• Non ci sono risultati.

Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d’infanzia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d’infanzia "

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Testo aggiornato al 7 dicembre 2005

Legge 29 ottobre 1954, n. 1049

Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1954, n. 262

Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d’infanzia

Articolo 1

In ogni Provincia sono costituiti i Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie vi- sitatrici e delle vigilatrici d’infanzia, diplomate in base alle disposizioni degli articoli 135 e 136 del Testo unico delle leggi sanitarie , o in applicazione degli articoli 42 e 43 del Regio decreto-legge 21 novembre 1929, n. 2330, o a norma della legge 3 giugno 1937, n. 1084, o a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 11 della legge 9 luglio 1940, n. 1098.

Se il numero delle aventi diritto ad iscriversi nei Collegi, residenti nella Provincia sia esiguo, l’alto commissario per l’igiene e la sanità pubblica, sentito il Collegio interessato, può disporre che un Collegio abbia per circoscrizione due o più Province finitime, designandone la sede.

Articolo 2

Sono estese ai Collegi, costituitisi in base al precedente articolo, le norme contenute nel Dlgs del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, riguardante la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse.

Articolo 3

Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i prefetti, sentito l’ufficio sanita-

rio provinciale, nomineranno una Commissione straordinaria composta di tre membri, scelti fra gli

aventi diritto alla iscrizione all’Albo, con l’incarico di amministrare il Collegio fino a quando sa-

ranno eletti i Consigli direttivi. A tale elezione si dovrà addivenire entro sei mesi dalla nomina della

Commissione.

Riferimenti

Documenti correlati

La Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi afferma che la professione infermieristica, come le altre professioni intellettuali nel campo sanitario, aderisce ai principi

In questo senso si ritiene prioritaria l’istituzione di un Osservatorio nazionale articolato in tutte le Regioni sul fenomeno della violenza negli ambienti di ricovero e di

La bozza presentata dalla Ausl di Pescara si discosta palesemente dalle linee d’indirizzo della DGR 78/2017 non solo perché non viene prevista l'Unità

Se, come afferma, non è possibile modificare in alcuna parte, per un Collegio Provinciale, il Codice Deontologico varato dalla Federazione, com’è possibile che un gruppo di Infermieri

1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della pre- venzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e

La Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi riconosce la necessità delle campagne vaccinali ed è pronta a contribuire in modo diretto attraverso i suoi professionisti

I 103 presidenti dei Collegi provinciali Ipasvi, riuniti sabato 24 giugno a Roma in Consiglio nazionale, hanno approfonditamente dibattuto sul disegno di legge

• a) i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI) in Ordini delle