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Le novità telematiche del Decreto Sviluppo 179/2012;

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Odcec Bergamo - COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI E FUNZIONI GIUDIZIARIE

Informatizzazione delle procedure concorsuali ed operatività del PCT

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AGENDA

Le novità telematiche del Decreto Sviluppo 179/2012;

Entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 17 del D.L. n. 179/2012 Obbligo delle comunicazioni telematiche ai creditori mediante PEC

Art. 17 comma 2 bis del D.L. n. 179/2012

Comunicazioni della PEC al Registro delle Imprese Art. 17 del D.L. n. 179/2012

Le modifiche introdotte alla legge fallimentare

Entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 16 bis del D.L. n. 179/2012 L’Obbligo del deposito degli atti per via telematica

Cosa è il processo civile telematico;

Le modalità di deposito degli atti secondo le modalità previste dal pct;

L’accettazione degli atti da parte della cancelleria;

La formazione e la visualizzazione del fascicolo informatico.

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Le novità telematiche del Decreto Sviluppo 179/2012 Convertito in legge 221/2012

La Legge di stabilità per il 2013 (Legge 228/2012) intervenendo sul D.L. 179/2012 (Decreto sviluppo Bis), ha introdotto, con una modulata tempistica circa la loro operatività, singole norme o gruppi di norme, che stanno cambiando la modalità di gestione delle procedure concorsuali e conseguentemente il modo di lavorare dei curatori e degli ausiliari del giudice.

Il canale privilegiato per la spedizione e la ricezione delle comunicazioni e dei documenti è ora quello digitale, tramite posta elettronica certificata, sistema che ha semplificato e velocizzato le comunicazioni, riducendo i costi di gestione e cambiando il rapporto tra creditori e uffici giudiziari.

Oggi il creditore riceve direttamente gli atti da consultare e le relative informazioni dal curatore o il

commissario, senza fare code nelle cancellerie, nell’ottica di una giustizia più spedita.

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4 Le disposizioni contenute nell’art. 17 del D.L. 179/2012, modificando ed integrando la disciplina di tutte le procedure che trovano regolamentazione nella legge fallimentare (fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa) e nel D.lgs. 270/99 (amministrazione straordinaria) hanno introdotto l’obbligo delle comunicazioni telematiche ai creditori mediante PEC:

con decorrenza immediata per le procedure dichiarate o aperte dal 19.12.2012 e che a tale data non avevano ancora effettuato le comunicazioni ai creditori ex art. 92, 171 e 207 L.F. (nel fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa) ed ex art. 22 del D.Lgs. n.

270/1999 (in caso di amministrazione straordinaria);

a partire dal 31.10.2013 per tutte le altre procedure pendenti alla data del 19.12.2012 con obbligo di comunicare a tutti i creditori la PEC della procedura entro il 30 giugno 2013, invitando gli stessi a comunicare entro il 30.09.2013 il LORO indirizzo PEC al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura (con obbligo di comunicare ogni successiva variazione) ed evidenziando che “in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria”

;

Entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 17 del D.L. n. 179 del 2012

Obbligo delle comunicazioni telematiche ai creditori mediante PEC

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Art. 17 comma 2 bis del D.L. n. 179 del 2012 Comunicazione della PEC al registro delle imprese

La legge di stabilità del 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto l’obbligo di comunicazione ai fini dell’iscrizione al Registro delle Imprese, entro dieci giorni dalla nomina, dell’indirizzo PEC del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore e del commissario giudiziale (A.S.).

QUAL’E’ LA DATA DI NOMINA? LA DATA DI DEPOSITO IN CANCELLERIA DELLA SENTENZA Per quelli nominati in precedenza, l’onere di comunicazione era da intendersi “nel più breve termine possibile” dall’entrata in vigore della norma, e comunque non oltre la data del 30.6.2013.

Il comportamento omissivo o eccessivamente tardivo del curatore (come degli altri organi) al quale la disposizione si applica, può essere valutato dal tribunale quale mancanza di diligenza ai fini della revoca.

