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BILANCIO 2016 Le novita dopo il Dlgs 139/2015 Schemi di Bilancio

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DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

IN CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE

BILANCIO 2016

Le novità nel Bilancio di esercizio alla luce del D.Lgs.

139/2015. Gli Schemi di Bilancio.

Tesi di Laurea

Relatore: Prof. Marco Allegrini

Candidato:

Federico Landucci

ANNO 2015-2016

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INDICE

INTRODUZIONE ... 3 CAPITOLO 1 – Principi di Redazione del Bilancio e Schemi di Bilancio: ... 13 1.1 – Principi di Redazione del Bilancio: ... 13 1.1.1 – Principio di Rilevanza: ... 15 1.1.2 – Principio della Prevalenza della Sostanza sulla forma: ... 17 1.2.Stato Patrimoniale ... 19

1.2.1 - Costi di Ricerca, sviluppo, pubblicità: ... 29

1.2.4 Eliminazione dei Conti D’ordine ... 35

1.2.3 - Rapporti con imprese consociate: ... 37

1.2.4 Strumenti finanziari derivati ... 41

1.5 - Conto Economico: ... 46

1.5 - Nota Integrativa: ... 52

1.5 - Movimento Patrimonio Netto: ... 59

CAPITOLO 2 – Il Rendiconto Finanziario ... 63 2.1.2 – Flusso Derivante Attività di Investimento: ... 75 2.1.3 – Flusso Derivante dell’Attività di Finanziamento: ... 77 2.2 – Contenuto e Struttura del Rendiconto Finanziario: ... 79 2.2 – Rendiconto finanziario Utile anche per le imprese Minori: ... 81 2.4 – Schemi di Riferimento per la Redazione del Rendiconto: ... 85 CAPITOLO 3 – OIC 29 ... 87 3.1 - Abrogazione della parte straordinaria di Conto Economico: ... 87 3.2 - Errori ... 93 3.3 – Cambiamenti di Stime Contabili ... 98 3.4 – Fatti Intervenuti dopo la chiusura dell’Esercizio: ... 101 CAPITOLO 4 - Schemi di Bilancio nelle PMI e nelle Micro-imprese ... 106 4.1 Bilancio abbreviato ... 106 4.2 Micro-Imprese: ... 115

4.3 Modifiche alle norme sul Bilancio Consolidato ... 121

4.3.1 La redazione del nuovo bilancio consolidato e i criteri di valutazione: .... 126

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INTRODUZIONE

Si avvicina il termine per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 e di conseguenza sale l’attenzione nei confronti di tematiche, quali quelle civilistiche, notoriamente più statiche rispetto alle ben movimentate fattispecie di natura fiscale.

In realtà, il recepimento in Italia della Direttiva 2013/34/UE, avvenuto con il D.Lgs. n. 139/2015, impone un attento esame delle disposizioni ivi contenute in quanto le stesse, seppur riguarderanno per la prima volta i bilanci chiusi al 31 dicembre 2016, hanno un incidenza immediata sui bilanci in fase di chiusura per via, soprattutto, dell’obbligo di comparabilità dei bilanci degli ultimi due esercizi. Preliminarmente, giova ribadire che i bilanci relativi all’esercizi 2015 saranno redatti e verranno chiusi in base alle attuali norme del codice civile, integrate sul piano tecnico operativo dai principi contabili nella versione aggiornata dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nel 2014, con la rilevante eccezione del principio OIC n.24 (Immobilizzazioni Immateriali) che invece è stato aggiornato nell’anno 2015.

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Le novità, invece, cominceranno a farsi sentire con la situazione dopo l’apertura dei conti alla data del 1 gennaio 2016 che non sempre sarà soggetta alle medesime regole transitorie, in particolare tali criticità sono relative ad esempio alla valutazione al costo ammortizzato di titoli, crediti e debiti come pure all’ammortamento dell’avviamento1. La norma transitoria consente di non applicare le nuove disposizioni, relative a costo ammortizzato e ammortamento avviamento, alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

In sostanza le nuove regole si applicherebbero esclusivamente alle operazioni che nascono nel 2016, mentre quelle nate in precedenza proseguirebbero in base alle norme attuali (ante D.Lgs. 139/2015). Si può notare che, in altri casi, le novità introdotte dal decreto legislativo si applicano con riferimento anche ad attività e passività sorte in passato, per esempio, se non interverranno integrazioni o cambiamenti della norma transitoria, le imprese dovranno eliminare dalle attività dello stato patrimoniale le spese di pubblicità e di ricerca in corso di ammortamento, fatte salve specifiche situazioni.

Dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, inoltre, gli strumenti finanziari derivati saranno iscritti nel bilancio e, le imprese dovranno

1 “IL BILANCIO DI ESERCIZIO: LE NOVITA’ DEI BILANCI 2016” di Ernesto Gatto

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attentamente monitorare i contratti relativi ai derivati in essere all’1 gennaio 20162.

A questo punto sia da un lato si pone il problema delle modalità di cancellazione dell’attivo di bilancio delle spese di pubblicità e di ricerca per le quali è in corso la procedura di ammortamento, mentre dall’alto appare chiaro che bisognerà trovare soluzione alla contabilizzazione ed all’iscrizione in bilancio dei derivati.

Con riferimento all’eliminazione delle spese di pubblicità e di ricerca in corso di ammortamento si dovrebbe seguire il principio contabile OIC 29, che regola anche il cambiamento di principi contabili il cui effetto è imputato nel conto economico e, in particolare, nella parte straordinaria dello stesso.

Il principio contabile intende riferirsi specificatamente al mutamento di principi contabili deciso dall’impresa, quindi sostanzialmente il documento inquadra il cambiamento che l’organo amministrativo di una società ha deciso di propria iniziativa e non la circostanza che, come nella fattispecie in questione, il mutamento è la naturale conseguenza della dovuta applicazione di una norma di legge, ovvero di decisioni del legislatore comunitario e nazionale che hanno inteso imporre agli amministratori il cambiamento in oggetto.

