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I PROFILI PROCEDIMENTALI

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Academic year: 2021

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I PROFILI PROCEDIMENTALI

SOMMARIO: 1. Modalità e termini di esercizio del diritto di recesso – 2. Effetti dell’esercizio del diritto di recesso – 3. Valutazione della partecipazione del recedente. – 4. Procedimento di liquidazione – 5 Inefficacia del recesso

Terminata l'analisi della fattispecie del recesso nella Srl, occorre stabilire quale sia la disciplina dell'istituto. Resta, quindi, da analizzare il procedimento da seguire per arrivare al risultato finale: l'uscita del socio dalla compagine societaria. Sul punto l'art. 2473, c.c., è piuttosto lacunoso preferendo lasciare ancora una volta ampi margini di manovra all'autonomia dei soci. Da ciò, discende che nel definire la serie cronistica di atti da doversi compiere per arrivare al risultato finale, gli interpreti si sono spesso dovuti confrontare sia con le regole dettate nello statuto sia con la disciplina dettata per altri tipi societari. La soluzione del legislatore di rimettere gran parte del procedimento esecutivo del recesso all'atto costitutivo, se è vero che è coerente con la volontà di ottenere un modello elastico adattabile alle diverse esigenze concrete dei soci e della società, dall'altra parte rimette all'interprete il compito ben difficile di capire l'eventuale presenza di limiti alla libertà dei privati e soprattutto di individuare la disciplina applicabile in assenza di ogni pattuizione nell'atto costitutivo.

Nel presente capitolo verranno analizzati i profili procedimentali della disciplina del recesso nella Srl, ponendo in evidenza le principali criticità e le soluzioni interpretative che cercano di porvi rimedio.

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1. Modalità e termini di esercizio del diritto di recesso

L'art. 2473, c.c., si astiene quasi completamente dal dettare una disciplina legale delle modalità di esercizio del diritto di recesso che riguardi la forma, il contenuto e i termini della dichiarazione di esercizio del diritto1. La norma, infatti, esordisce prevedendo che spetta all'atto costitutivo determinare "quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità". Ciò, diversamente da quanto accade in tema di Spa per la quale l'art. 2437 bis, c.c., regola in maniera puntuale sia la forma che il contenuto che deve avere la dichiarazione di recesso e non manca nemmeno di prevedere un termine preciso entro il quale il recesso può essere esercitato.

In assenza di ogni pattuizione statutaria, stante la mancanza di una disciplina suppletiva circa le modalità e termini d'esercizio del diritto, resta da definire quali regole debbano essere applicate nel caso di specie. La dottrina decisamente maggioritaria sembra ritenere ragionevole, in via generale, optare per l'applicazione analogica delle regole dettate in tema di Spa2. Infatti, non sembrano ravvisarsi altrove disposizioni in grado di essere più confacenti alla Srl, capaci cioè di garantire l'effettiva operatività dell'istituto e nello stesso tempo raggiungere quel sufficiente grado di certezza per la società3. Neppure può porsi l'alternativa dell'applicazione analogica della disciplina in tema di società di

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Le indicazioni date dall'art. 2473 c.c., sono da ritersi applicabili non solo alle fattispecie legali espressamente individuate dalla stessa norma, ma anche a tutte le altre cause desumibili al di fuori di tale articolo (secondo quanto analizzato nel capitolo precedente); così G. ZANARONE, Recesso del socio, cit., pag. 808.

2

S. GUIZZARDI, Il recesso del socio, cit., pag. 239; M. GARCEA, Profili procedimentali del recesso, in

S.r.l. Commentario, Dedicato a G. B. Portale, a cura di Dolmetta e Presti, Milano, 2011, pag. 487; F.

ANNUNZIATA, Recesso del socio, cit., pag. 514; G. ZANARONE, Recesso del socio, cit., pag. 809; F. CHIAPPETTA, Nuova disciplina del recesso di società di capitali: profili interpretativi e applicativi, cit., pag. 507; S. MASTURZI, Recesso del socio, cit., pag. 89; P. MENTI, Art. 2473: Recesso del socio, in

Commentario breve al codice civile, fondato da Cian e Trabucchi, a di G. Cian, Padova, 2007, pag. 2907;

M. PERRINO; La rilevanza del socio nella S.r.l., cit., pag. 126.

Tale soluzione sembra essere accolta anche in giurisprudenza, richiamo a tal proposito la sentenza del Trib. Trapani, 21 marzo 2007, in Giur. comm., 2009, I, pag. 524, la quale afferma che "in difetto di regolamentazione statutaria delle modalità e dei termini per l'esercizio del diritto di recesso del socio di una società a responsabilità limitata, la disciplina del recesso si ricava per analogia da quella dettata dalle nuove disposizioni di legge per le società per azioni".

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persona, in quanto anch'essa scarna e lacunosa4.

1.1 Forma e contenuto della dichiarazione di recesso

Come già anticipato l'art. 2473 c.c., nulla dice per quanto attiene le regole da seguire in merito alla forma e al contenuto della dichiarazione di recesso5 rimettendo interamente la questione all'atto costitutivo. Laddove vi sia una espressa previsione statutaria derivante dalla volontà dei soci non si prospetto ampi problemi. Resta da capire, invece, cosa accade nel caso in cui nulla sia previsto dalle parti, data la mancanza di una disciplina suppletiva da applicare a fronte del silenzio dello statuto.

Un orientamento seppur minoritario, sostiene che in difetto di regole convenzionali la forma della dichiarazione è libera; il socio pertanto potrà avvalersi di qualsiasi mezzo di trasmissione, persino comunicare la sua volontà oralmente agli amministratori o in assemblea6. È importante, in ogni caso, che la volontà del socio sia inequivoca, espressa in modo da poterne consentire la prova in caso di contestazione ed abbia data opponibile alla società7.

4M. GARCEA, Profili procedimentali del recesso, cit., pag. 487.

Si è posto inoltre, il quesito se in mancanza di una previsione statutaria in merito agli aspetti in questione, si potesse dichiarare la non esercitabilità del recesso legale e la nullità dell'eventuali causa statutarie. Tale soluzione non ha trovato accoglimento per due ragioni fondamentali: in primo luogo una simile previsione apparrebbe in contrasto con la ratio che il legislatore della riforma ha inteso attribuire al recesso stesso; dall'altro lato in assenza di regolamentazione statutaria sulle circostanze in questione, una disciplina è ricavabile dal sistema ed applicabile quindi analogicamente anche alla Srl; così G. ZANARONE, Recesso del socio, cit., pag. 809.

5La dichiarazione di recesso è un atto unilaterale recettizio, che per produrre i suoi effetti deve essere

ricevuto dalla società interessata, non richiede l'accettazione della controparte ed una volta notificato non può essere revocato. Essendo un atto recettizio, quindi, è onere del socio mettere a conoscenza la controparte della propria volontà di recedere ed eventualmente provare l'avvenuta ricezione di tale comunicazione. Ciò significa che diventa particolarmente importante definire quale sia la modalità più opportuna per effettuare tale comunicazione.

6In tal senso M. TANZI, Recesso del socio, cit., pag. 1537; M. STELLA RICHTER, Diritto di recesso e autonomia statutaria, cit., pag. 408; N. CIOCCA, Il recesso del socio dalla società a responsabilità limitata, cit., pag. 202.

Secondo tale orientamento è adottabile qualsiasi modalità di comunicazione del recesso, come ad esempio: raccomandata, posta elettronica con firma digitale, fax, ecc...

7La data certa è importante in quanto, è da tale momento che decorrono i centottanta giorni per la

liquidazione della quota. Inoltre è importante il momento dell'invio della dichiarazione, in quanto è il giorno rispetto al quale vanno determinate la consistenza ed il valore patrimoniale, in proporzione al

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La tesi appena esposta, seppur poco condivisa, oltre a rispettare il principio della libertà di forma degli atti giuridici sembra adattarsi meglio allo spirito di svecchiamento normativo che ha condotto il legislatore della riforma a riconoscere la valenza giuridica di mezzi di comunicazione come la videoconferenza per le assemblee.