Problema di coordinamento con la norma che prevede la

comunicazione CCIAA nei 15 gg - si può fare una sola “comunica”

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Le modifiche introdotte dal decreto sviluppo alla legge fallimentare

dall’art. 17 del D.L. n. 179 del 2012

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Fallimento Art. 31 bis LF - Comunicazioni del curatore ed ulteriori incombenti

Il nuovo art. 31 bis L.F. introdotto con il decreto sviluppo prevede al 1° comma che tutte “le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore vanno effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato”.

Fallimento Art. 31 bis LF - Conservazione dei messaggi

Il curatore (ed il C.G. 171 / il C.L. 207) sono tenuti a conservare, per tutta la durata delle relative procedure e per il periodo di due anni dalla chiusura delle stesse, i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.

Comunicazione del Curatore solo ed esclusivamente alla PEC

Quando è omessa l’indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario,

tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

La conservazione cartacea non assolve la prescrizione di legge (deve essere informatica)

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10 Fallimento Art. 33, 5° comma LF - Rapporti riepilogativi

All’art. 33, quinto comma “Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione” è aggiunto, il seguente periodo: “nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni”. La relazione periodica ora deve essere inviata per PEC

Questi rapporti sono pubblici perché una copia viene trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni del comitato dei creditori, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei 15 gg successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni (in cancelleria del tribunale);

Vi è un eccesso di informazione (relazione è già pubblicata al R.I.) e sempre più spesso sul sito del Tribunale

Qual è il termine entro cui effettuare la comunicazione al R.I. ed ai creditori?

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Fallimento Art. 33, 5° comma LF - Rapporti riepilogativi

Come calcolare il termine entro cui effettuare la comunicazione al registro delle imprese ed, ora, anche ai creditori, posto che la norma, pur facendo decorrere il termine di 15 giorni dal deposito in cancelleria delle osservazioni del comitato dei creditori, non fissa alcun termine per il deposito di dette osservazione?

Soluzioni ed interpretazioni della norma:

Dott. Luigi Abete – “copia del rapporto riepilogativo deve essere trasmesso al c.d.c. in via preventiva e con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine semestrale fissato per la

presentazione del rapporto riepilogativo, così che il c.d.c. e ciascuno dei suoi componenti vengano

a trovarsi nella condizione di potere, e dovere inviare direttamente le loro osservazioni scritte al

curatore, il quale dovrebbe poi lui, entro il termine semestrale summenzionato, depositarle in

cancelleria assieme al rapporto riepilogativo e al conto della gestione ……. Il termine di quindici

giorni per la trasmissione, in via telematica, di copia del rapporto all’ufficio del registro delle

imprese dovrebbe ritenersi decorrere dalla scadenza semestrale, e lo stesso dovrebbe allora

ritenersi valere per quanto riguarda l’altra copia da trasmettere tramite PEC ai creditori”.

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12 Dott. Giuseppe Bozza – “il curatore, entro il termine di sei mesi trasmetta una copia del rapporto al comitato dei creditori e, per esso, al presidente, che è il suo referente, dando un termine per formulare eventuali osservazioni; termine che, per il disposto dell’art. 41, non dovrebbe essere inferiore a 15 giorni, sicchè, se il curatore non indica un termine per le osservazioni, opera quello di legge di 15 giorni fissato dall’art. 41 per le proprie deliberazioni, tra cui rientrano anche le osservazioni”:

a) il curatore trasmette una copia del rapporto al comitato dei creditori che, in mancanza di un diverso termine posto dal curatore, ha il tempo di 15 giorni per formulare eventuali osservazioni;

b) contemporaneamente il curatore deposita copia dello stesso rapporto (e del termine

eventualmente dato) alla Cancelleria: la norma non fa cenno espressamente a questo

incombente, ma lo si desume dal fatto che si tratta di un atto della procedura che il giudice

può e deve esaminare e che in cancelleria vanno depositate le eventuali osservazioni del

comitato dei creditori;

