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Far vivere o lasciar morire. L'infanticidio, la legge e le scienze tra Otto e Novecento.

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Ogni creatura ha bisogno dell'aiuto degli altri (B. Brecht, Dell'infanticida Maria Farrar)

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Indice

Introduzione...p. 7

I parte. Le metamorfosi di una pratica criminale

I. L’infanticidio tra peccato e reato. Le radici di un dibattito...p. 21 1. La strage degli innocenti: morale e teologia sull’infanticidio 2. Corpi da assoggettare, anime da salvare

3. L’occhio del medico sulla scena del crimine

4. Nuovi sguardi: l’infanticidio al centro della riflessione sulla riforma del sistema penale.

II. «Una inevitabile contradizione».

L’infanticidio all’epoca delle codificazioni...p. 57 1. La paterna cura dello Stato

2. L’infanticidio nei codici ottocenteschi: una doppia fattispecie 3. Il battesimo sociale del neonato

III. La normalizzazione del crimine...p. 93 1. L'onore della donna e l'imbarazzo della legge

2. La legge e la natura: un crimine «sui generis» 3. La società e le sue criminali

IV. Far vivere e lasciar morire. La madre, il figlio e il mostro...p. 137 1. Salvare l’onore e difendere la società

2. Il corpo dell'infanticida come luogo pubblico 3. Madri, mostri e scienziati

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II parte. Gli archivi delle donne infami

V. La scoperta del crimine: i segreti del corpo colpevole...p. 177

1. Premessa

2. Il corpo sociale della donna: l'onore 3. Gli inganni della seduzione

4. Il feticismo dell’onore

5. Una gestione sociale della riproduzione: La levatrice, il parroco e il medico

VI. La prova del crimine: la vita e la morte del neonato...p. 219 1. Far parlare il corpo del neonato

2. Il ruolo e il sapere incerti del medico legale 3. La vita del neonato e la sua persona

4. Un ibrido medico-giuridico

5. Un infante «vivo e vitale»: dare corpo ai silenzi della legge

VII. Il corpo precario di un soggetto colpevole …...p. 275 1. Un corpo ingombrante

2. Raccontare il corpo e cancellare i saperi 3. Costruire il sapere e disfare i corpi 4. Il corpo lacerato

VIII. La fabbrica di una maternità colpevole...p. 319 1. Le imputate possono parlare?

2. Criminali o folli?

3. Scienze dell'anima e verità del corpo: il caso di Virginia Langianni, un'isterico-epilettica

4. Un continuum medico-giudiziario 5. Una maternità aberrante

Conclusioni …...p. 403 Bibliografia...p. 413

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Abbreviazioni utilizzate per le citazioni dai documenti archivistici

ASF = Archivio di Stato di Firenze AP = Atti penali

c. = Carta

CA = Corte d’Assise (fondo) PA = Processi d’Assise (fondo)

PRS = Processi risolti con sentenza (fondo) req. = Requisitoria

sent. = Sentenza

sent. acc. = Sentenza della sezione d’accusa SVR = Sentenze, verbali, ricorsi (fondo) V. c. a. = Volume delle udienze in Assise

V. cass. = Volume degli atti del ricorso in cassazione V. i. = Volume della fase istruttoria

V. int. = Volume degli interrogatori

V. d. t. = Volume delle deposizioni testimoniali V. p. = Volume delle perizie

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Introduzione

Non pas donc histoire des mentalités qui ne tiendrait compte des corps que pour la manière dont on les a perçu ou dont on leur a donné sens et valeur; mais «histoire des corps» et de la manière dont on a investi ce qu’il y de plus materiel, de plus vivant en eux.

(M. Foucault, La volonté de savoir)

Nel lessico giuridico il termine infanticidio indica «l’uccisione di un neonato, da parte della madre, durante il parto o immediatamente dopo, in condizioni di abbandono materiale o morale connesse al parto» (art. 578 C. P.). L'infanticidio, dal latino caedo che significa «uccidere» e infans «infante», denota dunque innanzitutto un crimine, l'uccisione di un «infante», ovvero, nel significato originario latino, a sua volta derivato dalla lingua greca, «colui che non parla», «colui che non sa parlare», l'infante nei primissimi momenti della sua vita biologica e sociale. Se il lessico del diritto penale istituisce il campo semantico principale di tale termine limitandone così i confini della definizione e dell'uso, il suo utilizzo nel linguaggio ordinario, tuttavia, porta spesso all'impiego di tale termine anche oltre la sua definizione strettamente giuridica, facendo assumere alla parola infanticidio significati più ampi. Non è raro che si parli di infanticidio per denotare l’uccisione di bambini in generale, non solo neonati, in particolar modo da parte dei genitori, azione altrimenti definita con il termine figlicidio, o da parte di terzi non legati da una relazione parentale1.

La complessità si arricchisce se si considera che la definizione giuridica stessa può variare a seconda dei paesi e delle legislazioni, le quali pongono ciascuna limiti e

1Non mi riferisco solamente agli articoli della cronaca riportati dai media, ma anche al linguaggio

della critica letteraria. La recente opera teatrale di Grazia Verasani, From Medea (ultimamente trasposta in formato cinematografico con il titolo Maternity Blues), pone sulla scena quattro donne internate in un ospedale psichiatrico giudiziario, dalla critica definite indistintamente «infanticide», per aver messo a morte i propri bambini, neonati o di pochi anni.

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interpretazioni differenti del reato. Se in Italia e nella maggior parte dei paesi dell'Europa continentale il crimine d'infanticidio si riferisce all'uccisione di un neonato limitatamente ai primissimi momenti della sua vita, in Inghilterra, in seguito agli Infanticide Acts del 1922 e 1938, l’infanticidio non denota soltanto l'uccisione del neonato, ma anche l’uccisione di un bambino fino ai dodici mesi di età2. Ancora

diversa è la situazione rispetto al diritto francese, dove il termine è scomparso dal codice penale, che distingue soltanto l'omicidio sulla persona del minore di 15 anni (art. 221-4), lasciando così libero corso, nel linguaggio comune, alla varietà degli usi del termine infanticidio per una schiera molto più ampia di casi.

Al fine di sciogliere alcune ambiguità nel vocabolario scientifico lo psichiatra americano Philip J. Resnik, nel 1970, ha introdotto il termine di «neonaticidio» per designare specificatamente l'uccisione del neonato il giorno stesso della nascita, distinguendolo così dall'infanticidio, ovvero l'uccisione di un bambino3. La

distinzione così operata è stata in buona parte accolta dal linguaggio medico-scientifico4, senza tuttavia eliminare gli usi e gli abusi del termine da parte del

linguaggio comune, che inevitabilmente si impossessa dei concetti piegandoli all'occasione in modo arbitrario e persino anacronistico. Non è irrilevante il fatto che oggi si arrivi a parlare di infanticidio anche per designare l’aborto, da parte di quanti si oppongono a una pratica che, per quanto legale da diversi decenni, continua ad essere considerata al limite della liceità e al centro di tensioni polemiche5. Si vuole

2 M. Jackson, New-Born Child Murder: Women, Illegitimacy and the Courts in Eighteenth Century

England, Manchester 1996, pp. 5-6 e Id. (a cura di) Infanticide, Historical Perspectives on Child Murder and Concealment, 1550-2000, Aldershot-Burlington, Ashgate, 2002, p. 11

3 Resnick analizza la letteratura sull'argomento compresa tra il 1751 e il 1968 e studia 37 casi di

neonaticidio compresi all'interno di 168 casi complessivi di uccisioni di bambini. Egli ne evince così delle caratteristiche comuni, descritte attraverso uno schema stereotipico, che permettono distinguere i casi di neonaticidio dal resto degli omicidi commessi su bambini: il crimine è commesso dalla madre del neonato, una donna piuttosto giovane (l'89% ha meno di 25 anni), nubile e intellettualmente immatura, dopo aver tenuta nascosta la propria gravidanza dissimulandola e aver partorito clandestinamente. Cfr. P. J. Resnick, Murder of the newborn: a psychiatric review of neo-naticide, in «American Journal of Psychiatry», 1970, n. 126, pp. 1414-1420.

