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Capitolo 5: Debiti (Nuovo Principio Contabile OIC 19)

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Capitolo 5: Debiti (Nuovo Principio Contabile OIC 19).

5.1 Il metodo del costo ammortizzato per debiti e crediti nel bilancio civilistico.

Le novità normative introdotte dal d.lgs. 139/2015 al codice civile e al d.lgs. 127/1991, che in questo caso interessano, sono quelle regolanti la valutazione dei debiti e dei crediti, nonché di talune tipologie di titoli immobilizzati che sono rappresentativi di crediti. Appare fondamentale, a questo proposito, l'introduzione dell'obbligo di utilizzare il “metodo del costo ammortizzato” per effettuare le misurazioni al momento della prima iscrizione in bilancio e alla chiusura degli esercizi successivi, mutuato dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

I postulati di bilancio.

Le modifiche introdotte dal d.lgs. 139/2015 concernono, innanzitutto, i cd postulati di bilancio, vale a dire i principi generali che presiedono alla sua costruzione. In particolare, il nuovo comma 4 dell'art. 2423 cc, inserito tra il comma 3 e il comma 4 del testo vigente fino al 31/12/2015, dispone che “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”. Ciò, di fatto, significa che il legislatore permette di derogare all'applicazione degli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa nel caso in cui gli amministratori li ritengano “irrilevanti”.

È da notare che, in questo caso, non si tratta di una deroga ai principi di legge perché la loro applicazione comporterebbe una deviazione dalla clausola generale del bilancio (l'ottenimento della “rappresentazione veritiera e corretta”), bensì di una presa d'atto che l'applicazione di taluni principi potrebbe non aggiungere particolare valore alle informazioni altrimenti fornite in bilancio, a favore dei portatori di interesse che su quest'ultimo e solo su quest'ultimo basano le proprie

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decisioni di investimento, di finanziamento, di intrattenimento di fisiologici rapporti commerciali o di lavoro dipendente o professionale e via dicendo1. Tale principio generale è applicato, naturalmente, anche al metodo di valutazione al costo ammortizzato.

Un'altra rilevante modifica alle regole di base è stata apportata all'art. 2423 bis cc: dal comma 1 è stata cancellata la necessità di rappresentare in bilancio i valori in base alla “funzione economica” dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato. Allo stesso tempo è stato aggiunto il comma 1 bis: “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”. In particolare, il metodo del costo ammortizzato considera, tra le altre cose, gli eventuali aggi e disaggi di emissione su prestiti obbligazionari emessi dalla società che redige il bilancio come elementi dell'onerosità effettiva dei prestiti stessi e non come presunti oneri o proventi di natura pluriennale da ammortizzare su base lineare per l'intera durata del prestito. In altri termini, aggi e disaggi di emissione devono essere considerati nel calcolo del tasso di interesse effettivo relativo allo strumento finanziario di riferimento e ripartiti per l'intera durata di questo con tecniche finanziarie e non su base lineare, come invece avrebbe senso se si trattasse dell'ammortamento di un'immobilizzazione immateriale2.

La modifica dello schema di Stato Patrimoniale.

Alla luce di quanto detto sopra, non sorprende che il d.lgs. 139/2015 abbia modificato, coerentemente, lo schema di Stato Patrimoniale disciplinato dall'art. 2424 cc. In particolare, la voce D) dell'attivo, dal 01/01/2016, dovrà accogliere il valore dei meri “Ratei e Risconti”, così come dovrà fare la simmetrica voce E) del passivo: è stato, dunque, cancellato il riferimento, da entrambe le voci, rispettivamente al disaggio e all'aggio di emissione.

Ma se ciò è vero, allora dove dovranno essere rappresentati, nello Stato Patrimoniale, i valori relativi al disaggio e all'aggio di emissione?

1 Da pag. 25 di “Costo ammortizzato per debiti e crediti nel bilancio civilistico” di Claudia Mezzabotta, IPSOA Quotidiano, Milano, 02/2016.

2 Da pag. 25 di “Costo ammortizzato per debiti e crediti nel bilancio civilistico” di Claudia Mezzabotta, IPSOA Quotidiano, Milano, 02/2016.

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In linea con quanto stabilito anche dai principi contabili internazionali IAS 1 e IAS 39, tali importi dovranno essere portati a decremento (il disaggio) e a incremento (l'aggio) del valore del prestito obbligazionario rilevato tra i debiti dello Stato Patrimoniale passivo, in particolare alle voci “D.1) – Obbligazioni” e “D.2) – Obbligazioni convertibili”, a seconda della tipologia di prestito emesso.

La valutazione dei titoli immobilizzati.

Il d.lgs. 139/2015 ha modificato l'art. 2426 comma 1 n. 1) cc stabilendo che, a partire dall'esercizio che inizia il 01/01/2016, “le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rappresentate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile”. Questa indicazione normativa è del tutto nuova e richiede che gli amministratori misurino il valore dei titoli classificati tra le immobilizzazioni finanziarie non più in base al criterio del costo storico, al netto di eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore (come tutte le altre immobilizzazioni), ma utilizzando il criterio del costo ammortizzato, tipico di tecniche di misurazione di natura finanziaria e non meramente patrimoniale.

