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Odcec Bergamo - COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI E FUNZIONI GIUDIZIARIE
Informatizzazione delle procedure concorsuali ed operatività del PCT
AGENDA
Le novità telematiche del Decreto Sviluppo 179/2012;
Entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 17 del D.L. n. 179/2012 Obbligo delle comunicazioni telematiche ai creditori mediante PEC
Art. 17 comma 2 bis del D.L. n. 179/2012
Comunicazioni della PEC al Registro delle Imprese Art. 17 del D.L. n. 179/2012
Le modifiche introdotte alla legge fallimentare
Entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 16 bis del D.L. n. 179/2012 L’Obbligo del deposito degli atti per via telematica
Cosa è il processo civile telematico;
Le modalità di deposito degli atti secondo le modalità previste dal pct;
L’accettazione degli atti da parte della cancelleria;
La formazione e la visualizzazione del fascicolo informatico.
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Le novità telematiche del Decreto Sviluppo 179/2012 Convertito in legge 221/2012
La Legge di stabilità per il 2013 (Legge 228/2012) intervenendo sul D.L. 179/2012 (Decreto sviluppo Bis), ha introdotto, con una modulata tempistica circa la loro operatività, singole norme o gruppi di norme, che stanno cambiando la modalità di gestione delle procedure concorsuali e conseguentemente il modo di lavorare dei curatori e degli ausiliari del giudice.
Il canale privilegiato per la spedizione e la ricezione delle comunicazioni e dei documenti è ora quello digitale, tramite posta elettronica certificata, sistema che ha semplificato e velocizzato le comunicazioni, riducendo i costi di gestione e cambiando il rapporto tra creditori e uffici giudiziari.
Oggi il creditore riceve direttamente gli atti da consultare e le relative informazioni dal curatore o il
commissario, senza fare code nelle cancellerie, nell’ottica di una giustizia più spedita.
4 Le disposizioni contenute nell’art. 17 del D.L. 179/2012, modificando ed integrando la disciplina di tutte le procedure che trovano regolamentazione nella legge fallimentare (fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa) e nel D.lgs. 270/99 (amministrazione straordinaria) hanno introdotto l’obbligo delle comunicazioni telematiche ai creditori mediante PEC:
con decorrenza immediata per le procedure dichiarate o aperte dal 19.12.2012 e che a tale data non avevano ancora effettuato le comunicazioni ai creditori ex art. 92, 171 e 207 L.F. (nel fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa) ed ex art. 22 del D.Lgs. n.
270/1999 (in caso di amministrazione straordinaria);
a partire dal 31.10.2013 per tutte le altre procedure pendenti alla data del 19.12.2012 con obbligo di comunicare a tutti i creditori la PEC della procedura entro il 30 giugno 2013, invitando gli stessi a comunicare entro il 30.09.2013 il LORO indirizzo PEC al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura (con obbligo di comunicare ogni successiva variazione) ed evidenziando che “in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria”
;Entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 17 del D.L. n. 179 del 2012
Obbligo delle comunicazioni telematiche ai creditori mediante PEC
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Art. 17 comma 2 bis del D.L. n. 179 del 2012 Comunicazione della PEC al registro delle imprese
La legge di stabilità del 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto l’obbligo di comunicazione ai fini dell’iscrizione al Registro delle Imprese, entro dieci giorni dalla nomina, dell’indirizzo PEC del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore e del commissario giudiziale (A.S.).
QUAL’E’ LA DATA DI NOMINA? LA DATA DI DEPOSITO IN CANCELLERIA DELLA SENTENZA Per quelli nominati in precedenza, l’onere di comunicazione era da intendersi “nel più breve termine possibile” dall’entrata in vigore della norma, e comunque non oltre la data del 30.6.2013.
Il comportamento omissivo o eccessivamente tardivo del curatore (come degli altri organi) al quale la disposizione si applica, può essere valutato dal tribunale quale mancanza di diligenza ai fini della revoca.