A soluzione diversa propende la maggior parte della dottrina, secondo la quale è preferibile optare per l'applicazione analogica della disciplina contenuta nell'art. 2437 bis, c.c., dettata in tema di Spa8. I sostenitori di tale orientamento ritengono che nel silenzio dello statuto il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi presso la sede della società9. Analogamente, per il contenuto si rinvia a quanto disposto in tema di Spa, la disposizione naturalmente va applicata nei limiti della compatibilità con il tipo Srl; per cui, la dichiarazione di recesso deve contenere, secondo l'opinione maggioritaria, le generalità del socio, il domicilio del recedente per le comunicazioni, ma non anche l'indicazione del numero e della categoria di azioni per le quali viene esercitato il recesso10.

La ragione fondante rintracciabile nella tesi appena esposta consiste nella necessità di garantire un adeguato grado di certezza della compagine sociale e del momento nel quale la volontà di recesso viene manifestata. Tale esigenza, che ha motivato il legislatore a prevedere una specifica disciplina in tema di forma e contenuto per la Spa, è altrettanto presente nella Srl, per cui non si ravvisa una giustificazione razionale per negare l'estensione analogica dell'art. 2437 bis, anche a quest’ultimo tipo societario11

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quale deve essere calcolato il rimborso spettante al socio receduto.

N. CIOCCA, Il recesso del socio dalla società a responsabilità limitata, cit., pag. 202; M. TANZI,

Recesso del socio, cit., pag. 1538. 8

In tal senso S. GUIZZARDI, Il recesso del socio, cit., pag. 240; G. ZANARONE, Recesso del socio, cit., pag. 815; F. ANNUNZIATA, Recesso del socio, cit., pag. 515

9Anche per la Srl, analogamente a quanto si ritiene per la Spa, la dichiarazione di recesso può essere fatta

anche attraverso mezzi di manifestazione della volontà che presentino la medesima o una maggiore certezza della ricezione della raccomandata, come ad esempio la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario.

10Appare logico invece, prevedere che deve essere indicata nella dichiarazione di recesso, la quota per cui

il recesso viene esercitato.

S. GUIZZARDI, Il recesso del socio, cit., pag. 240; G. ZANARONE, Recesso del socio, cit., pag. 816.

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In merito alla presenza di eventuali limiti all'autonomia statutaria nel definire la forma e contenuto della dichiarazione di recesso, sembra ragionevole dare soluzione al problema ritenendo che, quantomeno per le fattispecie legali12, non sia possibile rendere particolarmente gravoso o ostacolare l'esercizio del recesso13.

1.2 Termini per l'esercizio del recesso

Anche in merito alla determinazione dei termini per l'esercizio del recesso, il legislatore ha preferito lasciare libero spazio all'autonomia privata, individuando in essa la fonte primaria di regolamentazione. Saranno i soci, quindi, a dettare la disciplina sul punto potendo decidere sia per le fattispecie legali che statutarie un termine unico o differenziato entro cui, o prima del quale, il recesso deve essere esercitato14.

Le uniche fattispecie che sono state espressamente disciplinate in merito ai termini di esercizio del recesso nella Srl riguardano: le società contratte a tempo indeterminato, la limitazione alla circolazione delle partecipazioni e l'introduzione o soppressione di clausole compromissorie. Guardando alla prima ipotesi, l'art. 2473, comma 2, c.c., dispone che il socio è legittimato ad esercitare il diritto di recesso "in ogni momento", purché venga dato un preavviso di centottanta giorni15. Sempre in ogni momento può recedere il socio ai sensi dell'art. 2469, comma 2, c.c., nel caso di intrasferibilità o severe limitazioni alla circolazione della quota sociale, in tal caso la norma consente alla libertà delle parti la possibilità di prevedere statutariamente un termine non superiore a due

12Per le fattispecie previste dallo statuto, invece, la questione non è risolta, ma sembra preferibile

accogliere la soluzione che consente la previsione di modalità di esercizio anche in senso peggiorativo.

13G. ZANARONE, Recesso del socio, cit., pag. 816; F. ANNUNZIATA, Recesso del socio, cit., pag. 515. 14

M. TANZI, Recesso del socio, cit., pag. 1537; F. ANNUNZIATA, Recesso del socio, cit., pag. 514.

15Per le società di persona il termine di preavviso previsto dall'art. 2285, c.c., è di tre mesi; il maggior

termine previsto per le società di capitali è giustificabile in linea generale dal loro più elevato ammontare di conferimenti, che può rendere necessario tempi maggiori per reperire le risorse da destinare al socio receduto.

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anni dalla sottoscrizione o dalla costituzione della società prima del quale il recesso non può essere esercitato16. L'ultima indicazione legislativa in merito ai termini è contenuta nell'art. 34, comma 6, del D. Lgs. 5/2003, certamente applicabile anche alla Srl, il quale a proposito delle modifiche statutarie introduttive o soppressive di clausole compromissorie dispone che i soci possono recedere entro il limite di novanta giorni a decorrere dall'iscrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci17.

Rimane adesso da chiarire, quale sia la disciplina dei termini da seguire al di fuori delle ipotesi appena ricordate e sempre in assenza di una specifica previsione statutaria sul punto. È controverso, infatti, se il silenzio della norma sia da interpretare come una svista, da colmare con rinvio analogico alla disciplina della Spa, oppure sia voluto coerentemente alla più ampia autonomia negoziale cui è improntato l'impianto normativo della riforma18.

Anche in merito a questo aspetto sembra potersi optare per l'applicazione della disciplina dettata per la Spa. Pertanto, secondo quanto disposto dall' art. 2437 bis, comma 1, c.c., nel caso in cui la causa di recesso sia costituita da una delibera assembleare, il diritto dovrà essere esercitato entro quindici giorni dall'iscrizione della stessa nel registro delle imprese19, oppure se la legittimazione deriva da un fatto diverso da una delibera entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio20.

Questa soluzione consente di dare certezza agli eventi ammettendo la

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In tal caso la norma non prevede espressamente che il socio possa recedere in ogni momento, tuttavia è questa l'interpretazione pacificamente accolta.

17G. ZANARONE, Recesso del socio, cit., pag. 810.

18La definizione di un termine entro il quale esercitare il recesso è un aspetto importante sia per dare

certezza ai rapporti giuridici tra soci e società, sia per evitare che situazioni dubbie possano creare disagi e danni.

19Per le deliberazioni dei soci non soggette ad iscrizione e per le deliberazioni degli amministratori, il

termine decorre dalla trascrizione della decisione nei libri sociali appositi; così S. GUIZZARDI, Il recesso

del socio, cit., pag. 239; M. TANZI, Recesso del socio, cit., pag. 1537.

20In tal senso, M. TANZI, Recesso del socio, cit., pag. 1537; S. GUIZZARDI, Il recesso del socio, cit.,

pag. 239; M. GARCEA, Profili procedimentali del recesso, in S.r.l. Commentario, Dedicato a G. B. Portale, a cura di Dolmetta e Presti, Milano, 2011, pag. 487; F. ANNUNZIATA, Recesso del socio, cit., pag. 514; G. ZANARONE, Recesso del socio, cit., pag. 809; F. CHIAPPETTA, Nuova disciplina del

recesso di società di capitali: profili interpretativi e applicativi, cit., pag. 507; S. MASTURZI, Recesso del socio, cit., pag. 89; P. MENTI, Art. 2473: Recesso del socio, cit., pag. 2907; M. PERRINO; La rilevanza del socio nella S.r.l., cit., pag. 126; M. STELLA RICHTER, Diritto di recesso e autonomia statutaria, cit., pag. 408.

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tempestività nella comunicazione, in modo che la società possa venire a conoscenza delle conseguenze ad una certa delibera o fatto ed eventualmente adottare i rimedi consentiti.