Utilizzare il criterio del costo ammortizzato significa esporre il valore dei titoli che possono essere valutati al costo ammortizzato, vale a dire quelli che hanno una scadenza prestabilita, attualizzandolo in base al tasso di interesse effettivo generato dai titoli stessi e tenendo conto, pertanto, del valore temporale del denaro3.

I titoli valutati al costo ammortizzato, dunque, in linea generale non potranno essere titoli azionari o comunque rappresentativi di quote di capitale di rischio (perché tali strumenti finanziari non hanno una scadenza prefissata).

Se tali titoli generano un tasso di interesse esplicito4 e sono stati emessi alla pari, in generale il loro costo storico è uguale al loro valore nominale, se l'acquisto e la prima iscrizione in bilancio sono stati fatti in occasione della prima sottoscrizione dei titoli stessi. Se, invece, l'emissione di tali titoli è avvenuta in presenza di un premio o di uno sconto, il loro costo storico dovrà essere modificato, esercizio

3 Da pag. 26 di “Costo ammortizzato per debiti e crediti nel bilancio civilistico” di Claudia Mezzabotta, IPSOA Quotidiano, Milano, 02/2016.

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dopo esercizio, in modo da ricostruire, con il passare del tempo, il valore nominale del credito rappresentato dai titoli stessi, in modo che tale valore nominale coincida con il valore contabile alla data in cui è previsto il rimborso5. Questo processo di “ricostruzione” del valore nominale dello strumento finanziario si ottiene ripartendo il disaggio o aggio di emissione relativo allo stesso strumento lungo l'intera durata dello stesso, tramite un processo denominato, appunto, “ammortamento con criteri finanziari”, che comporta il calcolo, secondo corretta competenza economica, del tasso di interesse attivo per ogni esercizio, utilizzando un tasso di interesse effettivo che includa in modo opportuno la porzione di “ammortamento” dell'aggio o del disaggio, oltre alla quota di interesse nominale di competenza.

Se il titolo fosse stato acquistato con uno sconto rispetto al suo valore nominale di rimborso, il tasso di interesse attivo effettivo sarebbe maggiore del tasso di interesse nominale, mentre se si fosse stati in presenza di un premio (prezzo di acquisto superiore al valore nominale), il tasso di interesse attivo sarebbe minore di quello nominale.

Non per nulla, il legislatore, con il d.lgs. 139/2015, ha modificato anche il n. 7) dell'art. 2426 comma 1 cc: “il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal n. 8)”, vale a dire, secondo il criterio del costo ammortizzato. Il precedente testo del n. 7) richiedeva che il disaggio fosse iscritto nell'attivo patrimoniale e ammortizzato in ogni esercizio lungo l'intera durata del prestito, senza peraltro specificare se su base lineare o finanziaria.

La valutazione dei crediti e dei debiti.

Coerentemente a quanto detto fin'ora, il legislatore ha profondamente modificato anche il n. 8) del comma 1 dell'art. 2426: “i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”. Il testo precedente riguardava solamente i crediti e richiedeva che essi fossero iscritti al valore presumibile di realizzazione.

5 La società che redige il bilancio e che mantiene tali titoli obbligazionari, acquistati sotto o sopra la pari, fino alla loro scadenza naturale, a tale data ha infatti diritto a ricevere il loro valore nominale.

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Questa nuova norma, pertanto, richiede che tutti i crediti e i debiti siano valutati non al loro valore nominale, bensì applicando il criterio del costo ammortizzato. Se tali crediti e debiti generano, per contratto, un tasso di interesse, rispettivamente attivo e passivo, esplicito, l'attualizzazione è necessaria nel caso in cui tale tasso è “fuori mercato6”, analogamente da quanto previsti dai principi contabili internazionali IAS/IFRS. Quando, invece, non si è in presenza di un interesse contrattualmente stabilito ed esplicitamente imputato, secondo corretta competenza economica, al Conto Economico di ciascun esercizio in cui il credito o debito permangono in bilancio, il metodo del costo ammortizzato fa scattare l'obbligo per gli amministratori di individuare un tasso di attualizzazione congruo7, da applicare al valore nominale del credito o del debito da misurare, alla fine di ogni esercizio, in modo tale per cui l'interesse implicito così “esplicitato” permetterà di ricostruire, esercizio dopo esercizio, e tramite calcoli finanziari, il valore nominale del credito e del debito, da contabilizzare alla data in cui il primo sarà incassato e il secondo pagato alla controparte.

Naturalmente, la misurazione del valore attualizzato dei crediti non potrà prescindere dalla loro recuperabilità, ma quest'ultima, di per sé è un elemento estraneo al ragionamento necessario in base al metodo del costo ammortizzato, ancorché essenziale per il rispetto del postulato della prudenza per la valutazione di qualunque tipo di attività patrimoniale, il cui valore contabile, ancorché determinato con tecniche di attualizzazione, non potrà mai superare il valore recuperabile8.

Va comunque sottolineato che i criteri per la scelta del tasso di attualizzazione non sono neppure accennati nel codice civile e che gli operatori dovranno fare affidamento sulle migliori prassi utilizzate dal mondo finanziario e contabile e su quanto sarà stabilito dai principi contabili in corso di aggiornamento e completamento, anche in base a ciò che è richiesto dai principi contabili dello IASB, che invece, sul tema, sono già molto chiari (IAS 39, in particolare, ma

6 Cioè, il tasso è significativamente diverso da quello previsto per operazioni simili.

7 Solitamente, in linea con i tassi di mercato prevalenti nel settore in cui opera l'impresa e tenendo conto di eventuali elementi di rischiosità aggiuntiva o riduttiva legati alla specifica situazione dell'impresa stessa.