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Tribunale di Bergamo (circolare in corso di evasione) Il Curatore:

o deposita copia dello stesso rapporto alla Cancelleria tramite PCT (indicando eventualmente il

termine concesso al C.d.C. per le eventuali osservazioni da depositare in Cancelleria – deposito cartaceo) / si tratta di un atto della procedura che il giudice può e deve esaminare;

o trasmette una copia del rapporto al comitato dei creditori che, in mancanza di un diverso

termine posto dal curatore, ha il tempo di 15 giorni per formulare eventuali osservazioni (da depositarsi in Cancelleria);

o scaduto il termine per le osservazioni, altra copia del rapporto e delle eventuali osservazioni

viene, nei 15 giorni successivi, trasmessa in via telematica all’Ufficio del registro delle

Imprese e a mezzo posta certificata ai creditori;

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Comunicazioni del curatore, del commissario giudiziale e liquidatore L’avviso di comunicazione ai creditori di avvio della procedura

L’avviso di cui all’art. 92 nel fallimento, quello di cui all’art. 171 nel concordato, quello di cui all’art. 207 nella liquidazione coatta e quello di cui all’art. 22 del D.lgs. n. 270/99 nell’amministrazione straordinaria - viene effettuata “a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti (INIPECIP) e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore”.

(https://www.inipec.gov.it/ Enti pubblici https://www.indicepa.gov.it)

L’organo della procedura deve comunicare “il suo” indirizzo PEC

I destinatari sono tenuti a fornire il “loro” indirizzo di posta elettronica nella domanda di

partecipazione al passivo del fallimento e dell’amministrazione straordinaria, o nei 15 giorni

successivi alla comunicazione nel caso di concordato preventivo e di liquidazione coatta.

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Le comunicazioni successive sono effettuate all'indirizzo PEC certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.

Quando è omessa tale indicazione, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria, e non più attraverso lettera raccomandata o fax, che diventa uno strumento di comunicazione sussidiario utilizzabile soltanto per la prima comunicazione;

Viene imposto il modello di un rapporto diretto tra curatore e creditori, senza più l’intermediazione della cancelleria, in particolare, il legislatore ha modificato:

il primo comma dell’art. 92, eliminando i riferimenti all’invio dell’avviso a mezzo posta, telefax o posta elettronica e sostituendo questi strumenti con la trasmissione PEC;

il secondo comma dell’art. 93 disponendo che il ricorso contenente la domanda di ammissione

al passivo (FORMATO DIGITALE) non va più depositato in cancelleria, ma va trasmesso

all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore unitamente ai documenti (in

cancelleria si depositano i titoli di credito in originale) – trasferendo di fatto al curatore il potere

certificativo delle cancellerie.

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Decorrenza norme riformate

(Tabella fonte S.A.F.)

Decorrenza norme riformate

Comunicazione Indirizzo di PEC al

R.I.

con avviso di avvio della procedura

comunicazione PEC del creditore

Procedure dichiarate dal 19/12/2012 IMMEDIATA

Entro 10 gg dalla nomina, da comunicare con avviso di avvio

della procedura

con avviso di avvio della procedura

All'interno della domanda di insinuazione al passivo (fallimento); entro 15 gg dalla data di ricezione della

richiesta da parte del responsabile delle altre

procedure

Procedure per le quali alla data del 19/12/2012 l'avviso art. 92, 171, 207 L.F. O 22, comma 1 DL 270/1999 non è

stato ancora inviato

IMMEDIATA

Entro 10 gg dalla nomina, da comunicare con avviso di avvio

della procedura

con avviso di avvio della procedura

All'interno della domanda di insinuazione al passivo (fallimento); entro 15 gg dalla data di ricezione della

richiesta da parte del responsabile delle altre

procedure

Procedure dichiarate prima del 19/12/2012 per le quali è già stato trasmesso a quella data l'avviso di

avvio della procedura

IMMEDIATA

Al più tardi entro entro il 30/06/2013.