Bisogna domandarsi, però, qual è il momento determinante per la verifica della tempestività del recesso, è dubbio cioè se il termine di quindici o di trenta giorni per l'effettuazione della dichiarazione da parte del socio deve essere valutato guardando al momento della spedizione oppure alla data in cui perviene a conoscenza della società. L'art. 2437 bis, c.c., in tema di Spa, individua esplicitamente nella spedizione il momento decisivo ai fini della verifica dei termini, sebbene il perfezionamento della fattispecie necessita che la dichiarazione pervenga al destinatario21. Non essendovi apparenti impedimenti all'estensione analogica della disciplina appena richiamata anche alla Srl, l'interpretazione maggioritaria sostiene che il principio sia applicabile anche ad essa22.

L'ultimo aspetto da commentare riguarda l'eventuale presenza di limiti all'autonomia privata nel definire i termini di esercizio del recesso. In dottrina si è osservato che quantomeno per le fattispecie legali, i termini devono essere fissati in modo da non rendere troppo gravoso per il socio l'esercizio del diritto in esame23. Quanto alle cause statutarie, invece, la soluzione potrebbe anche essere diversa e quindi, ritenere legittima anche la previsione di un termine particolarmente breve per l'esercizio del diritto24. Altri limiti sono individuati dalla stessa legge; come ad esempio, dall'art. 2469, comma 2, c.c., il quale impedisce alla libertà statutaria di procrastinare l'esercizio del recesso oltre il termine di due anni; dall'art. 2473, comma 2, c.c., secondo il quale non è

21La spedizione è il momento determinante della decadenza del diritto di recesso, ma i veri e propri effetti

dell'esercizio del diritto, si producono soltanto al momento in cui la dichiarazione perviene alla società destinataria.

22S. GUIZZARDI, Il recesso del socio, cit., pag. 240; G. ZANARONE, Recesso del socio, cit., pag. 813,

nt. 91.

23Anche se nella Srl non viene riproposta disposizione analoga a quanto dettato dall'art. 2437, ultimo

comma, c.c., che prevede in tema di Spa la nullità di ogni patto volto a rendere più gravoso l'esercizio del recesso, tale disposizione è pacificamente ritenuta applicabile anche alla Srl.

F. CHIAPPETTA, Nuova disciplina del recesso di società di capitali: profili interpretativi e applicativi, cit., pag. 507.

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possibile prevedere un termine di preavviso superiore ad un anno25 e dall'art. 34 del D. Lgs. n. 5 del 2003, che indica il termine finale di novanta giorni per l'esercizio del diritto in caso di introduzione o soppressione di clausola statutaria26.

2. Effetti dell'esercizio del diritto di recesso

Il legislatore non si è occupato di qualificare giuridicamente la vicenda scaturente dall’esercizio del recesso da parte del socio, limitandosi a configurare in capo al recedente il diritto al rimborso della partecipazione. È evidente, tuttavia, che l’esercizio del diritto in esame genera una serie di conseguenze giuridico-operative di non poco conto e sulle quali è opportuno concentrare brevemente l’attenzione.

Con la dichiarazione di recesso è palese che l’obiettivo del socio consista nel voler porre fine al proprio rapporto con la società recuperando il valore della partecipazione detenuta in essa. L’effetto principe dell’esercizio del recesso, quindi, è lo scioglimento per volontà unilaterale del rapporto sociale, limitatamente al socio recedente. Detto ciò, però, si tratta di definire quando si determini tale scioglimento. Il legislatore, infatti, nulla dice in merito al momento di operatività dell'istituto, rimettendo ancora una volta all’interprete l’arduo compito di trovare la soluzione più opportuna per risolvere il quesito27.

In assenza di una specifica previsione, la cessazione dello status socii si può riferire a due momenti: alla data della comunicazione della dichiarazione di recesso alla società oppure al momento successivo della liquidazione del socio receduto. Come auspicabile, data l’oggettiva delicatezza dell’argomento, la soluzione non è univoca.

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G. ZANARONE, Recesso del socio, cit., pag. 814.

26M. STELLA RICHTER, Diritto di recesso e autonomia statutaria, cit., pag. 408.

27La questione era controvera anche prima della riforma delle società ed non è risolta nemmeno in tema di

Spa, per la quale però l'art. 2437 bis, comma 2, c.c., prevede che le azioni oggetto di recesso sono inalienabili e soggette a deposito presso la società.

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Un primo filone interpretativo afferma che il socio, una volta data la comunicazione della dichiarazione di recesso alla società, perde il proprio status

socii fin da quel momento28. L'orientamento in esame si fonda su un'interpretazione letterale del disposto normativo; infatti, l’art.2473, comma 3, c.c., prevede che "i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione", da ciò si può desumere la conseguenza che da quel momento il recedente deterrà unicamente un diritto di credito soddisfatto successivamente con il rimborso della quota.

Secondo l'orientamento indicato il socio perderebbe da subito le proprie prerogative sociali, mantenendo la titolarità della partecipazione fino alla liquidazione della stessa; la quota, quindi, rimarrebbe di fatto in uno stato quiescente caratterizzato dalla sospensione immediata degli effetti che essa produce e la conseguente preclusione per il socio di poter esercitare i diritti sociali29.

La seconda teoria, del tutto differente, afferma che il socio nonostante abbia espresso la sua manifestazione di voler uscire dalla compagine sociale, mantiene il proprio status fino al momento della liquidazione della partecipazione30. Le motivazione su cui i sostenitori di tale orientamento fanno leva sono molteplici e verranno di seguito brevemente analizzate.

Innanzitutto, sembra deporre nel senso sopra esposto, il quarto comma dell'art. 2473, c.c., nel punto in cui prevede che il rimborso al recedente può avvenire anche tramite l’acquisto della partecipazione da parte di altri soci o di un terzo concordemente individuato. Dato che l'eventuale acquisto potrà aver luogo solo

28In tal senso M. TANZI, Recesso del socio, cit., pag. 1538.

In giurisprudenza richiamo la sentenza Cassazione Civile 19 marzo 2004 n. 5548, in Foro Italiano, 2004, I, pag. 2798.

29M. TANZI, Recesso del socio, cit., pag. 1538, secondo il quale con la dichiarazione di recesso si

produce l'effetto della sospensione immediata degli effetti della partecipazione con la conseguenza che già da tale data non potranno essere chiesti al socio eventuali versamenti ancora dovuti.

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In tal senso N. CIOCCA, Il recesso del socio dalla società a responsabilità limitata, cit., pag. 209; S. GUIZZARDI, Il recesso del socio, cit., pag. 246; O. CAGNASSO, Recesso del socio, cit., pag. 1843; V. CALANDRA BUONAURA, Il recesso del socio di società di capitali, cit., pag. 308; S. MASTURZI,

Recesso del socio, cit., pag. 90, secondo il quale il socio receduto potrebbe revocare la propria

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se la titolarità della partecipazione è in capo al dante causa e poiché, la negoziazione avverrà necessariamente in data successiva alla dichiarazione di recesso, allora risulta ragionevole concludere che alla data della comunicazione dell’esercizio del diritto non viene persa contestualmente la qualità di socio in capo al recedente31.

Altro aspetto che si aggiunge al precedente, riguarda il rapporto tra recesso e revoca della delibera che lo ha legittimato ai sensi del quinto comma dell'art. 2473, c.c.. Infatti, l'opinione di ancorare la perdita dello qualità di socio al momento della comunicazione di recesso non sembra coerente con la possibilità espressamente prevista dal legislatore di poter revocare la delibera, dato che in tal caso per il recedente si dovrebbe teorizzare una sorta di reviviscenza del rapporto sociale, con la conseguente difficoltà di regolamentare le situazioni intermedie. L'ultima considerazione, sulla quale i sostenitori della tesi in questione hanno fondato la propria soluzione attiene la conoscibilità della perdita dello stato di socio a terzi. Nell'ipotesi in cui si collocasse la cessazione della qualità di socio al momento della dichiarazione di recesso, la conseguente sospensione dei diritti sociale del receduto rischierebbero di rimanere un fatto meramente interno all'organizzazione, dato che solo al momento dell'effettivo mutamento della compagine sociale scatterebbero i meccanismi pubblicitari32.

