“LE SOPRAVVIVENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE IN ESITO ALLA
CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA’ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE”
CAPITOLO PRIMO
SOPRAVVIVENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE: NOZIONE, PRESUPPOSTI e CONTENUTI
1. Inquadramento storico e sistematico dell’istituto giuridico . Pag. 1 2. I poteri di controllo dell’Ufficio del registro delle imprese e le condizioni di legge per una valida richiesta d’iscrizione della cancellazione della Società . Pag. 26 3. Diritti, beni e situazioni giuridiche soggettive sussumibili nella categoria concettuale delle sopravvivenze/sopravvenienze attive. Pag. 47
CAPITOLO SECONDO
LA CADUTA DELLE SOPRAVVIVENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE IN COMUNIONE ORDINARIA TRA GLI EX SOCI: FONTE, NATURA, EFFETTI E PROFILI PUBBLICITARI 1. Analisi critica delle diverse tesi sull’individuazione della fonte del regime comunitario instauratosi tra gli ex soci Pag. 66 2. Una diversa ipotesi ricostruttiva: La natura incidentale della comunione che s’instaura tra gli ex soci. Un fenomeno successorio ex lege tipico degli enti dotati di personalità giuridica Pag. 79 3. Poteri ed obblighi degli ex soci. In particolare l’inammissibilità di un potere rappresentativo sostanziale e processuale in capo agli ex liquidatori Pag. 84 4. Il regime pubblicitario delle sopravvivenze e sopravvenienze attive immobiliari. Pag. 102
CAPITOLO TERZO PROFILI DI RESPONSABILITA’
1. La responsabilità degli ex liquidatori per violazione di doveri “generali” e “particolari: il delicato e non facile rapporto tra gli Articoli 2489, secondo comma, 2491, terzo comma e 2495, secondo comma del Codice Civile Pag. 113 2. Il regime di responsabilità degli ex liquidatori nei confronti dei creditori sociali per mancata liquidazione di sopravvivenze e sopravvenienze attive Pag. 128 3. Il regime di responsabilità degli ex liquidatori nei confronti degli ex soci, tanto congiuntamente quanto singolarmente considerati, per mancata liquidazione di sopravvivenze e sopravvenienze attive Pag. 132 4. L’ampliamento della misura della responsabilità degli ex soci nei confronti dei già creditori sociali in riferimento all’Articolo 2495, secondo comma del Codice Civile Pag.139