4 Così ad esempio il recente libello di una psicanalista francese distingue il neonaticidio

dall'infanticidio, quest'ultimo commesso su bambini in generale, entrambi da parte dei genitori. S. Marinopoulos, Infanticide et néonaticide, Paris, Fabert, 2011

5Un recente e interessante articolo di Patrizia Guarnieri prende proprio le mosse dai problemi suscitati

dall'equiparazione tra l'infanticidio e l'aborto e le conseguenze che ne derivano (P. Guarnieri, Forzate analogie. L'infanticidio nel discorso giuridico, in Id. (a cura di), In scienza e coscienza. Maternità, nascite e aborti tra esperienze e bioetica, Milano, Carocci, 2009, pp. 47-61). Per un dibattito complessivo sulla controversia attuale dell'aborto si veda L. Boltanski, La condition foetale: Une

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così caricare di enfasi tragica una pratica, associandola agli scenari densi di pathos e orrore spesso associati all'argomento dell'infanticidio.

Che l'uccisione di un infante, sia esso neonato o meno, evochi la dimensione della tragedia è confermato dal ricorrere frequente del tema nelle opere letterarie che, attraverso epoche diverse, hanno approfondito la drammaticità di un gesto che per quanto possa apparire orribile e disumano sembra tuttavia assumere i caratteri propri di un'umanità senza tempo; dalla Medea di Euripide al Faust di Goethe, dalla Norma di Soumet6 a Il figlio di Arthur Schnitzler7, l'infanticidio viene riproposto

costantemente come il risvolto oscuro dell'immagine rassicurante dell'amore che lega il genitore, e in particolare la madre, al proprio figlio.

La complessità che si cela dietro al termine infanticidio non è un fatto di data recente. La stessa discrepanza tra il linguaggio ordinario e quello giuridico era infatti già presente nei secoli scorsi, tant’è che il celebre criminalista Filippo Ambrosoli, nel 1854, ammetteva trattarsi di «una denominazione convenzionale, che ha una importanza sol quando la legge infligga all’infanticidio una pena più mite di quella minacciata per l’omicidio»8. Circoscrivendo l'infanticidio alla fattispecie

dell'uccisione del neonato, il diritto penale rispondeva così a un'intenzione ben precisa: distinguere tale pratica dalla considerazione generale riservata all'omicidio, facendone un oggetto di osservazione a sé. La definizione che ne dà il diritto, dando alla fattispecie dei contorni precisi, di certo ne riduce la portata: questo è il primo limite che incontra la presente ricerca. Ho infatti scelto di trattare dell'infanticidio entro un arco temporale preciso, compreso principalmente tra la fine dell'Ottocento e

sociologie de l'engendrement et de l'avortement, Paris, Gallimard, 2004, trad. it, La condizione fetale. Una sociologia della generazione e dell'aborto, Milano, Feltrinelli, 2007

6 Norma, ou l'infanticide è il titolo dell'opera del 1831 scritta da tragediografo francese Alexandre

Soumet. Da questa venne tratta successivamente l'opera lirica Norma di Vincenzo Bellini, la quale riscrive l'opera precedente tuttavia eliminando, per l'appunto, l'episodio dell'infanticidio. M. Melai, Due versioni di Norma a confronto : dalla tragedia di Alexandre Soumet al libretto d’opera di Felice Romani in F. Accorsi e C. Tognarelli (a cura di), Testo e commento. Seconda giornata di studi della Scuola di Dottorato in Letterature e Filologie Moderne, Pisa, Felici, pp. 33-58.

7 A. Schnitzler, La piccola commedia, Milano, Adelphi, 1996. L'opera rimanda al tema

dell'infanticidio nella scena psicanalitica, in riferimento al quale rinvio all'articolo di I. Walter, Un infanticidio immaginario nella Vienna fin de siécle, in «Quaderni storici», XXII, n.66, pp.879-900

8 F. Ambrosoli, Studi sul codice penale toscano confrontato specialmente coll'austriaco, Mantova,

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l'inizio del Novecento, dando al termine l'accezione precisa che ne davano le leggi del tempo, limitando la nozione all’atto commesso su un neonato nei primissimi momenti di vita. Ciò porta inevitabilmente a ridurre la prospettiva ed ad escludere di poter fornire una spiegazione esaustiva sulla fenomenologia di un gesto che ha attraversato la storia sino al presente, con modalità, scenari e motivazioni molto diverse fra loro.

Sempre volendo parafrasare un'espressione dell'epoca, assumo come dunque come punto di partenza che l'infanticidio «è un delitto tutto sui generis»9, in modo

particolare sotto due aspetti. Si tratta innanzitutto, come si è visto, di una denominazione specifica per una pratica circoscritta a oggetto di una riflessione e di una tecnica di giudizio distinta rispetto all'omicidio normale. Vuoi perché è stata punita più gravemente vuoi perché al contrario, a partire da una certa fase storica, è stata punita in modo più lieve rispetto al normale omicidio, l'uccisione di un infante è necessariamente qualcosa di diverso dall'uccisione di un adulto, dal che ne deriva che la persona, l'ente giuridico, dell'infante è necessariamente un entità distinta rispetto alla persona adulta, o per meglio dire la persona tout court, il soggetto universale del diritto. In secondo luogo, forzando leggermente le parole, possiamo intendere l'espressione «sui generis» anche in un'altra accezione che ricalca l'uso contemporaneo del termine genere, nelle riflessioni e nella storiografia più recenti. L'infanticidio è un crimine di genere, in quanto nelle sue rappresentazioni, e nella maggior parte delle legislazioni che lo definiscono, è associato all'atto commesso dalla madre, cioè una donna, sul proprio figlio. Ne consegue pertanto che il crimine sia stato per molto tempo pensato, rappresentato e descritto come un crimine femminile, commesso principalmente da donne e, in un qualche modo, legato alla natura femminile.

Lo studio delle fonti portato avanti da questa ricerca intende dunque confrontarsi con questo dato di partenza, ma pur partendo da un'analisi circoscritta del fenomeno si articola in una prospettiva storicizzante attraverso il confronto tra fonti e discipline di diversa natura: se il filo rosso che attraversa le riflessioni segue 9 Trattasi delle parole con cui l'avvocato fiorentino Carlo Corsi motiva il suo ricorso presso la Corte di

Cassazione per il processo contro Zaira Cavaciocchi del 1900 (ASF, AP, PA, 1900, fasc. 20, v. cass., c. 31).

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le trasformazioni e gli sviluppi del trattamento giuridico della questione, il mio studio concentra tuttavia la propria attenzione laddove si incontrano diversi campi del sapere. L'obiettivo che mi sono così posta è quello di cogliere, attraverso un'analisi delle reti discorsive, i processi attraverso cui l'infanticidio viene isolato come oggetto di una forma specifica di sapere e le tecniche con le quali si attua una disciplina materiale10 di esso, attraverso le trasformazioni delle pratiche e delle politiche penali

implicanti una serie di relazioni e rapporti circolari e dinamici tra i campi del sapere e gli attori in gioco sulla scena del crimine e della sua punizione. Detta in altre parole, mi sono interessata tanto allo studio delle modalità con cui l'infanticidio è stato pensato, rappresentato o giudicato nel tempo, quanto e soprattutto agli elementi e ai processi materiali che hanno segnato le trasformazioni oggettuali e discorsive di tale pratica.

In tal senso il mio lavoro detiene una duplice posta in gioco. Da un lato intende sviluppare una storia epistemologica dei dispositivi con cui viene orchestrata la punizione dell'infanticidio, ovvero una storia delle forme di razionalità attraverso cui l'infanticidio viene giudicato, implicando determinate regole di formazione dei campi di sapere. Su tale versante la mia ricerca prende spunto dal lavoro di Michel Foucault, e di quanti più recentemente ne hanno seguito la traccia, in particolare per quanto riguarda il metodo da lui definito genealogico, lo studio di certi tipi di discorso, portatori di sapere, presi attraverso i rapporti di potere esistenti nella società in cui questi discorsi funzionano, mettendone in luce, più che la coerenza e la continuità, i punti di rottura e le tensioni polemiche che li attraversano11. Nello

specifico, mediante gli strumenti foucaultiani, ho affrontato la questione dei rapporti tra la dimensione giuridica della punizione del crimine e le scienze biomediche, e nello specifico, ho dato particolare rilievo all'emergenza del sapere psicologico e psichiatrico all'interno della scena giudiziaria dell'infanticidio. Ho preso in considerazione i concetti e le nozioni di tali discipline cercando quindi di comprendere come, a una certa epoca abbiano acquisito uno statuto di verità 10 M. Sbriccoli, “Deterior est condicio foeminarum”. La storia della giustizia penale alla prova

dell'approccio di genere, in G. Calvi (a cura di), Innesti. Donne e genere nella storia sociale, Roma, Viella, 2004, pp. 73-91, p. 84

11 Cfr. M. Foucault, De l’archeologie à la dynastique, in Id. Dits et écrits, vol. I, Paris, Gallimard,

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scientifica, analizzandoli storicamente e in rapporto a una varietà di pratiche, di rapporti e di tipi di soggettività, partendo dal presupposto che ogni verità scientifica (ovvero un insieme di proposizioni che possono essere conosciute e analizzabili in termini di verità e falsità) debba la propria comprensibilità a strutture concettuali storicamente individuabili, a degli stili di ragionamento12, entro cui le proposizioni

scientifiche acquistano positività, entrano cioè all’interno di un campo di verità-e-falsità. L'obiettivo che mi sono preposta non è dunque quello di analizzare teleologicamente gli sviluppi di un sapere al fine di contestarne o riconoscerne la validità scientifica, ma comprendere quale ruolo abbiano giocato gli enunciati del sapere scientifico, in quanto discorsi di verità, all'interno di una pratica come quella giudiziaria, entro un preciso momento storico.