8 Da pag. 27 di “Costo ammortizzato per debiti e crediti nel bilancio civilistico” di Claudia Mezzabotta, IPSOA Quotidiano, Milano, 02/2016.

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anche il nuovo IFRS 9, che è destinato a sostituirlo dal 01/01/2018).

Le semplificazioni per le imprese “minori”.

L'art. 2435 bis cc, come noto, definisce la categoria di imprese che possono redigere il cd bilancio abbreviato. Il d.lgs. 139/2015 ha aggiunto a tale articolo il comma 7 bis: “Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'art. 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale”. Questa deroga vale, naturalmente, anche per le imprese che, per dimensioni, appartengono alla categoria delle “micro-imprese”, definite dall'art. 2435 ter cc, aggiunto proprio dal d.lgs. 139/2015.

Aspetti tecnici.

Il costo ammortizzato per la valutazione dei titoli immobilizzati, come detto in precedenza, è una novità assoluta per il bilancio civilistico italiano: si tratta, di fatto, di una “particolare tipologia di costo storico9”.

Ammortizzare il costo storico di un titolo immobilizzato significa suddividere tale costo, o una parte di esso, per l'intera “vita utile del titolo”, vale a dire per la sua durata (fino a scadenza). I titoli immobilizzati a cui si applica tale modalità di valutazione sono pertanto titoli che hanno una scadenza: bisogna fare attenzione, tuttavia, all'eventuale presenza di titoli di capitale di rischio e capitale di debito e dunque aventi una scadenza prefissata (ad esempio, determinate categorie di azioni privilegiate), la cui natura è, di norma, molto più vicina a quella di titoli di debito che non a quella di strumenti rappresentativi di capitale di rischio, grazie alla presenza di clausole di remunerazione prefissata minima e alla priorità nel rimborso del capitale in caso di liquidazione volontaria o di procedura concorsuale applicate alla società.

Un confronto con le norme IFRS.

La modalità di valutazione dei titoli immobilizzati aventi una scadenza e dei

9 Da pag. 27 di “Costo ammortizzato per debiti e crediti nel bilancio civilistico” di Claudia Mezzabotta, IPSOA Quotidiano, Milano, 02/2016.

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crediti e debiti che implica l'uso del metodo del costo ammortizzato è compatibile con le norme contenute nei principi IAS/IFRS e, in particolare, con quanto stabilito dal principio IAS 39.

I titoli immobilizzati passibili di valutazione al costo ammortizzato sono quelli che, in ambito IFRS, si classificano come “Held to Maturity”, vale a dire “detenuti fino a scadenza”. I crediti ed i debiti valutati con lo stesso metodo appartengono, invece, rispettivamente, alla categoria dei “Loans and receivables” e dei “Paybles” non valutati al fair value.

Per quanto concerne i titoli, non si tratta, per lo IAS 39, di strumenti di capitale di debito a medio e lungo termine detenuti a scopi speculativi, ma di strumenti destinati a permanere nel portafoglio della società fino alla loro scadenza. Per quanto riguarda, invece, i crediti ed i debiti, essi possono essere, secondo lo IAS 39, a breve o a medio – lungo termine e di natura commerciale o finanziaria. Secondo le norme italiane, invece, in particolare per quanto concerne i titoli, si tratta di strumenti destinati a permanere oltre la fine dell'esercizio successivo a quello in chiusura e non necessariamente detenuti fino alla loro scadenza naturale. Tali norme, invece, per quanto concerne i crediti ed i debiti, non discriminano per scadenza né per origine (commerciale o finanziaria) e per tutti richiedono l'applicazione del citato metodo del costo ammortizzato.

Definizione di costo ammortizzato.

Il costo ammortizzato di un'attività o di una passività finanziaria è definito come il valore di iscrizione iniziale, al netto dei rimborsi di capitale già effettuati, aumentato o ridotto dell'ammortamento complessivo eseguito tramite il “metodo dell'interesse effettivo” di qualsiasi importo che crei una differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza.

Di norma, è necessario “attualizzare” i crediti ed i debiti il cui incasso/pagamento è previsto oltre i 12 mesi. Tuttavia, sarebbe necessario attualizzare anche i crediti ed i debiti a breve in un contesto economico di elevata inflazione. In ogni caso, le norme civilistiche nulla dicono riguardo tale questione.

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debito ed il valore a scadenza possono avere molteplici origini.

Per i prestiti obbligazionari emessi (debiti) e acquisiti (ad esempio obbligazioni detenute in portafoglio) le differenze sono costituite tipicamente da disaggi ed aggi di emissione e da commissioni di negoziazione/di collocamento.

Per altri debiti, ad esempio i finanziamenti bancari, rientrano nel calcolo dell'interesse effettivo le commissioni e gli altri oneri accessori per l'ottenimento del finanziamento. Le norme civilistiche, anche in questo caso, nulla dispongono al riguardo.