Se si decide di accogliere questo secondo orientamento non appare difficile capire quale sia la sorte dei diritti connessi alla partecipazione. Infatti, fin tanto che il recedente è ancora socio è logico affermare la sopravvivenza in capo al medesimo della legittimazione ad esercitare tutti i diritti sociali connessi alla partecipazione33. Non sembra molto corretto, secondo la dottrina maggioritaria, ipotizzare una sospensione dell'esercizio dei diritti sociali del recedente

31

S. GUIZZARDI, Il recesso del socio, cit., pag. 246; G. ZANARONE, Recesso del socio, cit., pag. 821. Tale considerazione viene contestata dai sostenitori del primo orientamento esposto, ritenendo che la perdita dello stato di socio, che loro sostengono avvenire con la dichiarazione di recesso, non comporta la perdita della titolarità della partecipazione, ma la sospensione immediata degli effetti che la partecipazione stessa comporta., così M. TANZI, Recesso del socio, cit., pag. 1538.

32S. GUIZZARDI, Il recesso del socio, cit., pag. 247.

33Il capo al receduto sopravvivranno non solo i diritti sociali, ma anche i dovere connessi alla

partecipazione. Sono esempi di diritti sociali: espressione del voto in assemblea, il diritto di impugnativa delle delibere, il diritto di percepire gli utili, ecc...

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continuando al contempo a addossargli gli effetti che sorgono da delibere e fatti a cui lui non ha il potere di partecipare34. Allo stesso modo, non sembra molto convincente una soluzione intermedia, che permetta cioè di far sopravvivere in capo al recedente i diritti sociali, ma limitatamente a quei poteri atti alla conservazione del valore della quota. Anche se formalmente la soluzione potrebbe essere ragionevole, risulta di difficile applicazione operativa, dovuta alla difficoltà spesso riscontrata nel riconoscere la funzionalità della decisione societaria all'interesse del socio recedente35.

Resta da capire un ulteriore particolarità, cioè se sia o meno possibile comprendere fra i diritti che permangono in capo al socio, anche quello di alienazione della propria partecipazione. Il codice civile, diversamente dalla Spa, per la Srl nulla dispone in merito all'eventuale presenza di vincoli di alienabilità della quota lasciando ancora una volta il compito arduo all'interprete. La dottrina sul punto sembra concorde nel disconoscere il diritto di alienazione al recedente. Diverse sono le giustificazioni che vengono poste a fondamento di tale conclusione. Mentre alcuni individuano la motivazione nell'applicazione analogica dell'art. 2437 bis, comma 2, c.c., dettato in materia di Spa36, altri giustificano l'inalienabilità post-recesso della quota sul fatto che il recedente, una volta divenuto tale, è titolare di un credito da soddisfarsi con la procedura prevista per la sua liquidazione.

34In tal senso S. GUIZZARDI, Il recesso del socio, cit., pag. 248; G. ZANARONE, Recesso del socio,

cit., pag. 822 In senso contrario M. TANZI, Recesso del socio, cit., pag. 1538, che invece proponde per la sospensione degli effetti immediata degli effetti della partecipazione alla data della comunicazione del recesso.

35S. GUIZZARDI, Il recesso del socio, cit., pag. 248, nt. 103; N. CIOCCA, Il recesso del socio dalla società a responsabilità limitata, cit., pag. 208.

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3. Recesso parziale

Una tematica particolarmente controversa riguarda la possibilità o meno per il socio di una Srl di esercitare il così detto recesso parziale. Gli interpreti cioè si sono domandati se, a seguito del verificarsi di una causa di recesso, sia ammissibile esercitare la facoltà di recedere per una parte soltanto della quota di cui è titolare il socio uscente37.

La problematica non è affatto nuova già nel vigore della disciplina previgente, infatti, la dottrina si era ampiamente dibattuta sulla possibilità di riconoscere il recesso parziale sia per il tipo Spa che per la Srl38. Pur non senza perplessità la soluzione alla quale si giungeva prevalentemente era nel senso di ritenere che il recesso dovesse essere esercitato con riferimento all’intera partecipazione per entrambi i tipi societari, con l’eccezione delle società quotate nei mercati regolamentati per le quali era consentito recedere anche per una parte soltanto delle azioni39.

Con la riforma del diritto societario, il legislatore ha dettato un’espressa soluzione al quesito limitatamente per la Spa lasciando aperta la questione in tema di Srl. Infatti, mentre l’art. 2437, c.c., prevede la possibilità per il socio di esercitare il recesso per tutte, o solo per una parte delle azioni possedute40, nell’ambito della disciplina della Srl di contro non si rinviene alcuna esplicita previsione al riguardo. L’art. 2473, .c.c., infatti, non solo non prevede una norma analoga a quanto dettato per la Spa, ma non enuncia nemmeno dati decisivi ai

37 S. GUIZZARDI, Il recesso del socio, cit., pag. 237; P. PISCITELLO, Recesso ed esclusione nella s.r.l.,

cit., pag. 724.

38 F. ANNUNZIATA, Recesso del socio, cit., pag. 512. 39

G. GRIPPO, Il recesso del socio, cit., pag. 175; F. ANNUNZIATA, Recesso del socio, cit., pag. 512

40 Nella Spa l’ammissibilità del recesso parziale è strettamente legata alla particolare natura della

partecipazione azionaria, che essendo scomponibile in più titoli, rimane separata ed insensibile alla persona del detentore, per cui ciascun titolo può avere vicende autonome dagli altri. Inoltre l’ammissibilità del recesso parziale nella Spa è affermata anche dalla Relazione di accompagnamento al D.Lgs 6/2003, nella quale si legge che “la nuova disciplina della Spa tende a porre al suo centro l’azione, piuttosto che la persona del socio, pertanto si è ritenuto di consentire il recesso per una parte della partecipazione, ritenendo coerente che, mutato il quadro dell’operazione, il socio voglia rischiare meno, ma continuare ad essere socio”.

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fini della soluzione della questione41 che quindi viene rimessa completamente alle competenze degli interpreti.

Al fine di impostare correttamente il problema, oltre all’esposizione delle diverse interpretazioni a cui si presta la questione è opportuno evidenziare anche i principali aspetti a sostegno dell’una o dell’altra tesi e gli effetti dell’eventuale esercizio del recesso parziale nella disciplina della Srl.

Un primo filone interpretativo propende per ritenere legittimo l’esercizio del recesso parziale anche per il socio di Srl42. Sebbene non sia riproposta per quest’ultimo tipo societario una norma analoga al primo comma dell’art. 2437, c.c., non si ravvisa nemmeno un espresso divieto che tale operazione possa aver luogo. Infatti il legislatore, ove ha inteso escludere tale forma di recesso lo ha fatto espressamente, come avviene per il socio cooperatore43 oppure per le ipotesi di recesso di società soggette ad attività di direzione e coordinamento44.

Prescindendo dalla formulazione letterale della norma45, molto più interessante appare la giustificazione che i sostenitori del presente orientamento individuano muovendo dagli obiettivi che il legislatore della riforma ha inteso perseguire con il rafforzamento dell’istituto del recesso. Se è vero che l’ammissibilità del recesso parziale sembra contrastare con il principio di unitarietà della quota, appare altrettanto vero che l’istituto presenta potenzialità di non poco conto in tema di contrattazione endosocietaria. Infatti, dalla valutazione “costi e benefici” conseguenti all’esercizio del recesso, il socio potrebbe ritenere opportuno ridurre semplicemente il proprio investimento piuttosto che trovarsi costretto a conservarlo o riscattarlo integralmente. Ciò, sembra coerente anche con

41

P. PISCITELLO, Recesso ed esclusione nella s.r.l., cit., pag. 724; M. STELLA RICHTER, Diritto di

recesso e autonomia statutaria, cit., pag. 409.