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Il futuro OIC, in questo contesto, dovrà prendere posizione nel senso che non si devono seguire le regole dettate dall’OIC 29 per un paio di ragioni:

- La prima è che si tratta di una situazione decisa dal legislatore e non dipendente dalla volontà degli amministratori;

-La seconda perché dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2016, scomparirà dal conto economico la parte straordinaria e, di conseguenza, l’effetto del cambiamento impatterebbe nella parte ordinaria dello stesso, con il risultato di comprometterne la trasparenza

Stando così le cose, la cancellazione si registrerebbe direttamente in contropartita alle riserve del patrimonio netto, ad esempio con la scrittura:

Riserva Straordinaria A Spese di Pubblicità/Ricerca.

Appare evidente che la soluzione sopra riportata sarebbe una soluzione che non risolve compiutamente il problema di eventuali riserve insufficienti, ma avrebbe l’indubbio pregio di scongiurare l’inquinamento del conto economico. 3

3 IL BILANCIO DI ESERCIZIO: LE NOVITA’ DEI BILANCI 2016” di Ernesto Gatto

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D’altra parte è anche vero che, ove le riserve dovessero risultare insufficienti, gli amministratori dovrebbero interrogarsi circa la correttezza dei comportamenti tenuti nei precedenti esercizi.

Alle stesse conclusioni si perverrebbe con riguardo alla contabilizzazione dei derivati al fair value, i cui effetti sono imputati direttamente, in senso positivo o negativo, alle riserve del patrimonio netto, infatti l’iscrizione dei derivati in corso può comportare effetti positivi o negativi, in base alle specifiche situazioni.

Per quanto attiene all’iscrizione di azioni proprie, non più nell’attivo dello stato patrimoniale, bensì in diretta diminuzione del patrimonio netto, non dovrebbero sorgere particolari problemi in contabilità, considerato che la loro cancellazione dell’attivo avviene in contropartita all’iscrizione del patrimonio netto di una riserva portante segno negativo.

Appare superfluo aggiungere che per tutte le situazioni sin qui descritte, deve essere rispettato il comma 5 dell’articolo 2423-ter del codice civile che impone la comparazione con l’esercizio precedente. Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 dovrà essere confrontato con quello relativo al precedente esercizio i cui schemi dovranno necessariamente essere adattati.

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Un evidente eccezione riguarda le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, le quali non sono attualmente obbligate a riportare nella nota integrativa il fair value dei derivati (art 2435-bis, comma 5 Codice Civile).

Il D.Lgs. n.139/2015 ha chiaramente e significativamente innovato la normativa del codice civile in materia di redazione del bilancio, le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dai bilanci che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2016, ossia per la predisposizione dei bilanci degli esercizi 2016.

Le norme del decreto non possono essere adottate per i bilanci chiusi al 31 dicembre del 2105, a meno che chiaramente compatibili con quanto già previsto in materia dal codice civile.

Il decreto si incarica di implementare a livello nazionale la direttiva comunitaria 2013/34/UE, la nuova direttiva contabile che ha sostituito la direttiva CEE n. 78/660 (meglio nota come “IV direttiva sui conti annuali”), inerente la redazione del bilancio d’esercizio, e la direttiva CEE n.83/349 (meglio nota come “VII direttiva” sui conti consolidati), concernente la redazione del bilancio consolidato.4

4 IL BILANCIO DI ESERCIZIO: LE NOVITA’ DEI BILANCI 2016” di Ernesto Gatto,

paragrafo “La lettura del nuovo Inquadramento normativo” capitolo 1.

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Il cambiamento è da considerarsi epocale, perché il nuovo impatto sostituisce in toto le “vecchie” direttive, non limitandosi a rettificare, come effettuato nel corso degli anni dagli emendamenti promulgati, alcuni specifici aspetti.

Le originarie proposte effettuate dalla Commissione Europea pubblicate nel 2011, erano orientate a introdurre elementi di novità, per alcuni aspetti, ben più dirompenti rispetto al passato.

Nel corso del dibattito, che ha portato alla stesura del testo definitivo, alcuni elementi di novità sono stati mantenuti, mentre altri sono stati eliminati, ripristinando la situazione pre-esistente.5

Il D.Lgs. 139/2015 ha in ogni caso dovuto operare talune scelte poiché nonostante uno degli intendimenti iniziali del progetto della commissione era focalizzato alla profonda riduzione del numero delle opzioni fornite ai Paesi membri, le alternative contabili contenute nella direttiva restano comunque numerose e, talvolta, rilevanti.

Non vi è dubbio, restando alle impostazioni di base, che uno dei driver trainanti della riforma fosse incentrato nel concetto di “pensare prima alle piccole imprese” (“Think small first”), riducendo, tra le altre cose,

5 IL BILANCIO DI ESERCIZIO: LE NOVITA’ DEI BILANCI 2016” di Ernesto Gatto,

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i fastidiosi vincoli amministrativi (administrative burden) presenti in capo alle società più di ridotte dimensioni.6

Non siamo ovviamente in grado di affermare con certezza se l’obiettivo della Commissione sia stato o meno raggiunto con l’introduzione delle nuove norme, in questo senso soltanto il tempo potrà dare una risposta oggettiva a questo interrogatorio.

Certo è che l’introduzione delle disposizione di “alleggerimento” per le società interessate dovrebbe sempre tenere in considerazione gli effetti collaterali derivanti da tali previsioni, quali, in primis, la riduzione della trasparenza delle realtà economiche rappresentative del tessuto economico del Paese.

Le previsioni normative, promulgate dall’Unione Europea e dal Legislatore nazionale, interessano le società di capitali che non applicano gli IFRS.

Questo significa che le nuove norme coinvolgono un’altissima percentuale delle società di capitali che operano a livello nazionale, specialmente in un contesto economico quale quello italiano, che appare caratterizzato da una miriade di piccole e piccolissime imprese, spesso a forte connotazione familiare.

6 IL BILANCIO DI ESERCIZIO: LE NOVITA’ DEI BILANCI 2016” di Ernesto Gatto,

(11)

Le disposizioni sono esaminate anche in un’ottica comparativa con le “vecchie” previsioni de codice civile che, si ricorda, saranno utilizzate per l’ultima volta con la redazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2015.

I principi contabili nazionali che saranno emanati per adeguare le norme tecniche alle previsioni normative possano intervenire su talune delle problematiche trattate.

Altro aspetto molto rilevante che è stato introdotto a livello contabile, il bilancio per le micro-imprese, mantenendo la categoria delle piccole società.

