acque grasse

zona self-service Piano interrato - Stralcio

12/2010 Aria compressa e fluidi speciali PC_MI_90.03_3 Centrale aria compressa Schema 09/2011 PC_MI_50.16_1 Rete gas e aria compressa Piano interrato 11/2010 PC_MI_50.16 Rete gas e aria compressa

e linee idropulitrici Piano interrato

12/2010 PC_MI_50.17 Aria compressa

Gas tecnici alimentari

Acqua idropulitrici Piano terra

12/2010

Antintrusione e TVCC PC_ES_90.02_2 Antintrusione - Schema a blocchi 11/2010 PC_ES_90.03_2 TVCC - Schema a blocchi 11/2010 PC_ES_50.04_4 Antintrusione - TVCC Piano interrato 12/2011 PC_ES_50.05_4 Antintrusione - TVCC Piano terra 12/2011 Impianto fotovoltaico EE_50_16 Impianto fotovoltaico Piano copertura 06/2011 EE_50_17 – Schema unifilare 06/2011

Impianti elettrici PC_EE_50.01_2 Canalizzazioni principali Piano interrato 11/2010

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23

Disposizione apparecchiature PC_EE_50.02_3 Illuminazione normale e di sicurezza Piano interrato 02/2012 PC_EE_50.03_2 F.M. e trasmissione dati Piano interrato 11/2010 PC_EE_50.04_2 Canalizzazioni principali Piano terra 11/2010 PC_EE_50.05_3 Illuminazione normale e di sicurezza Piano terra 02/2012 PC_EE_50.06_1 F.M. e trasmissione dati Piano terra 10/2010 PC_EE_50.07_2 Canalizzazioni principali Piano primo 11/2010 PC_EE_50.08_3 Illuminazione normale e di sicurezza Piano primo 02/2012 PC_EE_50.09_2 F.M. e trasmissione dati Piano primo 11/2010 PC_EE_50.10_2 Sistemazioni esterne

Illuminazione e impianti speciali

11/2010

Cabina elettrica MT/BT PC_EE_50.11_2 Cabina elettrica MT/BT

Disposizione apparecchiature e canalizzazioni principali

11/2010

PC_EE_50.12_2 Cabina elettrica MT/BT

Impianti elettrici, speciali, impianto di terra

11/2010

PC_EE_50.13_2 Locale consegna MT-A2A 11/2010

Barriere tagliafuoco PC_EE_50.14_0 Barriere tagliafuoco Piano interrato 10/2010 PC_EE_50.15_0 Piano terra 10/2010

Particolari costruttivi PC_EE_80.01_0 Particolari esecutivi 09/2010

PC_EE_80.02_0 Particolari di cablaggio 09/2010

PC_EE_90.01_5 Rete distribuzione principale Schema a blocchi – 06/2011

Impianto protezione scariche atmosferiche PC_EE_90.03_1 Planimetria 07/2011

Impianto rivelazione incendi

PC_ES_90.01_6 - Schema a blocchi 05/2011 PC_ES_50.01_4 Piano interrato 12/2010 PC_ES_50.02_4 Piano terra 12/2010 PC_ES_50.03_4 Piano primo 12/2010 Cablaggio strutturato PC_ES_90.04_2 Schema a blocchi 11/2010 Impianto controllo centralizzato PC_ES_90.05_2 Schema a blocchi 11/2010 Rete di terra PC_EE_90.02_2 Area esterna 11/2010 È esclusa dall’appalto la sola gestione delle infrastrutture edili e assimilabili, delle attrezzature di produzione (cucina) e degli arredi in genere. Si precisa che gli impianti frigoriferi a servizio delle celle e degli abbattitori di temperatura sono inclusi nell’appalto fissando come confine d’intervento l’evaporatore.

(25)

24

Le tavole di riferimento sopra riportate costituiscono quindi, insieme all’esame a vista, il principale sistema di identificazione di ciascun impianto, definendone: caratteristiche qualitative e quantitative, ubicazione ed estensione.

Le schede tecniche, le certificazioni e i manuali d’uso e manutenzione dei singoli componenti di impianto sono disponibili presso l’archivio del Centro.

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