42 P. PISCITELLO, Recesso ed esclusione nella s.r.l., cit., pag. 724; D. GALLETTI, Il recesso del socio nelle società di capitali, cit., pag. 256.

43

L’art. 2535, comma 1, c.c., nel disciplinare il recesso del socio da società cooperativa, dispone che “il recesso non può essere parziale”.

44 L’art. 2497 quater, comma 1, lett. b), c.c., nel dettare la disciplina del recesso del socio da società

soggette ad attività di direzione e coordinamento, prevede che è consentito recedere soltanto per l’intera partecipazione, quando sia stata pronunciata condanna di chi esercita attività di direzione o coordinamento per violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale.

45 Non può ritenersi decisiva ai fini dell’ammissibilità del recesso parziale la semplice mancanza di un

espresso divieto di legge, affermando che il legislatore quando ha inteso escludere tale opzione l’ha vietata in modo esplicito, così P. PISCITELLO, Recesso ed esclusione nella s.r.l., cit., pag. 724.

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l’esigenza della società di diminuire il più possibile i costi connessi all’exit e ridurre l’incidenza dell’esercizio del diritto sulla situazione economica della società46.

Pertanto, più che dall’applicazione analogica della disciplina della Spa, l’estensione alla Srl del recesso parziale deriverebbe dalla funzione di negoziazione che l’istituto in questione svolge nell’ambito di quest’ultimo tipo societario47.

Guardando agli effetti che comporta l’esercizio del recesso parziale, i sostenitori del presente orientamento, fanno notare che esso non comportano un alterazione dei meccanismi decisionali della società o delle regole di funzionamento dell’impresa comune48 e pertanto appare difficile giungere ad una soluzione

contraria all’ammissibilità.

In senso contrario a quanto fino ad ora esposto, possono invocarsi diversi argomenti sia di tipo letterale che sistematico ed è proprio su di essi, che un secondo filone interpretativo fonda la giustificazione dell’illegittimità del recesso parziale per il socio di Srl49. Il primo aspetto che viene addotto in tal senso è il silenzio del legislatore, cioè il fatto che nulla viene detto per la Srl a differenza di quanto accade per la Spa, può lasciar intendere il carattere eccezionale dell’istituto che solo ove espressamente prevista può essere ammesso. Inoltre, il fatto che l’art. 2497 quater, c.c., e l’art. 2532, c.c., intervengano per negare il recesso parziale con riferimento alle rispettive fattispecie, non postula l’idea che senza tale intervento, sarebbe ammissibile il contrario in virtù di un principio generale in materia societaria, ma tale divieto è posto con solo riguardo alla Spa,

46 S. GUIZZARDI, Il recesso del socio, cit., pag. 239. 47 F. ANNUNZIATA, Recesso del socio, cit., pag. 513.

48 Nella società di persona, invece, il frazionamento della partecipazione sociale comporta una modifica

delle regole di gestione dell’impresa comune e pertanto, deve ritenersi vietata la divisibilità delle partecipazioni.

49 M. TANZI, Recesso del socio, cit., pag. 1540; G. ZANARONE, Recesso del socio, cit., pag. 775, nt. 1;

F. CHIAPPETTA, Nuova disciplina del recesso di società di capitali: profili interpretativi e applicativi, cit., pag. 505; M. PERRINO, La rilevanza del socio nella s.r.l., cit., pag. 119; M. STELLA RICHTER,

Diritto di recesso e autonomia statutaria, cit., pag. 409, per il quale in una società caratterizzata dalla

rilevanza dei rapporti contrattuali tra i soci quale è la Srl, “il recesso non può che essere visto in termini non troppo disomogenei alla generale figura del recesso negoziale come tale sempre inteso in termini di unitaria risoluzione unilaterale del contratto.

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nella quale altrimenti la facoltà di recedere per parte delle azioni sarebbe consentita ai sensi dell’art. 2437, c.c..50.

Un secondo e più decisivo argomento a sostegno di questa interpretazione viene ravvisato nella natura essenzialmente unitaria, indivisibile e fortemente personalizzata della quota, dato che con la riforma è stato eliminato ogni riferimento alla divisibilità della partecipazione51. A differenza delle azioni, infatti, le quote non si commisurano in modo astratto sulla base di un rapporto matematico che prescinde dal suo titolare, ma si identificano e si caratterizzano proprio nella persona del socio stesso. D’altronde, è la stessa legge delega che prevede per la Srl, una disciplina autonoma rispetto a quella della Spa, caratterizzata proprio dal principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci stessi; ciò con una soluzione nettamente differente da quella seguita per la Spa, per quale è la stessa relazione accompagnatoria al D.Lgs 6/2003 a porre al centro l’azione piuttosto che la persona del socio52.

Pertanto, questo secondo orientamento preferisce concludere che il silenzio del legislatore in merito al recesso parziale nella Srl appare non tanto come un’omissione, quanto una scelta voluta, coerente con la definizione di un modello che attribuisce alla figura del socio un ruolo centrale.

Infine, la dottrina si è posta il problema circa la possibilità di consentire all’autonomia privata di introdurre una clausola statutaria che legittimi il recesso parziale. Sul punto, la soluzione preferibile, sembra essere nel senso dell’ammissibilità di una simile previsione, dato che in tal caso sono gli stessi soci ad aver valutato l’utilità della strumento al fine di risolvere in miglior modo possibili conflitti endosocietari che si possono manifestare53.

50 G. ZANARONE, Recesso del socio, cit., pag. 775, nt. 1. 51

Con la riforma è stato eliminato l’art. 2482, c.c., il quale sanciva espressamente la divisibilità della quota in caso di successione o di alienazione.

52 M. PERRINO, La rilevanza del socio nella s.r.l., cit., pag. 120.

53 F. ANNUNZIATA, Recesso del socio, cit., pag. 514; P. REVIGLIONO, Il recesso nella società a responsabilità limitata, cit., pag. 337; M. CERA, Le clausole statutarie che determinano il diritto di recesso del socio, cit., pag. 477; M. STELLA RICHTER, Diritto di recesso e autonomia statutaria, cit.,

pag. 409; F. CHIAPPETTA, Nuova disciplina del recesso di società di capitali: profili interpretativi e

applicativi, cit., pag. 505; contra M. TANZI, Recesso del socio, cit., pag. 1540; G. ZANARONE, Recesso del socio, cit., pag. 775, nt. 1; M. PERRINO, La rilevanza del socio nella s.r.l., cit., pag. 119.

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4. Valutazione della partecipazione del recedente

Il terzo comma dell’art. 2473, c.c., regola il rimborso della partecipazione spettante al socio che recede dalla società. La disciplina in esso contenuta prevede dei criteri per la valutazione della quota radicalmente mutati rispetto alla disciplina anteriore alla riforma. Infatti, il previgente art. 2437, c.c., dettato per la Spa ed espressamente richiamato per la Srl54, ancorava la valutazione della partecipazione al valore del patrimonio sociale risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato e quindi affetto dall’applicazione dei principi contabili di prudenza e costo storico55. Un simile criterio di valutazione risultava essere potenzialmente iniquo per il socio recedente, rischiando di disincentivare dal punto di vista economico l’esercizio del recesso e la conseguente uscita dalla società56.

Con l’intervento riformatore del 2003, il legislatore ha cercato di regolare il procedimento di determinazione del valore della quota spettante al socio recedente in modo da realizzare un contemperamento fra l’interesse della società e dei terzi alla salvaguardia della consistenza patrimoniale, e quello del socio recedente a ottenere il valore effettivo e equo della propria partecipazione57. Attualmente l’art. 2473, c.c., dettato specificatamente per la Srl, prevede che il socio che esercita il recesso ha diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione il cui valore viene determinato sempre in proporzione al patrimonio sociale, ma a tal fine determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione58.