Il codice civile quindi, riconosce ai fini della redazione del bilancio: micro-imprese, piccole società ed imprese medio-grandi.

Sono definite micro-imprese quelle che per due esercizi consecutivi riportano valori non superiori ai parametri di seguito riportati.

• Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 €

• Ricavi delle vendite e delle prestazione: 350.000 €

• Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Al contrario per le piccole società gli aspetti e i requisiti per la redazione dello stato patrimoniale sono stati mantenuti sostanzialmente invariati, mantenendo una forte e dettagliata

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informativa sui valori da reperire in nota integrativa (art. 2427, co.I. n.2. Cc).

Per queste società non vi è obbligo di redazione del Rendiconto Finanziario (art.2423-ter, cc) richiesto obbligatoriamente con il D.Lgs. n. 139/2015 per la redazione del Bilancio delle società medio-grandi, questo perché non poteva essere imposto per le società piccole per questioni semplificative, scompaiono invece per le società medio-grandi i conti d’ordine in quanto ritenuti non più rilevanti ai fini di una completa informativa di bilancio.

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CAPITOLO 1 – Principi di Redazione del Bilancio e Schemi di

Bilancio:

1.1 – Principi di Redazione del Bilancio:

Art. 2423-bis (Principi di Redazione del Bilancio) 7

Testo Previgente Nuovo Testo dopo la riforma

1.Nella redazione del bilancio

devono essere osservati i

seguenti principi:

1.Nella redazione del bilancio

devono essere osservati i

seguenti principi: 1) La valutazione delle voci deve

essere fatta secondo prudenza e

nella prospettiva della

continuazione dell'attività,

nonché tenendo conto della funzione economica dell'attivo o del passivo considerato;

1) La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e

nella prospettiva della

continuazione dell'attività:

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

2) si possono indicare

esclusivamente gli utili realizati

alla data di chiusura

dell'esercizio;

2) identico 3)si deve tener conto dei proventi

e degli oneri di competenza 3) identico

7 TABELLA 1: Ricreato secondo quello fornito da “RIFORMA CONTABILE 2016/

Le modifiche al Codice civile e sintesi degli impatti contabili di Antonella Portalupi e Alessandro Turris.

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dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza

dell'esercizio, anche se

conosciuti dopo la chiusura di questo;

4) identico

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci

devono essere valutati

separatamene;

5) identico

6)i criteri di valutazione non possono essrre modificati da un esercizio all'altro.

6) identico 2. Deroghe al principio enunciato

nel numero 6) del comma precedente sono consentite in

casi eccezionali. La nota

integrativa deve motivare la deroga e indicare l'influenza

sulla rappresentazione della

situazione patrimoniale e

finanziaria e del risultato economico.

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1.1.1 – Principio di Rilevanza:

Con la modifiche introdotte a decorrere dal 2016, la redazione del bilancio dovrà conformarsi ai principi di rilevanza e prevalenza della sostanza sulla forma.

L’art 2423 c.c. con riferimento al nuovo comma 4 si prevede di “ non rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”, il comma prosegue, “Rimangono però fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.

Il concetto di rilevanza si riferisce quindi all’obbligo di illustrare in nota integrativa i criteri utilizzati dalla società in attuazione alla disposizione , prevedendo la possibilità di derogare agli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando ciò non produce effetti rilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.

Va inoltre precisato che il criterio della rilevanza nulla va a modificare in relazione agli obblighi di corretta tenuta della contabilità già presente nell’ OIC 11: “ Il bilancio d’esercizio deve esporre solo

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quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. Il principio di significatività trova anche riscontro in numerose norme relative alla redazione e al contenuto del bilancio. [… ] Errori, semplificazioni, arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi non devono avere una portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari.”

Tale principio nonostante fosse già riscontrato nella precedente norma è stato espressamente individuato e normato con l’introduzione del nuovo comma 4 dell’art. 2423, cc.

In altre parole prevede la possibilità di omettere l’indicazione di elementi irrilevanti ai fini della predisposizione del bilancio, indicando in nota integrativa i criteri di applicazione della norma, eliminando il riferimento di significatività e ammontare apprezzabile all’interno di specifiche fattispecie.

Tali modifiche sono applicabili ai bilanci degli esercizi aventi inizio 1 gennaio 2016.

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1.1.2 – Principio della Prevalenza della Sostanza sulla forma:

Anche tale principio non è un concetto nuovo ma trovava già la sua previsione nell’Oic 11: “ Affinchè il Bilancio possa essere utile per i suoi utilizzatori e fornire la rappresentazione in modo veritiero e corretto degli eventi di gestione si rende necessario determinare e comprendere gli aspetti sostanziali di tali eventi e non solo i suoi aspetti formali.

La sostanza rappresenta l’essenza economica dell’evento o del fatto, ossia la vera natura dello stesso”.

Con l’inserimento del punto 1-bis art 2423-bis c.c. viene introdotto il principio generale della rilevanza della sostanza sulla forma, ovvero: “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”, contemporaneamente il legislatore prevede l’eliminazione della frase “la valutazione deve essere effettuata tenuto conto della funzione economica degli elementi dell’attivo e del passivo”.

Con tale nuova formulazione permetti di chiarire che la sostanza va riferita al contratto o all’operazione in questione piuttosto che alla voce dell’attivo o del passivo in coerenza con la Direttiva 2013/34, (Substance over form).

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Con tale principio il Legislatore, a mio avviso, avrebbe dovuto portare ad iscrivere nei bilanci anche le operazione di leasing, di factoring, di pronti contro termine, tuttavia non l’ha ancora confermato, il recepimento di tale Direttiva avrebbe potuto portare un anello di avvicinamento in più delle disposizioni civilistiche con quelle contabili internazionali.

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1.2.Stato Patrimoniale

Con riferimento al postulato della prevalenza della sostanza rispetto alla forma il recepimento della direttiva europea ha eliminato dal codice civile il riferimento alla “funzione economica dell’elemento dell’attivo del passivo” ed ha introdotto una definizione correlata al contratto o all’operazione.

Con questa novità il legislatore ha riformulato in modo più esplicito il postulato della prevalenza della sostanza economica rispetto alla forma giuridica dell’operazione.

