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La connotazione dell’Ordine professionale alla luce della Legge 3/2018

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(1)

La connotazione dell’Ordine professionale

alla luce della Legge 3/2018

(2)

Il sistema previgente

• Dlgscps 233/1946 «Ricostituzione degli Ordini delle

professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle

professioni stesse»

• Dlgs 179/2009 (c.d. «taglialeggi») ne ha dichiarata

indispensabile la permanenza in vigore

• DPR 221/1950 «Regolamento per la esecuzione del decreto

legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli

Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina

(3)

Il sistema previgente

• Legge 1049/1954 (Governo Scelba) «Istituzione dei Collegi delle

infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle

vigilatrici d'infanzia»

• Art. 1: «In ogni Provincia sono costituiti i Collegi delle infermiere

professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici

d'infanzia, diplomate in base alle disposizioni degli articoli 135 e

136 del testo unico delle leggi sanitarie, o in applicazione degli

artt. 42 e 43 del regio decreto-legge 21 novembre 1929, n. 2330, o

a norma della legge 3 giugno 1937, n. 1084, o a norma degli artt. 7,

8, 9, 10, 11 della legge 9 luglio 1940, n. 1098»

(4)

• L’avventura inizia con 23.720 iscritti, poi escalation

impressionante (oggi la sola Sicilia ne conta 32.000 ca.)

• 1974 = 58.038

• 1982 = 111.868

• 1992 = 215.054

• 1996 = 303.740

• 2012 = 406.306

• 2017 = 438.744

(5)

• Collegi e non Ordini perché per svolgere la professione non era richiesto il titolo di laurea:

• Art. 1, RDL 103/1924: «Le classi professionali, non regolate da precedenti disposizioni legislative, sono costituite in ordini od in

collegi, a seconda che, per l'esercizio della professione, occorra avere conseguito una laurea o un diploma presso università o istituti superiori ovvero un diploma di scuole medie»

• D.M. 509/1999 e DM D.M. 270/2004: percorsi di laurea in infermieristica nell’ottica dell’autonomia didattica delle Università

• Art. 2, legge 43/2006:

• «2. L'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a

seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione»

(6)

• Attività non libera ma esercitabile a seguito di necessaria abilitazione:

• Art. 33, Cost.: «E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale»

• Art. 8, Dlgscps 233/1946 (previgente): «Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo»

• Art. 2, Legge 43/2006: «3. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1»

• Art. 5, c. 2, Dlgscps 233/1946 (vigente): «Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo»

• L’esercizio abusivo della professione: il nuovo art. 348 c.p. introdotto dall’art. 12, legge 3/2018

(7)

• Ordini professionali

• enti pubblici non economici e associativi, ad appartenenza necessaria, esponenziali della categoria di professionisti che realizzano l’autogoverno della categoria stessa

• Perché enti pubblici e non mere associazioni?

• la funzione, a livello nazionale, di tutela e rappresentanza della

professione infermieristica nell’interesse degli iscritti e dei cittadini fruitori delle competenze professionali che l’appartenenza a un

Collegio di per sé certifica

• interesse al corretto e adeguato esercizio dell’attività professionale elevato al rango di interesse pubblico

• cura doverosa dell’interesse affidata a un ente a base associativa che non decide della propria esistenza

(8)

• Art. 4, c. 1, Legge 3/2018: riforma Dlgscps 233/1946, sostituendone i primi 8 articoli

• una riforma di «riallineamento» normativo alla realtà

• Il mancato coordinamento con gli artt. 9 ss. Dlgscps 233/1946 (salvato dal «taglialeggi»)

• Art. 4, c. 2, artt. 5 ss. Legge 3/2018: introduce nuove norme sulle professioni sanitarie

• Riforma che modifica gli assetti dell’ordinistica sanitaria:

• nei rapporti tra professioni e tra i diversi enti di governo delle stesse • Riforma del sistema ordinistico degli infermieri

• non è solo operazione di «cosmesi» giuridica

• si riscrive tutta una pagina di disciplina legislativa

(9)

• Art. 1: «Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini… delle professioni infermieristiche» (conferma 103 enti, come Legge 1049/1954) • Art. 7, c. 9, Legge 3/2018:

