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2 OGGETTO DELL’APPALTO

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Academic year: 2022

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Allegato 2

CAPITOLATO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DIPENDENTI INAIL DI ROMA CON SERVIZIO DI RADIO TAXI E CON PAGAMENTO MEDIANTE EMISSIONE DI BUONI

Gara n. CUI S01165400589202000015 Cig 8674445A75

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Sommario

ART. 1 PREMESSE ... 3

ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO ... 3

ART. 3 DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ... 3

ART. 4 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ... 4

ART. 5 DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO ... 4

ART. 6 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO ... 5

ART. 7 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO ... 6

ART. 8 AUTOMEZZI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO ... 7

ART. 9 SOGGETTI COINVOLTI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ... 8

ART. 10 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO, VERIFICA DI CONFORMITÀ E CERTIFICATI DI PAGAMENTO ... 8

ART. 11 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO... 9

ART. 12 MODALITA' DI PAGAMENTO ... 10

ART. 13 INADEMPIENZE E PENALI ... 12

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ... 13

ART. 15 ESECUZIONE IN DANNO ... 14

ART. 16 RECESSO ... 14

ART. 17 SUBAPPALTO ... 14

ART. 18 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA ... 16

ART. 19 SPESE CONTRATTUALI ... 16

ART. 20 DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO ... 16

ART. 21 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ... 17

ART. 22 RINVIO NORMATIVO ... 17

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ART. 1 PREMESSE

L’Inail, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ha la necessità di affidare il servizio di trasporto dei dipendenti di Roma dell’Istituto attraverso un servizio di radio taxi e con pagamento mediante emissione di buoni.

Il presente capitolato detta la disciplina e fornisce le indicazioni e le specifiche tecniche necessarie ai fini della presentazione dell’offerta e dell’esecuzione del servizio.

ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO

Il servizio oggetto dell’appalto comprende il trasporto pubblico non di linea, urbano mediante taxi, destinato ai dipendenti INAIL di Roma con pagamento mediante emissione di buoni da svolgersi con le modalità di cui al successivo art. 3.

ART. 3 DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO Il servizio in oggetto dovrà prevedere:

- la possibilità di prenotazione del taxi, mediante un servizio call center attivo 24h su 24h, tramite servizio web e apparecchio modem;

- garanzia dell’arrivo del taxi presso il punto richiesto, entro dieci minuti dalla prenotazione;

- richiesta di un taxi, con eventuale scelta del tipo di vettura e con possibilità di prenotazione;

- applicazione delle tariffe valide su tutto il territorio comunale, così come previsto dalle Deliberazioni della Giunta Capitolina n.151 del 23 maggio 2012 (tariffa progressiva) e n.161 del 30 maggio 2012 (tariffa predeterminata);

- possibilità di utilizzo di procedure informatiche per la dematerializzazione dei buoni.

L’Affidatario si impegna a fornire periodicamente, su richiesta dell’INAIL, carnet di buoni che saranno utilizzati dai propri dipendenti per il pagamento di ogni singola corsa.

Al termine di ogni singola corsa verrà, pertanto, consegnato al tassista un buono, fornito dall’Affidatario, timbrato numerato e corredato di codice a barre per la lettura ottica, sul quale si dovrà annotare l’importo, la data, la sigla della vettura e l’indicazione del luogo di partenza e di destinazione nonché la firma dell’utente.

La Direzione Centrale Acquisti si riserva la facoltà di annullare la richiesta del servizio per cause di forza maggiore. In tali casi l’affidatario non avrà nulla da pretendere dall’Amministrazione.

Per eventi di forza maggiore che sono fuori dal controllo delle parti, che non sarebbero stati ragionevolmente e prudentemente prevedibili e che pregiudicano materialmente

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l’adempimento dell’obbligazione devono intendersi, a titolo meramente esemplificativo: eventi naturali, intervento dell’autorità pubblica, ecc..