Secondo quanto previsto dalle disposizioni normative l’Organismo italiano di Contabilità fornirà le linee generali di indirizzo declinando operativamente il significato di questo importante postulato.

Prima del recepimento della Direttiva 2013/34 l’art.2423-bis già richiamava la necessità di tenere conto, ai fini della valutazione delle voci di bilancio, della “funzione economica” dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato, tuttavia questa disposizione ha creato alcuni problemi applicativi, soprattutto perché il riferimento alla “funzione economia” spesso è stata associata al criterio della destinazione dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato.

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Ora è stato chiarito che il postulato della “prevalenza della sostanza” deve essere riferito al contratto o all’operazione, cosi come è inteso nei principi contabili internazionali.

Nello schema che vedremo nella pagina successiva ho fatto un raffronto tra Principi di Redazione del Bilancio nella previgente forma, con la nuova.

A riguardo dello Stato Patrimoniale, non sono state apportate cambiamenti alle norme generali che riguardano la struttura degli schemi di stato patrimoniale e conto economico, mentre sono state apportate numerose modifiche alle voci contenute nei prospetti, come mostrerò nel grafico sottostante, e rielaborerò nei paragrafi successivi, le differenze più rilevanti riguardano la disciplina delle azioni proprie, dove l’acquisto di queste comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo, oppure all’eliminazione dei Costi di Ricerca e Pubblicità non verranno più identificati tra le attività, la voce è stata rinominata “Costi di Sviluppo”, di conseguenza saranno capitalizzabili solo i costi di sviluppo, mentre i costi di ricerca e di pubblicità saranno spesati a conto economico come costi di esercizio, sono state introdotte specifiche voci tra le immobilizzazioni finanziarie al fine di evidenziare le partecipazione/crediti nei confronti

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delle controllanti, è stata introdotto nel patrimonio netto una voce riservata alla “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, i disaggi e aggi su prestiti non saranno più riportati in Stato Patrimoniale ma saranno riportati soltanto i ratei e risconti attivi e/o passivi con separata indicazione degli aggi e disaggi, infine l’abrogazione dei conti d’ordine, rafforzando le informazioni da aggiungere in nota integrativa e l’obbligo per le società medio-grandi di redigere il Rendiconto Finanziario come schema obbligatorio.

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Art. 2423-ter (Struttura dello Stato Patr. E del Conto Econ.) 8

Testo Previgente Nuovo Testo dopo la riforma

1.Salve le disposizioni di legge speciali per le società che esercitano

particolari attività nello stato

patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.

1.Identico

2.Le voci precedute da numeri arabi

possono essere ulteriormente

suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio, in questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

2.Identico

3.Devono esere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

3.Identico 4.Le voci precedute da numeri arabi

devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

4. identico

5.Per ogni voce dello stato

patrimoniale e del conto economico deve esserre indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio

5.Identico 8 TABELLA 2: Ho rielaborato seguendo lo schema prodotto da “Riforma Contabile 2016/Le modifiche al Codice Civile e sintesi degli impatti contabili” del Sole 24 Ore focus di Marzo 2016 a cura di Antonella Portalupi e Alessandro Turris.

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precedente. Se le voci non sono

comparabili, quelle relative

all'esercizio precedente devono

essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentanti nella nota integrativa.

6.Sono vietati i compensi di partite. 6.Identico

Le nuove disposizioni introducono diverse novità nella classificazione delle voci di bilancio.

Nell’attivo dello stato patrimoniale scompaiono le azioni proprie (portate a diretta diminuzione del patrimonio netto), conti d’ordine e aggi e disaggi di emissione, la nascita della classe Costi di Sviluppo che sostituirà la voce “Costi di Ricerca, di Sviluppo e di pubblicità”. D’altro canto vengono introdotte specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per e operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti e, nel passivo, si introduce la riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi tra le voci del patrimonio netto, l’eliminazione dei conti d’ordine che non è un particolare di poca rilevanza, integrando le informazioni da inserire in nota integrativa

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Il Dlgs. 139/2015 innova il rigido schema di stato patrimoniale previsto dall’art 2424 cc introducendo modifiche rilevanti, come vedremo dallo schema che riporterò qui di seguito.

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Nuovo Schema di Stato Patrimoniale9:

9TABELLA3: Lo schema dello Stato Patrimoniale sovrastante è stato preso dal

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Lo stato Patrimoniale che ho proposto qui sopra, mostra nelle voci in grassetto, le modifiche rispetto alla normativa precedente.

Partendo dall’attivo, si nota in grassetto la voce BI2) Che prima era intitolata “Costi di Ricerca e Sviluppo” è stata modificata in “Costi di Sviluppo” questo perché non è più possibile la capitalizzazioni della classe eliminata; passando alle immobilizzazioni Finanziarie sono state aggiunte le sotto classi III1)d) ed d-bis) rispettivamente “Imprese in grassetto le modifiche delle sottoclassi rispetto alla normativa precedente.

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sottoposte al controllo delle Controllanti” e “Altre Imprese”, sempre tra le immobilizzazioni finanziarie è stata aggiunta anche la sottoclasse 2d)”Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti” , spostando nella 2d-bis)Altri titoli.

Infine è stata sostituita la sottoclasse “Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo” con la sottoclasse “strumenti finanziari derivati attivi”.

Nell’Attivo Circolante tra i crediti è stata aggiunta la sottoclasse 5 “Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti”, 5-bis “Crediti Tributari”, 5-ter “Imposte Anticipate”, 5-quater “Verso Altri”.

Nella classe “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” è stata aggiunta la sottoclasse 3-bis) “Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti” e la classe 5) “Strumenti finanziari derivati” che ha sostituito la sottoclasse “Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo”, proprio perché come vedremo nel Passivo dello Stato Patrimoniale, le azioni proprie andranno a diretta diminuzione del Patrimonio Netto.

A quest’ultimo sono state aggiunti le sottoclassi VII) e X) “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” e “Riserva

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negativa per azioni proprie in portafoglio, al posto della ex VI) Riserva azioni proprie in portafoglio proprio perché la classe VII accoglie le variazioni di fair value dei derivati della componente di strumenti finanziari derivanti dalla copertura per coprire il rischio finanziario di variabilità dei flussi finanziari futuri.