5.2 Il recepimento delle novità del d.lgs. 139/2015 da parte dell'OIC.

L'Organismo Italiano di Contabilità ha posto in consultazione la bozza della nuova versione del Principio Contabile OIC 19, dedicato ai criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei debiti.

Tale principio contabile distingue tra debiti da rilevare al costo ammortizzato e quelli a cui non applicare tale principio, in quanto si redige il bilancio in forma abbreviata o si tratta del bilancio delle microimprese.

Con riferimento alla prima situazione (applicazione del costo ammortizzato), ogni debito deve essere rilevato inizialmente al valore nominale, tenendo conto del fattore temporale, ossia confrontando il tasso di interesse effettivo con quello di mercato. Nello specifico, il Principio Contabile OIC 19 impone di rilevare il valore attuale dei flussi di cassa futuri negativi anziché il valore nominale se il tasso di interesse effettivo è significativamente differente rispetto al tasso di mercato.

La nuova versione suggerisce alcuni esempi di valutazione dei debiti applicando il costo ammortizzato.

Il metodo va applicato a partire dal 01/01/2016, tuttavia, il Principio Contabile OIC 19 ne consente un'applicazione anticipata su opzione del redattore del bilancio.

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5.2.1 Rilevazione iniziale.

Per quanto riguarda il calcolo del costo ammortizzato, l'art. 2426 comma 1 n. 8) cc prescrive che “i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”.

Tale criterio può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 cc. Si presume che gli effetti siano irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale (tale possibilità, nella precedente normativa, non era prevista).

Per quanto riguarda la mera classificazione dei debiti (da D.1 a D.14 del passivo dello Stato Patrimoniale), non è cambiato niente rispetto alla normativa previgente, ma ciò che sostanzialmente è cambiato è la loro rilevazione iniziale: in precedenza, innanzitutto, il Principio Contabile OIC 19 distingueva il momento di rilevazione iniziale dei debiti commerciali da quello dei i debiti finanziari e, successivamente, elencava una serie di paragrafi nei quali vi erano descritte le modalità di rilevazione iniziale delle varie tipologie di debiti.

Oggi, le regole relative al calcolo del costo ammortizzato si applicano a tutti i debiti classificati nelle voci da D.1 a D.14 del passivo dello Stato Patrimoniale. Quando un debito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito, salvo quanto previsto dai par. 47 – 52 riguardanti l'attualizzazione del debito, al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito.

I costi di transazione, quali le spese di istruttoria, gli oneri di perizia del valore dell'immobile e altri costi accessori per l'ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari, le eventuali commissioni attive e passive iniziali, le spese di emissione sostenute per l'emissione di prestiti obbligazionari, gli aggi e i disaggi di emissione dei prestiti obbligazionari e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato

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utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del debito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi passivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel Conto Economico), di modo che il tasso di interesse effettivo10 possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del debito da applicarsi al suo valore contabile.

I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono determinati tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il debito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi), e, quando contrattualmente previsto, la probabilità che l'estinzione anticipata del debito si verifichi. Essi includono, nel caso di prestiti obbligazionari, anche il pagamento di eventuali premi riservati ai possessori di obbligazioni estratte a sorte.

Per quanto riguarda l'attualizzazione dei debiti, l'art. 2426 comma 1 n. 8) cc prescrive che occorre tenere conto del “fattore temporale” nella valutazione dei debiti. In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse effettivo, calcolato come descritto in precedenza, deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato11.

Qualora il tasso di interesse effettivo sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione.

L'attualizzazione dei debiti può non essere applicata ai debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato, ai sensi del nuovo art. 2423 comma 4 cc. Oltre al caso in cui il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i debiti sono a breve termine, ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi.

10 Il tasso di interesse effettivo è il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito e il suo valore di rilevazione iniziale.

11 Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione similare di finanziamento con termini ed altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame.

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I debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi costi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando il debito al tasso di interesse di mercato. La differenza tra tale valore e valore a termine deve essere rilevata a Conto Economico come onere finanziario lungo la durata del debito, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.

Nel caso di debiti di natura finanziaria, la differenza tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del debito, è rilevata tra i proventi finanziari del Conto Economico nella voce C.16.d).

Nella normativa previgente, anziché all'attualizzazione del debito, si procedeva allo scorporo degli interessi passivi impliciti: anche in questo caso, l'OIC prevedeva diversi trattamenti contabili per i debiti di natura commerciale rispetto a quelli di natura finanziaria.

Nel bilancio in forma abbreviata, redatto ai sensi dell'art. 2435 bis cc, e nel bilancio delle micro-imprese, redatto ai sensi dell'art. 2435 cc, come già accennato in precedenza, i debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione. Qualora la società si avvalga di questa facoltà, la nuova tecnica di rilevazione iniziale del debito descritta sopra non si applica ed essa è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.

Nel caso di prestiti obbligazionari:

 gli aggi di emissione sono rilevati tra i risconti passivi nella classe E) del passivo dello Stato Patrimoniale;

 i disaggi di emissione sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D) dell'attivo dello Stato Patrimoniale.

I costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D) dell'attivo dello Stato Patrimoniale.

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5.2.2 Valutazione e rilevazioni successive.

