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Diritto informazione

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Academic year: 2021

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Testo completo

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D. Lgs. 1° luglio 2014, n. 101 “Attuazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali”.

Il decreto legislativo 1° luglio2014, n. 101 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2014 (ed entrato in vigore il 16 agosto 2014) ha attuato la Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 che detta disposizioni sul diritto all’informazione nei procedimenti penali.

Ratio della riforma.

Il diritto all’informazione, nelle sue molteplici accezioni, integra una precondizione della difesa processuale, perlomeno ove quest’ultima venga intesa in senso non squisitamente formale, bensì riservando il dovuto spazio alla dimensione dell’esercizio effettivo e consapevole delle prerogative spettanti all’imputato, nel fermo convincimento che «per un’effettiva realizzazione dei principi dello Stato di diritto in sede processuale penale non sia sufficiente che al singolo venga attribuita ex lege la titolarità di certi diritti a guarentigia dei propri interessi di libertà, occorrendo altresì che di tali diritti egli sia posto a conoscenza, affinché possa praticamente esercitarli». In questa prospettiva, il decreto tende ad assicurare in modo penetrante la possibilità per l'imputato di conoscere del processo e del suo contenuto.

Le modifiche al codice di procedura penale.

 La prima modifica ha riguardato l'art. 293, comma 1, c.p.p. che è stato interamente riscritto con la previsione che, salvo quanto previsto per il caso di notifica a soggetto detenuto (art. 156 c.p.p.), l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa: a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento; f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza; h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare; i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca. Si osserva che la comunicazione scritta, introdotta nell'ordinamento dal D. Lgs. n. 101/2014, non garantisce all'imputato alcuna facoltà o diritto che sia diverso da quelli che il medesimo codice o l'ordinamento penitenziario gli assicura in altre disposizioni (artt. 299, 309, 143, 294 e via seguitando). Pertanto, la comunicazione scritta, in nove punti, ricapitola tali guarentigie e fa carico alla polizia giudiziaria di darne immediato avviso al soggetto raggiunto da una misura coercitiva.

 Il successivo, nuovo, art. 293 comma 1-bis c.p.p. prevede che «Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato».

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 Il comma 1-ter regola l'informazione al difensore dell'imputato e impone che sia redatto un verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis.  È stato, contestualmente, modificato l'art. 386 c.p.p. in materia di fermo e arresto, con le sole varianti che si debba comunicare al soggetto raggiunto dalla misura precautelare che egli ha diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo e del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che decide sulla convalida dell’arresto o del fermo.

 È stato, inoltre, modificato l'art. 369 c.p.p. (valevole anche per i procedimenti a piede libero) che ha previsto l'interpolazione di un comma 1-bis secondo il quale «il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'art. 335, comma 3, c.p.p.».

 Importante al fine di assicurare l'effettività del regime di comunicazione di cui al nuovo art. 293 c.p.p. è la previsione di un addendum all'art. 294, comma 1-bis, cui infine è stato aggiunto il seguente periodo: «Il giudice, anche d'ufficio, verifica che all'imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all'art. 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate.». È un adempimento preliminare all'interrogatorio di garanzia che opera una ricognizione del diritto d'informazione e impone al giudice di verificare che l'imputato abbia ricevuto dalla polizia giudiziaria tutti i warning prescritti (contestualmente è stato modificato l’art. 391, comma 2, c.p.p. in materia di fermo e arresto).

 Infine, anche per i procedimenti a piede libero, si è introdotta una modifica all'art. 369-bis c.p.p. prevedendosi che la comunicazione di garanzia ivi regolata debba essere trasmessa «al più tardi, contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis» e debba recare al suo interno la nuova informazione del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali».

Modifiche alla L. n. 69/2005 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione-quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri).

 L'art. 2, D. lgs. n. 101/2014, ha aggiornato pure la disciplina nazionale in tema di mandato di arresto europeo (MAE) prevedendo una modifica degli «adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria» (art. 12) in esecuzione di un MAE. Anche in questo caso, oltre all'informazione, in una lingua comprensibile alla persona, del mandato emesso e del suo contenuto, è prevista anche la consegna una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, che la informi «della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete».

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