Dall'altro lato mi propongo di intentare un'analisi storica delle tecniche attraverso cui si formula il giudizio del crimine, considerate come dispositivi di soggettivazione degli attori in gioco, in particolar modo gli imputati, o meglio, le imputate poste sul banco dell'accusa. Con l'espressione «dispositivo di soggettivazione» intendo infatti designare delle sfere normative attraverso cui il soggetto viene pensato e pensa se stesso, un insieme di procedure e linguaggi attraverso cui gli individui fissano la propria identità e rendono conto di sé. Anche sotto tale aspetto la lezione foucaultiana sulle tecniche di sé, «les procedures [...] qui sont proposées ou prescrites aux individus pour fixer leur identité, la mantenir ou la transformer en fonction d’un certain nombre de fins, et cela grâce à des rapports de maîtrise de soi sur soi ou de connaissance de soi par soi»13, ha costituito un punto di riferimento costante. Su tale

aspetto mi sono inoltre avvalsa del metodo e delle categorie concettuali elaborati dalla storiografia e dalla critica di genere, facendo così emergere la duplice problematicità nella lettura di un crimine che viene delineato come specificatamente femminile e che, allo stesso tempo, istituisce e convalida un insieme di norme attive

12 I. Hacking, Historical Ontology, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2002, trad. it.,

Ontologia storica, Pisa, ETS, pp. 233-258. e A. Davidson, The emergence of sexuality: Historical Epistemology and the Formation of Concepts, Cambridge (Mass), Harvard University Press, 2002, p. xiii. Su questo aspetto mi avvalgo anche delle analisi di Ludwik Fleck e del suo concetto di stile di pensiero, leggermente diverso dallo stile di ragionamento, di Hacking e Davidson. Cfr. L. Fleck, Entstehung und Entwiklung einer wissenschaftlichen Tatsache, Basilea, Benno Schwabe, 1935, trad. it., Genesi e sviluppo di un fatto scientifico, Bologna, Il mulino, 1935.

13 M. Foucault, Subjectivité et vérité (1981), in Id. Dits et écrits, vol. II, Paris, Gallimard, 2001, p.

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nella fabbricazione di una soggettività femminile. In questo senso il genere viene utilizzato come una categoria analitica, e non come un dato di fatto, che costituisce il «fattore primario del manifestarsi dei rapporti di potere»14 e permette pertanto di

seguire la linea di un'epistemologia della dominazione: attraverso i dispositivi di punizione dell'infanticidio il soggetto femminile non solo viene fabbricato ma viene altresì posto all'interno di un rapporto costante tra dominanti e dominati, viene, in altre parole costituito come soggetto subalterno, precario e vulnerabile15.

Sotto questi due aspetti appena citati (storia epistemologica dei dispositivi di punizione e storia delle tecniche di soggettivazione) il mio lavoro intende apportare un punto diverso, e anche qualche contenuto in più, rispetto a una letteratura già piuttosto ampia sul tema. Da un lato in quanto, come già detto, non si pone come obiettivo quello di mostrare la coerenza, la continuità o la validità di una pratica, di un pensiero o di una disciplina specifica16, dall'altro lato esso non intende nemmeno

effettuare una mera storia sociale della criminalità, “disancorando” la questione criminale dal suo naturale contesto normativo (e normalizzatore, specialmente per quanto riguarda l'ordine giuridico punitivo che si instaura a partire dal XIX secolo) o individuando un livello puramente sociale che renda conto del substrato su cui poi il diritto si trova ad operare e giudicare successivamente. Allo stesso modo in cui metto in discussione il postulato della purezza e dell'autonomia degli sviluppi della conoscenza medico-scientifica rispetto alle pratiche esterne che ne condizionano le regole di formazione dei concetti, prendo altresì le distanze da un approccio che riduce la questione a una mera costruzione sociale17. In merito a quest'ultimo punto

14J. W. Scott, Il 'genere': un'utile categoria. di analisi storica, in P. Di Cori, (a cura di), Altre Storie,

Clueb, Bologna 1996, p. 18. Si veda anche I. Löwy, Le genre dans l'histoire sociale et culturelle des sciences, in «Annales HSS», n. 3, 1995, pp. 523-530

15 Cfr. J. Butler, Precarious life. The Power of Mourning and Violence, London-New York, Verso,

2004. Per una recente veduta d'insieme sui lavori d'insieme portati avanti dagli studi femministi in direzione di un'epistemologia della dominazione si veda E. Dorlin, Vers une épistémologie des résistances », in Id. (a cura di), Sexe, race et classe : Pour une épistémologie de la domination, Paris, Puf, 2009.

16 Mi riferisco in particolar modo allo studio, molto interessante, di Rossella Selmini, condotto

attraverso una prospettiva che segue l'evoluzione del pensiero giuridico dall'800 a oggi. Cfr. R. Selmini, Profili per uno studio storico sull'infanticidio, Milano, Giuffrè, 1987

17 Per una discussione sull'argomento si veda I. Hacking, The social construction of what?, Cambridge

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ho dunque evitato di concepire il crimine, e i concetti che lo descrivono e lo spiegano, come il semplice effetto delle condizioni sociali, e in particolar modo delle condizioni sociali femminili18; ho cercato invece di ripercorrere le poste in gioco

teoriche sottintese nell'intenso dibattito sull'infanticidio che ha avuto luogo tra l'Otto e il Novecento, circoscrivendo gli elementi e le pratiche sociali che si intersecano con tale percorso. Ho cercato infine di mostrare come e in che misura la soggettività coinvolta all'interno del dibattito medico-scientifico - ovvero l'infanticida - lungi dall'essere un soggetto sociale intorno a cui viene elaborato un particolare sapere funzionale alla sua condizione preesistente, viene al contrario plasmato e fabbricato attraverso l'azione delle norme contenute nel sapere scientifico e poste in azione dall'esercizio della pratica giudiziaria19.

Ai fini che mi sono posta ho dunque privilegiato le fonti giuridiche, mediche e medico-legali relative al tema dell'infanticidio, riservando particolare attenzione alle modalità e ai concetti attraverso cui il discorso giuridico e quello scientifico si rapportano sulla questione. Per quanto riguarda le fonti archivistiche ho preso in considerazione i documenti relativi ai 50 processi tenutisi tra il 1880 e il 1922 presso la Corte d'Assise del Tribunale di Firenze, conservati presso l'Archivio di Stato della stessa città. Della maggior parte dei processi si conserva il fascicolo completo mentre di una parte ne resta traccia solamente attraverso i registri delle sentenze, i quali riportano gli elementi principali, i dati relativi all'imputato, un breve resoconto del fatto contenuto nella sentenza stessa, le domande rivolte ai giurati e il verdetto finale. Pertanto le mie analisi si sono basate in gran parte sui documenti completi contenuti nel fondo dei Processi d'Assise, all'interno dei quali ho prestato attenzione soprattutto alle perizie e al ruolo dei periti nel complesso della procedura giudiziaria. Ho utilizzato invece il fondo delle sentenze solo quando ho voluto formulare qualche

18 Questo approccio è in parte seguito dalla storiografia di genere che si è dedicata a questo tema

nonché dall'opera recente di G. Di Bello e P. Meringolo, Il rifiuto della maternità. L'infanticidio in Italia dall'Ottocento ai giorni nostri, ETS, Pisa, 1997

19 Cfr. I. Hacking, Making Up People, in Id. Ontologia storica, cit., pp. 135-154. Su tale aspetto mi

avvalgo altresì delle categorie della critica di genere, in particolare uno dei primi lavori della filosofa americana Judith Butler, Bodies that matter: on the discursive limits of sex, London, Routledge, 1994

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osservazione complessiva sull'insieme dei casi, così da avere il quadro completo per l'intero periodo considerato.