Anche per quanto riguarda la valutazione successiva dei debiti valutati al costo ammortizzato, la bozza del nuovo Principio Contabile OIC 19 stabilisce che “Le regole relative al calcolo del costo ammortizzato si applicano a tutti i debiti classificati nelle voci da D.1 a D.14 del passivo dello Stato Patrimoniale12”, a differenza della precedente versione del principio contabile la quale prevedeva valutazioni diverse del debito sulla base della voce di iscrizione nello Stato Patrimoniale.

Mediante l'applicazione del nuovo metodo di valutazione al costo ammortizzato, alla chiusura dell'esercizio, il valore dei debiti è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.

Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:

 a) determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;

 b) aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del debito;

 c) sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo. Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (ad esempio prevede che il debito sarà rimborsato anticipatamente rispetto alla scadenza o in caso di estinzione anticipata di un prestito obbligazionario), essa deve rettificare il valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società deve ricalcolare il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari, attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari

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futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a Conto Economico tra gli oneri o tra i proventi finanziari.

Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (ad esempio per pagamento a pronta cassa), che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del debito, sono rilevati, al momento del pagamento, come proventi di natura finanziaria.

Per quanto riguarda le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis cc) e le micro-imprese (art. 2435 ter cc), la valutazione successiva del debito è effettuata al valore nominale più gli interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti i pagamenti per capitale e interessi. Vediamo come sono trattate le varie tipologie di debito qualora la società si avvalga di tale facoltà.

Nel caso di prestiti obbligazionari:

 gli aggi di emissione rilevati tra i risconti passivi, sono accreditati a Conto Economico lungo la durata del prestito a quote costanti a rettifica degli interessi passivi nominali;

 i disaggi di emissione rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a Conto Economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali;

 al momento del rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso sotto la pari, il valore residuo del disaggio e dei costi di transazione non ancora ammortizzati iscritti tra i risconti attivi è addebitato al Conto Economico come onere finanziario per la parte corrispondente alle obbligazioni estratte;

 al momento del rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso sopra la pari, l'eventuale valore residuo dell'aggio non ancora ammortizzato iscritto tra i risconti passivi è accreditato al Conto Economico come provento finanziario per la parte corrispondente alle obbligazioni estratte.

Nel caso di estinzione anticipata di un debito (rispetto alle originarie scadenze contrattuali):

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 l'eventuale differenza tra il valore contabile residuo del debito e l'esborso relativo all'estinzione è rilevata nel Conto Economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari;

 l'eventuale valore contabile residuo dei costi di transazione iscritti tra i risconti attivi è addebitato a Conto Economico tra gli oneri finanziari. Per quanto riguarda i costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti attivi, essi sono addebitati a Conto Economico lungo la durata del prestito, a quote costanti, ad integrazione degli interessi passivi nominali.

5.2.3 Informazioni in Nota Integrativa.

Rispetto alla precedente normativa sulle informazioni da fornire in Nota Integrativa, le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, dopo la riforma introdotta dal d.lgs. 139/2015, devono rispettare due ulteriori postulati di bilancio:

 l'art. 2423 comma 4 cc, il quale prevede che “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”. Pertanto, qualora una società, ai sensi di tale previsione normativa, decida di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato o di non attualizzare un debito, tale società illustra in Nota Integrativa le politiche contabili adottate13;

 l'art. 2424 comma 2 cc, il quale prevede che “se un elemento dell'attivo o

13 Esempi di politiche contabili sono:

 la mancata attualizzazione dei debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi;

 la mancata attualizzazione dei debiti nel caso in cui il tasso di interesse effettivo non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato;

 la mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi;

 la mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

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del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella Nota Integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto”. Questa norma interessa i debiti quando, ad esempio, un debito di natura commerciale verso controllanti non è classificato nei debiti verso fornitori ma, nei debiti verso le imprese controllanti14.

Con riferimento all'art. 2427 comma 1 cc, sono previsti gli stessi punti della precedente normativa, più il punto n. 22 quater) “la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio”, aggiunto dal d.lgs. 139/2015.

Le informazioni da fornire in Nota Integrativa con riferimento ai debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti ed altre parti correlate sono disciplinate dal Principio Contabile OIC 12 – “Composizione e schemi del bilancio d'esercizio”.

Analogamente le informazioni relative ai debiti verso i soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento e verso le altre società che vi sono soggette sono disciplinate nello stesso Principio Contabile OIC 12.

Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis cc), con riferimento ai debiti, devono essere fornite in Nota Integrativa le seguenti informazioni richieste dall'art. 2427 comma 1 cc:

“1): i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”;

“6): distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie”;

“22 quater): la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio”.

Inoltre, tali società devono dare informazione che intendono avvalersi della

(16)

facoltà di valutare i debiti al costo ammortizzato.

Per quanto riguarda le micro-imprese (art. 2435 ter cc), esse sono esonerate dalla redazione della Nota Integrativa quando in calce allo Stato Patrimoniale risultano le informazioni previste dall'art. 2427 comma 1 cc, n. 9) e n. 16). Per le società che la redigono, queste devono seguire le indicazioni fornite per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

5.2.4 Data di entrata in vigore e disposizioni di prima applicazione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione.

Il nuovo Principio Contabile OIC 19 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 01/01/2016 o da data successiva.