con specifico avviso da inviare a tutti i creditori, al più tardi

entro

il 30/06/2013. (I Curatori forniscono informazioni al G.D.

nella prima relazione semestrale)

entro tre mesi dalla data della richiesta ricevuta dal

responsabile della procedura (termine mobile) -

30/06/13 -> 30/09/13

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Fallimento Art. 95 LF - Progetto di stato passivo

Il nuovo secondo comma dell’art. 95 impone che il curatore, nel termine di quindici giorni anteriori all’udienza, debba:

depositare in cancelleria il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande;

trasmettere il progetto di stato passivo ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo (NOVITA’ trasmissione ai ricorrenti);

In base all’art. 16 bis del decreto legge 179/2012 ed alle disposizioni del successivo art. 44 del decreto legge 24/06/14, a decorrere dal 30.6.2014, per i procedimenti instaurati dopo tale data e dal 31.12.14 per i procedimenti instaurati prima del 30.06.14 Il deposito in cancelleria del progetto di stato passivo e delle domande deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematiche seguendo le regole di interoperabilità SIECIC - PCT (deposito copia cartacea soggetti senza PEC)

Deposito CONTESTUALE progetto e domande (ora PCT) – nello stesso termine (separati) (Inserimento nell’area riservata del sito web del tribunale per visione e contraddittorio).

NON DEPOSITO CARTACEO DELLE DOMANDE – (ora) DEVONO ESSERE DEPOSITATE CON PCT

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Fallimento Art. 101 LF – Domande di ammissione tardive

All’art. 101, 1°comma, le parole: “depositate in cancelleria” sostituite da: “trasmesse al curatore”

Fallimento Art. 97 LF - L’udienza di stato passivo e la relativa comunicazione

Il documento contenente lo stato passivo esecutivo va depositato in cancelleria con le stesse modalità in precedenza indicate per il deposito del progetto di stato passivo e trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda. La nuova norma è molto semplificata in quanto prevede, così come per il progetto di stato passivo, la comunicazione dell’intero documento contenente lo stato passivo all’indirizzo PEC comunicato da ciascun creditore ( Prima si comunicava lo specifico provvedimento)

Deposito delle Osservazioni

La norma riformata nulla dice in riferimento al deposito delle osservazioni (da trasmettere al curatore entro 5 giorni antecedenti alla data dell’adunanza dei creditori) (il Tribunale di Milano prevede il deposito delle osservazioni con PCT – e che le stesse siano caricate sul sito)

Non più in cancelleria ma per pec al curatore (dal 31/10/13 per tutti escluso “vecchio rito”)

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Domande dei

creditori Progetto di stato passivo

gestione sito web del Tribunale

osservazioni e nuovi documenti depositati

dai creditori

Stato Passivo

esecutivo Avviso Art. 97 L.F.

nuovo rito dichiarati prima del

19/12/2012 o avviso art. 92 L.F. Inviato prima del

19/12/2012

deposito in cancelleria in

cartaceo

deposito cartaceo in cancelleria entro 15 gg.

Prima dell'adunanza

-

depositate in cancelleria ed anche in

udienza in cartaceo

Deposito cartaceo in cancelleria

Tribunale

Raccomandata/

FAX/ E-Mail/PEC

nuovo rito dichiarati dal 19/12/2012 o avviso art. 92 L.F. Inviato dal 19/12/2012

invio al curatore a mezzo PEC di istanza digitale

ddeposito cartaceo in cancelleria entro 15 gg.

Prima dell'adunanza + Invio a mezzo PEC del progetto ai creditori

(obbligo assoluto)

-

Inviate a curatore a mezzo PEC entro i 5

gg precedenti l'adunanza dei

creditori

Deposito cartaceo in cancelleria

Tribunale

Inviato a mezzo PEC ai creditori (obbligo assoluto)

con copia dello stato passivo

esecutivo

nuovo rito dichiarati dal 01/07/2014 (e per

tutti dopo il 31/12/2014)

invio al curatore a mezzo PEC di istanza digitale

deposito telematico con PCT (.pdf + XML) entro 15 gg prima dell'adunanza + Invio a mezzo PEC del

progetto ai creditori (obbligo assoluto)

Pubblicazione domande dei creditori + pubblicazione

copia del progetto

(??)