ART. 4 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dei servizi svolti sarà calcolato applicando alle singole corse effettuate, le vigenti tariffe comunali in vigore al momento dello svolgimento del servizio al netto dello sconto percentuale offerto e dovrà essere fatturato con cadenza mensile.

A tale corrispettivo non dovrà essere applicata alcuna commissione percentuale.

ART. 5 DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO

La durata dell’appalto è di quattro anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

L’importo complessivo presunto del servizio per il periodo di quattro anni è pari a Euro 88.000,00 IVA esente.

Il costo della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, è stato stimato in misura pari a circa il 45% del valore totale essendo tale costo particolarmente variabile in relazione ai chilometri da percorrere.

Tenuto conto della natura delle prestazioni oggetto dell’appalto, per la presente procedura di gara non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3 e 3 ter, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Pertanto, l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero.

È comunque onere dell’Affidatario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso, i cui costi risultano assorbiti nella più complessiva organizzazione dell’Istituto e dell’appaltatore.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a due anni, per un importo pari a Euro 44.000,00 Iva esente.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.

Pertanto, ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato del servizio (compresa l’opzione di rinnovo) è pari a Euro 132.000,00 Iva esente e al netto di altre imposte e contributi di legge.

La durata del contratto potrà, inoltre, essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione.

Nessuna previsione e stima del servizio devono ritenersi vincolanti ai fini contrattuali

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e non sussiste alcun obbligo minimo di servizi a carico dell’INAIL, trattandosi di consumi non esattamente prevedibili.

L’affidatario riconosce che l’offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per il servizio in oggetto. Sono, pertanto, a suo carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutte le spese e i rischi relativi all’erogazione del servizio oggetto dell’appalto.

L’affidatario assume interamente su di sé, esentandone l’Inail, tutte le responsabilità in materia di valutazione economica dell’affidamento e, pertanto, non può eccepire, durante l’espletamento delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

ART. 6 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L’affidatario del servizio assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che in ordine all’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri relativi.

L’Affidatario, inoltre, si impegna, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, ad applicare nei confronti dei lavoratori l’osservanza di tutte le disposizioni legislative e i regolamenti concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali, a corrispondere le retribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti nazionali, territoriali e/o regionali e/o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale; nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge per tutta la durata del servizio. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Qualora a carico dell’affidatario risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correntezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 del citato articolo.

Qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso, sarà a carico dell’affidatario, il quale, inoltre, assume la responsabilità per i fatti negativi che possano derivare all’Inail dal comportamento dell’affidatario medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

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ART. 7 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario assume, con organizzazione di mezzi idonei e con gestione a proprio rischio, il compimento del servizio.

L’Affidatario si impegna ad occupare esclusivamente personale in possesso dei seguenti requisiti:

1. patente di guida di categoria adeguata al mezzo necessario per l’effettuazione del servizio in corso di validità;

2. certificato di idoneità professionale di cui alla normativa vigente (CAP);

3. iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;

4. possesso di idoneità psicofisica, alla conduzione del mezzo, attestato da apposita certificazione medica.

Sarà cura e responsabilità dell’Affidatario verificare la permanenza dei predetti requisiti senza soluzione di continuità durante l’intero svolgimento del rapporto contrattuale.

Il personale che effettuerà il servizio dovrà:

a) garantire una guida nel rispetto del codice della strada;

b) prestare servizio con un abbigliamento adeguato;

c) mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne le notizie di cui venga a conoscenza durante la prestazione del servizio;

d) vigilare su borse o documenti eventualmente dimenticati nella vettura;

e) riconsegnare immediatamente all’INAIL quanto eventualmente rinvenuto a bordo degli automezzi;

f) non fumare nell’automezzo dedicato al servizio;

g) rispettare le consuete norme di educazione che si esprimono in un comportamento civile e di correttezza nel lavoro.