• «Dalla data di entrata in vigore della presente legge» 15 febbraio 2018 «i collegi delle professioni sanitarie e le rispettive Federazioni nazionali sono trasformati nel modo seguente:

• a) i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI) in Ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche. L'albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli infermieri. L'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici»

Dai Collegi agli Ordini

(10)

• Fotografia dell’esistente, nessun intervento strutturale, rimangono 103, ma possibili accorpamenti (ma così già art. 1, c. 2, Legge 1049/1954):

• «Qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale» (art. 1, c. 1)

• «Per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della salute, d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre il ricorso a forme di avvalimento o di associazione tra i

medesimi» (art. 1, c. 2)

• Le Federazioni regionali (art. 7, c. 2; art. 4, c. 6, L 3/2018):

• Evoluzione dei Coordinamenti regionali (regolamento del 2011 e poi 2016), istituti da e tra i Presidenti IPASVI di ogni Regione

• Lasciate alla potestà statutaria della FNOPI

• Una difficile sintesi politica di esigenze organizzative e rappresentative

(11)

• Art. 1, c. 3 → «enti pubblici non economici»

• Norma che soddisfa art. 4, Legge 70/1975 («nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge»)

• ente pubblico è di natura economica se produce, per legge e per statuto (e quindi in modo non fattuale e non contingente) beni o servizi con criteri di economicità, ossia con equivalenza, almeno tendenziale, tra costi e ricavi, analogamente a un comune imprenditore

• Categoria in via di riduzione, tendenza legislativa è di operarne la trasformazione in società per azioni, strumento ritenuto più adatto ai fini della gestione dell’impresa

• Enac, ASL, Agenzia del demanio, Consorzi di sviluppo industriale

• Ente pubblico non economico: «può normativamente perseguire finalità con finanziamenti dello Stato e di altri enti pubblici e, cioè, diversi dai corrispettivi ottenuti, indipendentemente dall’utilizzazione concreta,

quindi con gestione non economica» (Cons. Stato, Sez. III, n. 1842/2015)

(12)

• Art. 1, c. 3 → «sono finanziati esclusivamente con i contributi degli

iscritti, senza oneri per la finanza pubblica»

• La Corte dei conti non ha potere di controllo nei loro confronti

a causa della mancanza di risorse finanziarie di provenienza

pubblica (Cass. civ., Sez. I, 14 ottobre 2011, n. 21226)

• Art. 100, comma 2, Cost.: “La Corte dei conti esercita il

controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e

anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello

Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge,

al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo

Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente

alle Camere sul risultato del riscontro eseguito”

(13)

• L’esclusione del controllo di gestione non comporta l’automatica

esclusione della giurisdizione contabile (Cass. civ., Sez. I, 14

ottobre 2011, n. 21226 )

• la diversità delle funzioni di controllo e quelle di

giurisdizione:

• hanno fondamento in distinte norme costituzionali (artt.

103, comma 2 e 100, comma 2 Cost.)

• hanno distinti presupposti

• soldi che provengono da privati, ma diventano pubblici

(non è un problema di come avviene la provvista, ma della

destinazione pubblica del denaro e dei beni)

(14)

• Configurabilità della responsabilità amministrativa (giurisdizione della Corte dei conti) in capo a:

• Dipendenti di OPI e FNOPI • Presidenti/Vicepresidenti • Tesorieri e Segretari

• Componenti dei Consigli direttivi, Comitato centrale, Consiglio nazionale • Componenti Collegio dei revisori

• In senso opposto, Corte conti, Sez. giurisd. Veneto, 12 giugno 2013, n. 199 (superamento del criterio soggettivo)

• sentenza isolata

• impostazione che non tiene in debito conto che, sebbene di provenienza privata, i fondi di cui dispongono i Collegi IPASVI sono vincolati a essere utilizzati per fini pubblici, in coerenza con la natura pubblicistica di tali enti (v. Cass. civ., Sez. un., 17 maggio 1995, n. 5393)

(15)

• Art. 1, c. 3: «agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio

professionale»