Ho quindi diviso il mio lavoro in due parti. All'interno della prima parte tento di ripercorrere le principali trasformazioni storiche che hanno interessato l'evoluzione del crimine dell'infanticidio e del suo trattamento giuridico-penale. Mi interesso in particolar modo all'articolarsi dei concetti e delle pratiche del diritto con altri «campi del sapere» quali la teologia, fondamentale nel corso dell'età medievale e moderna (capitolo I) e ancora presente durante l'Ottocento (capitolo II), e il sapere bio-medico, la cui stretta connessione con la procedura giudiziaria dell'infanticidio emerge già dal XVII secolo (capitolo I) e si protrae intensificandosi sino all'età contemporanea (capitoli II, III e IV). Ho seguito il filo di due interrogativi principali, cercando di problematizzare quanto posto in luce dagli studi storici precedentemente effettuati sull'argomento. In primo luogo ho seguito quindi il percorso che porta dalla fase storica dell'età moderna, in cui il crimine viene duramente represso dalla giustizia, agli albori dell'epoca contemporanea, in cui, a partire dalla riforma penale avente luogo durante l'età dei Lumi, l'infanticidio viene fortemente depenalizzato. In parallelo all'evoluzione del crimine verso una mitigazione delle pene si nota inoltre come l'infanticidio venga fatto oggetto di sfere del sapere alternative e complementari rispetto all'ambito puramente giuridico; nello specifico l'attenzione si concentra sul soggetto attivo del crimine, la madre, spesso una giovane nubile, che uccide il proprio neonato concepito da una relazione extra-matrimoniale, per salvare il proprio onore sessuale e reprimere così la vergogna della propria condotta fuori dalla norma. Secondo una buona parte delle interpretazioni storiografiche tradizionali lo spostamento della attenzione «dal crimine al criminale» motiverebbe quindi l'atteggiamento di maggior comprensione e compassione da parte della legge e della giustizia, come indice di un'evoluzione dei costumi della società occidentale verso una maggior tolleranza nei confronti dei comportamenti sessuali al di fuori dalla sfera coniugale e non finalizzati alla procreazione, nonché verso una maggior attenzione nei confronti della condizione sociale e politica della donna. Diversamente da tale interpretazione ho cercato invece di indagare le modalità e le tecniche attraverso cui, in rapporto alla mitigazione della giustizia, un circolare di istanze

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normative si dissemina attraverso i saperi che costituiscono la soggettività dell'infanticida: in questo senso la punizione non sposta semplicemente l'attenzione dal crimine al criminale, in un tentativo di «umanizzare» l'applicazione della giustizia, piuttosto essa si esercita attraverso la soggettivazione del criminale, in una prospettiva di incremento dell'efficacia repressiva e della sua penetrabilità nella società civile (si vedano soprattutto i capitolo III e IV).

Nella seconda parte della tesi mi dedico più nello specifico allo studio delle fonti archivistiche. Uno dei fili conduttori principali della mia riflessione è la questione relativa al corpo della madre infanticida; così nel corso del V capitolo cerco di analizzare le forme di controllo sul corpo femminile, in particolar modo il corpo della ragazza nubile, attraverso i codici comportamentali della simbologia dell'onore e la relegazione della sessualità femminile entro una sfera circoscritta satura di possibilità discorsive, dal pettegolezzo alla diagnosi medica. Cercherò quindi di mostrare come lo sguardo del medico si inserisce all'interno di queste dinamiche, costituendosi come uno come uno dei relais delle relazioni di potere che danno forma a un controllo totalizzante del corpo della donna.

Il VI capitolo affronta una problematica in parte distaccata dal filo della tesi, concentratasi principalmente sulla figura della madre colpevole, ponendosi tuttavia come una parentesi necessaria nell'economia generale di una riflessione articolata sul problema dell'infanticidio; in questo capitolo l'oggetto principale d'attenzione è infatti la vittima del reato, il neonato. È utile premettere che all'interno del vasto panorama degli studi sull'infanticidio, salvo alcune eccezioni, l'attenzione nei confronti di questo aspetto è piuttosto carente e che, in particolare per l'epoca storica da me presa in riferimento, manca una monografia che, accanto alla considerazione del soggetto criminale, articoli un riflessione più complessa tenente conto anche del cosiddetto soggetto passivo del reato20. Ho dunque ritenuto fondamentale dedicare

20 Le eccezioni a cui mi riferisco sono rappresentate dagli studi di Prosperi, Dare l'anima. Storia di un

infanticidio, Torino, Einaudi, 2005 il quale dedica ampio spazio al discorso teologico sullo statuto dell'essere nascente. Si veda inoltre per quanto riguarda invece uno studio dal punto di vista della storia della medicina legale M. Jackson, Suspicious infant deaths: the statute of 1624 and medical evidence at coroners' inquests in M. Clark, C. Crawford, Legal Medicine in History, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 64-86 e M. Daniel, A la recherche des preuves de l'infanticide: le pouvoir grandissant des médecins experts en Seine-Inférieure au XIXe siècle, in J-C. Farcy, D. Kalifa, J-N. Luc, L'enquête judiciare en Europe au XIXe siècle, Paris, Creaphis, 2007, pp. 171-180

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una parte delle mie attenzioni ad un tentativo di comprensione più vasta, all'interno della quale la definizione generale del crimine, e la mutata rappresentazione del soggetto criminale, si intreccia strettamente con le poste in gioco della tutela degli esseri viventi, e nello specifico nascenti, da parte della giustizia. Mi sono così interessata alle modalità in cui i momenti del processo «fanno parlare» il corpo senza vita del neonato, attraverso i concetti e le procedure d'esame messe in atto dai periti e dagli esperti della medicina-legale. Nello specifico ho dato particolare rilievo ai concetti di vita e di vitalità, punti cardine della prova processuale in quanto implicati o interrelati nella stessa definizione dell'infanticidio, e in particolare nella definizione giuridica della persona che il reato lede. I due concetti si rivelano tuttavia problematici dal momento che la norma biologica di cui essi sono portatori si rivela in ultima istanza determinata costantemente dalle regole di formazione dei concetti giuridici che ne dettano il funzionamento, rivelando il carattere irriducibilmente e sostanzialmente arbitrario e convenzionale, nonché storicamente determinato, di un principio assoluto e fondate per il diritto e per le politiche sociali, quale è il concetto di vita.

Il VII capitolo porta avanti la riflessione sul corpo dell'infanticida iniziata nel capitolo V. Qui considero più nello specifico i resoconti e le narrazioni dei testimoni e delle imputate sul corpo della donna, dall'inizio della gravidanza sino al momento del parto. Ne emerge come l'esperienza della gravidanza, da parte della donna stessa, sia fortemente condizionata dalle conoscenze e le pratiche della medicina popolare, in quanto per secoli ha costituito l'unica forma di sapere su un oggetto tabù quale il corpo femminile. All'interno dei processi tuttavia, attraverso la presenza del perito portatore del sapere dell'ostetricia ufficiale, il sapere tradizionale si presenta come squalificato; di conseguenza il corpo femminile, colto nello spazio concettuale di un sapere estraneo alla donna stessa, perde la propria capacità di rendersi significante e di fornire all'imputata una base materiale per la propria difesa. In seguito, oltre a mostrare come l'imputate vengano sottratte dalla possibilità enunciativa di un sapere sul proprio corpo, cerco di ritracciare l'immagine del corpo femminile che si forma attraverso l'intreccio tra le narrazioni delle imputate e la perizia ostetrico-legale. Ho esaminato le dichiarazioni delle imputate, che spesso negano di essere state al

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corrente della propria gravidanza e finanche dell'evento del parto, così come le reazioni da parte della giustizia, inserendole all'interno di una strategia di difesa da parte delle imputate e di un insieme di tecniche produttrici di colpevolezza da parte dell'accusa.