L’Affidatario si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del personale o in caso di assenze per altra causa di forza maggiore, quindi, l’Affidatario dovrà comunque garantire l’esecuzione del servizio di trasporto.

L’Affidatario è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti dal presente capitolato, nonché di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, in particolare delle disposizioni previste dalla Legge n. 21 del 15.01.1992 e dal D.M. n. 448/1991 nonché dalla delibera dell’Assemblea Capitolina n. 68 dell’8 novembre 2011 per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea e s.m.i.

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Qualora l‘Affidatario agisca in difformità di leggi e regolamentazioni in materia, in sede di esecuzione del contratto, l’INAIL potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

ART. 8 AUTOMEZZI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO

L’Affidatario deve utilizzare per l’esecuzione del servizio proprie autovetture, ovvero garantirne la disponibilità anche mediante contratti di locazione o leasing.

All’uopo dovranno essere impiegati veicoli regolarmente immatricolati per il servizio di taxi muniti delle necessarie autorizzazioni così come previsto dall’art. 9 della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 68/2011.

L’Affidatario è tenuto a osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione su strade ed aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, revisione periodica, condotta di marcia etc.) nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che saranno successivamente emanate.

I mezzi impiegati nel servizio devono essere sottoposti ad adeguata e completa pulizia interna ed esterna e mantenuti in costante stato di sicurezza, manutenzione, efficienza e funzionalità, attraverso, sia interventi periodici ordinari e programmati, sia prestazioni a carattere straordinario, qualora se ne ravvisi la necessità.

I mezzi dovranno avere di norma un’immatricolazione che garantisca sempre e comunque la circolazione nella città di Roma e dovranno essere in regola con gli aggiornamenti degli standard previsti dalla normativa in materia di inquinamento atmosferico.

Restano a carico del Fornitore tutti i costi per l’ottenimento, presso gli uffici competenti, di autorizzazioni e permessi per l’utilizzo di spazi con regolamentazione particolare del traffico, quali ZTL (Zone a Traffico Limitato) o Aree Pedonali, nonché qualsiasi altro onere connesso allo svolgimento del servizio (es. soste in parcheggi a pagamento).

L’Affidatario, in particolare, si considera, all’atto dell’assunzione del servizio, a perfetta conoscenza del territorio sul quale si deve svolgere il trasporto oggetto del presente capitolato, ed in particolare delle disposizioni comunali che regolano l’accesso al Centro Storico di Roma e alle zone al traffico limitato.

Per ogni veicolo adibito al servizio di trasporto del presente capitolato la Ditta dovrà essere in possesso di Polizza Assicurativa RCA, RCT e RCO con massimali in termini di legge. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

La Ditta risponderà per intero dei sinistri che possono colpire i trasportati esonerando l’INAIL da ogni addebito civile e penale. Tale assicurazione dovrà coprire anche la copertura infortunio in salita e discesa dagli automezzi degli utenti.

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Resta, inoltre, inteso che, qualora durante l'esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti, dovessero verificarsi danni a persone, siano essi dipendenti o terzi o a cose in proprietà dell'Inail o di qualsivoglia soggetto, l'affidatario si obbliga all'integrale risarcimento dei danni verificatisi con esonero di ogni responsabilità dell'Istituto al riguardo.

In ogni caso, l’Affidatario è tenuto a dare comunicazione entro 24 ore al Responsabile del procedimento di tutti gli incidenti verificatesi, come sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche nel caso non vi sia stato alcun danno. Il mancato rispetto di tale disposizioni comporterà l’applicazione della penale di cui al successivo art. 13.

Per le responsabilità del Fornitore si richiama l’art. 1681 del C.C. precisando che si intendono avvenuti durante il servizio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie od accessorie ed eventuali del trasporto quali le soste e le fermate.