Sono state inoltre introdotte nella Classe B del Passivo dello Stato Patrimoniale, la sottoclasse 3) “Strumenti finanziari derivati passivi” proprio e nella classe D la 11-bis) “Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti”.

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1.2.1 - Costi di Ricerca, sviluppo, pubblicità:

La voce dello stato patrimoniale che in passato era denominata B.I.2) “costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità” ora è denominata “costi di sviluppo”.

E stata eliminata la possibilii capitalizzare in questa voce:

• I costi della ricerca applicata, come era consentito dall’OIC 24

• Costi di pubblicità

Il recepimento della normativa comunitaria comporta, dunque, l’eliminazione della possibilità di iscrivere nell’attivo patrimoniale i costi sostenuti per lo svolgimento di attività di ricerca applicata, che dal 2016 dovrà essere spesata nel conto economico.

Per effetto di questa modifica diventerà molto rilevante individuare il momento in cui la fase di “ricerca“ diventa in “sviluppo”: solo da questo momento in poi, infatti, sarà possibile capitalizzare nell’attivo patrimoniale gli oneri sostenuti per la realizzazione di un progetto specificatamente individuato.

Si ritiene che l’organismo italiano di contabilità, nel modificare

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IMMATERIALI) fornirà le indicazioni di dettaglio ed operative per applicare la nuova normativa.

Si riscontra ancora qualche incertezza in merito ai costi di pubblicità: attualmente OIC 24 consente la capitalizzazione di questi oneri solo se sono riferiti ad operazioni non ricorrenti, ad esempio l’avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quello di core business, oppure il lancio di una nuova attività produttiva) dalle quali ci si aspettano dei benefici economici.

Dunque i costi di pubblicità capitalizzabili ai sensi dell’OIC 24 sono i costi di “start-up”, assimilabili ai costi di impianto e ampliamento. In proposito, si rileva che il recepimento della Direttiva 2013/34 non ha modificato la possibilità di iscrivere gli oneri pluriennali nell’attivo dello stato patrimoniale, contrariamente ai principi contabili internazionali.

Non è stato pertanto modificato il criterio di classificazione dei costi di impianto e ampliamento che, secondo le disposizioni dell’art. 2424 cc continuano ad essere esposti nella voce B.I.1) “costi di impianto e ampliamento” dell’attivo di stato patrimoniale.

Ci sono ancora alcuni punti che l’OIC dovrà chiarire come ad esempio:

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• I costi di ricerca e sviluppo riferibili ad operazioni non ricorrenti.

• Laddove capitalizzabili se dovranno essere iscritte tra i “costi di impianto e ampliamento”

• I costi di pubblicità iscritti nell’attivo 2015 devono essere spesati nel conto economico 2016? Oppure basterà imputarli ad una riserva di patrimonio netto?

Sicuramente con il recepimento della Direttiva 34/2013 del D.Lgs. 139/2015 si sono adeguate le norme del Codice Civile e i Principi Contabili nazionali con quelli internazionali e, pertanto è opportuno e utile rilevare a mio avviso, che, il Principio contabile internazionale IAS 38 (ATTIVITA’ IMMATERIALI), stabilisce che, a differenza dei costi di sviluppo, nessuna attività immateriale derivante dalla ricerca debba essere iscritta tra le immobilizzazioni immateriali; pertanto esse vanno imputate al Conto Economico nel momento in cui vengono sostenute.

In sostanza tale principio, più precisamente, distingue l’attività derivante dalla fase di ricerca, dalla fase di sviluppo del progetto interno.

La fase di ricerca va rilevata come costo nel momento in cui è sostenuta e pertanto imputata al Conto economico, mentre la fase di

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sviluppo di un progetto interno può essere capitalizzata purché sia dimostrata:

a) La fattibilità tecnica, ovvero la possibilità di completare l’attività immateriale per poi utilizzarla o venderla;

b) La disponibilità di risorse tecniche e finanziarie necessarie per completare lo sviluppo dell’attività immateriale e per pervenire al suo successivo utilizzo o vendita;

c) La capacità di valutare in modo attendibile il costo imputabile alla predetta attività durante la fase di sviluppo;

d) La ragionevole possibilità di recuperare i costi mediante i redditi futuri.

I costi di ricerca e sviluppo capitalizzabili, secondo Dott.ssa Valentina

Tancioni 10 attraverso un intervento trovato in rete, debbono

innanzitutto riferirsi ad un progetto per la realizzazione di un prodotto o un processo chiaramente definito, e a partire dai bilanci 2016, sempre secondo l’autore, questi “Costi di Sviluppo” devono essere stornati già nel conto economico del esercizio 2015 con una sopravvalutazione dell’attivo patrimoniale contraria al principio di prudenza civilistica.

10 Nota Operativa n. 3/2016 “Aspetti Generali del nuovo Bilancio di esercizio

2016” a cura della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio di GiulioMaria .

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Tra i principali costi di Ricerca e Sviluppo possono essere enunciati: costi del personale impegnato nelle relative attività, costi dei materiali e servizi utilizzati, costi indiretti (escluse le spese generali e amministrative), oneri finanziari sostenuti direttamente per l’attività di ricerca e sviluppo, ammortamenti dei relativi cespiti; necessariamente di natura pluriennale.11

Secondo quanto disposto Euroconference nell’edizione del 16 marzo 2016 “Guardando a quanto prevedono in questo ambito i principi

contabili internazionali, lo IAS 8 stabilisce che, nel caso di cambiamento dei criteri di valutazione obbligatori, le eventuali rettifiche che derivano dall’applicazione retroattiva del nuovo criterio devono essere rilevate a riduzione di una posta di patrimonio netto, senza impattare in alcun modo sul conto economico dell’esercizio.

Ecco che allora appare ragionevole attendersi che l’OIC elabori una soluzione in linea con la prassi internazionale, modificando il principio contabile nazionale di riferimento o comunque fornendo delle apposite indicazioni in questo senso per il passaggio alle nuove regole imposte dal D.Lgs. 139/2015.

11 Nota Operativa n. 3/2016 “Aspetti Generali del nuovo Bilancio di esercizio

2016” a cura della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio di GiulioMaria .