54Nella previgente disciplina della Srl, l'art. 2494, faceva espresso rinvio all'art. 2437, c.c..

55 F. ANNUNZIATA, Recesso del socio, cit., pag. 520; M. TANZI, Recesso del socio, cit., pag. 1541.

Il bilancio infatti, è un prospetto contabile redatto secondo criteri prudenziali, pertanto alcuni valori non trovano rappresentazione, come ad esempio l'avviamento o le rivalutazioni.

56 A. TUCCI, La valutazione della partecipazione del recedente, in S.r.l. Commentario, Dedicato a G. B.

Portale, a cura di Dolmetta e Presti, Milano, 2011, pag. 478.

57

S. GUIZZARDI, Il recesso del socio, cit., pag. 249.

58Per la determinazione del patrimonio sociale ai fini della quantificazione del valore di rimborso della

partecipazione al socio recedente, non si fa più riferimento al bilancio dell'ultimo esercizio, ma al valore di mercato dello stesso patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso, in base a quanto disposto dal terzo comma, dell'art. 2473, c.c..

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A differenza di quanto previsto per il recesso dalla Spa, il legislatore si astiene da fornire criteri legali per la valutazione del patrimonio e la conseguente determinazione del valore della partecipazione, limitandosi a richiamare quale criterio determinante da seguire “il valore di mercato”. Tale espressione, non priva di ambiguità, ha dato luogo a diverse interpretazioni sul significato da attribuirvi, soprattutto in considerazione della tendenziale chiusura al mercato della Srl59. La locuzione adoperata dal legislatore, quindi, ha generato una divisione fra gli interpreti, che si sono in primo luogo domandanti se il riferimento al valore di mercato si riferisca al patrimonio sociale oppure alla singola partecipazione.

Una prima interpretazione forse maggiormente aderente al significato letterale della disposizione, ritiene che l'oggetto di valutazione immediata secondo il criterio del valore di mercato sia in patrimonio sociale60. Si dovrebbe, pertanto, procedere prima alla stima di quest'ultimo, inteso come complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività di impresa, poi a seguito di questa valutazione si dovrebbe procedere all'individuazione del valore della partecipazione in proporzione appunto al valore del patrimonio. Secondo la tesi in esame determinare il valore di mercato del patrimonio sociale61, significa essenzialmente quantificare il valore corrente dei cespiti aziendali maggiorato dell'eventuale avviamento, cioè generare una stima del patrimonio condotta a valori non di liquidazione, ma di cessione, tenendo conto anche delle prospettive reddituali dell'impresa62. Pertanto, per giungere al valore di mercato complessivo del patrimonio è necessario procedere alle valutazione delle singole componenti patrimoniali attive e passive rettificate a valore correnti, a tale valore andrà poi

59 A. TUCCI, La valutazione della partecipazione del recedente, cit., pag. 478; S. GUIZZARDI, Il recesso del socio, cit., pag. 250.

60

In tal senso S. GUIZZARDI, Il recesso del socio, cit., pag. 250; A. TUCCI, La valutazione della

partecipazione del recedente, cit., pag. 479; F. ANNUNZIATA, Recesso del socio, cit., pag. 520; G.

ZANARONE, Recesso del socio, cit., pag. 829; M. TANZI, Recesso del socio, cit., pag. 1541; V. CALANDRA BUONAURA, Il recesso del socio di società di capitali, cit., pag. 315; N. CIOCCA, Il

recesso del socio dalla società a responsabilità limitata, cit., pag. 212.

61 Con tale espressione gli aziendalisti intendono generalmente il valore economico effettivo del

patrimonio sociale.

62 F. ANNUNZIATA, Recesso del socio, cit., pag. 520; G. ZANARONE, Recesso del socio, cit., pag. 829;

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aggiunto l'eventuale avviamento63 attribuibile al complesso aziendale, cioè le prospettive reddituali dell'impresa e gli incrementi attesi in un certo arco temporale attualizzati al momento della valutazione64.

Detto ciò, se si accoglie l'orientamento appena sintetizzato, si pone il problema di determinare le modalità aziendalistico-contabili con cui pervenire alla valutazione del patrimonio sociale. Il legislatore sul punto non fornisce alcuna indicazione, l'art. 2473, c.c., dispone in maniera estremamente generica che il patrimonio sociale è determinato tenendo conto del “valore di mercato”. Pertanto, la dottrina sembra concorde nel ritenere l'inesistenza di un metodo valutativo prefissato valido a priori, ma è consentito utilizzare le tecniche ed i criteri che di volta in volta appaiono più idonei alle caratteristiche della società ad alla composizione del patrimonio65.

Un diverso filone interpretativo sostiene, invece, che la valutazione in base al criterio del valore di mercato debba essere effettuata con riferimento alla partecipazione del socio. In tal caso la determinazione del valore da attribuire alla quota avviene sulla base dei prezzi di eventuali alienazioni delle partecipazioni poste in essere in precedenza; solo nel caso in cui non sussista un mercato, il valore deve essere calcolato facendo riferimento al valore effettivo dell'intera azienda66.

Questa secondo tesi, seppur sostenuta da alcuni, soffre di difetto che può renderne talvolta difficile l'effettiva applicazione; infatti l'assenza per il tipo Srl di un mercato regolamentato nel quale scambiare le partecipazione sociali impedisce molto spesso di poter far riferimento ad eventuali transazioni con caratteristiche analoghe e di conoscere anticipatamente il prezzo di scambio delle

63 Non è presente nell’ordinamento italiano una definizione giuridica di avviamento. In economia con tale

termine si intende, l’attitudine dell’azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria. Esso rappresenta quell’insieme di fattori immateriali come il know how, il volume degli affari, il buon nome sul mercato, la clientela, ecc… Ricordo che quando si parla di avviamento ci si può riferire sia ad una valore positivo ( in inglese goodwill) oppure ad un valore negativo (in inglese badwill).

64 A. TUCCI, La valutazione della partecipazione del recedente, cit., pag. 479. 65

M. TANZI, Recesso del socio, cit., pag. 1542, nt. 76; N. CIOCCA, Il recesso del socio dalla società a

responsabilità limitata, cit., pag. 213; S. GUIZZARDI, Il recesso del socio, cit., pag. 250.

Sono esempi di criteri di valutazione: il criterio finanziario, reddituale, patrimoniale o misto.

66 P. PISCITELLO, Recesso ed esclusione nella s.r.l., cit., pag. 731; in giurisprudenza richiamo la

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stesse.

Detto ciò, quindi, la maggior parte della dottrina preferisce aderire alla prima tesi determinando il valore della partecipazione quale riflesso della valutazione del patrimonio sociale, rapportato alla percentuale di possesso di cui è titolare il socio receduto67.

Seguendo un ragionamento più pratico, di fatto le due interpretazione del testo normativo appena sintetizzate non conducono ad esiti molto dissimili. Anzi, per un certo verso potrebbero costituire un elemento di elasticità nell'applicazione della disciplina della Srl, tale da consentire di poter scegliere il criterio in grado di assicurare che al socio venga assegnato il valore effettivo della partecipazione68.

Altra questione particolarmente dibattuta, è se l'atto costitutivo posso o meno stabilire particolari criteri di valutazione, a prescindere dal criterio di valorizzazione del patrimonio sociale sulla base del valore di mercato.

Contrariamento a quanto previsto pe la Spa69, in tema di Srl la legge non prevede espressamente la possibilità per l'autonomia statutaria di stabilire diversi criteri di valutazione. Pertanto, parte della dottrina ha escluso quest'ultima possibilità, individuando la giustificazione sia sul piano formale che sostanziale. Guardando al primo profilo, la ragione dell'inderogabilità può essere ricollegata alla mancata previsione nella Srl, quale causa legale di recesso, della modifica dei criteri di valutazione. Mentre tale fattispecie è espressamene prevista in tema di Spa dall'art. 2437, comma 1, lett. f), c.c., manca una simile previsione nella disciplina della Srl, tale divergenza potrebbe trovare giustificazione proprio in una diversa regolamentazione sul punto70.