Problema di coordinamento con la norma che prevede la
comunicazione CCIAA nei 15 gg - si può fare una sola “comunica”
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Le modifiche introdotte dal decreto sviluppo alla legge fallimentare
dall’art. 17 del D.L. n. 179 del 2012
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Fallimento Art. 31 bis LF - Comunicazioni del curatore ed ulteriori incombenti
Il nuovo art. 31 bis L.F. introdotto con il decreto sviluppo prevede al 1° comma che tutte “le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore vanno effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato”.
Fallimento Art. 31 bis LF - Conservazione dei messaggi
Il curatore (ed il C.G. 171 / il C.L. 207) sono tenuti a conservare, per tutta la durata delle relative procedure e per il periodo di due anni dalla chiusura delle stesse, i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.
Comunicazione del Curatore solo ed esclusivamente alla PEC
Quando è omessa l’indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario,
tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
La conservazione cartacea non assolve la prescrizione di legge (deve essere informatica)
10 Fallimento Art. 33, 5° comma LF - Rapporti riepilogativi
All’art. 33, quinto comma “Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione” è aggiunto, il seguente periodo: “nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni”. La relazione periodica ora deve essere inviata per PEC
Questi rapporti sono pubblici perché una copia viene trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni del comitato dei creditori, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei 15 gg successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni (in cancelleria del tribunale);
Vi è un eccesso di informazione (relazione è già pubblicata al R.I.) e sempre più spesso sul sito del Tribunale
Qual è il termine entro cui effettuare la comunicazione al R.I. ed ai creditori?
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Fallimento Art. 33, 5° comma LF - Rapporti riepilogativi
Come calcolare il termine entro cui effettuare la comunicazione al registro delle imprese ed, ora, anche ai creditori, posto che la norma, pur facendo decorrere il termine di 15 giorni dal deposito in cancelleria delle osservazioni del comitato dei creditori, non fissa alcun termine per il deposito di dette osservazione?
Soluzioni ed interpretazioni della norma:
Dott. Luigi Abete – “copia del rapporto riepilogativo deve essere trasmesso al c.d.c. in via preventiva e con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine semestrale fissato per la
presentazione del rapporto riepilogativo, così che il c.d.c. e ciascuno dei suoi componenti vengano
a trovarsi nella condizione di potere, e dovere inviare direttamente le loro osservazioni scritte al
curatore, il quale dovrebbe poi lui, entro il termine semestrale summenzionato, depositarle in
cancelleria assieme al rapporto riepilogativo e al conto della gestione ……. Il termine di quindici
giorni per la trasmissione, in via telematica, di copia del rapporto all’ufficio del registro delle
imprese dovrebbe ritenersi decorrere dalla scadenza semestrale, e lo stesso dovrebbe allora
ritenersi valere per quanto riguarda l’altra copia da trasmettere tramite PEC ai creditori”.
12 Dott. Giuseppe Bozza – “il curatore, entro il termine di sei mesi trasmetta una copia del rapporto al comitato dei creditori e, per esso, al presidente, che è il suo referente, dando un termine per formulare eventuali osservazioni; termine che, per il disposto dell’art. 41, non dovrebbe essere inferiore a 15 giorni, sicchè, se il curatore non indica un termine per le osservazioni, opera quello di legge di 15 giorni fissato dall’art. 41 per le proprie deliberazioni, tra cui rientrano anche le osservazioni”:
a) il curatore trasmette una copia del rapporto al comitato dei creditori che, in mancanza di un diverso termine posto dal curatore, ha il tempo di 15 giorni per formulare eventuali osservazioni;
b) contemporaneamente il curatore deposita copia dello stesso rapporto (e del termine
eventualmente dato) alla Cancelleria: la norma non fa cenno espressamente a questo
incombente, ma lo si desume dal fatto che si tratta di un atto della procedura che il giudice
può e deve esaminare e che in cancelleria vanno depositate le eventuali osservazioni del
comitato dei creditori;
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Tribunale di Bergamo (circolare in corso di evasione) Il Curatore:
o deposita copia dello stesso rapporto alla Cancelleria tramite PCT (indicando eventualmente il
termine concesso al C.d.C. per le eventuali osservazioni da depositare in Cancelleria – deposito cartaceo) / si tratta di un atto della procedura che il giudice può e deve esaminare;
o trasmette una copia del rapporto al comitato dei creditori che, in mancanza di un diverso
termine posto dal curatore, ha il tempo di 15 giorni per formulare eventuali osservazioni (da depositarsi in Cancelleria);
o scaduto il termine per le osservazioni, altra copia del rapporto e delle eventuali osservazioni
viene, nei 15 giorni successivi, trasmessa in via telematica all’Ufficio del registro delle
Imprese e a mezzo posta certificata ai creditori;
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Comunicazioni del curatore, del commissario giudiziale e liquidatore L’avviso di comunicazione ai creditori di avvio della procedura
L’avviso di cui all’art. 92 nel fallimento, quello di cui all’art. 171 nel concordato, quello di cui all’art. 207 nella liquidazione coatta e quello di cui all’art. 22 del D.lgs. n. 270/99 nell’amministrazione straordinaria - viene effettuata “a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti (INIPECIP) e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore”.
