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PROTOCOLLO D’INTESA IN MATERIA DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE di cui all’art.4 del D.lgs 14 settembre 2011 n° 167

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(1)

PROTOCOLLO D’INTESA IN MATERIA DI

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O

CONTRATTO DI MESTIERE

di cui all’art.4 del

(2)

Tra

LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

e

LE ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI

LAVORO:

Associazione Albergatori

e Imprese Turistiche

Associazione Artigiani e Piccole Imprese

Confesercenti

del Trentino

Confindustria Trento

Federazione Trentina della Cooperazione

Confcommercio Imprese per l’Italia - Trentino

Coldiretti Trento

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

DEI LAVORATORI

CGIL

CISL

UIL

di seguito denominate “Parti Sociali”

VISTO

- il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, “Testo unico dell’apprendistato a norma dell’art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”, di seguito denominato TU;

- visto il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n. 78;

- vista la legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6, “Disciplina della formazione in apprendistato”;

- viste le linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014;

- visto il Protocollo d’intesa in materia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere sottoscritto in data 8 febbraio 2013;

- vista la legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10, “Interventi per favorire l’apprendimento permanente e la certificazione delle competenze”;

(3)

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2526 di data 5 dicembre 2013, che approva un modello sperimentale per l’attivazione delle procedure di validazione delle competenze, istituisce un gruppo di lavoro per l’elaborazione degli atti di esecuzione della LP n. 10/2013 e demanda ad Agenzia del lavoro l’attuazione della sperimentazione di validazione delle competenze nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante;

PRESO ATTO CHE

- ai sensi dell’art 4, comma 3 del TU, la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere è svolta sotto la responsabilità della azienda ed è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista;

- ai sensi dell’art. 4, comma 2, del TU, gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;

- ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. a), del medesimo TU, il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali;

- alcuni contratti collettivi hanno posto in capo agli enti bilaterali la verifica di conformità dei piani formativi individuali (di seguito chiamati PFI) ai profili formativi definiti nella contrattazione collettiva medesima;

- nella realtà trentina gli Enti bilaterali non sono presenti in tutti i settori e, ove esistenti, presentano condizioni organizzative diversificate; da ciò conseguono anche differenze nei contenuti, nelle modalità e nei tempi di erogazione dei servizi di verifica di conformità dei PFI e delle offerte formative;

- sono fatte salve in ogni caso specifiche declinazioni della bilateralità quali previste dai CCNL/accordi collettivi di settore;

- la nuova impostazione delineata dal TU e dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 e la necessità di dare attuazione alla legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10 in tema di certificazione delle competenze rendono rilevante il ruolo del tutore aziendale per il trasferimento delle competenze e per la documentazione della formazione effettuata;

- il presente Protocollo d’intesa costituirà riferimento per le proposte di adeguamento della normativa provinciale e del Documento degli interventi di politica del lavoro;

(4)

la partecipazione delle parti sociali, di 55 profili professionali e delle relative offerte formative costituendo il nuovo catalogo per la formazione di base e trasversale e per la formazione professionale;

- nell’ambito delle 40 ore di base erogate nel primo anno di assunzione è prevista anche la trattazione del tema della pensione complementare (2 ore) con la collaborazione di Laborfonds e Pensplan;

LE PARTI CONCORDANO CHE

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

2. la gestione dei servizi, formativi e non, di sostegno all’apprendistato professionalizzante è improntata al principio di sussidiarietà e pertanto, gli Enti bilaterali, o in attesa della costituzione degli enti, altri organismi identificati dalle parti, oppure diverse forme di bilateralità eventualmente previste dai contratti collettivi, procedono con una progressiva presa in carico dei servizi di seguito elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, secondo una tempistica che sarà concordata con i singoli Enti bilaterali, anche a favore dei datori di lavoro non iscritti che li richiedessero:

- assistenza alla compilazione dei P.F.I. - verifica di conformità dei P.F.I.

- attività di sostegno alla formazione sotto la responsabilità dell’azienda mediante: • consulenza alla programmazione ed erogazione della formazione;

• consulenza sulla documentazione e sull’attestazione della formazione;

• consulenza sulla registrazione sul libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale eventualmente acquisita ai fini contrattuali; • sviluppo di offerte formative di tipo professionalizzante e di mestiere;

• formazione per tutori aziendali;

3.

riconoscono l’opportunità di mettere a disposizione dei datori di lavoro i PFI standard predisposti da Agenzia del lavoro, valorizzando in tal modo l’esperienza maturata in materia di apprendistato della Provincia autonoma di Trento;

4.

la Provincia, per il tramite dell’Agenzia del Lavoro, può continuare a fornire l’offerta formativa professionalizzante, in funzione delle risorse disponibili, per i datori di lavoro che richiederanno tale servizio, nonché l’offerta formativa per i tutori aziendali, salvo diversa intesa con i singoli enti bilaterali o gli altri organismi identificati dalle parti. In tal caso, la partecipazione agli eventuali moduli formativi professionalizzanti potrà essere subordinata ad un concorso ai costi sostenuti dalla Provincia che sarà definito annualmente dal Documento degli interventi di politica del lavoro;

(5)

5.

la formazione per i tutori aziendali è obbligatoria; l’erogazione dei contributi provinciali per l’occupazione di apprendisti è subordinata alla verifica del rispetto dell’obbligo formativo dei tutori aziendali. I contenuti e la durata della formazione per tutori sono definiti nell’ambito del Documento degli interventi di politica del lavoro;

6.

l’Agenzia del Lavoro ricercherà forme di coordinamento e di regolazione, anche tramite accordi aggiuntivi, con gli enti bilaterali o altri organismi identificati dalle parti per l’integrazione reciproca delle proprie attività di sostegno all’apprendistato (eventuali servizi alle aziende nonché eventuali offerte professionalizzanti);

7.

la Provincia, per il tramite dell’Agenzia del Lavoro, fornisce, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, l’offerta formativa finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata dell’apprendistato tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014. Le modalità, i termini ed i contenuti della formazione sono definiti nel Documento degli interventi di politica del lavoro;

8.

il presente accordo si applica, in quanto compatibile, a tutti i contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere e sostituisce il protocollo di intesa sottoscritto in data 8 febbraio 2013.

Letto, condiviso e sottoscritto

Per le Associazioni dei Datori di Lavoro

L’Associazione Albergatori e Imprese Turistiche _______________________________

L’Associazione Artigiani e Piccole Imprese _______________________________

La Confesercenti del Trentino _______________________________

La Confindustria Trento _______________________________

La Federazione Trentina della Cooperazione _______________________________

(6)

Coldiretti Trento _______________________________

Per le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori

la CGIL _____________________________

la CISL _____________________________

la UIL _____________________________

Per la Provincia Autonoma di Trento

Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento

Ugo Rossi _______________________________

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