Inviate a curatore a mezzo PEC entro i 5

gg precedenti l'adunanza dei

creditori (il curatore deve depositarle con PCT e pubblicate sul sito del

Tribunale (??)

Deposito con PCT (.pdf + XML) con allegata scansione del verbale

sottoscritto dal GD + pubblicato sul sito web

del Tribunale (??)

Inviato a mezzo PEC ai creditori (obbligo assoluto)

con copia dello stato passivo

esecutivo

L’accertamento dello stato passivo c/o il Tribunale di Bergamo

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20

Le altre norme del fallimento modificate:

Fallimento Art. 102 LF – Previsione insufficiente realizzo: trasmettere PEC con copia del decreto

Fallimento Art. 110 LF – Piano di riparto: trasmettere PEC con copia del piano di riparto Fallimento Art. 116 LF – Rendiconto: trasmettere PEC con copia del rendiconto

Fallimento Art. 125 LF – Concordato fallimentare: indicazione indirizzo PEC del terzo Fallimento Art. 129 LF – Omologa del Concordato fallimentare: lo comunica a mezzo PEC Fallimento Art. 143 LF – Esdebitazione: ricorso e decreto comunicati ai creditori (PEC)

Il Curatore deve comunicare questi atti, oltre agli ulteriori atti la cui comunicazione ai creditori il G.D. pone a carico dei curatore, agli indirizzi PEC indicati dai ricorrenti.

Come per il progetto di stato passivo, per i creditori che non hanno indicato il “loro” indirizzo

PEC, dovrà essere depositata in cancelleria una copia cartacea per eventuale visione ed

estrazione copia.

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21

Il Concordato preventivo

(CP) Comunicazioni del commissario giudiziale ex art. 171 L.F.

Il commissario del concordato preventivo, è tenuto, entro dieci giorni dalla nomina, a comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo PEC e deve comunicarlo ai creditori “a mezzo posta elettronica certificata, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l’invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario” ove effettuare le successive comunicazioni, avvertendo che in caso di omessa indicazione di tale indirizzo nel termine di quindici giorni e nei casi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, le successive comunicazioni saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

(CP) Relazione del commissario giudiziale ex art. 172 L.F.

La “relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di

concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, va ora “deposita in cancelleria (secondo le modalità già

indicate) almeno dieci giorni prima dell’adunanza dei creditori” e nello stesso termine comunicata ai

creditori a mezzo posta elettronica certificata a norma dell’articolo 171, secondo comma.

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(CP) Revoca dell’ammissione ex art. 173 L.F.

Inoltre, il commissario deve comunicare ai creditori, con il solito sistema, l’apertura del procedimento di revoca del concordato a norma dell’art. 173 L.F.

(CP) Provvedimenti in caso di cessione dei beni ex art. 182 L.F.

Il nuovo sesto comma dell’art. 182 prevede, nel caso di concordato con cessione di beni omologato, i rapporti ex art. 33, comma 5 che il liquidatore redige con periodicità semestrale dalla nomina e trasmette (al comitato dei creditori) e al commissario, che provvede alla comunicazione ai creditori, ai sensi del 171 2° comma L.F;

La predispone il Liquidatore che la invia al comitato dei creditori ed al

Commissario giudiziale che a sua volta la invia ai creditori

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23

Entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 16 bis del D.L. n. 179 del 2012 Obbligo del deposito degli atti per via telematica

Le disposizioni contenute nell’art . 16 bis del citato D.L. 179/2012 , prevedevano l’introduzione, con decorrenza 30 giugno 2014 , dell’obbligo del deposito per via telematica degli atti processuali e dei documenti nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione.