(https://www.inipec.gov.it/ Enti pubblici https://www.indicepa.gov.it)
L’organo della procedura deve comunicare “il suo” indirizzo PEC
I destinatari sono tenuti a fornire il “loro” indirizzo di posta elettronica nella domanda di
partecipazione al passivo del fallimento e dell’amministrazione straordinaria, o nei 15 giorni
successivi alla comunicazione nel caso di concordato preventivo e di liquidazione coatta.
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Le comunicazioni successive sono effettuate all'indirizzo PEC certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.
Quando è omessa tale indicazione, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria, e non più attraverso lettera raccomandata o fax, che diventa uno strumento di comunicazione sussidiario utilizzabile soltanto per la prima comunicazione;
Viene imposto il modello di un rapporto diretto tra curatore e creditori, senza più l’intermediazione della cancelleria, in particolare, il legislatore ha modificato:
il primo comma dell’art. 92, eliminando i riferimenti all’invio dell’avviso a mezzo posta, telefax o posta elettronica e sostituendo questi strumenti con la trasmissione PEC;
il secondo comma dell’art. 93 disponendo che il ricorso contenente la domanda di ammissione
al passivo (FORMATO DIGITALE) non va più depositato in cancelleria, ma va trasmesso
all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore unitamente ai documenti (in
cancelleria si depositano i titoli di credito in originale) – trasferendo di fatto al curatore il potere
certificativo delle cancellerie.
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Decorrenza norme riformate
(Tabella fonte S.A.F.)Decorrenza norme riformate
Comunicazione Indirizzo di PEC al
R.I.
con avviso di avvio della procedura
comunicazione PEC del creditore
Procedure dichiarate dal 19/12/2012 IMMEDIATA
Entro 10 gg dalla nomina, da comunicare con avviso di avvio
della procedura
con avviso di avvio della procedura
All'interno della domanda di insinuazione al passivo (fallimento); entro 15 gg dalla data di ricezione della
richiesta da parte del responsabile delle altre
procedure
Procedure per le quali alla data del 19/12/2012 l'avviso art. 92, 171, 207 L.F. O 22, comma 1 DL 270/1999 non è
stato ancora inviato
IMMEDIATA
Entro 10 gg dalla nomina, da comunicare con avviso di avvio
della procedura
con avviso di avvio della procedura
All'interno della domanda di insinuazione al passivo (fallimento); entro 15 gg dalla data di ricezione della
richiesta da parte del responsabile delle altre
procedure
Procedure dichiarate prima del 19/12/2012 per le quali è già stato trasmesso a quella data l'avviso di
avvio della procedura
IMMEDIATA
Al più tardi entro entro il 30/06/2013.
con specifico avviso da inviare a tutti i creditori, al più tardi
entro
il 30/06/2013. (I Curatori forniscono informazioni al G.D.