Sotto il profilo sostanziale invece, la questione è maggiormente controversa. A tal

67 S. GUIZZARDI, Il recesso del socio, cit., pag. 250; A. TUCCI, La valutazione della partecipazione del recedente, cit., pag. 479; F. ANNUNZIATA, Recesso del socio, cit., pag. 520.

68

A. TUCCI, La valutazione della partecipazione del recedente, cit., pag. 480.

69 L'art. 2437 ter, comma 4, c.c., in tema di Spa prevede espressamente la possibilità che lo statuto

stabilisca criteri di determinazione del valore di liquidazione diversi, purché vengano date alcune indicazione previste dalla disposizione.

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proposito parte della dottrina propende per ritenere inammissibile la sola previsione statutaria di criteri peggiorativi, poiché ciò potrebbe compromettere lo stesso diritto del socio recedente all'ottenimento di un valore di rimborso effettivo della propria partecipazione; sarebbero invece consentite deroghe migliorative rispetto al criterio legale71.

Secondo un diverso orientamento72 l'esclusione della possibilità di deroga va estesa sia alle modifiche migliorative che peggiorative dei criteri di valutazione. È evidente infatti, che il legislatore nel predisporre l'attuale disciplina sul recesso abbia inteso creare un equilibrio tra gli interessi coinvolti nel contesto societario. Pertanto, secondo i sostenitori del presente orientamento, anche una deroga migliorativa non è da ritenersi ammissibile in quanto potenzialmente lesiva dell'interesse dei creditori alla salvaguardia dell'integrità patrimoniale. Infatti, tale variazione potrebbe comportare una diminuzione delle risorse patrimoniali della società nel caso in cui il rimborso debba avvenire mediante riduzione del capitale sociale o utilizzo delle riserve disponibili73.

Se quanto appena esposto è vero, allora il criterio legale di valutazione della partecipazione appare il più soddisfacente sia in quanto media fra gli opposti interessi coinvolti sia perché è in grado di garantire un adeguato livello di certezza del diritto74.

Di avviso completamente opposto è infine un terzo filone dottrinale, secondo il quale guardando all'intera disciplina che il legislatore della riforma ha previsto per il tipo Srl si può affermare che un minor margine di intervento dell'autonomia statutaria in assenza di espressa previsione normativa sembra contraddire con uno dei più significativi tratti distintivi del tipo societario in esame. Pertanto, secondo tale orientamento l'ammissibilità di criteri diversi in sede statutaria,

71 In tal senso, G. ZANARONE, Recesso del socio, cit., pag. 831; F. ANNUNZIATA, Recesso del socio,

cit., pag. 523; V. CALANDRA BUONAURA, Il recesso del socio di società di capitali, cit., pag. 316: O. CAGNASSO, Recesso del socio, cit., pag. 1846.

72

S. GUIZZARDI, Il recesso del socio, cit., pag. 252.

73 Mentre nel caso di rimborso mediante riduzione del capitale sociale, ai creditori è riconosciuto lo

strumento dell'opposizione; tale garanzia viene meno nel caso di rimborso con riduzione delle riserve disponibili.

74

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anche se non espressamente riconosciuta, non può essere negata e l'omissione del legislatore può essere giustificata dalla maggiore snellezza che caratterizza la tecnica di regolamentazione della Srl75.

Quanto fino ad ora esposto in merito alla complessa questione dell'ammissibilità o meno di criteri di valutazione convenzionali riguarda le cause legali di recesso. Infatti, con riferimento alle cause statutarie, essendo esse stesse conseguenza dell'autonomia statutaria, l'opinione dominante ritiene ammissibile la deroga sia in senso migliorativo che peggiorativo dei criteri di valutazione76.

Per quanto attiene il momento della valutazione l'art. 2473, comma 3, c.c., fa espresso riferimento, da un punto di vista temporale, “al momento della dichiarazione di recesso” diversamente da quanto previsto in tema di Spa77. La

locuzione utilizzata dal legislatore, tuttavia, appare ancora una volta ambigua e lascia spazio ad una duplice lettura.

Data la natura recettizia della dichiarazione di recesso, un primo filone interpretativo colloca il momento della valutazione nella ricezione della dichiarazione da parte della società78. Per contro, altra parte della dottrina ritiene rilevante il momento della spedizione della dichiarazione in quanto è in tale momento che si esplicita la comunicazione della volontà di recedere, “comunicazione” che il comma 4, del medesimo art. 2473, c.c., ritiene rilevante

75 In tal senso, P. PISCITELLO, Recesso ed esclusione nella s.r.l., cit., pag. 731.

76 P. PISCITELLO, Recesso ed esclusione nella s.r.l., cit., pag. 732; S. GUIZZARDI, Il recesso del socio,

cit., pag. 251; P. REVIGLIONO, Il recesso nella società a responsabilità limitata, cit., pag. 393; F. ANNUNZIATA, Recesso del socio, cit., pag. 523.

77 A. TUCCI, La valutazione della partecipazione del recedente, cit., pag. 481.

Diversamente in tema di Spa, l'art. 2437 ter, c.c., prevede la determinazione del valore in via precostituita rispetto alla data della delibera che legittima il recesso. La norma prevede che il valore di liquidazione deve essere determinato facendo "esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso". La conseguenza di tale differenza, è che i soci di Spa possono essere in grado di sapere preventivamente all'esercizio del recesso il valore di rimborso, mentre non è così per i soci di Srl.

78 A. TUCCI, La valutazione della partecipazione del recedente, cit., pag. 481; S. GUIZZARDI, Il recesso del socio, cit., pag. 253; F. ANNUNZIATA, Recesso del socio, cit., pag. 522, secondo il quale,

stante il silenzio della norma sull'argomento, la soluzione va individuata nei principi generali, in particolare nella natura ricettizia della dichiarazione di recesso.

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ai fini del calcolo dei termini per il rimborso della partecipazione79.

Un ultimo aspetto sulla tematica affrontata nel presente paragrafo riguarda la determinazione dei soggetti incaricati di effettuare la valutazione della quota e l'eventuale comportamento da adottare in caso di disaccordo. In merito al primo argomento la norma si astiene dall'indicare il soggetto competente alla quantificazione; nel silenzio normativo la soluzione più plausibile sembra essere quella di attribuire tale competenza all'organo amministrativo in forma collegiale, a meno che non abbia struttura monocratica, dato che il rimborso rappresenta un preciso obbligo a carico della società80. Del resto, a meno che non sia lo stesso statuto a prevedere una diversa soluzione, non sembrerebbe trovare una giustificazione razionale una soluzione difforme da quanto previsto in tema di Spa81.

Come anticipato l'ultima parte del terzo comma, dell'art. 2473, c.c., contempla espressamente l'ipotesi di disaccordo fra i soci circa la determinazione del valore della quota e prevede la possibilità di ricorrere ad un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente. La previsione normativa, prevista in termini analoghi anche nella Spa, è stata introdotta con la riforma del 2003; la disciplina previgente infatti, nulla prevedere circa la possibilità del socio di contrastare il valore di liquidazione82. Oggi il terzo comma, dell'art. 2473, c.c., delinea un percorso ben specifico in merito alla determinazione del valore della partecipazione affidando prima di tutto la competenza alle parti contrapposte e solo nel caso di disaccordo può essere chiesto l'intervento di una terza parte, che

79

In tal senso, G. ZANARONE, Recesso del socio, cit., pag. 828, nt. 126.