Il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei debiti, secondo le disposizioni dell'art. 12 comma 2 del d.lgs. 139/2015, possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 01/01/2016. Nella normalità dei casi si tratta dei debiti iscritti in bilancio al 31/12/2015. Qualora si usufruisca di tale facoltà, la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai debiti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 01/01/2016 e dell'esercizio della facoltà occorre darne informativa in Nota Integrativa. Se, invece, la società decide di non avvalersi di tale facoltà, il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione devono essere applicati a tutti i debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 01/01/2016.

Nel caso in cui la società non si avvalga della facoltà descritta sopra, il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei debiti devono essere applicati a tutti i debiti retroattivamente.

Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del debito iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina e il valore del debito calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato) all'inizio dell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto

(17)

dell'effetto fiscale.

Gli effetti sorti nel corso dell'esercizio sono imputati al Conto Economico dell'esercizio in corso.

L'art. 2423 ter comma 5 cc prevede che “Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella Nota Integrativa”.

Pertanto, ai soli fini comparativi, le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione sono presentate come se il presente principio fosse stato da sempre applicato e la differenza, che è rilevata negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto nell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina, è rappresentata nel comparativo evidenziando separatamente:

 negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, l'effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell'esercizio precedente;

 nel risultato dell'esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente.

5.3 Esempi di applicazione.

ESEMPIO 1 – Prestito obbligazionario con facoltà di rimborso anticipato15.

Questo esempio è svolto sia per il caso di società che applica il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione (sez. 1A) sia per il caso di società che redige il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435 bis o micro-impresa ex 2435 ter che si avvale della facoltà di valutare i debiti al valore nominale (sez. 1B). 15 Da “Esempi di applicazione del metodo del costo ammortizzato e dell'attualizzazione – Bozza

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Il 01/01/20X0 la società emette un prestito obbligazionario del valore nominale di 1.000 € sotto la pari con un disaggio di emissione di 15 € e sostenendo spese di emissione del prestito (spese legali e commissioni) per 5 €. Le obbligazioni danno diritto a ricevere interessi al tasso di interesse nominale del 2% annuo, con pagamento al 31/12 di ogni anno. Il rimborso del prestito è previsto per il 31/12/20X4, con facoltà di rimborso anticipato per l'emittente a partire dal 31/01/20X2.

1A – Caso di società che applica il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

Calcolo del costo ammortizzato in sede di rilevazione iniziale.

È possibile dimostrare che per ripartire gli interessi nominali, il disaggio di emissione (€ 15) e i costi di transazione iniziali (€ 5) lungo la durata del prestito, a un tasso di interesse costante da applicarsi al valore contabile del prestito all'inizio del periodo, deve essere utilizzato un tasso di interesse effettivo del 2,4296% annuo.

Nel caso in cui il tasso di interesse effettivo del 2,4296% non si discosti significativamente dai tassi di mercato, il prestito obbligazionario sarà iscritto nel passivo al valore di 980 € in sede di rilevazione iniziale e la tabella che segue fornisce le informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento secondo le previsioni effettuate alla data di rilevazione iniziale.

(19)

Esercizio Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio (a) Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo (b) Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi (c) Valore contabile del debito alla fine

dell'esercizio (d) 20X0 980,00 23,81 (20,00) 983,81 20X1 983,81 23,90 (20,00) 987,71 20X2 987,71 24,00 (20,00) 991,71 20X3 991,71 24,10 (20,00) 995,81 20X4 995,81 24,19 (1.020,00) 0,00

Tabella 1: Informazioni relative al prestito obbligazionario alla data di rilevazione iniziale.

Dove:

b = a * 2,4296% ; d = a + b + c .

Il tasso di interesse effettivo del 2,4296 % è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri nel periodo 20X0 – 20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale pari a 980,00 €:

980 = 20 / (1,024296)1 + 20 / (1,024296)2 + 20 / (1,024296)3 + 20 / (1,024296)4 + 1.020 / (1,024296)5.

Variazione dei flussi finanziari futuri per rimborso anticipato del prestito obbligazionario.

Alla chiusura dell'esercizio 20X2, a causa del progressivo abbassamento dei tassi di interesse di mercato, che si prevede perdurerà nel tempo, la società prevede di rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario il 31/12/20X3. Conseguentemente, la società deve rideterminare i flussi finanziari futuri e attualizzarli al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale, per trovare il valore contabile del debito da iscrivere in bilancio al 31/12/20X2. Alla chiusura dell'esercizio 20X2, il valore di iscrizione del debito è calcolato

(20)

come valore attuale dei rideterminati flussi finanziari futuri come segue: 1.020 / (1,024296)1 = 995,81.

Il valore contabile del debito al 31/12/20X2, prima della contabilizzazione degli effetti della rideterminazione dei flussi finanziari futuri, è pari a 991,71 € (si veda tabella precedente).

La differenza di 4,10 € tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri (€ 995,81) e il suo precedente valore contabile alla stessa data (€ 991,71) è rilevata a Conto Economico negli oneri finanziari a fronte dell'incremento del valore contabile del debito.