nella prima relazione semestrale)
entro tre mesi dalla data della richiesta ricevuta dal
responsabile della procedura (termine mobile) -
30/06/13 -> 30/09/13
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Fallimento Art. 95 LF - Progetto di stato passivo
Il nuovo secondo comma dell’art. 95 impone che il curatore, nel termine di quindici giorni anteriori all’udienza, debba:
depositare in cancelleria il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande;
trasmettere il progetto di stato passivo ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo (NOVITA’ trasmissione ai ricorrenti);
In base all’art. 16 bis del decreto legge 179/2012 ed alle disposizioni del successivo art. 44 del decreto legge 24/06/14, a decorrere dal 30.6.2014, per i procedimenti instaurati dopo tale data e dal 31.12.14 per i procedimenti instaurati prima del 30.06.14 Il deposito in cancelleria del progetto di stato passivo e delle domande deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematiche seguendo le regole di interoperabilità SIECIC - PCT (deposito copia cartacea soggetti senza PEC)
Deposito CONTESTUALE progetto e domande (ora PCT) – nello stesso termine (separati) (Inserimento nell’area riservata del sito web del tribunale per visione e contraddittorio).
NON DEPOSITO CARTACEO DELLE DOMANDE – (ora) DEVONO ESSERE DEPOSITATE CON PCT
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Fallimento Art. 101 LF – Domande di ammissione tardive
All’art. 101, 1°comma, le parole: “depositate in cancelleria” sostituite da: “trasmesse al curatore”
Fallimento Art. 97 LF - L’udienza di stato passivo e la relativa comunicazione
Il documento contenente lo stato passivo esecutivo va depositato in cancelleria con le stesse modalità in precedenza indicate per il deposito del progetto di stato passivo e trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda. La nuova norma è molto semplificata in quanto prevede, così come per il progetto di stato passivo, la comunicazione dell’intero documento contenente lo stato passivo all’indirizzo PEC comunicato da ciascun creditore ( Prima si comunicava lo specifico provvedimento)
Deposito delle Osservazioni
La norma riformata nulla dice in riferimento al deposito delle osservazioni (da trasmettere al curatore entro 5 giorni antecedenti alla data dell’adunanza dei creditori) (il Tribunale di Milano prevede il deposito delle osservazioni con PCT – e che le stesse siano caricate sul sito)
Non più in cancelleria ma per pec al curatore (dal 31/10/13 per tutti escluso “vecchio rito”)
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Domande dei
creditori Progetto di stato passivo
gestione sito web del Tribunale
osservazioni e nuovi documenti depositati
dai creditori
Stato Passivo
esecutivo Avviso Art. 97 L.F.
nuovo rito dichiarati prima del
19/12/2012 o avviso art. 92 L.F. Inviato prima del
19/12/2012
deposito in cancelleria in
cartaceo
deposito cartaceo in cancelleria entro 15 gg.
Prima dell'adunanza
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depositate in cancelleria ed anche in
udienza in cartaceo
Deposito cartaceo in cancelleria
Tribunale
Raccomandata/
FAX/ E-Mail/PEC
nuovo rito dichiarati dal 19/12/2012 o avviso art. 92 L.F. Inviato dal 19/12/2012
invio al curatore a mezzo PEC di istanza digitale
ddeposito cartaceo in cancelleria entro 15 gg.
Prima dell'adunanza + Invio a mezzo PEC del progetto ai creditori
(obbligo assoluto)
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Inviate a curatore a mezzo PEC entro i 5
gg precedenti l'adunanza dei
creditori
Deposito cartaceo in cancelleria
Tribunale
Inviato a mezzo PEC ai creditori (obbligo assoluto)
con copia dello stato passivo
esecutivo
nuovo rito dichiarati dal 01/07/2014 (e per
tutti dopo il 31/12/2014)
invio al curatore a mezzo PEC di istanza digitale
deposito telematico con PCT (.pdf + XML) entro 15 gg prima dell'adunanza + Invio a mezzo PEC del
progetto ai creditori (obbligo assoluto)
Pubblicazione domande dei creditori + pubblicazione
copia del progetto
(??)
Inviate a curatore a mezzo PEC entro i 5
gg precedenti l'adunanza dei
creditori (il curatore deve depositarle con PCT e pubblicate sul sito del
Tribunale (??)
Deposito con PCT (.pdf + XML) con allegata scansione del verbale
sottoscritto dal GD + pubblicato sul sito web
del Tribunale (??)
Inviato a mezzo PEC ai creditori (obbligo assoluto)
con copia dello stato passivo
esecutivo