Infine l' VIII capitolo si sviluppa intorno al dato emerso dalle fonti in base al quale la tendenza della giustizia a mitigare le pene per l'infanticida si intreccia con il discorso sulle condizioni mentali e psicopatologiche di questa, al punto che, a partire da un certo momento storico, la possibilità di un'assoluzione per infermità mentale o di una scusante, di un abbassamento della pena, per la medesima ragione, diventa pressoché sistematica. Cerco quindi innanzitutto di sviluppare le modalità attraverso cui tale discorso assume rilievo e centralità all'interno della procedura giudiziaria, funzionando come discorso di verità nel complesso delle strategie poste in atto dalla difesa e dell'accusa, in relazione alla presenza dei periti, e nello specifico del perito psichiatrico o a prescindere da esso. Mi interrogo così sullo statuto che il sapere della psichiatria detiene in rapporto alla pratica giudiziaria e, in particolare, all'interno delle tecniche di controllo del corpo femminile. In parallelo prendo in considerazione gli interrogatori e le risposte delle imputate stesse, le modalità in cui esse rendono conto di sé e delle loro azioni attraverso un linguaggio precodificato da parte di chi le interroga, producendo particolari esiti di assoggettamento delle stesse e rivelando, fra gli scarti linguistici e i lapsus dei giudici, le tracce di un potere che stringe la propria morsa attraverso i corpi delle possibili madri.

Il lavoro che ha portato a questa tesi deve molto alle persone che ho incontrato durante il mio percorso.

Ringrazio quindi Adriano Prosperi, per la fiducia nel mio impegno e nei miei obiettivi, per la disponibilità all'ascolto e per i consigli preziosi; Vinzia Fiorino, per la presenza costante e il dialogo assiduo, senza i quali la mia ricerca non avrebbe avuto né capo né coda; Christiane Chauviré, per la fiducia e l'interesse nei confronti di una tematica piuttosto eccentrica; Elsa Dorlin per gli stimoli e le opportunità offertimi, grazie ai quali il mio percorso si è arricchito di esperienze di grande valore.

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Molte sono le persone con cui ho discusso delle tematiche della tesi e da cui ho tratto spunti e consigli; sono in particolar modo riconoscente ad Alberto Mario Banti, per l'interesse e per le competenze messemi a disposizione; a Arnold I. Davidson, le cui lezioni e seminari sulla filosofia di Michel Foucault sono stati una vera e propria fucina di pensieri e intuizioni; a Patrizia Guarnieri per lo stimolante confronto sulle tematiche comuni alle rispettive ricerche. Ringrazio quindi Luca Paltrinieri per la disponibilità e il coinvolgimento amicale nelle attività del gruppo di ricerca del «Centre Michel Foucault», nonché i miei amici e colleghi Paolo Savoia, Marica Setaro e Carlo Parisi, con i quali ho discusso e condiviso i dubbi e le difficoltà che ogni lavoro di ricerca porta con sé; Perrine Marthelot e Elise Molho, per l'amicizia e la curiosità per il mio lavoro, nonché per le riletture e le correzioni del mio francese imperfetto.

Un ringraziamento speciale è riservato ad Arnaud Sangnier, per la sua presenza costante e il sostegno fondamentale del suo spirito pragmatico, cosa che in me è del tutto assente; e a Linda Bertelli, per le mille risorse che offre la sorellanza in un rapporto di amicizia.

Ringrazio infine i miei genitori, Agnese e Francesco, dai quali ho avuto l'esempio e gli stimoli per dedicarmi al mio lavoro con passione, nonché molti dei mezzi materiali perché ciò fosse effettivamente possibile. Qualora vi fosse qualcosa di valido in questa ricerca, dedico a loro il risultato.

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I PARTE

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Capitolo I.

L’infanticidio tra peccato e reato. Le radici di un dibattito.

Non è mai documento di cultura senza essere, allo stesso tempo, documento di barbarie (W. Benjamin, Tesi di filosofia della

storia)

I. La strage degli innocenti: morale e teologia cristiane sull’infanticidio

«Non vi è forse azione umana che, al pari dell’infanticidio, sia stata giudicata, presso i vari popoli, e a seconda del mutare dei tempi, in modi così svariati e, fra loro così profondamente diversi»21. Sono queste le parole con cui Scipio Sighele, uno dei

più eminenti giuristi della cosiddetta scuola positiva italiana, apre la propria conferenza sul tema dell'infanticidio tenutasi davanti alla scuola romana di diritto criminale di Enrico Ferri. Siamo al tramontare del XIX secolo, a ridosso dell'entrata in vigore del primo codice penale dell'Italia unita, e il crimine dell'uccisione dei neonati costituisce uno dei soggetti più dibattuti tra gli scritti dei giuristi dell'epoca. Scipio Scipio non ha di certo torto nel riconoscere che non è facile effettuare una ricostruzione lineare dei modi in cui l’uccisione dei neonati è stata, non solo praticata, ma anche compresa, giudicata e punita; fonti pervenuteci in maniera frammentaria, con lunghissimi periodi di silenzio intorno a questo tema, hanno indotto molti degli studiosi a concludere addirittura che l’uccisione dei neonati, per lunghe fasi della storia, non abbia conosciuto vere e proprie forme di repressione. Per

21 S. Sighele, Sull’infanticidio, in «Archivio giuridico», n. 42, 1889, p. 177. Scipio Sighele

(1868-1913) laureatosi in giurisprudenza a Roma nel 1890 con Enrico Ferri, raggiunse la notorietà con l'opera La folla delinquente (1891) che gli valse il riconoscimento come principale studioso italiano ad essersi dedicato alla psicologia collettiva nell’ambito della sociologia criminale. Le sue opere ebbero molte edizioni e traduzioni in lingue straniere.

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molti secoli tale pratica non ha avuto a propriamente dire nemmeno un nome specifico, dal momento che le prime ricorrenze del termine infanticidio sembrano infatti comparire all’interno del lessico giuridico europeo solamente a partire dall’inizio dell’epoca moderna, ovvero verso la fine del XV secolo22.

Il termine tuttavia ha una data di nascita sicuramente anteriore e il contesto in cui se ne riscontra l’emergere rimanda ad un ambito discorsivo ben preciso, quello dell’apologetica dei primi secoli dell'era cristiana. Si riconosce infatti in Tertulliano la prima ricorrenza del termine infanticidium, sconosciuto al vocabolario del diritto romano così come al linguaggio comune. «Dicimur scelleratissimi de sacramento infanticidii»23, scriveva l’apologeta intorno alla fine del II secolo d. C., rispondendo

alle accuse rivolte ai protocristiani, ai quali si imputavano diversi misfatti, tra cui omicidi rituali in cui il bambino è sacrificato e il suo sangue raccolto e utilizzato per riti sacrificali. Il padre della chiesa, nella sua difesa, contrapponeva i valori diffusi dal cristianesimo, primo fra tutti quello della vita derivata direttamente da Dio attraverso l’anima, alle pratiche pagane, nelle quali il diritto di vita e di morte detenuto dal pater familias sulla prole avallava, secondo un’ipotesi a lungo accreditata, la diffusione sregolata dell’uccisione ed esposizione dei neonati. Ai cristiani invece, spiegava Tertulliano, era proibito persino distruggere il concepito ancora racchiuso nell'utero:«nobis vero homicidio semel interdicto etiam conceptum in utero, dum adhuc sanguis in homine delibatur, dissolvere non licet»24.

Una linea continua, che ha la sua matrice nel sangue materno, lega il feto all’uomo adulto, e permette di equiparare, nelle parole di Tertulliano, l’esistenza dell’essere nuovo, che per i romani non era che pars viscerum matris, all’individuo protetto dalle leggi: «Homo est et qui est futurus; etiam fructus omnis iam in semine est»25. È

22 R. C. Trexler , Infanticide in Florence: New Sources and First Results, in «History of Childhood

Quarterly» 1 (1973), pp. 98-116 trad. It Infanticidio: nuove fonti e primi risultati in Famiglia e potere a Firenze nel Rinascimento, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1990 pp. 9-35. La tesi di Trexler è confermata da altri studi tra cui quello di Peter C. Hoffer and N. E. H Hull, Murdering Mothers: Infanticide in England and New England. 1558-1803, New York and London, New York University Press, 1981, p. 6.

23 Tertulliano, Apologia del cristianesimo. La carne di Cristo, BUR, 2000, cap. VII, 2 . Con il termine

latino sacramentum Tertulliano designa qui la pratica rituale dell’uccisione dei bambini.

24 Tertulliano, Apologia del cristianesimo, cit ., IX, 8.

25 Ibid. Sulle concezioni giuridiche del feto nella Roma antica si veda Y. Thomas, La rilevanza

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attraverso le parole di questa querelle si è visto nascere, grazie alla morale cristiana, quell’elemento di rottura essenziale - la difesa incondizionata del valore della vita umana, dono dato da Dio all’uomo attraverso l’anima - affinché l’infanticidio fosse un atto definibile e allo stesso tempo condannabile.