Anche in merito alla determinazione del momento di riferimento per la valutazione, è sorto il dubbio di ammettere o meno la deroga statutaria a quanto disposto dal legislatore, che consenta di fissare un momento differente da quello della dichiarazione di recesso. Come detto in precedenza con riferimento alla possibilità di determinare valori differenti rispetto al valore di mercato, l'interpretazione maggioritaria ritiene che la norma in questione sia inderogabile per le fattispecie legali e derogabile per le ipotesi statutarie di recesso.

80 S. GUIZZARDI, Il recesso del socio, cit., pag. 253; M. TANZI, Recesso del socio, cit., pag. 1542. 81

Per il tipo Spa, l'art. 2437 ter, c.c., prevede espressamente che la competenti a determinare il valore di liquidazione siano gli amministratori. A differenza di quanto previsto per la Spa, per la Srl non è richiesto il previo parere del collegio sindacale o del soggetto incaricato della revisione contabile, a meno ciò non sia previsto nello statuto.

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determini il valore al posto loro. Tale soggetto visto il richiamo fatto all'art. 1349, comma 1, c.c., opera quale terzo arbitratore e deve procedere alla valutazione con equo apprezzamento; le sue conclusioni possono essere riviste dal giudice solo se manifestamente inique o erronee83.

L'istanza al tribunale per la nomina dell'esperto è concordemente ritenuta inoltre il rimedio a disposizione del socio recedente dinanzi all'inerzia della società di provvedere alla valutazione. In tal caso spetterà al perito effettuare, non la revisione del valore, ma la determinazione dello stesso.

Non sono previsti termini legali per l'istanza di nomina dell'esperto, è ragionevole tuttavia ritenere che la richiesta non possa essere consentita sicuramente dopo il pagamento in favore del socio, ma anche già dopo che sia stata avviata la procedura finalizzata a tale pagamento84.

5. Procedimento di liquidazione

Il procedimento di liquidazione della quota è uno dei punti fondamentali della disciplina del recesso introdotta con la riforma. Come in parte è già stato sottolineato, infatti, è proprio nella fase liquidatoria che si evince un importante elemento di tutela dell'interesse dei creditori e della salvaguardia del capitale sociale.

Con la riforma pertanto, il legislatore ha disegnato ex novo un iter procedimentale per la liquidazione della quota piuttosto complesso, strutturato in modo tale da equilibrare il potenziamento del diritto di recesso con l'esigenza di stabilità della società e del capitale sociale85. Si ritiene opportuno pertanto, dedicare il presente paragrafo all'analisi del procedimento di liquidazione e delle varie modalità di rimborso previste dalla norma.

83

Non è chiaro se l'intervento del giudice deve avvenire nell'esercizio della giurisdizione contenziosa o in quello della giurisdizione volontaria. L'intervento del giudice può essere chiesto anche qualora manchi la pronuncia del terzo.

84 N. CIOCCA, Il recesso del socio dalla società a responsabilità limitata, cit., pag. 211. 85

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Una volta determinato il valore da liquidare al socio recedente si deve provvedere al rimborso di tale valore sulla base di quanto previsto dal quarto comma, dell'art. 2473, c.c.. La norma appena richiamata prevede diverse modalità di rimborso della partecipazione del socio recedente con un procedimento a tappe successive, da svolgersi secondo un ordine rigorosamente predeterminato e il cui obiettivo è quello di attuare i diritti del socio uscente mantenendo, per quanto possibile, l'integrità del patrimonio sociale86. La norma istituisce una rapporto di rigida consequenzialità delle varie tecniche di rimborso, secondo il quale risulta necessario effettuare almeno un tentativo per ogni opzione prima di passare alla successiva modalità87.

La prima ipotesi di rimborso prevista dal legislatore, è l'acquisto della partecipazione del recedente da parte degli altri soci in proporzione alla loro partecipazione88. Benché la norma utilizzi un'espressione possibilistica è da ritenere che questa sia la prima modalità e solo ove i soci non accettino di acquistare le quote del receduto, si può dar luogo all'applicazione delle altre tecniche89.

La motivazione sottesa a quanto detto appare di facile comprensione; l'acquisto da parte dei soci, infatti, non solo risulta nella Srl un'operazione agevole dal punto di vista pratico, ma soprattutto consente di soddisfare al contempo una duplice esigenza: la salvaguardia del capitale sociale, dato che non è la società che deve far fronte con le proprie risorse al rimborso, e la conservazione del rapporto di proporzionalità tra le partecipazioni. Laddove infatti siano i soci stessi ad acquistare la quota in proporzionale alla loro percentuale di

86 P. PISCITELLO, Recesso ed esclusione nella s.r.l., cit., pag. 733.

87 G. ZANARONE, Recesso del socio, cit., pag. 836; N. CIOCCA, Il recesso del socio dalla società a responsabilità limitata, cit., pag. 216; D. GALLETTI, Recesso del socio, cit., pag. 1912.

L'art. 2473, comma 4, c.c., di fatto distingue le tecniche di rimborso in due gruppi: un primo gruppo include le modalità che incidono sui soci o sui terzi, non comportando alcun esborso da parte della società; il secondo gruppo invece, prevede l'utilizzo di risorse sociali per far fronte al rimborso del recedente.

88 La previsione è almeno in apparenza coerente a quanto previsto in tema di Spa, per la quale l'art. 2437

quater, c.c., prevede che in caso di recesso le azioni del recedente vengono offerte in opzione agli altri soci, e qualora non siano acquistate da questi ultimi, possono essere offerte a terzi.

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partecipazione al capitale sociale, gli equilibri già esistenti all'interno della compagine societaria non vengono alterati né si subisce l'entrata di un nuovo socio nella società. La soluzione, quindi, sembra senza dubbio quella preferibile sotto tutti gli aspetti. Tuttavia, la formulazione letterale della norma, ha indotto alcuni a restringere l'ambito di applicazione della presente opzione. Seguendo un interpretazione meramente letterale, infatti, sembra che nell'ipotesi in cui anche uno solo dei soci non accetti di acquistare la quota del recedente, non sia possibile procedere con tale modalità nemmeno da parte degli altri soci, dovendo necessariamente procedere con le opzioni alternative90. In tale prospettiva la previsione in virtù della quale il rimborso può “avvenire anche mediante acquisto da parte della altri soci proporzionalmente”, rappresenta una regola meramente eventuale91.

Diversa tuttavia, è l'interpretazione maggioritaria, secondo la quale in coerenza con la ratio della disciplina e con la volontà di evitare esborsi da parte della società, non si ravvisano impedimenti alla possibilità degli altri soci di acquistare la partecipazione. Pur non essendo prevista nella Srl una disposizione analoga al terzo comma, dell'art. 2437 quater, c.c.92, in tema di Spa, l'interpretazione prevalente sostiene che data l'assenza di un diritto del socio al mantenimento della proporzione della sua partecipazione, ogni membro ha comunque il diritto di acquistare la parte della quota eventualmente inoptata93.

La seconda modalità prevista è l'acquisto da parte di un terzo. Di fatto la formulazione letterale della disposizione non sembra lasciar intendere un vero e proprio regime di consequenzialità tra la presente tecnica e quella precedente. Per cui parte della dottrina sostiene che l'acquisto della partecipazione da parte degli altri soci o da un terzo è incondizionata, come confermato dall'uso del termine “oppure” nella previsione delle due modalità94. La tesi non è al contrario

90 M. TANZI, Recesso del socio, cit., pag. 1544; G. ZANARONE, Recesso del socio, cit., pag. 838. 91 M. GARCEA, Profili procedimentale del recesso, cit., pag. 490.

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Tale norma prevede espressamente che i soci che hanno esercitato il diritto d'opzione, possono acquistare con prelazione le azioni rimaste inoptate.

93 In tal senso, M. GARCEA, Profili procedimentale del recesso, cit., pag. 491; S. GUIZZARDI, Il recesso del socio, cit., pag. 257; F. ANNUNZIATA, Recesso del socio, cit., pag. 526.

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