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È evidente, in ogni caso, la penalizzazione delle imprese che a bilancio hanno importi rilevanti di spese di ricerca capitalizzate e quindi sarebbe stata quanto mai opportuna anche in questo ambito la previsione di un regime transitorio”.

Viene sottolineato anche in questo caso la necessità da parte del OIC di modificare il principio contabile nazionale, adeguandolo agli IAS.

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1.2.4 Eliminazione dei Conti D’ordine

L’eliminazione dei conti d’ordine dallo stato patrimoniale risponde ad un esigenza di allineamento ai principi contabili internazionali.

L’iscrizione di impegni e garanzie “sotto la riga” è stata sostituita dalla richiesta di informazioni analitiche nella nota integrativa.

A seguito del recepimento della direttiva 2013/34 il testo del c.9 dell’art 2427 c.c. è stato modificato.

Il nuovo testo richiede che in nota integrativa siano fornite informazioni circa: L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate;<< gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indiciati>>. Con riferimento agli impegni, la nota integrativa conterrà le informazioni delle obbligazioni che la società ha assunto verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi, ma non ancora eseguiti da nessuna delle parti ossia dei c.d. “contratti ad esecuzione differita”.

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Con riferimento alle garanzie, la nota integrativa conterrà le informazioni sulle garanzie prestate dalla società con riferimento ad un’obbligazione propria o altrui.

In continuità con il passato non si indicheranno le garanzie ricevute dalla società.

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1.2.3 - Rapporti con imprese consociate:

Sono state introdotte specifiche voci nell’attivo, nel passivo patrimoniale e nel conto economico riferite alle operazioni effettuate con altre imprese che sono sottoposte al controllo delle controllanti. Il tema della rilevanza delle operazioni effettuate con le imprese sottoposte a comune controllo in passato non era stato disciplinato dalla normativa.

I principi contabili disciplinavano le operazioni con le cd “consociate”, che era un’altra definizione, meno precisa, per identificare le “imprese sottoposte al controllo delle controllanti”. Nella prassi talvolta sono denominate “consorelle” oppure “imprese sottoposte al controllo comune”.

Le imprese sottoposte al controllo delle controllanti sono:

• Le società controllate dalla controllante diretta e diverse dalle proprie controllate;

• Le società controllate dalle controllanti indirette e diverse dalle proprie controllate.

Non sono imprese sottoposte al controllo delle controllanti le proprie controllate, collegate e i propri investimenti minori, né le collegate e le

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altre imprese del gruppo che non rientrano nell’area di consolidamento.

Ai sensi della nuova normativa devono essere esposti separatamente i crediti, i debiti, le partecipazioni e i proventi finanziari.

Il legislatore non ha ritenuto opportuno richiedere l’esposizione separata nel conto economico anche degli oneri finanziari e degli interessi passivi.

Con riferimento ai crediti si classificano tra:

• Immobilizzazioni finanziarie, voce B.III.2.d “crediti verso

imprese sottoposte al controllo delle controllanti” per i crediti di natura finanziaria.

Rimane invariato il metodo di classificazione dei crediti previsto dall’OIC 15 e qualora si tratti di crediti a breve termine, l’ammontare deve essere esposto separatamente secondo le disposizioni generali;

• L’attivo circolante, voce C.II.5) per i crediti di natura

commerciale secondo le disposizioni generali contenute nell’ OIC 15. Prima dell’entrata in vigore del DLgs 139/15 i crediti verso entità sottoposte a comune controllo erano classificati sia nell’attivo immobilizzato che nell’attivo circolante nella voce residuale “Altri crediti” con possibilità di creare una riga specifica nel caso di importi rilevanti.

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L’OIC 15 richiedeva che fosse inserita adeguata informativa in nota integrativa.

Le partecipazioni verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti si classificano:

• B.III.1.d) “Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti” se si tratta di partecipazioni immobilizzate.

• C.III.3-bis “Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti” se si tratta di partecipazioni destinate alla vendita o acquistate per fini speculativi.

In considerazione del fatto che sia lo schema di stato patrimoniale sia quello di conto economico prevedono l’esposizione dei dati comparativi, nello stato patrimoniale 2016 i crediti e i debiti verso le imprese sottoposte al controllo della medesima controllante della società che redige il bilancio dovranno essere riclassificati ed esposti separatamente.

Poiché con le modifiche dei prospetti proposti dalla direttiva 2013/34 non erano previste nei bilanci 2015, il recepimento delle modifiche al codice civile interesserà anche il sistema informativo, che dovrà consentire l’identificazione, la misurazione, la rilevazione e l’identificazione distinta di tutte le transazioni intervenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

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Ciò implica la mappatura di tutte le società che fanno parte del medesimo gruppo di appartenenza della società che redige il bilancio e il loro costante monitoraggio per accertare se l’area di consolidamento della propria controllante e delle controllanti di livello superiore sia modificata.

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1.2.4 Strumenti finanziari derivati

Il nuovo schema introduce nell’attivo e nel passivo patrimoniale delle specifiche voci che espongono il fair value dei derivati alla data di presentazione del bilancio o del rendiconto intermedio.

In passato la disciplina del Codice civile non conteneva specifiche disposizioni per la contabilizzazione dei contratti derivati, ma si limitava, ai sensi dell’art. 2427-bis c.c., così come interpretato dall’OIC 3, a richiedere specifiche informazioni di dettaglio da fornire nella nota integrativa.

I criteri di valutazione utilizzati in passato tenevano in considerazione i postulati generali di bilancio, secondo i quali:

• Solo gli utili realizzati sono iscritti alla data di bilancio (salvo diverse disposizioni di legge);

• Si tiene conto dei rischi di perdite emergenti dall’analisi degli eventi, anche se conosciuti successivamente alla data di chiusura dell’esercizio ed anteriormente alla data di redazione del bilancio;

• Si effettua una valutazione separata delle attività e delle passività in bilancio e fuori bilancio; se dalla valutazione dei

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derivati emergono alla data di chiusura di bilancio delle perdite, queste sono accantonate in un fondo rischi e se emergono degli utili questi sono differiti;

• Si effettua una valutazione separata dei derivati di copertura che sono valutati coerentemente all’elemento coperto.