Sin dai primi tentativi storiografici che si sono occupati di ricostruire le tappe della storia dell’infanticidio, l’opinione che associa la diffusione e il radicarsi dei valori cristiani alle prime forme di condanna e repressione del crimine è stata, difatti, quasi sempre compatta, fino anche ad interpretazioni più recenti26. All’opposto dei

valori cristiani la storiografia pone tradizionalmente le pratiche e i valori della cultura greco-romana, all’interno della quale aborti e infanticidi «costituivano un sistema normale per sbarazzarsi non solo dei bambini deformi o malati, ma di tutti i neonati che avrebbero potuto diventare eccedenti rispetto alle risorse della famiglia individuale od a quelle della più ampia comunità»27. Solo con il radicarsi dei valori

cristiani all’interno delle normative legali e delle istituzioni, tale realtà conosce un inizio di mutamento: accanto al valore della vita, sul quale vigila il padre celeste sottraendone l’autorità a quello terrestre, al cristianesimo si riconosce difatti l’attenzione speciale dedicata alla tutela dei più deboli e in particolar modo dell’infanzia: lo storico e genealogista fiorentino, Luigi Passerini (1816-1877), nella sua opera sulla storia degli istituti assistenziali del capoluogo toscano non manca di sottolineare «come avessero origine dal Cristianesimo tutte le attuali istituzioni di beneficenza»28. Il pensiero cristiano avrebbe non solo tutelato bensì valorizzato

l’infanzia, simbolo di quell’innocenza del tutto prossima allo stato in cui Adamo fu creato da Dio e visse prima della caduta operata dal peccato originale; gli infanti sono per i cristiani gli Innocenti, il modello a cui l’insegnamento di Gesù Cristo spinge a conformarsi, come illustra un noto passo evangelico; essi rappresentano nonché «i fiori dei martiri »29,, gli innocenti massacrati da Erode, simbolo per

26W. L. Langer, Infanticidio: una rassegna storica, in T. McKewon, L’aumento della popolazione in

età moderna (1976), Milano, Feltrinelli, 1979, pp. 225-238

27 Ivi, p. 225

28Cfr. L. Passerini, Storia degli stabilimenti di beneficenza e di istruzione elementare gratuita della

città di Firenze, Firenze, Le Monnier, 1853, p. IV

29Encyclopédie des sciences religieuses publiée sous la direction de F. Lichtenberger, Paris, Sandoz et

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eccellenza delle ingiustizie e delle crudeltà delle persecuzioni subite dai protocristiani30.

La contrapposizione tra la morale e la teologia cristiane e le pratiche pagane si è dunque perpetrata attraverso i secoli. Nell’Ottocento gli articoli e i resoconti dei missionari dell’opera della Sant’Infanzia che percorrevano le terre del vasto impero cinese cercando di salvare i neonati dal ricorso, frequente e impunito, a tale pratica, comparavano i popoli orientali alle civiltà di epoche remote e anche essi, come Tertulliano, non esitavano a concludere che l’infanticidio non può essere che «un frutto del paganesimo»31. Similmente, anche nella versione, per così dire, laica della

ricostruzione della storia dell’infanticidio diffusasi nel corso dell’800, l’assunto fondamentale consta nell’idea che gli inizi della condanna repressiva di tale pratica coincidano temporalmente con l’avvento e la diffusione del cristianesimo e costituiscano il varco salutare di quella soglia attraverso cui l’umanità inaugura il cammino del progresso dallo stadio della barbarie verso la civiltà. Secondo tale concezione, fondata su un’idea del progresso della cultura occidentale a partire dalle sue origini greco-latine, l’uomo evoluto e civilizzato si contrappone nettamente a quell’uomo selvaggio e primitivo, presso cui la vita è in balìa del più forte, dove la giustizia non ha nessun potere di coazione e la violenza e la vendetta imperversano; nemmeno la cultura dell’antico testamento era immune da questo aspetto di violenza costante all’interno delle pratiche sociali: «nell’istessa Bibbia, troviamo un angelo, che stermina gli innocenti fanciulli, i quali non avevano altra colpa che quella d’esser figli ai sudditi di quel Faraone, che opprimeva gli ebrei»32.

Nella sua opera dedicata all’evoluzione della società umane, Charles Darwin faceva notare con quale semplicità e ricorrenza l’atto fosse praticato presso le società meno evolute: «La pratica – spiega Darwin - è ora molto comune nelle varie parti del mondo, e c’è ragione di credere che fosse molto più diffusa nei tempi passati. I barbari hanno difficoltà a mantenere se stessi e i figli e ucciderli non richiede piani

30 Cfr. E. Taddia, L’infanticide à Gênes à l’Epoque Moderne, thèse dirigée par Dominique de

Courcelles, Ecole Normale Supérieure-Lettres et Sciences Humaines- CERPHI, Lyon, 2007, trad. it., L'infanticidio a Genova nell'età moderna, pp. 34-35

31 P. G. B. Tragella, L’infanticidio e la S. Infanzia con particolare riguardo alla Cina, Milano, Istituto

delle Missioni Estere, 1920, p. 9.

32B. Alimena, La premeditazione in rapporto alla psicologia, al diritto, alla legislazione comparata,

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eccelsi»33. Citando l’esempio delle isole Sandwich il naturalista inglese fa menzione

di un numero spaventoso di infanticidi, estintosi solo agli inizi del XIX secolo, «quando l’idolatria venne abolita e i missionari si stanziarono sulle isole»34. Nella

stessa epoca l’etnografo britannico John Ferguson McLennan, che con Darwin intratteneva uno scambio epistolare in cui condividere scoperte e intuizioni, fu uno dei primi a proporre una spiegazione antropologica capace di rendere conto delle modalità con cui l’infanticidio, nella storia e nelle diverse aree geografiche, sia stato dapprima ammesso e praticato diffusamente per poi essere in seguito rifiutato e considerato come pratica illecita. In un importante saggio del 1865 sulle origini dell’istituzione familiare, Primitive Marriage, egli poneva l’infanticidio in una posizione chiave dell’evoluzione di tale istituzione che attraversa l’insieme delle società umane35. Secondo McLennan infatti la pratica di uccidere i neonati femmine,

perché sfavorite dalle condizioni naturali, non solo sarebbe un fenomeno universale all’interno delle società primitive, ma la condizione di possibilità fondamentale perché gli uomini possano costituirsi in società: la penuria di femmine derivata dall’uccisione scriteriata delle neonate porterebbe infatti all’apertura del gruppo nei confronti delle tribù circostanti e all’inizio degli scambi e della regolamentazione nel mercato delle donne. È solo con il passaggio alla società matrimoniale, dalla natura alla cultura, grazie alla rottura provocata dall’inizio degli scambi tra le tribù, che l’infanticidio potrà essere definitivamente bandito, come in un processo quasi spontaneo e interno alla civiltà stessa, che nel percorrere la strada della propria evoluzione, si ritrova costretta a un certo punto ad abbandonare quelle pratiche di violenza e distruzione dei propri simili.

In Italia queste idee nate dal confronto con società così lontane si infiltreranno molto lentamente nella cultura ottocentesca, dove gli studi etnografici e antropologici sono solo agli albori, tuttavia la convinzione che una storia lineare e

33C. Darwin, The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, London, John Murray, 1871, pp.

494-495 (tr. it L'origine dell'uomo, Roma, Editori Riuniti, 1999)

34 Ivi, p. 228

35J. F. McLennan, Hill Tribes of India, in «North British Review» 38 (1863): 392-422; id Primitive

marriage: an inquiry into the origin of the form of capture in marriage ceremonies, London, Quaritch, 1876, pp. 58 e ss. Sull'argomento si veda J. Mc Donagh, Child Murder and the British Culture. 1720-1900, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 160-163 e G. W. Stocking, Victorian Anthropology, New York, Free Press, 1987, pp. 164-176

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progressiva della civiltà umana, a partire dall’iniziale irruzione di un nuovo sistema di valori, dovesse per forza lasciarsi l’infanticidio alle spalle era più che mai diffusa e condivisa. Il giurista Bernardino Alimena, nel 1896, riassumeva così la storia plurisecolare del crimine:

man, mano, il senso morale si forma e si rafforza, le religioni si mettono su d’un’altra via, precedute e superate dal Cristianesimo, i concetti politici si vanno limitando, le rigide e assolute teorie giuridiche crollano: l’infanticidio diventa un delitto36».