In tal caso nell'esercizio 20X2 la rappresentazione di bilancio muta come illustrato nella seguente tabella:

Esercizio Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio (a) Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo (b) Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi (c) Rettifica del valore contabile per rimborso anticipato previsto nel 20X3 Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio (d) 20X0 980,00 23,81 (20,00) 983,81 20X1 983,81 23,90 (20,00) 987,71 20X2 987,71 24,00 (20,00) 4,10 991,71 20X3 995,81 24,19 (1.020,00) 0,00 20X4

Tabella 2: Mutamento della rappresentazione di bilancio.

1B – Caso di società che redige il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435 bis o micro-impresa ex 2435 ter e che si avvale della facoltà di valutare i debiti al valore nominale.

(21)

Rilevazione iniziale al valore nominale e valutazioni successive.

Se la società redige il bilancio in forma abbreviata e si avvale della facoltà di valutare i debiti al valore nominale, invece del criterio del costo ammortizzato, il disaggio di emissione (€ 15) e i costi di transazione iniziali (€ 5) sono iscritti tra i risconti attivi e sono ammortizzati a quote costanti lungo la durata del prestito ad integrazione degli interessi passivi nominali.

La tabella che segue fornisce le informazioni circa i valori contabili del debito, dei risconti attivi, degli interessi passivi contabilizzati a Conto Economico e dei flussi finanziari in ogni periodo di riferimento, nell'ipotesi che il prestito obbligazionario sia rimborsato al 31/12/20X4:

Esercizio Valore contabile del debito all'inizio dell'es. (a) Valore contabile dei risconti attivi per disaggio e costi transazione all'inizio dell'es. (b) Interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale (c) Amm.to dei risconti attivi per disaggio e costi transazione (d) Totale interessi passivi a C.E. (e) Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi e rimborso capitale (f) Valore contabile del debito alla fine dell'es. (g) Valore contabile dei risconti attivi per disaggio e costi transazione alla fine dell'es. (h) 20X0 1.000,00 20,00 20,00 4,00 24,00 (20,00) 1.000,00 16,00 20X1 1.000,00 16,00 20,00 4,00 24,00 (20,00) 1.000,00 12,00 20X2 1.000,00 12,00 20,00 4,00 24,00 (20,00) 1.000,00 8,00 20X3 1.000,00 8,00 20,00 4,00 24,00 (20,00) 1.000,00 4,00 20X4 1.000,00 4,00 20,00 4,00 24,00 (1.020,00) 0,00 0,00

Tabella 3: Prospetto di rimborso del prestito obbligazionario.

Dove: c = a * 2,00% ; d = b / 5 ; e = a + d g = a + c + f ; h = b – d .

Rimborso anticipato del prestito obbligazionario.

(22)

prevede perdurerà nel tempo, la società procede a rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario il 31/12/20X3.

Conseguentemente, nell'esercizio 20X3 la società, oltre a corrispondere le cedole di interessi per 20 € e a rimborsare il valore capitale del prestito per 1.000 €, dovrà spesare (ammortizzare) integralmente il residuo risconto attivo al 01/01/20X3 per 8 €, essendosi accorciata la durata residua del prestito.

In tal caso nell'esercizio 20X3 la rappresentazione di bilancio muta come illustrato nella seguente tabella:

Esercizio Valore contabile del debito all'inizio dell'es. (a) Valore contabile dei risconti attivi per disaggio e costi transazione all'inizio dell'es. (b) Interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale (c) Amm.to dei risconti attivi per disaggio e costi transazione (d) Totale interessi passivi a C.E. (e) Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi e rimborso capitale (f) Valore contabile del debito alla fine dell'es. (g) Valore contabile dei risconti attivi per disaggio e costi transazione alla fine dell'es. (h) 20X0 1.000,00 20,00 20,00 4,00 24,00 (20,00) 1.000,00 16,00 20X1 1.000,00 16,00 20,00 4,00 24,00 (20,00) 1.000,00 12,00 20X2 1.000,00 12,00 20,00 4,00 24,00 (20,00) 1.000,00 8,00 20X3 1.000,00 8,00 20,00 8,00 28,00 (1.020,00) 0,00 0,00 20X4

ESEMPIO 2 – Finanziamento passivo con tasso di interesse nominale significativamente inferiore ai tassi di interesse di mercato16.

Calcolo del costo ammortizzato.

Il 01/01/20X0 la società riceve un finanziamento passivo di 1.000 € al tasso di interesse nominale dell'1% annuo. Gli interessi sono annuali posticipati da corrispondere il 31/12 di ogni anno. Il capitale finanziato di 1.000 € deve essere rimborsato il 31/12/20X4.

Non vi sono costi di transazione. In questo caso, in assenza di costi di transazione e di differenze tra capitale erogato (€ 1.000) e capitale da rimborsare a scadenza

16 Da “Esempi di applicazione del metodo del costo ammortizzato e dell'attualizzazione – Bozza Principio Contabile OIC 19”.

(23)

(€ 1.000), il tasso di interesse effettivo è pari al tasso di interesse nominale e il valore contabile del debito (al netto degli interessi) è pari al suo valore nominale per l'intera durata del finanziamento. La tabella che segue fornisce le informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento.

Esercizio Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio (a) Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo (b) Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi (c) Valore contabile del debito alla fine

dell'esercizio (d) 20X0 1.000,00 10,00 (10,00) 1.000,00 20X1 1.000,00 10,00 (10,00) 1.000,00 20X2 1.000,00 10,00 (10,00) 1.000,00 20X3 1.000,00 10,00 (10,00) 1.000,00 20X4 1.000,00 10,00 (1.010,00) 0,00

Tabella 4: Informazioni relative al finanziamento alla data di rilevazione iniziale.