Si ricorda a tal proposito che l’applicabilità anche alle imprese diverse dalle banche, e dagli intermediari finanziari che sottoscrivono operazioni in derivati, del corpo normativo previsto dal Dlgs 87/92, ove compatibile con i postulati generali di bilancio previsti dal Codice Civile.

In sostanza le oscillazioni di valore degli strumenti finanziari derivati e il valore complessivo degli stessi non erano comprese nei prospetti bilancio a meno che i derivati non fossero in perdita nel qual caso erano rilevanti nei fondi rischi, ma solo se la passività era stimata come probabile.

A partire dai bilanci 2016 , le nuove norme introducono il criterio di valutazione a fair value come modello di riferimento per la misurazione e la rappresentazione degli strumenti derivati nel bilancio. Non sono previste norme transitorie e pertanto tutti i derivati in essere all’inizio dell’esercizio 2016 dovranno essere valutati al fair value e rappresentati nello stato patrimoniale, tra le attività o le passività, con

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contropartita il conto economico, se non si tratta di operazioni di copertura a copertura dei flussi finanziari attesi, per le quali la contropartita è un apposita riserva di patrimonio netto.

Le disposizioni riguardano anche le imprese che redigono il bilancio abbreviato ma non riguardano le microimprese.

• Nello stato patrimoniale sono state aggiunte delle specifiche voci per esporre (a partire dal 2016) il fair value alla data di chiusura dell’esercizio degli strumenti finanziari derivati: se il fair value è positivo il derivato rappresenta un’attività finanziaria, da iscrivere tra le immobilizzazioni (B.III.4) o nell’attivo circolate (C.III.5) a seconda della destinazione.

La contropartita è il conto economico (D.18.d) a meno che sia un operazione di flussi finanziari attesi.

Se il Fair value è negativo il derivato è rappresentato nello stato patrimoniale come un fondo per rischi e oneri, di classificare alla voce B.3 del passivo e il costo è iscritto nel conto economico alla voce D.19.d) “rettifiche di valore”;

• Con riferimento alle operazioni di copertura dei flussi finanziari futuri è stata aggiunta la riga A.VII del patrimonio netto dedicato alla specifica riserva;

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• Nel conto economico sono state aggiunte delle righe, nella classe “ D. Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie” che accolgono nella riga 18.d) le variazioni di fair value positive che rappresentano rivalutazioni e nella rifà 19.d) le variazioni di fair value negative che rappresentano svalutazioni.

A partire dal gennaio 2016 tutte le società che redigono il bilancio secondo le norme del Codice civile, dovranno in prima battuta identificare tutte le operazioni che rientrano nella fattispecie di derivato al fine di rilevare le variazioni di patrimonio netto di apertura. L’unico modo è quello di analizzare, da parte di ogni società, il proprio portafoglio di strumenti finanziari per identificare quali rientrano nella definizione di “derivato”.

La norma i cui contenuti sono stati sostanzialmente mutati dallo IAS 39 (Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione), ha dunque stabilito:

a) Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, debbono essere iscritti, come attività o passività, nel bilancio dell’impresa al loro fair value, con effetti che investono, direttamente, gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico;

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b) Che il fair value è l’unico criterio di valutazione degli strumenti finanziari derivati.

La disciplina ha inoltre individuato, secondo Prof. Dott. Paolo Moretti Presidente della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio GiulioMaria, le seguenti due modalità di copertura del rischio, di cui ha previsto, in via generale, il relativo trattamento contabile e di bilancio.

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1.5 - Conto Economico:

Le modifiche allo schema del conto economico sono riconducibili a:

• Introduzione di specifiche voci che accolgono le variazioni di fair value dei derivati non di copertura (art. 2424 cc);

• Introduzione di specifiche voci relative ai proventi da crediti o

partecipazioni derivati da imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

• Eliminazione della classe E relative ai componenti straordinari.

A partire dal 2016 non sarà più consentito iscrivere separatamente le voci di natura straordinaria ma dovranno essere esposte per natura nella classi A,B,C e D del conto economico.

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12 TABELLA 4:Schema di Conto Economico rielaborato seguendo le linee

imposte dalla D.Lgs. 139/2015, le voci in grassetto mostrano le differenze rispetto alla normativa precedente.

CONTO ECONOMICO RIFORMATO EX ART 2425 C.C.12

A)VALORE DELLA PRODUZIONE 1)Ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2)Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

3)Variazioni di lavori in corso su ordinazione; 4)Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

5)atri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto economico.

Totale

B)Costi della Produzione:

6)per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7)per servizi;

8)per godimento di beni di terzi; 9)per il personale;

a)salari e stipendi; b)oneri sociali;

c)trattamento di fine rapporto

d)trattamento di quiescienza e simili e)altri costi

10)Ammortamenti e Svalutazioni

a)ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

b)ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

c)altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d)svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11)Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

12)Accantonamenti per rischi; 13)Altri Accantonamenti 14)Oneri diversi di gestione Totale

(A-B) Differenza tra valore e costi della produzione

C)Proventi e Oneri Finanziari;

15)Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a

imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

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a)da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da

controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

b)da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c)da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d)proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da

imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

17)Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17-bis)Utili e perdite su cambi. Totale (15+16-17 +/-17-bis).

D)Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie: 18)Rivalutazioni:

a)di partecipazioni;

b)di immobilizzaioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c)di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d)di strumenti finanziari derivati

19)Svalutazioni:

a)di partecipazioni;

b)di immobilizzaioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c)di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d)di strumenti finanziari derivati

(18-19)Totale delle Rettifiche

Risultati prima delle imposte (A-B+/-C+-D);

20)Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti, differite e anticipate; 21)Utile(perdite) dell'esercizio.

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Per quanto riguarda il Conto Economico, le principali variazioni ed integrazioni riguardano:

• I proventi e oneri per le imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

• Rivalutazione e svalutazioni degli strumenti finanziari derivati, conseguenti alla dinamica registrata dal “fair value”

Invece sono stati abrogati le voci E)20, E)21 Proventi e Oneri Straordinari.

Tale modifica è conforme alle norme internazionali IAS/IFRS, riduce il valore segnaletico del bilancio e della situazione economica e rimanda alla Nota Integrativa la loro separata identificazione e il loro commento. Difatti l’art 2427 c.c. nel numero 13 del primo comma precisa ora la necessità di indicare nella Nota Integrativa “L’importo e la natura dei

singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”.