È andata veramente così?

È indubbio che il cristianesimo abbia giocato un ruolo fondamentale nella storia dell’infanticidio e che i valori e i modi rappresentativi che lo caratterizzano traggano molto dai concetti della teologia e dalla predicazione di Cristo. Attraverso l’idea cristiana della vita come istanza normativa - che collega entro un unico concetto il feto, il neonato e l’uomo adulto - diventa ad esempio possibile dare uno statuto ad un essere fino a pochi secondi prima inesistente per la società. L’uccisione di un neonato è, sin dalle prime teorizzazioni, peccato gravissimo: in quanto omicidio esso viola il quinto comandamento del decalogo che impone di non uccidere. Le prime tracce di punizioni risalgono probabilmente al concilio d’Elvira (305 d. C. circa) il quale prevede la scomunica a vita per la madre cristiana che uccide il figlio adulterino, pena ridotta a dieci anni con il sinodo di Ancira del 314, nel caso di coloro, «qui partus suos ex fornicatione diversis modis interimunt»37. Si riconosce

inoltre in Costantino il primo legislatore ad aver prestato attenzione all’uccisione dei neonati, con la legge De agnoscendis et alendis liberis, concepita al fine di arginare la pratica diffusa dell’esposizione dei neonati, colpevolizzando il padre che espone il proprio figlio attraverso l’equiparazione di tale delitto all’omicidio; successivamente 36 B. Alimena, Intorno al delitto di infanticidio, estratto dal Processo Giuridico, Anno I, fasc. VII,

Napoli, Nobile e Co, 1896, p. 5.

37 Il testo del sinodo di Ancira è pervenuto attraverso la traduzione latina di Dionigi il Piccolo del VI

secolo. Cfr. I. Walter, Die Sage der Gruendung von Santo Spirito in Rom und das Problem des Kindesmordes, in «Mélanges de l’école française de Rome. Moyen age – Temps modernes», 1985, 97, n. 2 pp. 819-879, pp. 844-45. Walter mette l’accento sull’ambiguità del termine “partus” che indica sia il feto nel ventre materno sia il neonato, entrambi peccati di ugual gravità, in quanto ostacolo alla procreazione e violazione di un ordine voluto da Dio.

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la costituzione di Valentiniano confermò e radicalizzò tale ragionamento inserendo l’infanticidio, da chiunque commesso, tra i crimini passibili di pena capitale38.

Tuttavia l’idea che la condanna dell’uccisione dei neonati si sia fatta spazio solo ed esclusivamente attraverso i valori cristiani non è priva di argomentazioni contrastanti. Come è stato giustamente fatto notare l’intento apologetico che ha animato i dibattiti e gli scritti prodotti dai pensatori cristiani in diversi momenti della storia, ha più volte indotto ad esagerare le accuse nei confronti del suo altro, il mondo pagano. La contrapposizione tra i valori cristiani e la barbarie e l’immoralità delle altre religioni, nel quale abbandoni, aborti e infanticidi conoscevano un’ampia e sregolata diffusione deve dunque essere considerata con molta cautela. Il fatto, ad esempio, che la legislazione romana non prevedesse un titolo speciale per punire l’uccisione dei neonati non ci permette di concludere che tale pratica non fosse regolamentata e punita in nessun modo. Sebbene si ritrovi all’interno delle leggi romane delle XII tavole la disposizione romulea che impone l’obbligo dell’eliminazione immediata del parto mostruoso, la cui deformità fosse evidente e marcata, molti studi sino ad ora condotti hanno potuto confermare che aborto, esposizione dei neonati e infanticidio fossero pratiche a cui si estreme ricorreva solo raramente39. I commentatori del diritto romano di inizio Ottocento, d'altronde,

avevano già avanzato l’ipotesi che lo jus vitae et necis del pater familias, anche prima di Costantino, non si estendesse sino alla libertà totale di disporre della vita dei propri figli impunemente, ma fosse sempre per lo meno sottoposto ad un tribunale domestico, sotto il controllo della gens e poi più tardi del censor e che il crimine del parricidio punito dalla legge Pompeia De Parricidiis del 55 a. C. comprendesse e punisse anche l’uccisione dei neonati, per lo meno da parte della madre40.

38 C. Fayer, La Familia Romana. Aspetti giuridici e antiquari, Roma, « L’Erma» di Bretschneider,

1994, parte I, p. 205

39 Cfr. C. Patterson, “Not Worth the Rearing”: The Causes of Infant Exposure in Ancient Greece, in

«Transactions of the American Philological Association», n. 115, 1985, pp. 103-123; R. Odenziel, The History of Infanticide in Antiquity, in J. Block, P. Mason, Sexual asymmetry: Studies in ancient society, Amsterdam, Gieben, 1987, pp. 87-107; C. Fayer, La Familia Romana. cit., p. 143; W. Ingalls Demography and Dowries: Perspectives on Female Infanticide in Classical Greece, in «Phoenix», Vol. 56, N. 3/4 2002, pp. 246-254; K. Kapparis, Abortion in the Ancient World, London, Duckworth, 2002 pp. 154-165.

40Uno dei primi a sostenere una difesa delle leggi romane è il criminalista tedesco Karl Joseph Anton

Mittermaier, Cfr. Contribuzioni di Mittermaier alla dottrina dell’infanticidio, in F. A. Mori, Scritti germanici di diritto criminale, Livorno, Nanni, 1846, vol. II pp,. 211-213 (l’edizione originale è del

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Spostandoci poi sull’altro fronte della contrapposizione, non mancano esempi che dimostrano come l’effettivo coinvolgimento dei primi cristiani nel diffondere i valori della vita e della protezione dell’infanzia sia stato largamente sopravvalutato. Un esempio fra tanti è quello della narrazione diffusa ancora fino all’Ottocento inoltrato secondo cui un arciprete milanese di nome Dateo sarebbe stato il primo a fondare un ospedale per trovatelli nel 787: il documento su cui tale narrazione si fonda è verosimilmente un falso tardomedioevale41.

La storia delle mentalità ha mostrato poi come l’attenzione per l’infanzia e le opere per la tutela di essa siano un fenomeno che non può ritrovarsi fino alla fine dell’epoca medievale: «dans le monde des formules romanes, et jusqu’à la fin du XIIIe siècle, il n’y a pas d’enfants»42 afferma perentoriamente Philippe Ariès, lo

storico più eloquente intorno alle pratiche e alle mentalità che hanno circondato i bambini fino alla fine dell’ancien régime. Il passo del Vangelo in cui Gesù sceglie i bambini come discepoli privilegiati deve essere contrappesata dal pensiero teologico dei primi padri della Chiesa, il quale è pieno di passi spregianti nei confronti dei bambini. La tradizione paolino-agostiniana, fortemente ripresa nell’età della Riforma e delle guerre di religione, rappresenta l’infanzia come uno stato di minorità rispetto alla pienezza dell’età adulta, epoca della fede matura e consapevole: «Quando io ero fanciullo, io parlavo come un fanciullo […] ma quando sono divenuto uomo, io ho dismesso le cose da fanciullo»43 La versione agostiniana del peccato originale dota

inoltre il periodo dell’infanzia di tutte le caratteristiche negative della natura umana privata della grazia divina: «È la debolezza delle membra infantili ad essere innocente, non già l’anima dei bambini. Ho veduto personalmente e constatato la presenza dell’invidia in ogni bambino»44.

1824). Cfr. anche Pietro Bonfante, Istituzioni di diritto romano, Milano, Vallardi, 1921 (7° ed.), p. 155.

41 A. Gallerani, Recensione a L’infanzia abbandonata in Francia di Decio Albini, «La Civiltà

Cattolica», Serie XVII, 1898, vol. 2 pp. 199-203. I riscontri invece messi in luce dalla storiografia più recente sono presentati da S. Ugolini, Lo sviluppo dei brefotrofi ed il loro rapporto col sacramento del battesimo. Stato degli studi. In A. Prosperi (a cura di) Salvezza delle anime e disciplina dei corpi. Un seminario sulla storia del battesimo, Pisa, Edizioni della Normale, 2006, pp. 527-549.

42P. Ariès, L'Enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, Paris, Seuil, 1960, pp. 53-54 43I Cor, 13, 11.