Dove:

b = a * 1,00% ; d = a + b + c .

Il tasso di interesse effettivo è pari al tasso di interesse nominale dell'1%, in quanto quest'ultimo, in assenza di costi di transazione e di differenze tra capitale erogato e capitale da rimborsare a scadenza, è anche il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri nel periodo 20X0 – 20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di 1.000 €: 1.000 = 10 / (1,01)1 + 10 / (1,01)2 + 10 / (1,01)3 + 10 / (1,01)4 + 1.010 / (1,01)5.

(24)

Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione.

Se il tasso di interesse effettivo dell'1% annuo si discosta significativamente dal tasso di interesse di mercato, che si suppone pari al 5% annuo, e, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell'art. 2423 comma 4 cc, occorre attualizzare i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato del 5%, iscrivere il debito al valore di 826,82 € (rilevazione iniziale) risultante dall'attualizzazione e utilizzare il tasso di interesse di mercato del 5% come sostituto del tasso di interesse effettivo nelle valutazioni successive.

Il calcolo del valore iniziale di iscrizione è il seguente:

826,82 = 10 / (1,05)1 + 10 / (1,05)2 + 10 / (1,05)3 + 10 / (1,05)4 + 1.010 / (1,05)5. La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento al tasso di interesse di mercato del 5%.

Esercizio Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio (a) Interessi passivi calcolati al tasso di interesse di mercato (b) Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi (c) Valore contabile del debito alla fine

dell'esercizio (d) 20X0 826,82 41,34 (10,00) 858,16 20X1 858,16 42,91 (10,00) 891,07 20X2 891,07 44,55 (10,00) 925,62 20X3 925,62 46,28 (10,00) 961,90 20X4 961,60 48,10 (1.010,00) 0,00

Tabella 5: Informazioni relative al finanziamento con interessi calcolati al tasso di interesse di mercato.

Dove: b = a * 5% ; d = a + b + c .

(25)

La differenza di 173,18 € (1.000 – 826,82), tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione (€ 1.000) e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del debito (€ 826,82), è rilevata tra i proventi finanziari di Conto Economico al momento della rilevazione iniziale.

ESEMPIO 2 – Calcolo del costo ammortizzato in presenza di variazioni a scalare dei tassi di interesse nominali predeterminate e non dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato 17.

Il 01/01/20X0, la società riceve un finanziamento per 1.000 € (capitale) rimborsabile al 31/12/20X4. Il tasso di interesse nominale, espresso come percentuale del capitale, aumenta in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato: 2% nel 20X0 (pagamenti per € 20 di interessi nominali nel primo esercizio), 4% nel 20X1 (€ 40), 6% nel 20X2 (€ 60), 8% nel 20X3 (€ 80) e 10% nel 20X4 (€ 100).

Sebbene non ci sia differenza tra il valore iniziale e l'importo rimborsato a scadenza, occorre comunque utilizzare il metodo dell'interesse effettivo per ripartire gli interessi passivi sulla durata del finanziamento passivo a un tasso di interesse effettivo costante da applicarsi al valore contabile del debito.

In questo caso, il tasso di interesse che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri fino a scadenza è 5,7757%. Quindi, gli interessi passivi sono riallocati per la durata del debito al fine di determinare il costo ammortizzato in ciascun esercizio. Per ogni esercizio, il costo ammortizzato all'inizio del periodo è moltiplicato per il tasso di interesse effettivo del 5,7757% e aggiunto al costo ammortizzato. I pagamenti per interessi passivi sono dedotti dall'ammontare che ne deriva.

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento.

17 Da “Esempi di applicazione del metodo del costo ammortizzato e dell'attualizzazione – Bozza

(26)

Esercizio Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio (a) Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo (b) Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi (c) Valore contabile del debito alla fine

dell'esercizio (d) 20X0 1.000,00 57,76 (20,00) 1.037,76 20X1 1.037,76 59,94 (40,00) 1.057,70 20X2 1.057,70 61,09 (60,00) 1.058,79 20X3 1.058,79 61,15 (80,00) 1.039,94 20X4 1.039,94 60,06 (1.100,00) 0,00

Tabella 6: Informazioni relative al finanziamento con tassi di interesse nominali predeterminati.

Dove:

b = a * 5,7757% ; d = a + b + c .

Il tasso di interesse effettivo del 5,7757% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti futuri nel periodo 20X0 – 20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di 1.000,00 €:

1.000 = 20 / (1,057757)1 + 40 / (1,057757)2 + 60 / (1,057757)3 + 80 / (1,057757)4 + 1.100 / (1,057757)5.

(27)

BIBLIOGRAFIA:

“Costo ammortizzato per debiti e crediti nel bilancio civilistico” di Claudia Mezzabotta, IPSOA Quotidiano, Milano, 02/2016.

“Bozza Principio Contabile OIC 19”.

“Il costo ammortizzato secondo l'OIC 19” di Luca Fornaciari, IPSOA Quotidiano, Reggio Emilia, 21/03/2016.

“Esempi di applicazione del metodo del costo ammortizzato e dell'attualizzazione – Bozza Principio Contabile OIC 19”.

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