• Non più ausiliari, ma sussidiari • Il significato della sussidiarietà

• In senso proprio: attribuzione di funzioni al livello superiore di governo esercitabili soltanto nell’ipotesi in cui il livello inferiore non riesca a curare gli interessi a esso affidati

• l’allocazione delle funzioni ai livelli superiori è giustificata soltanto dalla necessità di assicurarne l’esercizio unitario

• Verticale: distribuzione delle competenze tra centro e periferia

• Orizzontale: nei rapporti tra poteri pubblici e organizzazioni sociali • Il significato nel nostro caso:

• Esercitano in via sussisdiaria le funzioni loro attribuite e necessarie per assicurare l’art. 32 Cost. nella sua pluriforme natura (pazienti, esercenti le professioni sanitarie, collettività)

(16)

• Art. 1, c. 3: «sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute»

• l’autonomia «pubblica» → finalizzata alla soddisfazione di interessi pubblici, mentre quella privata è priva di vincoli funzionali

• concetto relazionale (si è autonomi nei confronti di qualcuno o di qualcosa), quindi implica il concetto di limite:

• la vigilanza del Ministero: art. 4, c. 1 e 2; art. 6, c. 1; art. 8, c. 20 • compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo

della FNOPI: art. 7, c. 2

• Autonomia normativa: possibilità di porre in essere norme generali e astratte che abbiano efficacia sul piano dell’ordinamento generale

• «autarchia»: possibilità di agire per il conseguimento dei propri fini mediante l’esercizio di attività amministrativa

• autonomia di indirizzo: possibilità di darsi obbiettivi propri

• autonomia finanziaria: possibilità di decidere in ordine alle spese e di disporre di entrate autonome

• autonomia patrimoniale e contabile: bilancio proprio, distinto da quello di altri enti

(17)

• Art. 1, c. 3:

• «c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la

responsabilita' delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualita' tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la

salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio

professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;

• d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicita', anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;

• e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attivita' svolta, per garantire accessibilita' e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»

(18)

• Art. 1, c. 3:

• «f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attivita' formative e all'esame di abilitazione

all'esercizio professionale;

• g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;

• h) concorrono con le autorita' locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione,

organizzazione e valutazione delle attivita' formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero»

(19)

• Art. 1, c. 3:

• «i) separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzieta' del giudizio

disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante…

• l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attivita' professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla

volontarieta' della condotta, alla gravita' e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla

normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro»

(20)

• Art. 2:

• «a) il presidente;

• b) il Consiglio direttivo;

• c) la commissione di albo, per gli Ordini

comprendenti piu' professioni;

• d) il collegio dei revisori»

(21)

• Art. 2, c. 9:

• «Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente»

• Art. 2, c. 8:

• Il presidente (come anche il vice presidente, il tesoriere e il segretario) «puo' essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta»

(22)

• Dura in carica 4 anni (art. 2, c. 7) • Art. 3, c. 1:

• «Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

• a) iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di ogni anno;

• b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;

• c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

• d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il

progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione»

(23)

• Art. 3, c. 1:

• «e) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;

• f) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

• g) proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e

lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonche' la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari»

(24)

• Art. 5, c. 1: «Ciascun Ordine ha uno o piu' albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme»

• Art. 3, c. 3: «Per gli Ordini che comprendono un'unica professione le funzioni e i compiti della commissione di albo spettano al Consiglio direttivo»

• La commissione (o le commissioni?) di albo

• Art. 2, c. 2, lett. b: «con decreto del Ministro della salute e' determinata… la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche»

• Art. 2, c. 10:

• «In caso di piu' albi nello stesso Ordine… ogni commissione di albo elegge e puo' sfiduciare il presidente, il vice presidente e, per gli albi con un numero di iscritti superiore a mille, il segretario. Il presidente ha la rappresentanza

dell'albo, di cui convoca e presiede la commissione.

• Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessita' ed esercita le funzioni a lui delegate, comprese quelle inerenti alla segreteria della

(25)

• Art. 3, c. 2:

• «Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:

• a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del professionista; • b) assumere, nel rispetto dell'integrita' funzionale dell'Ordine, la

rappresentanza esponenziale della professione e, negli Ordini con piu' albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1,

eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera c) concernono uno o piu' rappresentanti dell'intero Ordine;

• c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

• d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;

• e) dare il proprio concorso alle autorita' locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione»

(26)

• Albo infermieri e albo infermieri pediatrici

• La duplicazione della professione

infermieristica

• La mancata unificazione: un’occasione

perduta?

(27)

• Art. 4:

• «I Consigli direttivi e le commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o

qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente. • 2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del Ministro della

salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto e' nominata una commissione straordinaria di tre

componenti, di cui non piu' di due iscritti agli albi professionali della categoria e uno individuato dal Ministro della salute. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio o della commissione disciolti.

• 3. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni»

(28)

• A garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzieta' del giudizio disciplinare

• separazione della funzione istruttoria da quella giudicante (art. 1, c. 3, lett. 1)

• «A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i

componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un

rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute» • Art. 3, c. 2, lett. c:

• Alla commissione di albo compete «adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio

contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore»

• Scelta diversa rispetto ad altri Ordini: ad es., avvocati hanno il Consiglio

(29)

• Art. 2, c. 3:

• Il collegio dei revisori e' composto da un presidente

iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di

cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. Nel caso di

Ordini con piu' albi, fermo restando il numero dei

componenti, e' rimessa allo statuto l'individuazione di

misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse

professioni

(30)

• Art. 7:

• « 1. Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali.

• 2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei

compiti e delle funzioni istituzionali.

• 3. Le Federazioni nazionali emanano il codice deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi»

(31)

• a) presidente;

• b) Consiglio nazionale;

• c) Comitato centrale;

• d) la commissione di albo, per le Federazioni

comprendenti piu' professioni;

• e) collegio dei revisori.

(32)

• 15. Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:

• a) predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi unici nazionali degli iscritti;

• b) vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;

• c) coordinare e promuovere l'attivita' dei rispettivi Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni proprie degli Ordini, richiedono uniformita' di interpretazione ed applicazione;

• d) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);

• e) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, europeo ed internazionale;

• f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3.

• Durata in carica = 4 anni (art. 8, c. 8)

(33)

• Art. 8, c. 7:

• «Il presidente ha la rappresentanza della Federazione, di cui convoca e presiede il Comitato centrale e il

Consiglio nazionale, composto dai presidenti degli Ordini professionali; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le

funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente» • Art. 8, c. 6:

• Il presidente (come anche il vice presidente, il tesoriere e il segretario) «puo' essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta»

(34)

• Art. 8:

• «11. Il Consiglio nazionale e' composto dai presidenti dei rispettivi Ordini.

• 12. Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della

Federazione su proposta del Comitato centrale, nonche' l'approvazione del codice deontologico e dello statuto e delle loro eventuali modificazioni.

• 13. Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della

Federazione»

(35)

• Art. 8, c. 4 e 5:

• «Con decreto del Ministro della salute e' determinata… la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.

• I rappresentanti di albo eletti si costituiscono come commissione disciplinare di albo con funzione giudicante nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi dell'Ordine appartenenti al medesimo albo e nei confronti dei componenti delle commissioni di albo territoriali. E' istituito l'ufficio

istruttorio nazionale di albo, costituito da cinque componenti sorteggiati tra quelli facenti parte dei corrispettivi uffici istruttori regionali e da un

rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute» • Art. 8, c. 16, attribuzioni:

• «a) dare il proprio concorso alle autorita' centrali nello studio e

nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione;

• b) esercitare il potere disciplinare, a norma del comma 5»

(36)

• Art. 8, c. 3:

• «Il collegio dei revisori e' composto da un

presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e

da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli

iscritti agli albi»

(37)

• Art. 8, c. 20:

• «I Comitati centrali e le commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o

qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente. Lo scioglimento e' disposto con decreto del Ministro della

salute. Con lo stesso decreto e' nominata una commissione straordinaria di cinque componenti, di cui non piu' di due

iscritti agli albi professionali della categoria; alla commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato o della

commissione disciolti. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato centrale eletto dura in carica quattro anni»

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