Il successivo art. 44, 1° comma, del D.L. n. 90/2014, modificando l’art . 16 bis del D.L. 179/2012 ha disposto che i professionisti delegati o nominati dal giudice nei procedimenti civili e nelle procedure concorsuali debbano depositare esclusivamente per via telematica con le seguenti decorrenze:

30 giugno 2014 per i procedimenti iniziati (instaurati) a decorrere dal 30/06/2014 31 dicembre 2014 per i procedimenti pendenti (già aperti) al 30/06/2014

L’art. 1 comma 19 della Legge 228/2012 prevede che per le procedure concorsuali la disposizione si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del

commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario

straordinario

(24)

A decorrere dal 30 giugno 2014 per i procedimenti iniziati dal 30/06/14 A decorrere da 31 dicembre 2014 per i procedimenti pendenti al 30/06/14

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(25)

Cosa è il processo civile telematico;

Le modalità di deposito degli atti secondo le modalità previste dal pct;

L’accettazione degli atti da parte della cancelleria;

La formazione e la visualizzazione del fascicolo informatico.

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26

(27)

Le modalità di deposito degli atti

Deposito degli Atti da parte di soggetti esterni: il flusso di deposito telematico di un atto di parte o dell’ausiliario del giudice avviene dall’indirizzo PEC del soggetto abilitato esterno (risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, Reginde) all’indirizzo PEC dell’ufficio destinatario.

Gli atti e gli allegati sono inseriti all’interno della cosiddetta «busta telematica», cifrata con la chiave pubblica dell’ufficio giudiziario destinatario e trasmessa in via telematica all’ufficio giudiziario destinatario secondo il seguente diagramma di sequenza (fonte www.giustizia.it)

27

(28)

28 L’Atto Telematico è l’oggetto della trasmissione tra il soggetto esterno e il Dominio Giustizia esso può essere composto da:

dati strutturati XML complesso o semplici.

Gli XML sono accompagnati dall’equivalente in PDF.

Per comporre un atto telematico strutturato (XML) è necessario un software che sulla base dei dati registrati dal professionista riesca a generare il relativo formato elettronico secondo le specifiche ministeriali.

Attraverso l’utilizzo del proprio software il professionista è in grado di:

- acquisire i dati caratteristici di una procedura - predisporre gli atti telematici strutturati e in pdf

- firmarli e imbustarli, pronti per poter essere trasmessi al gestore PEC dell’ufficio giudiziario

(29)

29 1. Il depositante predispone e redige l’atto e gli allegati, che intende depositare telematicamente;

2. Utilizzando un software applicativo, definito anche Redattore , si produce la Busta Telematica, (ATTO.ENC); il Redattore supporta il curatore nella sua attività di interazione con il PCT ed è in grado di generare il relativo XML e/o PDF e di firmare digitalmente e imbustare l’atto

3. Il depositante predispone un’email PEC con destinatario l’indirizzo PEC dell’Ufficio Giudiziario.

N.B. Il gestore dei servizi telematici verifica la presenza del depositante (titolare della casella di

PEC mittente) nel ReGIndE; l’email PEC utilizzata per i depositi telematici deve essere

registrata nel REGINDE per assicurare il buon esito dell’invio al PCT – (non deve essere

utilizzato quello associato ad ogni singola procedura concorsuale, ma quello del professionista

iscritto al ReGIndE)

(30)

Il software di firma è in grado di apporre la firma digitale a tutti gli atti previsti dal PCT, sia in formato XML sia PDF ed è in grado di creare la busta contenente gli atti telematici e firmare la busta stessa da inviare all’indirizzo di PEC dell’ufficio destinatario.

30

Il deposito dell’atto telematico avviene dopo aver assemblato, l’atto ed i suoi allegati firmati digitalmente, nella busta telematica.

Deposito atti da parte di soggetti esterni - Il momento della ricezione coincide con la data

e l’ora riportati nella ricevuta di avvenuta consegna emessa dal gestore di PEC del Ministero,

che conserva tutti i log, per future verifiche, a lungo termine.