ART. 9 SOGGETTI COINVOLTI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è sottoscritto dal Direttore della Direzione centrale acquisti, struttura in cui è incardinato anche il Responsabile Unico del Procedimento che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 101, comma 1, e 102, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac n. 3/2016 concernenti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, dirige l’esecuzione del contratto e controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Il Rup, ai sensi dell’art. 102, commi 1 e 2, del d.lgs. 50/2016, controlla con cadenza mensile che il servizio sia stato eseguito nei tempi e modi stabiliti negli atti di gara e nel rispetto delle previsioni contrattuali.

L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali (Ruac) che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto, nonché la continuità operativa del servizio e al quale l’Inail potrà rivolgere qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente capitolato, allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l'opportunità di una immediata evasione della richiesta stessa.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Ruac si intendono come presentate direttamente all’Affidatario.

ART. 10 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO, VERIFICA DI CONFORMITÀ E CERTIFICATI DI PAGAMENTO

In caso di corrispondenza del servizio alle prescrizioni contrattuali, il Rup, entro il termine di 5 giorni lavorativi dall’ultimo giorno del mese di riferimento, rilascia sia il certificato di verifica di conformità, sia il certificato di pagamento, dandone immediata comunicazione al Ruac ai fini dell’emissione della relativa fattura.

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Nel caso, invece, in cui abbia riscontrato irregolarità nell’adempimento delle prestazioni contrattuali rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato, accertate nei termini e con le modalità previste dall’art. 13, il Rup procede all’applicazione delle penali, con le modalità di cui al medesimo art. 13.

Entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto il Rup emette l’ultimo certificato di verifica di conformità e di pagamento, anche ai fini dello svincolo della cauzione prestata dall’Affidatario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11.

ART. 11 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L’affidatario, prima della stipula del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs.

n. 50/2016, nella misura prevista dall’art. 103, comma 1 dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento dell’appalto e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Inail, il quale, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs.

50/2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva è prestata per l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

L’affidatario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Inail. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

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La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, non necessita del nulla osta del committente ed è effettuato con le modalità di cui all’art. 103, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

La garanzia cessa di avere effetto con l’emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni erogate nell’ultimo mese di vigenza contrattuale prima della scadenza del contratto. In tale certificato il Rup attesta la conformità delle prestazioni ancora da remunerare nonché l’avvenuta completa e corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, anche per consentire all’affidatario che ne abbia necessità di esibirla all’istituto bancario o assicurativo che ha fornito la garanzia, al fine di ottenerne lo svincolo completo, come previsto dall’art. 103, comma 5, D.Lgs.

n. 50/2016.

Il pagamento delle prestazioni rese nell’ultimo mese è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo delle prestazioni da remunerare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo certificato ai sensi dell’art 102 comma 3 del D.lgs. 50/2016.

ART. 12 MODALITA' DI PAGAMENTO

Ciascuna fattura emessa dall’Affidatario dovrà indicare le matricole dei buoni mensili utilizzati e l’importo da liquidare al netto del suddetto sconto percentuale proposto in sede di offerta.

Alla fattura dovrà essere allegato un elenco riepilogativo contenente il numero di tutti i buoni cui la fattura si riferisce con relativi importi e date di utilizzo evidenziando lo sconto applicato.

L’affidatario può emettere la fattura all’Inail, Direzione Centrale Acquisti, dopo avere ricevuto la comunicazione di rilascio del certificato di pagamento di cui al precedente art. 10. Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio.

La Direzione Centrale Acquisti ne effettuerà la liquidazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura sul Sistema di Interscambio.

Il Codice Univoco Ufficio (C.U.U.) della Direzione Centrale Acquisti alla quale devono essere spedite, tramite il predetto Sistema di Interscambio, le fatture stesse, è il seguente: 7JN1MF.

In mancanza della comunicazione dell’avvenuto rilascio del certificato di pagamento, l’affidatario, decorsi 30 giorni dalla effettuazione del servizio reso, può comunque emettere fattura.