In sintesi il D.lgs. 139/2015 con le apportate modifiche prevede 3 tipologie di bilancio:

• Bilancio ordinario: per le società medio-grandi, che prevede Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione sulla gestione e Rendiconto Finanziario come prospetti obbligatori; • Bilancio abbreviato: per le società piccole, esonerato dal

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• Bilancio per le micro-imprese: in conformità al bilancio “abbreviato” ma con la possibilità di non redigere la Nota Integrativa.

Un problema da esaminare senza alcun dubbio è l’apertura dei conti dal 31 dicembre 2015 al 1 gennaio 2016, data in cui entrerà in vigore il D.Lgs. 139/2015 che non avrà effetto retroattivo ma che avrà rilevanza anche sui bilanci in chiusura del 2015.

Difatti si dovranno imputare a Conto Economico , già dall’Apertura, taluni conti quali ad esempio quelli pubblicità e ricerca applicata, capitalizzati nel 2015, e rimisurare le voci di Patrimonio Netto di apertura dei conti con conseguenti plusvalenze e minusvalenza da valutazione.

Sinteticamente, espone la Dott.ssa Valentina Tancioni nella Nota Operativa della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio GiulioMaria13, in sede di apertura dei conti 2016 si dovrà provvedere ad:

• Far confluire le plusvalenze e le minusvalenze di apertura dei conti tra componenti ordinari dell’esercizio, avendo il legislatore abolito i componenti straordinari di Conto Economico (gruppo E)

13 Nota Operativa n. 3/2016 “Aspetti Generali del nuovo Bilancio di esercizio

2016” a cura della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio di GiulioMaria .

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• Inventariare tutti i derivati, in quanto a partire dal 1° gennaio 2016 essi dovranno essere valutati al “fair Value” e iscritti in contabilità come un credito o fondo rischi a seconda se positivo o negativo e come contropartita il relativo componente di reddito “rettifiche di valore”, a meno che si tratti di operazioni di copertura.

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1.5 - Nota Integrativa:

Con l’attuazione della direttiva 2013/34 UE sono stati numerosi i cambiamenti introdotti dal legislatore che hanno impattato sugli obblighi informativi posti a carico dell’estensore del bilancio.

L’introduzione dell’obbligo di indicare nello stato patrimoniale gli strumenti finanziari derivati ha indotto il legislatore a richiedere specifiche informazioni in merito agli impegni, rischi e passività potenziali nonché informazioni in merito al fair value degli stessi. Importante novità è costituita pure dalla nuova previsione di inserimento in nota integrativa, e non più nella relazione sulla gestione, degli eventi successivi alla chiusura del bilancio.

Ulteriori specificazioni son state richieste, inoltre, in merito al nome e alla sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato.

Costituisce un importante cambiamento anche l’obbligo di indicare la proposta di destinazione dell’utile, nonché le informazioni che possono influenzare l’importo, la scadenza e la certezza dei flussi finanziari futuri all’interno della nota integrativa stessa.

In aggiunta la nota integrativa dovrà riportare una tabella che indichi i movimenti della riserva di fair value avvenuti nell’esercizio.

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Pertanto il Dlgs 139/2015 introduce notevoli modifiche che, di seguito riportate:

Altra importante modifica riguarda l’eliminazione dei conti d’ordine, in tal fine è stato infatti abrogato l’art 2424.c3 c.c. “in calce allo stato

patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d’ordine”.

Parallelamente è stato altresì sostituito l’art 24.27 co.1 n.9 c.c. il nuovo articolo prevede che la nota integrativa debba indicare “ gli

impegni risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime”.

La direttiva dell’UE 34/2013 art. 16 co.1 lett. D) stabilisce che la Nota Integrativa debba indicare:

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• Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie prestate;

• Sono distintamente indicati “ gli impegni esistenti in materia di

trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime”.

La relazione illustrativa al decreto di recepimento della direttiva 34/2013 del UE, chiarisce che “Si eliminano , inoltre, le disposizioni

relative ai conti d’ordine, la cui informativa, è ora fornita nella nota integrativa”.

NOTA INTEGRATIVA ART.2427 C.C.14

La nota integrativa deve indicare , oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

1)I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2)I movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e

svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio;le rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3)La composizione delle voci: <<costi di impianto e di

ampliamento>> e: <<costi di sviluppo>>, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate

14 TABELLA 5: SCHEMA DI NOTA INTEGRATIVA seguendo la disciplina del

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alle immobilizzazioni materiali e immateriali, di durata indeterminata facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita

dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;

6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio; 6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;

7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi e "ratei e risconti passivi e della voce "altri fondi dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve ;

7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine,

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la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione

patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche; 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati

nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

13) la composizione delle voci: "proventi straordinari e: "oneri straordinari del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

14) un apposito prospetto contenente:

a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate,

specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria; 16)l'ammontare dei compensi delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonchè gli impegni assunti per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società,

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specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono; 19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;

19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società,ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;

21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma; 22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state

concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla

situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della societa'.

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto

patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della societa'.

(58)

Ai fini dell'applicazione del primo comma , numeri bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428,terzo comma,numero 6-bis), per le definizioni di"strumento finanziario","strumento finanziario derivato","fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato", si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati da UE.

22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

22-quinques)il nome e la sede legale dell'imprese che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la quota del bilancio consolidato; 22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile copia del bilancio consolidato;

22-septies)la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato

(59)

1.5 - Movimento Patrimonio Netto:

Nello schema di stato patrimoniale la sezione dedicata al patrimonio netto contiene alcune novità causate dal recepimento delle novità contabili.

La nuova classe A) Patrimonio Netto nel passivo dello Stato

Patrimoniale è la seguente:

PATRIMONIO NETTO15 I.Capitale;

II.Riserva Sovrapprezzo delle azioni; III.Riserva di Rivalutazione;

IV.Riserva Legale; V.Riserva Staturia;

VI.Altre riserve, distintamente indicate;

VII.Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi; VIII.Utili (Perdite) portati a nuovo;

IX.Utile (Perdite) dell’esercizio;

X.Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

15 TABELLA 6: Patrimonio Netto, preso dallo schema indicato da Codicele voci

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