(31)

L’accettazione dell’atto da parte della cancelleria

Il depositante, una volta effettuato correttamente l’invio al PCT, potrà controllare la propria casella di posta certificata, presso la quale arriveranno 4 messaggi, il primo riguardante l’Accettazione, il secondo messaggio riguardante la Consegna (RdAC), successivamente arriverà l’Esito dei Controlli Automatici (in questo messaggio viene notificato l’esito positivo del deposito, o viceversa il codice di errore del deposito riscontrato).

L’operatore di cancelleria attraverso il sistema di gestione dei registri e degli atti, accetta e scarica l’atto di deposito, e in questo modo viene inserito nel fascicolo informatico. Viene quindi inviata al professionista la 4 pec «ACCETTAZIONE ATTO»

Le notifiche e le comunicazioni inerenti il fascicolo sono inviate al Professionista che le riceve nella casella di posta certificata registrata al reginde.

31

(32)

Accettazione carica (solo pdf – deposito semplice) Inventario (XML e pdf – deposito complesso/semplice) Relazione Iniziale ex art. 33 (solo pdf – deposito semplice) Programma di Liquidazione (solo pdf – deposito semplice)

Elenco Domande di ammissione allo Stato Passivo (XML e pdf – deposito complesso) Progetto di Stato Passivo e Stato Passivo definitivo (XML e pdf – deposito complesso) Relazione Periodica ex art. 33 (XML e pdf – deposito complesso)

Piano di Riparto Parziale/Finale (solo pdf – deposito semplice) Rendiconto della gestione (solo pdf – deposito semplice)

Istanza ed altri atti: Atto non codificato (solo pdf – deposito semplice)

32 Atti Depositabili Tramite PCT

(33)

Il Portale dei Servizi Telematici e la Consultazione Informazioni_PST Giustizia pst.giustizia.it

33

Il portale dei servizi telematici è il PUNTO DI ACCESSO MINISTERIALE ed è accessibile via web a chiunque consentendo l’accesso ad un fascicolo telematico per:

- la consultazione pubblica di alcune informazioni rese disponibili in forma anonima Nonché per

- la consultazione riservata, accessibile ai professionisti nominati in un procedimento (CTU, Legali, Parti in causa ecc.) per consultazione dei dati e dei documenti in formato elettronico, nonché pagamento telematico delle spese di giustizia.

L’accesso riservato avviene tramite smart card, chiavetta USB o altro dispositivo sicuro, è

richiesta l’identificazione c.d. «forte» (token crittografico) con certificato di autenticazione.

(34)

Raccomandazioni

34

Fare attenzione alle scadenze del certificato di sottoscrizione per la firma digitale ed al certificato di autenticazione/identificazione

Verificare le dimensioni di capienza della PEC (1gb spesso non è sufficente)

Si consiglia l’utilizzo un indirizzo PEC distinto da quello professionale per la gestione della PEC delle singole procedure – nel caso l’indirizzo PEC per la trasmissione (comunicato al RegInde rimane quello professionale)

Fare attenzione alla conservazione dei messaggi (non in locale ma quanto meno su server con bkp)

Browser da utilizzare per deposito telematico ed accesso a pst.giustizia.it meglio «Mozilla

firefox» o «goolge chrome»

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35

La firma digitale è l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento assicurandone la provenienza e garantendone l'inalterabilità dello stesso, attribuendo ai documenti valore ex. Art. 2702 c.c. .

il destinatario può verificare l'identità del mittente (autenticità);

il mittente non può disconoscere un documento da lui firmato (non ripudio);

il destinatario non può modificare un documento firmato da qualcun altro (integrità).

Si basa su un algoritmo a doppia chiave, quella privata contenuta all'interno della chiavetta

(protetta dal pin) e usata per firmare digitalmente un documento, e una pubblica “nota a tutti” e

usata per verificare la firma apposta sui documenti.

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