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Sono molti gli storici che non esitano a sostenere che, per molti secoli, la morte precoce di un bambino non abbia costituito una fonte di particolare preoccupazione, né per il destino della famiglia, né per il destino individuale del piccolo45 e non fa

mistero il fatto che l’infanticidio, in particolare l’uccisione dei neonati di sesso femminile, fosse una pratica ancora diffusa nel Medioevo cristiano46. Ciò

spiegherebbe probabilmente anche perché il neologismo che trova spazio nelle pagine degli scritti di Tertulliano non avrà un’eco immediata, ma cadrà da subito in un oblio che durerà, come si è visto, fino agli inizi dell’epoca moderna; per un lungo periodo storico, quindi, le autorità e le tecniche della repressione non hanno dato un nome preciso ad una pratica che, pur costituendo un atto da condannare, non meritava particolari definizioni o titoli speciali all’interno delle legislazioni.

In quali modi veniva dunque punita l'uccisione dei neonati durante il medioevo? In generale l’uccisione dei neonati nel diritto medievale non ha costituito un titolo autonomo; la fattispecie, nei casi in cui è contemplata, è definita a volte come omicidio a volte come parricidio, fattispecie aggravata dal vincolo di sangue che lega il colpevole alla vittima; oltre alle possibili motivazioni di cui si è cercato di rendere brevemente conto - lo scarso interesse nei confronti dell’infanticidio da parte delle autorità e una probabile disattenzione da parte delle famiglie e della popolazione in generale per le vite precarie dei bambini - un dato storico che spiega il lassismo della giustizia su questo punto coincide con il fatto che la prassi giudiziaria medievale intorno agli omicidi lasciava perlopiù tali questioni alla risoluzione del diritto penale privato47. In Italia, ad esempio, solo a partire dal XIII secolo si pongono per la prima

volta le basi sia teoriche che pratiche di un sistema repressivo penale complessivo ed articolato, che sottrae l’uso della giustizia all’azione e alla vendetta individuale,

45 Oltre ai già citati studi di Philippe Ariès si veda anche O. Niccoli, Il seme della violenza. Putti,

fanciulli e mammoli nell’Italia tra Cinque e Seicento, Roma-Bari, Laterza, 1995 in particolare pp. 21-40; Ch. Klapsich-Zuber, Il bambino, la memoria e la morte in E. Becchi e D. Julia (a cura di), Storia dell’Infanzia, Roma-Bari, Laterza, 1996 vol. I, C. Honeywood, A History of Childhood, Cambridge 2001, pp. 74-75

46 E. R. Coleman, L'infanticide dans le haut Moyen-Age, in «Annales E. S. C.», 1974, n. 29, pp.

315-335.

47 La pena generalmente consisteva in una semplice multa in denaro. Cfr. I. Walter, Infanticidio a

Ponte Bocci: 2 Marzo 1406. Elementi di un processo, in «Studi Storici», 1986, pp. 637-648, p. 642 e id. Die Sage der Gruendung von Santo Spirito in Rom, in «Mélanges de l’école française de Rome. Moyen age – Temps modernes», 1985, 97, n. 2 pp. 819-879, p. 869.

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fondandosi sull’assunto secondo cui il delitto costituisce innanzitutto un’infrazione all’interesse pubblico, una lesione dell'autorità sovrana, e che pertanto nessun delitto deve restare impunito48.

Oltre a questi fattori, un aspetto sicuramente rilevante e indicativo della scarsa attenzione che per lungo tempo ha caratterizzato l'atteggiamento delle leggi civili nei confronti dell'uccisione dei neonati consiste indubbiamente nella prerogativa dei tribunali ecclesiastici nei confronti della condanna di tale pratica, per via della forte connotazione peccaminosa ad essa corrispondente49. Il diritto canonico, con le

disposizioni introdotte da papa Alessandro III (1159-1181) e dal suo successore Lucio III (1181-1185), in seguito raccolte dalle decretali gregoriane, costituisce il primo importante corpus giuridico che prevede pene specifiche e differenziate per l’uccisione dei neonati. Il canone dal titolo De his qui filios occiderunt contempla due fattispecie distinte a seconda del presunto colpevole, senza precisazioni riguardo alle caratteristiche della vittima50: distingue infatti il caso della donna che uccide il

figlio di propria iniziativa (sponte), contemplato ai primi due capitoli, dal caso dei genitori il cui neonato muore per soffocazione colposa. Alla madre che uccideva il figlio spettava una penitenza a vita da espiarsi in monastero; tuttavia la legge canonica prevedeva alcune eccezioni rivelanti la preoccupazione di conciliare la punizione con l'attenzione per la condotta sessuale e la vita matrimoniale della colpevole: alla donna sposata si poteva concedere una pena che non prevedesse la separazione dal marito; nel caso invece della donna nubile un’eccezione veniva contemplata se essa si mostrava restia al monastero «repugnante carnis fragilitate», in tal caso, le era permesso sposarsi così da porre fine ai suoi atti disonesti. L'immagine che così si delinea dell'infanticidio, commesso per lo più da una donna nubile o adultera, è quello di un doppio peccato: contro la morale sessuale cristiana e

48 Cfr. sull’argomento M. Foucault, La vérité et les formes juridiques, in id. Dits et ecrits, Paris,

Gallimard, 2001, vol. I pp. 1447-1449; M. Sbriccoli, «Vidi communiter observari». L’emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 28 (1998), pp. 231-268; A. Zorzi, La politique criminelle en Italie (XIIIe-XVIIe siècles), «Crime, Histoire et Sociétés» 2 (1998), pp. 91-110; P. Prodi, Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 133-137.

49Cfr. A. Prosperi, Dare l'anima. Storia di un infanticidio, Torino, Einaudi, 2005, p. 52, n. 23

50Corpus iuris canonici, II, Decretalium Collectionies, Leipzig, 1979, X, V, 10. Nei canoni infatti si

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contro la vita data da Dio. A questo duplice peccato, fornicazione o adulterio e omicidio, spettavano dunque punizioni che tenessero conto di entrambe le dimensioni chiamate in causa51.

Nel secondo caso elencato dal diritto canonico si contemplavano gli episodi di genitori distratti che lasciavano morire i figli neonati, il più delle volte soffocati sotto le coperte; contestualmente la legge prevedeva pene più miti, tuttavia, anche in assenza di provato dolo, comminava una penitenza esemplare da espiare: tre anni di pane e acqua al termine dei quali il loro peccato risultava estinto. Non era infatti la sola intenzione dolosa a fare dell’infanticidio un peccato; una seconda circostanza aggravava ulteriormente la considerazione del peccato/delitto a prescindere dalle intenzioni con cui veniva commesso: la morte dell’infante prima dell’avvenuto battesimo, il sacramento tramite cui l'anima individuale macchiata dal peccato originale riceve la purificazione dalla grazia divina e il sigillo della propria appartenenza all'interno della comunità cristiana52. La concezione del peccato

originale, elaborata sulla base della teologia agostiniana, spiega infatti la centralità del rito per la vita del cristiano, come il momento in cui la grazia divina salva il neonato dalla condizione di male originario data dalla nascita e aprendogli così la porta per il regno dei cieli.

Negli stessi anni la teologia cominciava a porsi interrogativi che in seguito diventeranno centrali nel dibattito sullo statuto da dare agli esseri nascenti e sulle pratiche che potevano operarsi lecitamente su di essi: il feto racchiuso nel ventre materno è una persona cristiana, ovvero un individuo dotato di anima e corpo? Rispondere a questa domanda significava interrogarsi sul momento dell'animazione del feto, il momento cioè in cui l'essere corporeo racchiuso nel ventre materno viene dotato da Dio di un'anima razionale. La teologia aveva elaborato due ipotesi a riguardo: l’ipotesi immediata, per la quale l’anima razionale era già presente sin dal

51 Sulla morale sessuale cristiana durante il medioevo si veda: J. L. Flandrin, Un temps pour

embrasser. Aux origines de la morale sexuelle occidentale (Vie-XIe siècle), Paris, Seuil, 1983; G. Duby, Amour et sexualité en Occident, Paris, Seuil, 1991; M. Pelaja, L. Scaraffia, Due in una carne. Chiesa e sessualità nella storia, Roma-Bari, Laterza, 2008.

52 Come fa valere Y Brissaud fino alla fine del medioevo al giudice importava meno sapere le cause

della morte dell’infante e la volontarietà o meno dell’atto, discriminante decisiva per il diritto di matrice romanistica, che constatare se era stato privato del battesimo e della sepoltura cristiana. Y.-B. Brissaud, L’infanticide à la fin du Moyen-Age, ses motivations psychologiques et sa répression, in «Revue historique de droit français et étranger», 1972, pp. 229-256, p. 254)

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