Qualora, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., l’Inail ricevesse la fattura in data anteriore a quella di rilascio del certificato di pagamento di

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cui al precedente art. 10, il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di quest’ultimo.

Il servizio taxi oggetto della presente procedura è esente IVA, trattandosi di prestazioni di trasporto effettuate all'interno del Comune (o comunque tra Comuni distanti tra loro meno di 50 Km), ai sensi dell’art. 10, numero 14 del D.P.R. n. 633/72. Le relative fatture, se di importo complessivo superiore ad Euro 77,47, sono soggette all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 13 della tariffa – parte prima – allegata al D.P.R. n. 642/1972.

L’Inail, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportano il codice CIG ai sensi dell’art.25, comma 2, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, che per il presente appalto è il N.

8674445A75.

Inoltre, al fine di facilitare la riconciliazione della fattura al contratto, l’Affidatario dovrà compilare con il valore SIMEA il campo “1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>”, presente nella “Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.0 del 06/06/2013” consultabile al seguente indirizzo:

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Form ato_FatturaPA_tabellare_1.0.pdf

ID E NOME TAG XML VALORE DA INSERIRE

1.2.6<RiferimentoAmministrazione> SIMEA

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva, l’importo corrispondente alla inadempienza stessa sarà trattenuto dal certificato di pagamento. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi.

In attuazione del comma 5-bis dello stesso articolo, su ciascuna fattura è effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; in occasione della liquidazione finale si provvederà allo svincolo di tutte le ritenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale, previo rilascio del DURC.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si applica l’art.

30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dall’Affidatario prima della stipula del contratto.

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante l’Affidatario e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate

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all’Inail entro 7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

L’Affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18/01/2008 n. 40 recante le modalità di attuazione del citato articolo e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 13 INADEMPIENZE E PENALI

Nel caso in cui l’affidatario non rispettasse le clausole del presente capitolato, l’Inail avrà la facoltà di applicare le penali appresso indicate e/o di risolvere il rapporto ai sensi del successivo art. 14, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali, nel complesso, a qualsiasi titolo comminate, non potranno superare il 10%

dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto.

L’affidatario sarà assoggettato alle seguenti penali:

1) nel caso di ritardo dell’arrivo del taxi presso il punto richiesto oltre 15 minuti dalla prenotazione, non a causa di forza maggiore dipendente da fatti naturali (alluvioni, nevicate, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.), è applicata all’affidatario una penale pari allo 0,50‰ dell’ammontare netto contrattuale per ciascun ritardo;

2) in caso di ritardo, non a causa di forza maggiore, rispetto ai tempi di comunicazione di tutti gli incidenti verificatesi, come sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche nel caso non vi sia stato alcun danno, una penale pari allo 0,25‰

dell’ammontare annuo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

3) In caso di inadempimenti diversi dal ritardo, l’Inail applicherà le seguenti penali:

a) nel caso di comportamento scorretto o lesivo dell’incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del conducente del taxi (es. molestie, fumo alla guida, uso del telefono personale non per motivi di emergenza, velocità pericolosa etc.) segnalata all’Inail, in ragione di Euro 500,00 euro per ciascuna violazione;

b) per ogni diversa fattispecie di mancata, incompleta o carente esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte, segnalata all’Inail in ragione di Euro 50,00 per ciascuna ipotesi di inadempimento.

Le detrazioni a titolo di penale sono indicate nel certificato di pagamento che viene rilasciato dal RUP e comunicato al fornitore ai fini dell’emissione della fattura, e sono applicate sull’importo fatturato in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti al fornitore.

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Le penali da ritardo sono applicate immediatamente al fornitore che non abbia addotto giustificati motivi per il ritardo stesso e il relativo ammontare viene decurtato dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti al fornitore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali diversi dal ritardo che daranno luogo all’applicazione delle penali sono contestati per iscritto dal Rup al Ruac il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento a giudizio del Rup, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato il Rup dà corso all’applicazione della penale indicando nel certificato di pagamento da inviare al Ruac, l’importo che sarà trattenuto dalla relativa fattura.

Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l’Inail si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo art.

14.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’affidatario dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse.

L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno il diritto dell’applicazione della penale.

Ferma restando l’applicazione delle penali, in tutte le ipotesi in cui l’Inail debba sopperire ad inadempienze nell’adempimento del contratto da parte dell’Affidatario, l’Inail si riserva la facoltà di rivolgersi ad altro operatore economico, con l’onere per l’Affidatario di rimborsare le eventuali maggiori spese sostenute.

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del D.Lgs.

50/2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.:

a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;

b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità;

d) l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale.

In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa all’Affidatario di volersi avvalere delle clausole risolutive sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell’Affidatario medesimo, di

(14)

procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Inail stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Inail interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

ART. 15 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l’affidatario si rifiuti o ritardi nell’esecuzione del servizio, l'Inail si riserva di procedere ad affidare il servizio a terzi, in danno dell’affidatario inadempiente.

All’affidatario inadempiente sono addebitate anche le eventuali maggiori spese sostenute dall’Inail rispetto a quelle previste dal contratto.

Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’affidatario, senza pregiudizio dei diritti dell’Inail sui beni dell’affidatario. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’affidatario inadempiente.

L’esecuzione in danno non esime dall’affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato l’esecuzione in danno.

ART. 16 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92 comma 4 del d.lgs.

159/2011, l’Inail può recedere dal contratto in qualunque momento con le modalità di cui all’art. 109 del d.lgs. 50/2016 e previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti calcolato così come descritto al comma 2 dello stesso articolo.

ART. 17 SUBAPPALTO

L’Affidatario può affidare in subappalto i servizi in conformità alle disposizioni dell’art.

105 del d.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante.

Il subappalto non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto.

Ai sensi di quanto previsto nei commi 7 e 18 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e smi, l’Affidatario formula apposita richiesta e deposita copia autentica del contratto di subappalto stipulato con il subappaltatore presso la Direzione Centrale Acquisti almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la medesima Direzione, l’affidatario trasmette altresì:

(15)

a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata;

b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;

c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo.

Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il subappalto sarà autorizzato entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Inail non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Rup procederà a richiedere all’affidatario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. In ogni caso, l’autorizzazione all’esecuzione del subappalto si intende subordinata alla ricorrenza di ogni altro presupposto previsto dalla normativa vigente (es. normativa in materia di documentazione antimafia).

Gli eventuali contratti tra l’affidatario subappaltante e i subappaltatori devono contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016.

Il controllo delle attività affidate in subappalto è svolto dal Rup.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti, la Direzione interessata appaltante revocherà l’autorizzazione.

Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, l’Impresa deve acquisire una autorizzazione integrativa.

Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del Contratto.

(16)

Per le prestazioni affidate in subappalto:

a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;

b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del D.Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui l’Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del Contratto e devono essere depositati alla Stazione appaltante o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

ART. 18 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il personale addetto al servizio è tenuto al segreto d’ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.

L’Affidatario assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possano venire a conoscenza durante l’esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, del D.Lgs. 101/2018 delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. L’Affidatario si impegna altresì ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dall’Amministrazione in applicazione della medesima normativa.

Il legale rappresentante dell’Affidatario, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 nonché del D.Lgs. 101/2018; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.

L’affidatario sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

ART. 19 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti al contratto - ivi comprese le spese di copia, stampa e bollo - e quelle di registrazione in caso d'uso, dovute secondo le norme vigenti.

ART. 20 DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO

A tutti gli effetti contrattuali, l’affidatario deve eleggere domicilio legale in Roma, indicandone l’indirizzo prima della stipula del contratto.

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ART. 21 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine all’appalto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 22 RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente capitolato, il servizio sarà disciplinato dalle norme del Codice civile, dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla specifica normativa di settore.

Riferimenti

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